N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4 marzo 2016 (della Provincia Autonoma di Bolzano). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni per la formazione del
  bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
  2016) - Riduzione dei posti letto ospedalieri a carico del S.S.R. -
  Piano  concernente  il  fabbisogno   di   personale   e   modalita'
  organizzative del lavoro del personale  sanitario  -  Indizione  di
  concorsi  straordinari  per  l'assunzione  di   personale   medico,
  tecnico-professionale ed infermieristico - Prevista possibilita' di
  prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' a  favore
  di cittadini residenti in altre Regioni. 
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Disposizioni per la formazione del
  bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di  stabilita'
  2016)"), art. 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni per la formazione del
  bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
  2016) - Concorso alla finanza pubblica mediante  un  contributo  di
  3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5.480  milioni  di  euro
  per  ciascuno  degli  anni  2018  e  2019  -  Previsto  obbligo  di
  finanziamento dei livelli essenziali di assistenza - Previsione  di
  un contributo aggiunto per l'anno 2018 di 21 milioni di euro per la
  Provincia di Trento e di 25 milioni di euro  per  la  Provincia  di
  Bolzano. 
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Disposizioni per la formazione del
  bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di  stabilita'
  2016)"), art. 1, comma 680, quarto periodo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni per la formazione del
  bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
  2016) - Concorso alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza
  pubblica - Previsione che, nelle entrate e nelle spese  finali,  in
  termini  di  competenza,  e'  considerato  il   fondo   pluriennale
  vincolato, di entrata e di spesa, al netto della  quota  riveniente
  dal ricorso all'indebitamento  -  Previsto  obbligo  per  gli  enti
  locali, in caso di incapienza, di versare all'entrata del  bilancio
  dello Stato le somme residue - Previsto recupero in caso di mancato
  versamento delle predette  somme  residue  nell'anno  successivo  a
  quello di inadempienza - Previsto  obbligo  per  le  Regioni  e  le
  Province autonome di  definizione  dei  criteri  di  virtuosita'  e
  modalita' operative, previo confronto in sede  di  Consiglio  delle
  autonomie  locali  e,  ove  non  istituiti,  con  i  rappresentanti
  regionali delle autonomie locali - Previsto obbligo  per  gli  enti
  locali di comunicazione all'ANCI, all'UPI e alle Province autonome,
  entro il 15 aprile ed il 15 settembre, degli  spazi  finanziari  di
  cui necessitano per effettuare impegni in conto  capitale,  ovvero,
  gli spazi finanziari che sono disposti a cedere  -  Previsione  che
  gli spazi finanziari attribuiti e non  utilizzati  per  impegni  in
  conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo  di
  cui al comma 710. 
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Disposizioni per la formazione del
  bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di  stabilita'
  2016)"), art. 1, commi 709, 711, secondo periodo,  723,  lett.  a),
  terzo periodo, e 730. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni per la formazione del
  bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
  2016) - Impiego  pubblico  -  Incarichi  dirigenziali  di  prima  e
  seconda fascia, vacanti al 18 ottobre  2015,  rideterminazione  del
  numero - Prevista cessazione degli incarichi conferiti dopo  il  15
  ottobre 2015 con risoluzione  dei  relativi  contratti  -  Prevista
  limitazione dell'ammontare complessivo  delle  risorse  annualmente
  destinate al trattamento accessorio del personale anche di  livello
  dirigenziale  a  quello  stabilito  per  l'anno  2015  e  riduzione
  automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale  in
  servizio - Oneri  per  i  rinnovi  contrattuali  del  personale  di
  amministrazioni,   istituzioni    ed    enti    pubblici    diversi
  dall'amministrazione statale, per il  triennio  2016-2018,  nonche'
  quelli derivanti dalla corresponsione di miglioramenti economici  -
  Imposizioni a carico dei bilanci degli  enti  predetti  -  Prevista
  fissazione dei criteri di determinazione  dei  predetti  oneri  con
  decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  emanarsi
  entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge impugnata  -
  Estensione di detta disposizione anche al personale  del  S.S.N.  -
  Obbligo  di  predisposizione,  da   parte   delle   amministrazioni
  pubbliche, entro il mese di ottobre di ciascun anno, del  programma
  biennale degli acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  stimato
  superiore a un milione di euro -  Obbligo  per  le  amministrazioni
  pubbliche di approvvigionarsi attraverso le  convenzioni  stipulate
  dalla CONSIP S.p.A.  -  Previsto  obbligo  per  le  amministrazioni
  pubbliche, di effettuare acquisti di beni e servizi  informatici  e
  di  connettivita',  esclusivamente  tramite  la  CONSIP  S.p.A.   -
  Prevista  responsabilita'  sul  piano  disciplinare  e  per   danno
  erariale   in   conseguenza   dell'inosservanza   delle    predette
  disposizioni. 
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Disposizioni per la formazione del
  bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di  stabilita'
  2016)"), art. 1, commi 219, 236, 469, secondo  periodo,  470,  505,
  510, 512, 515, 516, 517, 548, 549, 672, 675 e 676. 
(GU n.14 del 6-4-2016 )
    Ricorso  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  (c.f.  e   p.i.
00390090215), in persona del suo Presidente e  legale  rappresentante
pro  tempore,  Arno  Kompatscher,  rappresentata  e   difesa,   tanto
congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di  procura  speciale
Rep. n. 24354 del 23 febbraio 2016, rogata  dal  Segretario  Generale
della Giunta provinciale dott. Eros Magnago,  nonche'  in  virtu'  di
deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a  stare  in
giudizio n. 215  del  23  febbraio  2016,  dagli  avv.ti  Renate  von
Guggenberg     (c.f.     VNG     RNT     57     L45      A952K      -
Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f.  BKR  SPH
65 E10 B160H - Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina  Bernardi
(c.f. BRN CST 64  M47  D548L  -  Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it)  e
Laura    Fadanelli    (c.f.    FDN    LRA    65    H69    A952U     -
Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it),  tutti  del  Foro  di  Bolzano,  con
indirizzo  di   posta   elettronica   avvocatura@provincia.bz.it   ed
indirizzo       di        posta        elettronica        certificata
anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it  e  n.  fax   0471/412099,   e
dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38  C30  H501R),  del  Foro  di
Roma, con indirizzo di  posta  elettronica  costamicheleavv@tin.it  e
presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del  Grappa  n.
24,  elettivamente  domiciliata  (indirizzo  di   posta   elettronica
certificata:    michelecosta@ordineavvocatiroma.org    e    n.    fax
06/3729467); 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente del Consiglio in carica; 
    Per   la   dichiarazione   di    illegittimita'    costituzionale
dell'articolo 1, commi 541; 542; 543; 544; 574; 680, quarto  periodo;
709; 711, secondo periodo; 723, lettera a), terzo periodo; 730;  219;
236; 469, secondo periodo (e 470); 505; 510; 512; 515; 516  (e  517);
548; 549; 672; 675 (e 676); della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)». 
    Nel supplemento ordinario n. 70/L alla Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 302 del 30 dicembre 2015 e' stata pubblicata  la  legge
28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2016)». 
    Tale legge, composta di un solo  articolo,  detta  una  serie  di
disposizioni riferite direttamente alle Regioni  a  statuto  speciale
e/o alle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  o  comunque
riferibili, direttamente o indirettamente, alle stesse. 
    Mentre parte di queste disposizioni sono state concordate con  la
Provincia autonoma  di  Bolzano  secondo  il  procedimento  delineato
dall'articolo 104 dello Statuto di autonomia  per  il  Trentino  Alto
Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), altre,  invece,  sono
state dettate unilateralmente, senza  la  prescritta  intesa  tra  il
Governo e, per quanto di rispettiva competenza, la Regione e/o le due
Province. 
    E' pur vero che il comma 992 contiene una  generale  clausola  di
salvaguardia, stabilendo che «Le disposizioni  della  presente  legge
sono applicabili nelle regioni a statuto speciale  e  nelle  province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  le  disposizioni
dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», che  in
linea di principio dovrebbe risolvere ogni questione,  facendo  della
compatibilita' con lo Statuto di autonomia il punto di discrimine tra
applicazione e non applicazione delle  disposizioni  alla  ricorrente
Provincia (come piu' volte riconosciuto da codesta Ecc.ma Corte),  ma
e' altrettanto vero che alcune disposizioni di  tale  legge,  o  sono
certamente destinate ad  applicarsi  alla  ricorrente  Provincia,  in
quanto esse espressamente includono le Province autonome di Trento  e
di  Bolzano  tra   i   propri   destinatari,   senza   essere   state
preventivamente concordate, oppure, in modo indiretto, sono destinate
a produrre effetti nei suoi confronti, vanificando cosi' la  predetta
clausola di salvaguardia con la propria formulazione testuale. 
    Tale  legge,  conformemente  alla  sua   natura,   ha   contenuto
eterogeneo,  e  contenuto   eterogeneo   hanno   anche   le   diverse
disposizioni qui impugnate, per cui, anziche'  fare  un'illustrazione
generale, si ritiene preferibile trattare direttamente delle  singole
disposizioni impugnate, esponendo in relazione a ciascuna di esse sia
il contenuto che le censure e gli argomenti in diritto. 
    Con il presente ricorso la Provincia autonoma di Bolzano  solleva
questione di legittimita' costituzionale delle  disposizioni  statali
di cui in epigrafe, per i seguenti motivi di 
 
                            D i r i t t o 
 
    Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1,  commi  541;  542;
543; 544; 574; 680, quarto periodo; 709; 711, secondo  periodo;  723,
lettera a), terzo periodo; 730; 219; 236;  469,  secondo  periodo  (e
470); 505; 510; 512; 515; 516 (e 517); 548; 549; 672;  675  (e  676);
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2016)», per violazione degli articoli 79, 103, 104  e  107
dello Statuto speciale di autonomia, nonche' delle correlative  norme
di attuazione, del titolo VI dello  stesso  Statuto,  in  particolare
degli articoli 79, 80 e 81, e  delle  relative  norme  di  attuazione
(d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 17, 18 e  19),
degli articoli 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10) e  16  dello  Statuto  e
delle relative norme di attuazione (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474,  in
particolare articolo 2, e d.P.R. 26  gennaio  1980,  n.  197),  degli
articoli 87 e 88 dello Statuto e delle relative norme  di  attuazione
(d.P.R. 15 luglio 1988, n.  305),  degli  articoli  99  e  100  dello
Statuto e delle relative norme di attuazione (d.P.R. 15 luglio  1988,
n. 574), del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli  2
e 4, degli articoli 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118  e
119 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche' degli articoli  3
e 136 della Costituzione, dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e del principio di leale collaborazione,  anche  in  relazione
all'articolo 120 della Costituzione. 
    Prima  di  analizzare  nel  dettaglio  le  singole   disposizioni
impugnate,  va  esposto  il  quadro  normativo  delle  prerogative  e
competenze della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  che  si  assumono
violate dalle disposizioni qui impugnate. 
    In  forza  del  Titolo  VI  dello   Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31  agosto  1972,  n.  670),  la
Provincia autonoma di Bolzano gode di una  particolare  autonomia  in
materia  finanziaria,  sistema  rafforzato  dalla  previsione  di  un
meccanismo peculiare per la modificazione delle  disposizioni  recate
dal medesimo Titolo VI,  che  ammette  l'intervento  del  legislatore
statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa
con la Regione e le Province autonome, in applicazione  dell'articolo
104 dello stesso Statuto. 
    Con l'Accordo  di  Milano  del  2009,  la  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  hanno
concordato con il  Governo  la  modificazione  del  Titolo  VI  dello
Statuto, secondo la procedura rinforzata prevista  dall'articolo  104
dello Statuto medesimo. 
    La predetta intesa ha, quindi, portato, ai sensi dell'articolo 2,
commi da 106 a 126, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (legge
finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni  finanziarie  con
lo Stato, anche in  attuazione  del  processo  di  riforma  in  senso
federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009,  n.  42  (Delega  al
Governo  in   materia   di   federalismo   fiscale,   in   attuazione
dell'articolo  119  della  Costituzione).  Il   comma   106   ricorda
espressamente che le disposizioni recate dai commi da 107 a 125  sono
approvate ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 104  dello
Statuto. 
    Successivamente e' intervenuto  l'accordo  del  15  ottobre  2014
(c.d.  «Patto  di  Garanzia»),  sempre  tra  lo  Stato,  la   Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di  Trento  e  di
Balzano, il quale ha portato ad ulteriori  modifiche  del  Titolo  VI
dello Statuto di autonomia, sempre secondo  la  procedura  rinforzata
prevista dall'articolo 104 dello Statuto medesimo. 
    Tale ultima intesa, recepita con legge 23 dicembre 2014,  n.  190
(legge di stabilita' 2015), ha, quindi, ulteriormente  rinnovato,  ai
sensi dell'articolo 1, commi da 407 a 413, della  medesima  legge  il
sistema di relazioni finanziarie con lo Stato. Anche il comma 406  di
tale legge ricorda espressamente che le disposizioni recate dai commi
da 407 a 413 sono approvate ai sensi e per gli effetti  del  predetto
articolo 104, per cui vanno rispettati i predetti parametri statutari
e le relative norme interposte. 
    Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza,  tra
l'altro, per la previsione  espressa  di  una  disposizione  volta  a
disciplinare il concorso della Regione e delle Province  autonome  al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione  e
di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi
derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e  finanziari
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. 
    E' previsto espressamente che nei confronti della Regione e delle
Province e degli enti appartenenti al sistema territoriale  regionale
integrato non sono applicabili  disposizioni  statali  che  prevedono
obblighi,  oneri,  accantonamenti,  riserve  all'erario  o   concorsi
comunque  denominati,  ivi  inclusi  quelli  afferenti  il  patto  di
stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal  Titolo  VI  dello
Statuto speciale di autonomia e che sono la  Regione  e  le  Province
autonome  a  provvedere,  per  se'  e  per  gli  enti   del   sistema
territoriale  regionale  integrato  di  rispettiva  competenza,  alle
finalita'  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  contenute  in
specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.  266,  la
propria legislazione ai principi costituenti limiti  ai  sensi  degli
articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo  Statuto,  adottando,
conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento
della spesa, anche orientate  alla  riduzione  del  debito  pubblico,
idonee  ad  assicurare  il  rispetto  delle  dinamiche  della   spesa
aggregata delle amministrazioni pubbliche del  territorio  nazionale,
in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea,  per  cui  non  si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti  nel
restante territorio nazionale. 
    In particolare, l'articolo 79 dello Statuto speciale di autonomia
definisce i termini e le  modalita'  del  concorso  al  conseguimento
degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,   di   perequazione   e   di
solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei  doveri  dagli  stessi
derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e  finanziari
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea  mediante  il  sistema
territoriale regionale integrato,  costituito  dalla  Regione,  dalle
Province e dagli enti locali, dai propri enti e organismi strumentali
pubblici e privati e da  quelli  degli  enti  locali,  dalle  aziende
sanitarie, dalle universita',  incluse  quelle  non  statali  di  cui
all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle
camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  e  dagli
altri  enti  od  organismi  a  ordinamento  regionale  o  provinciale
finanziati   dalle   stesse   in   via   ordinaria,   nel    rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre
2012, n. 243, con la precisazione  che  tali  misure  possono  essere
modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104
dello stesso Statuto e che fino  alla  loro  eventuale  modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza  pubblica  (comma
2). 
    Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica  da  parte
dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, il comma 3
stabilisce che sono le Province a provvedere al  coordinamento  della
finanza pubblica provinciale,  nei  confronti  degli  enti  del  loro
territorio  facenti  parte   del   sistema   territoriale   regionale
integrato, che, al fine di conseguire gli  obiettivi  in  termini  di
saldo netto da finanziare  previsti  in  capo  alla  Regione  e  alle
Province  ai  sensi  dello  stesso  articolo,  spetta  alle  Province
definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli stessi enti di
rispettiva  competenza,  che  sono  le  Province   a   vigilare   sul
raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica  da  parte  degli
stessi e che, ai soli fini del  monitoraggio  dei  saldi  di  finanza
pubblica, le stesse comunicano al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti. 
    Al comma 4-bis e', inoltre, previsto che per ciascuno degli  anni
dal 2018 al 2022,  il  contributo  della  Regione  e  delle  Province
autonome  alla  finanza  pubblica  in  termini  di  saldo  netto   da
finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato,  e'
pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091  milioni
di euro sono posti in capo alla Regione. Il contributo delle Province
autonome, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior
gettito derivante dall'attuazione dell'articolo  13,  comma  17,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521  e
712, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  e'  ripartito  tra  le
Province stesse stilla base dell'incidenza del prodotto interno lordo
del territorio di  ciascuna  provincia  sul  prodotto  interno  lordo
regionale. Inoltre, le  Province  e  la  Regione  possono  concordare
l'attribuzione alla regione di una quota del contributo. 
    Il comma 4-quater prevede che  a  decorrere  dall'anno  2016,  la
Regione e le  Province  conseguono  il  pareggio  del  bilancio  come
definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012,  n.  243.  Per
gli anni 2016 e 2017 la Regione e le Province accantonano in  termini
di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa  con
il Ministero dell'economia e  delle  finanze  tale  da  garantire  la
neutralita' finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A  decorrere
dall'anno 2018 ai predetti enti ad  autonomia  differenziata  non  si
applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo  1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di
patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di  bilancio
di cui al primo periodo dello stesso presente comma. 
    Infine, il comma 4-sexies prevede che a decorrere dall'anno 2015,
il contributo  in  termini  di  saldo  netto  da  finanziare  di  cui
all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra  il  Governo,  la  Regione  e  le
Province e' versato all'erario con  imputazione  sul  capitolo  3465,
articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il  30  aprile  di
ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 aprile e della relativa  comunicazione  entro
il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo
e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle
somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alla  regione  e  a  ciascuna
provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi
anche dell'Agenzia delle entrate  per  le  somme  introitate  per  il
tramite della Struttura di gestione. 
    L'articolo 80, comma  1,  dello  Statuto,  da  ultimo  sostituito
dall'articolo 1, comma 518, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(legge di stabilita' 2014), attribuisce  alle  Province  autonome  la
potesta' legislativa primaria in materia di finanza locale,  potesta'
da esercitarsi nel rispetto dell'articolo 4 dello  stesso  Statuto  e
dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. 
    L'articolo 81, comma 2, dello Statuto prevede inoltre  che,  allo
scopo di adeguare le  finanze  dei  Comuni  al  raggiungimento  delle
finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle  leggi,  le
Province  autonome  corrispondono  ai  Comuni  stessi  idonei   mezzi
finanziari da concordare tra il Presidente della  relativa  Provincia
ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. 
    Inoltre, l'articolo 83 dello Statuto prevede che la  Regione,  le
Province ed i  Comuni  hanno  un  proprio  bilancio  per  l'esercizio
finanziario e che la  Regione  e  le  Province  adeguano  la  propria
normativa alla legislazione dello Stato in materia di  armonizzazione
dei bilanci pubblici. E nella normativa di attuazione statutaria alle
Province autonome e' attribuita  la  potesta'  di  emanare  norme  in
materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del  patrimonio
e di contratti  delle  medesime  e  degli  enti  da  esse  dipendenti
(articolo 16,  d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  268,  recante  norme  di
attuazione in materia di finanza regionale e provinciale). 
    Dette   norme   di   attuazione   contengono   anche   specifiche
disposizioni per quanto attiene l'attribuzione  e  l'esercizio  delle
funzioni in  materia  di  finanza  locale  da  parte  delle  Province
autonome (articoli 17, 18, e 19). 
    Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie  speciali
e'  dominato  dal  principio  dell'accordo   e   dal   principio   di
consensualita' (cfr. Corte costituzionale, sentenze  n.  82/2007,  n.
353/2004, n. 39/1984, n. 98/2000), definito, per quanto  riguarda  la
Regione Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  le  Provincia  autonoma  di
Trento e di Bolzano, dagli articoli 103,  104  e  107  dello  Statuto
speciale di autonomia. 
    In particolare, per  la  vicina  Provincia  autonoma  di  Trento,
codesta Ecc.ma Corte ha ribadito il principio consensuale che  regola
i rapporti finanziari tra lo Stato, la  Regione  e  le  due  Province
autonome con la sentenza n. 133/2010. E un tanto e' stato  confermato
dalla recentissima sentenza  n.  28/2016  di  codesta  Ecc.ma  Corte,
pronunciata  nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  di  una
disposizione della legge di stabilita' 2014, promosso dalla Provincia
autonoma di Bolzano. 
    Inoltre,  mentre  la  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol   e'
titolare di potesta' legislativa primaria e secondaria nelle  materie
di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale  di  autonomia,  le
Province autonome di Trento e di Bolzano lo sono nelle materia di cui
agli articoli 8 e 9 dello stesso Statuto e in tali materie esercitano
anche la correlativa potesta' amministrative (articolo 16). 
    Nello specifico, le potesta' legislative che vengono  in  rilievo
sono  quelle  in  materia  di  ordinamento  degli  enti  sanitari  ed
ospedalieri, attribuita alla Regione (articolo 4, n. 7) St.), nonche'
quelle in materia di organizzazione dei propri uffici e del  relativo
personale (articolo 8, n. 1) St.), di igiene e sanita'  (articolo  9,
n. 10) St.) e di finanza locale (articoli  80  e  81),  di  cui  sono
titolare le due Province autonome, con il finanziamento integrale del
settore sanitario a carico del bilancio provinciale ed alla autonomia
finanziaria riconosciuta dal titolo VI dello Statuto e dalle relative
norme di attuazione. 
    Inoltre, per effetto della riforma del Titolo V,  parte  seconda,
della Costituzione, in combinato disposto  con  l'articolo  10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, alle Province autonome di
Trento e di Bolzano e' attribuita la competenza in materia di  tutela
della  salute  ai  sensi  dell'articolo  117,  comma   terzo,   della
Costituzione. 
    In  relazione  all'assetto  statutario  delle  competenze   sopra
descritto e quale concorso delle Province  autonome  al  riequilibrio
della finanza pubblica nazionale, l'articolo 34, comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, prevede che le Province autonome di  Trento
e di Bolzano  provvedono  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico  del
bilancio  dello  Stato,  utilizzando  prioritariamente   le   entrate
derivanti dai contributi sanitari e dalle altre  imposte  sostitutive
e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci. 
    Che la Provincia autonoma di Balzano, provvede  al  finanziamento
del Servizio sanitario nel proprio territorio, senza alcun apporto  a
carico del bilancio dello Stato, e'  stato  ulteriormente  confermato
dall'articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
    In merito codesta Ecc.ma  Corte,  proprio  con  riferimento  alle
autonomie speciali, ha riconosciuto il principio secondo il quale «lo
Stato, quando non concorre al finanziamento  della  spesa  sanitaria,
neppure ha titolo per dettare  norme  di  coordinamento  finanziario»
(sentenze n. 341 del 2009 e n. 133 del 2010). 
    Per quanto attiene alla materia della  tutela  della  salute,  le
disposizioni statutarie di cui agli articoli 4, n. 7), e 9,  n.  10),
sono state attuate mediante le norme d'attuazione di cui al d.P.R. 28
marzo 1975, n. 474, e al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. 
    La norma che qui piu'  rileva  e'  l'articolo  2  del  d.P.R.  n.
474/1975, ai sensi del quale spetta alla Regione  la  disciplina  del
modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari,  mentre
competono  alle  Province  autonome  le   potesta'   legislative   ed
amministrative attinenti al  funzionamento  ed  alla  gestione  delle
istituzioni ed enti sanitari, con l'obbligo di garantire l'erogazione
di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria  ed  ospedaliera  non
inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale  e
comunitaria, compreso lo stato giuridico ed economico  del  personale
addetto.  Queste  ultime  competenze  vanno  esercitate  nei   limiti
previsti dallo Statuto di autonomia. 
    Inoltre, nelle materie attribuite alla competenza delle  Province
autonome l'articolo 2 delle norme di attuazione allo Statuto  di  cui
al decreto legislativo 16 marzo 1992, n.  266,  nel  disciplinare  il
rapporto tra i due  ordinamenti,  prevede  a  carico  delle  Province
autonome un onere di  adeguamento  della  propria  legislazione  alle
norme statali costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5  dello
Statuto e, pertanto, nelle  materie  di  competenza  esclusiva,  alle
disposizioni   qualificabili   norme   fondamentali   delle   riforme
economiche e sociali, e nelle materie di competenza concorrente  alle
disposizioni qualificabili principi, il che  tuttavia  non  significa
che le norme statali debbano essere assunte talis qualis, e che nelle
more dell'adeguamento restano applicabili le norme  provinciali,  per
cui le norme statali nemmeno possono trovare immmeditata applicazione
in provincia di Bolzano. Inoltre, la  previsione  di  una  disciplina
statale immediatamente e direttamente  applicabile  in  provincia  di
Bolzano si pone in contrasto con  l'articolo  107  dello  Statuto  di
autonomia e con il  principio  di  leale  collaborazione,  in  quanto
determina  una  modificazione  unilaterale  da  parte   dello   Stato
dell'ordinamento provinciale. 
    Lo stesso d.lgs. n. 266/1992, all'articolo 4 stabilisce  che  gli
organi statali non possono esercitare funzioni amministrative,  anche
di vigilanza, al di fuori di quelle ad essi attribuite dallo  Statuto
speciale e dalle norme di attuazione statutaria. 
    Certamente una modifica non puo' nemmeno essere giustificata  con
l'asserzione che  le  norme  in  questione  costituirebbero  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della  Costituzione,
ovvero tutelino l'unita' economica della Repubblica. 
    A riguardo codesta Eec.ma Corte ha chiarito, da un lato, che solo
le  norme  effettivamente  costituenti  principi   fondamentali   del
coordinamento della finanza pubblica sono  vincolanti  anche  per  le
autonomie speciali (cfr. sentenze  n.  169/2007  e  n.  229/2011),  e
dall'altro lato, che la qualificazione operata dal legislatore non e'
in se' vincolante qualora le norme, nella sostanza, non rivestano  il
carattere  dichiarato  (sentenza  n.  354/1994,  e   precedenti   ivi
richiamate; sentenza n. 482/1995). 
    Infine, come noto, l'articolo 6 della Costituzione dispone che la
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. 
    Quindi,  il  legislatore  costituzionale,  al  fine  di   rendere
effettiva tale tutela in provincia di Bolzano nonche' la parita'  tra
i diversi gruppi linguistici  presenti  nella  stessa  provincia,  ha
previsto  che   nella   Regione   Trentino-Alto   Adige/Südtirol   e'
riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo
linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive
caratteristiche etniche e culturali (articolo 2 St.). 
    Dispongono, inoltre, gli articoli  99  e  100  dello  Statuto  di
autonomia che nella regione la lingua tedesca e' parificata a  quella
italiana, che i  cittadini  di  lingua  tedesca  della  provincia  di
Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua nei rapporti  con  gli
uffici  giudiziari  e  con  gli  organi  e  uffici   della   pubblica
amministrazione  situati  nella   provincia   o   aventi   competenza
regionale,  nonche'  con  i  concessionari  di  servizi  di  pubblico
interesse svolti nella provincia stessa, e che gli uffici, gli organi
e i concessionari usano nella corrispondenza e nei rapporti orali  la
lingua del richiedente. 
    Cio' e' previsto al fine di garantire da un lato il  diritto  dei
cittadini dell'Alto Adige di rivolgersi alla Pubblica Amministrazione
nella propria madrelingua, e  dall'altro  l'obbligo  da  parte  delle
Pubbliche Amministrazioni locali di adeguare le proprie strutture  al
fine di rendere effettivo  tale  diritto.  Tali  diritti  e  obblighi
trovano una specifica disciplina nelle relative norme  di  attuazione
(d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574). 
    Delineato cosi' il quadro delle particolari  prerogative  di  cui
gode la Provincia autonoma di Bolzano  e  delle  competenze  ad  essa
attribuite, in merito alle singole disposizioni lesive  delle  stesse
si precisa quanto segue: 
a) Illegittimita' costituzionale dell'articolo  1,  commi  541,  542,
543, 544 e 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
    Al fine di rispettare la normativa UE relativa all'organizzazione
dell'orario di lavoro del personale sanitario  e  contestualmente  di
garantire  la  continuita'  nell'erogazione  dei  servizi   sanitari,
secondo la norma statale anche le Province autonome devono: 
        a) adottare il  provvedimento  relativo  alla  riduzione  dei
posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente  a  carico  del
Servizio sanitario regionale, ove non  abbiano  gia'  provveduto  (ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute
2 aprile 2015, n. 70); 
        b)  predisporre  un  piano  concernente  il   fabbisogno   di
personale e le modalita'  organizzative  per  garantire  il  rispetto
delle norme UE sull'articolazione dell'orario  di  lavoro  attraverso
una piu' efficiente allocazione delle risorse umane  disponibili  (in
coerenza con l'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161); 
        c)  entro  il  29  febbraio  2016  trasmettere   i   predetti
provvedimenti al Tavolo di verifica degli adempimenti e  al  Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali  di
Assistenza (di cui rispettivamente agli articoli 12 e  9  dell'Intesa
23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza  Stato-Regioni),  nonche'  al
Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui  al
decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015, per le verifiche  e
le valutazioni di competenza (entro il 31 marzo 2016); 
        d) applicare le norme  relative  all'indizione  dei  concorsi
straordinari    per     l'assunzione     di     personale     medico,
tecnico-professionale ed infermieristico (commi 543 e 544)  se  sulla
base del piano del  fabbisogno  del  personale  emergono  criticita',
ferme restando le disposizioni vigenti in materia di contenimento del
costo del personale (nonche' di piani di rientro, previsti per i casi
di disavanzo finanziario) (comma 541). 
    La disciplina statale, infatti,  prevede  in  via  derogatoria  e
subordinata alla riorganizzazione sopra descritta, la possibilita' di
indire i predetti concorsi straordinari (entro il 31 dicembre 2016  e
da concludere  entro  il  31  dicembre  2017),  che  per  il  biennio
2016-2017  devono  comunque   rispettare   la   cornice   finanziaria
programmata, le norme relative al concorso agli obiettivi di  finanza
pubblica degli enti del Servizio sanitario  nazionale  attraverso  il
contenimento della spesa per il personale  (di  cui  all'articolo  2,
comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  e  all'articolo  17,
commi 3, 3-bis e 3-ter, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), e
gli eventuali piani di rientro (commi 543 e 544). 
    Al contempo la norma statale prevede, nelle more dell'adozione  e
della verifica dei piani del fabbisogno del personale, che  anche  le
Province autonome - al pari  delle  Regioni  a  statuto  ordinario  -
possono ricorrere a forme di lavoro flessibile, anche  in  deroga  ai
limiti fissati dalla normativa  nazionale  (di  cui  all'articolo  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  come  convertito
con legge 30 luglio 2010, n. 122), e prorogare i  relativi  contratti
sino  al  termine  massimo  del  31  ottobre  2016  dandone  comunque
tempestiva comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia  e
delle finanze (comma 542). 
