N. 31 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 2015
Ordinanza del 3 novembre 2015 del Tribunale di Gela nel procedimento penale a carico di P. G. ed altri . Ordinamento giudiziario - Divieto di destinare i magistrati ordinari, al termine del loro tirocinio, allo svolgimento di funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen., anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalita'. - Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150), art. 13, comma 2, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 31 ottobre 2011, n. 187.(GU n.9 del 2-3-2016 )
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Penale
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica ed in funzione
di giudice del dibattimento, nel procedimento nn. 73/15 r.g.trib. e
1912/08 r.q.n.r. per i reati di cui agli artt. 56, 81 cpv., 110 e
640-bis c.p.; 81 cpv., 110 e 640-bis c.p.; 61 n. 2 c.p. e 8, comma 1,
decreto legislativo n. 74/2000; 61 n. 2 c.p., 81 cpv. c.p. e 8, comma
1, decreto legislativo n. 74/2000; 61 n. 2 c.p., 81 cpv., 110 c.p. e
2, comma 1, decreto legislativo n. 74/2000; artt. 5, comma 1, lett.
a), 24 e 26 decreto legislativo n. 231/2001, in relazione ai reati di
cui agli articoli 81 cpv., 640-bis c.p. e 81 cpv., 56 e 640-bis c.p.
nei confronti di:
P. G. nato a ..., ivi residente ed elettivamente domiciliato
nella via assistito, di fiducia, dagli avv. Gioacchino Marletta e
Giovanna Zappulla, iscritti nell'elenco dei difensori dell'ordine
forense di Gela;
P. N., nato a ..., ivi residente ed elettivamente domiciliato
nella via assistito, di fiducia, dagli avv. Gioacchino Marletta e
Giovanna Zappulla, iscritti nell'elenco dei difensori dell'ordine
forense di Gela;
G. A., nata a ..., residente a ... ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Gianluca
Gulino, sito in Ragusa, via Roma n. 200;
Assistita, di fiducia, dall'avv. Gianluca Cullino, iscritto
nell'elenco dei difensori dell'ordine forense di Ragusa;
C. G., nata a ..., ivi residente ed elettivamente domiciliata
in C.so V. Emanuele n. 1;
Assistita, di fiducia, dall'avv. Giuseppe Cascino, iscritto
nell'elenco dei difensori dell'ordine forense di Gela;
D. G., G., nato a ... ivi residente ed elettivamente
domiciliato nella via Roma verso Scampia, n. 111, p.i. 2, Int. 5;
Assistito, di fiducia, dall'avv. Giuseppe Arcidiacono,
iscritto nell'elenco dei difensori dell'ordine forense di Catania;
V. A., nato ... ivi residente ed elettivamente domiciliato
nella via delle Rose n. 16;
Assistito, di fiducia, dall'avv. Salvatore Ciaramella,
iscritto nell'elenco dei difensori dell'ordine forense di Gela;
T. D. ..., nato a ... residente ed elettivamente domiciliato
nella via Ventura n. 109;
Assistito, di fiducia, dall'avv. Vittorio Giardino, iscritto
nell'elenco dei difensori dell'ordine forense di Gela;
E. s.r.l, con sede a via ... in persona del legale
rappresentante pro tempore;
Assistita, di fiducia, dall'avv. Rocco Patrizia Di Dio,
iscritto nell'elenco dei difensori dell'ordine forense di Gela;
Premesso che:
il giudice rimettente e' magistrato nominato con D.M. 2
maggio 2013 ed e' tabellarmente destinato alla trattazione dei
procedimenti penali monocratici per reati per cui si procede con
citazione diretta ai sensi dell'art. 550 del c.p.p.;
nel proprio ruolo, ove sono confluiti anche procedimenti gia'
assegnati a magistrati con maggiore anzianita' tramutati ad altri
uffici, si Trova anche quello indicato in premessa che e' stato
chiamato all'odierna udienza per lo svolgimento delle attivita' di
cui agli articoli 470 e segg, del c.p.p.;
la sussistenza del divieto di cui all'art. 13, comma II , del
decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, preclude al Tribunale
nell'attuale composizione personale di procedere nelle attivita'
dibattimentali in vista della sollecita definizione del presente
procedimento, che e' per reati diversi da quelli compresi
nell'elencazione dettata dall'art. 550 del c.p.p.;
il Tribunale rimettente e' ben consapevole delle ragioni
poste dalla Corte costituzionale a fondamento dell'ordinanza n. 177
del 7 giugno 2011 con cui e' stata dichiarata la manifesta
inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova
disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della Legge 25 luglio 2005, n.
