N. 90 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 2016

Ordinanza  del  9  febbraio  2016  del  Tribunale   di   Varese   nel
procedimento penale a carico di Fuoco Eugenia. 
 
Reati e pene - Previdenza e assistenza - Reati di  omesso  versamento
  di ritenute previdenziali e assistenziali  sulle  retribuzioni  dei
  lavoratori  dipendenti -  Depenalizzazione  ai  sensi  del  decreto
  legislativo n. 8 del 2016 - Applicazione retroattiva della sanzione
  amministrativa pecuniaria. 
- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in  materia
  di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della  legge  28
  aprile 2014, n. 67), artt. 8, commi 1 e 3, e 9. 
(GU n.19 del 11-5-2016 )
 
                         TRIBUNALE DI VARESE 
 
    Ordinanza di remissione di questione di legittimita'  alla  Corte
costituzionale. 
    Il Giudice Stefano Colombo, dato atto che Fuoco  Eugenia  risulta
imputata nel procedimento sopra epigrafato per il reato di  cui  agli
articoli 81 cpv. codice penale e  2  comma  1-bis,  decreto-legge  12
settembre 1983 n. 463 convertito in legge 11 novembre  1983  n.  638,
poiche', in qualita' di legale rappresentante  della  "Fuoco  Eugenia
Pizzeria La Svolta" di Somma Lombardo, con piu' azioni  esecutive  di
un medesimo disegno  criminoso  ed  in  tempi  diversi,  ometteva  di
effettuare nei termini di legge il versamento della somma complessiva
di € 177,00 relativa al periodo compreso tra il mese di agosto 2008 e
febbraio 2009, trattenuta  a  titolo  di  ritenute  previdenziali  ed
assistenziali sulla retribuzione dei dipendenti dell'azienda, come da
decreto di giudizio immediato del 18 luglio 2014. 
    Considerato che il  delitto  contestato  all'imputata,  ai  sensi
dell'art. 2 decreto-legge, 12 settembre 1983 n.  463  (convertito  in
legge n. 638 dell'11  novembre  1983),  nelle  sole  ipotesi  in  cui
l'importo omesso non e' superiore ad € 10.000,00 per ogni annualita',
e' stato oggetto di depenalizzazione e contestuale trasformazione  in
illecito amministrativo, ai  sensi  dell'art.  3,  comma  6,  decreto
legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016 (entrato in  vigore  in  data  6
febbraio 2016). 
    Rilevato  che,  ai  sensi  della  medesima  norma,  le   condotte
riconducibili  al  predetto  art.  2,  decreto-legge  463/1983  sono,
attualmente,  sanzionate  non  piu'   con   la   pena,   bensi'   con
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un  minimo
di € 10.000,00 ad un massimo di € 50.000,00. 
    Evidenziato che l'art. 8  del  predetto  decreto  legislativo  n.
8/2016  prevede  che:  "le  disposizioni  del  presente  decreto  che
sostituiscono  sanzioni  penali  con   sanzioni   amministrative   si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla  data  di
entrata in vigore del decreto  stesso,  sempre  che  il  procedimento
penale non sia stato definito con sentenza  o  con  decreto  divenuti
irrevocabili" (comma 1) e che: "ai fatti commessi prima della data di
entrata in vigore del presente decreto non puo' essere applicata  una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  per  un  importo  superiore  al
massimo della pena originariamente  inflitta  per  il  reato,  tenuto
conto del criterio di ragguaglio  di  cui  all'art.  135  del  codice
penale" (comma 3). 
    Preso atto che il  successivo  art.  9,  decreto  legislativo  n.
8/2016 impone al Giudice penale, nei casi di cui all'art. 8 comma  1,
la trasmissione (entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
decreto) all'Autorita' amministrativa competente degli atti  relativi
ai procedimenti penali  riguardanti  reati  trasformati  in  illeciti
amministrativi (dunque, anche dell'art. 2, decreto-legge 463/1983 per
il quale si procede nei confronti di Fuoco  Eugenia),  salvo  che  il
reato, alla medesima data, risulti prescritto  o  estinto  per  altra
causa, al fine di applicare la summenzionata sanzione  amministrativa
pecuniaria. 
    Ritiene - ex officio - di dover sottoporre al giudizio di  questa
Ecc.ma Corte questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  8,
comma 1, decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, nella parte in
cui prevede l'applicazione della sanzione  amministrativa  pecuniaria
di cui all'art. 3, comma 6 in  relazione  alle  ipotesi  di  illeciti
amministrativi di cui all'art. 2,  decreto-legge  463/1983  anche  ai
fatti commessi prima  dell'entrata  in  vigore  del  decreto  che  ha
disposto la trasformazione  del  reato  in  illecito  amministrativo,
dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 8 del 15  gennaio  2016,
nella  parte  in  cui  prevede  che,  per  i  fatti  commessi   prima
dell'entrata  in  vigore  del  decreto,  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria applicabile non possa essere superiore  al  massimo  della
pena originariamente inflitta per il reato  e  dell'art.  9,  decreto
legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, nella parte in  cui  impone  al
Giudice   penale   la   trasmissione   all'Autorita'   amministrativa
competente degli atti relativi  ai  procedimenti  penali  riguardanti
reati trasformati in illeciti amministrativi salvo che il reato, alla
medesima data, risulti prescritto o estinto per altra causa, al  fine
di applicare la summenzionata sanzione amministrativa pecuniaria, per
contrasto con i principi di legalita' e irretroattivita'  della  pena
(art. 25, comma 2 Cost.), con il principio di colpevolezza  (art.  27
Cost.) e con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). 
1. Non manifesta infondatezza della questione 
    La questione di legittimita' costituzionale  sopra  delineata  si
presenta   non   manifestamente   infondata   per   una   serie    di
considerazioni. 
    Com'e' noto, il precetto penale di cui all'art. 2,  comma  1-bis,
decreto-legge 463/1983, prima  dell'entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n.. del 15 gennaio 2016 (entrato in vigore alla data  del
6 febbraio 2016) sanzionava con la pena della reclusione sino  a  tre
anni e della multa sino  ad  €  1.032,91  il  datore  di  lavoro  che
ometteva  di  versare  le  ritenute  previdenziali  ed  assistenziali
operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Con  il  citato
art. 3, comma 6, decreto legislativo  n.  8/2016  il  legislatore  ha
introdotto una soglia di punibilita' del delitto  in  questione,  che
costituisce tuttora reato laddove  l'importo  omesso  -  per  singole
annualita' - risulti superiore ad  €  10.000,00  (nel  qual  caso  e'
prevista la pena della reclusione fino a tre anni e della multa  sino
ad € 1.032,00) mentre e' stato derubricato in illecito amministrativo
nelle ipotesi in cui l'importo omesso non superi il limite  -  soglia
anzidetto. 
    In  tale  ultimo  caso,  l'omesso   versamento   delle   ritenute
assistenziali e previdenziali e' sanzionato  in  via  amministrativa,
con la sanzione pecuniaria  da  €  10.000,00  ad  €  50.000,00,  come
disposto ancora dal medesimo art. 3, comma 6. 
    Orbene, l'art. 8 del medesimo  decreto  legislativo  ha  previsto
un'applicazione  in   via   retroattiva   della   predetta   sanzione
amministrativa pecuniaria, prevista per  i  fatti  sussumibili  nella
previsione di cui all'art. 2, comma  1-bis,  decreto-legge  463/1983,
precedentemente costituenti reato ed ora derubricati in mero illecito
amministrativo (in quanto aventi  ad  oggetto  un  omesso  versamento
delle ritenute non superiore alla soglia di € 10.000,00). 
    La sanzione amministrativa pecuniaria si applica, per  l'appunto,
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata  in
vigore del decreto stesso, a meno che il procedimento penale  sotteso
non  sia  stato  definito  con  sentenza  o  con   decreto   divenuti
irrevocabili. 
    In relazione  ai  fatti  pregressi,  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria applicabile non puo' avere un importo superiore al massimo
della pena originariamente inflitta per il reato,  tenuto  conto  del
criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 del codice penale. 
    Al fine  di  consentire  l'applicazione  dell'anzidetta  sanzione
amministrativa pecuniaria, il Giudice penale e' tenuto, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del decreto,  a  trasmettere  gli  atti
relativi al  procedimento  all'Autorita'  amministrativa  competente,
individuata in base alle  disposizioni  del  decreto-legge  463/1983,
salvo che il reato non risulti prescritto o estinto per altra  causa,
nella medesima data (entro novanta giorni dall'entrata in vigore  del
decreto). 
    Cosi' ricostruito il sistema  sanzionatorio  delineato  all'esito
della  recente  depenalizzazione  (e   trasformazione   in   illecito
amministrativo)  dell'art.  2,  decreto-legge  463/1983  (per  omessi
versamenti inferiori all'importo di € 10.000,00), si deve  dare  atto
di come il principio di irretroattivita' di cui all'art. 25, comma  2
Cost.  trovi  (solo  da  un  punto  di  vista  formale)  applicazione
esclusivamente alle norme penali ed alle pene ivi contemplate. 
    Per quanto  attiene  le  sanzioni  amministrative  opera  si'  il
principio di irretroattivita', ma cosi' come contemplato dall'art. 1,
della  legge  n.  689/1981,  che  prevede:   "nessuno   puo'   essere
assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di  una  legge
che sia entrata in vigore prima della commissione  della  violazione"
ed, inoltre, "le  leggi  che  prevedono  sanzioni  amministrative  si
applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati". 
    Si tratta di disposizioni che ricalcano i principi costituzionali
di stretta legalita' e di irretroattivita'  della  norma  penale  nel
tempo, sancendo  -  parimenti  -  l'applicabilita'  di  una  sanzione
amministrativa soltanto nei casi tassativamente previsti dalla  legge
e soltanto in relazione  a  violazioni  commesse  dopo  l'entrata  in
vigore della legge che la contempla. 
    Sennonche',  il  principio  di  irretroattivita'  delle  sanzioni
amministrative - a differenza di quello, costituzionalmente  sancito,
relativo alle pene - trova fondamento in una legge ordinaria e,  come
tale, ben puo' essere derogato da una legge ordinaria posteriore  che
preveda - espressamente - l'applicazione retroattiva di una  sanzione
amministrativa, come accaduto - apparentemente - nel caso di  specie,
tenuto  conto  che  l'art.  8,  decreto  legislativo  n.  8/2016   ha
espressamente previsto l'applicabilita' della sanzione amministrativa
pecuniaria anche per le violazioni all'art. 2, decreto-legge 463/1983
(ora non piu'  costituenti  reato)  commesse  prima  dell'entrata  in
vigore  del  decreto  stesso,  con  l'eccezione  delle  sole  ipotesi
seguenti: 
      pronuncia di una  sentenza  o  di  un  decreto  definitori  del
procedimento penale, divenuti irrevocabili; 
      estinzione del reato per prescrizione, nel termine  di  novanta
giorni dall'entrata in vigore del decreto; 
      estinzione del reato per altra causa, nel  termine  di  novanta
giorni dall'entrata in vigore del decreto. 
    Tutto cio' premesso, si deve evidenziare - anche in base ai  piu'
recenti innesti della giurisprudenza comunitaria - come i concetti di
"sanzione  penale"  (rispetto  alla  quale  trova   applicazione   il
principio di irretroattivita' di rango costituzionale) e di "sanzione
amministrativa" (applicabile - per espressa disposizione di  legge  -
anche in via retroattiva) non possono essere desunti,  semplicemente,
dal  nomen  iuris  utilizzato  dal  legislatore,  ne'  dall'Autorita'
chiamata ad applicarla, ma devono, al contrario, essere ricavati - in
concreto - tenuto conto delle finalita' e della portata del  precetto
sanzionatorio di volta in volta contemplato. 
    Sul punto, appare opportuno richiamare all'attenzione  di  questa
Ill.ma Corte le recenti pronunce  della  Corte  Europea  dei  Diritti
dell'Uomo (d'ora innanzi, Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali) che, a piu' riprese,
si  e'   pronunciata   proprio   sulla   legittimita'   del   sistema
sanzionatorio italiano del cosiddetto "doppio binario" che, anche  in
relazione  agli  illeciti  fiscali  e  tributari  (qual   e'   quello
contemplato dall'art. 2,  d.l.  462/1983),  arriva  a  sanzionare  il
medesimo fatto illecito con la pena, da un lato, e  con  la  sanzione
amministrativa, dall'altro. 
    A tal proposito, non si puo' ignorare  la  recentissima  sentenza
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali del 4 marzo 2014 nella causa "Grande Stevens  e
altri contro Italia". 
    Con tale pronuncia, la Convenzione europea  per  la  salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali ha  ritenuto  che
il sistema legislativo (e sanzionatorio) italiano in materia di abusi
di mercato - che, analogamente agli  illeciti  tributari  di  cui  si
tratta  in  questa  sede,  prevede  l'applicazione,   per   i   fatti
costituenti reato, sia della pena,  sia  di  una  serie  di  sanzioni
amministrative (nel caso di specie irrogate dalla CONSOB) - pone seri
dubbi di coerenza rispetto a due fondamentali principi sanciti  dalla
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, quali  il  diritto  ad  un
equo processo (art. 6 par. 1 Convenzione europea per la  salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali) ed il diritto  a
non essere giudicati o puniti due volte per il medesimo fatto (ne bis
in idem, art. 4 del protocollo n. 7). 
    Piu'  nel  dettaglio,  i  Giudici  della  Corte   Europea   hanno
evidenziato  che,  dopo  le  sanzioni  (formalmente)   amministrative
comminate dalla CONSOB ai ricorrenti, l'avvio di un  processo  penale
sugli  stessi  fatti  rappresenta  una  violazione  del  fondamentale
principio del ne  bis  in  idem,  secondo  cui  nessuno  puo'  essere
giudicato due volte per lo stesso fatto  (nel  caso  esaminato  dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, i ricorrenti, dopo essere stati  sanzionati  a
livello  amministrativo  dalla   CONSOB   nel   2007,   erano   stati
successivamente rinviati a giudizio, assolti in  primo  grado  e,  da
ultimo, condannati in appello). 
    Per addivenire a tale soluzione, i giudici  di  Strasburgo  hanno
effettuato un approfondito esame in ordine alla natura delle sanzioni
inflitte  dalla  CONSOB,  sottolineando  come  tali   sanzioni   solo
nominalmente  possano  essere  qualificate   come   "amministrative,"
essendo, al contrario, da ritenersi, a tutti gli effetti, delle  vere
e proprie sanzioni penali. 
    A tal proposito, la Convenzione europea per la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali  ha  spiegato  come
l'individuazione di una sanzione come "amministrativa" o "penale" non
puo' dipendere unicamente dal nomen  iuris  ad  essa  attribuito  dal
legislatore ne' dall'organo chiamato  ad  applicarla,  dovendosi,  al
contrario, avere riguardo ad  una  serie  di  indici  presuntivi,  in
presenza dei quali la sanzione - pur se formalmente qualificata  come
"amministrativa" - assume, a tutti gli effetti, la natura, lo scopo e
le funzioni di una vera e propria pena. 
    La Corte ha enumerato - con riferimento alle  sanzioni  comminate
dalla CONSOB - la rilevante severita' delle stesse, l'importo elevato
in concreto inflitto  e  in  astratto  comminabile,  la  presenza  di
sanzioni accessorie collegate, e le ripercussioni  complessive  sugli
interessi del condannato (punti 97, 98 e 99 della sentenza). 
    I  giudici  di  Strasburgo  hanno,  altresi',  osservato  che  le
sanzioni comminate dalla CONSOB, proprio per l'elevata  afflittivita'
nei  confronti  del  condannato,  rivestono  uno  scopo   chiaramente
repressivo e preventivo, che si affianca  a  quello  riparatorio  dei
pregiudizi  di  natura  finanziaria  cagionati  dalla  condotta,  non
mancando, peraltro, di evidenziare  -  significativamente  -  che  le
sanzioni risultano inflitte dalla CONSOB in funzione  della  gravita'
della condotta ascritta e non del danno provocato  agli  investitori,
cosi' distaccandosi da una valutazione puramente economica del  danno
e facendo applicazione, invece, di criteri e principi che - di  norma
- appartengono alla valutazione del Giudice penale. 