    La  normativa  introduce  una  nuova   disciplina   (dal   2016),
derogatoria rispetto a  quella  ordinaria,  in  considerazione  della
riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato, al fine
di  valorizzare  il  ruolo  dell'alta   specialita',   che   concerne
l'acquisto  di  prestazioni  di  assistenza   ospedaliera   di   alta
specialita', nonche' di prestazioni erogate da parte  degli  Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). La  norma  (comma
574) stabilisce anche per le Province autonome, quale condizione  per
il predetto acquisto, al fine di garantire  l'invarianza  finanziaria
della deroga,  l'obbligo  di  adottare  misure  alternative  volte  a
ridurre le prestazioni inappropriate di bassa  complessita'  (erogate
in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario  e
in riabilitazione e lungodegenza), acquistate dagli erogatori privati
accreditati, in misura tale da assicurare comunque il rispetto  degli
obiettivi di riduzione della spesa definiti dalle norme nazionali (di
cui al primo periodo del comma 14 dell'articolo 15 del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135,
nonche' all'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, come convertito in legge 6 agosto 2015 , n. 125)  ovvero
l'assunzione di misure alternative a valere su altre aree della spesa
sanitaria. E' previsto inoltre, per le Regioni  in  cui  operano  gli
IRCCS, l'obbligo di trasmettere trimestralmente  ai  Ministeri  della
salute e dell'economia e delle finanze  i  provvedimenti  di  propria
competenza di compensazione della maggiore spesa sanitaria  regionale
per i pazienti extraregionali e quello di  darne  comunicazione  alle
regioni di residenza dei medesimi pazienti nonche' di pubblicare  per
ciascun IRCCS su base trimestrale il valore delle prestazioni rese ai
pazienti extraregionali (comma 574). 
    Le norme si applicano per espressa previsione anche alle Province
autonome e sono  incompatibili  con  l'ordinamento  statutario  delle
medesime alla luce del quadro generale vigente in materia. 
    Come gia' esposto, lo  Statuto  di  autonomia  del  Trentino-Alto
Adige/Südtirol  attribuisce   alla   Regione   potesta'   legislativa
esclusiva  in  materia  di  ordinamento  degli   enti   sanitari   ed
ospedalieri (articolo 4, n.  7,  St.).  Alle  Province  autonome  per
Statuto sono attribuite la potesta' legislativa esclusiva in  materia
di  organizzazione  dei  propri  uffici  e  del  relativo   personale
(articolo 8, n. 1) St.) e quella concorrente in materia di  igiene  e
sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera (articolo
9, n. 10) St.) e la corrispondente potesta' amministrativa  (articolo
16 St.). 
    Con la riforma del Titolo V della Parte  II  della  Costituzione,
l'articolo  117,  commi  terzo  e  quarto,  della  Costituzione,   in
combinato disposto con l'articolo 10 della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3,  ha  confermato  la  potesta'  legislativa  delle
Province autonome, estendendola alla materia «tutela della salute» di
portata piu' ampia, secondo quanto affermato da codesta Ecc.ma  Corte
con la sentenza n. 328/2006. 
    Secondo tale sentenza, che richiama anche alcuni  precedenti,  la
sanita'  e'  ripartita  fra  la  materia  di   competenza   regionale
concorrente della «tutela della salute», che deve essere intesa  come
«assai  piu'  ampia  rispetto  alla  precedente  materia   assistenza
sanitaria e ospedaliera» (sentenze n.  181/2006  e  n.  270/2005),  e
quella dell'organizzazione  sanitaria,  in  cui  le  Regioni  possono
adottare «una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale»
(sentenza n. 510/2002). 
    Le  relative   norme   di   attuazione   (d.P.R.   n.   474/1975)
attribuiscono alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la disciplina
del modello di organizzazione delle  istituzioni  ed  enti  sanitari,
mentre alle Province autonome competono le  potesta'  legislative  ed
amministrative attinenti al  funzionamento  ed  alla  gestione  delle
istituzioni ed enti sanitari (articolo 2). 
    In applicazione di questo principio,  l'articolo  1  della  legge
regionale 20 gennaio 1992, n. 1 (Norme sulle  modalita'  di  gestione
delle funzioni dirette alla tutela  della  salute),  prevede  che  le
funzioni dirette alla tutela  della  salute  possano  essere  gestite
mediante    aziende    speciali    con    autonomia    organizzativa,
amministrativa, patrimoniale e contabile, attribuendo  alla  potesta'
legislativa delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Balzano  la
disciplina  delle  dimensioni,  del  numero,   delle   modalita'   di
funzionamento e dell'organizzazione delle predette aziende. 
    Per quanta  riguarda  il  finanziamento  del  Servizio  sanitario
provinciale, l'articolo 34, comma 3, della legge n. 724/1994  prevede
che le province autonome di Trento e di Bolzano - nonche' la  regione
Valle d'Aosta - provvedono al finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico  del
bilancio  dello  Stato,  utilizzando  prioritariamente   le   entrate
derivanti dai contributi sanitari (articolo 11, comma 9,  del  d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502) e, ad integrazione, le risorse  dei  propri
bilanci. 
    La  Provincia  autonoma  di  Balzano  ha  esercitato  le  proprie
competenze disciplinando la materia della tutela della salute,  anche
con   riferimento   all'organizzazione   del    Servizio    sanitario
provinciale, in particolare con la legge provinciale 5 marzo 2001, n.
7 (Riordinamento del servizio sanitario  provinciale),  e  successive
modifiche. 
    Inoltre, nelle materie attribuite  per  Statuto  alla  competenza
delle Province autonome, le norme di attuazione statutaria  prevedono
a carico delle medesime solamente un  obbligo  di  adeguamento  della
propria legislazione ai principi  e  alle  norme  costituenti  limiti
indicati dagli articoli 4 e 5 dello Statuto di autonomia e recati  da
atto legislativo  dello  Stato  entro  i  sei  mesi  successivi  alla
pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel  piu'
ampio  termine  da  esso  stabilito  e  che  nel  frattempo   restano
applicabili  le  disposizioni  legislative  provinciali  preesistenti
(articolo 2, d.lgs.  n.  266/1992)  e  stabiliscono  che  gli  organi
statali non possono  esercitare  funzioni  amministrative,  anche  di
vigilanza, al di fuori di  quelle  ad  essi  attribuite  dallo  Stato
speciale e dalle norme di attuazione statutaria (articolo 4 d.lgs. n.
266/1992). 
    Come evidenziato, le norme  della  legge  di  stabilita'  statale
sopra illustrate, invece, contengono  misure  organizzative  puntuali
(commi 541, 542 e 543),  limiti  alla  spesa  del  settore  sanitario
(commi 542, 544, primo periodo, e 574, lettera b) nonche'  condizioni
per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni  di  assistenza
(comma 574, lettera b) e ipotesi di verifica e controllo (comma  541,
lettera c) e comma 542, ultimo periodo), quali precetti  direttamente
vincolanti anche per le Province autonome, venendo  in  tal  modo  ad
interferire con la competenza delle medesime  in  materia  di  tutela
della salute e di assistenza sanitaria che comprende l'organizzazione
del servizio sanitario, con l'autonomia finanziaria  delle  medesime,
anche di spesa, nel settore  sanitario  nonche'  con  il  divieto  di
attribuire  con  legge  ordinaria  ad  organismi   statali   funzioni
amministrative di vigilanza, nelle materie spettanti per Statuto alle
Province autonome. 
    Per quanto riguarda l'obbligo di programmazione di riduzione  dei
posti letto ospedalieri di cui al comma 541, lettera a), sussiste una
violazione  del  giudicato   costituzionale   (articolo   136   della
Costituzione), in relazione alla sentenza di codesta Ecc.ma Corte  n.
125/2015 che ha dichiarato l'illegittimita' dell'articolo  15,  comma
13, lettera c), del decreto-legge n. 95/2012, nella parte in  cui  si
applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento,  che  imponeva
anche alle  stesse  di  adottare  provvedimenti  di  riduzione  dello
standard dei posti letto ospedalieri. 
    Le norme in esame  si  caratterizzano  come  norme  di  dettaglio
direttamente precettive anche nei confronti delle Province autonome e
non  come  «principi  fondamentali»  della  materia,  di   competenza
statale, comprimendo quindi la potesta' legislativa, regolamentare ed
amministrativa delle Province autonome in  materia  di  tutela  della
salute ed in particolare di organizzazione sanitaria. 
    In quanto  tali,  le  stesse  sono  anche  in  contrasto  con  la
disciplina di rango costituzionale recante l'obbligo  di  adeguamento
della legislazione delle Province autonome alle norme di principio in
luogo della diretta applicazione della normativa statale. 
    Che le norme statali sopra individuate sono  incompatibili  anche
con  il  principio  statutario  che  disciplina  l'adeguamento  della
legislazione provinciale a norme di principio  vincolanti,  e'  stato
anche confermato da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 301/2013,
con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita'  di  norme  statali
ricondotte alla materia della «tutela della salute», qualificate  dal
legislatore come direttamente applicabili alle Province autonome, per
il contrasto ravvisato con il predetto principio. 
    Infine, con specifico riferimento  alla  disciplina  relativa  al
numero dei posti  letto  ospedalieri  (espressamente  richiamata  nei
commi 541, lettera a) e 574, lettera b), ricondotta da codesta Ecc.ma
Corte alle  materie  di  competenza  ripartita  della  «tutela  della
salute» e del «coordinamento della  finanza  pubblica»  (sentenza  n.
289/2010), e' ulteriormente ribadito che sono  illegittime  le  norme
statali che non si articolano  in  enunciati  generali  riconducibili
alla categoria dei principi, ma pongono in essere una  disciplina  di
dettaglio e  che  lo  Stato  non  ha  titolo  per  dettare  norme  di
coordinamento   finanziario   che   definiscano   le   modalita'   di
contenimento di  una  spesa  sanitaria  interamente  sostenuta  dalle
Autonomie speciali che vi provvedono (sentenza n. 125/2015). 
    Quindi, i commi 541, 542, 543, 544, primo periodo, e 574, lettera
b), nella parte in cui subordina la facolta' di deroga prevista  alla
condizione di provvedere ad adottare misure alternative in misura  da
assicurare gli obiettivi di riduzione di spesa, gia'  definiti  dalla
normativa  statale,  ai  sensi  dell'articolo  15,  comma   14,   del
decreto-legge  n.  95/2012,  sono  incompatibili  con   i   parametri
statutari e lesive delle competenze delle Province autonome  sin  qui
evidenziate. 
b) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma  680,  quarto
periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
    La legge di stabilita' statale disciplina il concorso complessivo
degli enti del livello di governo regionale agli obiettivi di finanza
pubblica con un'apposita disposizione che determina per le Regioni  e
per  le  Province  autonome  il  contributo  dovuto,  in  conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di  coordinamento
della finanza pubblica contenuti nella legge stessa e  a  valere  sui
risparmi  derivanti   dalle   disposizioni   ad   esse   direttamente
applicabili  ai  sensi  dell'articolo  117,  secondo   comma,   della
Costituzione, in misura pari a 3.980 milioni di euro per l'anno  2017
e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019  (comma
680). 
    La predetta  norma  demanda  alle  medesime  Regioni  e  Province
autonome in sede di autocoordinamento,  da  recepire  con  intesa  in
Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio,  la  definizione  degli
ambiti e degli importi del rispettivo contributo, e  prevede  per  il
caso di mancata intesa,  la  definizione  unilaterale  da  parte  del
Consiglio   dei   ministri   dei   rispettivi   contributi    e    la
rideterminazione  dei   livelli   di   finanziamento   degli   ambiti
individuati e le modalita' di acquisizione  delle  risorse  da  parte
dello Stato (comma 680, primo e secondo periodo). 
    La stessa disposizione, per le autonomie speciali prevede che  il
rispettivo contributo sia  determinato  previa  intesa  con  ciascuna
delle stesse e, in particolare per le  Province  autonome  e  per  la
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, che l'applicazione della  norma
in esame avvenga nel  rispetto  dell'Accordo  del  15  ottobre  2014,
recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190,  con  il  concorso  agli
obiettivi di finanza  pubblica  previsto  dai  commi  da  406  a  413
dell'articolo 1 della medesima  legge  (comma  680,  terzo  e  quinto
periodo). 
    La  medesima  disposizione,  infine,  riferendosi  nuovamente  al
complesso degli enti del livello di governo regionale,  ivi  comprese
espressamente anche le Province autonome dispone che essi  assicurino
il  finanziamento  dei  livelli   essenziali   di   assistenza   come
eventualmente rideterminato ai sensi della norma medesima, dei  commi
da 681 a 684 della legge di stabilita' di cui qui si discute  nonche'
dei commi da 400 a 417 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2015
(comma 680, quarto periodo). 
    L'Accordo richiamato dalla norma in esame e'  il  c.d.  Patto  di
Garanzia concluso tra le Province  autonome  e  lo  Stato  (ai  sensi
dell'articolo 104 dello Statuto speciale), poi recepito con  i  commi
da 406 a 413 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, con il quale si
appunto e' introdotta una nuova regolazione dei  rapporti  finanziari
tra gli stessi, innovando  la  disciplina  relativa  contenuta  nello
Statuto speciale ed adeguando le norme di  attuazione  statutaria  in
materia di «riserve all'erario», nonche'  introducendo  alcune  altre
norme di rango statutario in  materia  finanziaria,  cosi'  rivedendo
l'Accordo di Milano dell'anno 2009. 
    Il comma 680, che si presenta come direttamente applicabile anche
alle Province autonome, in parte e' compatibile  con  lo  Statuto  di
autonomia cosi' come modificato a seguito del Patto di Garanzia sopra
richiamato, in particolare per il  rinvio  ai  commi  da  406  a  413
dell'articolo 1 della legge n.  190/2014,  che  cosi'  conferma,  tra
l'altro, la misura dei contributi  assicurati  rispettivamente  dalle
Province autonome e  dalla  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  a
titolo di concorso agli obiettivi di finanza pubblica. 
    Cio' non e' il caso per la parte del comma in esame che  richiama
i commi da 400 a 417 dell'articolo 1 della legge n.  190/2014  (comma
680, quarto periodo) ed e' incongruente con la contestuale previsione
del rispetto dell'Accordo predetto (comma 680, quinto periodo). 
    In particolare, l'elemento  di  incompatibilita'  con  il  quadro
statutario delle Province autonome e' rinvenibile nelle  disposizioni
gia' contenute nei commi 400 e 404 della predetta legge di stabilita'
n. 190/2014 e richiamate dal quarto periodo del comma in  esame,  che
prevedono per il 2018 un contributo aggiuntivo di 21 milioni di  euro
a carico della Provincia autonoma di Trento e di 25 milioni di euro a
carico di quella di Bolzano (comma 400 dell'articolo 1 della legge n.
190/2014) con il  correlativo  obbligo  di  versarlo  all'erario,  in
attesa dell'emanazione delle apposite norme  di  attuazione  previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio  2009,  n.  42,  recante  legge
delega sul «federalismo fiscale» (comma  404  dell'articolo  1  della
legge n. 190 del 2014). 
    Per le stesse ragioni si rileva un'ulteriore incompatibilita' con
l'ordinamento  statutario  della  ricorrente  Provincia   anche   nel
richiamo del comma 417 della predetta legge di stabilita' n. 190  del
2014 (quarto periodo del comma  680),  che  prevede  la  facolta'  di
modificare mediante un apposito  accordo,  da  sancire  entro  il  31
gennaio di  ciascun  anno  in  sede  di  Conferenza  Stato-Regioni  e
recepire in seguito con un apposito decreto ministeriale, gli importi
del contributo aggiuntivo in questione (indicati nella tabella di cui
al  comma  400)  rispettivamente  dovuti  dalle   singole   autonomie
speciali,  con  invarianza  di  concorso   complessivo   (comma   417
dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014). 
    Analoga incompatibilita' si ravvisa anche nel rinvio ai commi 415
e 416 della predetta legge di stabilita' n. 190/2014 (quarto  periodo
del comma 680) che estendono all'annualita' 2018 la  disciplina  gia'
vigente contenuta nelle leggi di stabilita' per  il  2013  e  per  il
2014, relativa all'obiettivo  da  concordare  per  il  concorso  agli
obiettivi di finanza  pubblica  da  parte  delle  autonomie  speciali
(commi 454 e 455 dell'articolo 1 della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, come modificati dal comma 415 dell'articolo 1 della legge n. 190
del 2014; comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.
147, come modificato dal comma 416 dell'articolo l della legge n. 190
del 2014). 
    Anche i disposti dei predetti commi 415 e 416, in quanto non sono
concordati ai sensi dell'articolo  104  dello  Statuto  di  autonomia
(comma 406 dell'articolo 1 della legge  n.  190/2014),  si  collocano
sostanzialmente al di fuori del Patto di  Garanzia  concluso  tra  lo
Stato e le Province autonome nel  2014,  che  disciplina  i  rapporti
finanziari tra i predetti enti anche con riferimento all'anno 2018 ed
in modo dichiaratamente esaustivo. 
    I predetti commi  400,  404,  415,  416  e  417  della  legge  n.
190/2014, non sono fondati sulla base di una preventiva intesa tra lo
Stato e le Province autonome ai sensi del citato articolo  104  dello
Statuto di autonomia, rivestono il carattere di mera legge  ordinaria
e, pertanto, non  hanno  le  caratteristiche  sostanziali  e  formali
richieste per definire i  rapporti  finanziari  intercorrenti  tra  i
predetti enti. Nonostante formale richiesta di modifica  delle  norme
contestate, le stesse non sono state modificate nel corso  del  2015,
per essere ora richiamate nel contesto delle  disposizioni  contenute
nel comma 680. Tali disposizioni contrastano tuttavia  con  norme  di
carattere statutario e di attuazione statutaria. 
    L'articolo 1, comma 400, della  legge  n.  190/2014  impone  alle
autonomie speciali un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica  in
termini di indebitamento netto e di saldo  netto  da  finanziare  per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, in conseguenza dell'adeguamento
dei propri ordinamenti ai principi  di  coordinamento  della  finanza
pubblica introdotti dalla legge in oggetto. 
    Con specifico riferimento  alle  Province  autonome  il  predetto
contributo aggiuntivo e' previsto per il solo anno 2018, nella misura
di 21 milioni di euro per la Provincia autonoma di  Trento  e  di  25
milioni di euro per quella di Bolzano. 
    La  specifica  norma  destinata  alle  Province   autonome,   per
l'attuazione  della  disciplina   che   introduce   tale   contributo
aggiuntivo, richiama le procedure paritetiche per l'emanazione  delle
apposite norme di attuazione  statutaria  previste  dall'articolo  27
della legge n. 42/2009 e stabilisce,  per  la  fase  transitoria,  in
attesa dell'emanazione delle predette norme di attuazione,  l'obbligo
di versare all'erario l'importo del contributo, con  l'autorizzazione
del Ministero a trattenere l'importo corrispondente, in  mancanza  di
tale versamento entro il 30 aprile dell'anno  considerato,  a  valere
sulle somme a  qualsiasi  titolo  spettante  alle  Province  autonome
medesime (comma 404). 
    L'articolo 1, comma 417, della legge n. 190 del 2014  prevede  la
facolta' di modificare, mediante  un  apposito  accordo,  da  sancire
entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno  in  sede   di   Conferenza
Stato-Regioni  e  recepito  in  seguito  da   un   apposito   decreto
ministeriale, gli importi  del  contributo  aggiuntivo  in  questione
(indicati nella tabella di cui al comma 400)  rispettivamente  dovuti
dalle  singole  autonomie  speciali,  con  invarianza   di   concorso
complessivo. 
    Le disposizioni statali in esame  non  sono  compatibili  con  la
nuova disciplina che regola i rapporti finanziari tra lo Stato  e  le
Province autonome, approvata sulla base del Patto di Garanzia del  15
ottobre 2014 ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale (commi
da 406 a 413, dell'articolo 1, della legge n. 190/2014). 
    A ulteriore  conferma  della  ravvisata  incompatibilita'  e  del
mancato rispetto delle procedure  previste  dall'articolo  104  dello
Statuto  speciale,  la   tabella   recante   l'ulteriore   contributo
aggiuntivo per l'anno 2018,  confluita  nel  comma  400,  corrisponde
pienamente a quella gia' contenuta  nell'emendamento  presentato  nel
corso dell'iter di formazione della legge di  stabilita'  per  l'anno
2015 (n. 2.9809 del  Governo),  sottoposto  come  proposta  di  parte
governativa per l'eventuale condivisione da parte delle Giunte  delle
Province autonome di Trento e Bolzano, non accettate da quest'ultime. 
    Nello specifico, il comma 400 si pone in contrasto con  le  nuove
previsioni statutarie che dispongono che non sono  applicabili  nelle
Province  autonome  norme  statali  che  prevedono  obblighi,  oneri,
accantonamenti, riserve all'erario o  concorsi  comunque  denominati,
ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno,  diversi
da quelli previsti dal Titolo VI dello Statuto di autonomia  dedicato
ai rapporti finanziari con lo Stato (comma 4  dell'articolo  79  St.,
come sostituito a norma del numero 3), della lettera  e),  del  comma
407,  dell'articolo  1,  della  stessa  legge  n.  190/2014)  e   che
determinano la misura complessiva ed omnicomprensiva  del  contributo
alla finanza pubblica dovuto dalla Regione e dalle Province  autonome
(comma  4-bis  dell'articolo  79  St.,  aggiunto  al  comma  4,  come
sostituito a norma del numero 3), della lettera e),  del  comma  407,
dell'articolo 1, della legge n. 190/2014). 
    Fermo restando che  l'ultimo  periodo  del  comma  680  definisce
specificatamente solo per la Regione Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e
per le Province autonome la misura dei  loro  concorsi  nel  rispetto
degli  Accordi  intervenuti  con  il  Governo  nel  2014,  anche   la
disposizione di cui al quarto periodo del comma  680  e'  illegittima
nella parte in cui, contestualmente, ribadisce, anche per le Province
autonome,  l'obbligo  di  assicurare  il  finanziamento  dei  livelli
essenziali di assistenza ai sensi dei citati commi 400, 404, 415, 416
e 417 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014. 
    Quindi, il comma 680 e'  lesivo  se  si  deve  intendere  che  il
contributo previsto con efficacia dal 2018 (dai commi 400 e 404 della
legge n. 190/2014) sia aggiuntivo rispetto a  quello  onmicomprensivo
concordato con il Patto di Garanzia del 2014. 
c) Illegittimita' costituzionale dell'articolo  1,  commi  709;  711,
secondo periodo; 723, lettera a), terzo periodo; e 730;  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208 
    La legge di stabilita' stabilisce la cessazione dell'applicazione
delle norme dell'ordinamento concernenti la disciplina del  patto  di
stabilita' interno degli enti locali a  decorrere  dall'anno  2016  e
innova sostanzialmente l'ordinamento  introducendo  un  obiettivo  di
saldo non negativo per gli enti territoriali (commi da 707 a 734). 
    Nei confronti degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243  (Disposizioni  per  l'attuazione  del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo  81,  sesto
comma, della Costituzione), che comprendono le Regioni,  le  Province
autonome ed i Comuni, la  nuova  normativa  dispone,  ai  fini  della
tutela dell'unita' economica della Repubblica,  che  essi  concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica  nel  rispetto
delle disposizioni di cui ai commi  da  707  a  734  della  legge  n.
208/2015, che costituiscono principi  fondamentali  di  coordinamento
della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo  comma,  e
119, secondo comma, della Costituzione. In particolare, nei confronti
dei predetti enti prevede che essi devono  conseguire  un  saldo  non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le  spese
finali (come eventualmente modificato ai sensi dei  commi  728,  730,
731 e 732 della stessa legge di stabilita') (commi 709 e 710). 
    Ai fini dell'applicazione della norma che introduce l'obbligo  di
conseguire un saldo non negativo (comma 710), e'  stabilito  che  «le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello
schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23  giugno  2011,
n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e  3
del medesimo schema di bilancio» e che, «limitatamente all'anno 2016,
nelle entrate e nelle  spese  finali  in  termini  di  competenza  e'
considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al
netto della quota riveniente dal  ricorso  all'indebitamento»  (comma
711). 
    Sul piano tecnico  contabile  (Conferenza  delle  Regioni  del  3
febbraio 2016), viene evidenziato come l'applicazione della  predetta
norma, limitata al 2016,  comporti  che,  dal  2017,  tali  poste  di
entrata e di  spesa  non  possano  essere  considerate  ai  fini  del
rispetto dell'equilibrio di bilancio. 
    In particolare si osserva che il fondo pluriennale vincolato,  in
relazione  alla  nuova  disciplina  sull'armonizzazione  dei  sistemi
contabili  (d.lgs.  n.  118/2011),  rappresenta  lo   strumento   per
re-imputare   su   esercizi   successivi   spese   gia'    impegnate,
relativamente  alle  quali  sussiste  un'obbligazione  giuridicamente
perfezionata, ma che giungeranno a scadenza negli esercizi sui  quali
vengono re-imputate. 
    Trattandosi di spese gia' impegnate sull'esercizio in corso o  su
esercizi precedenti, le stesse risultano finanziariamente coperte con
entrate dell'esercizio in cui sono state impegnate. 
    Proprio per questo, l'operazione di  re-imputazione  delle  spese
determina la costituzione di un fondo pluriennale tra le entrate  del
bilancio (alimentato con le risorse degli anni  in  cui  erano  state
impegnate le spese) che serve per finanziare le spese negli  anni  in
cui le stesse vengono re-imputate. 
    La quota del «fondo pluriennale vincolato  di  entrata»  che  non
serve a coprire spese re-imputate nell'esercizio, ma serve per  spese
re-imputate negli esercizi successivi, e' accantonata  in  un  «fondo
pluriennale vincolato di spesa». 
    Conseguentemente, il fatto che, dal 2017, ai fini degli equilibri
di finanza pubblica gli enti territoriali non possano considerare tra
le entrate il saldo tra il «fondo pluriennale vincolato di entrata» e
il «fondo pluriennale vincolato di spesa», implica che  l'ente  debba
trovare  copertura  con  risorse  nuove  di  competenza  alle   spese
re-imputate  sul  medesimo  esercizio,  restando  inutilizzabili   le
risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato. 
    Sempre in sede tecnica (Conferenza delle Regioni) e' stato  anche
osservato  che  le  risorse  del  fondo  pluriennale  vincolato   non
rappresentano un «avanzo di amministrazione» non utilizzabile ai fini
degli equilibri di bilancio di cui  all'articolo  9  della  legge  n.
243/2012, in quanto non si tratta di risorse non utilizzate derivanti
da economie di spesa o da maggiori accertamenti di entrata. 
    Si tratta di risorse utilizzate per coprire spese  per  le  quali
sussiste   in   capo    all'ente    un'obbligazione    giuridicamente
perfezionata, che giungera' a scadenza in un esercizio successivo. 
    Cio' implica che l'applicazione di una specifica regola contabile
prevista  dal  decreto  legislativo  n.  118/2011,  va  ad   incidere
significativamente    sull'autonomia    finanziaria    degli     enti
territoriali. 
    L'applicazione  della  regola  in  esame  determina,  per  talune
realta' territoriali, tra le  quali  questa  Provincia  autonoma,  un
rilevante impatto in termini di investimenti realizzabili, in  quanto
rende necessario rifinanziare con nuove risorse investimenti che gia'
dispongono della relativa copertura. 
    Con esplicito riferimento alle Province  autonome,  la  legge  di
stabilita' disciplina le conseguenze del  mancato  conseguimento  del
«saldo non negativo» da parte dei  Comuni,  nell'ambito  della  norma
dettata in generale per le Regioni a statuto  ordinario  e  gli  enti
locali delle medesime, introducendo una disciplina specifica  per  le
Autonomie speciali (Regione siciliana e Regione Sardegna) nonche' per
quelle che hanno competenza in materia  di  finanza  locale  (Regione
Valle d'Aosta, Regione Friuli Venezia Giulia e Province  autonome)  e
disponendo  cosi'  che  le  Province  autonome   devono   ridurre   i
trasferimenti correnti ai Comuni del rispettivo  territorio  che  non
hanno conseguito l'obiettivo  di  «saldo  non  negativo»,  in  misura
corrispondente allo scostamento registrato (comma  723,  lettera  a),
terzo periodo). 
    In parallelo con specifico riferimento alle  Autonomie  speciali,
e' previsto che per gli anni 2016 e 2017 non si applica la disciplina
sopra descritta relativa alle conseguenze del  mancato  conseguimento
del saldo (comma 723) e continua a trovare applicazione la disciplina
previgente del patto di stabilita' interno (recata dai  commi  454  e
seguenti dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228),  come
attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato (comma 734). 
    Ugualmente, nell'ambito della norma relativa alla facolta'  delle
Regioni di autorizzare gli  enti  locali  del  proprio  territorio  a
peggiorare  il  rispettivo  saldo,  la  legge  di   stabilita',   con
disposizione direttamente precettiva per le  Province  autonome,  per
gli anni 2016 e 2017 dispone che esse operino la compensazione  -  in
modo da garantire  l'obiettivo  complessivo  a  livello  regionale  -
mediante il contestuale miglioramento, di pari importo,  del  proprio
saldo programmatico riguardante il patto di stabilita' interno (comma
728, secondo periodo). 
    Al fine di consentire l'operativita' di  tale  disposizione,  con
norma espressamente riferita  anche  alle  Province  autonome,  viene
stabilito che anche le Province autonome devono definire  criteri  di
virtuosita'  e  modalita'  operative  per  i  Comuni  del  rispettivo
territorio e che i predetti Comuni devono  comunicare  alle  medesime
(entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre) gli spazi finanziari di
cui  necessitano  per  effettuare  esclusivamente  impegni  in  conto
capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a  cedere;  in
conseguenza delle predette comunicazioni. 
    Si prevede, inoltre, che le Province autonome  (entro  i  termini
perentori del 30 aprile e del 30  settembre)  comunichino  ai  Comuni
interessati  i  saldi  obiettivo   rideterminati   e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento  a  ciascun  Comune  e
alla stessa Provincia autonoma, gli elementi  informativi  occorrenti
per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza
pubblica  anche  con  riferimento  alla   modifica   migliorativa   o
peggiorativa del saldo prevista  per  i  Comuni  che  rispettivamente
cedono o acquisiscono spazi finanziari secondo  quanto  disposto  dal
comma 731 (commi 730 e 731). 
    La disciplina introdotta dalla legge di stabilita' di cui qui  si
discute prevede altresi' che, per la quota di  spazi  finanziari  non
soddisfatta tramite il meccanismo di cui al predetto comma  728,  gli
enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un
differenziale negativo rispetto all'obiettivo di «saldo non negativo»
possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze  (entro
il termine perentorio del 15 giugno) spazi finanziari per impegni  di
spesa in conto capitale, e che, corrispondentemente, gli enti  locali
che  prevedono  di  conseguire  un  differenziale  positivo   possbno
comunicare al medesimo Ministero  (entro  il  medesimo  termine)  gli
spazi  che  intendono  cedere  nell'esercizio  in  corso.  La   norma
attribuisce al predetto Ministero la funzione di aggiornare (entro il
10 luglio) gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione  e
cessione degli spazi finanziari, con riferimento all'anno in corso  e
al biennio successivo (comma 732). 
    Nei confronti degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9  della
legge n. 243/2012, che comprendono le Regioni, le  Province  autonome
ed i Comuni, e' introdotto  l'obbligo  di  trasmettere  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  le  informazioni   riguardanti   le
risultanze del saldo (di cui al comma 710), per il monitoraggio degli
adempimenti in esame (commi da 707 a 734)  e  per  l'acquisizione  di
elementi informativi utili  per  la  finanza  pubblica,  al  fine  di
consentire al predetto  Ministero  di  proporre  adeguate  misure  di
contenimento della  spesa,  sentite  le  Conferenze  Stato-Regioni  e
Stato-Citta', qualora risultino andamenti di  spesa  degli  enti  non
coerenti con gli impegni  finanziari  assunti  con  l'Unione  europea
(comma 719 e 733). 
    E' evidente che il complesso delle norme in esame interferisce in
modo evidente con l'assetto dei rapporti finanziari intercorrenti tra
le Province autonome e lo Stato, che comprende anche la  finanza  dei
Comuni dei rispettivi territori, come disciplinato nello  Statuto  di
autonomia, anche a seguito del Patto di Garanzia sopra citato e delle
conseguenti modificazioni statutarie intervenute, che richiedono  una
loro valutazione rispetto ai predetti parametri statutari. 
    Il legislatore statale qualifica le disposizioni dei commi da 707
a 734 come «principi  fondamentali  di  coordinamento  della  finanza
pubblica»,  ai  sensi   dell'articolo   117,   terzo   comma,   della
Costituzione", intendendo con cio' determinare l'applicazione diretta
delle  disposizioni  recate  dalla  normativa  statale,   in   quanto
l'emanazione dei predetti principi nella materia  e'  riservata  alla
legislazione dello Stato. 
    Le stesse  disposizioni  sono  dichiaratamente  finalizzate  alla
tutela dell'unita' economica della Repubblica e tale enunciazione  di
principio  pare  richiamare  implicitamente  anche  l'articolo   120,
secondo comma, della Costituzione, che legittima l'intervento statale
nell'esercizio del potere sostitutivo quando lo richieda  la  «tutela
dell'unita' economica». 
    La  qualificazione  nominalistica  di  determinate   norme   come
«principi fondamentali» da  parte  del  legislatore  statale  non  e'
vincolante qualora il  contenuto  concreto  delle  medesime  non  sia
corrispondente, secondo l'indirizzo piu' volte  espresso  da  codesta
Ecc.ma Corte (sentenze n. 482/1995, n. 354/1993,  n.  355/1994  e  n.
1033/1988). 
    Sennonche',  le  disposizioni  in  questione  in  realta'   hanno
contenuto immediatamente precettivo, di diretta  applicazione,  e  in
parte  non  sono  compatibili  con  l'ordinamento  statutario   delle
Province autonome. Esse, pertanto, risultano incoerenti, per non dire
in contrasto,  con  la  formula  di  salvaguardia  secondo  cui  sono
applicabili «compatibilmente», vanificandola, in quanto  nelle  parti
in cui sono dettate espressamente per le  Province  autonome  nonche'
per gli enti locali (Comuni) del rispettivo territorio  non  lasciano
spazio  all'interpretazione  e  nelle  parti  in  cui  sono   dettate
indirettamente per le Province autonome e per  gli  enti  locali  del
relativo territorio, mediante  rinvio  all'articolo  9  della  citata
legge n. 243 del 2012, senza escluderli espressamente. 
    In  particolare,  dette  norme  non  sono  compatibili   con   le
previsioni statutarie che attribuiscono  alle  Province  autonome  la
potesta'  legislativa  esclusiva,  e   la   corrispondente   potesta'
amministrativa, in materia di finanza locale - che, in  quanto  tale,
e' soggetta al limite dei  principi  costituenti  «norme  di  riforma
economico-sociale» e non a  quello  dei  principi  delle  materie  di
competenza concorrente - nonche'  con  la  funzione  attribuita  alle
medesime del coordinamento della finanza  pubblica  provinciale,  che
comprende la finanza locale (articoli 80, come da  ultimo  modificato
dal comma 518 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,
approvato ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale, a  norma
del comma 520 della stessa legge, 81, 16 e 79, in particolare,  commi
3 e 4 dello Statuto di  autonomia;  articoli  17  e  18  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268). 
    Si rende, pertanto, necessario impugnare la norma generale di cui
al comma 709 che prescrive anche alle Province autonome  il  rispetto
di tutte le disposizioni contenute nei commi da 707 a 734 della legge
in esame, anziche' solamente dei  principi  desumibili  dai  predetti
commi, e  le  disposizioni  che  si  riferiscono  espressamente  alle
Province autonome (comma 723, lettera a), terzo periodo e comma  730)
nonche' il comma 711, secondo periodo, il quale limita al  solo  anno
2016 la considerazione nelle entrate e nelle spese finali in  termini
di competenza il fondo pluriennale vincolato. 
d) Illegittimita' costituzionale dell'articolo  1,  commi  219;  236;
469, secondo periodo (e correlato comma 470); 505;  510;  512;  comma
515; comma 516 (e correlato comma  517);  548  e  549;  672;  675  (e
correlato comma 676),  se  ed  in  quanto  riferibili  alle  Province
autonome, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
    Inoltre, la legge n. 208/2015 contiene disposizioni riferite alle
«amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (testo  unico  del  lavoro
alle  dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni),   ovvero   alle
«amministrazioni pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato
individuate ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196» (legge  di
contabilita' pubblica),  ovvero  alle  amministrazioni  pubbliche  in
genere. 
    Nell'ambito  delle  amministrazioni  pubbliche  individuate   dal
d.lgs. n. 165/2001 sono espressamente indicati le Regioni ed i Comuni
e nell'ambito delle amministrazioni pubbliche individuate dalla legge
n. 196/2009, rientrano tutti gli enti territoriali, ivi  compresi  le
Province autonome, i Comuni ed i  rispettivi  enti  strumentali  come
individuati annualmente dall'ISTAT con apposito provvedimento. 
    Con   riferimento   alle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, la legge  di  stabilita'
2016 dispone, nelle more dell'adozione delle  norme  attuative  delle
leggi di riforma della Pubblica Amministrazione e di disciplina degli
enti di livello intermedio nonche' degli effetti  della  soppressione
delle Province di diritto  comune  (in  particolare  attuative  degli
articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.  124  e  dei  commi
422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190), che sono resi indisponibili i posti  dirigenziali  di  prima  e
seconda fascia, come  rideterminati  a  seguito  della  normativa  di
revisione della spesa pubblica (articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, come convertito in legge con la legge 7 agosto 2012,  n.
135), vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo  comunque  conto
del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di
studio  e  del  personale  dirigenziale  in  posizione  di   comando,
distacco, fuori ruolo o aspettativa (comma 219,  primo  periodo).  E'
altresi' prevista la risoluzione di diritto  dei  contratti  relativi
agli incarichi conferiti dopo la data del  15  ottobre,  che  cessano
alla data di entrata in vigore della legge di stabilita' (1°  gennaio
2016, ai sensi del comma 999), con esclusione dei casi  espressamente
fatti salvi. Infine, e' previsto che, in ogni altro caso, in ciascuna
amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali  solo
nel rispetto del numero complessivo dei posti resi  indisponibili  ai
sensi del comma in esame (comma 219, quarto periodo). 
    Ugualmente per le amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo
1, comma 2,  d.lgs.  n.  165/2001,  la  stessa  legge  di  stabilita'
dispone, nelle more dell'adozione delle norme attuative  delle  leggi
di riforma della Pubblica Amministrazione (in  particolare  attuative
degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124), che dal 1°
gennaio  2016  l'ammontare  complessivo   delle   risorse   destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale  (nel  contesto  dell'omogeneizzazione  del  trattamento
economico della dirigenza),  non  possa  superare  il  corrispondente
importo determinato per il 2015 e che sia automaticamente ridotto  in
misura  proporzionale  alla  riduzione  del  personale  in   servizio
(tenendo conto del personale  assumibile  ai  sensi  della  normativa
vigente) (comma 236). 
    Con riferimento alle amministrazioni pubbliche ed  alle  societa'
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione, ai sensi  della  legge  n.  196/2009,  la  legge  di
stabilita'   impone   alle   medesime   di   provvedere   ai   propri
approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di  connettivita',
esclusivamente tramite Consip SpA o tramite i  soggetti  aggregatoti,
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti, fermi restando  gli  obblighi
di acquisizione centralizzata previsti per i  beni  e  servizi  dalla
normativa vigente (comma 512, primo periodo). 
    La nuova disciplina statale e' diretta ad assicurare la riduzione
della spesa pubblica, essendo espressamente previsto un obiettivo  di
risparmio di spesa annuale (da raggiungere alla  fine  del  triennio)
pari al 50 per cento della spesa media  per  il  settore  informatico
dell'ultimo triennio, obiettivo dal quale sono  esclusi  alcuni  enti
nazionali e societa' espressamente  individuati;  inoltre  impone  di
destinare i conseguenti risparmi di spesa ad investimenti in  materia
di innovazione tecnologica (comma 515). 
    Per le medesime amministrazioni e societa' (di cui al comma  512)
e' consentito, solo per il caso in cui il bene o il servizio  oggetto
di convenzione non sia  idoneo  al  soddisfacimento  dello  specifico
fabbisogno  ovvero   in   caso   di   necessita'   ed   urgenza,   di
approvvigionarsi al di fuori delle modalita' stabilite per il settore
dell'informatica  e  della  connettivita'  (dai  commi  512  e  514),
esclusivamente a seguito di apposita  autorizzazione  dell'organo  di
vertice  amministrativo  motivata  ed  e'   previsto   l'obbligo   di
comunicare  gli   approvvigionamenti   in   questione   all'Autorita'
nazionale anticorruzione e all'Agid (comma 516). 
    Per  la   normativa   statale   l'inosservanza   delle   predette
disposizioni dettate per il  contenimento  della  spesa  nel  settore
dell'informatica e della connettivita' (di cui ai commi da 512 a 516)
rileva ai fini della responsabilita' disciplinare  e  di  quella  per
danno erariale (comma 517). 
    Per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita'
da parte degli enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  un'apposita
analoga  disposizione   demanda   ad   un   accordo   in   Conferenza
Stato-Regioni, previo parere dell'Agid  e  della  Consip  S.p.A.,  la
definizione di criteri uniformi, per  consentire  l'interoperabilita'
dei sistemi informativi dei predetti enti e per garantire omogeneita'
dei processi di approvvigionamento sul  territorio  nazionale  (comma
520). 
    Sempre per gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  ma  con
riferimento agli approvvigionamenti nelle categorie merceologiche del
settore sanitario (come individuate dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  di  cui  all'articolo  9,  comma   3,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89),  e'  introdotto  l'obbligo  di
avvalersi in via esclusiva delle centrali regionali  di  committenza,
ovvero di Consip S.p.A. (comma 548). Per gli stessi enti ed  acquisti
e' dettata una ulteriore specifica previsione secondo cui, qualora la
centrale regionale di committenza  non  sia  disponibile  o  non  sia
operativa, gli  enti  si  devono  avvalere  in  via  esclusiva  delle
centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori
(individuati dalle norme statali) ed e' prevista un'apposita sanzione
per la violazione del precetto in esame per  cui  la  violazione  del
medesimo costituisce illecito disciplinare e comporta responsabilita'
per danno erariale (comma 549). 
