N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  3  marzo  2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Caccia - Norme della Regione Liguria - Addestramento e allevamento di
  cani da caccia - Prevista possibilita' dal 15 agosto  alla  seconda
  domenica di settembre su tutto il territorio regionale di  apertura
  alla caccia con esclusione del martedi' e del venerdi'. 
- Legge della  Regione  Liguria  30  dicembre  2015,  n.  29  ("Prime
  disposizioni per la semplificazione e  la  crescita  relative  allo
  sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico
  locale,  alla  materia  ordinamentale,  alla  cultura,  spettacolo,
  turismo, sanita',  programmi  regionali  di  intervento  strategico
  (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma  e  prelievo
  venatorio (Collegato alla legge di stabilita' 2016)"), art. 88. 
Caccia -  Norme  della  Regione  Liguria  -  Possibilita'  di  cumulo
  dell'attivita' di caccia con appostamento fisso  con  attivita'  di
  caccia vagante. 
- Legge della  Regione  Liguria  30  dicembre  2015,  n.  29  ("Prime
  disposizioni per la semplificazione e  la  crescita  relative  allo
  sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico
  locale,  alla  materia  ordinamentale,  alla  cultura,  spettacolo,
  turismo, sanita',  programmi  regionali  di  intervento  strategico
  (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma  e  prelievo
  venatorio (Collegato alla legge di  stabilita'  2016)"),  art.  89,
  comma 1. 
Caccia - Norme della Regione Liguria  -  Attivita'  di  recupero  dei
  corpi dei cinghiali e degli altri ungulati feriti - Possibilita' di
  utilizzo dei cani da  caccia  e  di  esercizio  fuori  dagli  orari
  previsti per la caccia e nelle giornate di  silenzio  venatorio  su
  tutto il territorio  regionale  previa  comunicazione  agli  ambiti
  territoriali di caccia o ai comprensori alpini di competenza. 
- Legge della  Regione  Liguria  30  dicembre  2015,  n.  29  ("Prime
  disposizioni per la semplificazione e  la  crescita  relative  allo
  sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico
  locale,  alla  materia  ordinamentale,  alla  cultura,  spettacolo,
  turismo, sanita',  programmi  regionali  di  intervento  strategico
  (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma  e  prelievo
  venatorio (Collegato alla legge di stabilita' 2016)"), art. 92. 
Caccia - Norme della  Regione  Liguria  -  Disciplina  dei  piani  di
  abbattimento della  fauna  selvatica  -  Prevista  possibilita'  di
  autorizzazione con le  modalita'  indicate  dall'ISPRA  nei  propri
  documenti. 
- Legge della  Regione  Liguria  30  dicembre  2015,  n.  29  ("Prime
  disposizioni per la semplificazione e  la  crescita  relative  allo
  sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico
  locale,  alla  materia  ordinamentale,  alla  cultura,  spettacolo,
  turismo, sanita',  programmi  regionali  di  intervento  strategico
  (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma  e  prelievo
  venatorio (Collegato alla legge di stabilita' 2016)"), art. 93. 
(GU n.12 del 23-3-2016 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso  i
cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi,  12  nei  confronti
della  Regione  Liguria,  in  persona  del  Presidente  della  Giunta
regionale pro tempore, domiciliata presso la sua sede; 
    Per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 88, 89 comma 1, 92, e 93 della legge della  Regione  Liguria
30/12/2015 n. 29 pubblicata sul BUR n. 23  del  31/12/2015,  recante;
Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo
sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al  trasporto  pubblico
locale,  alla  materia  ordinamentale,  alla   cultura,   spettacolo,
turismo,  sanita',  programmi  regionali  di  intervento   strategico
(P.R.I.S.), edilizia, protezione della  fauna  omeoterma  e  prelievo
venatorio (Collegato alla legge di stabilita' 2016). 
    Gli articoli 88, 89 comma 1, 92, e 93 della legge  della  Regione
Liguria  30/12/2015  n.   29,   che   detta   disposizioni   per   la
semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico,  alla
formazione e lavoro,  al  trasporto  pubblico  locale,  alla  materia
ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanita',  programmi
regionali di intervento strategico (P.R.I.S.),  edilizia,  protezione
della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla  legge  di
stabilita' 2016), presentano profili di illegittimita' costituzionale
relativamente alle disposizioni in  materia  protezione  della  fauna
omeoterma e prelievo venatorio, come  meglio  si  dira'  in  seguito,
risultando in contrasto con la normativa quadro vigente in materia di
protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio recata dalla
legge quadro 11 febbraio 1992, n.  157,  concernente  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio». 
    Codesta  Corte  Costituzionale  ha  ritenuto  che  la  disciplina
dettata dalla legge quadro 11 febbraio 1992,  n.  157,  contiene,  ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, il
nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica e il cui rispetto
deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (Corte  Cost.
sentenza n. 233/2010). 
    Gli articoli 88, 89 comma 1, 92, e 93 della legge  della  Regione
Liguria 30/12/2015 n. 29 sono illegittimi per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) L'art. 88 della legge della Regione Liguria 30/12/2015 n. 29 viola
l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione  che  sancisce  la
competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente  e  viola  la
disciplina dettata dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n.  157,  che
contiene il nucleo minimo di salvaguardia della fauna  selvatica,  il
cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale. 
    L'art. 88, comma 1, l.r. 30/12/2015 n. 29 aggiunge il nuovo comma
8-bis all'art. 16 della legge regionale Liguria n. 29/1994, fissando,
con legge regionale, anziche' con  provvedimento  amministrativo,  il
periodo di addestramento dei cani  da  caccia,  dal  15  agosto  alla
seconda domenica di settembre. 
    L'art. 88 cosi' dispone: 
        1. dopo il comma 8 dell'art.  16  della  l.r.  n.  29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
          «8-bis. Fuori dalle zone di cui al comma 1  l'addestramento
e l'allevamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto alla
seconda domenica di settembre su tutto  il  territorio  regionale  da
aprirsi alla caccia con esclusione del martedi' e del venerdi', salvo
restrizioni stabilite dalla Regione.». 
    Al fine  di  valutare  i  profili  di  incostituzionalita'  della
suddetta  norma   occorre   premettere   che,   in   relazione   alla
pianificazione  generale  del  territorio   agro-silvo-pastorale   le
province, ai sensi dell'art. 10, comma  7,  della  legge  statale  n.
157/1992 predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani
faunistico-venatori. 
    Detti piani, ai sensi del successivo comma 8, dell'art. 10, comma
7, della legge n. 157/1992 comprendono, tra le altre, anche: 
        (omissis); 
        «e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento  e
le  gare  di  cani  anche  su  fauna   selvatica   naturale   o   con
l'abbattimento  di  fauna  di  allevamento  appartenente   a   specie
cacciabili, la cui gestione  puo'  essere  affidata  ad  associazioni
venatorie e  cinofile  ovvero  ad  imprenditori  agricoli  singoli  o
associati». 
    Occorre preliminarmente svolgere anche alcune  considerazioni  in
ordine alla citata attivita' di addestramento dei cani. 
    Al riguardo, codesta  Corte  Costituzionale,  nelle  sentenze  n.
578/1990,   n.   350/1991,   n.   339/2003,   sul   presupposto   che
l'addestramento   dei   cani,   in   quanto   attivita'   strumentale
all'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  sia   riconducibile   alla
materia «caccia», ritiene  tale  addestramento  soggetto  ai  divieti
previsti dalla normativa quadro statale, costituita  dalla  legge  11
febbraio 1992 n. 157 (sul punto anche  Consiglio  di  Stato,  sezione
sesta,  n.  717/2002;  TAR  Campania,  Napoli,  prima   sezione,   n.
4639/2001; TAR Liguria, seconda sezione, n. 368/2004). 
    A tal proposito, l'ISPRA,  con  il  parere  del  22  agosto  2012
rilasciato alla Regione Veneto, ha evidenziato che  «l'allenamento  e
l'addestramento dei cani  da  caccia,  indipendentemente  dalla  loro
eta',  durante  il  periodo  riproduttivo  di  uccelli  e   mammiferi
selvatici determina un evidente e indesiderabile fattore di disturbo,
in grado di determinare in maniera diretta o indiretta una mortalita'
aggiuntiva  per  le  popolazioni  faunistiche   interessate.   Questa
attivita' andrebbe consentita solo nel periodo che precede l'apertura
della caccia in forma vagante, in ogni caso mai prima  dei  primi  di
settembre ed escludendo  quindi  i  mesi  che  vanno  da  febbraio  a
agosto». 
    Pertanto,  l'attivita'  di  addestramento  dei  cani  da   caccia
comporta un rischio per la fauna  selvatica,  assimilabile  a  quello
dell'attivita' venatoria e,  dunque,  deve  rispettare  gli  standard
minimi e uniformi di  tutela  della  fauna  in  tutto  il  territorio
nazionale e le relative garanzie procedimentali,  poste  dalla  legge
statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. 
    La norma regionale in esame fissa il periodo di  addestramento  e
allevamento cani  con  legge  regionale  anziche'  con  provvedimento
amministrativo, ponendosi in palese  contrasto  con  quanto  previsto
dall'art. 10, comma 8, della legge n. 157/1992. 
    Codesta Corte Costituzionale ha  stabilito,  in  piu'  occasioni,
l'illegittimita'  costituzionale  dell'approvazione  del   calendario
venatorio con legge anziche' con atto amministrativo, esplicitando la
natura tecnica del provvedimento. 
    Piu' precisamente, appare evidente che  il  legislatore  statale,
prescrivendo   la   pubblicazione   del   calendario   venatorio    e
contestualmente  del   "regolamento"   sull'attivita'   venatoria   e
imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, e dunque
esplicitando  la  natura  tecnico-amministrativa  del  provvedimento,
abbia  voluto  statuire  una  riserva  di   funzione   amministrativa
disciplinando il relativo procedimento amministrativo, al termine del
quale la Regione e' tenuta a provvedere nella forma che  naturalmente
ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento
(Corte Cost. sentenza n. 20 del 2012), 
    Vi e'  di  piu',  l'approvazione  del  calendario  venatorio  con
regolamento, «esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che
attiene alle modalita' di protezione della fauna e si ricollega,  per
tale ragione, alla competenza esclusiva dello  Stato  in  materia  di
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (Corte Cost. sentenza n.  105
del 2012). 
    Analogamente, nel caso in esame,  il  legislatore  ligure,  nella
disposizione de qua, ha illegittimamente attratto a se' la competenza
provvedimentale e si e' spinto ad irrigidire nella forma della  legge
il periodo per l'addestramento e l'allevamento cani, indebolendo quel
«regime di flessibilita'» che solo attraverso  l'atto  amministrativo
consente di assicurare. «Ove si tratti di  proteggere  la  fauna,  un
tale assetto e' infatti il  solo  idoneo  a  prevenire  i  danni  che
potrebbero conseguire a un repentino ed imprevedibile mutamento delle
circostanze di fatto (...). E' chiaro che quando, come  nel  caso  in
questione, vi e'  ragionevole  motivo  di  supporre  che  l'attivita'
amministrativa non si esaurisca in un unico atto, ma  possa  e  debba
tornare  a  svilupparsi  con  necessaria   celerita'   per   esigenze
sopravvenute, le forme e i tempi del procedimento legislativo possono
costituire un aggravio, persino tale in casi  estremi  da  vanificare
gli obiettivi di pronta regolazione dei casi di urgenza» (Corte Cost.
20/2012, considerato in diritto 5.2). 
    E' in questo quadro che va collocata la disciplina di allenamento
e addestramento dei cani da caccia, in quanto rientrante nel concetto
di attivita' venatoria: anch'essa, dunque, si deve ritenere  soggetta
alla pianificazione con le medesima modalita' procedimentali e con le
connesse garanzie sostanziali (Corte Cost. 193/2013). 
    La norma, pertanto, disciplinando l'allenamento  e  addestramento
dei cani da caccia con legge regionale, e quindi al  di  fuori  della
pianificazione faunistico-venatoria prevista dall'art. 10 della legge
n. 157 del 1992, e senza le relative garanzie procedimentali  imposte
dalla stessa legge (art. 18), determina una violazione degli standard
minimi e uniformi di  tutela  della  fauna  fissati  dal  legislatore
statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia,  ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    La medesima disposizione regionale, fissando l'inizio del periodo
per l'addestramento e allevamento dei cani da  caccia  al  giorno  15
agosto, presenta inoltre  un  ulteriore  aspetto  di  illegittimita',
sempre in relazione all'art. 117,  secondo  comma  lettera  s)  della
Costituzione, ponendosi in contrasto con quanto previsto dalla  legge
n. 157/1992. 
    L'attivita' di allenamento e addestramento  dei  cani  da  caccia
provoca un evidente e grave fattore di disturbo  durante  il  periodo
riproduttivo degli uccelli e dei mammiferi selvatici. 
    A tal proposito la legge n. 157/1992  «Norme  per  la  protezione
della fauna omeoterma e  per  il  prelievo  venatorio»  all'art.  10,
relativo  all'obbligo  per  le  regioni   di   predispone   i   piani
faunistico-venatori, finalizzati a garantire la  conservazione  delle
specie mediante la riqualificazione delle  risorse  ambientali  e  la
regolamentazione del prelievo venatorio, prevede, anche  al  fine  di
compenetrare le esigenze della cinofilia venatoria (comma 8,  lettera
e),  che  i  citati  piani  indichino  «le  zone  e  i  periodi   per
l'addestramento, l'allenamento e le  gare  di  cani  anche  su  fauna
selvatica naturale...». 