    Cosi'  riconosciuta  la  natura  formalmente  amministrativa   ma
sostanzialmente penale delle  sanzioni  comminate  dalla  CONSOB,  la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali ha tratto la duplice  conseguenza  che,  da  un
lato, il procedimento applicativo di tali sanzioni  deve  conformarsi
ai principi ed alle garanzie dell'equo processo di  cui  all'art.  6,
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali e, dall'altro lato, che l'instaurazione  di  un
procedimento penale, dopo l'irrogazione della sanzione  "formalmente"
amministrativa da parte dell'ente preposto (nel caso esaminato  dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, si trattava della  CONSOB)  costituisce  -  di
fatto - una violazione del principio del  ne  bis  in  idem,  di  cui
all'art. 4 del Protocollo 7. 
    Ritiene questo Giudice  che  analoghe  argomentazioni  possano  e
debbano  essere  sostenute  anche  con  riferimento   alla   sanzione
amministrativa che presidia attualmente -  dopo  la  riforma  operata
dall'art. 3, comma 6, decreto legislativo n. 8/2016 -  le  violazioni
al precetto di cui  all'art.  2,  decreto-legge n.  463/1983  laddove
l'omesso versamento non superi il limite - soglia di € 10.000,00. 
    A tal proposito, occorre evidenziare  come  la  sanzione  -  solo
formalmente  -   amministrativa   contemplata   per   le   violazioni
"sotto-soglia"  anzidette  (che  costituiscono,  ora,  meri  illeciti
amministrativi) preveda il pagamento di una somma  ricompresa  tra  €
10.000,00 ed € 50.000,00, il cui  minimo  edittale  e',  addirittura,
superiore al massimo della pena pecuniaria prevista per le violazioni
superiori alla soglia di punibilita' e,  dunque,  costituenti  ancora
reato (si tratta della multa fino ad € 1.032,00). 
    Si ravvisano, anche in questo caso, i medesimi parametri  che  la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali ha sottolineato per  attribuire  alle  sanzioni
(nominalmente) amministrative irrogabili da  parte  della  CONSOB  la
natura sostanziale di sanzioni penali, ovvero: 
      la rilevante severita'; 
      l'importo elevato; 
      le ripercussioni  complessive  sugli  interessi  economici  del
condannato; 
      la finalita' sicuramente repressiva piuttosto  che  riparatoria
della sanzione amministrativa in oggetto. 
    Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, occorre rilevare  che
il complesso di norme di cui agli articoli 3 comma 6, 8 comma 1 e 3 e
9 decreto legislativo n. 8/2016 nel  prevedere  l'applicazione  della
sanzione amministrativa anzidetta e la trasmissione  degli  atti  del
processo penale all'autorita' amministrativa competente  non  prevede
alcun criterio per ancorare  la  quantificazione  della  sanzione  da
applicare con il danno effettivo cagionato agli Enti di previdenza  e
di assistenza dall'omesso versamento del soggetto agente. 
    Ne  consegue,  dunque,  che  la  determinazione  del  quantum  di
sanzione   concretamente   irrogabile   sara'    operata    dall'Ente
applicatore, in parte in relazione al danno effettivo,  in  parte  in
relazione alla gravita' della condotta  (omissiva),  facendo,  cosi',
applicazione di criteri  valutativi  che  sono  propri  del  giudizio
penale (cosi', nel caso di cui al giudizio a  quo,  a  fronte  di  un
omesso versamento da parte dell'imputata Fuoco  Eugenia  estremamente
contenuto - pari a complessive € 177,00 - dovra' trovare applicazione
la sanzione amministrativa  minima  -  pari  ad  €  10.000,00  -  non
potendosi, pero', fondare tale valutazione sull'entita' del danno  in
concreto cagionato all'INPS - oggettivamente irrisorio - bensi' su di
una funzione esclusivamente repressiva della sanzione in oggetto). 
    Sulla base delle considerazioni sopra svolte,  si  deve,  quindi,
ritenere che la  sanzione  amministrativa  contemplata  dall'art.  3,
comma  6,  decreto  legislativo  n.   8/2016   per   le   fattispecie
"sotto-soglia" di violazioni dell'art. 2, decreto-legge  n.  463/1983
abbia la natura, le conseguenze e le finalita' di una vera e  propria
pena. 
    Tutto cio'  premesso,  ritiene  questo  Giudice  che,  anche  con
riferimento all'anzidetta sanzione (solo formalmente) amministrativa,
ma di fatto penale, non possano che trovare applicazione  i  principi
di legalita' e di irretroattivita' delle sanzioni  penali  (in  senso
sostanziale) costituzionalmente sanciti dall'art. 25 Cost. 
    E' di tutta evidenza, infatti, che un'applicazione della sanzione
amministrativa  in  esame  anche  ai  fatti  di   omesso   versamento
(sotto-soglia) posti in  essere  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto  (ossia  prima  del  6  febbraio  2016)  avrebbe  la
conseguenza - assolutamente abnorme e contraria ai principi  fondanti
del nostro ordinamento giuridico - di esporre il  condannato  in  via
amministrativa   (ex    imputato)    a    conseguenze    estremamente
pregiudizievoli per i propri interessi economici (tenuto conto  degli
importi elevati della sanzione  amministrativa  di  cui  all'art.  3,
comma 6, decreto legislativo n. 8/2016,  in  particolare  per  quanto
riguarda il  minimo  edittale),  senza  che  questi  abbia  avuto  la
possibilita'  di  conoscere  tali  conseguenze  prima  della  propria
omissione, in tal modo orientando la propria condotta. 
