N. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2016
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali - Difformita' di alcune previsioni rispetto alla disciplina statale di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n. 17 (Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunita' comprensoriali), artt. 2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 66, nonche' "ulteriori disposizioni a queste connesse o correlate".(GU n.11 del 16-3-2016 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i
cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12 nei confronti
della Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della
Giunta provinciale pro tempore, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della legge della Provincia Autonoma di
Bolzano del 22 dicembre 2015, n. 17, pubblicata sul BUR n. 52 del 29
dicembre 2015, recante "Ordinamento finanziario e contabile dei
comuni e delle comunita' comprensoriali", quanto agli articoli 2, 3,
4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, e 66 , nonche' alle ulteriori
disposizioni a queste connesse e correlate, per violazione dell'art.
117, comma 2, lett. e), Cost., ai sensi dell'art. 127 della
Costituzione.
Il decreto legislativo n. 118/2011 disciplina l'armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e
delle province autonome, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e,
della Costituzione, riguardante la potesta' legislativa esclusiva
dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
La materia della armonizzazione dei sistemi contabili, in virtu'
dell'art. 117,comma 2, lett. e, e' rimessa alla competenza esclusiva
dello Stato, e le regioni e le province autonome sono tenute a
rispettarla a garanzia dell'unitarieta' della disciplina contabile
dei bilanci pubblici, onde evitare quanto avvenuto in passato ove le
regioni hanno disciplinato la materia contabile, in applicazione del
d.lgs. n. 267/2000, ciascuna con propria legge, creando una
disomogeneita' dei sistemi contabili che ancora oggi caratterizza i
bilanci regionali, con conseguenti pesanti ricadute anche sul sistema
economico nazionale (quali, ad esempio, la formazione delle ingenti
masse di debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni,
imputabili per circa la meta' alle regioni e dovute essenzialmente a
cattive regole contabili).
La ratio della riserva esclusiva contenuta nell'art. 117 Cost. e
della disciplina statale attuativa contenuta nel d.lgs. n. 118/2011,
e nelle norme presupposte e successive, e', invero, quella di
omogeneizzare i sistemi di bilancio delle regioni e delle provincie
autonome, fornendo una disciplina di riferimento unica, cui esse
debbono attenersi, al fine di disporre di regole comuni per il
consolidamento dei conti pubblici, come, peraltro, previsto, dalle
leggi statali n. 42/2009, recante delega al Governo in materia di
federalismo fiscale n. 196/2009, in materia di legge di contabilita'
e finanza pubblica, e piu' di recente dalla l. n. 243/2012, in
attuazione dell'art. 81 della Costituzione, in materia di pareggio di
bilancio.
In questo contesto anche la Provincia autonoma di Bolzano, e'
tenuta a rispettare la competenza esclusiva dello Stato, e la
disciplina statale interposta. La Provincia ha, infatti, l'obbligo di
recepire con propria legge, mediante rinvio formale recettizio, le
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, previste dal d.lgs. 23 giunga 2011, n. 118, nonche' degli
eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire
l'operativita' e l'applicazione delle predette disposizioni nei
termini previsti dal citato d.lgs. n. 118/2011 per le regioni a
statuto ordinario, posticipati di un anno, secondo quanto previsto,
dall'ad. 79, 4-octies, dello stesso d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
prima citato ("La regione e le province si obbligano a recepire con
propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio
formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e
presupposti, in modo da consentire l'operativita' e l'applicazione
delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto
legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario,
posticipali di un anno, subordinatamente all'emanazione di un
provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di
entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilita'
di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo
di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.").
L'art. 79, 4-octies, ha, peraltro, recepito il contenuto di uno
specifico accordo del medesimo tenore intervenuto in materia tra lo
Stato e Provincia nell'ottobre del 2014 ("16. La Regione Trentino
Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma
di Bolzano si obbligano, altresi', a recepire con propria legge, da
emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale
recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e presupposti, in
modo da consentire l'operativita' e l'applicazione delle predette
disposizioni nei termini indicati dal citato decreto n. 118 per le
Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente
all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli
accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e
la possibilita' di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo
del saldo positivo di competenza ira le entrate correnti e le spese
correnti.")
Cio' premesso, la predetta legge della Provincia autonoma di
Bolzano viene impugnata, giusta delibera del Consiglio dei Ministri
in data 26/2/2016, depositata in estratto in allegato al presente
ricorso, per il seguente
Motivo
Gli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 66, e le
ulteriori disposizioni a queste connesse e correlate, della l.p. n.
