N. 86 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 2016

Ordinanza del 7 gennaio 2016 del  Giudice  di  pace  di  Sondrio  nel
procedimento civile promosso da G.L. contro Prefetto di Sondrio. 
 
Circolazione stradale - Patente  a  punti  -  Regime  applicabile  ai
  conducenti italiani titolari di patenti estere. 
- Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni  al
  codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
  agosto 2003, n. 214, art.  6-ter,  come  modificato  dall'art.  24,
  comma 2, della legge  29  luglio  2010,  n.  120  (Disposizioni  in
  materia di sicurezza stradale). 
(GU n.18 del 4-5-2016 )
 
                    IL GIUDICE DI PACE DI SONDRIO 
 
    Il Giudice di pace dott.ssa Rosa  Terzolo,  letti  gli  atti  del
proc. n. 752/14 RG., promosso dal sig.  G.L.,  nato  a  (Sondrio)  il
.../.../...  (C.F.  ...),  residente  a  ...  (Svizzera);  contro  la
Prefettura di Sondrio, avente per oggetto  l'impugnazione,  ai  sensi
dell'art. 205 C.d.S., dell'ordinanza del Prefetto di Sondrio prot. n.
33966/2014/ Area III/Patenti, notificata in data 19 ottobre 2014. 
    Il  ricorrente,  nato  in  Italia,  e'  in  possesso  di   doppia
cittadinanza  (italiana  e  svizzera)  ed  e'  titolare  di   patente
Svizzera, in quanto risiede e lavora a dal 1° giugno 1998. 
    Tra il gennaio ed il dicembre del 2013 il G.L.  e'  incorso,  sul
territorio italiano, in due infrazioni alle norme  del  Codice  della
Strada, comportanti una detrazione di punteggio sulla patente pari  a
10 punti ciascuna (con  conseguente  azzeramento  del  «monte  punti»
figurativamente disponibile sulla patente, come detto  rilasciata  in
Svizzera). 
    Per questo motivo, la prefettura di Sondrio, in forza della  nota
ministeriale emessa ai sensi dell'art. 6-ter, della L. 1° agosto 2003
(come  successivamente  modificata),  ha  emanato  il   provvedimento
impugnato davanti a questo Giudice di Pace, con il quale  ha  inibito
in modo assoluto al sig. G. la guida sul territorio italiano  per  la
durata di due anni. 
    La nota ministeriale e la conseguente ordinanza prefettizia hanno
applicato l'art.  6-ter  della  L.  1°  agosto  2003,  n.  214,  come
successivamente modificato  dalla  legge  29  luglio  2010,  n.  120,
intitolato «Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata
da uno Stato estero, che cosi' recita: "1. Per i titolari di  patente
rilasciata  da  uno  Stato  estero,  che  commettono  sul  territorio
italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285, e successive modificazioni, e'  istituita  presso  il  Centro
elaborazione dati (CED) del Dipartimento per  i  trasporti  terrestri
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che
e' progressivamente alimentata con i dati anagrafici  dei  conducenti
che hanno commesso le infrazioni, associando a  ciascuno  di  essi  i
punti di penalizzazione secondo le modalita'  previste  dal  medesimo
decreto legislativo n. 285 del 1992. Le  infrazioni  sono  comunicate
allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'art. 12 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992 (1) . 
    2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco  di
un anno violazioni per un totale di almeno venti punti e' inibita  la
guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un  periodo  di
due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco
di due anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno.  Ove  il
totale di almeno venti punti sia raggiunto in  un  periodo  di  tempo
compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida e'  limitata
a sei mesi. 
    2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma
2, e' emesso dal prefetto competente rispetto  al  luogo  in  cui  e'
stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la  decurtazione
di punteggio sulla base di una comunicazione di  perdita  totale  del
punteggio  trasmessa  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti. Il provvedimento e' notificato all'interessato nelle forme
previste dall'art. 201 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285, e successive modificazioni ed ha  efficacia  dal  momento  della
notifica ovvero dal ritiro del documento, se questo e' stato disposto
contestualmente all'accertamento della violazione.  Il  provvedimento
di inibizione e' atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo
di inibizione alla guida e' punito con le sanzioni previste dal comma
6 dell'art. 218 del citato decreto legislativo n.  285  del  1992,  e
successive modificazioni. In luogo  della  revoca  della  patente  e'
sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo  di
quattro anni. In tale ultimo caso, il  conducente  non  residente  in
Italia e' invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale,
ai fini della notifica del predetto provvedimento (2) . 
