N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 aprile 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 27 aprile  2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale  delle  ASL
  gia' adibito a Servizio di assistenza domiciliare integrata  (ADI),
  riabilitazione e integrazione scolastica, cessato  dal  servizio  a
  seguito della sentenza della  Corte  costituzionale  n.  68/2011  e
  della conseguente normativa statale di attuazione  della  stessa  -
  Prevista continuazione dei servizi medesimi per effetto di appositi
  contratti a tempo determinato. 
- Legge della Regione Puglia 15 febbraio 2016,  n.  1  ("Disposizioni
  per la formazione  del  bilancio  di  previsione  2016  e  bilancio
  pluriennale 2016 - 2018 della Regione Puglia (Legge  di  stabilita'
  regionale 2016)"), art. 53, commi 4, 5 e 6. 
(GU n.20 del 18-5-2016 )
    Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  Generale
dello   Stato   C.F.   80224030587,    Fax    06/96514000    e    PEC
roma@mailcert.avvocaturastato.it,  presso  i  cui  uffici   ex   lege
domicilia in Roma, via dei  Portoghesi  n.  12  nei  confronti  della
Regione Puglia, in persona  del  Presidente  della  Giunta  Regionale
pro-tempore, per la dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'articolo 53, commi 4, 5 e 6 della Legge Regionale  Puglia  n.  1
del 15 febbraio 2016, recante "Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio di previsione 2016 e bilancio  pluriennale  2016-2018  della
Regione Puglia (Legge di stabilita' regionale 2016)", pubblicata  nel
B.U.R. n. 17 del 19 gennaio 2016, giusta delibera del  Consiglio  dei
ministri in data 15 aprile 2016. 
    Con la Legge Regionale n. 1 del  15  febbraio  2016  indicata  in
epigrafe, che consta di sessantacinque articoli, la Regione Puglia ha
emanato le disposizioni "per la formazione del bilancio di previsione
2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia (Legge  di
stabilita' regionale 2016)". 
    In particolare, l'articolo 53, recante le  "Disposizioni  per  le
Aziende sanitarie locali",  prevede  che  "4.  Le  Aziende  sanitarie
locali, al fine di far fronte alle esigenze assistenziali relative al
Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione  e
integrazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n.
16   (Norme   organiche   per   l'integrazione    scolastica    degli
handicappati), si avvalgono del personale gia' adibito a tali servizi
e stabilizzato ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  38,  della  legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio previsione  2008  e  bilancio  pluriennale  2008-2010  della
Regione Puglia) e dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 25
febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di  sanita'  e  servizi
sociali), i cui rapporti di lavoro a tempo indeterminato  sono  stati
risolti e/o dichiarati nulli di diritto ai  sensi  dell'articolo  16,
comma 8, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111  (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria). 
    5. Detto personale viene chiamato in servizio compatibilmente con
i piani assunzionali delle  ASL,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 della  legge
regionale 25 agosto 2003, n. 17  (Sistema  integrato  d'interventi  e
servizi sociali in Puglia) e 68 della legge regionale 10 luglio 2006,
n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi  sociali  per  la
dignita' e il benessere delle donne e degli  uomini  in  Puglia)  con
contratti di lavoro full time di durata annuale rinnovabili. 
    6. Il presente articolo si applica anche al personale  utilizzato
dalle ASL su delega dei  comuni  ai  quali  sia  stato  applicato  il
contratto degli enti locali". 
    E' avviso del Governo che, con la norma denunciata  in  epigrafe,
la  Regione  Puglia  abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza   in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
    L'articolo 53, commi 4, 5 e 6,  della  Legge  Regione  Puglia  15
febbraio 2016, n. 1 viola gli articoli 97 e 117, comma 2,  lett.  l),
della Costituzione. 
    La disciplina contenuta  nell'articolo  53  della  Legge  Regione
Puglia n. 1/2016 citata detta disposizioni per le  Aziende  Sanitarie
Locali, in particolare, con riferimento al personale. 
