N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  3  marzo  2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione autonoma Valle
  d'Aosta - Legge finanziaria per  gli  anni  2016/2018  -  Patto  di
  stabilita'  interno  -  Determinazione  del  livello  della   spesa
  regionale autorizzata in termini  di  obiettivo  euro  compatibile,
  nelle more della definizione, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  454,
  della  legge  n.  228  del  2012  (legge   di   stabilita'   2013),
  dell'accordo tra il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il
  Presidente della Regione per il patto di stabilita' interno per gli
  anni 2016 e 2017. 
- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n.  19
  ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
  della Regione autonoma Valle d'Aosta  (Legge  finanziaria  per  gli
  anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.") art. 1. 
(GU n.13 del 30-3-2016 )
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  C.F.
80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento
degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso  i  cui  uffici
domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
    contro Regione Autonoma Valle d'Aosta,  (C.  F.  80002270074)  in
persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede  in
P.zza Albert Deffeyes n.1, c.a.p. 11100 Aosta; 
    per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1
della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 11 dicembre 2015  n.
19, intitolata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta  (legge  finanziaria
per  gli  anni  2016/2018).  Modificazioni   di   leggi   regionali",
pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
d'Aosta il 29 dicembre 2015, n, 52, per contrasto  con  gli  articoli
81, terzo comma, 117, primo e terzo comma, 119, secondo comma e  120,
secondo comma della Costituzione. 
    In forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio  dei
Ministri nella seduta del 26 febbraio 2016. 
    La Regione autonoma Valle d'Aosta ha emanato la  legge  regionale
in epigrafe indicata contenente disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale della Regione tra le  quali  l'art.  l
presenta profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Illegittimita' dell'art. 1 della  legge  della  Regione  Autonoma
Valle d'Aosta 11 dicembre 2015 n. 19 per contrasto con  gli  articoli
81, terzo comma, 117, primo e terzo comma, 119, secondo comma e  120,
secondo comma della Costituzione. 
    L'art. 1 della legge regionale in  esame,  intitolato  "Patto  di
stabilita' interno", stabilisce  il  livello  della  spesa  regionale
autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile per gli  anni  in
questione, nelle more della definizione dell'Accordo tra il  Ministro
dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della  Regione  per  il
patto di stabilita' interno relativo agli anni 2016 e  2017,  accordo
previsto dall'art.1, comma 454 della legge n.228 del 2012  (legge  di
stabilita' 2013). 
    In particolare tale disposizione, al primo comma, determina nella
misura di curo 632,242 milioni per il 2016 e di euro 616.242  milioni
per il 2017 il livello della spesa regionale  autorizzata  prevedendo
altresi' che detti obiettivi siano calcolati  al  netto  delle  spese
gia' escluse ai sensi della  legislazione  vigente  e  degli  importi
corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni
regolarmente assunti negli esercizi finanziari  precedenti,  cio'  in
deroga alla normativa nazionale. 
    Il secondo comma della disposizione  in  esame  prevede  che,  in
applicazione di quanto previsto al primo comma, la  Giunta  regionale
e' autorizzata ad adottare le occorrenti misure di contenimento della
spesa sia in termini di impegni che in termini di pagamenti,  nonche'
ad  incrementare,  con  propria  deliberazione,  l'autorizzazione  di
spesa, nella misura prudenzialmente fissata al comma 1,  al  fine  di
adeguarla all'obiettivo eurocompatibile che sara' stabilito a seguito
dell'accordo di cui all'art.1, collima 454 della legge n.228 del 2012
(legge di stabilita' 2013). 
    Tale disposizione eccede le competenze statutarie  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta e contrasta con le norme costituzionali  sopra
indicate in quanto, com'e' noto, il Patto di Stabilita' Interno nasce
dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri  della
UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi  a  livello
europeo in seno al Patto di stabilita' e  crescita  e  specificamente
nel trattato di Maastricht. 
    Il parametro principale da controllare ai fini del  rispetto  dei
criteri di convergenza e' costituito dall'indebitamento  netto  della
Pubblica Amministrazione e uno degli obiettivi primari  delle  regole
fiscali che costituiscono il Patto di stabilita' interno  e'  proprio
il  controllo  dell'indebitamento  netto  degli   enti   territoriali
(regioni  e  enti  locali).  A  tal  fine  l'art.117  Cost.   riserva
ovviamente allo Stato la definizione dei principi che  consentono  di
salvaguardare il suddetto  obiettivo  di  convergenza  in  quanto  le
disposizioni in materia di patto di stabilita' sono poste a  garanzia
dell'equilibrio unitario della finanza  pubblica  complessiva  e  del
perseguimento degli obiettivi nazionali cosi' come condizionati dagli
impegni comunitari, 
    Solo la legislazione statale puo'  quindi  svolgere  la  funzione
programmatoria che assicura  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno e nella fattispecie la disciplina regionale impugnata  ha  un
effetto  elusivo  del  regime  sanzionatorio   previsto   a   livello
nazionale. 
