N. 96 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo 2016

Ordinanza del 17 marzo 2016 del Tribunale di Massa  nel  procedimento
civile promosso da Omya S.p.a. e Cave Statuario S.r.l. contro  Comune
di Carrara. 
 
Miniere, cave e torbiere  -  Norme  della  Regione  Toscana  -  "Beni
  estimati" di  cui  all'editto  della  duchessa  Maria  Teresa  Cybo
  Malaspina  del  1°  febbraio  1751  -  Inclusione  nel   patrimonio
  indisponibile dei Comuni di Massa e di Carrara. 
- Legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35  (Disposizioni  in
  materia di cave. Modifiche alla L.R. n. 104/1995, L.R. n.  65/1997,
  L.R. n. 78/1998, L.R. n. 10/2010 e L.R. n. 65/2014), art. 32, comma
  2. 
(GU n.20 del 18-5-2016 )
 
                         TRIBUNALE DI MASSA 
 
    Nel giudizio iscritto al n. 1/2016  R.G.  tra  le  societa'  Omya
s.p.a. e Cave Statuario s.r.l. - attrici  e  il  Comune  di  Carrara,
convenuto; 
    Il Giudice ha emesso la seguente ordinanza; 
    letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza; 
 
                          Osserva in fatto 
 
    Con atto di citazione ritualmente  notificato  le  societa'  Omya
s.p.a. e Cave Statuario s.r.l. hanno chiamato in giudizio  il  Comune
di Carrara e, dopo aver premesso: a) che sono proprietarie di  alcuni
agri marmiferi ubicati in  territorio  di  detto  comune  (agri  loro
pervenuti per atti di trasferimento tra vivi,  ovvero  a  seguito  di
acquisto originario per usucapione, ovvero a seguito di provvedimenti
giurisdizionali di trasferimento nell'ambito di procedure esecutive),
b) che il Comune di Carrara  ha  posto  in  dubbio  tale  titolarita'
affermando  che  tutti  gli  agri  marmiferi  ubicati   sul   proprio
territorio - nei quali si  esercita  l'attivita'  di  estrazione  del
marmo - compresi quelli definiti  come  «Beni  Estimati»  (sulla  cui
nozione  si  dira'  in   seguito)   apparterrebbero   al   patrimonio
indisponibile comunale; c) che la  legge  regionale  Toscana  del  25
marzo 2015 n. 35 ha disposto,  all'art.  32,  comma  2,  che  i  Beni
Estimati appartengono al  patrimonio  indisponibile  comunale,  hanno
chiesto al tribunale di accertare  e  dichiarare  che  esse  societa'
attrici sono proprietarie dei seguenti beni immobili: 
A.1) Beni nel comparto Canalbianco. 
    Foglio 21, mapp. 8 (di mq 37.977, di cui  mq  33.417  costituenti
bene estimato), mapp. 9 (di mq 30.600, di cui  mq  5.260  costituenti
bene estimato), mapp. 34  (di  mq  4.162)  -  diritto  di  proprieta'
esclusiva. 
    Quota di ½ del diritto di proprieta':  da  Arabella  Tonetti  per
atto di vendita del 29 giugno 2011, rep. n. 2618 racc. n.  2108  reg.
14 luglio 2011 n. 3882 Trascr. 15 luglio 2011 n. 6399/4428  -  notaio
Alessandro Matteucci. 
    Arabella Tonetti avente causa da Montecatini s.p.a. per  di  atto
di vendita del 23 luglio 1965 rep. n. 65846 Reg.to 11 agosto 1965  n.
880 vol.155 Tras.to 5 agosto 1965 reg. gen. Vol.  651  n.  3089  reg.
part. Vol. 1537 n. 2681. 
    Quota di ½ del diritto di proprieta': da Saimi s.p.a. per atto di
fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in
Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep. n. 37309 racc.  n.  8875  -  Omya
s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione  s.r.l.  -
Notaio Riccardo Genghini. 
    Saimi s.p.a. avente causa da Esca s.r.l. per atto di fusione  per
incorporazione di Esca s.r.l. in Saimi s.p.a. del 28 giugno 1991 rep.
14.482. 
    Esca s.r.l. avente causa da Vignali Marmi di Vignali Francesco  &
C. s.n.c. per atto di vendita del 1° marzo 1990 rep.n.  86.552  racc.
n. 14.236 Registrato Sarzana 20 marzo 1990  n.  393  -  Notaio  Luigi
Pucci. 
    Foglio 21, mapp. 78 (di mq 2.165) e mapp.  79  (di  mq  1.488)  -
diritto di proprieta' esclusiva. 
    Da Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione  di  Saimi
s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya  s.p.a.  del  2  ottobre  2007
rep.n. 37309 racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora le societa'  Saimi
s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini. 
    Saimi s.p.a. per atto di  fusione  per  incorporazione  di  Saimi
s.p.a. in Framar s.p.a., con cambio di denominazione da Framar s.p.a.
in Saimi s.p.a., del 5 dicembre 1989 rep.n. 7192 reg.to a Massa il 27
dicembre 1989 reg. sec. n. 2151 reg. ord. n.  61.941  -  Notaio  Anna
Maria Carozzi. 
    Framar S.p.a, da Peghini  Iacopo  per  atto  di  vendita  del  24
febbraio 1987 reg. 12 febbraio 1987 a Massa n. 374 reg. gen. n.  1825
reg. part. n. 1386 - notaio Luigi Maneschi -  e  da  Peghini  Antonio
reg. il 19 febbraio 1987 n. 325 reg. gen. n. 1678 reg. part. n.  1267
notaio - Luigi Maneschi. 
    Foglio 21, mapp. 188 (di mq 1.490), mapp. 189 (di mq 1050), mapp.
190 (di mq 18.250) - diritto di proprieta' esclusiva da Saimi  s.p.a.
per atto di  fusione  per  incorporazione  di  Saimi  s.p.a.  e  Cave
Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep.n. 37309 racc.
n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora  le  societa'  Saimi  s.p.a.  e  Cave
Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini. Saimi s.p.a. da  Antonio
Peghini e Iacopo Peghini per atto di vendita del 10 aprile 1990  rep.
n. 8915, reg. Part. 2506 - reg. Gen. 3311 il 9 maggio 1990  -  Notaio
Carozzi Anna Maria. 
    Foglio 13 mapp. 60 (di mq 44.700, di cui 17.520 bene estimato)  -
diritto di proprieta' esclusiva da Saimi s.p.a. per atto  di  fusione
per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione  s.r.l.  in  Omya
s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep.n. 37309 racc. n. 8875  -  Omya  s.p.a.
incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l.  -  Notaio
Riccardo Genghini. Saimi s.p.a. da Escavazione Marmi Canalbianco Alto
s.r.l. per atto di vendita del 31 maggio 2007 rep. n. 34.589 racc. n.
14.265 Reg.to Carrara 8 giugno 2007 n. 796  Tras.to  Massa  9  giugno
2007 n. 4343/44 - Notaio Giulio Faggioni. 
    Escavazione Marmi Canalbianco Alto s.r.l. da Sam s.r.l. per  atto
di vendita  del  22  febbraio  2007  rep.n.  117891  racc.  n.  10270
Registrato Massa 7 marzo 2007 n. 471 Trascritto 8 marzo 2007 reg. gen
n. 2882-2883 reg.part. n.1881-1882 - Notaio Alessandra  Bianchi.  Sam
s.r.l. da Sam s.p.a. per atto di fusione di Sam s.p.a. in Sam  s.r.l.
del 10 dicembre 2001  rep.  n.  60528  racc.  5047  reg.to  Massa  12
dicembre 2001 n. 1723 tras.to 9 gennaio 2002 reg. gen. 245 reg. part.
n. 192 - Notaio Alessandra Bianchi. 
    Sam s.p.a. da Montedison  s.p.a.  per  atto  di  vendita  del  18
dicembre 1974 rep. 143048 - Notaio Francesco Zuccarino. 
A.2) Beni nel comparto Amministrazione. 
    Foglio 21, mapp. 35 (mq 1.498 di cui 818 bene estimato) - diritto
di proprieta' esclusiva da Saimi  s.p.a.  per  atto  di  fusione  per
incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a.
del 2 ottobre 2007  rep.  n.  37309  racc.  n.  8875  -  Omya  s.p.a.
incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione - Notaio Riccardo
Genghini. 