    La  disposizione  regionale  non  risulta  in  linea  con  quanto
espressamente  previsto  dal  legislatore  nazionale  con  le   norme
contenute all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n.  98  citato,  richiamato,  peraltro,  dalla  stessa   disposizione
regionale in esame, il quale prevede che "I provvedimenti in  materia
di  personale  adottati  dalle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ed in particolare le assunzioni a tempo  indeterminato,  incluse
quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a
tempo determinato, nonche' gli inquadramenti e le promozioni posti in
essere in base  a  disposizioni  delle  quali  venga  successivamente
dichiarata l'illegittimita' costituzionale sono nulle  di  diritto  e
viene ripristinata  la  situazione  preesistente  a  far  data  dalla
pubblicazione della relativa  sentenza  della  Corte  Costituzionale.
Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 del  codice  civile
in relazione  alle  prestazioni  eseguite,  il  dirigente  competente
procede  obbligatoriamente  e  senza  indugio   a   comunicare   agli
interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto
di lavoro e sul correlato trattamento economico  e  al  ritiro  degli
atti nulli.". 
    In attuazione di tale disposizione statale, dunque, nella Regione
Puglia, in conseguenza dell'emanazione  della  sentenza  della  Corte
Costituzionale n. 68/2011, sono stati considerati nulli di diritto  i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato del  personale  stabilizzato
ai sensi dell'articolo 3, comma 38, della Legge Regionale 31 dicembre
2007, n. 40, e dell'articolo 16, comma 3, della  Legge  Regionale  25
febbraio 2010, n. 4, adibito ai  servizi  di  assistenza  domiciliare
integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica. 
    La predetta sentenza  della  Corte  Costituzionale,  infatti,  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale  del  richiamato  comma  3
dell'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4, che  a
sua volta richiamava l'articolo 3, comma 38, della Legge Regionale n.
40/2007. 
    I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 53 della Legge Regionale  n.  1/16
citata prevedono che il predetto personale, gia' adibito al  servizio
di  assistenza  domiciliare   integrata   (ADI),   riabilitazione   e
integrazione scolastica, la cui stabilizzazione sia venuta  meno  per
effetto della pronuncia  della  Corte  Costituzionale  sopra  citata,
continui ad operare nell'ambito dei medesimi servizi per  effetto  di
appositi contratti a tempo determinato. 
    Tale previsione, individuando i soggetti destinatari dei rapporti
di lavoro a tempo determinato, si pone in contrasto  con  i  principi
sanciti dai CCNL di settore per cui tali contratti vengono instaurati
dalle  Aziende   sanitarie   attraverso   procedure   selettive,   in
particolare, con l'art. 31 CCNL del comparto sanita' stipulato il  20
settembre 2001, integrativo del  CCNL  del  7  aprile  1999,  che  ha
sostituito l'art. 17 del CCNL stipulato il 1° settembre 1995. 
    Di  conseguenza,  la  norma  in  questione   contrasta   con   la
legislazione statale  vigente  in  materia,  l'art.  35  del  Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che contiene  le  "Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche citato (1) , e con il principio del pubblico  concorso  per
l'accesso al pubblico impiego, nonche' principi  di  imparzialita'  e
buon andamento dell'amministrazione, di  cui  all'articolo  97  della
Costituzione. 
    Le  procedure  selettive  per  l'accesso  al  pubblico   impiego,
infatti, sono strumentali all'attuazione di tali principi. 
    Come ha chiarito la  giurisprudenza  costituzionale,  poiche'  la
professionalita' della burocrazia e' una modalita' organizzativa atta
a garantire l'imparzialita' e l'efficienza della sua  azione,  questa
professionalita'  e'  assicurata  dalla  regola  del   concorso   per
l'accesso agli impieghi, poiche' questo e'  il  mezzo  che  offre  le
migliori garanzie di  selezione  dei  soggetti  piu'  capaci.  Questa
regola si impone ad ogni livello di  governo,  tanto  statale  quanto
regionale e  locale,  anche  dopo  la  riforma  del  Titolo  V  della
Costituzione. 
    La norma censurata di cui  all'articolo  53,  commi  4,  5  e  6,
citato, inoltre, regolando un aspetto  specifico  del  mutamento  che
interviene nel corso del rapporto di lavoro, e facendolo, oltretutto,
in contrasto con l'anzidetta disciplina della legge statale  e  della
contrattazione collettiva di comparto, sconfina in un ambito,  quello
dell'«ordinamento civile», che e' di competenza esclusiva dello Stato
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione
che affida, appunto, la materia dell'ordinamento civile alla potesta'
legislativa esclusiva  dello  Stato,  in  linea  con  l'orientamento,
dominante nella  giurisprudenza  costituzionale,  per  cui  tutte  le
regole del rapporto di  lavoro  attengono  all'area  dell'ordinamento
civile e sono, quindi, per  cio'  solamente,  di  competenza  statale
(sentenze n. 324/2010 e n. 17/2014). 
    L'art. 53, commi 4, 5 e 6, della Legge Regionale Puglia  n.  1/16
citata si pone in contrasto dunque, con gli articoli 97 e 117,  comma
2, lettera l), della Costituzione. 

(1) 1.  L'assunzione  nelle  amministrazioni  pubbliche  avviene  con
    contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure  selettive,
    conformi ai principi del comma 3,  volte  all'accertamento  della
    professionalita' richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata
    l'accesso dall'esterno; b)  mediante  avviamento  degli  iscritti
    nelle liste di collocamento ai sensi della  legislazione  vigente
    per le qualifiche e profili per i  quali  e'  richiesto  il  solo
    requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli  eventuali
    ulteriori  requisiti  per  specifiche  professionalita'.  2.   Le
    assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche,
    aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12  marzo
    1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle
    liste di collocamento ai sensi della  vigente  normativa,  previa
    verifica della compatibilita' della invalidita' con  le  mansioni
    da svolgere.  Per  il  coniuge  superstite  e  per  i  figli  del
    personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del  Corpo
    nazionale dei vigili del fuoco  e  del  personale  della  Polizia
    municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle
    vittime del terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui
    alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni  ed
    integrazioni, tali  assunzioni  avvengono  per  chiamata  diretta
    nominativa. 3.  Le  procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
    amministrazioni si conformano ai seguenti principi:  a)  adeguata
    pubblicita'  della  selezione  e  modalita'  di  svolgimento  che
    garantiscano  l'imparzialita'   e   assicurino   economicita'   e
    celerita'  di  espletamento,  ricorrendo,   ove   e'   opportuno,
    all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a  realizzare
    forme di preselezione; b)  adozione  di  meccanismi  oggettivi  e
    trasparenti,  idonei  a  verificare  il  possesso  dei  requisiti
    attitudinali  e  professionali  richiesti   in   relazione   alla
    posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari  opportunita'  tra
    lavoratrici e lavoratori; d)  decentramento  delle  procedure  di
    reclutamento; e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente
    con esperti di provata  competenza  nelle  materie  di  concorso,
    scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed  estranei
    alle medesime, che non siano componenti dell'organo di  direzione
    politica  dell'amministrazione,   che   non   ricoprano   cariche
    politiche e che non siano rappresentanti  sindacali  o  designati
    dalle  confederazioni  ed  organizzazioni   sindacali   o   dalle
    associazioni professionali. 3-bis. Le amministrazioni  pubbliche,
    nel  rispetto  della  programmazione  triennale  del  fabbisogno,
    nonche' del limite massimo complessivo del  50  per  cento  delle
    risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa  vigente
    in materia di assunzioni ovvero di contenimento  della  spesa  di
    personale, secondo i rispettivi  regimi  limitativi  fissati  dai
    documenti  di  finanza  pubblica  e,   per   le   amministrazioni
    interessate, previo espletamento della procedura di cui al  comma
    4, possono avviare procedure di  reclutamento  mediante  concorso
    pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
    cento di quelli banditi, a favore dei  titolari  di  rapporto  di
    lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  che,  alla  data   di
    pubblicazione dei  bandi,  hanno  maturato  almeno  tre  anni  di
    servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
    b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,  con  apposito
    punteggio, l'esperienza professionale maturata dal  personale  di
    cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione  del
    bando,  hanno  maturato  almeno  tre   anni   di   contratto   di
    collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che
