N. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 2015

Ordinanza del 10 luglio  2015  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Puglia, sez.  di  Lecce,  sul  ricorso  proposto  da
Comune di Guagnano ed altri contro  Regione  Puglia  e  Provincia  di
Lecce. 
 
Imposte e tasse - Norme della Regione Puglia - Tributo  speciale  per
  il deposito di rifiuti in discarica. 
- Legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011,  n.  38  (Disposizioni
  per la formazione  del  bilancio  di  previsione  2012  e  bilancio
  pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), art. 7, comma 8. 
(GU n.11 del 16-3-2016 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA 
                        Lecce - Sezione Prima 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  1238  del  2014,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: 
        Comune di Guagnano, Comune di Caprarica di Lecce,  Comune  di
Gagliano del Capo, Comune di Supersano, Comune di Novoli,  Comune  di
Botrugno, Comune di Acquarica del Capo, Comune di Alessano, Comune di
Arnesano, Comune di  Cannole,  Comune  di  Aradeo,  Comune  di  Campi
Salentina, Comune di Andrano, Comune di Carmiano, Comune  di  Castro,
Comune di Casarano, Comune di Lecce, Comune di Gallipoli,  Comune  di
Matino, Comune di Lizzanello, Comune di Maglie,  Comune  di  Martano,
Comune  di  Montesano  Salentino,  Comune  di  Miggiano,  Comune   di
Monteroni di Lecce, Comune di Muro Leccese, Comune di Nardo',  Comune
di Otranto, Comune di Nociglia, Comune di Porto  Cesareo,  Comune  di
San Cassiano, Comune di Salve, Comune di Ruffano, Comune di Parabita,
Comune di Salice Salentino, Comune di Sannicola, Comune di San Donato
di Lecce, Comune di Racale,  Comune  di  Sanarica,  Comune  di  Santa
Cesarea Terme, Comune di Scorrano,  Comune  di  Specchia,  Comune  di
Squinzano, Comune di Surbo, Comune  di  Taviano,  Comune  di  Tuglie,
Comune di Uggiano La Chiesa, Comune di Ugento, rappresentati e difesi
dall'avv.  Luigi  Quinto  e  presso   lo   studio   di   quest'ultimo
elettivamente domiciliati in Lecce, Via Garibaldi n. 43; 
    Contro: 
    Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi  Quercia,
Vittorio Triggiani, con domicilio eletto  presso  Federico  Massa  in
Lecce, Via Montello, 13/A; 
    Provincia di Lecce, rappresentata e difesa  dagli  avv.  Giuditta
Angelastri, Maria Giovanna Capoccia, con domicilio eletto  presso  l'
Ufficio Legale c/o Amministrazione Prov.Le; 
    e con l'intervento di ad adiuvandum: 
        Comune di Spongano, Comune di Lequile,  Comune  di  Trepuzzi,
rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Quinto, e presso lo studio  di
quest'ultimo elettivamente domiciliati in Lecce, Via Garibaldi n. 43; 
    Per l'annullamento della determinazione  del  dirigente  servizio
ciclo dei rifiuti e bonifica della  Regione  Puglia  n.  276  del  27
dicembre 2013, pubblicata  sul  BURP  n.  3  del  9  gennaio  2014  e
comunicata  ai   ricorrenti   con   varie   note,   tutte   pervenute
successivamente al 10 gennaio 2014, con la quale e' stata fissata  in
Euro/t 25,82 l'aliquota del  tributo  speciale  per  il  deposito  in
discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. ecotassa) per  l'anno  2014
per i Comuni della Provincia di Lecce,  con  la  sola  eccezione  dei
Comuni di Bagnolo del Salento e Zollino, per i  quali  l'aliquota  e'
fissata in Euro/t 22,59. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e
della Provincia di Lecce; 
    Relatore nell'udienza pubblica  del  giorno  22  aprile  2015  la
dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Luigi Quinto,
Francesca Testi, in  sostituzione  di  Giuditta  Angelastri  e  Maria
Giovanna Capoccia, Luigi Quercia, Maurizio Cives, in sostituzione  di
Vittorio Triggiani; 
    1. Con  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
(trasposto  al  tribunale  amministrativo  regionale  a  seguito   di
opposizione della provincia di Lecce), il Comune di Guagnano e  altri
47 comuni della Provincia di Lecce, con l'intervento  dei  Comuni  di
Lequile, Trepuzzi  e  Spongano  hanno  chiesto  l'annullamento  della
determinazione del dirigente servizio ciclo dei  rifiuti  e  bonifica
della Regione Puglia n. 276 del 27 dicembre 2013 che  ha  fissato  in
€/t  25,82  l'aliquota  del  tributo  speciale  per  il  deposito  in
discarica dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2014  della  provincia
di Lecce. 
    Questi i motivi a sostegno del ricorso principale: 
        Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma  40  ultima
parte della legge 28 dicembre 1995 n.  549  -  eccesso  di  potere  -
errato presupposto  -  disparita'  di  trattamento  -  irrazionalita'
manifesta - contraddittorieta' - illegittimita' costituzionale. 
    I ricorrenti sostengono che la determina regionale,  nell'imporre
il pagamento dell'ecotassa in misura piena (100% di quella stabilita)
non fa applicazione dell'art. 3 comma 40 ultima parte della legge  28
dicembre 1995 n. 549 (la quale prevede che "per  i  rifiuti  smaltiti
tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per
gli  scarti  e  i  sovvalli  di  impianti  di  selezione  automatica,
riciclaggio e compostaggio, nonche' per i fanghi  anche  palabili  si
applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo.
Il tributo e' dovuto nella misura del 20% dell'ammontare  determinato
ai sensi dei commi 29 e 38") . 
    In  senso  contrario  non   potrebbe   valere,   sempre   secondo
l'interpretazione  dei  ricorrenti,  quanto  disposto  dal  comma   8
dell'art. 7 della legge regionale n.  38  del  30.12.2011,  il  quale
cosi' dispone: 
        "In assenza delle previste alternative di recupero energetico
e nel rispetto delle prescrizioni di  cui  all'art.  6  (Rifiuti  non
ammessi in discarica), comma 1, lettera p), del  decreto  legislativo
n.  36/2003,  previa   regolamentazione   da   parte   degli   Ambiti
territoriali ottimali  (ATO)  e/o  dei  Comuni  in  forma  singola  o
associata,  i  sovvalli  prodotti  dalla  lavorazione  di   materiale
riveniente da raccolta differenziata di RSU  o  dalla  produzione  di
Combustibile derivato da rifiuti (Cdr), non altrimenti  recuperabili,
possono essere smaltiti nella discarica  a  servizio  del  bacino  di
appartenenza del comune conferitore. Agli scarti  e  ai  sovvalli  di
impianti di  selezione  automatica,  riciclaggio  e  compostaggio  si
applica l'aliquota massima del tributo speciale per  il  conferimento
in discarica dei rifiuti solidi". 