    Saimi s.p.a. da Cave Amministrazione s.r.l. per atto  di  vendita
del 31 maggio 2007 rep.n. 34.589  racc.  n.  14.265  reg.  Carrara  8
giugno 2007 n. 796 tras.to a Massa 9 giugno 2007 n. 4343/44 -  Notaio
Giulio Faggioni. 
    Cave Amministrazione s.r.l. da Sam s.r.l. per atto di vendita del
22 febbraio 2007 rep. n. 117891 racc. n. 10270 Registrato a  Massa  7
marzo 2007 n. 471 Trascritto 8 marzo 2007 reg. gen. n. 2882-2883 reg.
part. n. 1881-1882 - Notaio Alessandra Bianchi. 
    Sam s.r.l. da Sam s.p.a. per atto di fusione di Sam s.p.a. in Sam
s.r.l. del 10 dicembre 2001 rep.n. 60528 racc. 5047 reg.to  Massa  12
dicembre 2001 n. 1723 tras.to 9 gennaio 2002 reg. gen. 245 reg. part.
n. 192 - Notaio Alessandra Bianchi. 
    Sam s.p.a. da Montedison  s.p.a.  per  atto  di  vendita  del  18
dicembre 1974 rep.n. 143048 - Notaio Francesco Zuccarino. 
    Foglio 21, mapp. 36 (mq 11.538) - diritto di proprieta' esclusiva
da Saimi s.p.a. per atto  di  fusione  per  incorporazione  di  Saimi
s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya  s.p.a.  del  2  ottobre  2007
rep.n. 37309 racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora le societa'  Saimi
s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l.  -  Notaio  Riccardo  Genghini.  Saimi
s.p.a. per atto di fusione per  incorporazione  di  Saimi  s.p.a.  in
Framar s.p.a., con cambio di denominazione da Framar s.p.a. in  Saimi
s.p.a., del 5 dicembre 1989 rep.n. 7192 reg.to a Massa il 27 dicembre
1989 reg. sec. n. 2151 reg.  ord.  n.  61.941  -  Notaio  Anna  Maria
Carozzi. 
    Framar s.p.a. da Es.Co.Ma. s.p.a. per atto di vendita  registrato
a Carrara 16 giugno 1978 n. 885 trascritto 26 luglio 1978  reg.  gen.
n. 3710 reg. part. n. 3127 - Notaio Francesco Zuccarino. 
    Foglio 21, mapp. 45 (mq 9.508) - diritto di proprieta'  esclusiva
- Acquisto per usucapione accertato con sentenza passata in giudicato
resa dal Tribunale di Massa n. 123/2010, racc. 5841/08 cron. n.  1436
rep.  344  (nei  confronti  dei  sig.ri  Binelli  Crivelli  Vitaliano
Filippo,  Magnani  Marco  Maria,  Magnani  Maria  Benedetta,  Mazzoni
Alessandro Maria, Mazzoni Gabriella). 
    Marco Maria Magnani e Maria Benedetta Magnani da Mazzoni  Camilla
in Magnani per atto di successione del 9 luglio 2006 reg. gen.  11074
reg. part 7431 reg. ufficio del Registro del 3 luglio 2006 rep.2/734,
trascrizione del 23 agosto 2006. 
    Filippo Vitaliano Crivelli Binelli da Francesco Binelli per  atto
di successione del 26 maggio 1987 reg. gen. vol. 1002 n.  4116  parte
n. 3093. 
    Mazzoni  Alessandra  Maria  da  Albiccini  Anna   per   atto   di
successione del 25 novembre 1955  denuncia  n.  62  vol.  273  reg.to
Forli' il 14 settembre 1956  voltura  del  28  agosto  1959  n.  238.
Mazzoni Camilla in Magnani e Mazzoni Gabriella da Albiccini Benedetta
per atto di successione dell'11 settembre 1939, denuncia  n.  5  vol.
186 reg.to a Forli l'11 gennaio 1910, voltura del 29 agosto  1941  n.
760. 
    Foglio 21, mapp. 46 (mq 2.623) - quota  di  ½  di  proprieta'  da
Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e
Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep.n.  37309
racc. n. 8875 - Omya  incorpora  le  societa'  Saimi  s.p.a.  e  Cave
Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini.  Saimi  s.p.a.  da  Cave
Amministrazione s.r.l. per atto di vendita del 31 maggio 2007 re.  n.
34.589 racc. n. 14.265 reg. Carrara 8  giugno  2007  n.  796  tras.to
Massa 9 giugno 2007 n. 4343/44 - Notaio Giulio Faggioni. 
    Cave Amministrazione s.r.l. da Sam s.r.l. per atto di vendita del
22 febbraio 2007 rep.n. 117891 racc. n. 10270 Registrato a Massa il 7
marzo 2007 n. 471 trascritto 8 marzo 2007 reg. gen. n. 2882-2883 reg.
part. n. 1881 - 1882 - Notaio Alessandra Bianchi. 
    Sam s.r.l. da Sam s.p.a. per atto di fusione di Sam s.p.a. in Sam
s.r.l. del 10 dicembre 2001 rep.n. 60528 racc. 5047 reg.to  Massa  12
dicembre 2001 n. 1723 tras.to 9 gennaio 2002 reg. gen. 245 reg. part.
n. 192 - Notaio Alessandra Bianchi. 
    Sam s.p.a. da Montedison s.p.a. per atto  di  vendita  rep.143048
del 18 dicembre 1974 - Notaio Francesco Zuccarino. 
    Foglio 21, mapp. 69 (mq 7.463), mapp. 82 (mq 90.840,  di  cui  mq
80.085 bene estimato), mapp. 84 (mq 26.710, di  cui  mq  13.020  bene
estimato), mapp. 113 (mq 2.174) - diritto di proprieta' esclusiva  da
Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e
Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep.n.  37309
racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave
Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini. Saimi s.p.a. per atto di
fusione per incorporazione di Saimi  s.p.a.  in  Framar  s.p.a.,  con
cambio di denominazione da Framar  s.p.a.  in  Saimi  s.p.a.,  del  5
dicembre 1989 rep.n. 7192 reg.to a Massa il  27  dicembre  1989  reg.
sec. n. 2151 reg. ord. n. 61.941 - Notaio Anna Maria Carozzi. 
    Saimi  s.p.a.  da  Societa'  Derville'  C.s.a.s.  per   atto   di
conferimento in sede di costituzione di  Saimi  s.p.a.  avvenuta  con
atto 10 ottobre 1936 n. 34953 Reg.to il 24 detto n. 351 voltura  1627
29 ottobre 1940 - Notaio Vene'. 
    Foglio 22, mapp. 23 (mq 7.914, di cui 2.770 bene estimato), mapp.
24 (mq  12.046),  mapp.  40  (mq  14.028)  -  diritto  di  proprieta'
esclusiva da Saimi s.p.a. per atto di fusione per  incorporazione  di
Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya  s.p.a.  del  2  ottobre
2007 rep.n. 37309 racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora  le  societa'
Saimi s.p.a. e Cave Tecchione  s.r.l.  -  Notaio  Riccardo  Genghini.
Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di  Saimi  s.p.a.
in Framar s.p.a., con cambio di denominazione  da  Framar  s.p.a.  in
Saimi s.p.a., del 5 dicembre 1989 rep.n. 7192 reg.to a  Massa  il  27
dicembre 1989 reg. sec. n. 2151 reg.  ord.  n.  61.941  -Notaio  Anna
Maria Carozzi. 
    Saimi  s.p.a.  da  Societa'  Derville'  C.s.a.s.  per   atto   di
conferimento in sede di costituzione di  Saimi  s.p.a.  avvenuta  con
atto 10 ottobre 1936 n. 34953 Reg.to il 24 detto n. 351 voltura  1627
29 ottobre 1940 - Notaio Vene'. 
    Foglio 21, mapp. 71 (mq 229) e mapp. 110 (mq 5.374)  -  quota  di
1/3  di  proprieta'  da  Saimi  s.p.a.  per  atto  di   fusione   per
incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a.
del 2 ottobre 2007 rep.n. 37309 racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora
le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l.  -  Notaio  Riccardo
Genghini. Saimi s.p.a. per atto  di  fusione  per  incorporazione  di
Saimi s.p.a. in Framar s.p.a., con cambio di denominazione da  Framar
s.p.a. in Saimi s.p.a., del 5 dicembre  1989  rep.n.  7192  reg.to  a
Massa il 27 dicembre 1989 reg. sec. n. 2151 reg. ordinanza n.  61.941
- Notaio Anna Maria Carozzi. 