    Sembra decisamente superfluo rammentare a questa Ecc.ma Corte  la
ratio sottesa al principio di irretroattivita' delle  norme  e  delle
sanzioni penali, che affonda le proprie radici in tempi  estremamente
bui quando il legislatore aveva il potere di introdurre - ex  abrupto
- norme punitive volte non gia' ad  orientare  il  comportamento  dei
consociati, bensi' a reprimere - ex post  -  ogni  comportamento  non
gradito al potere (piu' o meno legittimamente) costituito. 
    Proprio per impedire simili abusi,  una  norma  fondamentale  del
nostro  ordinamento,  qual  e'  l'art.  25  comma   2   della   Carta
Costituzionale, garantisce ad ogni persona la  prerogativa  (finanche
il diritto) di sapere in anticipo quali  comportamenti  costituiscono
un fatto penalmente  rilevante,  a  quale  comportamento  fa  seguito
l'applicazione di una pena (in senso sostanziale), nonche' quale tipo
di pena - ed in che misura -  potra'  essere  inflitta,  precludendo,
altresi', che un individuo sia  punito  (personalmente  o  a  livello
patrimoniale) per fatti che, al momento in cui sono  stati  commessi,
non erano contemplati come reato o con  pene  che,  per  tipologia  e
misura, non fossero espressamente stabilite. 
    Il concetto di pena non puo' essere - ovviamente - limitato  alle
sole sanzioni privative  della  liberta'  personale  ma  deve  essere
esteso anche  agli  interessi  economici  dell'individuo,  a  maggior
ragione nella societa' attuale dove il patrimonio riveste  un'estrema
importanza nella vita quotidiana; non si puo', in tal senso, ritenere
indifferente - per la vita e la qualita' della vita di ogni persona -
un esborso economico di ingente ammontare, qual e' quello contemplato
dalla sanzione amministrativa prevista dall'art. 3, comma 6,  decreto
legislativo n. 8/2016 (da € 10.000,00 ad € 50.000,00). 
    I principi di legalita' ed irretroattivita' di cui  all'art.  25,
comma 2 Cost. valgono, infatti, ovviamente per le pene della multa  e
dell'ammenda, espressamente qualificate come tali dall'art.  17  c.p.
(in tal senso, sarebbe sicuramente incostituzionale  una  norma  che,
introducendo la pena della  multa  per  un  reato  ovvero  aumentando
quella gia' contemplata, ne prevedesse  un'applicazione  retroattiva)
ma  devono  ritenersi,  altresi',  operanti   -   per   quanto   gia'
precedentemente esposto - anche per le sanzioni pecuniarie  che,  pur
camuffate sotto differenti qualificazioni nominali, hanno - di  fatto
- funzioni e natura di vere e proprie pene. 
    Nel caso di specie, il datore  di  lavoro  che  abbia  omesso  di
versare le ritenute previdenziali ed assistenziali prima dell'entrata
in  vigore  del  decreto  in  oggetto  -  eventualmente  per  importi
complessivi estremamente contenuti, come  nell'ipotesi  sottoposta  a
questo  Giudice  di  merito  (€  177,00)  -  non  puo'  che   essersi
prospettato conseguenze sanzionatorie (ancorche'  a  livello  penale)
comunque  limitatamente  afflittive  (anche  in  considerazione   dei
numerosi istituti penali sostanziali che, in sede di cognizione o  di
esecuzione,  consentono,  comunque,  di  evitare  -  in  concreto   -
l'esecuzione di una pena o,  comunque  di  mitigarne  le  conseguenze
afflittive, quali  sono,  a  titolo  di  esempio,  i  benefici  della
sospensione condizionale della pena,  della  conversione  della  pena
detentiva in pena pecuniaria,  la  possibilita'  di  assoluzione  per
particolare tenuita' del  fatto  come  introdotta  dal  recente  art.
131-bis codice penale, la possibilita' di chiedere la sospensione del
procedimento con messa alla prova...). 
    Risulta,  quindi,  ampiamente  lesivo  delle  prerogative  e  dei
diritti costituzionalmente riconosciuti introdurre - con un gioco  di
prestigio costituito dall'utilizzo di un nomen iuris differente - una
sanzione formalmente amministrativa  eccessivamente  rigorosa  e  per
importi estremamente elevati, che - una volta tolta la  "maschera"  -
risulta essere, di  fatto,  una  vera  e  propria  pena,  decisamente
peggiorativa  di  quanto  originariamente  comminato   dall'art.   2,
decreto-legge n. 463/1983, attribuendo ad essa,  surrettiziamente  ed
in violazione  dei  principi  di  cui  all'art.  25,  comma  2  Cost.
efficacia retroattiva, facendola valere anche nei confronti  di  chi,
avendo commesso il fatto prima dell'entrata in  vigore  del  decreto,
non poteva, ovviamente, conoscere in anticipo l'introduzione  di  una
simile   conseguenza   pregiudizievole   per   i   propri   interessi
patrimoniali. 
    Occorre, a tal punto, svolgere due ulteriori considerazioni. 
    In primo luogo, si deve osservare che l'art. 8, comma 3,  decreto
legislativo n. 8/2016 solo apparentemente introduce un  criterio  che
sembra limitare la portata afflittiva della  sanzione  amministrativa
in esame, ancorandolo al quantum di pena concretamente  inflitto  dal
Giudice penale (in tal senso, la norma recita testualmente: "ai fatti
commessi prima della data di entrata in vigore del  presente  decreto
non puo' essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria  per
un importo superiore al massimo della pena  originariamente  inflitta
per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art.
