N. 54 ORDINANZA 24 febbraio - 18 marzo 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Procreazione medicalmente assistita - Impossibilita'  per  le  coppie
  fertili ma portatrici di patologie geneticamente  trasmissibili  di
  valersi della diagnosi preimpianto. 
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme  in  materia  di  procreazione
  medicalmente assistita), artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1. 
-   
(GU n.12 del 23-3-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuseppe FRIGO; 
Giudici :Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  commi
1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n.  40  (Norme  in
materia  di  procreazione  medicalmente  assistita),   promosso   dal
Tribunale ordinario di Milano nel procedimento vertente tra  B.R.  ed
altro e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore  Policlinico
di Milano con ordinanza del 4 marzo 2015,  iscritta  al  n.  164  del
registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2015. 
    Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che - nel corso di un procedimento cautelare ante causam
introdotto da una coppia fertile, la quale chiedeva di poter comunque
accedere a trattamento di procreazione medicalmente  assistita  (PMA)
per essere, una di esse parti, affetta da patologia  irreversibile  e
trasmissibile geneticamente - l'adito Tribunale ordinario di  Milano,
in composizione monocratica, premessane la  rilevanza,  ha  sollevato
questione incidentale di legittimita' costituzionale degli  artt.  1,
commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme
in materia di  procreazione  medicalmente  assistita),  nella  parte,
appunto, in cui non consentono il ricorso alla PMA anche alle  coppie
fertili portatrici di gravi  malattie  genetiche  trasmissibili,  per
contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione,  oltreche'  con
l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14  della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,  ratificata
e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; 
    che, nel giudizio  innanzi  a  questa  Corte,  non  vi  e'  stata
costituzione di parti, ne' ha spiegato intervento il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Considerato che, successivamente alla  ordinanza  di  rimessione,
con sentenza n. 96 del 2015, e' gia'  stata  dichiarata,  in  termini
sostanzialmente corrispondenti al  petitum  dell'odierno  rimettente,
l'illegittimita' costituzionale dei predetti artt. 1, commi 1 e 2,  e
4, comma 1, della legge n. 40  del  2004  «nella  parte  in  cui  non
consentono il ricorso  alle  tecniche  di  procreazione  medicalmente
assistita  alle  coppie  fertili  portatrici  di  malattie  genetiche
trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravita' di cui all'art.  6,
comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la
tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria  della
gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche»; 
    che,  dunque,  la  questione  in  esame  deve  essere  dichiarata
manifestamente inammissibile per  sopravvenuta  carenza  di  oggetto,
poiche', con la citata sentenza, la normativa censurata dal Tribunale
a quo, per il profilo del suo contenuto indiscriminatamente  ostativo
all'accesso delle coppie fertili alla  PMA,  e'  gia'  stata  rimossa
dall'ordinamento con efficacia ex tunc (fra le  tante,  ordinanze  n.
173 del 2015, n. 261 e n. 206 del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013 e n.
182 del 2012). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1,
della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3  e
32 della  Costituzione  ed  all'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il  4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4  agosto  1955,
n. 848, dal Tribunale ordinario di Milano, con  l'ordinanza  indicata
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2016. 
 
                                F.to: 
                     Giuseppe FRIGO, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA