N. 96 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo 2016
Ordinanza del 17 marzo 2016 del Tribunale di Massa nel procedimento civile promosso da Omya S.p.a. e Cave Statuario S.r.l. contro Comune di Carrara. Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Toscana - "Beni estimati" di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751 - Inclusione nel patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e di Carrara. - Legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla L.R. n. 104/1995, L.R. n. 65/1997, L.R. n. 78/1998, L.R. n. 10/2010 e L.R. n. 65/2014), art. 32, comma 2.(GU n.20 del 18-5-2016 )
TRIBUNALE DI MASSA Nel giudizio iscritto al n. 1/2016 R.G. tra le societa' Omya s.p.a. e Cave Statuario s.r.l. - attrici e il Comune di Carrara, convenuto; Il Giudice ha emesso la seguente ordinanza; letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza; Osserva in fatto Con atto di citazione ritualmente notificato le societa' Omya s.p.a. e Cave Statuario s.r.l. hanno chiamato in giudizio il Comune di Carrara e, dopo aver premesso: a) che sono proprietarie di alcuni agri marmiferi ubicati in territorio di detto comune (agri loro pervenuti per atti di trasferimento tra vivi, ovvero a seguito di acquisto originario per usucapione, ovvero a seguito di provvedimenti giurisdizionali di trasferimento nell'ambito di procedure esecutive), b) che il Comune di Carrara ha posto in dubbio tale titolarita' affermando che tutti gli agri marmiferi ubicati sul proprio territorio - nei quali si esercita l'attivita' di estrazione del marmo - compresi quelli definiti come «Beni Estimati» (sulla cui nozione si dira' in seguito) apparterrebbero al patrimonio indisponibile comunale; c) che la legge regionale Toscana del 25 marzo 2015 n. 35 ha disposto, all'art. 32, comma 2, che i Beni Estimati appartengono al patrimonio indisponibile comunale, hanno chiesto al tribunale di accertare e dichiarare che esse societa' attrici sono proprietarie dei seguenti beni immobili: A.1) Beni nel comparto Canalbianco. Foglio 21, mapp. 8 (di mq 37.977, di cui mq 33.417 costituenti bene estimato), mapp. 9 (di mq 30.600, di cui mq 5.260 costituenti bene estimato), mapp. 34 (di mq 4.162) - diritto di proprieta' esclusiva. Quota di ½ del diritto di proprieta': da Arabella Tonetti per atto di vendita del 29 giugno 2011, rep. n. 2618 racc. n. 2108 reg. 14 luglio 2011 n. 3882 Trascr. 15 luglio 2011 n. 6399/4428 - notaio Alessandro Matteucci. Arabella Tonetti avente causa da Montecatini s.p.a. per di atto di vendita del 23 luglio 1965 rep. n. 65846 Reg.to 11 agosto 1965 n. 880 vol.155 Tras.to 5 agosto 1965 reg. gen. Vol. 651 n. 3089 reg. part. Vol. 1537 n. 2681. Quota di ½ del diritto di proprieta': da Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep. n. 37309 racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini. Saimi s.p.a. avente causa da Esca s.r.l. per atto di fusione per incorporazione di Esca s.r.l. in Saimi s.p.a. del 28 giugno 1991 rep. 14.482. Esca s.r.l. avente causa da Vignali Marmi di Vignali Francesco & C. s.n.c. per atto di vendita del 1° marzo 1990 rep.n. 86.552 racc. n. 14.236 Registrato Sarzana 20 marzo 1990 n. 393 - Notaio Luigi Pucci. Foglio 21, mapp. 78 (di mq 2.165) e mapp. 79 (di mq 1.488) - diritto di proprieta' esclusiva. Da Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep.n. 37309 racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini. Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. in Framar s.p.a., con cambio di denominazione da Framar s.p.a. in Saimi s.p.a., del 5 dicembre 1989 rep.n. 7192 reg.to a Massa il 27 dicembre 1989 reg. sec. n. 2151 reg. ord. n. 61.941 - Notaio Anna Maria Carozzi. Framar S.p.a, da Peghini Iacopo per atto di vendita del 24 febbraio 1987 reg. 12 febbraio 1987 a Massa n. 374 reg. gen. n. 1825 reg. part. n. 1386 - notaio Luigi Maneschi - e da Peghini Antonio reg. il 19 febbraio 1987 n. 325 reg. gen. n. 1678 reg. part. n. 1267 notaio - Luigi Maneschi. Foglio 21, mapp. 188 (di mq 1.490), mapp. 189 (di mq 1050), mapp. 190 (di mq 18.250) - diritto di proprieta' esclusiva da Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep.n. 37309 racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini. Saimi s.p.a. da Antonio Peghini e Iacopo Peghini per atto di vendita del 10 aprile 1990 rep. n. 8915, reg. Part. 2506 - reg. Gen. 3311 il 9 maggio 1990 - Notaio Carozzi Anna Maria. Foglio 13 mapp. 60 (di mq 44.700, di cui 17.520 bene estimato) - diritto di proprieta' esclusiva da Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep.n. 37309 racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini. Saimi s.p.a. da Escavazione Marmi Canalbianco Alto s.r.l. per atto di vendita del 31 maggio 2007 rep. n. 34.589 racc. n. 14.265 Reg.to Carrara 8 giugno 2007 n. 796 Tras.to Massa 9 giugno 2007 n. 4343/44 - Notaio Giulio Faggioni. Escavazione Marmi Canalbianco Alto s.r.l. da Sam s.r.l. per atto di vendita del 22 febbraio 2007 rep.n. 117891 racc. n. 10270 Registrato Massa 7 marzo 2007 n. 471 Trascritto 8 marzo 2007 reg. gen n. 2882-2883 reg.part. n.1881-1882 - Notaio Alessandra Bianchi. Sam s.r.l. da Sam s.p.a. per atto di fusione di Sam s.p.a. in Sam s.r.l. del 10 dicembre 2001 rep. n. 60528 racc. 5047 reg.to Massa 12 dicembre 2001 n. 1723 tras.to 9 gennaio 2002 reg. gen. 245 reg. part. n. 192 - Notaio Alessandra Bianchi. Sam s.p.a. da Montedison s.p.a. per atto di vendita del 18 dicembre 1974 rep. 143048 - Notaio Francesco Zuccarino. A.2) Beni nel comparto Amministrazione. Foglio 21, mapp. 35 (mq 1.498 di cui 818 bene estimato) - diritto di proprieta' esclusiva da Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep. n. 37309 racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione - Notaio Riccardo Genghini. Saimi s.p.a. da Cave Amministrazione s.r.l. per atto di vendita del 31 maggio 2007 rep.n. 34.589 racc. n. 14.265 reg. Carrara 8 giugno 2007 n. 796 tras.to a Massa 9 giugno 2007 n. 4343/44 - Notaio Giulio Faggioni. Cave Amministrazione s.r.l. da Sam s.r.l. per atto di vendita del 22 febbraio 2007 rep. n. 117891 racc. n. 10270 Registrato a Massa 7 marzo 2007 n. 471 Trascritto 8 marzo 2007 reg. gen. n. 2882-2883 reg. part. n. 1881-1882 - Notaio Alessandra Bianchi. Sam s.r.l. da Sam s.p.a. per atto di fusione di Sam s.p.a. in Sam s.r.l. del 10 dicembre 2001 rep.n. 60528 racc. 5047 reg.to Massa 12 dicembre 2001 n. 1723 tras.to 9 gennaio 2002 reg. gen. 245 reg. part. n. 192 - Notaio Alessandra Bianchi. Sam s.p.a. da Montedison s.p.a. per atto di vendita del 18 dicembre 1974 rep.n. 143048 - Notaio Francesco Zuccarino. Foglio 21, mapp. 36 (mq 11.538) - diritto di proprieta' esclusiva da Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep.n. 37309 racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini. Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. in Framar s.p.a., con cambio di denominazione da Framar s.p.a. in Saimi s.p.a., del 5 dicembre 1989 rep.n. 7192 reg.to a Massa il 27 dicembre 1989 reg. sec. n. 2151 reg. ord. n. 61.941 - Notaio Anna Maria Carozzi. Framar s.p.a. da Es.Co.Ma. s.p.a. per atto di vendita registrato a Carrara 16 giugno 1978 n. 885 trascritto 26 luglio 1978 reg. gen. n. 3710 reg. part. n. 3127 - Notaio Francesco Zuccarino. Foglio 21, mapp. 45 (mq 9.508) - diritto di proprieta' esclusiva - Acquisto per usucapione accertato con sentenza passata in giudicato resa dal Tribunale di Massa n. 123/2010, racc. 5841/08 cron. n. 1436 rep. 344 (nei confronti dei sig.ri Binelli Crivelli Vitaliano Filippo, Magnani Marco Maria, Magnani Maria Benedetta, Mazzoni Alessandro Maria, Mazzoni Gabriella). Marco Maria Magnani e Maria Benedetta Magnani da Mazzoni Camilla in Magnani per atto di successione del 9 luglio 2006 reg. gen. 11074 reg. part 7431 reg. ufficio del Registro del 3 luglio 2006 rep.2/734, trascrizione del 23 agosto 2006. Filippo Vitaliano Crivelli Binelli da Francesco Binelli per atto di successione del 26 maggio 1987 reg. gen. vol. 1002 n. 4116 parte n. 3093. Mazzoni Alessandra Maria da Albiccini Anna per atto di successione del 25 novembre 1955 denuncia n. 62 vol. 273 reg.to Forli' il 14 settembre 1956 voltura del 28 agosto 1959 n. 238. Mazzoni Camilla in Magnani e Mazzoni Gabriella da Albiccini Benedetta per atto di successione dell'11 settembre 1939, denuncia n. 5 vol. 186 reg.to a Forli l'11 gennaio 1910, voltura del 29 agosto 1941 n. 760. Foglio 21, mapp. 46 (mq 2.623) - quota di ½ di proprieta' da Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep.n. 37309 racc. n. 8875 - Omya incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini. Saimi s.p.a. da Cave Amministrazione s.r.l. per atto di vendita del 31 maggio 2007 re. n. 34.589 racc. n. 14.265 reg. Carrara 8 giugno 2007 n. 796 tras.to Massa 9 giugno 2007 n. 4343/44 - Notaio Giulio Faggioni. Cave Amministrazione s.r.l. da Sam s.r.l. per atto di vendita del 22 febbraio 2007 rep.n. 117891 racc. n. 10270 Registrato a Massa il 7 marzo 2007 n. 471 trascritto 8 marzo 2007 reg. gen. n. 2882-2883 reg. part. n. 1881 - 1882 - Notaio Alessandra Bianchi. Sam s.r.l. da Sam s.p.a. per atto di fusione di Sam s.p.a. in Sam s.r.l. del 10 dicembre 2001 rep.n. 60528 racc. 5047 reg.to Massa 12 dicembre 2001 n. 1723 tras.to 9 gennaio 2002 reg. gen. 245 reg. part. n. 192 - Notaio Alessandra Bianchi. Sam s.p.a. da Montedison s.p.a. per atto di vendita rep.143048 del 18 dicembre 1974 - Notaio Francesco Zuccarino. Foglio 21, mapp. 69 (mq 7.463), mapp. 82 (mq 90.840, di cui mq 80.085 bene estimato), mapp. 84 (mq 26.710, di cui mq 13.020 bene estimato), mapp. 113 (mq 2.174) - diritto di proprieta' esclusiva da Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep.n. 37309 racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini. Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. in Framar s.p.a., con cambio di denominazione da Framar s.p.a. in Saimi s.p.a., del 5 dicembre 1989 rep.n. 7192 reg.to a Massa il 27 dicembre 1989 reg. sec. n. 2151 reg. ord. n. 61.941 - Notaio Anna Maria Carozzi. Saimi s.p.a. da Societa' Derville' C.s.a.s. per atto di conferimento in sede di costituzione di Saimi s.p.a. avvenuta con atto 10 ottobre 1936 n. 34953 Reg.to il 24 detto n. 351 voltura 1627 29 ottobre 1940 - Notaio Vene'. Foglio 22, mapp. 23 (mq 7.914, di cui 2.770 bene estimato), mapp. 24 (mq 12.046), mapp. 40 (mq 14.028) - diritto di proprieta' esclusiva da Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep.n. 37309 racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini. Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. in Framar s.p.a., con cambio di denominazione da Framar s.p.a. in Saimi s.p.a., del 5 dicembre 1989 rep.n. 7192 reg.to a Massa il 27 dicembre 1989 reg. sec. n. 2151 reg. ord. n. 61.941 -Notaio Anna Maria Carozzi. Saimi s.p.a. da Societa' Derville' C.s.a.s. per atto di conferimento in sede di costituzione di Saimi s.p.a. avvenuta con atto 10 ottobre 1936 n. 34953 Reg.to il 24 detto n. 351 voltura 1627 29 ottobre 1940 - Notaio Vene'. Foglio 21, mapp. 71 (mq 229) e mapp. 110 (mq 5.374) - quota di 1/3 di proprieta' da Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep.n. 37309 racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini. Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. in Framar s.p.a., con cambio di denominazione da Framar s.p.a. in Saimi s.p.a., del 5 dicembre 1989 rep.n. 7192 reg.to a Massa il 27 dicembre 1989 reg. sec. n. 2151 reg. ordinanza n. 61.941 - Notaio Anna Maria Carozzi. Saimi s.p.a. da Societa' Derville' C. s.a.s. per atto di conferimento in sede di costituzione di Saimi s.p.a. avvenuta con atto 10 ottobre 1936 n. 34953 Reg.to il 24 detto n. 351 voltura 1627 29 ottobre 1940 - Notaio Vene'. Foglio 21, mapp. 73 (mq 3.903), mapp. 76 (mq 4.014) - diritto di proprieta' esclusiva da Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep.n. 37309 racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. Notaio Riccardo Genghini. Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. in Framar s.p.a, con cambio di denominazione da Framar s.p.a. in Saimi s.p.a., del 5 dicembre 1989 rep.n. 7192 reg.to a Massa il 27 dicembre 1989 reg. sec. n. 2151 reg. ord. n. 61.941 - Notaio Anna Maria Carozzi. Saimi s.p.a. per atto di permuta tra Sam s.p.a. e Saimi s.p.a. del 27 aprile 1985 reg. gen. Vol. 966 n. 2520 reg. part. n. 1990, trasc.to 25 marzo 1985 reg.to 15 aprile 1985 al n.653 - Notaio Francesco Zuccarino. Sam s.p.a. da Montedison s.p.a. per atto di compravendita del 18 dicembre 1974 rep. 143048 Notaio Francesco Zuccarino. Foglio 21, mapp. 81 (mq 13.635) - diritto di proprieta' esclusiva da Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep.n. 37309 racc. n. 8875 Omya s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini. Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. in Framar s.p.a., con cambio di denominazione da Framar s.p.a. in Saimi s.p.a., del 5 dicembre 1989 rep.n. 7192 reg.to a Massa il 27 dicembre 1989 reg. sec. n. 2151 reg. ord. n. 61.941 - Notaio Anna Maria Carozzi. Foglio 21, mapp. 111 (mq 486) - quota di 150/720 di proprieta'; foglio 21, mapp. 115 (mq 12.260) - quota di 45/432 di proprieta' Parte della quota di proprieta': da Fallimento World Minerali s.r.l. per atto di aggiudicazione ad Omya s.p.a. del 9 gennaio 2009, asta giudiziaria, Tribunale della Spezia, rep. 315. World Minerali s.r.l. da Franzoni Paolo fu Enrico per atto di vendita dell'8 luglio 1995 rep. n. 111119, registrato a Sarzana reg. gen. n. 5360 reg. particolare n. 3801 - Notaio Pucci Luigi. Franzoni Paolo da Franzoni Enrico fu Napoleone per atto di successione del 12 settembre 1954 registrato a Carrara reg. gen. 534 n. 2935 e reg. part. 1139 n. 2700. Parte della quota di proprieta': da Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep.n. 37309 racc. n. 8875 Omya s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini. Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. in Framar s.p.a., con cambio di denominazione da Framar s.p.a. in Saimi s.p.a., del 5 dicembre 1989 rep. n. 7192 reg.to a Massa il 27 dicembre 1989 reg. sec. n. 2151 reg. ord. n. 61.941 - Notaio Anna Maria Carozzi. Foglio 21, mapp. 112 (mq 1.559) - quota di ½ di proprieta' da Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep. n. 37309 racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini Saimi s.p.a, per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. in Framar s.p.a., con cambio di denominazione da Framar s.p.a. in Saimi s.p.a., del 5 dicembre 1989 rep. n. 7192 reg.to a Massa il 27 dicembre 1989 reg. sec. n. 2151 reg. ord. n. 61.941 - Notaio Anna Maria Carozzi. Saimi s.p.a. da Baratta Massimo per atto di vendita n. 3078 del 17 novembre 1937 reg.to 2 dicembre 1937 n. 558, voltura 20 agosto 1938 - Notaio Riccardo Vene'. Foglio 21, mapp. 125 (mq 4.662), mapp. 126 (mq 1.680) - diritto di proprieta' esclusiva da Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep. n. 37309 racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini. Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Framar s.p.a. in Saimi s.p.a. del 5 dicembre 1989 rep. n. 7192 reg.to a Massa il 27 dicembre 1989 reg. soc. n. 2151 reg. rd. n. 61.941 il 27 dicembre 1989 - Notaio Anna Maria Carozzi. Saimi s.p.a. da Montecatini s.p.a. per atto di permuta n. 73495 del 29 marzo 1952 reg.to il 9 aprile 1952 n. 5033, voltura del 25 agosto 1953 n. 464 - Notaio Riccardo Vene'. A.3) Beni nel comparto Polvaccio. Foglio 27, mapp. 1 (mq 1.840), mapp. 17 (mq 98) - quota di 6/72 di proprieta' da Fallimento World Minerali s.r.l. n. 2551/01 per atto di aggiudicazione ad Omya s.p.a. del 9 gennaio 2009 asta giudiziaria, Tribunale della Spezia, rep. 315. World Minerali s.r.l. da Franzoni Paolo fu Enrico per atto di vendita dell'8 luglio 1995 rep. n. 111119, registrato a Sarzana reg. gen. n. 5360 reg. particolare n. 3801 - Notaio Pucci Luigi. Franzoni Paolo da Franzoni Enrico fu Napoleone per atto di successione del 12 settembre 1954 registrata a Carrara reg. gen. 534 n. 2935 e reg. part. 1139 n. 2700. Foglio 27, mapp. 12 (mq 56), mapp. 13 (mq 27), mapp. 14 (mq 1.515) - diritto di proprieta' esclusiva da Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep. n. 37309 racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini Saimi s.p.a. da Sam s.r.l. per atto di vendita del 15 novembre 2002 rep. n. 59031 racc. n. 3247 - Notaio Rodolfo Vigilar. Sam s.r.l. da Sam s.p.a. per atto di fusione di Sam s.p.a. in Sam s.r.l. del 10 dicembre 2001 rep. n. 60528 racc. 5047 reg.to Massa 12 dicembre 2001 n. 1723 tras.to 9 gennaio 2002 reg. gen. 245 reg. part. n. 192 - Notaio Alessandra Bianchi. Sam s.p.a. da Montedison s.p.a. per atto di vendita del 18 dicembre 1974 rep. 143048 - Notaio Francesco Zuccarino. Foglio 27, mapp. 15 (mq 2.860), mapp. 27 (mq 22.070), mapp. 39 (mq 1.989), mapp. 40 (mq 2.433), mapp. 41 (mq 5.850), mapp. 92 (mq 4.342) - diritto di proprieta' esclusiva da Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep. n. 37309 racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini. Saimi s.p.a. da Societa' Derville' C.s.a.s. per atto di conferimento in sede di costituzione di Saimi s.p.a. avvenuta con atto 10 ottobre 1936 n. 34953 reg.to il 24 detto n. 351 Voltura 1627 29 ottobre 1940 - Notaio Vene'. A.4) Beni nel comparto di Tecchione. Foglio 21, mapp. 128 (mq 348), mapp. 129 (mq 25.538), mapp. 130 (mq 11.288), mapp. 131 (mq 4.868), mapp. 132 (mq 261), mapp. 133 (mq 3.838), mapp. 134 (mq 9.951), foglio 22, mapp. 52 (mq 15.801 di cui mq 1.522 costituenti bene estimato), mapp. 64 (mq 2.000), mapp. 66 (mq 13.947), mapp. 67 (mq 20.673 di cui mq 6.673 costituenti bene estimato) mapp. 68 (mq 6.287), mapp. 85 (mq 4.395), foglio 27, mapp. 57 (mq 35.255) - mapp. 58 (mq 13.312) - diritto di proprieta' esclusiva - da Cave Tecchione s.r.l. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep. n. 37309 racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini. Cava Tecchione s.r.l. per atto di scissione da Tecchione Marmi s.r.l. del 18 dicembre 2006 rep. 35980 racc. 8156 reg.to Monza il 29 dicembre 2006 - Notaio Genghini Riccardo. Tecchione Marmi S.r.l. per atto di conferimento beni da F.lli Mazzuchelli Marmi S.r.l., contestualmente all'atto di costituzione della societa' Tecchione Marmi s.r.l. del 4 aprile 2006 rep. 38.143 racc. 11736 reg.to a Carrara il 14 aprile 2006 n. 216 mod. 1 reg.to reg. imprese Massa Carrara del 12 aprile 2006 - Notaio Anna Maria Carozzi. F.lli Mazzucchelli Marmi come segue: quota parte dei diritti di proprieta': da Sam s.r.l. per atto di permuta e compravendita del 23 febbraio 2005 reg.to a Massa il 4 marzo 2005 n. 351 trascritto il 7 marzo 2005 reg. gen. 2343-2344-2345 reg. part. 1393-1395-1394 - Notaio Alessandra Bianchi. Sam s.r.l. da Sam s.p.a. per atto di fusione di Sam s.r.l. del 10 dicembre 2001 rep. n. 60528 racc. 5047 reg.to Massa 12 dicembre 2001 n. 1723 tras.to 9 gennaio 2002 reg. gen. 245 reg. part. n. 192 - Notaio Alessandra Bianchi. Sam s.p.a. da Montedison s.p.a. per atto di vendita del 18 dicembre 1974 rep. n. 143048 - Notaio Francesco Zuccarino. quota parte dei diritti di proprieta': da Giovanna Berti, Maria Teresa Berti, Giancarla Giacche', Giovanni Berti e Gianluca Berti per atto di permuta e compravendita del 23 febbraio 2005 reg.to a Massa il 4 marzo 2005 n. 351 trascritto il 7 marzo 2005 reg. gen. 2343-2345-2344 reg. part. 1393-1394-1395 - Notaio Alessandra Bianchi. Giovanni Berti, Gianluca Berti e Giancarla Giacche' da atto di successione di successione di Gino Berti del 19 maggio 1979, reg.to a Borgo Val di Taro il 17 novembre 1979, reg. n. 69, vol. 364. Giovanna Berti e Maria Teresa Berti da atto di successione di successione di Giovanni Berti del 10 dicembre 1957, denuncia n. 5, vol. 288, reg.to a La Spezia il 10 aprile 1958, volturata il 29 giugno 1959 n. 240. quota parte dei diritti di proprieta': da Almo Serri per atto di vendita del 24 agosto 1971, rep. n. 131171, reg.to a Carrara 8 settembre 1971, n. 1179, tras.to a Massa il 23 settembre 1971 n. 4468 - Notaio Gino Carrozzi. quota parte dei diritti di proprieta': da Camilla Mazzoni, Maria Gabriella Mazzoni, Carlo Mazzoni, Alessandro Maria Mazzoni e Francesco Binelli per atto di vendita del 30 gennaio 1970, rep. n. 122980, reg.to Carrara 16 febbraio 1970, n. 187, tras.to Massa 4 febbraio 1970 n. 430 - Notaio Gino Carrozzi. quota parte dei diritti di proprieta': da Antonio Manfredi e Anna Maria Manfredi per atto di vendita del 28 aprile 1977, rep. n. 146.983, reg.to a Massa il 16 maggio 1977, reg. vol. 830. quota parte dei diritti di proprieta': da Gina Mazzucchelli, Stefano Mazzucchelli e Maria Luisa Coloretti per atto di vendita del 14 dicembre 1999 rep. n. 29.743 - Notaio Anna Maria Carozzi. Gina Mazzucchelli, Stefano Mazzucchelli e Maria Luisa Coloretti da atto di successione di successione di Carlo Mazzucchelli, rep. 56/463, tras.to 7 luglio 2001, reg. gen. 5990 reg. part. 4277. Carlo Mazzucchelli da Gina Baratta per atto di compravendita del 4 settembre 1962, rep. 75.968, racc. 2961, reg.to 19 settembre 1962, n. 130, vol. 150, tras.to 28 settembre 1962, vol. 613, n. 3477, vol. 1371 - Notaio Gino Carozzi. quota parte dei diritti di proprieta': F.lli Mazzucchelli Marmi s.r.l. da Saimi s.p.a. per atto di vendita del 25 marzo 1982 rep. n. 150.804 reg.to a Carrara 8 aprile 1982 n. 671 vol. 178 trascritto a Massa 13 aprile 1982 vol. 915 cas. 2868 part. Art. 2373 - Notaio Gino Carozzi. B) Beni di titolarita' di Cave Statuario S.r.l. A.1) Beni nel comparto Polvaccio Foglio 27, mapp. 2 (mq 752), mapp. 3 (mq 2.447), mapp. 169 (mq 5.892), mapp. 170 (mq 9.604) - diritto di proprieta' esclusiva da Peghini Marmi s.n.c. di Peghini Antonio e Jacopo Peghini per atto di vendita del 24 ottobre 2002, rep. n. 920 racc. 2822, reg.to il 28 ottobre 2002 n. 34, tras.to a Massa il 29 ottobre 2002, reg. gen. n. 105704, reg. part. 7590 - Notaio Lucio Consoli. Peghini Marmi s.n.c. di Peghini Antonio e Jacopo Peghini da ECC International s.p.a. per atto di vendita del 20 dicembre 1991 n. 183292 reg. gen. n. 326 reg. part. n. 283 - Notaio Lucentini Guido. Foglio 27, mapp. 4 (mq 4.922) - diritto di proprieta' esclusiva da Battaglino s.r.l. per atto di assegnazione con sentenza del Tribunale di Massa, rep. 1759/2014, reg. 205117/2009. Battaglino s.r.l. cambia denominazione sociale da Escavazione Marmi Battaglino di Dughetti e Bernardini s.n.c. a Battaglino s.r.l. con atto del 24 aprile 1987, reg. part. 2425, reg. gen. 3204, reg.to a Carrara il 3 aprile 1987, n. 433 - Notaio Giorgio Giannaroli. Escavazione Marmi Battaglino di Dughetti e Bernardini s.n.c. da Renato Buschi e Domenico Catello per atto di vendita del 28 gennaio 1987, reg. gen. n. 861, vol. 996, reg. part. 693 - Notaio Francesco Zuccarino. Foglio 27, mapp. 7 (mq 18.000 di cui mq 13.120 costituenti bene estimato) - diritto di proprieta' esclusiva da Furio Nicoli e Iliana Nicoli per atto di vendita del 9 giugno 1987, rep. n. 155565, reg.to a Massa il 29 giugno 1987, vol. 1004, cas. 5389, reg. part. art. 4031 - Notaio Francesco Zuccarino. Foglio 27, mapp. 10 (mq 12.800) - diritto di proprieta' esclusiva da Es.Co.Ma. s.r.l. e Maria Milani per atto di vendita del 5 giugno 1987, rep. n. 155557, reg.to il 29 giugno 1987, reg. vol. 1004, cas. 5386, reg. part. Art. 4028 - Notaio Francesco Zuccarino. Foglio 27, mapp. 37 (mq 2.297) mapp. 38 (mq 3.237) - diritto di proprieta' esclusiva da Vitaliano Filippo Binelli Crivelli, Maria Gabriella Mazzoni, Alessandro Maria Mazzoni, Marco Maria Magnani, Maria Benedetta Magnani per atto di vendita del 9 settembre 2008, rep. n. 35.757 racc. n. 15.043, reg.to a Carrara 12 settembre 2008, n. 6855 - Notaio Giulio Faggioni. - Marco Maria Magnani e Maria Benedetta Magnani da Camilla Mazzoni in Magnani per atto di successione del 9 luglio 2006, reg. gen. 11074, reg. part. 7431, reg.to il 3 luglio 2006 rep. 2/734, trascrizione del 23 agosto 2006. Camilla Mazzoni in Magnani per atto di successione dell'11 settembre 1939, denuncia n. 5, vol. 186, reg.to a Forli', voltura del 19 agosto 1941, n. 760. - Vitaliano Filippo Binelli Crivelli da Francesco Binelli per atto di successione del 26 maggio 1987 reg. gen. Vol. 1002 n. 4116 parte n. 3093; - Alessandro Maria Mazzoni da Albiccini Anna per atto di successione del 25 novembre 1955, denuncia n. 62, vol. 273, reg.to Forli' 14 settembre 1956, voltura del 28 giugno 1959 n. 238; - Maria Gabriella Mazzoni per atto di successione dell'11 settembre 1939, denuncia n. 5, vol. 186, reg.to a Forli', voltura del 19 agosto 1941, n. 760. Foglio 27, mapp. 42 (mq 13.643), mapp. 93 (mq 5.321 di cui mq 2.801 bene estimato) - diritto di proprieta' esclusiva da Tecla Tonarelli, Carlo Andrea Giorgi, Laura Giorgi, Marco Maria Angelo Giorgi, Maria Cristina Giorgi, Rosanna Giorgi, Giuliana Pennucci, Cristina Pennucci, Carla Pucci, Escavazione Polvaccio S.r.l. per atto di vendita del 19 dicembre 2011 rep. n. 83048, racc. n. 5985 - Notaio Rodolfo Vigliar. - Giuliana Pennucci, Cristina Pennucci e Carla Pucci da Pietro Pennucci per atto di successione del 19 luglio 2011 reg. gen. 571 reg. part. 430 trascritta il 23 gennaio 2012 n. 36. Pietro Pennucci da Pietrina Antonucci per atto di successione del 21 maggio 1971, rep. n. 2485 e rettifica del 15 settembre 1971, rep. 4345. - Tecla Tonarelli, Carlo Andrea Giorgi, Laura Giorgi, Marco Maria Angelo Giorgi e Maria Cristina Giorgi da Angelo Giorgi fu Pietro per atto di successione dell'8 maggio 1978, reg. part. 3026, integrazione del 21 maggio 1981, reg. part. 2975. - Rosanna Giorgi da Ugo Giorgi fu Angelo per atto di successione del 24 gennaio 1977, reg.to 8 luglio 1977 n. 46 vol. 282, tras.to 9 luglio 1977, reg. part. 3382. - Escavazione Polvaccio S.r.l. da Anna Maria Menchini, Paolo Pennucci, Bernardo Pennucci, per atto di vendita del 26 agosto 2009, rep. n. 36.787 racc. n. 15.641 reg.to a Carrara 1° settembre 2009, n. 1308 trasc.to a Massa 2 settembre 2009 n. 6312 - Notaio Giulio Faggioni. Anna Maria Menchini, Paolo Pennucci e Bernardo Pennucci da Franco Pennucci per atto di successione del 21 giugno 1999, registrato a Carrara al n. 88, volume 464, e trascritto a Massa il 17 aprile 2000 n. 2195. Franco Pennucci da Pietrina Antonucci per atto di successione del 21 maggio 1971, rep. n. 2485 e rettifica del 15 settembre 1971, rep. 4345. Foglio 27, mapp. 48 (mq 4.736) mapp. 49 (mq. 1.654) - diritto di proprieta' esclusiva da Societa' Industriale Immobiliare Carrarese s.r.l. per cessione di diritti su agro marmifero dell'11 giugno 1987, rep. n. 155576, formalita' eseguita 30 giugno 1987, reg. vol. 1005, cas. 5514 reg. part. art. 4199 - Notaio Francesco Zuccarino. Foglio 27, mapp. 51 (mq 4.705), mapp. 52 (mq 2.078), mapp. 54 (mq 1.410) - diritto di proprieta' esclusiva da Maurizio Mauceri, Gemma Mauceri, Pietro Orsolini, Giuliano Orsolini, Roberta Orsolini, Marina Orsolini e Marida Salvadei per atto di vendita del 12 febbraio 2009, rep. n. 36.250 racc. n. 15.332 reg.to a Carrara il 24 febbraio 2009 n. 246, trasc.to a Massa il 25 febbraio 2009 n. 1648 - Notaio Giulio Faggioni. - Roberta Orsolini e Marina Orsolini da Carlo Orsolini per atto di successione dal 1° marzo 2003, reg.to a Pisa n. 75 vol. 37 del 26 agosto 2003. Carlo Orsolini da Pietro Odorico Orsolini per atto di successione del 27 giugno 1944, denuncia n. 58, vol. 199, reg.to a Carrara il 20 agosto 1945, voltura 85 del 4 agosto 1946. - Pietro Orsolini e Giuliano Orsolini da Maurizio Mauceri e Gemma Mauceri per atto di divisione e