N. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 aprile 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7  aprile  2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Norme della Regione Toscana -  Disciplina  delle  fasi  di
  autorizzazione provvisoria agli scarichi in acque  superficiali  di
  acque  reflue  urbane -  Piano  stralcio  di  programmazione  degli
  interventi  indifferibili  ed  urgenti  relativi  agli   scarichi -
  Rilascio di autorizzazione provvisoria agli scarichi. 
- Legge della Regione Toscana 27 gennaio  2016,  n.  5  (Disposizioni
  straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico  di
  acque reflue urbane in corpi  idrici  superficiali),  artt.  1,  2,
  comma 2, e 6, comma 1. 
(GU n.19 del 11-5-2016 )
 
                   Avvocatura Generale dello Stato 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e  difeso  dalla  Avvocatura  Generale  dello  Stato  presso  cui  e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12 
 
                               contro 
 
    Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli  artt.
1, 2, comma 2 e 6, comma 1 della legge della Regione Toscana n. 5 del
27 gennaio 2016, recante disposizioni straordinarie per  il  rilascio
delle autorizzazioni allo scarico di acque  reflue  urbane  in  corpi
idrici superficiali. 
    Si premette che  con  Delibera  del  21.3.16,  il  Consiglio  dei
Ministri si e'  determinato  ad  impugnare  la  legge  della  Regione
Toscana n. 5 del 27 Gennaio 2016 nei termini e per le motivazioni  di
cui all'unita relazione del Ministro. 
    Nella suddetta relazione sono individuate le norme da  impugnare,
tra le quali e' menzionato, nella parte iniziale, l'art. 6,  comma  2
della legge della Regione Toscana n. 5 del 27 gennaio 2016. 
    Dalla lettura  della  parte  motiva  della  relazione,  tuttavia,
appare evidente l'intenzione di impugnare l'art. 6 comma  1,  cui  si
riferiscono le censure sollevate, sicche'  il  richiamo  al  comma  2
dello stesso art. 6 deve intendersi quale refuso. 
    Per tale ragione, il presente atto di ricorso e' riferito,  oltre
che agli artt. 1 e 2 comma 2, all'art. 6  comma  1  l.  5/2016  della
Regione Toscana. 
    Tanto  premesso,  il  presente  ricorso  si  affida  ai  seguenti
argomenti: 
    1) Violazione dell'art. 117, comma 1 e comma  2,  lett.  s),  per
violazione delle norme interposte di cui alla direttiva 91/271/CE  ed
agli artt. 74 comma 1, lett. n) e 124 comma  6  del  d.lgs.  152/2006
recante "Disposizioni sulla tutela delle  acque  dall'inquinamento  e
recepimento della direttiva  91/271/CEE  concernente  il  trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa  alla
protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai   nitrati
provenienti da fonti agricole" 
    1.1) L'art. 1 della legge in epigrafe, enunciando l'oggetto della
legge  regionale,  prevede:  "In  attuazione   di   quanto   previsto
all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152 (Norme in materia ambientale), ed anche al fine di garantire  una
rapida  esecuzione  degli   interventi   indifferibili   ed   urgenti
finalizzati     all'adempimento     degli     obblighi      derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,  nonche'  prevenire
situazioni di emergenza di tipo sanitario e di  igiene  pubblica,  la
presente legge disciplina le fasi di autorizzazione provvisoria  agli
scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane, provenienti da
agglomerati superiori o uguali ai duemila  abitanti  equivalenti,  se
recapitanti in acque dolci o in acque di transizione, e  superiori  o
uguali ai diecimila abitanti equivalenti,  se  recapitanti  in  acque
marino costiere, per  il  tempo  necessario  allo  svolgimento  degli
interventi di cui all'articolo 2". 
    L'art. 2 della stessa legge, dopo aver previsto - al  comma  1  -
che la Regione provveda all'adozione di un Piano stralcio  dei  piani
d'ambito vigenti per la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2, specifica - in tale ultimo comma - che: "Il  piano  stralcio
definisce, tenendo conto anche di eventuali ipotesi di revisione  del
perimetro degli agglomerati sulla base  dei  criteri  di  valutazione
tecnica ed economica di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del
D.Lgs. n. 152/2006, il programma degli  interventi  indifferibili  ed
urgenti di realizzazione o adeguamento degli impianti di  depurazione
e di collettamento ad impianti di delle acque reflue urbane  relativi
agli scarichi di cui  all'articolo  1,  elencandone  le  priorita'  e
attestandone la copertura economico finanziaria.  In  particolare  il
piano stralcio specifica: 
    a) i termini di conclusione degli  interventi,  che  non  possono
superare i tempi  tecnici  strettamente  necessari  e,  comunque,  il
termine del 31 dicembre 2021; 
    b) gli adempimenti necessari  per  la  realizzazione  di  ciascun
intervento ed il relativo cronoprogramma". 
    Infine,  l'art.  6  comma  1  prevede:  "La  struttura  regionale
competente, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale  di  cui
al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 2013 n. 59 [...] autorizza, in via provvisoria e  in  deroga  a
quanto previsto all'articolo 3, comma  6,  del  medesimo  regolamento
emanato con D.P.R n. 59/2013, gli scarichi  di  cui  all'articolo  2,
comma  2,  della  presente  legge  per  il  periodo  necessario  alla
realizzazione dei  relativi  interventi  e,  comunque,  non  oltre  i
termini indicati nel piano stralcio". 
    1.2) Le norme sopra richiamate in combinato disposto si  pongono,
come subito si dira', in contrasto con l'art. 117 comma 1 e comma  2,
lett. s), per violazione delle norme interposte di cui alla direttiva
91/271/CE ed agli artt. 74, comma 1, lett. n) e  124,  comma  6,  del