    3. Presso il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e'
istituito il registro degli  abilitati  alla  guida  di  nazionalita'
straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle  norme  e
delle sanzioni previste dal presente decreto.» 
    In estrema sintesi, le disposizioni sopra riportate hanno  esteso
a tutti i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero
il sistema della  decurtazione  dei  punti  (indipendentemente  dalla
vigenza o meno nello Stato di  appartenenza  di  un  analogo  sistema
della patente a punti). Cio' significa che il legislatore italiano ha
deciso di applicare (sia pure per  la  sola  fase  sanzionatoria)  il
meccanismo della patente a punti a tutti i conducenti che  commettono
violazioni  sul  territorio  italiano,  a  prescindere   dalla   loro
nazionalita'. 
    Sennonche', una volta esaurito  il  punteggio,  non  e'  previsto
alcun  sistema  di  revisione  della  patente  (esame  di   idoneita'
tecnica), come invece succede per i titolari di patente italiana.  In
effetti, il Prefetto del luogo in  cui  e'  stata  commessa  l'ultima
violazione, sulla base  dell'apposita  comunicazione  ricevuta  dalla
competente Direzione del Ministero dell'interno, emette e notifica al
conducente (nelle forme di cui all'art. 201 C.d.S.) un  provvedimento
di inibizione alla guida di veicoli a motore su territorio nazionale,
per un  periodo  inversamente  proporzionale  a  quello  occorso  per
consumare i punti. 
    Scopo  del  legislatore   era   evidentemente   quello   di   non
discriminare tra conducente italiano e conducente straniero, evitando
che  quest'ultimo  (in  possesso  di  patente  non  italiana  e   non
assoggettata al sistema dei punti adottato  dal  nostro  legislatore)
potesse continuare a guidare  in  Italia,  a  parita'  di  infrazioni
commesse, senza subire conseguenza alcuna. 
    Tuttavia, per quanto si dira', l'intento di cui sopra  pare  aver
conseguito l'effetto opposto, poiche' comporta sul piano  applicativo
una  palese  discriminazione  a  carico  di  alcuni  soggetti  e,  in
particolare dei conducenti (cittadini italiani e non) in possesso  di
patente straniera (soprattutto se residenti in zona di confine),  con
conseguente amplificazione a loro danno proprio di quegli effetti che
la ratio legis intendeva invece scongiurare. 
    Nel caso concreto il sig. G., sia per ragioni di lavoro  che  per
ragioni familiari e personali si trova spesso a dover transitare  sul
territorio italiano: 
        1)  infatti,  i  figli  dello  stesso  (entrambi   minorenni,
rispettivamente di anni 15 e 10), abitano con la sua ex  compagna  a.
... (Sondrio), la madre vive a. ... (Sondrio) ed il fratello  a.  ...
(Sondrio); 
        2) in Italia, inoltre, il ricorrente mantiene  le  principali
amicizie; 
        3) oltretutto egli svolge l'attivita' di  topografo  per  una
ditta con sede in Svizzera, a. ..., e il suo lavoro lo  porta  spesso
in Valtellina (Sondrio). 
    Si evidenzia, per mera completezza espositiva,  che  la  distanza
tra ... (Svizzera) e ... (Sondrio) e' di circa 36  Km.  Inoltre,  ...
dista dal confine svizzero di ... circa 22 Km, mentre  ...  (Sondrio)
dista dallo stesso confine solo 11 Km circa. 
