N. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 dicembre 2015
Ordinanza del 17 dicembre 2015 del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sez. staccata di Pescara, sul ricorso proposto da Capuleto Carlo ed altri contro Ministero della difesa e INPS.. Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente «diritto vivente», alla sola campagna di guerra del 1940-1945. - Legge 11 dicembre 1962, n. 1746 (Estensione al personale militare, in servizio per conto dell'O.N.U. in zone d'intervento, dei benefici combattentistici), articolo unico.(GU n.9 del 2-3-2016 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale = 18 del 2015 =, proposto da: Carlo Capuleto, Luigi Confuorto, Francesco Clemente, Michele Daluiso, Sandro Dell'Aquilano, Mariano Di Felice, Giovanni Lancia, Felice Liberatore, Guido Regnicoli, Valentino Salvatore, Mario Valente, Pino Zappitelli, rappresentati e difesi dagli avv. Dario Caldato e Sergio Ciccarelli, con domicilio eletto presso Sergio Ciccarelli in Pescara, via Tirino, 134/6; Contro Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Inps, rappresentato e difeso dagli avv. Dario Marinuzzi, Carmine Barone, Armando Gambino, con domicilio eletto presso Armando Gambino in Pescara, via R. Paolucci n. 35; Per l'accertamento del diritto al riconoscimento del servizio prestato dai ricorrenti per conto O.N.U. in "zone di intervento", nonche' del relativo diritto al riscatto, ai fini della liquidazione della indennita' di buonuscita, del suddetto servizio svolto; in subordine, e' posta una questione di costituzionalita'. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015, il cons. Dino Nazzaro e uditi, per le parti i difensori: l'avv. Sergio Ciccarelli per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato, Brunella Borgoni per l'amministrazione resistente. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del loro diritto alla supervalutazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997, sia ai fini previdenziali, sia, con relativo riscatto, per la liquidazione dell'indennita' di buonuscita, con riferimento al periodo di servizio svolto per conto dell'Onu, in zone d'intervento; i medesimi pongono, come subordinata, la questione di legittimita' costituzionale sui limiti applicativi, decisa dall'Amministrazione, per la violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione. Il Ministero, invero, distingue tra il personale dirigente, con relativi assimilati, e quello non dirigente, ponendo anche, ai fini del riscatto per la buonuscita, la durata figurativa di un quinquennio. I predetti, invero, sono stati impiegati dall'Onu, in zone operative, per periodi pari o superiori a tre mesi, e chiedono l'applicazione, nei loro confronti, dell'articolo unico della legge n. 1746/11 dicembre 1962, che estende al personale militare, in servizio per conto dell'Onu in localita' operative, i benefici combattentistici, che competerebbero l'utilizzo degli artt. 18 (Dpr. n. 1092/1973), 3 (legge n. 360/1990), 5 (decreto legislativo n. 165/1997), 99 (legge n. 662/1996), 15 e 24 (Dpr. n. 1032/1973). La citata normativa, infatti, non ha trovato applicazione, ritenendosi che essa riguarderebbe coloro che hanno partecipato alle "campagne di guerra, nel periodo: 11 giugno 1940/8 maggio 1945", mentre le missioni Onu non sarebbero tali. In via preliminare va superata l'eccezione di giurisdizione, sollevata dalla difesa dell'Inps, vertendosi in punto di riconoscimento di un'anzianita' di attiva di servizio, che rappresenta un "prius" rispetto alla prestazione della pensione, rientrante nell'ambito del rapporto di pubblico impiego. E' da disattendere anche l'eccezione d'inammissibilita' del ricorso, per genericita' dei contenuti, atteso che, anche in mancanza d'indicazione delle singole missioni effettuate, la pretesa e' comunque ben individuata e, per ogni ulteriore chiarimento, e' possibile un'attivita' istruttoria, sempre se ritenuta necessaria. La questione di merito si prospetta non valutabile positivamente, stante la puntuale previsione del beneficio, per le sole "campagne di guerra", cui il legislatore non ha mai equiparato le missioni per conto dell'Onu, che non hanno carattere bellico e operano in tempo di pace. Lo "stato di guerra", che e' mancante, e' una dichiarazione rientrante nelle prerogative del Capo dello Stato (art. 87, comma 9°, Cost.) e non dello Stato Maggiore delle Difesa. Altro aspetto da considerare e' che la legge n. 824/1971 si limita a estendere l'art. 5, agli ufficiali, sottoufficiali e militari, escludendo espressamente (comma 2°) il personale di cui alla legge n. 1746/1962; anche il Dpr. n. 1092/1973 richiama gli artt. 19, 20, 21 e 22, ma non l'art. 18, riferito alla "campagne di guerra», che e' inapplicabile alle operazioni in tempo di pace. L'infondatezza della pretesa principale, rende "inutiliter" l'esame della stessa limitazione quinquennale della supervalutazione, che ha a presupposto il riconoscimento del diritto disatteso. Un discorso analogo a quanto detto, va fatto anche per l'art. 1858 del codice militare, che prevede sempre una "campagna di guerra riconosciuta", perche' sia utilizzabile il citato art. 18. In punto vi e' un costante orientamento giurisprudenziale, confermato anche di recente (C.S., IV, n. 5172/2014), che, peraltro, da' rilevanza alla sollevata questione di costituzionalita', che parla di irragionevolezza e di violazione degli artt. 3 e 76 Cost.; vi e', infatti, pur sempre una unilaterale esclusione da benefici combattentistici, per il personale militare che ha operato in "zone d'intervento" Onu. Un beneficio economico che, per essere riscattato ai fini della buonuscita, deve essere usufruito in costanza del servizio, una circostanza che da' fondatezza all'eccezione d'incostituzionalita' per violazione del citato art. 3. Infondata e' la questione di Costituzionalita' sollevata con riferimento all'art. 76, che concerne l'esercizio della funzione legislativa delegata al Governo; l'argomentazione dedotta a sostegno e', infatti, del tutto ultronea, concernendo un discorso generale su una presunta antinomia che contrasterebbe col generale principio di coerenza normativa e ponendo a riferimento la legge n. 335/1995. Tale ultima legge attiene, invero, alla riforma del sistema pensionistico del pubblico impiego e parla di armonizzazione nel rispetto della pluralita' degli organismi assicurativi, mentre nella fattispecie e' in discussione un particolare aspetto di un dato rapporto lavorativo, che ha una sua compiuta disciplina. Conclusivamente va sollevata la questione di costituzionalita' dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, in base all'illustrata discriminazione, posta nell'ambito del settore militare, tra le diverse qualifiche del personale, con violazione dell'art. 3 Costituzione. Il giudizio e' sospeso fino alla richiesta pronuncia della Corte costituzionale. Si dispone l'immediata trasmissione degli atti di causa alla medesima Corte.
P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescata, chiede alla Corte costituzionale, in accoglimento delle motivazioni dedotte, di voler dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, per violazione dell'art. 3 della costituzione. Si dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con sospensione del presente giudizio. La presente ordinanza e' notificata, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti del giudizio, nonche' va comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Riserva ogni decisione di rito, di merito e sulle spese, al giudizio definitivo. Cosi' deciso in Pescara, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015, con l'intervento dei magistrati: Michele Eliantonio, Presidente; Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore; Alberto Tramaglini, Consigliere. Il Presidente: Eliantonio L'estensore: Nazzaro