N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 marzo 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 24  marzo  2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Acque - Norme della Regione Abruzzo - Canoni di concessione di  acque
  pubbliche ad  uso  idroelettrico  -  Determinazione  in  base  alla
  "potenza  efficiente"  di  ciascun  impianto,  come   ufficialmente
  definita dall'AEEG e dal GES. 
- Legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016,  n.  5  ("Disposizioni
  finanziarie per la redazione  del  Bilancio  pluriennale  2016-2018
  della Regione Abruzzo (Legge di Stabilita' Regionale 2016)"),  art.
  11, comma 6, lett. b), sostitutivo dell'art. 12, comma 1-bis, della
  legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni  in  materia  di
  acque  con  istituzione   del   fondo   speciale   destinato   alla
  perequazione in favore del territorio  montano  per  le  azioni  di
  tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di
  acque pubbliche), come modificato [rectius,  sostituito]  dall'art.
  1, comma 2, [lett. b),] della legge regionale 3 novembre  2015,  n.
  36  (Disposizioni  in  materia  di  acque   e   di   autorizzazione
  provvisoria degli scarichi  relativi  ad  impianti  di  depurazione
  delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del
  decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla L.R. n. 5/2015). 
(GU n.18 del 4-5-2016 )
    Ricorso ex art. 127 della costituzione,  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per
legge  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato   (C.F.   80224030587)
ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it;  fax  06/96514000  presso  i  cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione Abruzzo,  (C.F.  80003170661)  in  persona  del
Presidente  della  Giunta  pro  tempore  per   la   declaratoria   di
incostituzionalita' dell'art. 11 comma 6 lettera b) della legge della
Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5, pubblicata nel  B.U.R.  n.  11
del 22 gennaio 2016, avente ad oggetto «Disposizioni finanziarie  per
la redazione del bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo
(Legge di stabilita' Regionale  2016)»  in  relazione  all'art.  117,
comma secondo lett. e), 
    1.1.  Occorre  preliminarmente  rammentare  che,  in  materia  di
concessioni di derivazioni di acque, l'art. 35  del  testo  unico  n.
1775/1933 prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al
pagamento di un canone annuo e che quest'ultimo  sia  regolato  sulla
media della forza motrice nominale disponibile nell'anno. 
    L'art.  6  del  medesimo  testo  unico  prevede,  altresi',   una
bipartizione delle utenze di acqua  pubblica  per  la  produzione  di
forza motrice in  piccole  e  grandi  derivazioni,  a  seconda  della
potenza nominale media annua  dell'impianto  produttivo:  fino  a  kW
3.000 (3 MW) o superiore a tale valore. 
    1.2. L'art. l della legge 36  del  2015  recava  in  epigrafe  il
titolo «modifiche alla L.R. n. 25/2011», contenente  disposizioni  in
materia di acque. 
    Con  quella  legge,  ai   fini   della   salvaguardia   e   della
valorizzazione   del   territorio    montano,    in    considerazione
dell'importanza che esso riveste nella tutela e ricarica delle  falde
acquifere, era stato istituito un Fondo  Speciale  «alimentato  dalle
maggiori entrate relative all'utilizzazione delle  acque  pubbliche»,
finalizzato alle azioni di tutela di detto falde. 
    In particolare, all'art. 12, disciplinante i costi  unitari  e  i
canoni minimi relativi ai canoni di concessione di  acque  pubbliche,
si procedeva all'aggiornamento degli stessi, facendo riferimento  per
la loro determinazione (comma 1), alla «potenza nominale  concessa  o
riconosciuta». 
    1.3. La disposizione era stata modificata  con  l'art.  16  della
L.R. n. 1/2012, la quale aveva stabilito un nuovo importo  del  costo
unitario del canone, associato pero' non piu' alla potenza  nominale,
bensi' alla potenza efficiente  di  ciascun  impianto  idroelettrico.
Essa era identificata con il relativo valore riportato «nei  rapporti
annuali dell'anno precedente, dal GSE». 