    Secondo i ricorrenti, il riferimento all'aliquota massima per gli
scarti  e  i  sovvalli  deve  essere  interpretato  nel   senso   che
sull'aliquota massima si dovrebbe operare il calcolo del 20%, dovendo
la legge regionale essere interpretata in conformita' con i  principi
contenuti nella disciplina statale. 
    Ove cosi' non fosse la legge regionale sarebbe in  contrasto  con
la Costituzione, considerato che la legislazione sui  rifiuti  e'  di
competenza esclusiva dello Stato perche' rientrante nell'ambito della
tutela dell'ambiente ai sensi dell'art. 117 Cost. lett. s). 
    In ogni caso, quand'anche si  dovesse  ritenere  che  il  tributo
speciale possa rientrare nella materia "coordinamento  della  finanza
pubblica e del sistema  tributario"  si  tratterebbe  pur  sempre  di
legislazione concorrente per la quale la Regione puo'  esercitare  il
potere legislativo rimanendo riservata allo Stato  la  determinazione
dei principi fondamentali". 
    La regione Puglia, costituitasi  in  giudizio  ha  contestato  le
affermazioni  dei   Comuni   ricorrenti   rilevando   sostanzialmente
l'impossibilita' di equiparare il sovvallo prodotto dagli impianti di
trattamento dei rifiuti differenziati che rappresentato una quantita'
residuale del rifiuto trattato, a cui si applica l'ecotassa in misura
ridotta al 20%, al sovvallo prodotto dagli  impianti  di  trattamento
dei rifiuti indifferenziati prodotti dai Comuni in questione che,  al
contrario  rappresenta  una  quantita'   considerevole,   richiamando
all'uopo parere tecnico reso da T&A - Tecnologia  Ambiente  srl  Spin
Off del Politecnico di Bari a firma dell'ing. Gianluca Intini secondo
cui "il rifiuto  prodotto  attualmente  dai  centri  di  selezione  a
servizio dei  bacini  di  utenza  LE/1,LE2  e  LE/3,  smaltito  nelle
discariche  di  soccorso  dei  rispettivi  bacini,  non  puo'  essere
considerato un sovvallo/scarto in quanto dovrebbe essere sottoposto a
efficaci azioni di RD a monte ovvero a successive lavorazioni a valle
tese a recuperare le frazioni pregiate ancora presenti e a ridurre il
potenziale impatto sull'ambiente favorendo l'incremento della  tutela
ambientale nella gestione dei rifiuti perseguita  dalla  legislazione
europea, italiana e regionale del settore". 
    Con ordinanza n. 355/2014 questa sezione  ha  respinto  l'istanza
cautelare, proposta  dai  ricorrenti,  ritenendo  che  "in  quanto  i
sovvalli e gli scarti presi in considerazione dall'art. 3 comma 4, ai
fini della riduzione  dell'ammontare  del  tributo,  secondo  ragioni
terminologiche, oltre che di  logica  e  ratio  della  norma,  paiono
concretizzare i soli residui non piu'  utilizzabili  derivanti  :  a)
dallo smaltimento in impianti  di  incenerimento  senza  recupero  di
energia; b) o da ogni operazione di selezione automatica, riciclaggio
(ossia qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono
trattati per ottenere prodotti, materiali o  sostanze  da  utilizzare
per la loro funzione originaria o per altri fini)  e  compostaggio  (
con la produzione del c.d. «compost di qualita'»: prodotto,  ottenuto
dal compostaggio di  rifiuti  organici  raccolti  separatamente,  che
rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite  dall'allegato  2
del  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  e   successive
modificazioni); tali residui pertanto devono aver  esaurito  tutti  i
cicli citati sicche'  la  mera  separazione  automatica  dei  rifiuti
indifferenziati comportera'  la  produzione  di  rifiuti  che  devono
essere ancora sottoposti ai successivi passaggi sopra citati, sicche'
la premialita' della norma citata non puo' applicarsi". 
    Tuttavia il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto  dai
ricorrenti e riformato la decisione citata, ritenendo  "l'impugnativa
suffragata dai seguenti elementi favorevoli: a) il ciclo dei  rifiuti
conferiti negli impianti della provincia di Lecce e' analogo a quello
praticato nella provincia di Taranto in base  alle  attestazioni  del
responsabile dei rispettivi impianti, prodotte dai Comuni appellanti;
b) la Regione ha manifestato l'avviso dell'applicabilita' del sistema
premiale prefigurato all'art.  3  comma  40  legge  n.  549/1995  nei
confronti dell'impianto sito in provincia di Taranto(con le note  dei
propri dirigenti  prodotte  dai  medesimi  enti  appellanti);  c)  in
generale, come emerge dalle attestazioni  dell'ATO  leccese  prodotte
dai Comuni,  il  trattamento  svolto  presso  gli  impianti  siti  in
provincia di Lecce appare  rispondente  alle  finalita'  del  sistema
premiale in termini sia di recupero energetico che di riduzione della
frazione di rifiuto smaltito". 
    A  seguito  di  cio'  la  Regione  Puglia,   con   determinazione
dirigenziale dell'ufficio gestione dei rifiuti della  Regione  Puglia
n. 225 del 28.10.2014 ha adottato  nuovo  provvedimento,  confermando
per buona parte dei comuni ricorrenti l'aliquota massima di €/t 25,82
, applicando  per  gli  altri  le  sole  premialita'  previste  dalla
legislazione regionale in  funzione  delle  percentuali  di  raccolta
differenziata raggiunte e  negando  per  tutti  l'applicazione  della
premialita' di cui all'art. 3 comma 40 della legge n. 549/1995. 
    Anche  avverso  tale  atto  sono  insorti  i  Comuni   ricorrenti
deducendo le seguenti ulteriori censure: 
        erroneita' in fatto e in diritto dei presupposti - abnormita'
e contraddittorieta'  della  motivazione  -  sviamento  di  potere  -
violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 40 della  legge  28
dicembre 1995 n. 549. 
    Questi gli aspetti rilevanti dedotti. 
    I  ricorrenti  contestano  gli  assunti  espressi  dalla  Regione
evidenziando che la realta' impiantistica a servizio della  Provincia
di Lecce realizzerebbe le finalita' previste  dall'art.  3  legge  n.
