N. 75 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 dicembre 2015
Ordinanza del 23 dicembre 2015 del Giudice di pace di Sulmona nel procedimento penale a carico di D.C.A.. Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Modifica dell'imputazione nel corso del dibattimento - Mancata previsione della rimessione in termini dell'imputato ai fini dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), art. 35.(GU n.16 del 20-4-2016 )
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SULMONA Il giudice di pace, dott.ssa Gianna Cipriani letti gli atti del proc. n. R.G. GdP 26/11 RGNR 41/11; Osserva Con decreto del 13 maggio 2011 la procura della Repubblica presso il tribunale di Sulmona disponeva la citazione a giudizio di D.C.A., imputato: a) del reato previsto e punito dall'art. 612 del codice penale per aver minacciato M.A. un male ingiusto dicendogli «merda»; b) del reato previsto e punito dall'art. 594 - 110 del codice penale per aver offeso l'onore ed il decoro di M.A., dicendogli in sua presenza «merda»; c) del reato previsto e punito dall'art. 594 - 110 del codice penale per aver offeso l'onore e il decoro di M.A., dicendogli in sua presenza «delinquente, sfaticato, vergognati». All'udienza del 3 maggio 2013, a seguito dell'esame dei testimoni indicati dall'accusa, il P.M. procedeva alla modifica del capo d'imputazione ed in relazione al reato di minaccia, in luogo dell'epiteto offensivo «merda», indicava l'espressione «ti taglio la gola, ti ammazzo», con addebito di fatti nuovi, seppur noti sin dall'inizio delle indagini ed analiticamente descritti in querela. All'udienza del 12 novembre 2015 il difensore dell'imputato sollevava eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 del decreto legislativo n. 274/2000 in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede che, in caso di modifica del capo d'imputazione, l'imputato non debba essere rimesso nei termini per la definizione del giudizio a seguito di condotte riparatorie. Il citato art. 35 (estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie) al comma 1° dispone «Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato». La questione appare rilevante nella fattispecie concreta, ove si ritenesse illegittimo l'art. 35 nella parte in cui non prevede l'ipotesi della rimessione in termini dell'imputato per la scelta della speciale causa di estinzione in seguito alla modifica del capo d'imputazione, con conseguente lesione del diritto di difesa, dovendo il risarcimento del danno ed i comportamenti adeguati intervenire prima dell'udienza di comparizione e considerato altresi' che in relazione al reato di minaccia non e' applicabile il disposto dell'art. 599 del codice penale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 delle legge n. 87/1953. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 del decreto legislativo n. 274/2000 in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, per le ragioni sopra indicate. Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata agli imputati, alla parte civile, ai difensori, al P.M. nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia altresi' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Sulmona, 30 novembre 2015 Il giudice di pace: Cipriani