N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  7  marzo  2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Lazio -  Legge
  di stabilita' regionale 2016 - Previsione che gli oneri relativi al
  trattamento  accessorio  posti  a  carico  della  Regione  per   il
  personale   temporaneamente   assegnato    ad    altre    pubbliche
  amministrazioni sono compensati con gli  incrementi  delle  risorse
  del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
  produttivita', o con specifiche indennita'. 
- Legge della Regione  Lazio  31  dicembre  2015,  n.  17  (Legge  di
  stabilita' regionale 2016), art. 9, comma 29. 
(GU n.14 del 6-4-2016 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. n. 80224030587  per
il    ricevimento    degli    atti,    fax    06/96514000    e    PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),   presso   i   cui   uffici   e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,  contro  la
Regione Lazio (c.f. n. 80143490581,) in persona del Presidente  della
Giunta Regionale pro tempore, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7  -  00145
Roma. 
    Per la declaratoria  della  illegittimita'  costituzionale  della
legge Regione Lazio n. 17 del 22-12-2015 (pubblicata sul B.U.R n. 105
del 31/12/2015) - art. 9, comma 29, recante: «Ordinamento Finanziario
e contabile dei comuni e delle comunita' comprensoriali» (c.d.  legge
di stabilita' regionale 2016) (come da  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri, nella seduta del 26 febbraio 2016). 
    La  legge  regionale  in  esame,   che   detta   norme   relative
all'Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle  comunita'
comprensoriali, e' illegittima da un punto di  vista  costituzionale,
avendo  statuito  in  materia  di  legislazione  esclusiva   statale,
relativamente alle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 29,  per
i motivi di seguito specificati: 
Illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 29,  l.r.  Lazio  n.
17/2015 del 22  dicembre  2015,  per  contrasto  con  l'art.  15  del
C.C.N.L. del 1° aprile 1999,  per  violazione  dell'art.  117,  comma
secondo, lettera l) Cost. 
    La legge della Regione Lazio n. 17 del 22 dicembre  2015,  n.  17
recante: «Ordinamento Finanziario e  contabile  dei  comuni  e  delle
comunita'   comprensoriali»   presenta   i   seguenti   profili    di
illegittimita' costituzionale. 
    In particolare,  l'art.  9,  comma  29  prevede  che  «Gli  oneri
relativi al trattamento accessorio posti a carico della  Regione  per
il   personale   temporaneamente   assegnato   ad   altre   pubbliche
amministrazioni sulla base di protocolli o accordi per lo svolgimento
di  funzioni  di  interesse  regionale,  sono  compensati   con   gli
incrementi delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttivita', o con specifiche indennita', ai
sensi dell'art. 15 comma  1,  lettera  k)  del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del 1° aprile  1999,  certificati  nel
rispetto della normativa nazionale vigente in materia di contenimento
dei costi della contrattazione collettiva, da utilizzarsi secondo  la
disciplina dell'art. 17 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999». 
    La disposizione  e'  illegittima,  nella  parte  in  cui  prevede
disposizioni in contrasto con quanto  statuito  dall'art.  15,  primo
comma del C.C.N.L. 1-4-1999, secondo cui «1. Presso ciascun  ente,  a
decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente  destinate  alla  attuazione
della  nuova  classificazione  del  personale,  fatto  salvo   quanto
previsto  nel  comma  5,  secondo  la  disciplina  del  C.C.N.L.  del
31.3.1999, nonche' a sostenere le iniziative rivolte a migliorare  la
produttivita', l'efficienza e l'efficacia dei  servizi,  le  seguenti
risorse:....omissis....k) le risorse che specifiche  disposizioni  di
legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o  di  risultati
del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17». Ed
infatti, la disposizione stabilisce, in contrasto  con  questa  norma
del contratto collettivo, una particolare utilizzazione delle risorse
del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e  per  la
produttivita', ovvero di specifiche indennita', dunque prevedendo una
diversa destinazione di queste somme. 
    Al riguardo, si sottolinea che la  norma  in  esame  si  pone  in
contrasto con le disposizioni contrattuali vigenti e, in particolare,
con  l'art.  15  del  C.C.N.L.  dell'1/4/1999  e,   conseguentemente,
contrasta  con  l'art.  117,  comma   secondo,   lettera   i)   della
Costituzione, che  riserva  alla  competenza  esclusiva  dello  Stato
l'ordinamento  civile  e,  quindi,  i  rapporti  di  diritto  privato
regolabili dal Codice civile (contratti collettivi). 