549/95,  in  quanto  gli  impianti   esistenti   effettuano   diversi
trattamenti progressivi dei rifiuti  (triturazione,  deferrizzazione,
biostabilizzazione, vagliatura automatica, ulteriore deferrizzazione)
all'esito dei quali viene quindi conferito in discarica appena il 27%
del rifiuto in ingresso; si contesta l'assunto regionale  secondo  il
quale un impianto di selezione automatica e'  tale  solo  "se  lavora
rifiuti differenziati a monte", atteso che l'art. 3  comma  40  della
citata legge n. 459/1995 non limita affatto il  riconoscimento  della
premialita' ai soli  scarti  e  sovvalli  di  impianti  di  selezione
automatica di rifiuti gia' differenziati, riferendosi al contrario  a
tutti gli impianti di selezione automatica, sia quelli  che  trattano
il rifiuto  indifferenziato,  sia  quelli  che  trattano  il  rifiuto
differenziato. 
    Rilevano altresi' che, a prescindere  dalla  interpretazione  del
termine "sovvallo", che e' una delle due entita' alle quali la  norma
ricollega la premialita', non si puo' negare che la quota che finisce
in discarica  negli  impianti  leccesi  rientri  comunque  nell'altra
ipotesi  prevista  dalla  norma,  che  e'   quella   dello   "scarto"
dell'impianto di trattamento. 
    I ricorrenti insistono nel rilevare l'irrazionalita'  della  tesi
regionale che riconosce la premialita'  sull'ecotassa  unicamente  in
funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunta in contrasto
con le finalita' sottese  alla  normativa  statale,  evidenziando  la
contraddittorieta' di un sistema  che  prevede  l'applicazione  della
premialita'  a  comuni   che   raggiungono   il   40%   di   raccolta
differenziata,  pur   conferendo   il   restante   60%   di   rifiuto
indifferenziato direttamente in discarica (limitandosi  a  sottoporlo
al trattamento minimo previsto dal decreto legislativo n. 36/2003 che
determina una riduzione volumetrica non superiore al  10%),  rispetto
ai comuni della provincia di Lecce che hanno raggiunto un livello  di
raccolta differenziata pari al 30% e che sul residuo 70%  di  rifiuto
indifferenziato  applicano  un  trattamento  che  produce  eccellenti
risultati in termini di recupero e riduzione della quota da  smaltire
in discarica, conferendo nella stessa solo il 23% del rifiuto. 
    Infine, i ricorrenti,  dopo  aver  effettuato  una  ricostruzione
dell'ecotassa come applicata nelle altre regioni italiane, esprimono,
in ogni caso, l'interesse a una pronuncia che annulli l'equiparazione
ai rifiuti solidi urbani  della  RDB  (  rifiuti  biostabilizzati  da
discarica) che viene conferita in discarica (a prescindere dalla  sua
qualificazione come scarto o sovvallo), rilevando che  tale  frazione
e' un rifiuto speciale. 
    Successivamente la regione Puglia ha adottato altro provvedimento
con  determinazione  dirigenziale  n.  18  del   15.1.2015,   facendo
applicazione dei criteri stabiliti  nelle  LL.RR.  38/2011,45/2013  e
37/2014 e riconoscendo le riduzioni esclusivamente  in  funzione  dei
livelli di  raccolta  differenziata  raggiunti,  cosi'  disconoscendo
ancora una volta  la  premialita'  dell'art.  3  comma  40  legge  n.
549/1995. 
    Anche avverso tale atto sono insorti i  ricorrenti  deducendo  la
illegittimita' derivata del provvedimento. 
    2.  Pregiudiziale,  rilevante  e  non  manifestamente   infondata
rispetto alla decisione si pone  la  questione  di  costituzionalita'
dell'art. 7 comma 8 L.R. 38 del 30.12.2011 in relazione al  contrasto
con l'art. 3 comma 40 legge n. 549/1995. 
    Quest'ultimo prevede che: 
        "Per  i  rifiuti  smaltiti   tal   quali   in   impianti   di
incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli
di impianti di  selezione  automatica,  riciclaggio  e  compostaggio,
nonche' per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni  dei
commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo  e'  dovuto  nella
misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi
29 e 38". 
    L'art. 7 comma 8 L.R. n. 38/2011 invece cosi' dispone: 
        "In assenza delle previste alternative di recupero energetico
e nel rispetto delle prescrizioni di  cui  all'art.  6  (Rifiuti  non
ammessi in discarica), comma 1, lettera p), del  decreto  legislativo
n.  36/2003,  previa   regolamentazione   da   parte   degli   Ambiti
territoriali ottimali  (ATO)  e/o  dei  Comuni  in  forma  singola  o
associata,  i  sovvalli  prodotti  dalla  lavorazione  di   materiale
rinveniente da raccolta differenziata di RSU o  dalla  produzione  di
Combustibile derivato da rifiuti (Cdr), non altrimenti  recuperabili,
possono essere smaltiti nella discarica  a  servizio  del  bacino  di
appartenenza del comune conferitore. Agli scarti  e  ai  sovvalli  di
impianti di  selezione  automatica,  riciclaggio  e  compostaggio  si
applica l'aliquota massima del tributo speciale per  il  conferimento
in discarica dei rifiuti solidi." 
    2.1. In via preliminare, deve rilevarsi che il solo profilarsi di
un dubbio di  incostituzionalita'  impone  al  Giudice  di  provocare
l'intervento della Corte (art. 23 della legge n.  87/1953)  e,  nella
specie, il  Collegio  ritiene  che  tale  dubbio  sia  effettivamente
sussistente. 
    Del resto non appare convincente il tentativo dei  ricorrenti  di
interpretare "secundum costitutionem" la normativa  regionale  citata
nel senso di ritenere che il riferimento all'aliquota massima per gli
scarti e i sovvalli dovrebbe rapportarsi alla  aliquota  sulla  quale
operare poi il calcolo del 20%, atteso che agli "scarti e ai sovvalli
di impianti di selezione automatica, riciclaggio e  compostaggio"  il
legislatore regionale applica la cd. ecotassa nella  misura  massima,
mentre il legislatore nazionale la applica nella misura del 20%, dato
che nella norma regionale  non  vi  e'  alcun  elemento  letterale  o
semantico che possa far ritenere condivisibile tale tesi. 
    3. Il tributo istituito dalla legge n. 549/95, c.d. ecotassa,  ha
ad oggetto "il deposito in discarica dei rifiuti solidi,  compresi  i
fanghi palabili", trova nella legge statale la sua disciplina di base
(in  tal  senso  Cassazione  17245/2013)  ed  e'  variabile  tra   un
coefficiente minimo e un coefficiente massimo; nel rispetto  di  tali
parametri  spetta   alla   regione   di   formulare   la   disciplina
specificamente applicabile alle varie tipologie (art.  3.  comma  29,
della legge citata). 
