N. 53 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 2015

Ordinanza del 22 giugno 2015 del Tribunale di Torino nel procedimento
penale a carico di E.M. e N.D.. 
 
Reati e pene - Reato di disastro colposo di  cui  all'art.  449  cod.
  pen., in relazione all'art. 434 cod. pen. - Raddoppio  dei  termini
  di prescrizione - Denunciata previsione della durata di un  termine
  di prescrizione in misura sovrapponibile rispetto alla  piu'  grave
  corrispondente fattispecie dolosa di cui all'art. 434 cod. pen. 
- Codice penale, art. 157, comma sesto. 
(GU n.12 del 23-3-2016 )
 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 
                        quarta sezione penale 
 
    Il  giudice,  visti  gli  atti  contenuti   nel   fascicolo   del
dibattimento, sentite le parti, osserva quanto segue. 
Fatto e svolgimento del processo 
    Con decreto del 15.10.2013  il  G.u.p.  presso  il  Tribunale  di
Torino ha disposto il rinvio a giudizio di E. M. e N. D. per il reato
di cui agli artt. 434 e 449 c.p. Secondo  l'ipotesi  accusatoria  gli
imputati, rispettivamente nella loro qualita' di direttore dei lavori
per la costruzione del  refettorio  della  scuola  elementare  "F.lli
Paglieto" di San Maurizio Canavese e di preposto presso  il  cantiere
della ditta di costruzioni, hanno cagionato per colpa  il  crollo  di
una parte della copertura dell'istituto scolastico,  crollo  avvenuto
il 9.11.2007. 
    All'udienza del 17.2.2014, respinta l'eccezione di nullita' della
notifica del decreto che dispone il giudizio sollevata  dalla  difesa
E. e dichiarato aperto dibattimento,  sono  state  ammesse  le  prove
richieste dalle parti. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che
ha impegnato cinque udienze,  dire  ad  acquisire  la  documentazione
prodotta da entrambe le parti, si e' proceduto  all'esame  dei  testi
del pubblico ministero Mostacchi, Davitto, Torrano, Indiano, Palmite,
Amendolata, Campini e  Debernardi,  degli  imputati  in  procedimento
connesso S. J. C. e R. G.  e  del  consulente  tecnico  del  pubblico
ministero Rossetti Roberto; sono stati  poi  escussi  i  testi  della
difesa Viola, Corigliano e Musumeci e ai sensi dell'art. 507  c.p.p.,
su richiesta della pubblica accusa, e'  stato  disposto  l'esame  del
consulente tecnico del pubblico ministero Castellano Claudio. 
    All'udienza del 4.5.2015, terminata l'struzione, le  parti  hanno
rassegnato le proprie conclusioni; in  tale  sede  la  difesa  E.  ha
chiesto un rinvio per acquisire copia della sentenza  di  assoluzione
del coimputato R. G., emessa dal Tribunale di  Torino  il  10.3.2015,
con motivazione riservata in 90  giorni,  ed  ha  altresi'  sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157 c. 6  c.p.  in
relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede che il  termine
di prescrizione del reato di crollo colposo e' raddoppiato. 
    Il  procedimento  e'  stato  rinviato  all'udienza  odierna   per
repliche. 
    Questo giudice ritiene  che  la  questione  di  costituzionalita'
sollevata dalla difesa dell'imputato  E. M.  sia  non  manifestamente
infondata e rilevante per i motivi che seguono. 
    Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza  (art.  3
Cost.) 
    L'art. 157 C.p., cosi' come modificato dalla l. 215/2005, prevede
che la prescrizione estingua il reato decorso il tempo corrispondente
al massimo previsto dalla  pena  edittale  stabilita  dalla  legge  e
comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto  e
a quattro anni se si tratta di contravvenzione. Nella  determinazione
del tempo necessario a prescrivere, precisa la norma in esame, non si
tiene  conto  delle  circostanze  attenuanti  e   aggravanti,   fatta
eccezione per le aggravanti ad effetto  speciale  e  per  quelle  che
stabiliscono una pena di specie diversa; in tale caso si tiene  conto
dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. 
    Il sesto comma dell'art. 157 c.p. dispone poi, per alcuni  reati,
che i termini di prescrizione determinati secondo le regole  generali
appena ricordate siano raddoppiati: tra le fattispecie  indicate  dal
legislatore vi  sono  anche  i  delitti  colposi  di  danno  previsti
dall'art. 449 c.p. 