    La disposizione regionale veniva impugnata  dal  Governo  dinanzi
codesta Ecc.ma Corte, ritenendosi che la stessa fosse violativa delle
competenze statali in materia  di  tutela  dell'ambiente  (art.  117,
comma 2, lettera s Cost.) e di tutela della concorrenza, creando  uno
squilibrio tra gli operatori economici insediati nel territorio della
Regione Abruzzo e quelli aventi sede  in  altra  Regione  (art.  117,
comma 2, lettera e) Cost.); nonche'  per  contrasto  con  i  principi
fondamentali in materia di produzione, trasporto e  distribuzione  di
energia, fissati dalla legge n. 239/2004 (art. 117, comma 3, Cost.). 
    L'impugnazione   (da   ritenersi   estesa    alla    sopravvenuta
disposizione 
    modificativa  contenuta  nella  L.R.  n.  34/12,   di   contenuto
sostanzialmente  analogo)  veniva  tuttavia  (dichiarata   in   parte
infondata, in parte inammissibile, da codesto Ecc.mo Collegio  (sent.
n. 85/2014),  sul  presupposto,  tra  l'altro,  che  la  disposizione
impugnata non sarebbe stata afferente alla materia  dell'ambiente,  e
che non sarebbe stato specificato come il  riferimento  alla  potenza
efficiente potesse esplicare  influenza  sui  costi  e  per  relativa
genericita' delle censure proposte. 
    1.4. Con l'art. 3 della gia' richiamata L.R. n. 34/12  era  stato
inoltre aggiunto all'art. 12 della L.R. n. 25/2011  il  comma  1-bis,
che - con disposizione non rilevante ai fini del presente giudizio  -
chiariva che «per il triennio successivo all'entrata in vigore  della
presente legge, di vigenza del Fondo  speciale  di  cui  al  comma  1
dell'art. 1, per le utenze con potenza nominale superiore a  220  kW,
il costo unitario per l'uso  idroelettrico  di  cui  al  comma  1  e'
stabilito per ogni kW di potenza nominale concessa o riconosciuta». 
    1.5. Il Legislatore regionale e' ancora tornato  a  regolamentare
la materia de qua, intervenendo nuovamente sull'art. 12 della L.R. n.
25/2011 con l'art. 1, comma 2, lett. b), della legge 36 del 2015  che
testualmente disponeva che  «all'art.  12  (Aggiornamento  dei  costi
unitasi e dei canoni minimi relativi  ai  canoni  di  concessione  di
acque pubbliche)  della  L.R.  25/2011  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
        b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
          «1-bis.  Per  potenza  efficiente  si  intende  la  massima
potenza elettrica, con  riferimento  alla  potenza  attiva,  comunque
realizzabile  dall'impianto  durante  un  intervallo  di   tempo   di
funzionamento pari a 4 ore,  supponendo  le  parti  dell'impianto  in
funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e
di salto.». 
    Con tale disposizione il Legislatore regionale si preoccupava  di
fornire una definizione di potenza efficiente,  a  chiarimento  della
norma che precede, contenuta nel comma 1, che veniva  contestualmente
e coerentemente modificato - attraverso la  caducazione  operata  dal
medesimo  comma,  alla  lettera  a)  -  con  l'espunzione  del  sopra
richiamato riferimento alla  la  potenza  efficiente  «riportata  nei
rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE». 
    La previsione innovativa appariva  sotto  piu'  profili  invasiva
della competenza legislativa statale e viziata da incostituzionalita'
e pertanto la medesima veniva impugnata avanti a codesto Giudice  con
atto notificato il 12 gennaio 2016. 
    1.6 La legge regionale indicata in epigrafe con l'art. 11,  comma
6, lett. b), sostituendo il comma  1-bis  dell'art.  12  della  legge
regionale 3 agosto 2011, n. 25 recante  disposizioni  in  materia  di
acque con istituzione del fondo speciale destinato alla  perequazione
in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle  falde
e in materia di proventi relativi alle  utenze  di  acque  pubbliche,
come modificato dall'art. 1, comma 2 della  legge  regionale  36  del
2015, introduce da ultimo il seguente precetto «Per la definizione di
potenza efficiente si rinvia alla  definizione  ufficiale  utilizzata
dal GSE e dall'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG)». 