135 del codice penale"), sennonche' la norma  nulla  dispone  per  le
ipotesi cui - come nel caso di specie - il processo  penale  non  sia
stato ancora definito con sentenza (o con decreto) e, dunque, non sia
stata ancora inflitta alcuna pena per il reato, rispetto  alla  quale
determinare la sanzione amministrativa pecuniaria. 
    E' di tutta evidenza che, in tali ipotesi (cui va  ricondotto  il
giudizio a quo), e' precluso al  Giudice  penale  addivenire  ad  una
sentenza di condanna, con l'irrogazione di una pena, proprio  perche'
- in ragione dell'entrata in vigore del provvedimento  che  trasforma
le ipotesi delittuose "sotto-soglia"  in  illeciti  amministrativi  -
l'unico esito del giudizio ancora pendente per  fatti  pregressi  non
puo' che essere l'assoluzione perche' il fatto non e'  piu'  previsto
dalla legge come reato. 
    Di conseguenza, il Giudice penale - ai sensi dell'art. 9, decreto
legislativo n. 8/2016 -  non  potrebbe  far  altro  che  disporre  la
trasmissione degli atti all'Autorita' amministrativa competente  che,
non avendo alcuna pena originariamente inflitta cui fare  riferimento
(da convertire ex art. 135 codice penale),  dovrebbe  necessariamente
(o, quantomeno, sul punto la norma e' ambigua ed estremamente fumosa)
determinare la sanzione amministrativa da applicare  all'interno  del
range di cui all'art. 3, comma 6 che, come gia' osservato, oscilla da
un minimo di € 10.000,00 ad un massimo di € 50.000,00. 
    Peraltro, il riferimento contenuto nell'art. 8, comma 3,  decreto
legislativo n. 8/2016 al "massimo della pena originariamente inflitta
per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art.
135 del codice penale," quale parametro per  determinare  il  quantum
massimo della sanzione pecuniaria  concretamente  applicabile  per  i
fatti  commessi  prima  dell'entrata  in  vigore  del   decreto,   e'
estremamente confuso e farraginoso e suscita, addirittura, il  dubbio
che  il  legislatore  abbia  inteso  riferirsi  non  gia'  alla  pena
"inflitta" dal Giudice in concreto (con sentenza o decreto), bensi' a
quella "prevista," "contemplata"  o  "comminata"  in  astratto  dalla
norma incriminatrice originaria, ossia dall'art. 2, decreto-legge  n.
463/1983. 
    Tale  interpretazione  -  a  parte  evidenziare  un  eventuale  e
francamente  sorprendente   errore   terminologico   da   parte   del
legislatore - e' foriera, pero', di un ulteriore profilo di  assoluta
irragionevolezza,  illogicita'  e  contraddittorieta',   poiche'   il
massimo della pena originariamente "stabilita"  (se  cosi'  si  vuole
intendere)  in  astratto  per  il  delitto   di   cui   all'art.   2,
decreto-legge 463/1983 (anni 3 di reclusione, ragguagliati  ai  sensi
dell'art. 135 codice penale, ed € 1.032,00 di multa, per  complessivi
€ 274.782,00) e' addirittura  superiore  al  massimo  della  sanzione
amministrativa applicabile in base alla norma (€ 50.000,00). 
    In seconda battuta, occorre  osservare  che  -  a  differenza  di
quanto previsto per le pene - la  disposizione  di  cui  all'art.  3,
comma 6, decreto legislativo n. 8/2016, nel contemplare il minimo  ed
il massimo edittale  della  sanzione  amministrativa,  non  introduce
alcun istituto alternativo alla sua applicazione, che tenga conto, ad
esempio, della particolare tenuita' degli importi  omessi  ovvero  di
condotte  riparatorie   successivamente   tenute   dal   reo,   cosi'
determinandosi un differente trattamento per colui  che,  pur  avendo
omesso di versare le ritenute  previdenziali  prima  dell'entrata  in
vigore del decreto, abbia gia' ottenuto la pronuncia di una  sentenza
definitoria del giudizio -  eventualmente  beneficiando  di  istituti
alternativi alla pena e che, di fatto, hanno azzerato le  conseguenze
pregiudizievoli  della  condotta   (ad   esempio,   assoluzione   per
particolare tenuita' del fatto o sospensione condizionale della pena)
- e per i soggetti la cui posizione  processuale,  per  questioni  di
etera  tempistica  processuale,  non   sia   stata   definita   prima
dell'entrata in vigore del decreto, che non hanno alcuna possibilita'
di sottrarsi all'applicazione della sanzione amministrativa anzidetta
(neppure nei casi di unica violazione,  o  di  omesso  versamento  di
particolare tenuita'),  con  un  evidente  vulnus  del  principio  di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. 
    Ma vi e' di piu'. La  previsione  -  per  la  verita',  piuttosto
confusa - di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo  n.  6/2018
determina un'ulteriore lesione al principio di uguaglianza formale  e
sostanziale,  di  cui  all'art.  3  Cost.  in  quanto  introduce  una
disparita' di trattamento fra i soggetti - imputati  in  un  processo
penale per il delitto  di  cui  all'art.  2,  decreto-legge  463/1983
"sotto-soglia" commesso prima dell'entrata in vigore del decreto,  la
cui posizione sia gia' stata definita con una sentenza o  un  decreto
di condanna (non ancora divenuta irrevocabile) -  nel  qual  caso  la
sanzione  amministrativa   pecuniaria   applicabile   dovra'   essere
commisurata alla pena originariamente inflitta, secondo i criteri  di
ragguaglio di cui all'art. 135 codice penale - ed i soggetti  la  cui
posizione, al contrario, sia ancora pendente al momento  dell'entrata
in vigore, per i quali la sanzione (nel  silenzio  della  legge)  non
potra' che essere determinata nei termini della cornice  edittale  di
cui all'art. 3, comma 6 (da € 10.000,00 ad € 50.000,00),  risultando,
in tal modo, decisamente piu' afflittiva e  pregiudizievole  per  gli
interessi (economici) del condannato. 