    Saimi  s.p.a.  da  Societa'  Derville'  C.  s.a.s.  per  atto  di
conferimento in sede di costituzione di  Saimi  s.p.a.  avvenuta  con
atto 10 ottobre 1936 n. 34953 Reg.to il 24 detto n. 351 voltura  1627
29 ottobre 1940 - Notaio Vene'. 
    Foglio 21, mapp. 73 (mq 3.903), mapp. 76 (mq 4.014) - diritto  di
proprieta'  esclusiva  da  Saimi  s.p.a.  per  atto  di  fusione  per
incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a.
del 2 ottobre 2007 rep.n. 37309 racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora
le societa' Saimi s.p.a. e  Cave  Tecchione  s.r.l.  Notaio  Riccardo
Genghini. 
    Saimi s.p.a. per atto di  fusione  per  incorporazione  di  Saimi
s.p.a. in Framar s.p.a, con cambio di denominazione da Framar  s.p.a.
in Saimi s.p.a., del 5 dicembre 1989 rep.n. 7192 reg.to a Massa il 27
dicembre 1989 reg. sec. n. 2151 reg. ord. n.  61.941  -  Notaio  Anna
Maria Carozzi. 
    Saimi s.p.a. per atto di permuta tra Sam s.p.a.  e  Saimi  s.p.a.
del 27 aprile 1985 reg. gen. Vol. 966 n. 2520  reg.  part.  n.  1990,
trasc.to 25 marzo 1985 reg.to  15  aprile  1985  al  n.653  -  Notaio
Francesco Zuccarino. 
    Sam s.p.a. da Montedison s.p.a. per atto di compravendita del  18
dicembre 1974 rep. 143048 Notaio Francesco Zuccarino. 
    Foglio 21, mapp. 81 (mq 13.635) - diritto di proprieta' esclusiva
da Saimi s.p.a. per atto  di  fusione  per  incorporazione  di  Saimi
s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya  s.p.a.  del  2  ottobre  2007
rep.n. 37309 racc. n. 8875 Omya s.p.a. incorpora  le  societa'  Saimi
s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini. 
    Saimi s.p.a. per atto di  fusione  per  incorporazione  di  Saimi
s.p.a. in Framar s.p.a., con cambio di denominazione da Framar s.p.a.
in Saimi s.p.a., del 5 dicembre 1989 rep.n. 7192 reg.to a Massa il 27
dicembre 1989 reg. sec. n. 2151 reg. ord. n.  61.941  -  Notaio  Anna
Maria Carozzi. 
    Foglio 21, mapp. 111 (mq 486) - quota di 150/720  di  proprieta';
foglio 21, mapp. 115 (mq 12.260) -  quota  di  45/432  di  proprieta'
Parte della quota di proprieta': da Fallimento World Minerali  s.r.l.
per atto di aggiudicazione ad Omya s.p.a. del 9  gennaio  2009,  asta
giudiziaria, Tribunale della Spezia, rep. 315. World Minerali  s.r.l.
da Franzoni Paolo fu Enrico per atto di vendita  dell'8  luglio  1995
rep.  n.  111119,  registrato  a  Sarzana  reg.  gen.  n.  5360  reg.
particolare n. 3801 - Notaio Pucci Luigi. Franzoni Paolo da  Franzoni
Enrico fu Napoleone per atto di successione  del  12  settembre  1954
registrato a Carrara reg. gen. 534 n. 2935 e reg. part. 1139 n. 2700. 
    Parte della quota di proprieta': da  Saimi  s.p.a.  per  atto  di
fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in
Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep.n. 37309 racc. n. 8875 Omya s.p.a.
incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l.  -  Notaio
Riccardo Genghini. 
    Saimi s.p.a. per atto di  fusione  per  incorporazione  di  Saimi
s.p.a. in Framar s.p.a., con cambio di denominazione da Framar s.p.a.
in Saimi s.p.a., del 5 dicembre 1989 rep. n. 7192 reg.to a  Massa  il
27 dicembre 1989 reg. sec. n. 2151 reg. ord. n. 61.941 - Notaio  Anna
Maria Carozzi. 
