N. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 2016

Ordinanza del 10 marzo 2016 del  Tribunale  amministrativo  regionale
per la Puglia, sede di Bari sul  ricorso  proposto  da  Solon  S.p.a.
contro Regione Puglia e altri. 
 
Energia - Norme della Regione  Puglia -  Impianti  di  produzione  di
  energia da fonti rinnovabili -  Obbligo  del  soggetto  autorizzato
  alla costruzione dell'impianto di produrre, entro 180 giorni  dalla
  comunicazione di inizio dei lavori, una fideiussione di importo non
  inferiore a 50 euro per ogni kW di potenza elettrica rilasciata. 
- Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia
  di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di
  immissioni inquinanti e in materia ambientale), art.  4,  comma  2,
  lettera. c). 
(GU n.19 del 11-5-2016 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA 
                            Sezione prima 
 
ha pronunciato la presente 
 
                              Ordinanza 
 
    Sul ricorso numero di registro generale 614 del 2014, proposto da
Solon  s.p.a.,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Andrea   Sticchi
Damiani, con domicilio eletto presso l'avv.  Ugo  Patroni  Griffi  in
Bari, piazza Luigi di Savoia n. 41/A; 
    Contro: 
    Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv.  Tiziana  Teresa
Colelli, con domicilio eletto in Bari, al Lungomare N. Sauro n. 31; 
    Azienda  sanitaria  locale  Bari,  Agenzia  regionale  protezione
ambiente (ARPA) - Puglia; 
    Nei confronti di Unipol Sai Assicurazioni; 
    Per l'annullamento: 
    della violazione da parte della regione Puglia del termine di cui
all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 29  dicembre
2003  per  la   conclusione   del   procedimento   di   rilascio   di
autorizzazione unica avviato da Solon s.p.a.  con  istanza  prot.  n.
38/4560 del 24 aprile 2008 per la costruzione  e  l'esercizio  di  un
impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 7,5264  MW  e  delle
relative opere infrastrutturali di connessione sito in Contrada Lezzi
nel comune di Turi;  nonche'  per  la  declaratoria  del  diritto  al
risarcimento del danno; 
    dell'insussistenza  del  diritto  all'escussione  della   polizza
fideiussoria di Solon s.p.a., rilasciata da Fondiaria  SAI  s.p.a.  a
far data dal 18 gennaio 2011, in favore della regione Puglia; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione puglia; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti  gli  articoli   79,   comma   1,   codice   di   procedura
amministrativa, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948,  n.  1  e  23
legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio; 
    Uditi nell'udienza pubblica del giorno 13  gennaio  2016  per  le
parti i difensori avvocati Sergio De  Giorgi,  per  delega  dell'avv.
Andrea Sticchi Damiani; Tiziana Teresa Colelli; 
 
                                Fatto 
 
    1. La societa' ricorrente ha presentato, in data 24 aprile  2008,
istanza di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto per
la  produzione  di  energia  elettrica   da   fonte   rinnovabile   -
fotovoltaica - di potenza nominale pari a 8,820 MW, in Contrada Lezzi
nel comune di Turi,  successivamente  rilasciata  con  determina  del
dirigente servizio  energia,  reti  e  infrastrutture  della  regione
Puglia n. 39 del 4 febbraio 2011 (sia  pure  limitatamente  a  7,5264
MW). Ha evidenziato ricorso che l'impianto  assentito  non  e'  stato
tuttavia realizzato, non  risultando  l'intervento  programmato  piu'
conveniente a causa del sopravvenuto mutamento normativo, determinato
dall'entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  e
successivo decreto ministeriale  5  maggio  2011  (cd.  Quarto  conto
energia), con cui e' stato ridefinito il sistema delle incentivazioni
per gli impianti di produzione di energia rinnovabile. La  ricorrente
ha rimarcato che solo a  causa  del  colposo  ritardo  della  regione
Puglia  nella  conclusione  del  procedimento  e'  venuta   meno   la
possibilita' di usufruire degli  incentivi  statali  e  che,  ove  la
procedura si fosse conclusa nel termine massimo previsto,  l'impianto
in questione  sarebbe  stato  senz'altro  realizzato  ed  entrato  in
esercizio in tempo utile per poter accedere liberamente alle  tariffe
incentivanti stabilite dal decreto ministeriale 6 agosto 2010. 