    Si tratta di una qualificazione del concetto  solo  in  apparenza
caratterizzata da profili di novita' in quanto nella sostanza risulta
del tutto equivalente a quella contenuta nel testo  originario  della
legge regionale emendata e che era stata fatta a suo tempo oggetto di
specifica impugnativa avanti a codesto Giudice delle leggi. 
    L'art. 11, comma 6  della  legge  regionale  5  del  2016,  torna
infatti a definire il criterio per la determinazione dell'entita' del
canone gia' oggetto  dell'art.  1,  comma  2  lett.  b)  della  legge
regionale n. 36 del 2015. 
    Detta ultima disposizione, come si e' gia' riferito,  aveva  piu'
in  particolare  modificato  la  definizione  di  «potenza  elettrica
efficiente» sulla base della quale  andava  calcolata  l'entita'  del
canone  idroelettrico  e  in  base  a  tale  normativa  per   potenza
efficiente si intendeva la massima potenza elettrica con  riferimento
alla potenza attiva comunque realizzabile  dall'impianto  durante  un
intervallo di funzionamento pari a quattro ore  supponendo  le  parti
dell'impianto in funzione di  piena  efficienza  e  nelle  condizioni
ottimali di portata e salto (art. 1, comma 2 lett.b). 
    E'  opportuno  precisare  che   il   parametro   della   «potenza
efficiente» era gia' previsto con rinvio alla definizione del Gestore
dei servizi energetici (GSE), dall'art. 16 della legge  regionale  10
gennaio 2012,  n.  1  che  ha  superato  il  vaglio  di  legittimita'
costituzionale  avendo  codesto  Giudice  rilevato  che  non   veniva
dimostrato «come il riferimento alla potenza efficiente influisca sui
costi e quale sia il «verso economico» di tale effetto (C.Cost. n. 95
del 2014). 
    In particolare, detto art. 16, aveva,  a  sua  volta,  introdotto
modifiche alla legge regionale n. 25 del 3 agosto 2011 (in materia di
proventi relativi alle  utenza  pubbliche)  prevedendo  l'aumento  da
27,50 € a 35.00 € del valore unitario del canone e, per quel che  qui
interessa, stabilito  come  parametro  di  riferimento  non  piu'  la
potenza  nominale  concessa  o  riconosciuta,   bensi'   la   potenza
efficiente riportata nei rapporti annuali  dell'anno  precedente  dal
GSE, parte questa, che veniva in seguito soppressa dall'art. 1, comma
2, lettera a) della citata legge regionale n. 36/2015. 
    Come gia' rammentato in  precedenza,  poi,  con  ricorso  del  12
gennaio 2016, il Governo ha impugnato  il  citato  art.  1,  comma  2
lettera b) della legge n. 36/2015. 
    2.1. Nel proporre alla Corte Ecc.ma  una  parziale  rimeditazione
dei principi che, nella richiamata sentenza n. 85/2014, hanno portato
al rigetto in parte qua del ricorso proposto contro la  L.R.  Abruzzo
n. 1/2012, non sembra inopportuno rammentare che la materia era stata
oggetto di ulteriore esame nella sentenza n. 28 del 25 febbraio 2014,
depositata   in   data   successiva   all'udienza   di    trattazione
dell'impugnazione definita con la decisione n.  85/2014,  e  che  non
sembrerebbe essere stata valutata in quella sede. 
    Nell'affrontare  problematiche  connesse  alle  concessioni   del
settore  idroelettrico,  infatti,  veniva   asserita   l'inderogabile
necessita'  che  l'attivita'  di  generazione   idroelettrica   fosse
ispirata  al  principio  secondo  il  quale  deve  essere   garantito
«l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia  secondo
condizioni  uniformi  sul  territorio  nazionale»  (cio',   ai   fini
dell'affermazione della competenza statale  proprio  in  applicazione
della devoluzione operata dall'art. 117, comma 2, lett. e) Cost.). 