    Foglio 21, mapp. 112 (mq 1.559) - quota di  ½  di  proprieta'  da
Saimi s.p.a. per atto di fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e
Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep. n. 37309
racc. n. 8875 - Omya s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave
Tecchione s.r.l. - Notaio Riccardo Genghini Saimi s.p.a, per atto  di
fusione per incorporazione di Saimi  s.p.a.  in  Framar  s.p.a.,  con
cambio di denominazione da Framar  s.p.a.  in  Saimi  s.p.a.,  del  5
dicembre 1989 rep. n. 7192 reg.to a Massa il 27  dicembre  1989  reg.
sec. n. 2151 reg. ord. n. 61.941 - Notaio Anna Maria Carozzi. 
    Saimi s.p.a. da Baratta Massimo per atto di vendita n.  3078  del
17 novembre 1937 reg.to 2 dicembre 1937 n.  558,  voltura  20  agosto
1938 - Notaio Riccardo Vene'. 
    Foglio 21, mapp. 125 (mq 4.662), mapp. 126 (mq 1.680)  -  diritto
di proprieta' esclusiva da Saimi  s.p.a.  per  atto  di  fusione  per
incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a.
del 2 ottobre 2007  rep.  n.  37309  racc.  n.  8875  -  Omya  s.p.a.
incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l.  -  Notaio
Riccardo  Genghini.  Saimi   s.p.a.   per   atto   di   fusione   per
incorporazione di Saimi s.p.a. e Framar s.p.a. in Saimi s.p.a. del  5
dicembre 1989 rep. n. 7192 reg.to a Massa il 27  dicembre  1989  reg.
soc. n. 2151 reg. rd. n. 61.941 il 27 dicembre  1989  -  Notaio  Anna
Maria Carozzi. 
    Saimi s.p.a. da Montecatini s.p.a. per atto di permuta  n.  73495
del 29 marzo 1952 reg.to il 9 aprile 1952 n.  5033,  voltura  del  25
agosto 1953 n. 464 - Notaio Riccardo Vene'. 
A.3) Beni nel comparto Polvaccio. 
    Foglio 27, mapp. 1 (mq 1.840), mapp. 17 (mq 98) - quota  di  6/72
di proprieta' da Fallimento World Minerali s.r.l. n. 2551/01 per atto
di aggiudicazione ad Omya s.p.a. del 9 gennaio 2009 asta giudiziaria,
Tribunale della Spezia, rep. 315. 
    World Minerali s.r.l. da Franzoni Paolo fu  Enrico  per  atto  di
vendita dell'8 luglio 1995 rep. n. 111119, registrato a Sarzana  reg.
gen. n. 5360 reg. particolare n. 3801 - Notaio Pucci Luigi.  Franzoni
Paolo da Franzoni Enrico fu Napoleone per atto di successione del  12
settembre 1954 registrata a Carrara reg. gen.  534  n.  2935  e  reg.
part. 1139 n. 2700. 
    Foglio 27, mapp. 12 (mq 56), mapp.  13  (mq  27),  mapp.  14  (mq
1.515) - diritto di proprieta' esclusiva da Saimi s.p.a. per atto  di
fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in
Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep. n. 37309 racc.  n.  8875  -  Omya
s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione  s.r.l.  -
Notaio Riccardo Genghini 
    Saimi s.p.a. da Sam s.r.l. per atto di vendita  del  15  novembre
2002 rep. n. 59031 racc. n. 3247 - Notaio Rodolfo Vigilar. 
    Sam s.r.l. da Sam s.p.a. per atto di fusione di Sam s.p.a. in Sam
s.r.l. del 10 dicembre 2001 rep. n. 60528 racc. 5047 reg.to Massa  12
dicembre 2001 n. 1723 tras.to 9 gennaio 2002 reg. gen. 245 reg. part.
n. 192 - Notaio Alessandra Bianchi. 
    Sam s.p.a. da Montedison  s.p.a.  per  atto  di  vendita  del  18
dicembre 1974 rep. 143048 - Notaio Francesco Zuccarino. 