    1.1. Alla luce dei fatti riportati, Solon ha  chiesto  accertarsi
l'inadempimento  della  regione  Puglia   rispetto   all'obbligo   di
conclusione del procedimento nei termini di legge ed  il  conseguente
diritto al ristoro del danno da ritardo subito. 
    1.2.  La  prefata  societa'  ha   peraltro   chiesto   accertarsi
l'insussistenza  del  diritto  della  regione  all'escussione   della
polizza fideiussoria rilasciata da  Fondiaria  SAI  s.p.a.  ai  sensi
dell'art. 4, comma 2, lettera  c),  legge  della  regione  Puglia  n.
31/2008 per l'ipotesi, poi  verificatasi,  di  mancata  realizzazione
dell'impianto.  In  relazione  a  detta  domanda  la  ricorrente   ha
evidenziato il contrasto della richiamata normativa regionale con  il
quadro costituzionale - in particolare con gli articoli 3, 41 e  117,
comma 3, Costituzione - nella parte in cui sembrerebbe  collegare  al
mero  fatto  storico  della  mancata  realizzazione  di  un  impianto
assentito, l'escussione di una  polizza  fideiussoria  specificamente
richiesta  all'atto  del  rilascio  dell'autorizzazione   unica,   in
aggiunta a quella prevista dalle linee guida nazionali a garanzia del
ripristino dello stato dei luoghi. 
    2. Si e' costituita in giudizio la regione Puglia che ha  chiesto
il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. 
    3. Le parti hanno svolto difese in vista e nel corso dell'udienza
del 13  gennaio  2016,  all'esito  della  quale  la  causa  e'  stata
trattenuta per la decisione. 
    4.  Con  sentenza  n.  261  del  24  febbraio  2016   l'intestato
tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso in  epigrafe,
ha  respinto  l'istanza  risarcitoria  avanzata  da  Solon   in   via
principale, stabilendo altresi' di rimettere con  separata  ordinanza
alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 4, comma 2,  lettera  c)  della  legge  regione  Puglia  21
ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di  produzione  di  energia  da
fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni  inquinanti  e  in
materia ambientale) per contrasto con gli articoli 3, 41 e 117, commi
1, 2, lettera m), e 3, della Costituzione, ritenendola  rilevante  al
fine delle ulteriori statuizioni e non manifestamente infondata. 
 
                               Diritto 
 
    1. Tanto premesso in fatto, si osserva quanto segue in diritto. 
    1.1 Il collegio non ignora che questione analoga a quella innanzi
prospettata  e'  gia'  stata   sottoposta   all'esame   della   Corte
costituzionale (nel giudizio di legittimita' costituzionale  iscritto
al n. 1105 del registro ricorsi 2008, promosso in via principale  dal
Presidente del Consiglio  dei  ministri)  sia  pure  con  piu'  ampio
riferimento alla «lunga serie di impegnative condizioni alle quali la
legge regionale subordina l'autorizzazione regionale»,  previste  sia
al comma 1 (in relazione alla fase della convocazione) che al comma 2
(in   relazione   agli    adempimenti    successivi    al    rilascio
dell'autorizzazione unica) del  su  citato  art.  4,  per  violazione
dell'art. 117, terzo comma, Costituzione. Tuttavia la stessa e' stata
giudicata inammissibile con sentenza n. 119/2010,  in  ragione  della
ritenuta non rispondenza della doglianza ai  richiesti  requisiti  di
chiarezza  e  completezza,  mancando  la   disamina   delle   singole
condizioni determinanti il censurato appesantimento del  procedimento
amministrativo  e  la  contrarieta'  ai  principi  di   celerita'   e
semplificazione. 
    1.2. Occorre dunque  chiarire  con  precisione  i  termini  della
questione che si  intende  sottoporre  allo  scrutinio  della  Corte,
partendo  da  un  breve  riepilogo  del  complesso  quadro  normativo
disciplinante la materia. 
    E' opportuno sin d'ora rilevare che con la norma  sopra  indicata
la regione Puglia ha disciplinato aspetti  afferenti  prevalentemente
alla materia, di legislazione concorrente, relativa alla  produzione,
trasporto e distribuzione dell'energia, di cui  all'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione (sentenze numeri 119 e 124 del 2010, 282  e
166 del 2009 nonche' 364 del 2006). 