    La Regione Puglia, nell'art. 7, comma 6, della  L.R.  n.  38  del
2011 ha individuato  i  parametri  in  base  ai  quali  e'  applicata
l'ecotassa; tutti attengono alla differenziazione della  raccolta  (i
criteri di premialita' sono: 
    a)  adeguamento  da  parte  dei  Comuni,  in  forma  singola  e/o
associata, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, dei contratti di gestione del  servizio  di  raccolta
rifiuti che contempli il raggiungimento delle percentuali di RD cosi'
come previste dal decreto legislativo n. 152/2006; 
    b) elevata qualita' della frazione organica raccolta  in  maniera
separata; 
    c) elevata qualita'  di  raccolta  degli  imballaggi,  attraverso
sistemi di raccolta monomateriale; 
    d) elevata qualita' del sistema di monitoraggio e controllo della
raccolta anche mediante sistemi informativi territoriali.). 
    I commi 9, 10 e 11 commisurano poi l'aliquota dell'ecotassa  alla
percentuale raggiunta di raccolta differenziata. 
    Il comma ottavo ha  stabilito  "Agli  scarti  e  ai  sovvalli  di
impianti di  selezione  automatica,  riciclaggio  e  compostaggio  si
applica l'aliquota massima del tributo speciale per  il  conferimento
in discarica dei rifiuti solidi." 
    3.1. In primo luogo, in punto di rilevanza, la stessa permane pur
dopo le modificazioni intervenute: 
        per opera delle L.R. n.  45/2012,  il  cui  art.  51  non  ha
affatto inciso sull'art. 7 comma 8 della stessa, oggetto dal  ricorso
in esame, rimanendo quindi in vigore;  peraltro,  il  riconoscimento,
per l'anno 2013, della premialita' pari al 15 per cento dell'aliquota
massima a tutti i comuni che abbiano realizzato la chiusura del ciclo
di gestione dei rifiuti, non riguarda l'anno 2014 e comunque conferma
l'applicazione dell'aliquota massima per il comuni  che  non  abbiano
realizzato la chiusura  del  ciclo  di  gestione  dei  rifiuti,  come
previsto  dalla  L.R.  n.  38/2011,  ossia   mediante   la   raccolta
differenziata dei rifiuti; 
        per opera  dell'art.  29  della  L.R.  n.  45/2013  (e  della
conseguente  delibera  regionale  attuativa  n.  18/2015)  la   quale
stabilisce ulteriori  premialita'  per  i  comuni  che  prevedono  di
conseguire nel mese  di  giugno  2014  una  percentuale  di  raccolta
differenziata pari ad almeno il 5 per cento in piu' rispetto ai  dati
validati  riferiti  al  periodo  settembre  2012   -   agosto   2013,
posticipando il pagamento ma fermo restando l'obbligo  di  provvedere
all'eventuale conguaglio entro il 30 Settembre 2014,  nonche'  per  i
comuni che dimostrano di  aver  conseguito  l'obiettivo  di  raccolta
differenziata del 65 per cento entro il 28  febbraio  2014,  i  quali
potranno chiedere la rideterminazione dell'aliquota di ecotassa 2014,
secondo i parametri di cui all'art. 7 della L.R. n. 38/2011. 
    Quest'ultima disciplina infatti lascia immutata la previsione  di
cui all'art. 7 comma 8 della L.R. n. 38/2011 per  i  comuni  che  non
abbiano raggiunto l'obiettivo della raccolta differenziata al  65%  ,
rimanendo    quindi    inalterato    l'interesse    dei    ricorrenti
all'applicazione dell'ecotassa nella misura del 20%. 
    Infatti, la riderminazione del  tributo  prevista  dal  4°  comma
dell'art. 29 L.R. n. 45/2013  ("In  via  eccezionale,  i  comuni  che
dimostrano di aver conseguito l'obiettivo di  raccolta  differenziata
del 65 per cento entro il  28  febbraio  2014,  possono  chiedere  la
rideterminazione dell'aliquota di ecotassa 2014, secondo i  parametri
di cui all'art. 7 della L.R. n.  38/2011")  determina  l'applicazione
dell'ecotassa in misura superiore a quanto consegue alla applicazione
della premialita' stabilita dal comma 40 art. 3 legge n. 549/1995. 
    3.2.  Quanto  alla  rilevanza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma 8, della L.R. n. 38/2011 rileva  la
differenza fra la misura dell'ecotassa applicata ai  sensi  dell'art.
3, comma 40, della legge n. 549/1995 (invocata dai comuni ricorrenti)
e la misura dell'ecotassa applicata dagli  atti  impugnati,  in  base
alle premialita' previste dall'art. 7, commi sei e successivi,  della
L.r. n. 38/2011 e successive modificazioni. 
    Sotto il profilo in questione va indagato  se  nella  specie  sia
applicabile l'art. 3, comma 40, della legge n. 549/1995, cioe' se gli
impianti di selezione automatica della provincia di Lecce danno luogo
alla formazione di scarti o sovvalli in misura analoga al processo di
lavorazione  dei  rifiuti  che  interessi   impianti   di   selezione
automatica, compostaggio e riciclaggio, sicche' il  tributo  relativo
al conferimento in  discarica  della  frazione  residua  deve  essere
quantificato nella misura del 20%, in applicazione dell'art. 3, comma
40, della legge n. 549/1995 e  non  nella  misura  massima,  in  base
all'art. 7, comma 8, della l.r. n. 38/2011. 
    La difesa regionale (memoria depositata  7  luglio  2014  pag.12)
evidenzia come "non sia possibile  equiparare  il  sovvallo  prodotto
dagli  impianti  di  trattamento  dei   rifiuti   differenziati   che
rappresentano una quantita' residuale del rifiuto trattato, a cui  si
applica l'ecotassa in misura ridotta del 20%,  al  sovvallo  prodotto
dagli impianti di trattamento dei  rifiuti  indifferenziati  che,  al
contrario, ne rappresentano una quantita' considerevole", richiamando
le conclusioni  del  parere  tecnico  reso  dalla  T&A  -  tecnologia
&Ambiente del Politecnico di Bari a firma dell'ing. Gianluca  Intini,
secondo il quale "il  rifiuto  prodotto  attualmente  dai  centri  di
selezione a servizio dei bacini di utenza LE/1, LE/2 e LE/3, smaltito
nelle discariche di soccorso dei rispettivi bacini, non  puo'  essere
considerato un sovvallo/scarto in quanto dovrebbe  essere  sottoposto
ad efficaci azioni di RD a  monte  ovvero  successive  lavorazioni  a
valle tese a recuperare le frazioni  pregiate  ancora  presenti  e  a
ridurre il potenziale impatto  sull'ambiente  favorendo  l'incremento
della tutela ambientale nella gestione dei rifiuti  perseguita  dalla
legislazione europea, italiana e regionale di settore" . 