    Ed infatti, la disposizione  e'  in  contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma, lettera  l),  della  Costituzione,  che  riserva  alla
competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile  e,  quindi,  i
rapporti di diritto privato regolabili dal  Codice  civile,  quali  i
contratti collettivi. 
    Orbene, in proposito, e' principio pacifico  quello  secondo  cui
«il trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di
impiego sia stato privatizzato e  disciplinato  dalla  contrattazione
collettiva secondo quanto previsto dal decreto legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), rientra nella competenza
legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile»  (tra
le tante, Corte costituzionale n. 36 del 2013). 
    In questo senso, anche  Corte  costituzionale  n.  286/2013  che,
accogliendo il ricorso proposto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri contro le norme della legge n. 15/2011 e  n.  38/2011  della
regione Liguria - che consentivano la trasformazione delle ferie  dei
dipendenti  regionali  in  aspettativa  durante   tutta   la   durata
dell'incarico, intervenendo sull'istituto delle ferie che e'  materia
di competenza della legge dello Stato e, in virtu' del rinvio da essa
operato,   dei   C.C.N.L.   -   ha   dichiarato   la   illegittimita'
costituzionale In particolare, per contrasto con  le  previsioni  del
C.C.N.L. Regioni ed Autonomie locali del 16 luglio 1995,  esorbitando
dall'ambito entro il quale il contratto  consente  la  monetizzazione
delle ferie e per violazione dell'art. 117 secondo comma  lettera  l)
della Carta costituzionale. 
    A tale ambito materiale va ricondotta la  disposizione  in  esame
che, come detto, stabilisce di utilizzare le risorse del fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse  umane  o  specifiche  indennita'
spettanti  al  personale  per  «compensare»  gli  oneri  relativi  al
trattamento accessorio - posti  a  carico  della  regione  -  per  il
personale    assegnato    temporaneamente    ad    altre    pubbliche
amministrazione,  in  contrasto  con  l'utilizzazione  prevista   dal
C.C.N.L.. 
    Essa e', dunque, illegittima da un punto di vista costituzionale,
come codesta Ecc.ma Corte ha avuto modo di chiarire piu' volte. 
Illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 29  L.R.  Lazio,  n.
17/2015 del 22 dicembre 2015, per contrasto con l'art. 1, comma  236,
della legge n. 208/2015, per violazione dell'art. 117, comma secondo,
lettera l) Cost. 
    L'art. 9, comma 29 contrasta, altresi' con l'art. 1,  comma  236,
della legge n. 208/2015 secondo  cui  l'ammontare  complessivo  delle
risorse  destinate  annualmente   al   trattamento   accessorio   del
personale,  anche  di  livello  dirigenziale,   di   ciascuna   delle
amministrazioni  pubbliche  non  potra'  superare  il  corrispondente
importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque,  automaticamente
ridotto in misura  proporzionale  alla  riduzione  del  personale  in
servizio, tenendo conto  del  personale  assumibile  ai  sensi  della
normativa vigente. 
    La norma in esame, pertanto, nella  parte  in  cui  incide  sulla
quantificazione del trattamento accessorio del  personale  regionale,
contrasta anche con l'art.  117,  comma  terzo,  della  Costituzione,
nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica. 
    In questo senso, si richiama quanto statuito  da  codesta  Ecc.ma
Corte con sentenza n. 287  del  4  dicembre  2013  che,  appunto,  ha
dichiarato la illegittimita' costituzionale  della  legge  n.  4/2011
della regione Molise - che consente  l'assunzione  di  personale  con
contratti a  tempo  indeterminato,  senza  tenere  conto  dei  limiti
stabiliti dall'art. 14 comma 9 del di. n. 78/2010 -  proprio  perche'
ha ritenuto che si trattava  di  norma  che  conteneva  un  principio
fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. 
    Per i  suesposti  motivi,  si  chiede  che  venga  dichiarata  la
illegittimita' costituzionale dell'art.  9,  comma  29,  della  legge
regionale in esame, per contrasto  con  l'art.  117,  comma  secondo,
lettera l), e comma terzo della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 9,  comma  29  della
legge della Regione Lazio n. 17/2015, come da delibera del  Consiglio
dei Ministri in data 26 febbraio 2016. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1.  estratto  della  delibera  del  Consiglio  dei   Ministri
26-2-2016; 
        2. copia della legge regionale impugnata. 
    Con ogni salvezza. 
 
        Roma, 29 febbraio 2016 
 
                 Avvocato dello Stato: Vincenzo Rago