    L'ISPRA ai sensi dell'art. 7 della legge 157/1992 e'  l'organismo
che ha il compito di  censire  il  patrimonio  ambientale  costituito
dalla fauna selvatica, di  studiarne  lo  stato,  l'evoluzione  ed  i
rapporti con le altre componenti ambientali, nonche' di controllare e
valutare gli interventi faunistici  operati  dalle  regioni  e  dalle
province autonome, formulando i pareri tecnico-scientifici  richiesti
dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome. 
    Detto Istituto, nei pareri rilasciati alle Regioni ai fini  della
stesura dei calendari venatori, indica  il  mese  di  settembre  come
periodo iniziale dell'addestramento dei cani da caccia. 
    Poiche',  come  affermato  da   codesta   Corte   Costituzionale,
l'attivita' di addestramento cani e'  assimilabile  in  tutto  e  per
tutto alla materia della caccia, essa puo'  essere  consentita  senza
limiti di tempo, solo nelle zone di addestramento all'uopo  istituite
dalle Amministrazioni ai sensi del citato art. 10, comma  8,  lettera
e) della legge n. 157/92. 
    Pertanto, la norma regionale impugnata, nel fissare il periodo di
addestramento e allenamento dei cani da caccia dal 15 agosto e quindi
anche  in  periodi  di  caccia  chiusa,  si  pone  in  contrasto  con
l'articolo  7  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della  legge
regionale 157/1992, la quale, dettando disposizioni per la protezione
della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo   venatorio,
stabilisce standard minimi e uniformi di tutela della fauna in  tutto
il territorio nazionale. 
2) L'art. 89 della legge della Regione Liguria 30/12/2015 n. 29 viola
l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione  che  sancisce  la
competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente  e  viola  la
disciplina dettata dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n.  157,  che
contiene il nucleo minimo di salvaguardia della fauna  selvatica,  il
cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale. 
    La norma contenuta nell'art. 89,  comma  1,  modifica  l'art.  18
della legge regionale Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (rubricata «Norme
regionali per la protezione della fauna omeoterma e per  il  prelievo
venatorio»), aggiungendovi il comma 1-bis, nei seguenti termini: 
        «1-bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di
cui al comma  1,  lettera  b),  ossia  da  appostamento  fisso,  puo'
disporre di quindici giornate di caccia  vagante  nell'insieme  delle
altre forme anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire  dalla
terza domenica di ottobre di ogni stagione  venatoria,  limitatamente
agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini  di  caccia  in  cui
risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di  caccia
di cui al comma 1, lettere a) e c), puo'  esercitare  a  partire  dal
primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di  caccia
da  appostamento  fisso  in  tutti  gli  ambiti  territoriali  e  nei
comprensori  alpini  della  Regione,  previo  consenso  del  titolare
dell'autorizzazione dell'appostamento fisso.  Il  cacciatore  che  ha
optato per le forme di caccia di cui al comma 1,  lettere  a)  e  c),
puo' esercitare a partire dalla terza domenica  di  ottobre  di  ogni
stagione  venatoria  quindici  giornate  di  caccia  alla  selvaggina
migratoria  da  appostamento  temporaneo  o  in  forma  vagante,   ad
esclusione della beccaccia, in tutti gli allibiti territoriali e  nei
comprensori alpini della Regione. In tutti i casi, la fruizione delle
quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento  alcuno,  se
non quello di evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo
indelebile,  la  giornata  di  caccia   utilizzata   in   difformita'
dall'opzione  prescelta.  Nella  giornata  in   cui   il   cacciatore
usufruisce di tale facolta', non gli e' consentito  esercitare  altra
forma di caccia.». 
    La nuova disposizione consente al cacciatore che abbia optato per
la forma di caccia  in  via  esclusiva  «da  appostamento  fisso»  di
disporre di quindici giornate di caccia  vagante  nell'insieme  delle
altre forme, anche con l'uso del cane. 
    La medesima disposizione consente, altresi',  al  cacciatore  che
abbia optato per la forma di caccia in via esclusiva «vagante in zona
Alpi»,  oppure  per  le  altre  forme   rimanenti   (ovvero   diverse
dall'appostamento fisso o vagante in zona Alpi) di  esercitare  anche
quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti
territoriali e nei comprensori alpini della Regione. 
    L'art. 12, comma 5 della legge n.  157/1992  prevede  che  «fatto
salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con  il  falco,  l'esercizio
venatorio stesso puo' essere praticato in via esclusiva in una  delle
seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c)
nell'insieme delle altre  forme  di  attivita'  venatoria  consentite
dalla presente legge e praticate nel rimanente  territorio  destinato
all'attivita' venatoria programmata». 
    La richiamata norma nazionale non consente, pertanto, il «cumulo»
delle diverse forme di esercizio  venatorio  come,  invece,  previsto
dalla disposizione regionale. 
    Sul punto, codesta Corte Costituzionale ha affermato che  «l'art.
12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 ha introdotto  il  principio
cosiddetto della caccia di specializzazione, in base al quale,  fatta
eccezione per l'esercizio  venatorio  con  l'arco  o  con  il  falco,
ciascun cacciatore puo' praticare la caccia in  una  sola  delle  tre
forme ivi indicate («vagante in zona Alpi»; «da appostamento  fisso»;
«nelle altre forme» consentite dalla citata legge  «e  praticate  sul
restante territorio destinato all'attivita' venatoria  programmata»).
Il cacciatore e' tenuto, dunque, a  scegliere,  nell'ambito  di  tale
ventaglio di alternative, la modalita'  di  esercizio  dell'attivita'
venatoria che gli e' piu' consona, fermo  restando  che  l'una  forma
esclude l'altra. Tale criterio di esclusivita' che vale a favorire il
radicamento del cacciatore in un territorio e,  al  tempo  stesso,  a
sollecitarne l'attenzione per l'equilibrio faunistico  trova  la  sua
ratio   giustificativa   nella   constatazione   che   un   esercizio
indiscriminato  dell'attivita'  venatoria,  da  parte  dei   soggetti
abilitati, su tutto il territorio agro-silvo-pastorale e in tutte  le
forme consentite rischierebbe di  mettere  in  crisi  la  consistenza
delle  popolazioni  della  fauna   selvatica».   (Sentenza   116/2012
considerato in diritto punto 2.1  si  veda  inoltre  la  sentenza  n.
278/2012). 
    Pertanto,  la  normativa  regionale,  nel  prevedere  l'esercizio
cumulativo di diverse forme di caccia, deroga in peius alla normativa
nazionale sopra citata, introducendo soglie di tutela minore rispetto
alla normativa nazionale. 
    L'art. 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992 - concorrendo alla
definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica -
«stabilisce, in particolare, una soglia  uniforme  di  protezione  da
osservare su tutto il territorio nazionale (con riguardo a previsioni
di analoga ispirazione, sentenze n. 441 del 2006, n. 536 del 2002, n.
168 del 1999 e n. 323 del 1998): ponendo, con cio', una regola che  -
per  consolidata  giurisprudenza  di  questa  Corte  -  puo'   essere
modificata  dalle  Regioni,  nell'esercizio   della   loro   potesta'
legislativa residuale in  materia  di  caccia,  esclusivamente  nella
direzione dell'innalzamento del  livello  di  tutela  (soluzione  che
comporta logicamente il rispetto dello standard minimo fissato  dalla
legge statale: ex plurimis, sentenze n. 106 del 2011, n. 315 e n. 193
del 2010, n. 61 del 2009)» (Corte Cost. 116/2012 e 278/2012). 
    La citata normativa nazionale si  inquadra,  dunque,  nell'ambito
materiale  della  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema:   tutela
riservata alla potesta' legislativa esclusiva statale dall'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. 
    Si deve, peraltro, evidenziare che ai sensi dell'art.  31,  comma
1, lettera a) della legge 157/1992, chiunque eserciti  la  caccia  in
una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5,
e' punito con una sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239. 
    Il successivo art. 32, comma  4,  prevede,  oltre  alla  sanzione
amministrativa, la sospensione per un anno della licenza di porto  di
fucile per uso di caccia. 
    Alla luce di quanto esposto, la norma regionale in  esame,  nella
parte in cui consente la pratica dell'esercizio venatorio in via  non
esclusiva, viola l'art. 117, secondo  comma,  lettera  s)  Cost.,  in
riferimento all'art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992. 
3) L'art. 92 della legge della Regione Liguria 30/12/2015 n. 29 viola
l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione  che  sancisce  la
competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente  e  viola  la
disciplina dettata dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n.  157,  che
contiene il nucleo minimo di salvaguardia della fauna  selvatica,  il
cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale. 
    L'art. 92 della legge della  Regione  Liguria  30/12/2015  n.  29
sostituisce integralmente l'art. 35 della legge regionale Liguria  1°
luglio 1994, n. 29 (rubricata  «Norme  regionali  per  la  protezione
della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio»). 
    L'art. 92 della legge della Regione  Liguria  30/12/2015  n.  29,
introducendo il nuovo testo del comma 9 del citato articolo 35  della
legge regionale Liguria 1° luglio 1994, n. 29, disciplina l'attivita'
di  «recupero»  (ovvero  di  abbattimento)  degli  ungulati   feriti,
stabilendo che: 
    «Per il recupero dei capi feriti e' consentito l'uso dei cani  da
traccia, purche' abilitati da prove di lavoro  organizzate  dall'Ente
Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI). I conduttori  di  cani  da
traccia devono essere in possesso di  abilitazione  rilasciata  dalla
Regione o dalle province previo corso di istruzione e superamento  di
una prova di esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi  di
cui all'art. 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi  con
l'uso di un solo cane, possono essere effettuate  anche  fuori  degli
orari previsti per la caccia e nelle giornate di  silenzio  venatorio
su tutto il territorio previa comunicazione agli ambiti  territoriali
di caccia o comprensori alpini di competenza. Negli ambiti protetti e
nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con
l'autorizzazione della Regione o del titolare dell'azienda venatoria.
Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprieta' del  cacciatore
che lo ha ferito». 
    La disposizione regionale, consente, dunque, l'abbattimento degli
ungulati feriti  utilizzando  cani  da  traccia  e  armi  da  caccia,
prevedendo, altresi', la possibilita' di svolgere dette attivita'  in
maniera generalizzata «anche fuori degli orari previsti per la caccia
e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio  previa
comunicazione agli  ambiti  territoriali  di'  caccia  o  comprensori
alpini di competenza». 
    L'art. 12, commi 2 e 3, della legge 157/1992 prevede che: 
        «2.  costituisce  esercizio  venatorio  ogni   atto   diretto
all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego
dei mezzi di cui all'art. 13. 
    3. E'  considerato  altresi'  esercizio  venatorio  vagare  o  il
soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo  o  in  attitudine  di
ricerca  della  fauna  selvatica  o  di  attesa  della  medesima  per
abbatterla». 
    Pertanto, ai sensi della norma statale citata,  il  recupero  dei
capi feriti, attraverso cani da traccia o con l'uso della armi di cui
all'art. 13 della legge statale, e' considerato  esercizio  venatorio
ed  e'  sottoposto  ai  medesimi  divieti  e  garanzie   procedurali,
sottostando alle prescrizioni dei piani faunistico venatori  e  sulla
base di piani di abbattimento selettivi. 
    L'art. 21, comma 1, della medesima legge n. 157/1992 vieta: 
        «a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e
privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni  adibiti  ad
attivita' sportive; 
        b) l'esercizio venatorio nei  parchi  nazionali,  nei  parchi
naturali  regionali  e  nelle  riserve  naturali  conformemente  alla
legislazione nazionale in materia di parchi e riserve  naturali.  Nei
parchi naturali  regionali  costituiti  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  le  regioni
adeguano la propria legislazione al disposto dell'art. 22,  comma  6,
della predetta legge  entro  il  31  gennaio  1997,  provvedendo  nel
frattempo  all'eventuale   riperimetrazione   dei   parchi   naturali
regionali anche ai fini  dell'applicazione  dell'art.  32,  comma  3,
della legge medesima; 
        c) l'esercizio venatorio nelle oasi  di  protezione  e  nelle
zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di  fauna
selvatica, nelle  foreste  demaniali  ad  eccezione  di  quelle  che,
secondo le disposizioni regionali, sentito  il  parere  dell'Istituto
nazionale  per  la  fauna  selvatica,   non   presentino   condizioni
favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; 
        (...); 
        g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre
zone ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di  veicoli
di  qualunque  genere  e  comunque  nei  giorni  non  consentiti  per
l'esercizio venatorio  dalla  presente  legge  e  dalle  disposizioni
regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano  scariche
e in custodia». 
    Altresi', l'art. 30,  comma  1,  lettere  d)  e  f)  prevede  «d)
l'arresto fino a  sei  mesi  e  l'ammenda  da  lire  900.000  a  lire
3.000.000 (da euro 464 a euro 1.549) per chi esercita la  caccia  nei
parchi  nazionali,  nei  parchi  naturali  regionali,  nelle  riserve
naturali, nelle oasi di protezione, nelle  zone  di  ripopolamento  e
cattura, nei  parchi  e  giardini  urbani,  nei  terreni  adibiti  ad
attivita' sportive; 
        f) l'arresto  fino  a  tre  mesi  o  l'ammenda  fino  a  lire
1.000.000 (euro 516)  per  chi  esercita  la  caccia  nei  giorni  di
silenzio venatorio». 
    Inoltre,  l'art.  31,  comma  1,  lettera  e)  sanziona,  in  via
amministrativa (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in
zone di divieto non diversamente sanzionate. 
