N. 53 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 2015
Ordinanza del 22 giugno 2015 del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di E.M. e N.D.. Reati e pene - Reato di disastro colposo di cui all'art. 449 cod. pen., in relazione all'art. 434 cod. pen. - Raddoppio dei termini di prescrizione - Denunciata previsione della durata di un termine di prescrizione in misura sovrapponibile rispetto alla piu' grave corrispondente fattispecie dolosa di cui all'art. 434 cod. pen. - Codice penale, art. 157, comma sesto.(GU n.12 del 23-3-2016 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO quarta sezione penale Il giudice, visti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, sentite le parti, osserva quanto segue. Fatto e svolgimento del processo Con decreto del 15.10.2013 il G.u.p. presso il Tribunale di Torino ha disposto il rinvio a giudizio di E. M. e N. D. per il reato di cui agli artt. 434 e 449 c.p. Secondo l'ipotesi accusatoria gli imputati, rispettivamente nella loro qualita' di direttore dei lavori per la costruzione del refettorio della scuola elementare "F.lli Paglieto" di San Maurizio Canavese e di preposto presso il cantiere della ditta di costruzioni, hanno cagionato per colpa il crollo di una parte della copertura dell'istituto scolastico, crollo avvenuto il 9.11.2007. All'udienza del 17.2.2014, respinta l'eccezione di nullita' della notifica del decreto che dispone il giudizio sollevata dalla difesa E. e dichiarato aperto dibattimento, sono state ammesse le prove richieste dalle parti. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che ha impegnato cinque udienze, dire ad acquisire la documentazione prodotta da entrambe le parti, si e' proceduto all'esame dei testi del pubblico ministero Mostacchi, Davitto, Torrano, Indiano, Palmite, Amendolata, Campini e Debernardi, degli imputati in procedimento connesso S. J. C. e R. G. e del consulente tecnico del pubblico ministero Rossetti Roberto; sono stati poi escussi i testi della difesa Viola, Corigliano e Musumeci e ai sensi dell'art. 507 c.p.p., su richiesta della pubblica accusa, e' stato disposto l'esame del consulente tecnico del pubblico ministero Castellano Claudio. All'udienza del 4.5.2015, terminata l'struzione, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni; in tale sede la difesa E. ha chiesto un rinvio per acquisire copia della sentenza di assoluzione del coimputato R. G., emessa dal Tribunale di Torino il 10.3.2015, con motivazione riservata in 90 giorni, ed ha altresi' sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157 c. 6 c.p. in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di crollo colposo e' raddoppiato. Il procedimento e' stato rinviato all'udienza odierna per repliche. Questo giudice ritiene che la questione di costituzionalita' sollevata dalla difesa dell'imputato E. M. sia non manifestamente infondata e rilevante per i motivi che seguono. Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) L'art. 157 C.p., cosi' come modificato dalla l. 215/2005, prevede che la prescrizione estingua il reato decorso il tempo corrispondente al massimo previsto dalla pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione. Nella determinazione del tempo necessario a prescrivere, precisa la norma in esame, non si tiene conto delle circostanze attenuanti e aggravanti, fatta eccezione per le aggravanti ad effetto speciale e per quelle che stabiliscono una pena di specie diversa; in tale caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. Il sesto comma dell'art. 157 c.p. dispone poi, per alcuni reati, che i termini di prescrizione determinati secondo le regole generali appena ricordate siano raddoppiati: tra le fattispecie indicate dal legislatore vi sono anche i delitti colposi di danno previsti dall'art. 449 c.p. Non vi sono piu' dubbi, ormai, sulla natura sostanziale dell'istituto in esame: il decorso del tempo non si limita infatti ad estinguere l'azione penale, ma elimina la punibilita' in se' e per se', rappresentando una causa di rinuncia totale dello Stato alla potesta' punitiva. La prescrizione inerisce dunque al complessivo trattamento sanzionatorio in senso lato riservato al reo: ne consegue che la discrezionalita' del legislatore nel disciplinarla incontra il limite fissato dall'art. 3 della Costituzione. Nel caso in esame, secondo quanto previsto dall'art. 157 c. 1 c.p., il delitto di crollo colposo si prescriverebbe in 6 anni, atteso che il massimo edittale previsto per la fattispecie descritta dagli art. 434 e 449 c.p. e' di 5 anni; ai sensi del sesto comma dell'art. 157 c.p., pero', questo termine deve essere raddoppiato, con la conseguenza che il termine prescrizionale e' di 12 anni (16 in caso di interruzione). Il termine di prescrizione per il reato di crollo doloso e' invece di 6 anni, nell'ipotesi in cui l'evento non si verifica, e di 12 anni, nel caso in cui il disastro avvenga. Ne deriva che il termine prescrizionale nelle ipotesi di crollo colposo e crollo doloso con realizzazione dell'evento e' identico ed e' pari a 12 anni. Vi sono due reati di evento, che ledono lo stesso bene giuridico, che si differenziano per l'elemento psicologico, e per questo sono puniti con pene sensibilmente diverse (da 3 a 12 anni di reclusione l'ipotesi dolosa, da 1 a 5 anni di reclusione l'ipotesi colposa), i quali, pero', hanno il medesimo termine di prescrizione. Cio' pare determinare una violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, poiche' due fattispecie poste a tutela dello stesso bene giuridico, ma punite diversamente a seconda del grado di partecipazione psicologica del reo, vengono trattate, dal punto di vista della prescrizione, esattamente nello stesso modo. Rilevanza della questione Il delitto per cui si procede e' stato commesso il 9.11.2007: nell'ipotesi in cui la disposizione dell'art. 157 e 6 c.p., nella parte in cui prevede il raddoppio del termine prescrizionale per il reato di disastro colposo, fosse dichiarata incostituzionale, la fattispecie contestata sarebbe prescritta, essendo comunque decorso il termine prescrizionale massimo di 7 anni e mezzo (8.5.2015). Si ritiene che la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 157 c. 6 c.p. contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 134/2014 non possa essere estesa al caso di specie, poiche' espressamente circoscritta al raddoppio dei termini prescrizionali per il reato di incendio colposo e contenente delle valutazioni discrezionali clic non possono essere estese al reato di crollo colposo. Alla luce di tali considerazione si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157 c. 6 c.p., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione e' raddoppiato per il reato di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'art. 434 c.p. (crollo colposo), per contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, in quanto la norma prevede per il reato meno grave di crollo colposo lo stesso termine prescrizionale previsto per la piu' grave corrispondente fattispecie dolosa.
P.Q.M. Visto l'art. 23 legge 11.3.1953 n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157 c. 6 c.p., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione e' raddoppiato per il reato di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'art. 434 c.p. (crollo colposo), per contrasto con l'art. 3, Cost. nei termini di cui in motivazione; sospende il processo penale in corso; ordina la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del processo alla Corte costituzionale; manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Torino, 22 giugno 2015 Il Giudice: Paola Rigonat