    2.2. Simili affermazioni sono contenute altresi'  nella  sentenza
n. 64 del 1° aprile 2014, ove si ribadisce che «in  tale  settore  il
legislatore  statale  ha  espressamente  affrontato   l'esigenza   di
tutelare la concorrenza  garantendo  l'uniformita'  della  disciplina
sull'intero territorio nazionale»; e che la necessita' di  «agevolare
l'accesso degli operatori economici al mercato  dell'energia  secondo
condizioni uniformi sul territorio nazionale» attuata  (quanto  meno)
attraverso la normativa posta con il decreto-legge n. 83/2012 porta a
ritenere la disciplina  delle  utenze  idroelettriche  oggi  attratta
«nell'ambito della  lettera  e)  del  secondo  comma  dell'art.  117,
Cost.». 
    L'art. 37 del  menzionato  D.L.,  infatti,  proprio  al  fine  di
assicurare   un'omogenea   disciplina   sul   territorio    nazionale
dell'attivita' di generazione idroelettrica e parita' di  trattamento
tra gli operatori, prevede, al comma 7, che con decreto del  Ministro
per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, siano
stabiliti i criteri generali per la  determinazione  da  parte  delle
Regioni, di valori massimi delle concessioni ad uso idroelettrico. 
    Tale  norma,  dunque,  demanda  alla  legislazione  regionale  di
dettaglio la fissazione dei canoni  di  concessione,  all'interno  di
valori massimi stabiliti dallo Stato. Al momento risultano ancora  in
corso i lavori per l'elaborazione di detto decreto ministeriale. 
    Ma cio' non fa evidentemente venir  meno  la  competenza  statale
prevista dalla Carta. 
    2.3. Se tali devono oggi ritenersi i  principi  che  regolano  il
riparto  delle  competenze  in  materia,  non  puo'  dunque  da  essi
prescindersi  nell'esaminare  il  regime  cui  la  materia  e'   oggi
sottoposta nella Regione Abruzzo. 
    E tale esame conduce a ritenere che la norma abbia  l'effetto  di
alterare  le  condizioni  concorrenziali  sul  territorio  nazionale,
discriminando gli operatori  idroelettrici  insediati  in  Abruzzo  e
cosi' violando l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. 
    3.1. Va premesso che tutte le Regioni adottano canoni parametrati
alla potenza nominale media di concessione, con valori oscillanti tra
i 13 e i 37 euro/kW (segnatamente: Veneto  29,68  euro/kW;  Sardegna,
14,35 euro/kW; Lombardia 31,09  euro/kW;  Basilicata  13,85  euro/kW;
Campania  13,89  euro/kW;  Campania  13,89  euro/kW;  Calabria  14,05
euro/kW; Molise 37, 91 euro/kW; Sicilia 14,46 euro/kW; Toscana  15,26
euro/kW; Emilia Romagna 14,3 euro/kW; Piemonte 28,24 euro/kW). 
    La definizione di potenza efficiente contenuta nella disposizione
censurata, completamente discostandosi da tale impostazione,  prevede
invece una diversa grandezza di riferimento cui applicare il canone. 
    Non si tratta, qui, della  potenza  realmente  prodotta,  ne'  di
quella  media  producibile  nell'anno,  ma  di  quella  che   sarebbe
teoricamente   producibile   durante   quattro   ore   di   ipotetico
funzionamento,  in  condizioni  ottimali  di  portata  e  di   salto,
sfruttando la massima efficienza possibile dell'impianto: 
        parametro, dunque, irreale e sovrastimato, che finisce con il
danneggiare il produttore. 
    3.2.  E,  invero,  come  e'  intuitivo  anche  per  un   soggetto
sprovvisto di particolari cognizioni di natura tecnica,  la  «potenza
efficiente» introdotta dalla regione Abruzzo, identificata attraverso
i dati di targa del macchinario installato, puo' discostarsi di molto
dal valore della potenza nominale di concessione. 
    Cio' vale specialmente per gli impianti dotati di lago  o  bacino
di accumulo dell'acqua, che utilizzano grandi  quantita'  d'acqua  in
periodi  limitati  dell'anno  e  che  hanno,  dunque,  necessita'  di
macchinari con una potenza efficiente molto maggiore di quella  media
annua di concessione. Ad esempio: un  impianto  a  bacino  di  grandi
dimensioni con potenza media di  concessione  pari  a  50  mW,  avra'
tipicamente  una  potenza  efficiente  -   secondo   la   definizione
introdotta dalla disposizione censurata - di circa  150  mW  (potenza
efficiente pari a 3 volte circa quella di concessione). 
    L'incidenza economica della disposizione sulle imprese ubicate in
Abruzzo e' conseguente: fermo restando il parametro di  euro  36  per
kW, l'applicazione dello stesso  a  una  grandezza  sino  a  3  volte
maggiore (di quella media di concessione) comporta che l'importo  dei
canoni possa arrivare ad essere triplicato. 
    3.3. Per apprezzare come a tale aumento del canone, introdotto in
via  diretta  dalla  legge   regionale   in   esame,   consegua   una
sperequazione fra le imprese ubicate in Abruzzo e quelle  ubicate  in
altre Regioni, e' necessario considerare il  prezzo  di  vendita  del
bene prodotto, cioe' dell'energia elettrica. 
    Restando all'esempio del grande impianto di  bacino,  il  canone,
calcolato in base alla legge in esame, puo' arrivare a pesare sino  a
21 euro per ogni MW/h prodotto, mentre sarebbe di 7 euro per MW/h, se
calcolato  sulla  base  della  potenza  media  di  concessione.  Tale
grandezza va confrontata con l'attuale prezzo di mercato dell'energia
elettrica per impianti a bacino, che puo' oscillare tra i 50 e  i  90
euro per MW/h.  Ne  consegue  che  gli  importi  del  canone  possono
arrivare  ad  essere  pari  a  un  terzo  del   prezzo   di   vendita
dell'energia. 
    3.4. Quanto precede dimostra che  la  disposizione  che  oggi  si
impugna incide sulla capacita' di  operare  in  pari  condizioni  sul
mercato unico dell'energia elettrica. 
    Le imprese operanti in Abruzzo, gravate di un canone  pari  a  21
euro per MW/h, si troveranno a competere con  analoghi  impianti  che
avendo, invece, un canone molto piu' basso (oscillante tra i 4 e i  7
MW/h) sono in grado di offrire sul mercato dell'energia  prezzi  piu'
bassi di quelli degli impianti abruzzesi. 
    L'art. 11 comma 6, lettera b) della legge in  oggetto,  rinviando
alla  definizione  ufficiale  utilizzata  dal  GSE  e  dall'Autorita'
dell'Energia Elettrica e il Gas, ha solo apparentemente modificato la
citata legge 36/2015  perpetuando  la  medesima  illegittimita'  gia'
riscontrata ed evidenziata con il ricorso avverso la legge n. 36  del
2015. 
    Ed invero, la definizione che GSE e AEEG adottano  dal  2014,  ai
sensi della delibera AEEG 179/2014/R/EFR, e' la stessa presente nella
legge regionale  del  2015  «potenza  efficiente  o  massima  potenza
elettrica di un impianto di produzione di (una sezione) e' la massima
potenza elettrica, con riferimento  esclusivo  alla  massima  potenza
attiva che puo' essere  prodotta  con  continuita'  durante  un  dato
intervallo di tempo sufficientemente lungo di  funzionamento  (almeno
quattro ore per gli impianti idroelettrici) supponendo tutte le parti
dell'impianto in funzione in piena efficienza di portata e  di  salto
nel caso degli impianti idroelettrici». 