    Foglio 27, mapp. 15 (mq 2.860), mapp. 27 (mq  22.070),  mapp.  39
(mq 1.989), mapp. 40 (mq 2.433), mapp. 41 (mq 5.850),  mapp.  92  (mq
4.342) - diritto di proprieta' esclusiva da Saimi s.p.a. per atto  di
fusione per incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in
Omya s.p.a. del 2 ottobre 2007 rep. n. 37309 racc.  n.  8875  -  Omya
s.p.a. incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione  s.r.l.  -
Notaio Riccardo Genghini. Saimi s.p.a. da Societa' Derville' C.s.a.s.
per atto di conferimento in sede  di  costituzione  di  Saimi  s.p.a.
avvenuta con atto 10 ottobre 1936 n. 34953 reg.to il 24 detto n.  351
Voltura 1627 29 ottobre 1940 - Notaio Vene'. 
A.4) Beni nel comparto di Tecchione. 
    Foglio 21, mapp. 128 (mq 348), mapp. 129 (mq 25.538),  mapp.  130
(mq 11.288), mapp. 131 (mq 4.868), mapp. 132 (mq 261), mapp. 133  (mq
3.838), mapp. 134 (mq 9.951), foglio 22, mapp. 52 (mq 15.801  di  cui
mq 1.522 costituenti bene estimato), mapp. 64 (mq  2.000),  mapp.  66
(mq 13.947), mapp. 67 (mq 20.673 di cui  mq  6.673  costituenti  bene
estimato) mapp. 68 (mq 6.287), mapp. 85 (mq 4.395), foglio 27,  mapp.
57 (mq 35.255) -  mapp.  58  (mq  13.312)  -  diritto  di  proprieta'
esclusiva -  da  Cave  Tecchione  s.r.l.  per  atto  di  fusione  per
incorporazione di Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l. in Omya s.p.a.
del 2 ottobre 2007  rep.  n.  37309  racc.  n.  8875  -  Omya  s.p.a.
incorpora le societa' Saimi s.p.a. e Cave Tecchione s.r.l.  -  Notaio
Riccardo Genghini. 
    Cava Tecchione s.r.l. per atto di scissione  da  Tecchione  Marmi
s.r.l. del 18 dicembre 2006 rep. 35980 racc. 8156 reg.to Monza il  29
dicembre 2006 - Notaio Genghini Riccardo. 
    Tecchione Marmi S.r.l. per atto di  conferimento  beni  da  F.lli
Mazzuchelli Marmi S.r.l., contestualmente  all'atto  di  costituzione
della societa' Tecchione Marmi s.r.l. del 4 aprile 2006  rep.  38.143
racc. 11736 reg.to a Carrara il 14 aprile 2006 n. 216 mod.  1  reg.to
reg. imprese Massa Carrara del 12 aprile 2006  -  Notaio  Anna  Maria
Carozzi. 
    F.lli Mazzucchelli Marmi come segue: 
        quota parte dei diritti di proprieta': 
    da Sam s.r.l. per atto di permuta e compravendita del 23 febbraio
2005 reg.to a Massa il 4 marzo 2005 n. 351 trascritto il 7 marzo 2005
reg.  gen.  2343-2344-2345  reg.  part.   1393-1395-1394   -   Notaio
Alessandra Bianchi. 
    Sam s.r.l. da Sam s.p.a. per atto di fusione di Sam s.r.l. del 10
dicembre 2001 rep. n. 60528 racc. 5047 reg.to Massa 12 dicembre  2001
n. 1723 tras.to 9 gennaio 2002 reg. gen. 245  reg.  part.  n.  192  -
Notaio Alessandra Bianchi. 
    Sam s.p.a. da Montedison  s.p.a.  per  atto  di  vendita  del  18
dicembre 1974 rep. n. 143048 - Notaio Francesco Zuccarino. 
        quota parte dei diritti di proprieta': 
    da  Giovanna  Berti,  Maria  Teresa  Berti,  Giancarla  Giacche',
Giovanni Berti e Gianluca Berti per atto di permuta  e  compravendita
del 23 febbraio 2005 reg.to a Massa il 4 marzo 2005 n. 351 trascritto
il 7 marzo 2005 reg. gen. 2343-2345-2344 reg. part. 1393-1394-1395  -
Notaio Alessandra Bianchi. 