    1.3. Va anche evidenziato che, sotto il profilo  processuale,  in
subiecta materia si radica la  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo, rilevando l'art. 133, comma 1, lettera o), codice  di
procedura amministrativa, che  a  questo  devolve  «le  controversie,
incluse  quelle  risarcitone,   attinenti   alle   procedure   e   ai
provvedimenti   della   pubblica   amministrazione   concernenti   la
produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione,
le centrali termoelettriche e quelle relative  ad  infrastrutture  di
trasporto ricomprese o da ricomprendere nella  rete  di  trasmissione
nazionale o rete nazionale di gasdotti» nonche' l'art. 133, comma  1,
lettera a), punto 2,  del  codice  di  procedura  amministrativa,  in
materia  di  accordi  integrativi  del  contenuto  discrezionale   di
provvedimenti,  nell'ambito  dei  quali  certamente   possono   farsi
rientrare l'atto di impegno e la  Convenzione  in  atti  con  cui  la
societa' istante si e'  obbligata  a  depositare  la  fideiussione  a
favore della regione, in conformita' all'art. 4, comma 2, lettera  c)
della legge regionale n. 31/2008 (cfr. Consiglio di Stato, sezione V,
14 ottobre 2013, n. 5000). 
    2. La normativa statale. 
    I principi fondamentali della  materia  sono  stati  fissati  dal
legislatore nazionale con decreto legislativo n. 387 del 29  dicembre
2003 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato  interno  dell'elettricita'),  che  ha  dato  in   tal   modo
attuazione agli indirizzi provenienti dalla normativa  internazionale
e comunitaria, sostanzialmente indirizzata verso la promozione  delle
fonti energetiche rinnovabili, al fine  precipuo  di  perseguire  una
progressiva eliminazione della dipendenza dai carburanti fossili. 
    Per quanto qui rileva, l'art. 12 del decreto stabilisce, al comma
terzo, che la costruzione e l'esercizio degli impianti di  produzione
di energia elettrica alimentati  da  fonti  rinnovabili,  nonche'  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e
all'esercizio  degli  impianti   stessi,   sono   soggetti   ad   una
autorizzazione unica,  rilasciata  dalla  regione  o  dalle  province
delegate dalla regione,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti  in
materia di tutela  dell'ambiente,  di  tutela  del  paesaggio  e  del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,  variante
allo strumento urbanistico. 
    Il quarto comma prevede che  l'autorizzazione  sia  rilasciata  a
seguito di un procedimento  unico,  al  quale  partecipano  tutte  le
amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto  dei  principi  di
semplificazione e con le modalita' stabilite  dalla  legge  7  agosto
1990,  n.  241.   In   particolare   riconosce   che   «Il   rilascio
dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a  costruire  ed   esercire
l'impianto in conformita' al progetto  approvato  e  deve  contenere,
l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei  luoghi  a  carico
del soggetto esercente a seguito della dismissione  dell'impianto  o,
per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione  di  misure
di reinserimento e recupero ambientale». 
    Il  comma  10,  infine,  dispone  l'approvazione,  in  Conferenza
unificata, su proposta del Ministro delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, delle linee guida
per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione  unica,  aventi
valore di normativa sussidiaria per l'ipotesi di mancato  adeguamento
da parte delle regioni delle relative discipline entro il termine  di
novanta giorni dalla loro entrata in vigore. 
    Alla norma  sopra  citata  si  e'  dato  attuazione  con  decreto
ministeriale 10 settembre 2010,  recante  le  linee  guida  nazionali
applicabili ai  procedimenti  di  autorizzazione  unica  di  impianti
alimentati da fonti rinnovabili. 
    L'art.  1  delle  linee  guida   allegate   al   citato   decreto
ministeriale, nel fissare i principi generali inerenti l'attivita' di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, stabilisce  che
detta  attivita'  «si  inquadra  nella  disciplina   generale   della
produzione di energia elettrica ed e' attivita' libera, nel  rispetto
degli obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo n. 79 del 1999. A tale attivita' si accede in  condizioni
di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalita',  condizioni  e
termini per il suo esercizio, potendo le sole regioni e  le  province
autonome porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o
pianificatorio  per  l'installazione  di  specifiche   tipologie   di
impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito
e con le modalita' di cui al paragrafo 17». 
