Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.
352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di
cassazione, in data 17 marzo 2016, ha raccolto a verbale e dato atto
della dichiarazione resa da 10 cittadini italiani, muniti dei
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di
voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
Volete voi che siano abrogate:
la legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 162 del 15 luglio 2015, «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti», limitatamente alle seguenti
parti?:
Articolo 1, comma 126, limitatamente alle parole: «del
merito»;
Articolo 1, comma 127: «Il dirigente scolastico, sulla base
dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti,
istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del
presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma
del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione»;
Articolo 1, comma 128, limitatamente alle parole: «di cui
al comma 127, definita bonus, e'», nonche' alle parole: «merito del»,
nonche' alle parole: «di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado e»;
Articolo 1, comma 130: «Al termine del triennio 2016-2018,
gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca una relazione sui criteri adottati
dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei
docenti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del
presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito
Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previo confronto con le parti
sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida
per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali
linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base delle
evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici
regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento
comunque denominato»;
nonche' il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994, S.O.,
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 11, comma 2, lettera b), come sostituito
dall'articolo 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»: «b) due
rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il
primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un
rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,
scelti dal consiglio di istituto;";
Articolo 11 comma 2, lettera c), come sostituito dal comma
129 della legge 13 luglio 2015, n. 107, «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»: «c) un componente esterno
individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti
scolastici e dirigenti tecnici.»;
Articolo 11 comma 3, come sostituito dal comma 129 della
legge 13 luglio 2015, n. 107, «Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti»: «3. Il comitato individua i criteri per la
valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualita'
dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione
scolastica, nonche' del successo formativo e scolastico degli
studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di
docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e
dell'innovazione didattica e metodologica, nonche' della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla
diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilita'
assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale.»;
Articolo 11 comma 4, come sostituito dal comma 129 della
legge 13 luglio 2015, n. 107, «Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti», limitatamente alla parola: «altresi'».
Dichiarano di eleggere domicilio presso: «La Casa dei Diritti
sociali», con sede in Roma, piazza Vittorio n. 2.