2. Rilevanza della questione nel giudizio di merito. 
    Oltre a non apparire manifestamente infondata,  la  questione  di
legittimita' costituzionale cosi' prospettata appare anche  rilevante
nella decisione del giudizio di merito, demandato alla cognizione  di
questo Giudice. 
    Come sopra evidenziato,  infatti,  l'imputata  Fuoco  Eugenia  e'
chiamata   a   rispondere   del   delitto   di   cui   all'art.    2,
decreto-legge 463/1983 per aver omesso di versare, nella sua qualita'
di legale rappresentante  della  ditta  "Fuoco  Eugenia  Pizzeria  La
Svolta" le  ritenute  previdenziali  e  assistenziali  operate  sulle
retribuzioni dei dipendenti, per un importo complessivo di €  177,00,
relativamente al periodo compreso tra agosto 2008 e febbraio 2009. 
    Le norme di cui al recente  decreto  legislativo  n.  8/2016  (in
particolare, l'art. 8 commi 1 e 3 e l'art. 9  di  cui  si  chiede  la
declaratoria    d'incostituzionalita')    trovano     necessariamente
applicazione anche al fatto concreto, non essendo  stati  pronunciati
sentenza o  decreto  divenuti  irrevocabili,  ne'  essendo  il  reato
contestato all'imputata estinto per prescrizione o per altre cause. 
    Di conseguenza, questo Giudice,  sulla  base  delle  disposizioni
anzidette, non puo' che essere tenuto alla  trasmissione  degli  atti
all'autorita'   amministrativa   competente,    affinche'    provveda
all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 
    Nel caso di specie, pero', si appalesano con  chiarezza  tutti  i
numerosi profili di incostituzionalita' delle norme richiamate,  come
sopra delineati. 
    E' di tutta evidenza, infatti, in questa fattispecie concreta, la
violazione dei principi di  legalita'  e  di  irretroattivita'  delle
sanzioni penali, di cui  all'art.  25,  comma  2  Cost.,  atteso  che
l'importo non versato  dall'imputata  (persona  priva  di  precedenti
penali) e' estremamente esiguo (si tratta di un omesso versamento  di
complessive € 177,00, peraltro distribuito nel periodo intercorso tra
agosto 2008 e febbraio 2009). 
    Di conseguenza, anche in caso di eventuale  condanna,  l'imputata
avrebbe ragionevolmente potuto beneficiare di una serie  di  istituti
volti ad  evitare  -  in  concreto  -  l'esecuzione  della  pena  (in
particolare, la sospensione condizionale), che non sono in alcun modo
contemplati  in   relazione   alla   sanzione   (solo   nominalmente)
amministrativa   che   le   dovrebbe   essere   applicata   dall'ente
accertatore. 
    Ancora,  si  deve  sottolineare  che  l'imputata  avrebbe  potuto
ragionevolmente essere assolta, all'esito  del  giudizio  di  merito,
stante la  causa  di  non  punibilita'  derivante  dalla  particolare
tenuita'  del  fatto,  ai  sensi  dell'art.  131-bis  codice  penale,
recentemente introdotta nel nostro ordinamento e non contemplata  con
riferimento   all'applicabilita'   della   sanzione    amministrativa
pecuniaria. 
    L'applicazione retroattiva di una sanzione pecuniaria di  importo
estremamente  elevato  e  -  nel  caso  di   specie   -   del   tutto
sproporzionato sia rispetto  al  versamento  omesso  (€  177,00)  sia
rispetto al danno concretamente subito dall'INPS, non  consentirebbe,
peraltro, all'imputata di  comprendere  l'effettivo  disvalore  della
propria condotta, dal momento che la stessa avrebbe la percezione  di
essere punita con una "multa" (come si e' soliti dire, nel linguaggio
comune) assolutamente abnorme,  la  cui  possibile  applicazione  non
poteva esserle nota al momento della commissione del fatto (a cavallo
degli anni 2008 e 2009) e la cui irrogazione sarebbe sentita come  un
vero e proprio sopruso da parte dello Stato,  volta  semplicemente  a
"fare cassa" e non gia' alla realizzazione di un'effettiva  finalita'
rieducativa, con una  palese  violazione  (anche)  del  principio  di
colpevolezza, di cui all'art. 27 Cost. 
    Si coglie,  altresi',  la  palese  violazione  del  principio  di
uguaglianza di cui all'art. 3  Cost.  atteso  che  si  evidenzia  una
significativa   disparita'   di   trattamento   tra   la    posizione
dell'imputata Fuoco Eugenia  (non  ancora  definita  con  sentenza  o
decreto  e,  pertanto,  assoggettata  alla  sanzione   amministrativa
determinata ai sensi dell'art. 3, comma  6,  decreto  legislativo  n.
8/2016) e la posizione processuale  di  chi,  pur  avendo  omesso  il
versamento di ritenute previdenziali  (e,  dunque,  trovandosi  nella
medesima posizione sostanziale della  Fuoco)  ha  gia'  ottenuto  una
pronuncia di sentenza o decreto, con irrogazione della pena, rispetto
alla quale  dovra'  essere  commisurata  la  sanzione  amministrativa
applicabile (ai sensi dell'art. 8, comma 3,  decreto  legislativo  n.
8/2016). 
