N. 48 ORDINANZA 10 febbraio - 3 marzo 2016

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Tutela del paesaggio - Regione Sardegna - Aggiornamento  e  revisione
  del Piano paesaggistico regionale. 
- Delibera della Giunta della Regione autonoma Sardegna n.  45/2  del
  25 ottobre 2013 che ha approvato  «in  via  preliminare,  ai  sensi
  dell'art. 11 della L.R. n. 4/2009, l'aggiornamento e revisione  del
  Piano Paesaggistico Regionale - primo ambito omogeneo, approvato in
  via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n.  36/7
  del 5 settembre 2006». 
-   
(GU n.10 del 9-3-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito della delibera della Giunta della Regione  autonoma  Sardegna
n. 45/2 del 25 ottobre 2013, che ha approvato «in via preliminare, ai
sensi dell'art. 11 della L.R. n. 4/2009, l'aggiornamento e  revisione
del Piano Paesaggistico Regionale - primo ambito omogeneo,  approvato
in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/7
del 5 settembre 2006», promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 30 dicembre  2013,  depositato  in
cancelleria il 10 gennaio 2014 ed  iscritto  al  n.  1  del  registro
conflitti tra enti 2014. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; 
    udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016  il  Giudice
relatore Daria de Pretis. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  30  dicembre  2013,
depositato in cancelleria il 10 gennaio 2014 ed iscritto al n. 1  del
reg. confl. enti 2014, il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha
promosso  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  della  Regione
autonoma Sardegna per l'annullamento,  previa  dichiarazione  di  non
spettanza,  della  delibera  della  Giunta  della  Regione   autonoma
Sardegna n. 45/2 del 25  ottobre  2013,  che  ha  approvato  «in  via
preliminare,  ai  sensi  dell'art.   11   della   L.R.   n.   4/2009,
l'aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale - primo
ambito omogeneo, approvato in via  definitiva  con  la  deliberazione
della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006»; 
    che, ad avviso del ricorrente, l'adozione unilaterale  del  piano
paesaggistico regionale, senza il previo  accordo  con  i  competenti
organi statali,  si  porrebbe  in  contrasto  con  i  limiti  dettati
dall'art. 3  della  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3
(Statuto speciale per la Sardegna); 
    che tale disposizione, infatti, pur contemplando  l'«edilizia  ed
urbanistica» tra le materie di potesta' legislativa  esclusiva  della
Regione, precisa che dette attribuzioni sono esercitate nel  rispetto
delle  «norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali  della
Repubblica», nel cui novero andrebbero ricompresi gli artt. 135,  143
e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della  legge  6
luglio 2002, n. 137), espressivi del principio di  «co-pianificazione
obbligatoria (Stato-Regione) per i beni paesaggistici»; 
    che non potrebbe  invocarsi  in  senso  contrario  l'art.  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove
norme di attuazione dello statuto  speciale  della  regione  autonoma
della Sardegna) - il quale subordina la collaborazione  degli  organi
statali per  la  redazione  del  piano  paesaggistico  a  una  scelta
discrezionale dell'ente regionale - dal momento che tale disposizione
dovrebbe ritenersi abrogata, ai sensi dell'art.  10  della  legge  10
febbraio 1953, n.  62  (Costituzione  e  funzionamento  degli  organi
regionali), avendo nel frattempo le citate norme del d.lgs. n. 42 del
2004 modificato i principi fondamentali della materia; 
    che l'adozione unilaterale del piano paesaggistico violerebbe  la
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del
paesaggio e dell'ambiente, ai  sensi  degli  artt.  9  e  117,  comma
secondo, lettera  s),  della  Costituzione,  nonche'  i  principi  di
adeguatezza e differenziazione nella distribuzione  delle  competenze
amministrative dettati dall'art. 118 Cost.; 
    che, oltre che nell'invasione della sfera di competenza normativa
e amministrativa dello Stato, il conflitto di attribuzione si sarebbe
tradotto in una «lesione diretta» dei  beni  paesaggistici  tutelati,
avendo determinato  una  grave  diminuzione  del  livello  di  tutela
garantito dalla precedente pianificazione regionale del 2006; 
