N. 55 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 2015
Ordinanza del 12 novembre 2015 della Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile promosso da Osso Sandra contro INPS. Previdenza - Lavoratori autonomi e liberi professionisti - Contribuzione volontaria - Divieto per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati. - Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), art. 6, comma 2.(GU n.12 del 23-3-2016 )
LA CORTE DI APPELLO di Trieste Collegio lavoro, costituita come segue: dott. Mario Pellegrini, Presidente; dott. Francesca Mulloni, consigliere; dott. Lucio Benvegnu', consigliere. Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 270/2010 R.G. promosso con ricorso depositato il 30 novembre 2010 da Sandra Osso con gli avvocati Daniela Graziani e Giulia Pividori contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, I.N. P.S., in persona del Presidente in carica con gli avvocati Giovanni Maria Maggio e Franco Maria Foramiti. Con ricorso depositato il 23 giugno 2009 Sandra Osso si rivolgeva al Tribunale di Udine, Giudice del lavoro, esponendo di avere svolto attivita' di lavoro subordinato dal 1° settembre 1967 sino al giorno 11 agosto 2000 maturando cosi' una contribuzione nella gestione per i lavoratori dipendenti pari a 1699 settimane utili ai fini pensionistici. Esponeva poi la ricorrente di avere, nel febbraio 2001, inoltrato domanda all'Istituto parte in causa volta a ricevere l'autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione: detta richiesta era stata accolta nel luglio 2001 e quindi l'interessata, sino a tutto il mese di marzo 2004, aveva provveduto a versare all'I.N.P.S. la somma di € 24.355,80 per la citata contribuzione volontaria si' da raggiungere un numero di 130 settimane utili ed un totale di 1829 settimane utili ai fini di pensione. Nelle more peraltro e negli anni dal 2003 al marzo 2005 la Osso aveva intrapreso un'attivita' di lavoro saltuario come promotrice commerciale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e solo nei fine settimana versando i contributi nella gestione separata di cui all'art. 2, 26° comma, legge n. 335/1995 gestione cui si era iscritta nell'ottobre 2002. Era poi accaduto che, maturata l'anzianita' contributiva per effetto del cumulo fra contributi per lavoro dipendente (come detto sopra dal 1967 al 2000) e della contribuzione volontaria (ripetesi con versamenti operati dal luglio 2001 al marzo 2004) l'attrice aveva richiesto nel gennaio 2005 la concessione della pensione e che detta sua richiesta era stata accolta con istituzione dall'aprile 2005 di assegno di pensione. Era seguita poi richiesta dell'interessata avanzata nel giugno 2007 volta ad ottenere la pensione supplementare per il lavoro svolto come promotrice dal 2003 al 2005; era pero' accaduto nell'ottobre 2008 che l'I.N.P.S. aveva segnalato all'attrice la presenza di doppia contribuzione dal 2003 al 2005 (si trattava dei contributi volontari e di quelli versati per la gestione separata in riferimento all'attivita' di collaborazione come promotrice curata dal 2003 al 2005) e che detta ipotesi non era consentita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 184/2007. L'ente resistente aveva poi revocato la pensione di anzianita' in essere per avvenuto annullamento della contribuzione volontaria e comunicato alla Osso l'esistenza di un indebito di € 82.502,96 per i ratei di pensione a lei pagati dall'aprile 2005 all'ottobre 2008. La ricorrente, curati gli incombenti di carattere preliminare al giudizio, agiva indi in giudizio per fare appurare il suo diritto a proseguire nella contribuzione volontaria nel periodo 2003/2005, l'annullamento del provvedimento di revoca della pensione di anzianita' di cui aveva goduto sino al mese di ottobre 2008 e, in subordine, la condanna dell'Istituto a restituire le somme pagate dall'interessata per la contribuzione volontaria ed oramai inutili e non dovute. Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. per resistere alle pretese dell'attrice, esporre le proprie difese, chiedendo la reiezione delle domande di parte avversa. La causa, senza attivita' istruttoria, veniva decisa dal Tribunale di Udine con la sentenza n. 142/2010 dd. 15.6/24.9.2010. Contro tale pronuncia, che accoglieva solo in parte la domanda, posta in via subordinata, di restituzione delle somme versate per contribuzione volontaria dalla ricorrente, proponeva rituale e tempestivo appello Sandra Osso sulla scorta di due motivi. Osservava dunque l'appellante che la decisione assunta era errata dato che essa aveva mal interpretato il quadro normativo di riferimento e l'art. 6 decreto legislativo n. 184/1997 il quale non vietava affatto in questo caso il cumulo delle due contribuzioni e cioe' di quella volontaria nonche' di quella nella gestione separata. Notava ancora la ricorrente che il Giudice di I grado non aveva riscontrato il carattere discriminatorio dell'art. 6 del decreto legislativo n. 184 citato in tema di divieto di cumulo di contribuzioni ove raffrontato ad altre analoghe fattispecie in cui detto divieto non sussisteva. Si costituiva in giudizio l'ente appellato per resistere al gravame e chiedere la reiezione di esso formulando inoltre appello incidentale volto ad escludere che le somme da restituirsi all'attrice fossero produttive di interessi, attesa la totale buona fede dell'Istituto nel corso della vicenda in oggetto. Le parti, autorizzate ad un tanto, redigevano note difensive ad all'udienza del 17 ottobre 2013 la causa veniva discussa. All'esito della discussione con ordinanza dd. 17 ottobre 2013 letta in udienza questo Giudice sollevava questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 6 comma 2 decreto legislativo n. 184/1997 e con riguardo agli articoli 3, 35 e 38 Cost. nei termini meglio definiti in prosieguo. Curati gli adempimenti del caso e radicatosi indi il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, con sentenza n. 114/2015 dd. 29.4/18.6.2015 la Corte costituzionale dichiarava inammissibile la questione di legittimita' sollevata da questa Corte di appello. Parte attrice provvedeva allora a riassumere tempestivamente, in data 15 settembre 2015, il procedimento ex art. 297 codice di procedura civile e, definita l'udienza di discussione con apposito decreto datato 17 settembre 2015, curata la notificazione di ricorso e decreto, si costituiva pure l'Istituto appellato riprendendo in sintesi le precedenti sue difese. All'udienza del 12 novembre 2015 la causa veniva nuovamente discussa dinanzi al Collegio e trattenuta in decisione. Viene qui sollevata nuovamente questione di legittimita' riferita alla norma di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 184/1997 con riguardo agli articoli 3, I e II comma, 35, I comma e 38, I e II comma della Costituzione nella parte in cui essa, in base all'interpretazione datane in I grado e piu' corretta, vieta il cumulo fra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata nei casi, come il presente, di prosecuzione dell'attivita' lavorativa per un limitato quantitativo di ore a settimana e per redditi da lavoro con compensi ben inferiori ad € 3000,00 annui. Non prospettabile risulta una diversa esegesi della norma di cui all'art. 6 II comma decreto legislativo n. 184 citato atteso la chiarezza del dettato stesso e quindi il necessario ricorso al dato solo letterale della norma in oggetto. In punto rilevanza si osserva che e' la norma in questione (e cioe' l'art. 6 II comma del decreto legislativo n. 184/1997) ad impedire il ricorso alla contribuzione volontaria per contestuali periodi di assicurazione ad una forma di previdenza obbligatoria come qui, e cioe' in ipotesi in cui oltre a detta contribuzione vi sia stata quella nella c.d. gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Integrando in particolare, come specificamente richiesto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 114/2015, le indicazioni in punto rilevanza della questione qui posta, va rilevato che in base alle scarne indicazioni date dall'attrice il suo rapporto di lavoro come promotrice commerciale si e' articolato (difetta in atti ogni documento negoziale al riguardo) come un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 n. 3 c.p.c.. In particolare, va sottolineato risalto che, stando a quanto emerge dall'estratto conto contributivo senza data dimesso dall'attrice Osso (doc. 5 ricorrente), si tratto' di un rapporto di collaborazione insorto il 7 ottobre 2002 e durato sino a tutto il maggio 2005; piu' nel dettaglio, notato che non rileva qui la disciplina del decreto legislativo n. 276/2003 perche' successiva alla genesi del rapporto negoziale, l'interessata ebbe a percepire per tale sua attivita' di collaborazione coordinata e continuativa euro 2.527,00 per l'anno 2003, euro 2.909,00 per l'anno 2004, ed euro 1.211,00 per l'anno 2005 (con contributi riferiti al 2003 pari ad euro 353,00, per il 2004 pari ad euro 516,00 e per l'anno 2005 uguali ad euro 27,98). Di qui il rilievo, forzatamente basato sul notorio e sulle mere allegazioni della ricorrente, che si era trattato di un lavoro concentrato nei fine settimana e che impegnava Sandra Osso per ben poche ore. Quindi risulta esaurientemente avvalorata la considerazione che si era in presenza di un'attivita' di lavoro, pur non subordinato ma parasubordinato, per un novero limitato di ore a settimana e con compensi ridottissimi (dividendo, per rendere chiaro il dato fattuale, i compensi percetti per 12 si ottiene un risultato di euro 210 al mese circa per il 2003, di euro 242 al mese per il 2004, e di euro 100 al mese per il 2005 in cui vi furono solo 5 mesi di lavoro, sintomi questi di un lavoro di un numero minimo ore ove si tenga conto che, come notorio, una retribuzione oraria ammontava ed ammonta a diversi euro per ora in base ai vari CCNL). Non va poi sottaciuto che in questo caso era imposta una forma di contribuzione (art. 2 , comma 26, legge n. 335/1995) che pero' a nulla giovare poteva giovare all'interessata, vista la sua posizione di lavoratrice dipendente per 33 anni nel passato. Risulta inoltre importante il notare che da un lato ed al momento dei fatti (e cioe' a quello della genesi del rapporto di collaborazione coordinata) l'interessata era gia' stata ammessa alla contribuzione volontaria ed anzi la stava pagando da tempo (doc. 4 di parte attrice); ne' va sottaciuto il dato per cui al momento stesso (inizio 2003) il quadro normativo era ben diverso da quello attuale e non era stato ancor emanato il decreto legislativo n. 276/2003. Quanto ai casi di comparazione proposti, rammentato che l'appellante aveva regolarmente lavorato come dipendente per quasi 33 anni vedendo versare i suoi contributi nell'assicurazione generale obbligatoria presso l'I.N.P.S. e che risulta incontestato che l'interessata era stata licenziata nel 2000 per riduzione del personale (dati questi assolutamente incontroversi), ci si richiama qui a due ipotesi. La prima e' quella dei lavoratori dipendenti a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale e ciclico ex articoli 8 d.lgs. n. 564/1996 e 3 comma 1 decreto legislativo n. 378/1998; in detto caso di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro di tipo subordinato solo a tempo parziale il ricorso al riscatto era ed e' possibile per i periodi non lavorati; la Osso che, per contro, pur lavorando certo senza vicolo di subordinazione ma del pari per poche ore a settimana e con corrispettivi quali quelli indicati su non ha ne' aveva detta facolta'. Quindi l'unica differenza fra i due casi era, a parita' di ore e di compensi, la differente natura del rapporto sottostante, subordinato e/o parasubordinato, ove per il secondo non vi e' pero' facolta' di accedere a contribuzione volontaria. Inoltre, gli articoli 70 e 72 del decreto legislativo n. 276/2003 (abrogati poi solo di recente con il decreto legislativo n. 81/2015) in tema di prestazioni occasionali di carattere accessorio con contribuzione sinanco in gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 (fatto che fa ancor piu' intuire la contiguita' delle situazioni) non prevede un divieto come il presente. Nel dettaglio, in questo caso siamo in presenza di lavori solo occasionali definiti in varie lettere dell'articolo (lavori domestici, insegnamento privato ecc.) ed in caso non solo di esclusione sociale o di primo ingresso nel mondo del lavoro ma anche in caso di persone in procinto di uscire comunque dal mondo del lavoro. Va allora rammentato che l'attrice al di la' del dato della diversa natura del rapporto e delle attivita' concrete svolte (addetta al commercio, in sintesi, e non collaboratrice familiare e/o insegnante) era proprio (Sandra Osso e' nata nell'anno 1947, godeva di 33 anni di lavoro e di contribuzione e nei lontani anni dal 2003 al 2005 e' difficile negare fosse «in procinto di uscire dal Mercato del lavoro» tanto che fu poi ammessa a pensione nel 2005, salvo successiva revoca) prossima ad entrare in quiescenza uscendo dal mondo del lavoro. Scrupolo di completezza impone rammentare che comunque nel caso di specie l'attrice e' stata poi ammessa, come pacifico, al pensionamento da inizio 2008 ma senza potere fruire dei periodi fatti oggetto di contribuzione volontaria per cui e' lite. Come evidente, gli articoli 70 e 72 decreto legislativo n. 276 citato hanno poi riguardo (vedi il comma II dell'art. 70) a lavori occasionali ed accessori che non diano luogo a compensi pari ad euro 5.000,00 per anno solare, ben oltre quanto occorso qui. Va osservato poi che, solo in fatto, non vi e' contrasto fra le parti in merito ad un dato di fatto e quindi sulla circostanza per cui la ricorrente lavoro' dal 2003 al 2005 come promotrice nei fine settimana percependo degli importi pari ad € 2527,00 (nel 2003), € 2909,00 (nel 2004 ed € 1211,00 (nel 2005) come traspare dal doc. 5 attoreo (estratto contributivo formato dall'Istituto stesso parte in causa). La norma di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184/1997 cosi' recita «... La contribuzione volontaria non e' ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonche' per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza ...». Come notato dal Tribunale di Udine l'interpretazione di siffatta norma e' chiara e fa intendere che il legislatore abbia voluto escludere in radice il cumulo di contribuzione, volontaria e non, in ogni caso tanto da essere reso palese dall'elencazione contenuta in essa (lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti quindi trattavasi di un divieto esteso in ogni direzione). Va ora rilevato e ribadito pero' che in casi per molti versi riconducibili al presente la disciplina del divieto di cumulo citata non viene estesa: un tanto vale appunto per i lavoratori dipendenti a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale e ciclico ed in base al dettato dell'art. 8 del decreto legislativo n. 564/1996 come integrato nel 1998 dal decreto legislativo n. 278/1998, art. 3, comma 1, sub d) e cio', significativamente, con una norma definita nella sua interezza nel 1998, dopo quindi l'intervento del decreto legislativo n. 184/1997 di cui si e' detto prima; lo stesso ente convenuto ha del resto dato atto di un tanto nella propria circolare dd. 29 marzo 2009 n. 45. Analogamente, il decreto legislativo n. 276/2003 agli articoli 70 e 72 in tema di prestazioni occasionali di carattere accessorio e di relativa contribuzione nella gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 non prevede divieto di cumulo con un'eventuale contribuzione volontaria, come si e' dato cura di asserire lo stesso Istituto resistente nella circolare n. 91 dd. 9 luglio 2010 proprio con riguardo al dettato dell'art. 6 comma 2 decreto legislativo n. 184/1997 e cio' avuto riferimento a redditi da lavoro ben superiori a quelli, in concreto, prodotti in ciascuno dei tre anni dal 2003 al 2005 dall'attrice e di cui al doc. 5 citato prima (a fronte di un dato normativo del decreto legislativo n. 276/2003 che va invece da 3000,00 a 5000,00 euro all'anno). Ne' va sottaciuto il dato, eloquente, per cui in sede parlamentare la presente incongruenza, riferita proprio agli iscritti alla gestione separata che non possono integrare i versamenti contributivi in modo volontario, e' stata posta in risalto ai fini dell'integrazione del dettato della legge n. 243/2004 art. 1, ma inutilmente. Di qui il rilievo della possibile irragionevolezza di detto stato di cose ed infatti per attivita' di lavoro consimili per impegno orario e per reddito conseguito si sono adottate soluzioni, diverse con il divieto, nel caso della ricorrente, di cumulare i versamenti effettuati in via volontaria. Di qui un possibile «vulnus» sotto il profilo della definizione del regime applicabile a casi del tutto corrispondenti sotto l'aspetto fattuale ex art. 3, I e II comma Cost. (ne' va taciuto il dato per cui non sempre al lavoratore, parte contraente debole come lo stesso sistema delineato dalla legge n. 533/1973 fa intendere ad es. nel dettato degli articoli 429, III comma codice di procedura civile e 431, III comma, c.p.c., e' data la possibilita' di optare per una forma di lavoro od un altra, e cioe' se subordinato o parasubordinato). Parimenti, sul versante della tutela del lavoro in ogni sua forma ed applicazione (art. 35 I comma Cost.) la su riferita diversita' di trattamento della disciplina del cumulo fra contribuzione volontaria ed altre forme di contribuzione risulta difficilmente giustificabile essendo evidente che ogni prestazione di lavoro merita considerazione eguale pure sul versante contributivo, sia che essa sia svolta come lavoro subordinato che come lavoro parasubordinato, come qui occorso. Da ultimo, con riferimento all'art. 38 II comma Cost., la differenziazione posta in risalto priva i soggetti come la ricorrente di un idoneo riconoscimento dell'attivita' svolta e degli accantonamenti effettuati per provvedere alla propria vecchiaia; va rammentato che nel caso in oggetto trattavasi sinanco di contribuzione onerosa volontariamente effettuata per assicurarsi mezzi adeguati alla propria terza eta' e per garantire un tenore di vita analogo, per quanto possibile ed entro i noti limiti di legge, a quello di cui si era goduto sino a che si era fatto parte del mondo del lavoro attivo.
P.Q.M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge cost. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953 sospende il presente giudizio, rimette gli atti alla Corte costituzionale per il sindacato di legittimita' costituzionale alla luce dell'art. 3, I e II comma Cost., 35, I comma Cost. e 38, II comma Cost. dell'art. 6, II comma, del decreto legislativo n. 184/1997 nei limiti in premessa esposti. Ordina che a cura della cancelleria di questa Corte la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale e sia comunicata ai presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e notificata alle parti in causa Sandra Osso ed I.N.P.S. nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri. Trieste, 12 novembre 2015 Il Presidente est.: Pellegrini