    emana il bando. 3-ter. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
    dei ministri di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
    legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  il  31  gennaio  2013,  sono
    dettati modalita' e criteri applicativi  del  comma  3-bis  e  la
    disciplina della riserva dei posti di cui  alla  lettera  a)  del
    medesimo comma in rapporto ad altre  categorie  riservatarie.  Le
    disposizioni normative del  comma  3-bis  costituiscono  principi
    generali  a  cui  devono  conformarsi  tutte  le  amministrazioni
    pubbliche. 4. Le determinazioni relative all'avvio  di  procedure
    di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o  ente
    sulla base  della  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di
    personale deliberata ai sensi dell'articolo  39  della  legge  27
    dicembre  1997,   n.   449,   e   successive   modificazioni   ed
    integrazioni.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
    ministri di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure  concorsuali  e
    le relative assunzioni del personale delle amministrazioni  dello
    Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli  enti
    pubblici non economici. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione
    all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative  assunzioni
    e' concessa, in sede di  approvazione  del  piano  triennale  del
    fabbisogno  del  personale  e  della  consistenza  dell'organico,
    secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di  cui
    all'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  dicembre
    2009, n. 213,  l'autorizzazione  di  cui  al  presente  comma  e'
    concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attivita'
    e del piano di  fabbisogno  del  personale  e  della  consistenza
    dell'organico, di cui  all'articolo  5,  comma  4,  del  medesimo
    decreto. 4-bis.  L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante
    l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
    ministri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, di cui al comma 4 si applica  anche  alle  procedure  di
    reclutamento a tempo determinato per contingenti  superiori  alle
    cinque unita', inclusi i contratti  di  formazione  e  lavoro,  e
    tiene  conto  degli  aspetti  finanziari,  nonche'  dei   criteri
    previsti  dall'articolo  36.  5.  I  concorsi  pubblici  per   le
    assunzioni nelle amministrazioni  dello  Stato  e  nelle  aziende
    autonome si espletano di norma  a  livello  regionale.  Eventuali
    deroghe, per ragioni tecnico-amministrative  o  di  economicita',
    sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei  ministri.  Per
    gli uffici aventi sede regionale, compartimentale  o  provinciale
    possono  essere  banditi  concorsi  unici  circoscrizionali   per
    l'accesso alle varie professionalita'.  5-bis.  I  vincitori  dei
    concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un
    periodo non inferiore a cinque  anni.  La  presente  disposizione
    costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 5-ter.
    Le graduatorie dei concorsi per  il  reclutamento  del  personale
    presso le amministrazioni  pubbliche  rimangono  vigenti  per  un
    termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi
    i periodi di vigenza inferiori previsti da  leggi  regionali.  Il
    principio della parita' di condizioni per l'accesso  ai  pubblici
    uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del  bando,
    con riferimento al luogo di  residenza  dei  concorrenti,  quando
    tale  requisito  sia  strumentale  all'assolvimento  di   servizi
    altrimenti non attuabili o  almeno  non  attuabili  con  identico
    risultato. 6. Ai fini delle assunzioni  di  personale  presso  la
    Presidenza del Consiglio dei ministri e  le  amministrazioni  che
    esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di  difesa  e
    sicurezza  dello  Stato,  di  polizia,  di  giustizia  ordinaria,
    amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si
    applica il  disposto  di  cui  all'articolo  26  della  legge  1°
    febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
    7. Il regolamento sull'ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi
    degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita'
    di  assunzione  agli  impieghi,  i  requisiti  di  accesso  e  le
    procedure concorsuali nel rispetto dei principi fissati dai commi
    precedenti. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' l'articolo 53, commi 4, 5  e  6  della  Legge
Regionale Puglia n. 1 del 15 febbraio 2016, recante le  "Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  di  previsione  2016  e  bilancio
pluriennale 2016-2018  della  Regione  Puglia  (Legge  di  stabilita'
regionale   2016)",   indicata   in    epigrafe,    sia    dichiarato
costituzionalmente illegittimo. 
 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri del 15 aprile 2016. 
 
        Roma, 19 aprile 2016 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Palmieri