    Non  vi  sono  piu'  dubbi,  ormai,  sulla   natura   sostanziale
dell'istituto in esame: il decorso del tempo non si limita infatti ad
estinguere l'azione penale, ma elimina la punibilita' in  se'  e  per
se', rappresentando una causa di rinuncia  totale  dello  Stato  alla
potesta' punitiva. La prescrizione  inerisce  dunque  al  complessivo
trattamento sanzionatorio in senso lato riservato al reo: ne consegue
che la discrezionalita' del legislatore nel disciplinarla incontra il
limite fissato dall'art. 3 della Costituzione. 
    Nel caso in esame, secondo quanto previsto  dall'art.  157  c.  1
c.p., il delitto di crollo  colposo  si  prescriverebbe  in  6  anni,
atteso che il massimo edittale previsto per la fattispecie  descritta
dagli art. 434 e 449 c.p. e' di 5 anni;  ai  sensi  del  sesto  comma
dell'art. 157 c.p., pero', questo termine  deve  essere  raddoppiato,
con la conseguenza che il termine prescrizionale e' di 12 anni (16 in
caso di interruzione). 
    Il termine di prescrizione per  il  reato  di  crollo  doloso  e'
invece di 6 anni, nell'ipotesi in cui l'evento non si verifica, e  di
12 anni, nel caso in cui il disastro avvenga. 
    Ne deriva che il termine prescrizionale nelle ipotesi  di  crollo
colposo e crollo doloso con realizzazione dell'evento e' identico  ed
e' pari a 12 anni. 
    Vi sono due reati di evento, che ledono lo stesso bene giuridico,
che si differenziano per l'elemento psicologico, e  per  questo  sono
puniti con pene sensibilmente diverse (da 3 a 12 anni  di  reclusione
l'ipotesi dolosa, da 1 a 5 anni di reclusione l'ipotesi  colposa),  i
quali, pero', hanno il medesimo termine di prescrizione. 
    Cio' pare determinare una violazione dei principi di  uguaglianza
e ragionevolezza, poiche' due fattispecie poste a tutela dello stesso
bene giuridico,  ma  punite  diversamente  a  seconda  del  grado  di
partecipazione psicologica del reo, vengono trattate,  dal  punto  di
vista della prescrizione, esattamente nello stesso modo. 
Rilevanza della questione 
    Il delitto per cui si procede e'  stato  commesso  il  9.11.2007:
nell'ipotesi in cui la disposizione dell'art. 157  e  6  c.p.,  nella
parte in cui prevede il raddoppio del termine prescrizionale  per  il
reato di disastro  colposo,  fosse  dichiarata  incostituzionale,  la
fattispecie contestata sarebbe prescritta, essendo  comunque  decorso
il termine prescrizionale massimo di 7 anni e mezzo (8.5.2015). 
    Si ritiene che la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale
dell'art.  157  c.  6  c.p.  contenuta  nella  sentenza  della  Corte
Costituzionale n. 134/2014 non possa essere estesa al caso di specie,
poiche'  espressamente  circoscritta   al   raddoppio   dei   termini
prescrizionali per il reato di incendio colposo  e  contenente  delle
valutazioni discrezionali clic non possono essere estese al reato  di
crollo colposo. Alla luce di tali considerazione si ritiene rilevante
e  non  manifestamente  infondata  la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 157 c. 6 c.p., nella parte  in  cui  prevede
che il termine di prescrizione e' raddoppiato per  il  reato  di  cui
all'art. 449 c.p. in relazione all'art. 434  c.p.  (crollo  colposo),
per contrasto con i principi  di  eguaglianza  e  ragionevolezza,  in
quanto la norma prevede per il reato meno grave di crollo colposo  lo
stesso  termine   prescrizionale   previsto   per   la   piu'   grave
corrispondente fattispecie dolosa. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 legge 11.3.1953 n. 87, 
    ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 157 c. 6 c.p., nella  parte  in
cui prevede che il termine di  prescrizione  e'  raddoppiato  per  il
reato di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'art. 434 c.p. (crollo
colposo), per contrasto con l'art. 3, Cost. nei  termini  di  cui  in
motivazione; 
    sospende il processo penale in corso; 
    ordina la trasmissione della presente ordinanza e degli atti  del
processo alla Corte costituzionale; 
    manda alla Cancelleria di notificare la presente  ordinanza  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai  Presidenti
dei due rami del Parlamento. 
        Torino, 22 giugno 2015 
 
                      Il Giudice: Paola Rigonat