17/2015 sono illegittimi per violazione dell'art. 117, comma 2, lett.
e, della Costituzione.
Nel richiamare quanto esposto in premessa, sono, in particolare,
illegittime per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e, Cost.,
perche' adottate in materia riservata alla competenza esclusiva
statale in difformita' alla disciplina statale interposta, le
seguenti disposizioni, fermo restando che si chiede la declaratoria
di incostituzionalita' anche di tutte le altre disposizioni ad esse
connesse e collegate che sono difformi dalla disciplina statale.
- L'art. 2 della legge regionale stabilisce che "l'ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali e' disciplinato dalle
disposizioni della presente legge".
La disposizione si rivolge ad un perimetro "normativo" non
coincidente con quello indicato dall'art. 1, comma 1 del decreto
legislativo n. 118 del 2011, atteso che la disciplina statale si
applica non solo agli enti locali nell'ambito della Provincia, ma
anche agli organismi ed agli enti strumentali, come definiti al
successivo comma 2 del medesimo art. 1 della legge statale.
La disposizione, inoltre, non contempla quale disciplina
applicabile prevalente su quella regionale la disciplina statale
recata dal d.lgs. n. 118/2011, e le norme presupposte e successive,
mentre la disciplina di riferimento per assicurare unitarieta' ed
uniformita', che non puo' essere modificata da quella regionale, deve
essere quella statale prevista dal predetto decreto legislativo, e
dalle norme presupposte e successive.
- L'art. 3 detta una disciplina in materia di programmazione in
modo difforme rispetto alla disciplina recata dal d.lgs. n. 118/2011
e segnatamente dal "principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio" di cui all'allegato n. 4/1 del decreto
legislativo.
L'allegato 4/1 del decreto legislativo contiene, in particolare,
una disciplina articolata ed organica della materia della
programmazione di bilancio, che la legge provinciale non ha ritenuto
di fare propria, nonostante la disciplina statale non possa in alcun
modo essere pretermessa.
- L'art. 4 demanda al regolamento degli enti una potesta'
regolamentare che eccede rispetto a quanto previsto dall'art. 152 del
d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 6),
lett. b), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.
In particolare, l'art. 4 prevede che: "Con il regolamento di
contabilita' ciascun ente locale applica i principi contabili
stabiliti dalla presente legge, dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modifiche, con modalita' organizzative
corrispondenti alle proprie caratteristiche, ferme restando le
disposizioni previste dalla presente legge per assicurare
l'unitarie:a' ed uniformita' del sistema finanziario e contabile",
mentre la disciplina di riferimento per assicurare unitarieta' ed
uniformita' deve essere esclusivamente quella statale prevista
dall'art. 152, a cui non puo' essere in alcun modo sovrapposta quella
regionale.
- L'art. 7, comma 4 disciplina la redazione del bilancio in
contrasto con gli articoli 151 e 162 del d.lgs. 267/2000, come
modificati dall'alt 74, comma 1, punto 5) e punto 11) del d.lgs. n.
118/2011, nella parte in cui prevede eccezioni non contemplate nella
citata disciplina statale.
L'art. 7, comma 4, infatti, cosi prevede "4. Tutte le entrate
sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a
carico degli enti locali e di altre eventuali spese connesse, tutte
le spese sono 'parimenti iscritte in bilancio integralmente, senza
alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria
e' unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate
pertanto le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in
bilancio, salvo le eccezioni previste dall'art. 37, comma 1.". L'art.
37, inoltre, cosi recita: "37 Riconoscimento di legittimita' di
debiti fuori bilancio. 1. Con deliberazione consiliare di cui
all'art. 36, comma 2, o con diversa periodicita' stabilita dai
regolamenti di contabilita', gli enti locali riconoscono la
legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze
passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonche' decreti
ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese
legali; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e
di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto,
convenzione o atti costitutivi, purche' sia stato rispettato
l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 45, comma 3, della
legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, e il
disavanzo derivi da fatto di gestione oggettivamente non valutabile;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice
civile o da nonne speciali, di societa' di capitali costituite per
l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o
di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita'; e) fatti e
provvedimenti ai quali non abbiano concorso, in alcuna fase,
interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti
dell'ente; ,fi acquisizione di beni e servizi, in violazione degli
obblighi di cui all'art. 35, commi I e 2, nei limiti dell'accertata e
dimostrata utilita' e arricchimento per l'ente, nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche finzioni e servizi di competenza...".