    Proprio con  riferimento  alla  disciplina  del  procedimento  di
autorizzazione unica, il decreto ministeriale 10 settembre  2010,  al
successivo art. 13, lettera j), stabilisce che l'istanza deve  essere
corredata dall'impegno alla corresponsione,  all'atto  di  avvio  dei
lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli  interventi
di dismissione e delle opere di  messa  in  pristino,  da  versare  a
favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria
o assicurativa secondo l'importo stabilito  in,  via  generale  dalle
regioni o dalle province delegate  in  proporzione  al  valore  delle
opere di rimessa in  pristino  o  delle  misure  di  reinserimento  o
recupero   ambientale;   la   cauzione   e'   stabilita   in   favore
dell'amministrazione che sara' tenuta ad eseguire le opere di rimessa
in pristino o le misure di reinserimento  o  recupero  ambientale  in
luogo del soggetto inadempiente. Le regioni o le  province  delegate,
eventualmente avvalendosi delle  agenzie  regionali  per  l'ambiente,
possono motivatamente stabilire,  nell'ambito  della  Conferenza  dei
servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in
ragione  delle  diverse  tipologie  impianti  e  in  relazione   alla
particolare localizzazione dei medesimi. 
    L'art. 15, nel definire i  contenuti  essenziali,  ribadisce  che
l'autorizzazione unica,  conforme  alla  determinazione  motivata  di
conclusione assunta all'esito dei lavori della Conferenza di servizi,
sostituisce a tutti gli effetti ogni  autorizzazione,  nulla  osta  o
atto   di   assenso   comunque   denominato   di   competenza   delle
amministrazioni coinvolte; essa costituisce  titolo  a  costruire  ed
esercire  l'impianto,  le  opere   connesse   e   le   infrastrutture
indispensabili  conformita'  al  progetto  approvato  e  nei  termini
previsti nonche', ove occorra, dichiarazione di pubblica utilita', in
differibilita' e urgenza delle opere e, ove occorra,  costituisce  di
per se' variante allo strumento  urbanistico.  Inoltre,  al  comma  4
dell'art. 15 si precisa che  l'autorizzazione  include  le  eventuali
prescrizioni alle quali e' subordinata la realizzazione e l'esercizio
dell'impianto e definisce le specifiche modalita' per  l'ottemperanza
all'obbligo della rimessa  in  pristino  dello  stato  dei  luoghi  a
seguito della sua dismissione o, per gli impianti idroelettrici,  per
l'ottemperanza   all'obbligo   della   esecuzione   di   misure    di
reinserimento e recupero ambientale. 
    3. La normativa regionale impugnata. 
    Con legge  regionale  n.  31  del  2008,  la  regione  Puglia  ha
provveduto a disciplinare i titoli abilitativi alla realizzazione  di
impianti  di   energia   da   fonti   rinnovabili   con   riferimento
all'obiettivo finale della  riduzione  del  carico  di  inquinamento.
L'art. 4, comma 2, legge regionale n. 31/2008 prevede  l'obbligo  del
soggetto autorizzato  (sanzionato  dal  successivo  comma  4  con  la
decadenza di diritto  dell'autorizzazione  per  il  caso  di  mancato
adempimento) di depositare, tra  l'altro,  entro  centottanta  giorni
dalla  presentazione  della  comunicazione  di  inizio  lavori,   una
fideiussione  a  prima  richiesta   rilasciata   a   garanzia   della
realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore  a  euro  50,00
per ogni kW di potenza elettrica rilasciata [lettera c)], in aggiunta
alla fideiussione a prima richiesta a garanzia del  ripristino  dello
stato dei luoghi a fine di esercizio dell'impianto,  di  importo  non
inferiore a € 5,00  per  ogni  Kw  di  potenza  elettrica  rilasciata
[lettera d)]. 
    4.   Sulla   rilevanza   della    questione    di    legittimita'
costituzionale. 
    4.1.  Come  esposto  in  narrativa,  nel  giudizio  in  esame  la
ricorrente societa' ha dedotto l'illegittimita'  dell'escussione,  da
parte della regione Puglia, della polizza fideiussoria rilasciata  da
Fondiaria S.A.I., a garanzia  della  realizzazione  dell'impianto  de
quo. 