cessione quota dell'eredita' di Orsolini Margherita del 23/07/1993, rep. 87,888/5,837 reg.to a Carrara il 28 luglio 1993 n. 585 - Notaio Giorgio Gianaroli. Pietro Orsolini e Giuliano Orsolini da Margherita Orsolini per atto di successione del 3 novembre 1992, reg.to a Carrara n. 1, vol. 425 del 18 agosto 1993. - Gemma Orsolini e Maurizio Mauceri da: i) Margherita Orsolini per atto di successione del 3 novembre 1992, reg.to a Carrara n. 1, vol. 425 del 18 agosto 1993; ii) Giuliana Orsolini per atto di successione del 1° gennaio 1989, n. 51, vol. 54. - Salvadei Marida da Orsolini Bianca per atto di successione del 10 ottobre 1982 rep. 75 vol. 372 reg.to a Carrara il 28 febbraio 1983. Il Comune di Carrara si e' costituito tempestivamente in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda. All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, le societa' attrici hanno insistito affinche' il giudice sollevasse la questione di legittimita' costituzionale del richiamato art. 32, comma 2, della legge regionale Toscana 25 marzo 2015 n. 35. Il Comune di Carrara ha insistito affinche' il giudice ritenesse manifestamente infondate, inammissibili e comunque irrilevanti le questioni di legittimita' costituzionale sollevate da parte attrice. Osserva in diritto L'azione instaurata dalle societa' attrici costituisce una ordinaria domanda di accertamento, correttamente svolta avanti al giudice ordinario, investito della potestas iudicandi che ne determina la legittimazione a promuovere il giudizio di conformita' a Costituzione delle norme, la cui applicazione e' necessaria per la decisione del giudizio, laddove la questione non sia manifestamente infondata. 1. - La norma censurata. Cio' premesso, occorre preliminarmente esaminare il testo della norma di cui le societa' attrici denunziano l'illegittimita' costituzionale. La l.r. Toscana 25 marzo 2015, n. 35 reca «Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014». Nel capo VI - intitolato «Disposizioni relative al distretto apuo-versiliese» - e' contenuto l'art. 32 - rubricato «Agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara» - il cui comma 2 prevede quanto segue: «Considerata la condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie gia' rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse "vicinanze" di Carrara, gia' disciplinate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), nonche' dei beni estimati, di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione di tali beni, danno comunicazione dell'accertamento ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedono ai conseguenti adempimenti ai sensi del presente capo». La norma, quindi, appare diretta a far ricomprendere nel patrimonio indisponibile comunale numerosi beni immobili, ed in particolare per quel che qui interessa, i c.d. Beni Estimati di cui all'editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751, nonostante essi risultino, allo stato, oggetto di proprieta' privata: essa sarebbe dunque sostanzialmente diretta - secondo le societa' attrici - a realizzare una sorta di espropriazione di quei beni per trasferirli dalla proprieta' dei privati cui appartengono al patrimonio del comune. La norma e' formulata, come si e' visto, come diretta a disporre una «ricognizione» di quei beni, cui i comuni di Massa e Carrara dovrebbero provvedere entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. In effetti, la norma non pare avere portata ricognitiva, ma innovativa, posto che intende disciplinare per il futuro il regime di quei beni, assegnando loro - evidentemente in via definitiva - un assetto del tutto diverso da quello attuale, ed in contrasto con gli atti che ne hanno determinato l'odierna situazione. 2. - Il contesto di riferimento. Al fine di verificare la esatta portata della norma impugnata, e' necessario ricostruire l'attuale situazione dei beni sui quali la norma va ad incidere. I «Beni Estimati» (e cioe' gli agri marmiferi che alla data del 1° febbraio 1751 erano iscritti negli estimi dei particolari da oltre venti anni) sono pervenuti agli attuali proprietari sia a seguito di atti di compravendita tra privati, sia a seguito di atti di fusione tra societa', sia a seguito di decisioni giurisdizionali (con decreti di trasferimento nell'ambito di procedure esecutive, ovvero con sentenze che hanno accertato l'avvenuto acquisto per usucapione di taluni di detti beni). Fin dall'emanazione dell'editto del 1751, richiamato dalla legge regionale Toscana n. 35/2015 (ed ancora prima, come si dira' piu' avanti) i Beni Estimati sono stati considerati beni di natura privata. E' opportuno riportare, in proposito, le seguenti fonti: a) La disposizione dell'editto richiamato, secondo cui «Se l'allibrazione delle medesime e' seguita venti anni prima della presente Nostra ordinazione, niun diritto pretendere mai piu' possa sopra di esse, o sopra i loro Possessori, la vicinanza ne' di cui agri sono situate non altrimenti che se a favore dei possessori medesimi militasse l'immemorabile, o la centennaria o concorresse a pro' loro un titolo il piu' legittimo che immaginare si possa». b) L'art. 11 dell'editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 21 dicembre 1771; c) L'art. 7 del decreto nell'art. 7 del decreto n. 246 sulle Miniere del 9 agosto 1808, emanato da Napoleone I, nel quale compare un riferimento al proprietario in generale (ammettendosi per implicito la proprieta' privata delle cave); d) La Notificazione Governatoriale (Petrozzani) del 24 settembre 1823, provvedimento normativo con cui viene istituito il primo catasto particellare del Comune di Carrara e vengono indicati i criteri per la relativa iscrizione, dove si legge ai punti VII e VIII: «VII. Per le cave che erano allibrate all'estimo all'epoca della pubblicazione della stessa legge 1° febbraio 1751, si presume nel possessore il giusto titolo, ed i possessori di esse non hanno l'obbligo della denunzia prescritta ai precedenti articoli IV, V, VI. VIII. Tutti gli altri possessori che o non denunzieranno le cave da loro occupate o denunziandole non ne giustificheranno il titolo come prescritto dall'art. 6, si presumeranno mancanti del medesimo, si riterranno non legittimi possessori, e le stesse cave dovranno intestarsi alla Comune nel nuovo Catasto». e) Il provvedimento normativo in oggetto, che al punto VIII, contiene l'indicazione dei beni di proprieta' del Comune, distinti rispetto ai beni di proprieta' privata; f) La Notificazione Governatoriale del 14 luglio 1846, all'art. 2 comma 13 lettera H, con la quale, e' previsto ogni ventinove anni il riconoscimento nei confronti del Comune (recognitio in dominum) da parte del conduttore del livello della proprieta' del Comune stesso, laddove nessun obbligo di recognitio in dominum e' prevista per i proprietari dei Beni Estimati. g) Infine, e' opportuno evidenziare che l'editto