    Come risulta dalla  dichiarazione  resa  dal  direttore  dell'ATO
provincia di Lecce  in  data  24.7.2014  a  seguito  dell'istruttoria
presidenziale disposta dalla sezione con decreto pres. n. 9/2015: 
        -"tutti  i  rifiuti  urbani   indifferenziati   raccolti   in
provincia  di  Lecce  sono  conferiti,  in  funzione  dei  bacini  di
provenienza, presso gli impianti  gestiti  dalle  societa'  "Progetto
Ambiente Bacino Lecce due", "Progetto  Ambiente  Bacino  Lecce  Tre",
"Ambiente e Sviluppo" e "Progetto Ambiente provincia di Lecce"; 
        tutti  i  suddetti  rifiuti  sono  sottoposti   ai   seguenti
trattamenti: pretrattamento finalizzato alla separazione dei  metalli
ferrosi, biostabilizzazione, selezione automatica e vagliatura; 
        all'esito di  tali  fasi  di  trattamento  si  ottengono  due
frazioni: il sopravaglio che genera FSC(frazione secca  recuperabile)
che  viene  destinata  alla  produzione  di  CDR(quindi   interamente
recuperato)  presso  l'impianto  di  bacino  gestito  dalla  Societa'
progetto Ambiente Provincia di Lecce,  e  il  sottovaglio  o  RDB(non
ulteriormente recuperabile) che viene conferito in discarica; secondo
il   bilancio   di   massa   dei   suddetti   impianti,    confermato
sostanzialmente dai  dati  registrati  nel  primo  semestre  2014,  i
trattamenti e  le  lavorazioni  cui  il  rifiuto  indifferenziato  in
ingresso e' sottoposto determinano i seguenti risultati: 
    a) il 46%  del  rifiuto  viene  effettivamente  recuperato(CDR  e
materiali ferrosi); 
    b) il 30% viene assorbito dalle perdite di processo(riduzione  di
peso e volume determinato dai vari trattamenti e in particolare dalla
biostabilizzazione); 
    c) solo il 24% viene conferito in discarica (scarti e sovvalli)". 
    Con nota dell'11.2.2015, il Dirigente del Servizio Ciclo  Rifiuti
Bonifica della Regione  Puglia,  sempre  a  seguito  dell'istruttoria
disposta dalla Sezione con decreto presidenziale 9/2015,  ha  inviato
una relazione comprendente tre tabelle, di cui la tabella A  riguarda
i rifiuti solidi urbani indifferenziati conferiti  presso  l'impianto
di selezione e biostabilizzazione di Cavallino(LE) dal 2005 al 2014 e
specifica le quantita'  di  FSC  totali  (di  tutti  i  comuni  della
provincia di Lecce) trattate dall'impianto di  CDR  di  Cavallino  da
quando e' attivo, da marzo 2009 al 2014, nonche' le quantita' di  CDR
prodotto per anno e inviate a terzi. 
    Detta relazione, integrata da  altre  certificazioni  esibite  in
seguito, offre dati differenti e comunque frammentari. 
    I dati offerti nelle indicate certificazioni  trovano,  tuttavia,
sostanzialmente conferma ed armonizzazione  nella  perizia  di  parte
depositata dalla Regione Puglia il 7 luglio 2014. 
    Da questa perizia risulta  che  i  rifiuti  raccolti  in  maniera
indifferenziata nei tre impianti della provincia di Lecce ammontano ,
nel 2013, a 307.123 tonnellate; 118.843 tonnellate  hanno  costituito
la Frazione Secca Combustibile conferita all'impianto  di  produzione
di CDR mentre 103.321 tonnellate sono state conferite in discarica. 
    Da  questi  dati  risulta  che  i  rifiuti  raccolti  in  maniera
indifferenziata sono stati recuperati come FSC nella percentuale  del
38,69% e sono stati conferiti  in  discarica  nella  percentuale  del
33,64%, con una perdita di  processo  pari  al  28%  (la  perdita  di
processo e' data dalla differenza fra i rifiuti in entrata  e  quelli
in uscita, come FSC per l'impianto di produzione del  CDR  e  per  lo
smaltimento in discarica;la stessa comprende quindi anche i materiali
ferrosi e non ferrosi recuperati nel corso del processo di  selezione
). Le indicate  percentuali  sono  sostanzialmente  confermate  negli
altri anni in cui hanno operato gli impianti in questione. 
    In conclusione, a seguito del processo di  selezione  automatica,
recupero e biostabilizzazione e' stata smaltito in discarica solo  il
33,64% dei rifiuti raccolti nella modalita' indifferenziata. 
    Questo  consente  di  ritenere  che  gli  impianti  in  questione
raggiungono un  risultato  analogo  a  quello  degli  "  impianti  di
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio " di cui all'art. 3,
comma 40, della legge n. 549  del  1995,  anche  se  gli  stessi  non
svolgono l'attivita' di compostaggio, cioe' formazione del "  compost
" con la frazione umida. 
    Per completezza dell'esposizione si deve  infine  aggiungere  che
alla indicata  percentuale  di  utilizzazione  virtuosa  dei  rifiuti
raccolti  in  modalita'  indifferenziata  (66,69%)  va   sommata   la
quantita' di rifiuti raccolti in  modalita'  differenziata  e  quindi
virtualmente recuperata. 
    4. Quanto alla fondatezza, il Collegio ritiene  che  la  L.R.  n.
38/2011, nell'art. 7, comma 8, abbia esorbitato dai limiti e principi
stabiliti  dalla  citata  legge  n.  549/95  cosi'  determinando   la
violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera  e),  quinta  e
sesta previsione (armonizzazione dei bilanci  pubblici;  perequazione
delle risorse finanziarie ), e 119 della Costituzione, alla  luce  di
quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 102  del
2008, secondo cui, nell'esercizio dell'autonomia  tributaria  di  cui
all'art. 119 della Costituzione, «le Regioni a statuto ordinario sono
assoggettate al duplice limite costituito dall'obbligo di  esercitare
il  proprio  potere  di  imposizione  in  coerenza  con  i   principi
fondamentali  di  coordinamento  e  dal  divieto   di   istituire   o
disciplinare tributi gia' istituiti da legge statale o di  stabilirne
altri aventi lo stesso presupposto, almeno fino all'emanazione  della
legislazione statale di coordinamento». 
    In particolare, confrontando la disciplina  statale  sul  tributo
speciale per il deposito in discarica  dei  rifiuti  solidi  (dettata
dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549
(Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica)  e  la  norma
regionale appare evidente che mentre  la  prima  prevede  chiaramente
l'abbattimento dell'80% del tributo (dovendo lo stesso applicarsi  al
20%) per tutti gli scarti ed i  sovvalli  di  impianti  di  selezione
automatica, riciclaggio e compostaggio, nonche' per  i  fanghi  anche
palabili, la legge regionale pone invece un evidente  limite  a  tale
premialita' in quanto, dopo aver specificato che i sovvalli, prodotti
dalla lavorazione di materiale rinveniente da raccolta  differenziata
di RSU o dalla produzione di Combustibile derivato da rifiuti  (Cdr),
non altrimenti recuperabili, possono essere smaltiti nella  discarica
a servizio del bacino di appartenenza del comune conferitore, ha  poi
aggiunto che agli scarti e  ai  sovvalli  di  impianti  di  selezione
automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l'aliquota  massima
del tributo speciale per il conferimento  in  discarica  dei  rifiuti
solidi. 