    che il 7 febbraio 2014 si e' costituita in  giudizio  la  Regione
autonoma Sardegna, chiedendo preliminarmente  che  il  conflitto  sia
dichiarato inammissibile per difetto di interesse a ricorrere avverso
la delibera preliminare di adozione del piano paesaggistico, la quale
farebbe scattare solo nuove misure  di  salvaguardia,  ma  lascerebbe
intatta  l'applicazione  del  precedente  (e  non  contestato)  piano
paesaggistico regionale sino alla definitiva approvazione del nuovo; 
    che, secondo  la  resistente,  il  conflitto  sarebbe,  altresi',
inammissibile per genericita', in quanto il ricorso non  indicherebbe
i  beni  paesaggistici  concretamente  assoggettati  al   regime   di
co-pianificazione, e neppure specificherebbe i punti  del  disaccordo
che lo Stato intende censurare; 
    che sarebbero apodittiche e prive di motivazione anche le censure
relative alla violazione degli artt. 9 e 118 Cost.; 
    che,  nel   merito,   il   preteso   obbligo   generalizzato   di
co-pianificazione non avrebbe fondamento normativo,  in  quanto  alla
luce dell'art. 6 del d.P.R. n. 480 del 1975 la  collaborazione  degli
organi statali sarebbe  meramente  eventuale,  e  sarebbe  del  tutto
incongruo il richiamo operato dal ricorrente all'art. 10 della  legge
n. 62 del 1953, vertendosi qui in  materia  di  potesta'  legislativa
esclusiva e non concorrente della Regione autonoma Sardegna; 
    che, sotto altro profilo, le disposizioni  statali  invocate  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, avendo  carattere  prettamente
procedurale, non si presterebbero ad essere  qualificate  come  norme
fondamentali di riforma economico-sociale; 
    che, in subordine, nella ipotesi in cui la  Corte  ritenesse  che
l'atto impugnato fosse necessariamente soggetto a  co-pianificazione,
il ricorso sarebbe comunque infondato, in quanto la Regione  autonoma
Sardegna avrebbe  proceduto  all'attivita'  di  redazione  del  piano
paesaggistico regionale in collaborazione con gli organi statali,  ma
avrebbe dovuto prendere atto, a partire dal luglio 2013 e dopo  oltre
due  anni  di   piena   collaborazione,   di   una   totale   inerzia
dell'amministrazione ministeriale finalizzata ad arrestare la  stessa
prosecuzione della (fino ad allora proficua)  collaborazione  tra  le
parti; 
    che, da ultimo, le norme di pianificazione paesaggistica adottate
in via preliminare non avrebbero  comunque  determinato,  rispetto  a
quanto garantito dalla  precedente  pianificazione  del  2006,  alcun
affievolimento  di  tutela,  essendosi  trattato   di   un   semplice
adeguamento delle prescrizioni di piano al piu'  approfondito  quadro
conoscitivo nel frattempo acquisito; 
    che, con successiva memoria depositata  il  21  aprile  2015,  la
Regione autonoma Sardegna ha precisato che, nelle more del  giudizio,
la Giunta regionale ha approvato in via definitiva l'aggiornamento  e
la revisione del piano paesaggistico regionale, con deliberazione  n.
6/18  del  14  febbraio  2014,  la  quale,  prima  ancora  della  sua
pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione,  e'  stata
annullata con deliberazione della Giunta regionale n.  10/20  del  28
marzo 2014; 
    che, con successiva deliberazione della Giunta regionale n.  39/1
del 10 ottobre 2014, e' stata disposta la revoca della  deliberazione
n. 45/2 del 25 ottobre 2013, oggetto della presente impugnazione; 
    che, pertanto,  ad  avviso  della  Regione,  tali  sopravvenienze
avrebbero   determinato   l'improcedibilita'   e,    in    subordine,
l'inammissibilita' e la cessazione della materia del  contendere  del
presente conflitto; 
    che il 27 ottobre 2015 il Presidente del Consiglio dei  ministri,
vista la delibera del 10 settembre 2015 del Consiglio  dei  ministri,
ha depositato atto di rinuncia al ricorso (gia'  comunicato  a  mezzo
posta elettronica certificata in data 29 settembre 2015); 
    che, con nota depositata il 20 ottobre 2015, la Regione  autonoma
Sardegna ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso. 
    Considerato che nei giudizi di legittimita' costituzionale in via
principale la rinuncia  alla  impugnazione  della  parte  ricorrente,
accettata dalla resistente  costituita,  determina  l'estinzione  dei
processi ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle norme integrative  per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'estinzione del processo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA