N. 94 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 2013

Ordinanza dell'8 aprile 2013 del G.U.P. del Tribunale di Viterbo  nel
procedimento penale a carico di D. L. H.. 
 
Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
  stupefacenti o psicotrope - Trattamento sanzionatorio -  Denunciata
  introduzione  di  un  nuovo  sistema  di  sanzioni   mediante   una
  disposizione inserita nella legge di conversione del  decreto-legge
  n. 272 del 2005. 
- Decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  272  (Misure  urgenti   per
  garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi
  invernali,   nonche'    la    funzionalita'    dell'Amministrazione
  dell'interno.   Disposizioni   per   favorire   il   recupero    di
  tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico  delle  leggi
  in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze  psicotrope,
  prevenzione,  cura  e  riabilitazione   dei   relativi   stati   di
  tossicodipendenza, di cui  al  D.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309),
  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49,
  art. 4-bis. 
(GU n.20 del 18-5-2016 )
 
                        TRIBUNALE DI VITERBO 
 
    Udienza preliminare 8 aprile 2013; 
    Procedimento penale n. 4930/10 R.G. N.R. - n. 164/12 R.G. G.I.P.; 
    G.U.P.: dott.ssa Franca Marinelli; 
    Pubblico ministero: dott. Stefano D'Arma; 
    Imputato: D. L. H., nato a (Tunisia) il /; 
    Difensore: avv. Ilaria Di Punzio, del Foro di Viterbo; 
    Persona offesa: Maresciallo dei Carabinieri F. A. 
 
                              Ordinanza 
 
    Il Giudice, sciogliendo la riserva, dichiara  non  manifestamente
infondata la eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa,
recependo in «toto» la motivazione di cui alla sentenza  della  Corte
di appello di Roma - Sezione III  penale,  che  qui  deve  intendersi
integralmente riportata e trascritta, perche' totalmente condivisa  e
che si allega alla presente ordinanza (allegato 1). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4-bis,  decreto-legge   n.
272/2005, come modificato dalla legge di conversione  n.  49/2006  in
relazione agli articoli: 
    1) 77, secondo  comma  Cost.,  sotto  il  duplice  aspetto  della
incoerenza  della  norma  rispetto   all'originario   contenuto   del
decreto-legge e del difetto del requisito d'urgenza; 
    2) 3 Cost.; 
    3) 117, comma 1 Cost. 
    Sospende il presente procedimento. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  trasmissione  della   presente
ordinanza alla  Corte  costituzionale,  all'imputato  e  al  pubblico
ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e  ai  Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
 
      Viterbo, 8 aprile 2013 
 
                        Il Giudice: Marinelli 
 
 
                                                           Allegato 1 
 
                     LA CORTE D'APPELLO DI ROMA 
                         III Sezione penale 
 
    Composta dai magistrati: 
        dott. E. Bettiol - Presidente estensore; 
        dott. F. Genovese - Consigliere; 
        dott. M. Mariani - Consigliere. 
 
                           Rileva in fatto 
 
    Con sentenza in data 25 maggio 2007  il  Tribunale  di  Roma,  in
seguito a giudizio abbreviato, dichiarava G. C. e  R.  V.,  colpevoli
del reato di cui all'art. 73, decreto del Presidente della Repubblica
n. 309/1990 e, in concorso di attenuanti generiche, e dell'attenuante
di cui al quinto comma dell'art. 73 cit., applicata la diminuente per
il rito, le condannava alla pena di mesi 5 e giorni 20 di  reclusione
ed € 1.400 di multa ciascuna concedendo alle  stesse  i  benefici  di
legge. 
    Il Tribunale era pervenuto alla sentenza di condanna sulla scorta
degli atti acquisiti al processo ex art. 442, comma 1-bis  codice  di
procedura penale, da cui era emerso che  il  giorno  10  maggio  2007
Carabinieri della Stazione Roma Gianicolense nel transitare di fronte
la stazione di Roma  Trastevere  notavano  le  imputate  che  stavano
confezionando delle dosi di marijuana usando degli involucri di carta
stagnola e servendosi del sedile di un motorino come ripiano. 
    Le due giovani venivano fermate e si appurava in tal modo che  le
stesse detenevano gr. 4,6 di marijuana, pari a 27 dosi, e  gr.  0,136
di eroina da cui era possibile ricavare una singola dose. 
    Avverso tale sentenza proponeva appello la difesa delle  imputate
chiedendone con un primo motivo l'assoluzione  sul  rilievo  che  gli
stupefacenti  trovati  in  loro  possesso  erano  destinati  ad   uso
esclusivamente personale. 
    Con un secondo motivo veniva richiesta una riduzione  della  pena
inflitta. 
    Nel corso del presente  grado  di  giudizio  il  difensore  delle
imputate sollevava eccezione di incostituzionalita'  dell'art.  4-bis
del decreto-legge n. 272/2005 cosi' come modificato  dalla  legge  di
conversione n. 49/2006. 
 
                         Osserva in diritto 
 
    1. L'art. 73 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
309/1990, come e' noto, e' stato modificato dalla legge n. 49 del  21
febbraio 2006 di conversione  del  decreto-legge  n.  272/2005,  c.d.
«Decreto Olimpiadi». 
    Prima della legge di modifica l'articolo in  argomento  prevedeva
nei commi 1 e 4 la sanzione della reclusione da 8  a  20  anni  e  la
multa da € 25.822 ad € 258.228 per una serie di  condotte  aventi  ad
oggetto le sostanze stupefacenti  elencate  nelle  tabelle  I  e  III
allegate al decreto del Presidente della Repubblica - le c.d.  droghe
pesanti - e, rispettivamente, la sanzione della reclusione da  due  a
sei anni e  la  multa  da  €  5.164  ad  €  77.468  per  le  condotte
riguardanti le sostanze elencate nelle tabelle II e IV - c.d.  droghe
leggere. 
    Il   quadro   legislativo   prevedeva   dunque,    come    appare
giuridicamente e, soprattutto, costituzionalmente corretto,  sanzioni
diverse  in  relazioni  a  condotte  diverse:  la  norma,  puniva  le
violazioni relative a sostanze piu' dannose con sanzioni piu' pesanti
rispetto a quelle riguardanti sostanze meno dannose. 
    L'art. 4-bis decreto-legge citato ha modificato il quadro  teste'
delineato appiattendo verso l'alto le  condotte  in  argomento  sotto
l'unica sanzione della reclusione da sei a venti anni e la multa da €
26.000 a 260.000. 
    Fermo e' rimasto il comma quinto dell'articolo in  argomento  che
prevede  sanzioni  piu'  miti  per  comportamenti  di  lieve  entita'
stabilendo comunque per cio' che attiene alla detenzione di  sostanza
«leggere», un rilevante aumento delle pene rispetto a quanto previsto
dalla norma nella sua formulazione originaria. 
    L'art. 4-bis citato risulta per altro verso inserito  nel  quadro
di un decreto-legge varato all'inizio sotto  la  rubrica  di  «Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali  nonche'  la  funzionalita'  dell'amministrazione
dell'Interno.   Disposizioni   per   favorire    il    recupero    di
tossicodipendenti recidivi». 
    Il provvedimento varato dal Governo era costituito  da  soli  sei
articoli riguardanti  l'assunzione  di  personale  della  Polizia  di
Stato,  il  finanziamento  delle  Olimpiadi  invernali   di   Torino,
l'istituzione di apposita lotteria nazionale,  l'esecuzione  di  pene
detentive per tossicodipendenti ed il diritto di voto degli  italiani
all'estero. 
    In particolare, per cio' che attiene alla materia  in  argomento,
l'art. 4 del decreto-legge abrogava l'art.  94-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/1990 e prevedeva un caso  speciale
di  sospensione  dell'esecuzione  di  pene   detentive   irrogate   a
tossicodipendenti ed alcoldipendenti: nulla dunque che riguardasse le
sanzioni relative alle  condotte  di  detenzione,  spaccio,  ecc.  di
sostanze stupefacenti. 
    In seguito al passaggio  parlamentare,  il  decreto  contava  ben
trentasei articoli tra cui l'art. 4-bis di cui trattasi. 
    Alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene dunque questa  Corte
che sussistano elementi per ritenere non manifestamente infondata  la
questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   4-bis   del
decreto-legge citato cosi' come convertito nella legge n. 49/2006 per
contrasto con l'art. 77, secondo comma Cost. sollevata nel corso  del
presente procedimento. 
    Ed in effetti la Corte costituzionale ha avuto modo di esprimersi
in ordine alla necessita' di coerenza tra le norme che compongono  un
provvedimento di urgenza rilevando «la carenza  del  requisito  della
straordinarieta' del caso di necessita' e di urgenza di provvedere la
evidente estraneita' della  norma  censurata  rispetto  alla  materia
disciplinata da  altre  disposizioni  del  decreto-legge  in  cui  e'
inserita». 
    Ed ancora: «Si deve ritenere che l'esclusione della  possibilita'
di  inserire  nella  legge  di  conversione   di   un   decreto-legge
emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalita' del testo
originario  non  risponda  soltanto  ad  esigenze  di  buona  tecnica
normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost.,
che  istituisce   un   nesso   di   interrelazione   funzionale   tra
decreto-legge, formato dal Governo ed emanato  dal  Presidente  della
Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento
di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario» ( sentenza  n.
22 del 2012). 
    Ora nel caso in ispecie appare evidente il  difetto  di  coerenza
interna tra le  norme  che  costituivano  il  nucleo  originario  del
provvedimento adottato dal Governo e quella di  cui  dall'art.  4-bis
citato: tale ultima norma, che introduce un nuovo sistema di sanzioni
in relazione a condotte aventi  ad  oggetto  stupefacenti,  nulla  ha
evidentemente a che vedere, sia con lo  svolgimento  delle  Olimpiadi
invernali di Torino,  sia  con  i  benefici  previsti  in  favore  di
tossicodipendenti ed alcoldipendenti. 
    2. Del resto che la norma in argomento non perseguisse  lo  scopo
di fronteggiare un problema presentatosi con caratteri di  urgenza  e
straordinarieta' emerge con tutta evidenza dal fatto che  la  riforma
dell'art. 73 citato giaceva in Parlamento da tre anni come  affermato
dallo stesso relatore della modifica  on.  Giovanardi  (  seduta  del
Senato del 26 gennaio 2006). 
    Da   tale   rilievo   si   deduce   un   secondo    profilo    di
incostituzionalita' per contrasto con l'art. 77, secondo comma  Cost.
della norma in questione che, oltre ad  essere  inserita,  come  gia'
detto, in un contesto disomogeneo, appare per di piu' sprovvista  del
requisito della urgenza previsto dalla citata norma costituzionale  e
che giustifica il potere di decretazione del Governo. Non si vede, in
altre parole,  quale  urgenza  vi  fosse  nel  riformare  un  sistema
sanzionatorio in vigore da sedici anni ed in ordine al  quale  nessun
evento improvviso, straordinario poneva l'esigenza  di  una  modifica
per decreto. 
    La Corte costituzionale ha peraltro avuto modo  di  affermare  il
principio per cui il vizio derivante dalla assenza del  requisito  di
straordinarieta' ed urgenza del provvedimento per decreto  non  viene
sanato dalla successiva legge di conversione. 
    Quanto precede poiche' «Affermare che  la  legge  di  conversione
sana in ogni caso i vizi del decreto  significherebbe  attribuire  in
concreto al legislatore ordinario il potere di  alterare  il  riparto
costituzionale delle competenze del Parlamento e del  Governo  quanto
alla produzione delle fonti primarie.» (Corte costituzionale sentenza
n. 171/2007). 
    3. La norma di cui all'art. 4-bis in questione si pone a giudizio
di questa Corte in contrasto altresi' del principio costituzionale di
eguaglianza dei cittadini di fronte alla  legge  di  cui  all'art.  3
Cost. 
    Il principio postula come e' noto, e come  e'  stato  piu'  volte
sottolineato dalla Corte costituzionale, non solo che a comportamenti
eguali  vengano  riconnesse  conseguenze  eguali  ma  anche,  e   per
converso, che a situazioni diverse corrispondano conseguenze diverse. 
    Non v'e' dunque chi non veda come sanzionare con la medesima pena
due comportamenti notevolmente diversi  come  l'importare,  detenere,
spacciare, ecc. droghe cosiddette leggere oppure pesanti  costituisca
una palese violazione del principio di eguaglianza sotto  il  profilo
della mancata adozione di sanzioni diverse in  relazione  a  condotte
diverse. 
    Pur  non  essendo  questa  la  sede  per  una  disamina  su  basi
scientifiche   delle   profonde,   e   comunque   note,    differenze
intercorrenti tra i due tipi di stupefacenti varra' tuttavia la  pena
di rilevare quanto meno la  assenza  di  effetti  di  dipendenza  nei
consumatori di «cannabis» a differenza di quelli che assumono  droghe
cosiddette  pesanti  quali  gli  oppiacei  di  cui  diventano   entro
brevissimo termine dipendenti. Va altresi' rilevata la modestia degli
effetti negativi  sull'organismo  -  non  differenti  da  que...  che
provocano alcool o nicotina - delle droghe  leggere  rispetto  quelli
devastanti prodotti dalle droghe pesanti. 
    4. Non manifestamente infondata appare inoltre  la  questione  di
legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 4-bis  citato
in relazione all'art. 117, comma 1 Cost. 
    Va invero posto  in  evidenza  come  il  Consiglio  della  Unione
europea con la  decisione  quadro  n.  2004/757/GAI  abbia  stabilito
all'art. 4 che: 
    1. (Omissis) ... «Ciascuno  Stato  membro  provvede  affinche'  i
reati di cui all'art. 2  (Reati  connessi  al  traffico  illecito  di
stupefacenti e di precursori) siano soggetti a pene  detentive  della
durata massima compresa tra almeno uno e tre anni. 
    2. Ciascuno Stato  membro  provvede  affinche'  i  reati  di  cui
all'art. 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano soggetti  a  pene
detentive della durata massima compresa tra  almeno  cinque  e  dieci
anni in presenza di ciascuna delle seguenti circostanze: 
        a) il reato implica grandi quantitativi di stupefacenti; 
        b) il reato o implica la fornitura  degli  stupefacenti  piu'
dannosi per la salute, oppure ha determinato gravi danni alla  salute
di piu' persone.». 
    Al di la'  della  quantificazione  delle  pene  che  in  subiecta
materia non puo' venire in considerazione, cio' che rileva e' che  la
decisione comunitaria in argomento distingua chiaramente e nettamente
da un punto di vista sanzionatorio  tra  droghe  leggere  -  che  non
vengono definite in quanto tali ma che si comprende,  per  esclusione
rispetto al, successivo comma 2,  lettera  b)  siano  quelle  cui  la
decisione si riferisce - e droghe pesanti che vengono  indicate  come
«stupefacenti piu' dannosi per la salute». 
    Ai sensi dell'art. 117, comma 1 Cost. lo  Stato  italiano  ha  il
dovere  di   legiferare   «nel   rispetto   dei   vincoli   derivanti
dall'ordinamento comunitario e  dagli  obblighi  internazionali  alle
decisioni della comunita' internazionale». 
    Sulla necessita' per lo Stato di conformarsi ai  sensi  dell'art.
117 Cost. alle decisioni quadro del Consiglio di Europa  si  e'  gia'
pronunciata la Corte costituzionale, tra le altre, con la sentenza da
cui e' tratta la seguente massima. 
    Rapporti  giurisdizionali  con  autorita'  straniere  in  materia
penale - estradizione - mandato di arresto  europeo  -  consegna  per
l'estero -  cittadino  comunitario  residente  in  Italia  -  mancata
previsione del rifiuto della consegna del residente non  cittadino  -
illegittimita' costituzionale. 
    E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento  all'art.  117,
primo comma, Cost., l'art. 18, comma 1, lettera r),  della  legge  22
aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare  il  diritto  interno
alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato d'arresto europeo e alle  procedure  di  consegna
tra Stati membri), nella parte in  cui  non  prevede  il  rifiuto  di
consegna anche del cittadino di un  altro  Paese  membro  dell'Unione
europea, che  legittimamente  ed  effettivamente  abbia  residenza  o
dimora nel territorio italiano, ai fini  dell'esecuzione  della  pena
detentiva in Italia conformemente al diritto interno. 
    * Corte costituzionale, 24 giugno 2010, n. 227 () Ric.  Corte  di
cassazione (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18) (1), in Anpp 5/10. 
    Nel corpo di detta  sentenza  si  afferma  tra  l'altro:  «Questa
Corte, fin dalle prime occasioni nelle  quali  e'  stata  chiamata  a
definire il rapporto tra ordinamento nazionale e diritto comunitario,
ne ha individuato il  "sicuro  fondamento"  nell'art.  11  Cost.  (in
particolare, sentenze n. 232 del 1975 e n. 183 del 1973; ma  gia'  in
precedenza, le sentenze n. 98 del 1965 e n. 14 del 1964). E' in forza
di tale parametro, collocato non senza significato e conseguenze  tra
i principi  fondamentali  della  Carta,  che  si  e'  demandato  alle
Comunita' europee, oggi Unione europea, di esercitare in luogo  degli
Stati membri competenze normative in determinate materie, nei  limiti
del principio di attribuzione». 
    La  norma  dell'art.  4-bis  in  argomento  viola  dunque   anche
l'obbligo, costituzionalmente sancito, per lo Stato  di  conformarsi,
nei limiti disposti  dalla  legge,  alle  decisioni  della  comunita'
internazionale: quanto precede poiche', unificando la  pena  prevista
sia per le droghe leggere che per le droghe pesanti, non  ha  operato
la distinzione da un punto di vista sanzionatorio tra i due  tipi  di
droghe cui era tenuta in  forza  della  citata  decisione  quadro  n.
2004/757/GAI. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    Solleva  questione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.
4-bis, decreto-legge n. 272/2005 cosi' come modificato dalla legge di
conversione n. 49/2006 in relazione agli articoli: 
        77, secondo  comma  Cost.  sotto  il  duplice  profilo  della
incoerenza  della  norma  rispetto   all'originario   contenuto   del
decreto-legge e del difetto dei requisiti dell'urgenza; 
        3 Cost. e 
        117, comma 1 Cost. 
    Sospende il presente procedimento. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  trasmissione  della   presente
ordinanza alla Corte  costituzionale,  agli  imputati  ed  al  PM  al
Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti  della  Camera
di deputati e del Senato della Repubblica. 
 
      Roma, 28 gennaio 2013 
 
                  Il Presidente estensore: Bettiol