    La garanzia prestata dalla ricorrente,  in  conformita'  alla  su
richiamata normativa regionale, trova la sua fonte  in  un  contratto
autonomo di garanzia che, per sua natura,  risulta  insensibile  alle
contestazioni  relative  al  rapporto  fondamentale,  in  cui   trova
scaturigine l'obbligazione  garantita,  sicche'  le  ragioni  addotte
dalla Solon quale  scusante  rispetto  all'obbligo  di  realizzazione
dell'impianto nei tempi previsti dall'A.U. (ovvero il colposo ritardo
della  regione  nella  conclusione  del  procedimento   che   avrebbe
annullato la convenienza dell'investimento) risultano in questa  fase
inidonee a paralizzare la pretesa regionale di  escutere  la  polizza
fideiussoria. Cio' risulta peraltro conforme alla causa  in  concreto
del contratto  autonomo  di  garanzia,  sussumibile  dalla  complessa
operazione  di  collegamento  negoziale  e  rinvenibile  secondo   la
prevalente  ricostruzione   dottrinale   e   giurisprudenziale,   nel
soddisfacimento   dell'interesse   del   creditore/beneficiario    di
sottrarsi dal rischio di inadempimento del debitore, trasferendolo su
un soggetto istituzionalmente solvibile, senza il rischio di  vedersi
opporre  le  eccezioni   afferenti   al   debito   garantito;   salvo
l'esperimento, ma solo in via di tutela  successiva,  dell'azione  di
ripetizione  dell'indebito  offerta  dall'ordinamento  a  tutela  del
debitore principale, in presenza delle condizioni  previste  (es.  in
presenza di un pagamento non dovuto per motivi attinenti al  rapporto
principale, ma non azionabili in sede di  escussione  della  garanzia
per  l'operativita'  dell'autonomia,  cui  abbia  fatto  seguito   la
restituzione al garante della somma  pagata  da  parte  del  debitore
garantito). 
    4.2. Nella specie, peraltro, nemmeno  e'  applicabile  la  deroga
alla rigida regola dell'autonomia  dei  rapporti  elaborata  per  via
giurisprudenziale  e  basata   sul'applicazione   dei   principi   di
correttezza e buona fede contrattuale, volta ad  impedire,  a  talune
condizioni, il conseguimento di vantaggi illeciti in capo al soggetto
beneficiario della garanzia. Alla stregua di tali premesse,  infatti,
si e' sostenuta la possibilita' di opporre  eccezioni  relative  alle
vicende del rapporto fondamentale, ma solo  ove  ancorate  alle  piu'
gravi patologie negoziali ovvero all'avvenuto  adempimento  (talvolta
estese anche alle vicende sopravvenute ed estintive del  rapporto)  e
purche' risulti prima facie, sulla base di prove pronte e liquide, il
carattere abusivo o fraudolento della richiesta di pagamento (cfr. ex
multis Cass. Civ., sezione I, 14 dicembre 2007, n.  26262;  17  marzo
2006, n. 5997; 1° ottobre 1999, n. 10864; sezione III, 3 marzo  2009,
n. 5044; 7 marzo 2002, n. 3326; 3 febbraio 1999, n. 917). 
    Nel caso all'esame del  collegio  non  puo'  ritenersi  argomento
sufficiente a fondare  l'exceptio  doli  l'avvenuta  conclusione  del
procedimento in violazione dei tempi previsti  dalla  legge,  viepiu'
considerando  che   sulla   predetta   procrastinazione   dei   tempi
procedimentali  risulta  aver   influito   a   piu'   riprese   anche
l'atteggiamento poco collaborativo della ricorrente, sia  in  ragione
della tardiva integrazione documentale e progettuale che del  mancato
tempestivo avvio dei  relativi  lavori  (sul  punto  si  rinvia  alla
sentenza di questo TAR n. 261 del 24 febbraio 2016). 
    4.3. Risulta pertanto pregiudiziale l'esame  della  questione  di
legittimita' sollevata dalla ricorrente, nei termini prospettati,  in
quanto, de iure condito, unicamente il suo accoglimento comporterebbe
l'accertamento  dell'inesistenza  del  diritto  all'escussione  della
polizza fideiussoria. In definitiva solo in  tal  caso,  infatti,  si
legittimerebbe  la  richiesta  di  tutela  preventiva  del   debitore
oppostosi alla richiesta di escussione, in deroga  ai  su  richiamati
principi di autonomia  del  contratto  di  garanzia.  Tale  richiesta
risulterebbe in tale evenienza ictu oculi abusivamente formulata, una
volta  posta  nel  nulla  la  previsione   normativa   che   sottende
all'obbligo di prestare la polizza fideiussoria quello di  realizzare
ad ogni costo l'impianto  autorizzato,  con  la  conseguenza  che  lo
stesso contratto di garanzia risulterebbe privo di causa. 