Queste eccezioni in materia di redazione del bilancio non sono
contenute nella citata disciplina statale di riferimento e, pertanto,
sono illegittime.
- L'art. 8 disciplina il documento unico di programmazione,
indicando un termine difforme per l'adozione del documento di
programmazione rispetto a quella prevista dall'art. 74, comma 1,
punto 5) del decreto legislativo n. 118/2011, che modifica l'art. 151
del d.lgs. 267/2000.
L'art. 8 prevede, infatti, che "1. Entro il 31 ottobre di ciascun
anno la giunta presenta al consiglio il documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Il primo documento
unico di programmazione e' adottato con riferimento agli esercizi
finanziari 2016 e successivi.".
L'art. 74, comma 1, punto 5, prevede, invece, che il documento di
programmazione sia presentato entro il 31 luglio di ogni anno "l'art.
151 e' sostituito dal seguente: «Art. 151. (Principi generali). - 1.
Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale ...".
- L'art. 12 disciplina il fondo di riserva anche con riferimento
all'organo competente a disporre l'utilizzo del fondo in contrasto
con l'art. 48 del d.lgs. n. 118/2011, che lascia all'ente solo la
regolamentazione delle modalita' e dei limiti di prelievo.
L'art. 12 prevede, infatti, che: "2. Il fondo e' utilizzato, con
deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo
consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilita', nei
casi in cui si verifichino esigenze straordinarie relative alla
gestione corrente di bilancio o le dotazioni degli interventi di
spesa corrente si rivelino insidficienti.", "5. I prelevamenti dal
fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese
potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere
deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.".
Mentre l'art. 48 stabilisce che: "2. L'ordinamento contabile
della regione disciplina le modalita' e i limiti del prelievo di
somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilita' di
utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo
di cui al comma 1, lettera a), [«fondo di riserva per spese
obbligatorie» ] sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi
dal fondo di cui al comma 1, lettera b), [«fondo di riserva per spese
impreviste»] sono disposti con delibere della giunta regionale".
- L'art. 14 disciplina il piano esecutivo di gestione e le sue
variazioni in contrasto con l'art. 74, comma 1, punto 18) del decreto
legislativo 118/2011, che modifica l'art. 169 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, perche' la disciplina statale non concede le
facolta' previste dalla norma in esame in favore degli enti di
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
L'art. 14, infatti, prevede che: "3. L'applicazione dei commi 1 e
2 del presente articolo e' facoltativa per gli enti locali con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di
rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del
piano dei conti secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.",
"9. Negli enti locali con meno di 10.000 abitanti, in mancanza del
piano esecutivo di gestione, la giunta emana atti programmatici di
indirizzo, attuativi del bilancio e/o della relativa relazione
previsionale e programmatica, a cui conseguono le determinazioni di
impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.".
Tale facolta' non e', invece, prevista dall'art. 74, che la
stabilisce solo per gli enti di popolazione inferiore ai 5.000
abitanti: "3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e'
facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti
gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art.
157, comma 1-bis.".
- L'art. 15 disciplina la predisposizione e l'approvazione del
bilancio di previsione e dei suoi allegati in modo difforme da quanto
previsto dall'art. 174 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato
dall'art. 74, comma 1, punto 22) del d.lgs. n. 118/2011 prevedendo
tra l'altro dei termini non conformi a quelli indicati nella
normativa statale.
Di seguito si riportano le due discipline, dalle quali emerge la
censurata difformita'. L'art. 15 cosi' stabilisce: "1. Lo schema di
bilancio di previsione finanziario e il documento unico di
programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo
presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla
relazione dell'organo di revisione entro il termine previsto dal
regolamento di contabilita'. 2. Il regolamento di contabilita'
dell'ente prevede per tali adempimenti rrn congruo termine, nonche' i
termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri
dell'organo consiliare e dalla giunta emendamenti agli schemi di
bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento
sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare
emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione in corso di approvazione. 3. 11
bilancio di previsione finanziario e' deliberato dall'organo
consiliare entro il 31 dicembre ovvero altro termine stabilito con
l'accordo previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e
dall'art. 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. 4. ...".
Mentre l'art. 174 cosi' prevede: "1. Lo schema di bilancio di
previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono
predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo
consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di
revisione entro il 15 novembre di ogni anno. 2. Il regolamento di
contabilita' dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo
termine, nonche' i termini entro i quali possono essere presentati da
parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti
agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo
di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo
consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di
aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di
approvazione. 3. Il bilancio di previsione finanziario e' deliberato
dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'art. 151. 4
...".
Dunque, in particolare, il termine per la predisposizione e per
la presentazione dello schema di bilancio, del Documento unico di
programmazione e degli allegati e' inderogabilmente quello del 15
novembre di ogni anno e non puo' essere stabilito dal regolamento di
contabilita', tantomeno in modo difforme a quanto previsto nella
disciplina statale di riferimento.
- L'art. 16 concede ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti una facolta' in materia di allegazione di documenti al
bilancio di previsione in contrasto con l'art. 11, comma 3, del
d.Lgs. n. 118/2011 sull'obbligo di predisposizione degli allegati al
bilancio di previsione.
L'art. 16, infatti, prevede che: "1. Al bilancio di previsione
sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Per i
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione
degli allegati di cui alle lettere e) e f) della disposizione citata
e' facoltativa.".
Mentre questa facolta' di non allegazione non e' prevista dalla
legge statale, che all'art. 11, comma 3, si limita a prevedere, senza
eccezioni, gli allegati al bilancio di previsione ("3. Al bilancio di
previsione finanziario di cui al cominci 1, lettera a), sono
allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:
b) il prospetto esplicativo del presunto risultato di
amministrazione; b) il prospetto concernente la composizione, per
missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; c) il
prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilita' per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione; cl) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di
indebitamento; e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese
previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione; f) per i soli enti locali, il
prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle finzioni
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione; g) la nota integrativa redatta secondo le
modalita' previste dal comma 5; h) la relazione del collegio dei
revisori dei conti.).
- L'art. 17 prevede una disciplina dell'esercizio provvisorio in
contrasto con l'art. 74, comma 1, punto 12) del decreto legislativo
118/2011, che modifica l'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, laddove prevede che l'esercizio provvisorio possa
essere autorizzato con accordo invece che con legge.
L'art. 17, infatti, cosi' prevede: "2. L'esercizio provvisorio e'
autorizzato con accordo previsto dall'art. 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive
modifiche, e dall'art. 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
268".
Mentre l'art. 74, comma 1, punto 12 prevede che "3. L'esercizio
provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del Ministro
dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo
comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di motivate
esigenze...".
- L'art. 18 disciplina le variazioni al bilancio di previsione in
difformita' con quanto previsto dall'art. 175 del d.lgs. 267/2000,
come modificato dall'art. 74, comma 1, punto 23) del decreto
legislativo 118/2011, e pertanto la relativa disciplina e'
illegittima.
- L'art. 66 disciplina le funzioni del revisore dei conti in
difformita' con quanto previsto dall'art. 239 del d.lgs. 267/2000,
come modificato dall'art. 74, comma 1, punto 61) del decreto
legislativo 118/2011.
In particolare, l'art. 66 prevede tra i compiti del revisore la
vigilanza sugli inventari (comma 1, lett. e), e quella sui contratti
collettivi (lett. g) non previste nella disciplina statale, mente
quest'ultima prevede che il revisore adotti pareri sugli strumenti di
programmazione economica-finanziaria (comma 1, lett. b, punto 1),
sulle modalita' di gestione dei servizi e proposte di costituzione o
di partecipazione ad organismi esterni (punto 3), sulle proposte di
ricorso all'indebitamento (punto 4), sulle proposte di utilizzo di
strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina
statale vigente in materia (punto 5) e sulle proposte di regolamento
di contabilita', economato-provveditorato, patrimonio e di
applicazione dei tributi locali (punto 7).
P.Q.M.
Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge n. 17/2015
della Provincia Autonoma di Bolzano, con riferimento agli articoli 2,
3, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, e 66, nonche' a tutte le
ulteriori disposizioni a queste connesse e correlate, per contrasto
con l'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, che
riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.
Si deposita l'estratto in originale della delibera del Consiglio
dei Ministri del 26 febbraio 2016.
Roma, 3 marzo 2016
Avvocato dello Stato: Angelo Venturini