    In altre parole, a fronte di situazioni sostanzialmente  analoghe
e  paritetiche  a  livello  materiale,  si  determinano   conseguenze
giuridiche assolutamente diversi, sulla base  del  mero  decorso  del
tempo (ossia dell'intervento o meno di una sentenza o di  un  decreto
definitivi del giudizio, non ancora irrevocabili). 
3. I precetti costituzionali violati. 
    Le considerazioni sopra  svolte,  consentono  di  concludere  nel
senso che le norme di cui all'art. 8, commi 1 e 3 e di  cui  all'art.
9, decreto legislativo n.  8/2016  si  pongono  irrimediabilmente  in
contrasto con i seguenti principi di rango costituzionale: 
      Principio di legalita' e principio  di  irretroattivita'  delle
sanzioni penali (art. 25, comma  2  Cost.),  in  quanto  la  sanzione
pecuniaria contemplata dall'art. 3, comma 6, decreto  legislativo  n.
8/2016,   pur   essendo   formalmente   qualificata   come   sanzione
amministrativa ha natura, finalita' e caratteri propri delle sanzioni
penali e, come tale, non puo' che trovare applicazione esclusivamente
per i fatti commessi dopo l'entrata in  vigore  della  legge  che  la
commina, dovendo il soggetto agente necessariamente  conoscere  tutte
le  conseguenze  sanzionatone  derivanti  dalla  propria  azione   od
omissione (sia sul piano personale che sotto il profilo patrimoniale)
prima della commissione del fatto, in  modo  da  poter  orientare  la
propria condotta anche sulla base degli eventuali pregiudizi in  caso
di condanna; 
      Principio  di  colpevolezza  (art.   27   Cost.),   in   quanto
l'applicazione di una sanzione pecuniaria (formalmente amministrativa
ma, di fatto,  sostanzialmente  penale)  particolarmente  incisiva  e
pregiudizievole per gli  interessi  economici  del  condannato,  come
quella contemplata dall'art.  3,  comma  6,  decreto  legislativo  n.
8/2016, se operata retroattivamente e, dunque, senza che la  sanzione
stessa fosse conosciuta dal reo al momento della sua azione, verrebbe
percepita come un abuso ed un'ingiustizia da parte dello Stato,  come
tale ostando - ed, anzi, addirittura contrapponendosi - al  principio
per  cui  la  pena  (intesa  in  senso  sostanziale   come   sanzione
afflittiva) deve tendere alla rieducazione del condannato e, in  modo
particolare non consentirebbe al  reo  di  comprendere  il  disvalore
della propria condotta; 
      Principio di uguaglianza in senso formale e sostanziale (art. 3
Cost.) in quanto l'impianto sanzionatorio delineato dal nuovo decreto
legislativo  n.  8/2016  -  con   la   previsione   dell'applicazione
retroattiva della  sanzione  pecuniaria  -  comporta  un  trattamento
differente  a  fronte   di   situazioni   sostanzialmente   identiche
(diversificate soltanto nel tempo impiegato per  la  definizione  del
giudizio)  tra  posizioni  processuali  gia'  definite  con  sentenze
assolutorie per particolare tenuita' del  fatto  o  con  sentenze  di
condanna  (tenuto  conto   che,   in   questo   caso,   la   sanzione
amministrativa da applicarsi  dovra'  essere  commisurata  alla  pena
originariamente inflitta) e posizioni  processuali  ancora  "aperte",
non definite da alcuna sentenza o decreto, in  relazione  alle  quali
dovra' trovare applicazione la  sanzione  amministrativa  determinata
nella  cornice  edittale  di  cui  all'art.  8,  comma   3,   decreto
legislativo n. 8/2016.  
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di  Varese  in  composizione  monocratica  sottopone
all'Ecc.ma  Corte  costituzionale  adita  questione  di  legittimita'
costituzionale in relazione alle seguenti norme: 
      art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio  2016,
nella  parte   in   cui   prevede   l'applicazione   della   sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'art. 3,  comma  6  in  relazione
alle  ipotesi  di  illeciti  amministrativi  di   cui   all'art.   2,
decreto-legge 463/1983 anche ai fatti commessi prima dell'entrata  in
vigore del decreto che ha disposto la  trasformazione  del  reato  in
illecito amministrativo; 
      art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio  2016,
nella  parte  in  cui  prevede  che,  per  i  fatti  commessi   prima
dell'entrata  in  vigore  del  decreto,  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria applicabile non possa essere superiore  al  massimo  della
pena originariamente inflitta per il reato; 
      art. 9, decreto legislativo n. 8 del  15  gennaio  2016,  nella
parte in cui impone al Giudice penale la  trasmissione  all'Autorita'
amministrativa competente degli atti relativi ai procedimenti  penali
riguardanti reati trasformati  in  illeciti  amministrativi  commessi
prima dell'entrata in vigore del decreto, salvo che  il  reato,  alla
medesima data, risulti prescritto o estinto per altra causa, al  fine
di applicare la summenzionata sanzione amministrativa pecuniaria, 
    Evidenziando il contrasto  delle  disposizioni  anzidette  con  i
seguenti principi costituzionali: 
      principio di legalita' e irretroattivita' della pena (art.  25,
comma 2 Cost.); 
      principio di colpevolezza (art. 27 Cost.); 
      principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). 
    Manda  alla  Cancelleria  per  la   notificazione   al   Pubblico
Ministero, all'imputata ed al suo  difensore  ed  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri nonche' per la comunicazione al Presidente del
Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. 
      Varese, 9 febbraio 2016 
 
                     Il Giudice: Stefano Colombo