    Le disposizioni sopra richiamate  (che  non  sono  contenute  nel
Codice della Strada, bensi' in un testo di legge da questo  separato)
gia'  appaiono,  in  generale,  penalizzanti  e  discriminatorie  nei
confronti del conducente munito di patente straniera.  Ma  cio'  vale
ancor di piu', ad avviso di questo Giudice e per  quanto  di  seguito
esposto, per  i  casi  in  cui  il  conducente  titolare  di  patente
rilasciata da uno stato estero sia un cittadino italiano (esattamente
come nel caso oggetto di giudizio). Questi i motivi: 
        1) l'art. 6-ter della  L.  1°  agosto  2003,  n.  214,  sopra
richiamato,   non   prevede   alcun    obbligo    di    comunicazione
dell'intervenuta  detrazione  dei  punti  a  seguito  dell'infrazione
commessa, ragion per cui,  a  differenza  del  conducente  munito  di
patente italiana (al quale la Motorizzazione provvede  a  comunicare,
per ogni  infrazione  definitivamente  accertata,  la  corrispondente
riduzione di  punteggio,  ai  sensi  dell'art.  126-bis  C.d.S.),  al
titolare di patente straniera e' comunicato  unicamente  l'ordine  di
inibizione (e solo una volta che il  punteggio  e'  irrimediabilmente
esaurito), senza alcun altro preavviso; 
        2) la stessa norma, inoltre, non contempla alcun sistema  che
consenta al conducente con  patente  estera  di  recuperare  i  punti
persi. Per contro  il  titolare  di  patente  italiana  puo'  seguire
appositi corsi che gli consentono di recuperare, in tutto o in parte,
i punti persi (art. 126-bis c. 4°,C.d.S.); 
        3) ancora, una volta esaurito il punteggio, al conducente con
patente italiana che voglia tornare a guidare e' imposto e consentito
il superamento dell'esame di idoneita' tecnica (art.  126-bis,  comma
6°, C.d.S.). Ragion per cui, una volta espletato  positivamente  tale
incombente, egli puo'  riprendere  a  guidare  senza  necessariamente
dover  aspettare  un  periodo  di   tempo   predeterminato.   Analoga
possibilita'  non  e'  concessa,  invece,  al  titolare  di   patente
straniera il quale e' costretto tout court a  non  poter  guidare  in
Italia per il tempo predeterminato dalla norma,  senza  avere  alcuna
alternativa; 
        4) in aggiunta, l'art. 126-bis, comma 5°, C.d.S. riconosce al
titolare di patente italiana che non abbia  commesso  infrazioni  per
due anni un premio di due punti per ogni biennio fino ad  un  massimo
di   dieci   punti,   con   possibilita'   quindi   di    totalizzare
complessivamente trenta punti sulla patente. Tale beneficio  premiale
non e' invece «concesso» al cittadino italiano in possesso di patente
estera. 
    Nel caso concreto, non avendo il G. in precedenza commesso  altre
infrazioni, avrebbe avuto a  disposizione  (laddove  in  possesso  di
patenta italiana) ulteriori dieci punti e, conseguentemente,  il  suo
punteggio non si sarebbe azzerato. 
    Il trattamento deteriore riservato al titolare di patente  estera
pare essere ancor piu'  evidente  ed  ingiustificato  nei  casi  come
quello oggetto del presente giudizio, in cui il conducente/ricorrente
e' cittadino italiano che vive all'estero in zona di confine ed ha la
necessita' di transitare con  frequenza  pressoche'  giornaliera  sul
territorio italiano. 
    Il sig. G.L. non e' infatti uno  straniero  che  ha  infranto  il
Codice della Strada  mentre  si  trovava  occasionalmente  in  Italia
(magari per mere ragioni di svago). Egli e' invece cittadino italiano
che, come gia' detto, risiede e lavora in Svizzera, ma  che  mantiene
il centro principale dei propri interessi  famigliari  e  sociali  in
Italia e che, anche per fini lavorativi, ha necessita' di  transitare
abitualmente  (praticamente  ogni  giorno)  sul   nostro   territorio
nazionale. 
    Appare quindi profondamente  discriminatorio  che,  in  casi  del
genere, la norma non preveda la possibilita' di  concedere  anche  al
cittadino italiano titolare di patente estera (al pari  di  qualsiasi
conducente munito di  patente  italiana)  l'opportunita'  di  seguire
corsi di recupero o, in caso di azzeramento, di superare un esame  di
idoneita' tecnica (senza dire nuovamente, peraltro,  della  negazione
del premio di due punti per ogni biennio senza  infrazioni)  che  gli
consenta di riprendere a guidare senza dover attendere  un  lasso  di
tempo assolutamente inconciliabile con quelle  che  sono  le  diverse
esigenze famigliari, personali, lavorative e persino di svago. 
    Cio'  non  significa,  beninteso,  mandare  esente  il   soggetto
(cittadino italiano) munito di patente straniera  da  alcun  tipo  di
conseguenza, bensi' significa parificare il trattamento dello  stesso
(per quanto  concerne  la  possibilita'  di  guidare  sul  territorio
nazionale) a tutti i conducenti  muniti  di  patente  italiana.  Vuol
dire, in particolare, (a) concedere (anche) al cittadino titolare  di
patente estera le stesse possibilita'  di  recupero  dei  punti  (con
precedente obbligo di comunicazione dell'intervenuta  decurtazione  a
seguito  di  ogni  infrazione)  prevista  dall'ordinamento   per   il
possessore di patente italiana (che, beninteso, potrebbe anche essere
uno  straniero)  e,  (b)  in  caso  di  azzeramento,  contemplare  la
possibilita' di accedere ad un apposito esame di  idoneita'  superato
il quale dovrebbe essere disposta  la  revoca  del  provvedimento  di
inibizione alla guida, indipendentemente  dal  tempo  trascorso;  (c)
riconoscergli, infine, il trattamento premiale biennale  in  caso  di
mancanza di infrazioni o, comunque, un beneficio analogo subordinato,
al limite ad un periodo eventualmente piu' lungo (es. 3/4 anni) senza
infrazioni in Italia. 
    Anche la Prefettura di Sondrio, nel proprio atto di  costituzione
in giudizio, dubita della  legittimita'  costituzionale  della  norma
sopra richiamata, dal momento che non prevede  per  i  possessori  di
patente straniera la possibilita' di partecipare ai corsi di recupero
o alla revisione  della  patente  di  guida  per  azzeramento  punti,
prevista per i titolari di patente  italiana  e  cosi'  conclude  «la
norma non pare tuttavia prevedere alternative». 
Violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    Come illustrato in precedenza, nei casi analoghi a quelli oggetto
di giudizio, la disparita'  di  trattamento  appare  evidente  se  si
considera  che  l'interessato  e'  cittadino  italiano  al  quale,  a
differenza di tutti gli altri cittadini (e  anche  stranieri  purche'
titolari di patente italiana) ed a  parita'  di  condizioni,  non  e'
concesso di usufruire delle possibilita' che  il  C.d.S.  prevede  in
favore dei titolari di patente a punti italiana. 
    Si configura quindi, sotto questo aspetto, una palese  violazione
dell'art. 3  della  Costituzione,  dal  momento  che,  a  parita'  di
situazioni,  il  trattamento  discriminatorio  sopra  evidenziato  si
risolve in una sorta di «confino obbligato» per la durata di due anni
in capo al  G.  (e  per  tutti  quei  cittadini  che  si  trovino  in
situazione analoga alla sua). 
    Il trattamento  deteriore  riservato  al  cittadino  italiano  in
possesso di patente straniera rispetto a  quello  del  conducente  in
possesso   della   patente   italiana   rappresenta,   infatti,   una
irragionevole discriminazione in presenza di situazioni assolutamente
omogenee,  posto  il   regime   sanzionatorio   arbitrariamente   ed,
incomprensibilmente piu' afflittivo nei confronti del primo. 
    Oltretutto, l'impianto normativo di cui all'art. 6-ter  della  L.
1°  agosto  2003,  n.  214,  presenta  una   intrinseca   incoerenza,
contraddittorieta' ed  illogicita'  rispetto  al  contesto  normativo
esistente. Si consideri, infatti, che il meccanismo della  patente  a
punti viene applicato solo ed esclusivamente in malam partem a carico
dei  titolari  di  patente  straniera,  al  quale  e'  preclusa  ogni
possibilita'  di  rimediare  e/o  ovviare   alla   decurtazione   del
punteggio. 
    Incoerenza,  contraddittorieta'  od  illogicita',  sono  altresi'
ravvisabili in rapporto alla  complessiva  finalita'  perseguita  dal
legislatore, che, come esposto  in  precedenza,  era  quella  di  non
discriminare tra conducente in possesso di  patente  italiana  ed  il
conducente titolare di patente estera, consentendo a quest'ultimo  di
continuare  a  guidare  in  Italia  anche  laddove  avesse   commesso
infrazioni tali (e tante) da comportare l'azzeramento del monte punti
previsto dal nostro ordinamento. In effetti, il sistema cosi'  ideato
ha  irragionevolmente  creato  una  «discriminazione  al   contrario»
deviando in tal  modo  dall'intento  principale  perseguito  in  sede
legislativa. 
    Invero, avendo voluto il legislatore introdurre  il  sistema  dei
punti anche per le patenti estere (ed essendo persino prevista  dalla
norma in questa sede scrutinata la costituzione presso  il  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti  l'istituzione  di  un'apposita
banca dati al fine di rendere omogenea l'applicazione delle  norme  e
delle sanzioni previste dal presente decreto),  ragioni  di  coerenza
del sistema e di non discriminazione  avrebbero  dovuto  spingerlo  a
ritenere applicabile alle stesse l'intero meccanismo previsto per  la
patente a punti italiana. 
Violazione dell'art. 16 della Costituzione. 
    La liberta' di circolazione e  soggiorno  tutelata  dall'art.  16
della  Costituzione  si  estrinseca,  anche,  nel  diritto  di  poter
guidare, cosi' da potersi spostare e muovere liberamente,  viaggiare,
lavorare, esercitare i propri diritti e doveri di padre,  di  figlio,
di compagno. 
    Il fatto  di  inibire  al  ricorrente  la  guida  sul  territorio
italiano  senza  avergli  preventivamente  notificato  (perche'  tale
adempimento non e' previsto da nessuna norma) alcun provvedimento  di
decurtazione del punteggio a disposizione - oltre  al  fatto  di  non
prevedere a suo favore (ed a favore di tutti gli altri cittadini  che
si trovino nella sua stessa situazione) un sistema di incremento  dei
punti in caso di mancanza di  infrazioni  -  e,  ancor  di  piu',  la
mancata  previsione  della  possibilita'  di  frequentare  corsi   di
recupero o di sottoporsi, all'occorrenza, ad un apposito esame  volto
alla verifica della permanenza dei requisiti  di  idoneita'  tecnica,
significa ridurne in modo discriminatorio, e pertanto  ingiustificato
ed illegittimo, la liberta' personale (sotto il profilo, come  detto,
della liberta' di circolazione e soggiorno). 
Violazione dell'art. 2 della Costituzione. 
    Nel caso concreto, l'applicazione della norma  sopra  richiamata,
comporterebbe gravi limitazioni  a  carico  del  ricorrente,  per  il
periodo di due anni, sia a livello di  attivita'  lavorativa,  sia  a
livello  individuale  e  famigliare,  con  grave  ed   ingiustificata
compromissione di  diritti  costituzionalmente  garantiti  a  ciascun
cittadino - che sara' costretto ad  incontrare  gravi  difficolta'  a
recarsi in Italia presso i figli minori, per esercitare il suo  ruolo
di padre, oppure presso i propri genitori, famigliari ed amici o  per
esercitare  compiutamente  la  propria  attivita'  lavorativa  -  con
evidente violazione dell'art. 2 della Costituzione. 
    Si osserva che, pur avendo manifestato  il  ricorrente,  in  modo
espresso ed esplicito la propria disponibilita' a  frequentare  corsi
di recupero o a sottoporsi all'eventuale esame  di  idoneita'  -  nei
tempi e nei modi che la Prefettura, la  Motorizzazione  civile  o  il
competente Ministero  dei  trasporti  dovessero  indicare  -  non  e'
oggettivamente ravvisabile nel nostro ordinamento una norma che possa
consentire siffatta possibilita' (costituente altresi'  un  onere)  a
favore del titolare di patente estera. 
    Oltretutto, il legislatore pare non  avere  tenuto  nella  debita
considerazione il fatto che nelle zone di confine  e'  frequentissimo
il caso  di  cittadini  italiani  in  possesso,  prevalentemente  per
ragioni di lavoro (si  pensi  ai  c.d.  frontalieri),  e  quindi  per
stretta necessita' (e non per capriccio), di una  patente  rilasciata
dallo stato estero. Poiche' geograficamente il  nord  Italia  confina
con numerosi stati, la problematica di cui in questa sede si  discute
riguarda astrattamente una pluralita'  di  cittadini  italiani  (vuoi
perche' in caso di residenza all'estero per piu' di un anno e' sempre
richiesta la conversione della licenza di  guida,  vuoi  perche'  per
certe categorie di patenti - ad es. quelle richieste per la guida dei
veicoli commerciali - la conversione deve essere immediata).  A  mero
titolo esemplificativo e per rimanere al caso della Svizzera, in base
alla legge federale sulla circolazione stradale, debbono chiedere  la
conversione nella licenza di condurre Svizzera: 
        1)  i  conducenti  provenienti  dall'estero,   residenti   in
Svizzera  da  12  mesi  e  che  durante  questo  periodo  non   hanno
soggiornato per piu' di tre mesi consecutivi all'estero; 
        2) le persone che conducono a titolo professionale veicoli  a
motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D  oppure  delle
sottocategorie Cl o D1 o hanno bisogno di un permesso secondo  l'art.
25 (taxi). 
Sulla rilevanza e sulla manifesta non infondatezza della questione. 
    La rilevanza presuppone un collegamento giuridico fra norma della
cui costituzionalita' si dubita e regiudicanda all'esame del giudice. 
    La questione  si  palesa  rilevante  nella  fattispecie  concreta
giacche'  la  stessa  ha  un'incidenza  immediata  e  diretta   sulla
questione dedotta in giudizio, dato che  la  rigida  applicazione  da
parte del Giudicante della norma sopra richiamata incide, elidendoli,
su diritti fondamentali della persona costituzionalmente  protetti  e
garantiti livello nazionale e sovranazionale. 
    Quanto alla  non  manifesta  infondatezza  essa  appare  evidente
laddove si consideri che non  vi  e'  spazio  per  procedere  ad  una
interpretazione c.d.  adeguatrice  della  norma  censurata,  visto  e
considerato che, da un lato, lo scrivente Giudice  non  puo'  imporre
agli enti competenti (Ministero dei trasporti, Motorizzazione civile,
Prefettura) di porre in essere adempimenti non previsti  dalla  legge
e, sotto altro profilo, egli non puo' sottrarsi alla disposizione  di
legge procedendo alla semplice disapplicazione della  norma  reputata
illegittima. 

(1) (Comma modificato dall'art. 24, comma 2, lettera a), della  legge
    29 luglio 2010, n. 120) 

(2) (Comma inserito nell'art. 24, comma 2, lettera b), della legge 29
    luglio 2010, n. 120 e successivamente  modificato  dall'art.  23,
    comma 1, del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2) 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, L. 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 6-ter, della L. 1° agosto 2003,
n. 214, in riferimento alla violazione degli articoli 2, 3 e 16 della
Costituzione, nei termini e per le ragioni sopra indicate: 
        1) nella parte in cui non prevede l'obbligo di comunicare  ai
cittadini italiani titolari di  patente  estera  ogni  variazione  di
punteggio sulla patente ai sensi dell'art. 126-bis c. 3° C.d.S.; 
        2) nella parte in cui non prevede alcun sistema che  consenta
ai cittadini italiani titolari di  patente  estera  di  recuperare  i
punti ai sensi dell'art. 126-bis c. 4° C.d.S.; 
        3) nella parte in cui non prevede  in  favore  dei  cittadini
italiani  titolari  di  patente  estera  che  non  abbiano   commesso
infrazioni per due anni un premio di due punti per ogni biennio  fino
ad un massimo di dieci punti, ai sensi dell'art 126-bis c. 5° C.d.S.; 
        4) nella parte in cui non prevede che, una volta esaurito  il
punteggio, al cittadino italiano in possesso di  patente  estera  sia
consentito di il superamento dell'esame di idoneita' tecnica ai sensi
dell'art. 126-bis, comma 6°, C.d.S., che gli permetta di  evitare  la
sospensione della patente/inibizione alla guida. 
    Sospende il giudizio in corso e  dispone  la  trasmissione  degli
atti  alla  Corte  costituzionale,  unitamente  all'attestazione   di
avvenuta  notificazione  della  presente  ordinanza  agli  organi  di
seguito indicati. 
    Dispone che la presente ordinanza, di cui e' stata  data  lettura
in pubblica udienza, sia  notificata  a  cura  della  cancelleria  al
Presidente del Consiglio dei  ministri  e  sia  comunicata  anche  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Sondrio, 7 gennaio 2016 
 
                         Il giudice: Terzolo