    5.  Sulla  non  manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale. 
    5.1. In limine il collegio rimarca come non risulti possibile una
diversa interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che
limiti il suo ambito oggettivo di applicazione alla sola  ipotesi  di
non corretta realizzazione dell'impianto, cosi' come propugnato dalla
ricorrente, anche citando giurisprudenza conforme (cfr.  TAR  Puglia,
Lecce, 19 dicembre 2015, n. 3644). 
    La norma sembra infatti sottendere uno  specifico  interesse  del
legislatore regionale alla promozione e realizzazione effettiva degli
impianti FER autorizzati, al fine di  scoraggiare  iniziative  aventi
mere finalita' speculative e  tuttavia  in  grado  di  precludere  la
positiva valutazione di concorrenti istanze di a.u.  (ad  esempio  in
considerazione  degli  effetti  cumulativi  rispetto   alle   domande
presentate  per  la  medesima  area  di   incidenza),   con   effetti
sfavorevoli rispetto agli scopi  promozionali  di  cui  si  e'  detto
innanzi. Una diversa interpretazione  finirebbe  per  stravolgere  la
ratio e la lettera della disposizione che, nel distinguere  l'ipotesi
sub c) da quella sub d), ha voluto chiaramente ancorare  l'escussione
della  prima  polizza   fideiussoria   alla   mancata   realizzazione
dell'impianto e non gia' alla sua non corretta esecuzione. 
    Del resto la soluzione ermeneutica  professata  dalla  ricorrente
appare smentita dalla stessa norma regionale che al comma  4  prevede
«(....). Il mancato deposito,  nel  termine  perentorio  indicato  al
comma 2, (n.d.r. ovvero entro centottanta giorni dalla  presentazione
della comunicazione di inizio lavori) della documentazione di cui  al
comma 2, lettere a), b), c) e d), determina la decadenza  di  diritto
dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino
dell'originario stato dei  luoghi  e  il  diritto  della  regione  di
escutere la fideiussione a  prima  richiesta  rilasciata  a  garanzia
della realizzazione (....).».  Nell'ipotesi  specificamente  prevista
dalla norma, dunque, l'escussione della polizza de qua consegue  alla
decadenza dell'a.u. ed alla  connessa  impossibilita'  di  realizzare
l'impianto, a prescindere, dunque, da ogni valutazione in ordine alla
sua non corretta realizzazione. 
    5.2.   Il   collegio   reputa   che   la   norma   sospetta    di
incostituzionalita' si ponga in contrasto con gli articoli  3,  41  e
117, commi 1, 2, lettera m) e 3, della Costituzione. 
    5.2.1. Quanto alla violazione dell'art. 41 della Costituzione, va
premesso che  il  legislatore,  a  salvaguardia  di  altri  interessi
costituzionali, puo' individuare regimi autorizzatori volti a rendete
compatibile l'esercizio della libera iniziativa economica  con  altri
valori ugualmente tutelati, potendo peraltro fissare  i  programmi  e
controlli opportuni  affinche'  l'attivita'  economica  possa  essere
utilizzata e coordinata a fini sociali,  senza  pero'  sopprimere  la
liberta' di iniziativa privata (Corte costituzionale n. 78/1970). 
    Con  riferimento  al  regime  autorizzatorio  previsto   per   la
costruzione di impianti di energia rinnovabile,  in  particolare,  il
sistema individuato dal legislatore statale sottende  un  equilibrato
bilanciamento tra  liberta'  d'impresa  e  ragioni  di  uno  sviluppo
ecocompatibile   del   territorio   coniugato   con   l'esigenza   di
soddisfacimento  del  bisogno  energetico  e   di   riduzione   della
dipendenza dai carburanti fossili. In tale ottica,  pertanto,  mentre
risulta ragionevole la previsione di  cui  all'art.  12  del  decreto
legislativo n. 287/2003, che, a tutela dell'ambiente e del paesaggio,
introduce l'obbligo «alla rimessa in pristino dello stato dei  luoghi
a  carico  del  soggetto  esercente  a  seguito   della   dismissione
dell'impianto» (la cui esecuzione e' inoltre garantita, ai sensi  del
decreto  ministeriale  10  settembre  2010,   da   apposita   polizza
fideiussoria),  non  altrettanto  puo'  dirsi  per  la   disposizione
regionale censurata. 