del 1751 e' venuto a regolamentare una situazione che gia' vedeva molti Beni Estimati iscritti negli estimi come beni di proprieta' privata, di derivazione allodiale, oggetto di attivita' estrattiva. Numerose e piu' recenti altre fonti normative regionali e comunali, poi disciplinando il regime delle cave ubicate nel territorio del comune di Carrara, assegnano agli agri marmiferi la natura pubblica ovvero privata. In particolare: a) l'art. 1 l.r. Toscana n. 104/1995 («Disciplina degli agri marmiferi di proprieta' dei Comuni di Massa e Carrara»), presuppone una distinzione tra agri marmiferi di proprieta' comunale (appartenenti al patrimonio indisponibile comunale) e agri marmiferi di proprieta' privata, in quanto tali, non appartenenti al patrimonio indisponibile comunale. Cio' e' quanto si desume dal disposto letterale dell'art. 1 cit., nella parte in cui si afferma «...se di essi il Comune risulti proprietario», presupponendo, dunque, la proprieta' comunale come una delle ipotesi possibili. b) la l.r. Toscana n. 78/1998 («Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere») - recante la disciplina della materia sino ad oggi vigente ed abrogata espressamente dall'art. 66 della 1.r. n. 35/2015 (fatta eccezione per il Titolo VII) - presupponeva il diritto di proprieta' privata su alcuni agri marmiferi e non riconduceva, in nessuna sua disposizione, i beni estimati al patrimonio indisponibile comunale. c) analogamente, il Regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali del Comune di Carrara attualmente in vigore, approvato con delibera n. 61 del 21 luglio 2005, presuppone la titolarita' del Comune di Carrara rispetto soltanto ad alcuni degli agri marmiferi siti nel territorio comunale (gli agri marmiferi intestati al Comune come piena proprieta' o dominio diretto nel catasto estense del 1824) e soltanto questi qualifica quali beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente (cfr. art. 1). d) la stessa l.r. n. 35/2015 presuppone implicitamente il suddetto doppio regime, laddove, all'art. 38, comma 6, prevede la stipula con il privato «di una convenzione per l'utilizzo del bene quale patrimonio indisponibile comunale». e) sempre in ordine all'attivita' amministrativa estrinsecatasi nel senso suddetto, si osserva che, anche anteriormente agli atti legislativi ed amministrativi sopra riportati, per tutto il corso del '900, la natura privata dei c.d. «Beni Estimati» non era mai stata posta in dubbio: a tal proposito, basti richiamare che il Comune di Carrara, con deliberazione consiliare del 3 ottobre 1952, affido' a tre esperti il compito di predisporre una relazione sulla condizione giuridica degli agri marmiferi del comune di Carrara, accompagnata ad uno schema di regolamento. La Commissione, composta dal dott. Emanuele Piga, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, dal prof. Filippo Vassalli, ordinario di Diritto Civile all'Universita' di Roma e dal prof. Massimo Severo Giannini, ordinario di Diritto Amministrativo all'Universita' di Pisa, deposito' in data 16 agosto 1955, a conclusione del proprio studio, una relazione nella quale veniva espressamente riconosciuto il diritto di proprieta' privata sui c.d. "Beni Estimati", richiamando l'Editto di Maria Teresa del 1° febbraio 1751 (v. relazione Piga - Vassalli -Giannini pagg. 13 e 34). E, come si e' detto, il Regolamento degli Agri Marmiferi del Comune di Carrara tuttora in vigore, in adesione alle conclusioni della Commissione, riconosce l'esistenza di beni marmiferi di proprieta' privata. A riprova, poi, della libera circolazione tra privati che ha da sempre caratterizzato tali beni, e' utile evidenziare l'esistenza di alcune decisioni giurisdizionali in tal senso: oltre ai gia' richiamati decreti di trasferimento nell'ambito di procedure esecutive ed alle gia' citate sentenze declaratorie dell'avvenuto acquisto per usucapione, si riportano: a) il decreto del Giudice Delegato del Tribunale di Massa del 31 maggio 2013, emesso nella procedura n. 13/06 R.F., con cui il Tribunale ha autorizzato il Curatore del Fallimento Vittoria Marmi S.r.l. a trasferire alla Societa' Apuana Marmi S.r.l. il diritto di piena proprieta' su bene estimato (cessione poi perfezionata con rogito del Notaio Alessandra Bianchi del 12 giugno 2013; b) la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, sez. 2, del 26 gennaio 2011 n. 14, secondo cui devono essere distinte «due tipologie di terreni marmiferi, alcuni terreni c.d. Agri marmiferi, risultano di proprieta' del Comune di Carrara detenuti dalle societa' in regime di concessione, altri invece di proprieta' delle societa' medesime c.d. "Beni Estimati"»; c) la decisione n. 495/2014 del 29 aprile 2014 del Tribunale di Massa, il quale, respingendo un'eccezione sul difetto di giurisdizione ha evidenziato (pag. 8 della sentenza) «Va tuttavia osservato che nel caso in questione e' incontroverso che il godimento dell'agro marmifero censito al catasto al foglio 26, mappale 228, in capo all'attrice Ing. Giulio Faggioni - Carrara S.r.l., trova fondamento non gia' in un rapporto concessorio avente ad oggetto un rapporto pubblico bensi' sul diritto di proprieta' su suddetto immobile su cui e' titolare la predetta attrice, trattandosi di agro c.d. "estimato" - circostanza incontroversa in giudizio e desumibile dall'esame degli atti - in quanto tale soggetto al regime giuridico privatistico»; d) la decisione dell'8 luglio 1972 n. 2291 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, risolvendo una questione relativa all'uso delle strade che danno accesso gli Agri Marmiferi, hanno affermato: «A norma della legge 1° febbraio 1751 di Maria Teresa, Duchessa di Massa e Principessa di Carrara, le cave gia' aperte ed intestate ai privati nei termini da essa legge stabiliti, erano considerate di proprieta' privata; le altre costituivano beni di proprieta' perpetua ed inalienabile dei comuni e potevano venire concesse per lo sfruttamento ai privati i quali, attraverso la concessione, acquistavano un diritto denominato livello perpetuo, trasmissibile a chiunque mortis causa o per atto tra vivi» (Cass. SS.UU. 8.7.1972 n. 2291); e) la pronuncia del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio Toscana ed Umbria, che, decidendo una controversia circa l'appartenenza al demanio civico o al patrimonio indisponibile del Comune di Carrara dei c.d. Agri Marmiferi iscritti nel catasto del 1824, con sentenza n. 501 del 30 settembre 2010, ha negato la natura di demanio civico degli Agri, riaffermando quella di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, distinguendo espressamente dagli Agri i c.d. «Beni Estimati»: «L'esistenza dei c.d. Beni Estimati confligge con la tesi dei ricorrenti secondo la quale la disciplina degli Agri Marmiferi si conformerebbe, sotto i profili caratteristici della demanialita' collettiva, a quella prevista nel capo 40 dello statuto del 1774 per gli Agri Vicinali e connotata, secondo i ricorrenti, dall'imprescrittibilita' e dell'indisponibilita'» (pag. 12 della sentenza citata). 3. - La rilevanza della questione. In ordine alla rilevanza, l'art. 32, comma 2, della legge Regionale Toscana del 25 marzo 2015 n. 35, della cui legittimita' si dubita, costituisce il parametro normativo necessario, considerati i motivi sottesi all'accoglimento della domanda, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda stessa, La domanda ha infatti ad oggetto l'accertamento e la declaratoria della esistenza del diritto di proprieta' in capo alle societa' attrici rispetto ai beni indicati in premessa, mentre la norma impugnata ne assume la titolarita' in capo all'ente pubblico convenuto. Sempre in ordine alla rilevanza, si osserva che, in relazione alla norma in esame, non e' possibile pervenire - sulla scorta dei comuni canoni ermeneutici ed in adempimento della funzione interpretativa che compete al giudice - ad una interpretazione costituzionalmente orientata che consenta di ritenerla non in contrasto con le norme costituzionali. La ricostruzione storica dei trasferimenti a seguito dei quali le societa' attrici si affermano proprietarie dei Beni Estimati di cui al giudizio, e l'esistenza delle altre decisioni giurisdizionali sopra richiamate, evidenziano come detti beni (siano oppure no destinati all'estrazione del marmo) siano stati da sempre ritenuti suscettibili di libera circolazione tra privati secondo le ordinarie regole della proprieta' privata, a differenza degli agri marmiferi comunali che - questi si' - appartengono al patrimonio comunale. E il regime differenziato riservato agli agri marmiferi comunali, da una parte, ed ai «Beni Estimati», dall'altra, viene confermato anche dalla diversa regolamentazione operata per gli uni e per gli altri dallo stesso Comune di Carrara. In proposito, l'ente convenuto afferma (cfr. pag. 20 comparsa di risposta) che la questione dei Beni Estimati e' rimasta «insoluta» fino all'intervento della legge regionale n. 35/2015, legge che si sarebbe «limitata a esternare (dichiarare) la natura che detti beni posseggono ex se e cioe' in ragione della loro provenienza...» (cfr. pag. 23 comparsa di risposta). Tali assunti sembrano - allo stato - incompatibili con la ricostruzione storica delle vicende dei Beni Estimati, che appare piuttosto confermare la tesi delle societa' attrici circa il plurisecolare riconoscimento di un diritto di piena proprieta' a favore dei privati sui beni in questione; mentre il significato della norma sembra avere una portata ben piu' ampia di quella ricollegabile all'espressione utilizzata («ricognizione»), proprio in virtu' di quello che appare essere l'attuale assetto dei beni, incompatibile con una mera attivita' di ricognizione. La premessa si e' resa necessaria al fine di evidenziare come la norma impugnata, nonostante la formulazione testuale che fa riferimento alla ricognizione dei Beni Estimati di cui all'editto del 1751, appaia diretta ad operare un vero e proprio trasferimento della proprieta' di detti beni, dai soggetti privati, che li hanno a vario titolo acquistati, al patrimonio indisponibile comunale: cio' comporta la rilevanza della norma ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda. E' quindi evidente come la questione sollevata sia rilevante ed attuale per la decisione del presente giudizio. 4. - La non manifesta infondatezza della questione - Profili. La volonta' del legislatore regionale, alla luce del contesto del riferimento in cui e' destinata ad operare, si pone in contrasto con numerosi precetti costituzionali. Si esamineranno dunque i vari profili sotto i quali la norma impugnata appare in contrasto con la Costituzione, con la precisazione che non costituisce compito del giudice remittente pervenire alla compiuta dimostrazione dell'esistenza del contrasto, dovendo egli limitarsi ad una delibazione circa la probabile incostituzionalita' della norma. 4.1. - Il contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l) Cost. Detta norma riserva alla potesta' legislativa dello Stato la materia dell'ordinamento civile, alla quale indiscutibilmente appartiene la regolamentazione della proprieta' privata e dei modi di acquisto della stessa, nonche' dei caratteri differenziali della proprieta' privata rispetto a quella pubblica. Sul punto, la Corte costituzionale si e' gia' espressa con la sentenza n. 282/2004, con cui ha censurato una legge con la quale la Regione Emilia Romagna travalicava il limite del divieto di alterare le fondamentali regole del diritto privato e operava una violazione dei principi costituzionali di autonomia e di salvaguardia della proprieta' privata. Peraltro, un'attivita' normativa come quella attuata dalla Regione Toscana con la norma impugnata non sarebbe stata possibile neppure al legislatore statale, posto che lo Stato puo' incidere in via diretta sulla proprieta' privata solo nelle forme e con i limiti della legislazione sull'espropriazione per pubblica utilita'. 4.2. - Il contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost. La norma, disciplinando la potesta' legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, attribuisce anche alle Regioni la possibilita' di legiferare in materia di «governo del territorio» (secondo la formulazione utilizzata dalla richiamata norma costituzionale come sostituita dall'art. 3 della legge Cost. 18 ottobre 2001 n. 3), nozione nella quale e' ricompresa la disciplina degli agri marmiferi. Tuttavia, non pare che la norma impugnata possa sfuggire alla censura di contrasto con detta norma, considerato che, nell'ambito del governo del territorio, l'espropriazione - secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale - viene in rilievo solo in quanto attivita' strumentale all'acquisizione di suoli per la realizzazione di opere pubbliche (cfr. Corte costituzionale n. 401/2007), mentre nel caso in esame pare che il trasferimento dei Beni Estimati al patrimonio indisponibile comunale sia finalizzato al mero incremento patrimoniale a favore dell'ente pubblico. 4.3. - Il contrasto con l'art. 42 commi 2 e 3 Cost. e con l'art. 97 Cost. La norma di cui all'art. 42, comma 2, Cost. stabilisce che la proprieta' privata e' riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina - tra l'altro - i modi di acquisto e di godimento, mentre il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che la proprieta' privata puo' essere, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. Dalla lettura della norma di cui all'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 35/2015, inserita nel contesto storico di cui si e' detto in precedenza, e cioe' nel contesto in cui gli agri marmiferi costituiti da Beni Estimati sono stati regolarmente acquistati a vario titolo dalle societa' odierne attrici, e' evidente che la norma vuole realizzare il trasferimento coattivo di quelle proprieta' dai privati al patrimonio indisponibile comunale, cioe' intende realizzare una sorta di espropriazione di quei beni in un caso non previsto dalla legge, senza indennizzo, e senza l'indicazione di un motivo d'interesse generale che la giustifichi. E poiche' l'attivita' dell'amministrazione deve essere regolata - a norma dell'art. 97 Cost. - dai principi del buon andamento e dell'imparzialita', la norma appare censurabile anche sotto questo profilo, e cioe' per contrasto con l'art. 97, perche' realizza l'effetto espropriativo in difetto di un regolare procedimento amministrativo governato da quei principi. 4.4. - Il contrasto con l'art. 3 Cost. La norma impugnata si pone in contrasto con il fondamentale principio di uguaglianza formale di cui all'art. 3 Cost. sotto un duplice profilo: perche' sottrae i Beni Estimati privati, costituiti dagli agri marmiferi, solo nei confronti dei proprietari di Beni Estimati ubicati nei comuni di Massa e di Carrara; e perche' realizza l'espropriazione dei soli Beni Estimati costituiti da cave e non dei Beni Estimati costituiti da terreni agricoli o da beni destinati ad usi diversi. 4.5. - Il contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 1 del protocollo n. 1 CEDU. La norma costituzionale richiamata stabilisce che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Orbene, l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, rubricato «Protezione della proprieta'», stabilisce che «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno puo' essere privato della sua proprieta' se non per causa di utilita' pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale». La giurisprudenza della Corte Europea ha stabilito, in proposito, il principio secondo cui, ai fini del rispetto del diritto fondamentale alla proprieta', l'espropriazione puo' essere disposta solo per la realizzazione di una utilita' sociale e dietro pagamento di un indennizzo commisurato al valore venale del bene (cfr. Corte Europea, Grande Chambre, 29 marzo 2006). La norma impugnata, al contrario, realizza l'espropriazione di fatto dei Beni Estimati di cui si e' detto senza indicazione alcuna delle ragioni di utilita' sociale che intende realizzare e senza alcuna previsione di indennizzo. 4.6. - Il contrasto con gli articoli 24, 42, 102 e 111 Cost. Le norme richiamate stabiliscono che ciascuno puo' agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24), ivi compreso il diritto di proprieta' (art. 42), e che in tali casi il potere di dirimere la controversia e' attribuito ai magistrati ordinari (art. 102), i quali esercitano tale potere secondo i principi del giusto processo regolato dalla legge (art. 111). Orbene, nel caso in cui si volesse riconoscere alla norma impugnata una funzione regolatrice del conflitto tra ente pubblico e privati titolari del diritto di proprieta' sui Beni Estimati di cui in premessa, dovrebbe concludersi che la norma si porrebbe in contrasto con le predette norme costituzionali, in quanto il legislatore regionale si sarebbe indebitamente sostituito al giudice ordinario nella pretesa di risolvere, al di fuori di un processo regolato dalla legge, il conflitto esistente tra soggetti dell'ordinamento. Si evidenzia che appare fuorviante il richiamo, operato dalla relazione tecnico-normativa che accompagna la proposta di legge regionale n. 35/2015, ad una decisione della Corte costituzionale, relazione secondo la quale la legge costituirebbe attuazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 488/1995. Infatti con quella pronuncia la Corte costituzionale, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimita' costituzionale della legge della Regione Toscana del 28 febbraio 1995 (Disciplina degli agri marmiferi di proprieta' dei comuni di Massa e Carrara) sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'art. 117 Cost., si e' occupata della situazione dei rapporti concessori relativi appunto agli agri marmiferi di proprieta' dei comuni, senza alcun riferimento agli agri marmiferi di proprieta' privata. Anzi, il fatto che la pronuncia non si occupi degli agri marmiferi costituenti Beni Estimati, conferma la distinzione esistente, a monte, tra agri marmiferi di proprieta' dei comuni (cui si applica il regime concessorio di cui tratta la richiamata decisione del 1995) e agri marmiferi di proprieta' privata. 5. - Conclusioni. Tutto cio' premesso, la questione appare rilevante ai fini della decisione del giudizio in corso e non manifestamente infondata, ne' e' possibile pervenire, come si e' anticipato - sulla scorta dei comuni canoni ermeneutici ed in adempimento della funzione interpretativa che compete al giudice - ad una interpretazione della norma impugnata che consenta di ritenerla non in contrasto con le norme costituzionali. In particolare, non e' possibile ritenere, come fa il convenuto Comune di Carrara, che la norma non incida su beni attualmente di proprieta' privata, sul presupposto che solo «alcuni cavatori» riterrebbero sussistente il diritto di proprieta' in capo a privati (cfr. pag. 7 della comparsa di risposta del Comune di Carrara): infatti, come si e' visto, il riconoscimento in capo a soggetti privati del diritto di proprieta' sui Beni Estimati e' stata ed e' oggetto di numerosi provvedimenti giurisdizionali, oltre che di rogiti notarili di trasferimento e quindi non proviene solo dalla personale opinione di taluno. Ne' e' possibile ricondurre la questione nell'ambito dei rapporti di concessione, posto che per i Beni Estimati non risulta che il comune abbia mai chiesto ne' imposto il pagamento di canoni. In conclusione, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalita' prospettate, sussistono i presupposti per sottoporre la richiamata norma di cui all'art. 32, comma 2 della legge Regionale Toscana 25 marzo 2015 n. 35 all'esame della Corte costituzionale, mandando alla cancelleria per la notificazione del presente provvedimento alle parti ed al presidente della Giunta regionale Toscana e per la comunicazione al presidente del Consiglio regionale Toscana.
P.Q.M. Visti gli articoli 134 e 147 della Costituzione, 1 della legge costituzionale n. 1/1948, 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 2, della legge regionale Toscana del 25 marzo 2015 n. 35, sotto i profili di cui in motivazione; Sospende il giudizio; Dispone la notificazione della presente ordinanza alle parti e al presidente della Giunta regionale Toscana e la comunicazione al presidente del Consiglio regionale Toscana; Dispone la trasmissione degli atti e della presente ordinanza alla Corte costituzionale, insieme con la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni. Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza. Massa, 17 marzo 2016 Il giudice: Puzone