d.lgs. 152/2006. 
    Va premesso che la disciplina degli scarichi idrici, per costante
giurisprudenza della Corte  Costituzionale,  si  colloca  nell'ambito
della  "tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema",   di   competenza
esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo  comma  lettera  s)
della Costituzione ("la disciplina degli scarichi idrici,  come  piu'
in generale la tutela delle acque dall'inquinamento,  e'  ascrivibile
alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato"  (sent.   nn.
44/2011, 187/2011). 
    Il legislatore  statale  ha  disciplinato,  nell'esercizio  della
propria competenza, la materia in argomento, al fine di  dettare  una
disciplina unitaria ed omogenea su tutto il territorio nazionale, che
superi gli interessi locali e regionali, introducendo standard minimi
di  tutela  volti  ad  assicurare  una  protezione  adeguata  e   non
riducibile dell'ambiente, non derogabile dalle Regioni, neppure se  a
statuto speciale, o dalle Province autonome. (sentenze C.  Cost.  nn.
234 del 2010, n. 187 del 2011, n. 133 del 2012). 
    Segnatamente, tale  disciplina,  per  quanto  qui  interessa,  si
rinviene nel D.lgs n. 152 dell'11 maggio 1999, recante  "Disposizioni
sulla  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  e  recepimento  della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento  delle  acque  reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa  alla  protezione  delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati  provenienti  da  fonti
agricole" 
    Le disposizioni regionali qui impugnate prevedono il rilascio  di
un'autorizzazione provvisoria allo  scarico  (art.  1:  "la  presente
legge disciplina le fasi di autorizzazione provvisoria agli  scarichi
in acque superficiali di  acque  reflue  urbane,  ...  per  il  tempo
necessario allo svolgimento degli interventi di  cui  all'articolo  2
... ") non solo per il tempo strettamente necessario  all'adeguamento
degli impianti di e di collettamento ad impianti di depurazione delle
acque reflue, ma anche per la loro realizzazione (artt.  2  comma  2:
"Il piano stralcio definisce ... il programma degli interventi ... di
realizzazione ... degli impianti di depurazione e di collettamento ad
impianti di depurazione ..." e 6 comma  1:  "La  struttura  regionale
competente, ... autorizza ... gli scarichi  di  cui  all'articolo  2,
comma  2,  della  presente  legge  per  il  periodo  necessario  alla
realizzazione dei relativi interventi  ...")  ponendosi  pertanto  in
contrasto con la normativa nazionale di riferimento. 
    L'articolo 124 del D.lgs n. 152/2006 - infatti - detta i  criteri
generali  per  il   rilascio   dell'autorizzazione   agli   scarichi,
prevedendo,  al  comma  6:  "le  regioni  disciplinano  le  fasi   di
autorizzazione  provvisoria   agli   scarichi   degli   impianti   di
depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro  avvio
oppure, se gia' in esercizio, allo svolgimento di  interventi,  sugli
impianti  o  sulle  infrastrutture  ad  essi  connesse,   finalizzati
all'adempimento   degli    obblighi    derivanti    dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea, ovvero al  potenziamento  funzionale,
alla ristrutturazione o alla dismissione". 
    Il presupposto dettato dalla  normativa  nazionale  ai  fini  del
rilascio  delle  autorizzazioni  provvisorie  e',  dunque,  che   gli
impianti di depurazione siano gia' realizzati, ancorche' non avviati,
ovvero in attesa del completamento di interventi di  potenziamento  o
adeguamento funzionale delle infrastrutture ad essi connessi. 
    Pertanto, la disciplina dettata dall'art. 124 comma 6  del  D.lgs
152/2006 non trova applicazione nel caso dello scarico sprovvisto  di
impianto di depurazione e recapitante direttamente in un corpo idrico
ricettore senza subire alcun trattamento. 
    1.3) Le norme regionali  sopra  indicate  appaiono,  inoltre,  in
contrasto con quanto previsto dal legislatore statale all'articolo 74
comma 1, lett. n), dello stesso D.lgs. 152/2006. 
    Infatti,  ai  sensi  di  tale  norma,  per  scarico  si   intende
"qualsiasi immissione effettuata esclusivamente  tramite  un  sistema
stabile di collettamento che collega senza soluzione  di  continuita'
il ciclo di produzione  del  refluo  con  il  corpo  ricettore  acque
superficiali,  sul  suolo,  nel  sottosuolo  e  in   rete   fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante,  anche  sottoposte  a
preventivo trattamento di depurazione [...]" 
    Di contro, dal combinato  disposto  degli  articoli  della  legge
regionale sopra richiamati, sembra derivare lo  scarico  diretto  "in
acque superficiali di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati
superiori o uguali ai duemila abitanti equivalenti, se recapitanti in
acque dolci o in acque  di  transizione,  e  superiori  o  uguali  ai
diecimila  abitanti  equivalenti,  se  recapitanti  in  acque  marino
costiere", e cio' per il tempo necessario  alla  realizzazione  degli
impianti di depurazione, determinando ripercussioni  negative  dovute
all'inquinamento  delle  acque,  in  contrasto  con  la  legislazione
nazionale ed europea di cui alla  direttiva  91/271/CE  ed  al  D.lgs
152/2006, nonche' con un conseguente livello di protezione  del  bene
ambientale senza dubbio deteriore rispetto a quello stabilito da tale
normativa. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si chiede che venga  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
delle norme in rubrica. 
    Si producono le norme impugnate e, per estratto,  copia  conforme
della delibera  di  impugnazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  con
allegata relazione. 
        Roma, 4 aprile 2016 
 
                     Avvocato dello Stato: Russo