    La legge regione Puglia n. 31/2008, infatti, impone  al  soggetto
autorizzato  anche  l'obbligo  di  depositare  un'ulteriore   polizza
fideiussoria, escutibile a prima richiesta  nell'ipotesi  di  mancata
realizzazione dell'impianto, cosi' lasciando intendere che a  seguito
del rilascio del  titolo  abilitativo  il  soggetto  autorizzato  sia
tenuto in ogni caso a realizzare l'attivita' assentite,  a  qualunque
condizione, anche  quando  le  iniziali  valutazioni  di  convenienza
dell'investimento, in ragione di eventi  sopravvenuti,  siano  venute
meno. In sostanza si impone all'impresa  di  riversare  sul  bilancio
aziendale le pur previste ed evitabili perdite, senza che peraltro la
compressione di tale liberta' costituzionalmente  riconosciuta  possa
dirsi giustificata dalla necessita' di  bilanciamento  con  ulteriori
valori del pari costituzionalmente rilevanti, ne' attuata  in  misura
proporzionale rispetto agli obiettivi perseguiti. 
    5.2.2. La norma, inoltre, in violazione dell'art. 3 Costituzione,
si pone irragionevolmente in contrasto con i principi alla  base  dei
procedimenti  autorizzatori,  generando  in  tal  modo  un   evidente
trattamento differenziato tra il titolare  dell'autorizzazione  unica
rispetto alla posizione del soggetto autorizzato all'esito di analogo
procedimento. Infatti i  provvedimenti  autorizzativi  sono  tali  da
generare un rapporto di diritto pubblico tra il soggetto  autorizzato
e la pubblica amministrazione, tale per cui il primo ha la facolta' e
non  il  dovere  di  esercitare   l'attivita'   autorizzata,   mentre
l'amministrazione   conserva   il   solo    potere    di    vigilanza
sull'attivita', al fine di controllare che la  stessa  si  svolga  in
conformita' a  quanto  disposto  dal  provvedimento  permissivo.  Non
risulta invece anche  prevista  la  possibilita'  di  imporre  misure
aventi il chiaro risultato di rendere coercibile un'attivita' libera. 
    La disparita' di  trattamento  si  apprezza  in  particolare  con
riferimento al permesso di costruire (disciplinato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) atteso  che  anche
detto provvedimento riconosce al titolare la facolta'  di  realizzare
entro  tempi  determinati,  suscettibili   di   proroga,   una   data
costruzione  su  un  dato  bene,  subordinatamente  al  rispetto   di
specifiche prescrizioni, con la previsione di  sanzioni  in  caso  di
violazione. Tuttavia, diversamente dal caso in esame,  giammai  detto
titolo abilitativo  prevede  forme  di  coazione  alla  realizzazione
dell'attivita' assentita, nemmeno ove l'opera  da  costruire  sia  di
pubblica utilita'. 
    5.2.3.  La  non  manifesta  in  fondatezza  della  questione   di
legittimita' costituzionale  va  anche  apprezzata  positivamente  in
relazione alla asserita violazione  dell'art.  117,  comma  3,  della
Costituzione, nella  misura  in  cui  questa  affida  al  legislatore
statale il compito di fissare i principi fondamentali  della  materia
nell'ambito di  materie  di  legislazione  concorrente,  qual  e'  la
materia della produzione dell'energia. 
    Con riferimento specifico  a  tale  ultimo  parametro,  la  Corte
costituzionale ha piu' volte asserito  che  i  principi  fondamentali
della materia si ricavano dal decreto legislativo 29  dicembre  2003,
n. 387 (relativo alla promozione dell'energia elettrica  prodotta  da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'). 