    Infine, il successivo articolo 31, comma 1,  lettera  g)  prevede
una sanzione amministrativa (da euro 103 a euro 619) per chi esercita
l'attivita' venatoria al di fuori degli orari previsti. 
    Al tale proposito, codesta Corte Costituzionale, con sentenza  n.
2/2015 ha affermato che «l'art. 21, comma 1, lettera g), della  legge
n. 157 del 1992, vieta il trasporto di anni per  uso  venatorio,  che
non siano scariche e in custodia,  nei  giorni  durante  i  quali  la
caccia non e' consentita, in particolare nei  giorni  di  martedi'  e
venerdi', «nei quali l'esercizio dell'attivita' venatoria e' in  ogni
caso sospeso» (art. 18, comma 5, della legge n.  157  del  1992).  Il
divieto deve ritenersi espressivo della  competenza  esclusiva  dello
Stato a determinare standard di tutela  della  fauna,  che  non  sono
derogabili  da  parte  della  Regione  neppure  nell'esercizio  della
propria competenza legislativa in materia  di  caccia  (ex  plurimis,
sentenze n. 278 del 2012, n. 151 del 2011 e  n.  387  del  2008).  E'
infatti evidente che la  facolta'  riconosciuta  ai  recuperatori  di
utilizzare l'arma durante i giorni della stagione di caccia riservati
al  cosiddetto  silenzio  venatorio,  e  comunque  nei   due   giorni
successivi alla chiusura della stagione stessa, si pone in  contrasto
con la disposizione dell'art. 21, comma 1, lettera g), della legge n.
157 del 1992  ed  elude  il  divieto  di  cacciare  in  tali  giorni,
legittimando una condotta che per l'art. 12, comma  3,  della  stessa
legge, costituisce esercizio venatorio». 
    Alla luce delle precedenti considerazioni, l'art.  92,  comma  1,
della legge regionale Liguria 29/2015, che sostituisce l'articolo  35
della legge regionale n.  29/1994,  nel  consentire  il  recupero  di
ungulati feriti con armi da  fuoco,  anche  nei  giorni  di  silenzio
venatorio,  negli  orari  di  divieto  di  caccia  e  all'interno  di
territori protetti, viola  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s)
Cost., in riferimento alle disposizioni nazionali sopra evidenziate. 
4) L'art. 93 della legge della Regione Liguria 30/12/2015 n. 29 viola
l'art. 117, comma 2, lettera si' della Costituzione che  sancisce  la
competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente  e  viola  la
disciplina dettata dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n.  157,  che
contiene il nucleo minimo di salvaguardia della fauna  selvatica,  il
cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale 
    L'art.  93  sostituisce  integralmente  l'art.  36  della   legge
regionale Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (rubricata  «Norme  regionali
per  la  protezione  della  fauna  omeoterma  e   per   il   prelievo
venatorio»). 
    Il nuovo articolo, al comma 2 del menzionato art. 35,  disciplina
l'attuazione dei cosi detti piani di abbattimento, stabilendo che: 
        «La  Regione,  per  la  migliore  gestione   del   patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo,  per  motivi  sanitari,  per  la
selezione biologica, per la tutela del patrimonio  storico-artistico,
per la tutela delle produzioni zooagro-forestali ed ittiche, provvede
al controllo della fauna selvatica, esercitato selettivamente. A  tal
fine, oltre alle azioni di controllo esercitate con metodi ecologici,
puo' autorizzare piani di abbattimento, da realizzarsi tenendo  conto
delle modalita' indicate dall'ISPRA nei propri documenti,  anche  nel
periodo di divieto venatorio, all'interno di ambiti protetti ai  fini
venatori ed in deroga  alle  disposizioni  del  calendario  venatorio
inerenti orari e periodi di caccia. Tali piani, alla  cui  attuazione
sono  preposti  agenti  od  ausiliari  di  pubblica  sicurezza,  sono
programmati di concerto con gli enti locali interessati,  gli  ambiti
territoriali  di  caccia  e  comprensori  alpini  e  sono  realizzati
avvalendosi dei seguenti soggetti: 
          a) cacciatori riuniti in  squadre  validamente  costituite,
nonche' cacciatori in  possesso  della  qualifica  di  coadiutore  al
controllo faunistico o di selecontrollore; 
          b) guardie volontarie di cui all'art. 48, comma  2,  munite
di licenza per  l'esercizio  venatorio  previo  corso  di  formazione
sull'organizzazione  e  gestione  collettiva   delle   attivita'   di
controllo agli ungulati; 
          c) proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per
l'esercizio venatorio, previa autorizzazione regionale.». 