    Peraltro,  non  solo  la  norma  regionale   non   riconosce   la
premialita' di cui all'art. 3 comma 40 legge n. 549/1995 agli  scarti
e  ai  sovvalli  non  provenienti  da  raccolta   differenziata   ma,
addirittura, prevede  per  gli  stessi  l'aliquota  massima,  pur  se
derivanti  da  impianti  di  selezione  automatica,  compostaggio   e
riciclaggio. 
    Ne' potrebbe sostenersi che la disciplina portata dalla legge  n.
549/95, art. 3 comma 40, si differenzi da quella dell'art.  7,  comma
8, della l.r. n. 38/2011 perche' solo la prima prevede l'applicazione
del  tributo   nella   misura   del   20%   quando   si   verifichino
cumulativamente  le  tre  condizioni  previste,  ossia  la  selezione
automatica,  il  compostaggio  e  il  riciclaggio,  atteso   che   la
disciplina regionale prevede l'applicazione del tributo nella  misura
massima proprio "Agli scarti e ai sovvalli di impianti  di  selezione
automatica, riciclaggio e compostaggio". 
    Risulta   evidente   l'antinomia   delle   due   disposizioni   e
l'esorbitanza della seconda rispetto alla  prima,  in  quanto  se  la
legge  statale  applica  la  premialita'  agli  scarti   e   sovvalli
provenienti da selezione automatica, la legge regionale applica  alla
medesima  situazione  l'aliquota  massima,  prevedendo  che  solo   i
sovvalli provenienti da raccolta differenziata  possano  ottenere  la
premialita'. 
    4.1.   Le   suindicate   circostanze   comportano   le   seguenti
considerazioni: 
        le finalita' della legge n. 549/1995 sono quelle di  favorire
la minore produzione di rifiuti e il  recupero  da  essi  di  materia
prima e di energia, come specificato dall'art.  3,  comma  24,  della
legge n. 549 del 1995. 
    Secondo un dato strettamente letterale, quindi il tributo  citato
colpisce la fase finale del ciclo, cioe' il conferimento in discarica
ed implica la maggiore funzionalizzazione delle  operazioni  tese  al
recupero;  cio'  indipendentemente  dal  regime  differenziato  della
raccolta, che non viene espressamente richiesto dalla norma in esame. 
    Il comma 40 dell'art. 3 citato ha  previsto  che  per  i  rifiuti
smaltiti tal quali in impianti di  incenerimento  senza  recupero  di
energia, per gli scarti  ed  i  sovvalli  di  impianti  di  selezione
automatica, riciclaggio e compostaggio, nonche' per  i  fanghi  anche
palabili  il  tributo  e'  dovuto  nella  misura  del  20  per  cento
dell'ammontare determinato  ai  sensi  dei  commi  29  e  38  e  tale
previsione non appare stabilire espressamente la necessarieta' di  un
regime "differenziato" a monte, come  invece  richiesto  dalla  norma
regionale in esame. 
    Il processo di selezione dei rifiuti dei  comuni  ricorrenti,  se
comporta la  selezione  meccanica  e  biostabilizzazione  di  rifiuti
indifferenziati, pur tuttavia raggiunge i seguenti risultati: il  40%
circa del rifiuto viene effettivamente recuperato  (FSC  e  materiali
ferrosi) con l'invio della FSC (38,69%)  all'impianto  di  produzione
del CDR; il 26% circa (nel 28% e' stata quantificata  la  perdita  di
processo, cioe' la differenza fra la quantita' di rifiuti in  entrata
e la quantita' in uscita, differenza che necessariamente comprende la
quantita' di materiali ferrosi e non ferrosi compresi nella quantita'
in uscita e non in quella in entrata, cioe' nei  dati  forniti  dalla
Regione e dai gestori degli impianti, e quindi recuperati  nel  corso
del processo) viene assorbito dalle perdite di processo (riduzione di
peso e volume determinato dai vari trattamenti e in particolare dalla
biostabilizzazione); solo il 33,64 % viene  conferito  in  discarica.
Tali operazioni appaiono rispondere alle finalita' di riduzione e  di
recupero dei rifiuti volute dalla legge n. 549/1995 tenuto conto che,
nella  realta'  regionale  (in  base   ai   dati   desumibili   dalla
determinazione del dirigente del Servizio Rifiuti 13 gennaio 2015  n.
3),  ad  esempio  nel  Comune  di  Ceglie  Messapica,   la   raccolta
differenziata intercetta il  48,58%  dei  rifiuti,  il  51,42%  viene
raccolto in  maniera  indifferenziata  e  conferito  all'impianto  di
trattamento,nel quale e' recuperato solo il 3,29% di quanto conferito
all'impianto, cioe' l'1,70% del totale  dei  rifiuti  (certificazione
del gestore dell'impianto a  servizio  della  provincia  di  Brindisi
depositata il 14 marzo 2015), con il conferimento  in  discarica  del
42% del totale dei rifiuti; 
    Il sistema della premialita' previsto dalla  legge  regionale  in
esame, come efficacemente rilevato dai  comuni  ricorrenti,  comporta
delle conseguenze applicative irrazionali e ingiustificate tra comuni
che realizzano la raccolta differenziata a monte (ma che conferiscono
in discarica una quantita' considerevole di rifiuti),  e  che  quindi
usufruiscono delle premialita' previste dalla legge  regionale  (vedi
l'esempio di Ceglie Messapica) e comuni,  come  quelli  leccesi,  che
procedendo   alla   separazione   e   "lavorazione"    dei    rifiuti
indifferenziati, conferiscono in realta' una  frazione  inferiore  di
rifiuti in discarica, ma, non raggiungendo le percentuali di raccolta
differenziata previste dalle norme regionali, non hanno accesso  alle
premialita' previste dalla legge regionale e subiscono l'applicazione
dell'ecotassa in misura superiore 
    In particolare, questi ultimi hanno effettuato il confronto con i
comuni della provincia di Brindisi,e in particolare con il Comune  di
Ceglie Messapica il quale, avendo raggiunto un  livello  di  raccolta
differenziata  pari  al  48,58%  (dato  riportato   nella   determina
regionale n. 3/2015), deve versare una ecotassa di appena €/t6,97 pur
versando nella situazione seguente: 
        il  48,58%  viene  recuperato  perche'   intercettato   nella
raccolta differenziata, 
        il 51,42  %  viene  raccolto  in  maniera  indifferenziata  e
conferito presso l'impianto di bacino, - il 42%  viene  conferito  in
discarica (dato  che  l'1,70%  viene  recuperato  e  il  resto  viene
assorbito dalle perdite di processo. 
        di converso un comune della provincia di Lecce (ad esempio il
Comune di Guagnano) pur avendo realizzato una percentuale di raccolta
differenziata intorno al  35,30  %  ed  avendo  raccolto  in  maniera
indifferenziata il 64,7%  (che  viene  smaltito  in  discarica  nella
percentuale del 33,64% ) e' stato chiamato a pagare una ecotassa pari
ad € 22,59/t. 