    Tra tali principi rientra  senz'altro  anche  la  previsione  dei
poteri  e  delle  facolta'  riconosciuti  ai   soggetti   autorizzati
all'esito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione  unica
(disciplinato piu'  nel  dettaglio  dalle  Linee  guida  nazionali  -
decreto ministeriale 10 settembre 2010), che devono essere  garantiti
su  tutto  il  territorio  nazionale,  creandosi  altrimenti   regimi
autorizzatoti  differenziati  nell'accesso  al  mercato  dell'energia
rinnovabile, in  grado  di  scoraggiare  le  relative  operazioni  di
investimento solo su alcune  regioni  del  territorio  nazionale,  in
considerazione della previsione  di  ingiustificate  e  piu'  gravose
condizioni.  La  legge  regionale  della  Puglia  ha  sostanzialmente
aggravato il regime autorizzatorio, in  violazione  della  disciplina
nazionale di  principio,  che  non  prevede  alcuna  possibilita'  di
introdurre  aggravi  procedimentali  in  grado  di   trasformare   la
posizione giuridica del richiedente da «facolta'» piena di  costruire
ad «obbligo» di realizzare l'impianto assentito,  imponendo  il  solo
ripristino  dello  stato  dei   luoghi   in   caso   di   dismissione
dell'impianto, a salvaguardia delle esigenze ambientali.  La  regione
Puglia, invece,  ha  reso  sostanzialmente  coercibile  l'obbligo  di
realizzare l'impianto entro il termine previsto dall'A.U.,  imponendo
il rilascio di apposita polizza fideiussoria  a  prima  richiesta,  a
garanzia del suo adempimento. 
    5.2.4. Deve inoltre ritenersi che la disciplina del  procedimento
di autorizzazione unica, nella parte in cui scandisce le facolta'  ed
i  poteri  riconosciuti  al  soggetto  autorizzato,  sia   senz'altro
annoverabile nell'ambito dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti diritti civili  che  a  norma  dell'art.  117,  comma  2,
lettera m) della Costituzione, devono essere garantiti  su  tutto  il
territorio  nazionale,  con  conseguente  violazione  da  parte   del
legislatore  regionale  della  Puglia  del   relativo   criterio   di
attribuzione della materia alla legislazione esclusiva statale. 
    5.2.5. Va infine segnalato che la violazione  della  Costituzione
e'  apprezzabile  anche  sotto  ulteriore  parametro,   rappresentato
dall'art. 117,  comma  1  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
stabilisce che «La potesta' legislativa e' esercitata dallo  Stato  e
dalle regioni nel rispetto della Costituzione,  nonche'  dei  vincoli
derivanti   dall'ordinamento    comunitario    e    dagli    obblighi
internazionali». 
    Infatti, l'introduzione  dell'obbligo  di  prestare  una  polizza
fideiussoria a carico  del  soggetto  autorizzato  per  l'ipotesi  di
mancata realizzazione  dell'impianto,  ulteriore  rispetto  a  quella
prevista dalle linee guida nazionali a garanzia  del  ripristino  dei
luoghi, costituisce  un  irragionevole  limite  allo  sviluppo  degli
impianti da fonte rinnovabili ed  un  aggravamento  del  procedimento
autorizzativo, in contrasto con la  normativa  internazionale  ed  in
particolare con il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro  delle
Nazioni  unite  sui  cambiamenti  climatici,  firmato  a  Kyoto  l'11
dicembre 1997 e ratificato con la legge 1° giugno 2002, n. 120. 
    6. Conclusivamente il collegio, per  le  ragioni  sopra  esposte,
solleva questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma 2,  lettera
c), legge regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31,  per  contrasto  con
gli articoli 3, 41 e  117,  commi  1,  2,  lettera  m),  e  3,  della
Costituzione. 
    7. Alla luce delle considerazioni che precedono e'  sospesa  ogni
decisione sulla predetta controversia, dovendo  la  questione  essere
demandata al giudizio della Corte costituzionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale  per  la  Puglia,  sede  di
Bari, prima sezione, visti gli articoli 79, comma  1  del  codice  di
procedura amministrativa, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948,  n.
1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia  in
rito,  nel  merito  e  sulle  spese,   ritenuta   rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  dell'art.
4, comma 2, lettera c), legge regione Puglia 21 ottobre 2008, n.  31,
per contrasto con gli articoli 3, 41 e 117, commi 1, 2, lettera m)  e
3 della Costituzione e dispone l'immediata  trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al presidente della  giunta  regionale  della
regione Puglia e sia comunicata al presidente del consiglio regionale
della regione Puglia. 
    Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 
    Cosi' deciso in Bari nella camera  di  consiglio  del  giorno  13
gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati: 
        Angelo Scafuri, presidente; 
    Francesco Cocomile, primo referendario; 
    Maria Grazia D'Alterio, referendario, estensore. 
          Bari, 10 marzo 2016 
 
                       Il presiedente: Scafuri 
 
 
                                               L'estensore: D'Alterio