    Appare pertanto evidente che questa «nuova» definizione,  risulti
del tutto equivalente a quella  contenuta  nella  legge  n.  36/2015,
fondandosi sulla potenza di targa della macchina e non sulla  potenza
nominale media di concessione. 
    Da cio' conseguono i medesimi negativi effetti  discriminatori  e
anticoncorrenziali sopra descritti sugli operatori  idroelettrici  in
Abruzzo. 
    Posto che l'ultimo intervento  legislativo  che  si  censura  nel
presente giudizio e' solo  apparentemente  modificativo  dei  termini
della questione che rimangono  invece  nella  sostanza  invariati  e'
evidente la sua inidoneita' a determinare la cessazione della materia
del contendere del giudizio instaurato  con  il  ricorso  avverso  la
legge n. 36. 
    In  proposito  e'  utile  richiamare  l'indirizzo  interpretativo
seguito da codesto Giudice in subiecta materia a mete del  quale  «il
principio di effettivita' della tutela costituzionale delle parti nei
giudizi in via di azione non tollera che, attraverso  l'uso  distorto
della potesta' legislativa, uno dei contendenti possa introdurre  una
proposizione normativa di "contenuto" equivalente a quella  impugnata
e nel contempo sottrarla al gia' istaurato giudizio  di  legittimita'
costituzionale. Si impone pertanto, in simili casi, il  trasferimento
della  questione  alla  norma  che,  sebbene  portata  da   un   atto
legislativo diverso da quello di  impugnazione,  sopravvive  nel  suo
immutato contenuto precettivo (sentenze nn.  168/2008  e  533/2002).»
(Corte costituzionale n. 272 del 2009). 
    Tale orientamento e' confermato da altra  decisione  relativa  ad
una legge della stessa Regione  Abruzzo,  nella  quale  si  statuisce
inoltre che «Poiche'  nella  specie,  ricorrono  (tali  condizioni  -
avendo, come si' e' detto, la Regione sostituito il testo  originario
con  una  variante  avente  analogo  contenuto  lesivo  del  precetto
comunitario - le censure proposte in riferimento, all'art.  38  della
legge regione Abruzzo n. 55 del 2013 debbono ritenersi trasferite  al
nuovo lesto con la conseguente pronuncia di legittimita' costituzione
dell'art. 7 della legge della Regione Abruzzo  n.  14  del  2014  per
violazione dell'art. 117, primo comma Cost.» (Corte costituzionale n.
249 del 2014) 
    In conclusione si ribadisce, che la  disposizione  censurata  nel
presente giudizio incide fortemente sulla  capacita'  di  operare  in
condizioni di parita' nel mercato unico  dell'energia  elettrica  del
territorio regionale, perche' le imprese operanti in Abruzzo, gravate
da un canone  maggiore  si  troverebbero  a  competere  con  analoghi
impianti che dovendo invece corrispondere un canone molto piu'  basso
sono in  grado  di  offrire  sul  mercato  dell'energia  prezzi  piu'
convenienti di quelli degli impianti abruzzesi. 
    Per le ragioni esposte, l'art. 11, comma 6 lettera  b)  contrasta
altresi' con i  principi  in  materia  di  tutela  della  concorrenza
contenuti  all'art.  37,  comma  7,  del  decreto-legge   83/2012   e
conseguentemente  viola  l'art.  117,  comma  2,  lettera  e)   della
Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia   codesta   Ecc.ma   Corte   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 11 comma 6  lettera  b)  della  legge  della
Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5, pubblicata nel  B.U.R.  n.  11
del 22 gennaio 2016, avente ad oggetto «Disposizioni finanziarie  per
la redazione del bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo
(Legge di stabilita' Regionale  2016)»  in  relazione  all'art.  117,
comma secondo lett. e). 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  21
marzo 2016; 
        2. copia della legge regionale impugnata; 
        3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali. 
    Con ogni salvezza. 
          Roma, 22 marzo 2016 
 
                Avvocato dello Stato: Giacomo Aiello