CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (16A02411) 
(GU n.69 del 23-3-2016)

 
 
    Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,  si  annuncia  che  la  Cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione, in data 22 marzo 2016, ha raccolto a verbale e dato  atto
della  dichiarazione  resa  da  14  cittadini  italiani,  muniti  dei
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di
voler promuovere  una  richiesta  di  referendum  popolare,  previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: 
      «Volete voi l'abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 23, recante "Disposizioni in materia  di  contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge  10
dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza e dell'art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della liberta'  e
dignita' dei lavoratori, della liberta'  sindacale  e  dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme  sul  collocamento"  comma  1,
limitatamente alle parole "previsti dalla legge o determinato  da  un
motivo illecito determinante  ai  sensi  dell'art.  1345  del  codice
civile"; comma 4, limitatamente alle parole: "per  insussistenza  del
fatto contestato ovvero perche' il  fatto  rientra  tra  le  condotte
punibili con una sanzione conservativa sulla  base  delle  previsioni
dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,"
e alle parole ", nonche' quanto avrebbe potuto percepire  dedicandosi
con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso  la
misura dell'indennita'  risarcitoria  non  puo'  essere  superiore  a
dodici mensilita' della retribuzione globale di fatto"; comma 5 nella
sua interezza; comma 6, limitatamente alla  parola  "quinto"  e  alle
parole  ",  ma  con  attribuzione  al  lavoratore  di   un'indennita'
risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla  gravita'
della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro,
tra un minimo di sei e un massimo di  dodici  mensilita'  dell'ultima
retribuzione globale di fatto, con onere di specifica  motivazione  a
tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base  della  domanda  del
lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del
licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal
presente comma, le tutele di cui ai commi" e alle parole ", quinto  o
settimo"; comma 7, limitatamente alle parole "che il licenziamento e'
stato intimato in  violazione  dell'art.  2110,  secondo  comma,  del
codice  civile.  Puo'  altresi'  applicare  la  predetta   disciplina
nell'ipotesi in cui accerti  la  manifesta  insussistenza  del  fatto
posto a base del licenziamento" e alle parole "; nelle altre  ipotesi
in  cui  accerta  che  non  ricorrono  gli   estremi   del   predetto
giustificato motivo, il giudice  applica  la  disciplina  di  cui  al
quinto  comma.  In  tale  ultimo  caso  il  giudice,  ai  fini  della
determinazione dell'indennita' tra il minimo e il  massimo  previsti,
tiene  conto,  oltre  ai  criteri  di  cui  al  quinto  comma,  delle
iniziative assunte  dal  lavoratore  per  la  ricerca  di  una  nuova
occupazione  e  del  comportamento  delle  parti  nell'ambito   della
procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio  1966,  n.  604,  e
successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base
della domanda formulata  dal  lavoratore,  il  licenziamento  risulti
determinato  da  ragioni  discriminatorie  o  disciplinari,   trovano
applicazione le relative  tutele  previste  dal  presente  articolo";
comma 8, limitatamente alle parole "in ciascuna  sede,  stabilimento,
filiale, ufficio o reparto autonomo  nel  quale  ha  avuto  luogo  il
licenziamento", alle parole "quindici lavoratori o piu' di cinque  se
si tratta di imprenditore agricolo,  nonche'  al  datore  di  lavoro,
imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso  comune
occupa piu' di quindici dipendenti e  all'impresa  agricola  che  nel
medesimo ambito territoriale occupa piu' di" e alle parole  ",  anche
se  ciascuna  unita'  produttiva,  singolarmente   considerata,   non
raggiunge  tali  limiti,  e  in  ogni  caso  al  datore  di   lavoro,
imprenditore  e  non  imprenditore,  che  occupa  piu'  di   sessanta
dipendenti".». 
    Dichiarano di eleggere domicilio presso la sede  nazionale  della
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