    L'art. 19, comma  2,  primo  periodo,  della  legge  n.  157/1992
prevede che: 
        «le  regioni,  per  la  migliore  gestione   del   patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo,  per  motivi  sanitari,  per  la
selezione biologica, per la tutela del patrimonio  storico-artistico,
per  la  tutela  delle  produzioni  zoo-agro-forestali  ed   ittiche,
provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica  anche  nelle
zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato  selettivamente,
viene praticato di norma  mediante  l'utilizzo  metodi  ecologici  su
parere  dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica.  Qualora
l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti  metodi,  le  regioni
possono autorizzare piani di abbattimento.». 
    La norma regionale sopra riportata si pone in  contrasto  con  la
citata norma statale secondo cui il controllo della fauna  selvatica,
esercitato in maniera selettiva, venga praticato  con  l'utilizzo  di
metodi ecologici, previo parere dell'ISPRA, rilasciato caso per caso,
e non semplicemente «tenuto conto delle modalita' indicate dall'ISPRA
nei suoi documenti». 
    Solo successivamente, qualora l'ISPRA reputi che  l'utilizzo  dei
suddetti metodi sia inefficace, e' possibile da parte  della  Regione
autorizzare i piani di abbattimento. 
    Si tratta di una procedura di abbattimento  alternativa  rispetto
ai metodi ecologici e non concorrente come invece dispone la  Regione
«oltre alle azioni di controllo esercitate con metodi ecologici, puo'
autorizzare  piani  di  abbattimento»  e  non  puo'  prescindere  dal
necessario e preventivo parere dell'ISPRA. 
    Codesta Corte  Costituzionale  ha  affermato  che  le  competenze
attribuite all'ISPRA dall'art. 19, comma 2, della legge  n.  157  del
1992, esprimono standard minimi ed uniformi di protezione ambientale,
propri della sfera legislativa esclusiva  dello  Stato  (sentenze  n.
107/2014 e 278 del 2012). 
    Inoltre, lo stesso art. 19, comma 2, ultimo periodo, della  legge
n. 157 del 1992, prevede che i piani di abbattimento debbano  «essere
attuati dalle  guardie  venatorie  dipendenti  dalle  amministrazioni
provinciali.  Queste   ultime   potranno   altresi'   avvalersi   dei
proprietari o conduttori dei fondi  sui  quali  si  attuano  i  piani
medesimi,  purche'  muniti  di  licenza  per  l'esercizio  venatorio,
nonche' delle guardie forestali e delle guardie  comunali  munite  di
licenza per l'esercizio venatorio». 
    La norma statale, pertanto, prevede che i piani  di  abbattimento
debbano essere attuati esclusivamente dai soggetti  elencati,  ovvero
dalle guardie venatorie provinciali, dai proprietari e conduttori dei
fondi e dalle guardie forestali e comunali. 
    In particolare, i cacciatori che non  risultano  proprietari  dei
terreni non possono  mai  coadiuvare  nei  piani  di  abbattimento  i
soggetti pubblici preposti. 
    Codesta   Corte   Costituzionale   ha   gia'   riconosciuto   che
«l'identificazione delle persone abilitate all'attivita' in questione
compete esclusivamente alla legge dello Stato  e  che,  al  riguardo,
l'art. 19 della legge n. 157 del 1992 contiene  un  elenco  tassativo
(sentenza n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del  2012)»  (sentenza  n.
107 del 2014). 
    Alla luce delle precedenti  considerazioni,  la  norma  regionale
impugnata, ampliando la platea dei soggetti ai quali spetta attuare i
piani abbattimento viola l'art. 19, comma 2, legge  n.  157/1992,  in
riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  che
attribuisce alla competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  la
materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». 
    Sul punto si e' gia' espressa codesta  Corte  costituzionale  con
riferimento alla legge con la quale la Regione Veneto aveva abilitato
all'esecuzione dei piani di abbattimento non solo le persone indicate
dall'art. 19, comma 2, della legge  n.  157  del  1992,  ma  anche  i
cacciatori residenti negli ambiti territoriali di caccia. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Per questi motivi le norme sopra indicate sono impugnate ai sensi
dell'art. 127 della Costituzione. 
    Per gli anzidetti motivi si  confida  che  codesta  Ecc.ma  Corte
vorra' dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli  88,
89 comma 1, 92, e 93 della legge della Regione Liguria 30/12/2015  n.
29 pubblicata sul BUR n. 23 del 31/12/2015. 
    Si  allega  la   delibera   del   Consiglio   dei   ministri   di
autorizzazione  a  proporre  il  presente  ricorso   con   l'allegata
relazione. 
        Roma, 26 febbraio 2016 
 
                Avvocato dello Stato: Pietro Garofoli