    Quanto al concreto sistema impiantistico esistente negli impianti
leccesi, come risulta descritto dai ricorrenti nella perizia  tecnica
di parte a firma dell'ing. Marangio del  6  maggio  2014,  i  RSU  in
ingresso ricevono le seguenti operazioni: 
        ispezione visiva, successive:  triturazione  primaria  e  dal
rifiuto triturato separazione dei metalli (di cui i  metalli  ferrosi
al recupero), biostabilizzazione in tunnel (con perdite di processo),
dal materiale biostabilizzato effettuazione  vagliatura  (di  cui  il
sottovaglio /RBD/scarti e sovvalli allo  smaltimento,  sopravaglio  e
separazione dei metalli  (di  cui  materiali  ferrosi  al  recupero),
separazione metalli non ferrosi (metalli ferrosi  non  al  recupero),
produzione FSC inviata a impianti di produzione CDR. 
    Tale  sistema  viene  coerentemente  decritto  anche  del  parere
tecnico prodotto dalla regione  Puglia  a  firma  dell'ing.  Gianluca
Intini il quale, nel rilevare che quasi tutti gli impianti  esistenti
in Puglia prevedono l'opzione 1 di trattamento, la descrive nel  modo
seguente:  pretrattamento  (stoccaggio,  apertura  sacchi,  eventuale
triturazione  non  spinta  ecc);   biostabilizzazione   (con   indice
respirometrico dinamico max800 mg -02/kg-VS*h),  selezione/vagliatura
(max 80mm); discarica del sottovaglio (RDB, rifiuto biostabilizzato),
in quantita' pari a  non  piu'  del  35%  del  rifiuto  in  ingresso;
confezionamento   in   balle   del   sopravaglio    (FSC,    frazione
combustibile), in quantita' pari al  circa  il  40%  del  rifiuto  in
ingresso,  per  l'avvio  alle  successive  operazioni   di   recupero
energetico. 
    Quanto sopra prova il conflitto  della  previsione  regionale  in
esame con quella di cui all'art. 3 comma 40 della legge n.  549/1995,
la quale, a differenza della legge regionale n.  38/2011,  ha  inteso
raggiungere l'obiettivo della minore quantita' di rifiuti da smaltire
in discarica, a prescindere dalle modalita' della raccolta. 
    5. La questione di legittimita' costituzionale si pone anche  con
riferimento alla materia del coordinamento della finanza  pubblica  e
del sistema tributario, di cui al terzo  comma  dell'art.  117  della
Costituzione. 
    L'art. 23 della  Costituzione  dispone  che  nessuna  prestazione
patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge, sicche vi
e' una riserva di legge in materia tributaria, ponendosi come  limite
all'esercizio di attivita' autoritativa dei pubblici poteri; 
    Il  principio  costituzionale,  secondo  cui   l'imposizione   di
prestazioni patrimoniali e' autorizzata solo "in  base  alla  legge",
comporta quindi che anche la competenza  regionale  concorrente  deve
esercitarsi nel rispetto dei principi  fondamentali  stabiliti  dalla
legge dello Stato, il  coordinamento  della  finanza  e  del  sistema
tributario complessivo. 
    Invero, nella sentenza n. 102 del 2008 la Corte costituzionale ha
chiarito  che,  nell'esercizio  dell'autonomia  tributaria   di   cui
all'art. 119 della Costituzione, «le Regioni a statuto ordinario sono
assoggettate al duplice limite costituito dall'obbligo di  esercitare
il  proprio  potere  di  imposizione  in  coerenza  con  i   principi
fondamentali  di  coordinamento  e  dal  divieto   di   istituire   o
disciplinare tributi gia' istituiti da legge statale o di  stabilirne
altri aventi lo stesso presupposto, almeno fino all'emanazione  della
legislazione statale di coordinamento»  e  ,  peraltro,  quanto  allo
specifico  tributo  istituito  dalla  legge  n.  549  del  1995,   le
disposizioni dei commi da 24 a 41 dell'art. 3, istitutive del tributo
speciale per il deposito in discarica  dei  rifiuti  e  per  il  loro
smaltimento tal quali in impianti  di  incenerimento  senza  recupero
d'energia, «costituiscono principi fondamentali  ai  sensi  dell'art.
119 della Costituzione». 
    Non sussistono neppure dubbi che  il  «contributo»  regionale  in
esame debba qualificarsi come tributo, come gia'  riconosciuto  dalla
giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 238, n. 146 e n.  141  del
2009, n. 335 e n. 64 del 2008, n. 334 del  2006,  n.  73  del  2005),
trattandosi di  entrata  con  natura  tributaria,  che  contiene  gli
elementi della doverosita'  della  prestazione,  in  mancanza  di  un
rapporto  sinallagmatico  tra  le  parti  e  del  collegamento  della
prestazione  alla  spesa  pubblica  in  relazione  a  un  presupposto
economicamente rilevante. 
    Anche in ordine alla natura del contributo, deve  richiamarsi  il
costante orientamento espresso dalla  Corte  costituzionale,  secondo
cui la disciplina del tributo speciale per il deposito  in  discarica
dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai
sensi dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,  con  la
conseguenza che l'esercizio della potesta' legislativa delle  regioni
riguardo a tale tributo e' ammesso solo nei limiti  consentiti  dalla
legge statale. Si tratta, infatti, di un tributo che  va  considerato
statale e non gia' "proprio" della  Regione,  nel  senso  di  cui  al
vigente  art.  119  Cost.,  senza  che  in  contrario  rilevino   ne'
l'attribuzione del gettito alle regioni  ed  alle  province,  ne'  le
determinazioni espressamente attribuite alla  legge  regionale  dalla
citata  norma  statale  (sentenze  n.  397  e  n.   335   del   2005;
analogamente, a proposito delle tasse automobilistiche  e  dell'IRAP,
le sentenze n. 431, n. 381 e n. 241 del 2004, n. 311, n. 297 e n. 296
del 2003; n. 37 e n. 29 del 2004). 