    Per quanto riguarda le  societa'  direttamente  o  indirettamente
controllate dalle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,
comma 2, d.lgs. n.  165/2001  (nonche'  dalle  amministrazioni  dello
Stato) e' previsto che, con decreto ministeriale da emanare (entro il
30 aprile), sentita la Conferenza Unificata  e  previo  parere  delle
competenti  Commissioni  parlamentari,   sono   definiti   indicatori
dimensionali per la classificazione delle suddette societa' in cinque
fasce, in proporzione di ciascuna delle quali e' definito  il  limite
massimo  dei  compensi  da  corrispondere  agli  amministratori,   ai
dirigenti e ai  dipendenti  (comunque  nel  limite  massimo  di  euro
240.000 annui, tenuto conto anche dei compensi corrisposti  da  altre
pubbliche amministrazioni). 
    Seconda la norma, inoltre, le predette societa'  hanno  l'obbligo
di verificare il rispetto del limite massimo fissato con  il  decreto
ministeriale in questione e  sono,  in  ogni  caso,  fatte  salve  le
disposizioni che prevedono limiti inferiori  a  quelli  previsti  dal
medesimo nonche' quanto  previsto  dall'articolo  19,  comma  6,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come  convertito  in  legge  con
legge 3 agosto 2009, n. 102 (comma 672, che sostituisce  il  comma  1
dell'articolo 23-bis del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 
    Con  ulteriore  norma  destinata  alle  societa'  direttamente  o
indirettamente controllate dalle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo  1,  comma  2,  d.lgs.  n.   165/2001   (nonche'   dalle
amministrazioni  dello  Stato)  ed  alle  societa'   in   regime   di
amministrazione straordinaria, e' previsto l'obbligo  di  pubblicare,
entro 30 giorni dal conferimento di incarichi di  collaborazione,  di
consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli  arbitrali  e
per  i  due  anni  successivi  alla  loro   cessazione,   determinate
informazioni relative ai predetti incarichi, tassativamente elencate,
e tale pubblicazione  costituisce  condizione  di  efficacia  per  il
pagamento del compenso  eventualmente  previsto  per  lo  svolgimento
dell'incarico. Infine, e' introdotta la sanzione del pagamento di una
somma pari a quella corrisposta, a carico del  soggetto  responsabile
della pubblicazione e del soggetto che ha effettuato il pagamento, in
caso di omessa o parziale pubblicazione (commi 675 e 676). 
    Con il disposto in questione la legge di stabilita' estende anche
alle   societa'   pubbliche   controllate   quanto   gia'    previsto
nell'ordinamento per le Amministrazioni pubbliche, con norma  analoga
di carattere generale, nell'ambito delle  misure  di  contrasto  alla
corruzione (articolo 15 del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.
33). 
    Quanto  agli  oneri  relativi  ai  rinnovi  contrattuali  per  il
triennio 2016-2018, nonche' a quelli derivanti  dalla  corresponsione
dei  miglioramenti  economici  al  personale  in  regime  di  diritto
pubblico (di cui  all'articolo  3,  comma  2,  d.lgs.  n.  165/2001),
dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti  pubblici  diversi
dall'amministrazione statale, anche  convenzionato  con  il  Servizio
sanitario nazionale, dispone che siano posti a carico dei  rispettivi
bilanci (ai sensi dell'articolo 48, comma  2,  del  medesimo  decreto
legislativo) e che con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri (da emanare entro il 31 gennaio 2016) sono fissati i criteri
di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto  previsto
per il personale statale (dal comma 466). 
    Secondo la previsione  da  ultimo  richiamata  sono  quantificati
complessivamente gli oneri a  carico  del  bilancio  statale  per  il
triennio 2016-2018 (in applicazione dell'articolo 48,  comma  1,  del
predetto decreto legislativo) in 300  milioni  di  curo  a  decorrere
dall'anno 2016, di cui 74 milioni di  curo  per  il  personale  delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo  12
maggio 1995, n. 195, e 7 milioni di euro per  il  restante  personale
statale in regime di diritto pubblico (commi 469, 470 e 466). 
    Per le amministrazioni pubbliche, con riferimento  agli  acquisti
di beni e di servizi  di  importo  unitario  stimato  superiore  a  1
milione  di  euro,  la  legge  di  stabilita'  prevede  l'obbligo  di
approvare entro il mese di  ottobre  di  ciascun  anno  il  programma
biennale  e  suoi  aggiornamenti   annuali,   secondo   i   contenuti
dettagliati  stabiliti  dalla  medesima  norma,  nonche'  quello   di
comunicarli alle strutture e agli uffici  preposti  al  controllo  di
gestione  (oltre  che  al  Tavolo  tecnico  dei   soggetti   di   cui
all'articolo  9,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  66/2014),  e  di
pubblicarli sul profilo del committente  dell'amministrazione  e  sul
sito  informatico  presso  l'Osservatorio  dei   contratti   pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture presso  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione.  Inoltre   stabilisce   che   la   violazione   degli
adempimenti predetti e'  valutabile  ai  fini  della  responsabilita'
amministrativa   e   disciplinare   dei   dirigenti,   nonche'    per
l'attribuzione del trattamento accessorio e vieta qualunque forma  di
finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni per acquisti  non
compresi nel predetto programma, eccettuati quelli imposti da  eventi
imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni  normative
(comma 505). 
    La disciplina si  completa  con  l'obbligo  di  comunicare  e  di
pubblicare nel loro testo integrale tutti i  contratti  stipulati  in
esecuzione del programma biennale e dei suoi aggiornamenti,  compresi
quelli in corso, fatta salva la tutela delle  informazioni  riservate
di proprieta' del committente o  del  fornitore  di  beni  e  servizi
(comma 505, ultimo periodo). 
    Per le amministrazioni pubbliche  obbligate  ad  approvvigionarsi
dalle  centrali  di  committenza  regionali  (ovvero  attraverso   le
convenzioni Consip S.p.A.), solo per il caso in  cui  il  bene  o  il
servizio oggetto di convenzione non  sia  idoneo  al  soddisfacimento
dello  specifico  fabbisogno  dell'amministrazione  per  mancanza  di
caratteristiche  essenziali,  e'  consentito  procedere  ad  acquisti
autonomi,  esclusivamente  a  seguito  di   apposita   autorizzazione
dell'organo di vertice  amministrativo,  specificamente  motivata,  e
trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti (comma 510). 
    In quanto riferite, sia pure indirettamente, anche alle  Province
autonome nonche' ai Comuni delle medesime, tutte queste  disposizioni
appaiono destinate ad essere applicate anche  ad  essi,  nell'intento
del legislatore statale, «compatibilmente» con lo Statuto speciale  e
con  le  relative  norme  di  attuazione,  secondo  la  clausola   di
salvaguardia di cui al comma 992. 
    Ora e' evidente che, se riferite alle Province autonome,  nonche'
agli enti locali ed a quelli strumentali del rispettivo  ordinamento,
le misure statali che pongono limitazioni alla  copertura  dei  posti
dirigenziali (comma  219),  limiti  all'ammontare  complessivo  delle
risorse destinate al  trattamento  accessorio  del  personale  (comma
236), e criteri per la determinazione delle risorse da destinare alla
contrattazione collettiva (comma 469, secondo periodo),  limiti  alla
spesa per acquisti nel settore informatico e  della  connettivita'  e
vincoli di destinazione dei risparmi conseguenti (commi 512 e 515) e,
piu' ingenerale, vincoli e modalita' organizzative per  gli  acquisti
di beni e servizi, anche nel settore sanitario (commi 505, 510,  516,
548 e 549), nonche' quelle  che  fissano  limiti  ai  compensi  degli
amministratori e del personale delle societa'  pubbliche  controllate
(comma 672) e introducono obblighi di  trasparenza  nel  conferimento
degli  incarichi  da  parte  delle  medesime  societa'  (comma  675),
interferiscono, in particolare, con le  attribuzioni  delle  Province
autonome in materia di organizzazione, anche del  servizio  sanitario
(«ordinamento dei propri uffici e del relativo personale»,  ai  sensi
dell'articolo  8,  n.  1)  St.);  «igiene   e   sanita'»   ai   sensi
dell'articolo 9, n. 10) St.; corrispondenti  funzioni  amministrative
ai sensi dell'articolo  16  St.;  «organizzazione»  e  «tutela  della
salute» ai sensi dell'articolo  117,  commi  quarto  e  terzo,  della
Costituzione, in combinato disposto con  l'articolo  10  della  legge
costituzionale  n.  3/2001)e  di  autonomia  finanziaria,  anche   in
particolare nel settore sanitario (in particolare articoli 79,  80  e
81 dello Statuto di autonomia e, piu' in generale,  Titolo  VI  dello
stesso Statuto speciale e relative norme di attuazione, tra le  quali
in particolare il  d.lgs.  n.  266/1992  e  il  d.lgs.  n.  268/1992;
articolo 34, comma 3, della legge n. 724/1994) e  sono  lesive  delle
stesse,  anche  con  riferimento  agli  articoli  116  e  119   della
Costituzione,  nonche'  per  violazione  del   principio   di   leale
collaborazione, anche perche' il legislatore non si  e'  limitato  ad
enunciare  norme  di  principio  (cfr.  Corte  cost.,   sentenza   n.
159/2008). 
    Infine, va anche tenuto conto che in provincia di Bolzano deve in
ogni  caso  essere  garantito  il  diritto  all'uso   della   propria
madrelingua, e cio' vale anche nell'ambito dell'acquisto  di  beni  e
servizi, per cui sussiste altresi' la violazione degli articoli 99  e
100 dello Statuto di autonomia e delle relative norme  di  attuazione
di cui al d.P.R. n. 574/1988. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia   codesta   Ecc.ma   Corte    costituzionale    dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dei commi 541; 542;  543;  544;  574;
680, quarto periodo; 709; 711,  secondo  periodo;  723,  lettera  a),
terzo periodo; e 730; nonche', se e in quanto riferiti alle  Province
autonome (e agli enti locali e a quelli  strumentali  del  rispettivo
ordinamento), dei commi 219; 236; 469, secondo periodo (e 470);  505;
510; 512; 515; 516 (e 517); 548; 549; 672; 675 (e 676); dell'articolo
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2016). 
 
        Bolzano-Roma, addi' 26 febbraio 2016 
 
Avv. Renate von Guggenberg - Avv. Stephan Beikircher - Avv.  Cristina
                             Bernardi - 
              Avv. Laura Fadanelli - Avv. Michele Costa