150), come sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge 30 luglio
2007, n. 111, ma rileva al riguardo come, successivamente alla
pronuncia, la disposizione sia stata sostituita dall'art. 1 della
legge 31 ottobre 2011, n. 187, e che la permanenza del medesimo
divieto, negli attirali contenuti, oltre a precludere al giudice
rimettente di definire l'attuale procedimento, costituisce, d'altra
parte, l'esclusiva ragione delle disposizioni organizzative che 'non
potrebbero non attribuire a questo magistrato la sola cognizione di
reati a citazione diretta, con gravissime ripercussioni sulla
funzionalita' dell'ufficio e sui tempi di definizione dei
procedimenti, atteso che del dodici giudici previsti dalla pianta
organica soltanto due hanno conseguito la prima valutazione di
professionalita' e sono preferenzialmente destinati allo svolgimento
delle funzioni di giudice per le indagini e l'udienza preliminare;
la permanenza del divieto di svolgere funzioni giudicanti
monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 del
c.p.p., appare allo stato del tutto irragionevole se si considera
che:
a) con l'art. 1 della legge 31 ottobre 2011 n. 187, e'
stato abrogato il divieto di destinare i magistrati al termine del
tirocinio allo svolgimento di funzioni requirenti, che pure sono
tipicamente monocratiche, e cio' con riferimento a qualsiasi
tipologia di reato, comprensiva dei piu' gravi delitti previsti dalla
legislazione penale;
b) parimenti nessuna limitazione funzionale e' prevista per
i magistrati di prima nomina nella composizione dei collegi penali
che ben possono essere presieduti e costituiti integralmente da
giudici che non abbiano ancora conseguito la prima valutazione di
professionalita', con attribuzione di una cognizione che si puo'
estendere a tutti i reati per cui non e' prevista la competenza della
Corte di assise;
c) per i giudici onorari di Tribunale, per i quali l'art.
42-ter del RD 30 gennaio 1941 n. 12, prevede requisiti di nomina che
prescindono dall'effettiva preparazione e capacita' degli aspiranti,
l'art. 43-bis dell'Ordinamento giudiziario prevede che quello di non
assegnare a tali magistrati la trattazione di procedimenti diversi da
quelli di cui all'art. 550 dei c.p.p. costituisca un mero «criterio»,
astrattamente derogabile in presenza di esigenze d'ufficio
imprescindibili e prevalenti e salve le diverse disposizioni
regolamentari dettate dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Conseguentemente, sembra al Tribunale che non vi siano ragioni
che consentano di comprendere come, da una parte, sia consentito ai
magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di
professionalita' di svolgere le delicate funzioni penali requirenti
monocratiche con la facolta' di adozione di qualsivoglia iniziativa
in materia di impulso procedimentale, esercizio di azione penale,
richiesta di adozione di misure cautelari personali e reali e
impugnazione con riferimento all'intero catalogo delle fattispecie
delittuose, cosi' come ai medesimi magistrati sia permesso di
giudicare in composizione collegiale delitti di grande allarme
sociale, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli previsti
dagli articoli 416-bis e 56 - 575 del c.p., e, ancora, sia
legislativamente possibile attribuire a magistrati, come quelli
onorari, che per le modalita' di selezione offrono minori garanzie di
capacita' e preparazione, la cognizione dibattimentale di ogni reato
giudicabile in composizione monocratica e, dall'altra, sia invece
vietato ai medesimi magistrati che non hanno conseguito la prima
valutazione di professionalita' di svolgere funzioni giudicanti
monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 del
c.p.p. Ad avviso del Tribunale rimettente non ricorre, pertanto,
alcuna ragione capace di giustificare le diverse soluzioni
legislative adottate in materia di composizione e capacita' del
giudice e del pubblico ministero, sistema al cui interno, invece,
sono ravvisabili le dedotte anomalie risultanti dal trattamento
differenziato di situazioni tra loro sostanzialmente omogenee con
l'adozione di incomprensibili cautele nei confronti dei magistrati
professionali cui siano attribuite funzioni penali giudicanti
dibattimentali monocratiche.
L'irrazionalita' sistemica del divieto e' confermata, peraltro,
dall'essere legato il suo venire meno ad un mero dato formale,
costituito dal conseguimento della prima valutazione di
professionalita', che di per se' non e' capace di assicurare alcuna
maggiore competenza e professionalita' nelle materie oggetto di
preclusione. Infatti, a differenza di quanto avviene per le funzioni
di giudice incarica to dei provvedimenti previsti per la fase delle
indagini preliminari nonche' di giudice per l'udienza preliminare per
le quali l'art. 7-bis, comma 2-bis, del R.D. n. 12/1941 richiede il
pregresso svolgimento per almeno due anni di quelle di giudice del
dibattimento, nel caso che interessa non occorre alcun preventivo
impegno del magistrato in attivita' del settore corrispondente,
cosicche' ben possono essere destinati a svolgere funzioni
dibattimentali monocratiche illimitate magistrati che prima del
conseguimento della prima valutazione di professionalita' abbiano
svolto in via esclusiva attivita' giurisdizionali civili, cio' che
certamente non assicura maggiore consapevolezza nell'assunzione delle
determinazioni richieste dalle nuove materie attribuite.