    Inoltre, in  fattispecie  analoga,  la  Corte  costituzionale  ha
dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 14 legge  reg.  Molise  10
ottobre 2005 n. 34, nella parte in cui veniva determinato l'ammontare
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti  solidi
con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2006.(sent  14/12/2006   n.   412)
ribadendosi i seguenti principi: "la disciplina del tributo  speciale
per il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi  rientra  nella
competenza esclusiva dello Stato, ai  sensi  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera e), Cost., con la conseguenza  che  l'esercizio  della
potesta' legislativa delle regioni riguardo a tale tributo e' ammesso
solo nei limiti consentiti dalla legge statale. Si  tratta,  infatti,
di un tributo che va considerato statale e non gia'  "proprio"  della
Regione, nel senso di cui al vigente art. 119  Cost.,  senza  che  in
contrario rilevino ne' l'attribuzione del  gettito  alle  regioni  ed
alle province, ne' le determinazioni  espressamente  attribuite  alla
legge regionale dalla citata norma statale". 
    5.1. Le considerazioni suindicate comportano quindi,  a  giudizio
del Collegio,  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
costituzionalita' dell'art. 7 comma 8 L.R. n.  38/2011  in  relazione
all'art. 3 comma 40 legge n.  549/1995  per  contrasto  i  suindicati
seguenti  parametri  costituzionali:  a)  art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost., in correlazione con l'art. 119 Cost.,  poiche'  il
«contributo» regionale, oltre ad avere presupposti «non  diversi»  da
quelli del tributo speciale statale per il deposito in discarica  dei
rifiuti  e  per  il  loro  smaltimento  tal  quali  in  impianti   di
incenerimento senza recupero d'energia, previsto dall'art.  3,  commi
da 24 a  40,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549  (Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica), contraddice  le  finalita'
perseguite  dalla  citata   legge   statale,   recante   i   principi
fondamentali della materia. 
    6. Sotto altro profilo, la norma  denunciata  appare  illegittima
avendo introdotto un tributo in materia ambientale (e in  particolare
in materia di rifiuti) commisurato in  modo  difforme  rispetto  alla
potesta'  legislativa  esclusiva   dello   Stato,   con   conseguente
violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,   lettera   s)   (tutela
dell'ambiente). 
    Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la disciplina dei
rifiuti   e'   riconducibile    alla    «tutela    dell'ambiente    e
dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi  dell'art.
117, secondo comma, lettera s),  Cost.,  anche  se  interferisce  con
altri interessi e competenze, di modo che deve  intendersi  riservato
allo  Stato  il  potere  di  fissare  livelli  di   tutela   uniforme
sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza  delle
Regioni alla cura di interessi funzionalmente  collegati  con  quelli
propriamente ambientali (sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n.
54 del 2012 e n. 244 del 2011, n. 225 del 2009, n. 164 del 2009 e  n.
437  del  2008).  Tale  disciplina  inoltre,  «in  quanto  rientrante
principalmente nella tutela dell'ambiente, e dunque  in  una  materia
che, per la molteplicita'  dei  settori  di  intervento,  assume  una
struttura complessa, riveste un carattere  di  pervasivita'  rispetto
anche alle attribuzioni regionali» (sentenza n. 249 del 2009). Con la
conseguenza che, avendo anche riguardo alle diverse fasi e  attivita'
di gestione del ciclo dei rifiuti stessi e agli ambiti  materiali  ad
esse  connessi,  la  disciplina  statale   «costituisce,   anche   in
attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e
si impone sull'intero  territorio  nazionale,  come  un  limite  alla
disciplina che le Regioni e le Province  autonome  dettano  in  altre
materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello
di tutela ambientale stabilito dallo  Stato,  ovvero  lo  peggiorino»
(sentenze n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007). 
    Ancora di recente, la Corte  costituzionale  (sent.  58/2015)  ha
ritenuto, con  riferimento  a  un  tributo  istituito  dalla  regione
Piemonte, la illegittimita' costituzionale  dell'art.  16,  comma  4,
della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti)
gravante sul presupposto dello svolgimento  di  attivita'  rientrante
nella gestione dei  rifiuti,  in  materia  nella  quale  sussiste  la
riserva di legge statale di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera
s), Cost., ribadendo i principi innanzi esplicitati,  acclarando  che
"una disciplina unitaria rimessa  in  via  esclusiva  allo  Stato  e'
all'evidenza diretta allo scopo di prefigurare un  quadro  regolativo
uniforme degli incentivi  e  disincentivi  inevitabilmente  collegati
alla imposizione fiscale, tenuto conto dell'influenza dispiegata  dal
tributo (i cosiddetti «effetti allocativi») sulle  scelte  economiche
di investimento e finanziamento delle imprese  operanti  nel  settore
dei rifiuti e della loro attitudine a  ripercuotersi,  per  l'oggetto
stesso dell'attivita' esercitata da  tali  imprese,  sugli  equilibri
ambientali". 
    6.1.  In  conclusione,  il  Collegio  ritenendo  sussistente   il
sospetto di legittimita' costituzionale  dell'art.  7  comma  8  L.R.
38/2011, avendo la disposizione esaminata  esorbitato  dai  limiti  e
principi stabiliti dalla citata legge n. 549/95 cosi' determinando la
violazione  degli  articoli  117,  secondo  comma,   lettera   e)   -
armonizzazione dei bilanci  pubblici  e  perequazione  delle  risorse
finanziarie - e  119  ,  117,  secondo  comma  lettera  s)  -  tutela
dell'ambiente - , 117, terzo  comma  -  coordinamento  della  finanza
pubblica e del  sistema  tributario  -  ,e  119  della  Costituzione,
sospende il giudizio stante la pregiudizialita'  della  questione,  e
rimette  alla  Corte  costituzionale   la   relativa   questione   di
legittimita'. 
    Spese al definitivo. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo  Regionale  per  la  Puglia  Lecce  -
Sezione Prima: 
    a) rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma 8 L.R. n. 38/2011, nella  parte  di
cui in motivazione,  in  relazione  all'art.  3  comma  40  legge  n.
549/1995, per violazione degli articoli 117, secondo  comma,  lettera
e) - armonizzazione dei bilanci pubblici e perequazione delle risorse
finanziarie - e  119  ,  117,  secondo  comma  lettera  s)  -  tutela
dell'ambiente - , 117, terzo  comma  -  coordinamento  della  finanza
pubblica e del sistema tributario - e 119 della Costituzione; 
    b) sospende il giudizio; 
    c) dispone che, a cura della Segreteria, gli  atti  del  giudizio
siano trasmessi alla Corte costituzionale e che il presente atto  sia
notificato alle parti e al Presidente della  Giunta  Regionale  della
Puglia, e sia comunicato al Presidente del Consiglio Regionale  della
Puglia. 
    Spese al definitivo. 
    Cosi' deciso in Lecce nella camera di  consiglio  del  giorno  22
aprile 2015 con l'intervento dei magistrati: 
    Antonio Cavallari, Presidente; 
    Patrizia Moro, Consigliere, estensore; 
    Roberto Michele Palmieri, referendario. 
 
                      Il Presidente: Cavallari 
 
 
                                                    L'estensore: Moro