    In particolare, le disposizioni in  esame  non  solo  definiscono
unilateralmente l'obiettivo di spesa eurocompatibile ma per  di  piu'
escludono dal patto di  stabilita'  voci  di  spesa  in  deroga  alla
normativa nazionale ponendosi cosi' in  contrasto  con  la  normativa
statale di riferimento. 
    Il contrasto riguarda l'art. 1, comma 454 della legge  n.228/2012
secondo il quale: "Al fine di assicurare il concorso  agli  obiettivi
di finanza pubblica,  le  regioni  a  statuto  speciale,  escluse  la
regione Trentino-Alto Adige e le provincie autonome di  Trento  e  di
Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, l'obiettivo in  termini  di
competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso  delle
spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante  dal
consuntivo 2011" (...) "A tal fine, entro il 31 marzo di  ogni  anno,
il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al  Ministro
dell'economia e delle finanze". 
    Tale disposizione e' peraltro in linea con quella  in  precedenza
dettata dall'art. 32 della legge n. 183 del 2011  secondo  il  quale:
"Ai fini della tutela  dell'unita'  economica  della  Repubblica,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Balzano concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle
disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione".
(...) "Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza
pubblica,  le  regioni  a  statuto  speciale,  escluse   la   regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente,  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012,
2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti  e  in
conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, determinato riducendo
gli obiettivi  programmatici  del  2011  della  somma  degli  importi
indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro  il  30
novembre  di  ciascun  anno  precedente,  il   presidente   dell'ente
trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente  dell'ente
trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012." 
    Ne' puo' assumere  rilevanza  il  fatto  che  nel  secondo  comma
dell'art. 1 della  legge  regionale  impugnata  si  preveda  che  con
delibera della Giunta regionale  si  provvedera'  successivamente  ad
adeguare il limite di spesa (fissato al  primo  comma)  all'obiettivo
eurocompatibile che sara' stabilito a  seguito  dell'accordo  di  cui
all'art. 1, comma 454 1.228/2012. E cio' per due ragioni: a)  perche'
la fissazione unilaterale del limite, ancorche' in  via  provvisoria,
costituisce comunque un vulnus alla competenza legislativa statale in
materia di patto di  stabilita'  interno  e  finisce  ovviamente  per
condizionare il raggiungimento dell'accordo di cui all'art. 1,  comma
454 cit.; b) perche' la norma regionale  in  questione  autorizza  la
Giunta solo ad "incrementare" il limite di spesa fissato al comma 1 e
non anche a diminuirlo, con la conseguenza  che  in  caso  di  limite
regionale superiore a quello che risultera' dal suddetto accordo  con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze  non  e'  prevista  alcuna
forma di adeguamento. 
    Le norme regionali impugnate sono quindi  in  contrasto  con  gli
artt. 117, primo e terzo comma, 119  secondo  comma  e  120,  secondo
comma Cost. in  riferimento  ai  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario, al coordinamento della finanza pubblica  e  alla  tutela
dell'unita'  economica  della  Repubblica.   Sussiste   altresi'   il
contrasto con l'ad, 81, terzo comma  Cost.  sotto  il  profilo  della
mancata copertura in termini di indebitamento netto, considerato  che
il legislatore statale, quando prevede esclusioni  di  spese  per  la
salvaguardia del patto di stabilita'  interno  provvede  a  rinvenire
adeguati mezzi di copertura. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Per le considerazioni esposte, il Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, come sopra rappresentato e difeso 
    Chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione
Autonoma  Valle  d'Aosta  11  dicembre   2015   n.   19,   intitolata
"Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della Regione autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli  anni
2016/2018).  Modificazioni  di  leggi  regionali",   pubblicata   nel
Bollettino Ufficiale della  Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta  il  29
dicembre 2015, n. 52, per contrasto con gli articoli 81, terzo comma,
117, primo e terzo comma, 119, secondo comma  e  120,  secondo  comma
della Costituzione, nonche' degli artt. 1, comma 454 della  legge  n.
228 del 2012 e 32 della legge n. 183 del 2011. 
    Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 
        1. Originale estratto della determinazione del Consiglio  dei
Ministri, assunta nella seduta del 26 febbraio 2016 e della relazione
allegata al verbale; 
        2. Copia della impugnata legge della Regione  Autonoma  Valle
d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19. 
          Roma, 27 febbraio 2016 
 
             L'Avvocato dello Stato: Francesco Sclafani