Sembra al Tribunale, ancora, che tali limitazioni funzionali
contrastino con il principio di buon andamento dei pubblici uffici
precludendo il funzionamento dei Tribunali che, come quello di Gela,
si alimentano esclusivamente di magistrati di diversa provenienza
territoriale cui vengono per la prima volta conferite le funzioni
giurisdizionali e che, non appena maturano il necessario periodo di
legittimazione, sostanzialmente coincidente con l'acquisizione della
prima valutazione di professionalita', tramutano in altri uffici e
che, conseguentemente, non hanno a disposizione, o non ne hanno a
sufficienza, giudici dotati dei requisiti occorrenti per lo
svolgimento delle specifiche attivita' giurisdizionali.
Paiono collidere, infine, con il principio del giusto processo
nell'ambito del quale deve attuarsi la giurisdizione, perche' le
abnormi stasi processuali provocate dal rinvio dei procedimenti da
parte del magistrato incapace su ruoli di giudici dotati delle
necessarie abilitazioni, ove presenti negli organici dell'ufficio, o,
in mancanza, dall'attesa del conseguimento della prima valutazione di
professionalita' da parte di taluno dei giudici in servizio nella
sede giudiziaria sono manifestamente contrastanti con il diritto
irrinunciabile delle persone a che le cause in cui sono coinvolte
siano esaminate in termini ragionevoli, secondo peraltro quanto
stabilito dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell uomo e delle liberta' fondamentali.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che l'art. 13, comma II, del
decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, come da ultimo
sostituito dall'art. 1 della legge 31 ottobre 2011, n. 187, nella
parte in cui vieta ai magistrati di svolgere funzioni giudicanti
monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 dei
c.p.p., anteriormente al conseguimento della prima valutazione di
professionalita' contrasti:
con il principio fondamentale di eguaglianza stabilito
dall'art. 3 della Costituzione per l'intrinseca arbitrarieta' della
specifica disciplina in tema di capacita' e composizione dei giudice
rispetto alle disposizioni che, nella medesima materia, regolano le
funzioni del Tribunale in composizione collegiale, del pubblico
ministero e dei giudici onorari di Tribunale;
con il principio di organizzazione dei pubblici uffici in
modo da assicurarne il buon andamento stabilito dall'art. 97, comma
II, della Costituzione per gli ingiustificati ostacoli frapposti al
funzionamento dei Tribunali che non dispongano nei propri organici di
magistrati dotati dei requisiti funzionali richiesti dalla
disposizione che si assume illegittima;
con il principio secondo il quale la giurisdizione si attua
mediante il giusto processo stabilito dall'art. 111, comma I, della
Costituzione perche' le abnormi stasi processuali provocate dal
rinvio dei procedimenti da parte del magistrato incapace su ruoli di
giudici dotati delle necessarie abilitazioni o, in mancanza,
dall'attesa del conseguimento della prima valutazione di
professionalita' da parte di taluno dei giudici in servizio nella
sede giudiziaria sono manifestamente contrastanti con il diritto
irrinunciabile delle persone a che le cause in cui sono coinvolte
siano esaminate in termini ragionevoli;
visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 1 del
Decr. Pres. Corte Cost. 21 luglio 2004.
Solleva questione di legittimita' dell'art. 13, comma II, del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come da ultimo sostituito
dall'art. 1 della legge 31 ottobre 2011, n. 187, nella parte in cui
vieta ai magistrati di svolgere funzioni giudicanti monocratiche
penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 del c.p.p.,
anteriormente al conseguimento della prima valutazione di
professionalita', per violazione dell'art. 3 della Costituzione;
Solleva questione di legittimita' dell'art. 13, comma II , del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come da ultimo sostituito
dall'art. 1 della legge 31 ottobre 2011, n. 187, nella parte in cui
vieta ai magistrati di svolgere funzioni giudicanti monocratiche
penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 del c.p.p.,
anteriormente al conseguimento della prima valutazione di
professionalita', per violazione dell'art. 97, comma II, della
Costituzione;
Solleva questione di legittimita' dell'art. 13, comma II, del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come da ultimo sostituito
dall'art. 1 della legge 31 ottobre 2011, n. 187, nella parte in cui
vieta ai magistrati di svolgere funzioni giudicanti monocratiche
penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 del c.p.p.,
anteriormente al conseguimento della prima valutazione di
professionalita', per violazione dell'art. 111, comma I, della
Costituzione;
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, sia
notificata alle parti in causa, al Pubblico Ministero e al Presidente
del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento;
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,
insieme con la prova delle disposte notificazioni e comunicazioni, e
la sospensione del procedimento in corso.
Gela, il 30 ottobre 2015
Il Giudice rimettente: Dott.ssa Ersilia Guzzetta