    Giovanni Berti, Gianluca Berti e Giancarla Giacche'  da  atto  di
successione di successione di Gino Berti del 19 maggio 1979, reg.to a
Borgo Val di Taro il 17 novembre 1979, reg. n. 69, vol. 364. 
    Giovanna Berti e Maria Teresa Berti da  atto  di  successione  di
successione di Giovanni Berti del 10 dicembre 1957,  denuncia  n.  5,
vol. 288, reg.to a La Spezia il  10  aprile  1958,  volturata  il  29
giugno 1959 n. 240. 
        quota parte dei diritti di proprieta': 
          da Almo Serri per atto di vendita del 24 agosto 1971,  rep.
n. 131171, reg.to a Carrara 8 settembre  1971,  n.  1179,  tras.to  a
Massa il 23 settembre 1971 n. 4468 - Notaio Gino Carrozzi. 
        quota parte dei diritti di proprieta': 
          da Camilla Mazzoni, Maria Gabriella Mazzoni, Carlo Mazzoni,
Alessandro Maria Mazzoni e Francesco Binelli per atto di vendita  del
30 gennaio 1970, rep. n. 122980, reg.to Carrara 16 febbraio 1970,  n.
187, tras.to Massa 4 febbraio 1970 n. 430 - Notaio Gino Carrozzi. 
        quota parte dei diritti di proprieta': 
          da Antonio Manfredi e  Anna  Maria  Manfredi  per  atto  di
vendita del 28 aprile 1977, rep. n. 146.983, reg.to  a  Massa  il  16
maggio 1977, reg. vol. 830. 
        quota parte dei diritti di proprieta': 
          da Gina Mazzucchelli, Stefano Mazzucchelli  e  Maria  Luisa
Coloretti per atto di vendita del 14 dicembre 1999 rep. n.  29.743  -
Notaio Anna Maria Carozzi. 
          Gina  Mazzucchelli,  Stefano  Mazzucchelli  e  Maria  Luisa
Coloretti  da  atto  di   successione   di   successione   di   Carlo
Mazzucchelli, rep. 56/463, tras.to 7 luglio 2001, reg. gen. 5990 reg.
part. 4277. 
          Carlo  Mazzucchelli   da   Gina   Baratta   per   atto   di
compravendita del 4 settembre 1962, rep. 75.968, racc.  2961,  reg.to
19 settembre 1962, n. 130, vol. 150, tras.to 28 settembre 1962,  vol.
613, n. 3477, vol. 1371 - Notaio Gino Carozzi. 
        quota parte dei diritti di proprieta': 
          F.lli Mazzucchelli Marmi s.r.l. da Saimi s.p.a. per atto di
vendita del 25 marzo 1982 rep. n. 150.804 reg.to a Carrara  8  aprile
1982 n. 671 vol. 178 trascritto a Massa 13 aprile 1982 vol. 915  cas.
2868 part. Art. 2373 - Notaio Gino Carozzi. 
B) Beni di titolarita' di Cave Statuario S.r.l. 
    A.1) Beni nel comparto Polvaccio 
    Foglio 27, mapp. 2 (mq 752), mapp. 3 (mq 2.447),  mapp.  169  (mq
5.892), mapp. 170 (mq 9.604) - diritto  di  proprieta'  esclusiva  da
Peghini Marmi s.n.c. di Peghini Antonio e Jacopo Peghini per atto  di
vendita del 24 ottobre 2002, rep. n. 920 racc.  2822,  reg.to  il  28
ottobre 2002 n. 34, tras.to a Massa il 29 ottobre 2002, reg. gen.  n.
105704, reg. part. 7590 - Notaio Lucio Consoli. 
    Peghini Marmi s.n.c. di Peghini Antonio e Jacopo Peghini  da  ECC
International s.p.a. per atto di vendita  del  20  dicembre  1991  n.
183292 reg. gen. n. 326 reg. part. n. 283 - Notaio Lucentini Guido. 
    Foglio 27, mapp. 4 (mq 4.922) - diritto di  proprieta'  esclusiva
da Battaglino s.r.l.  per  atto  di  assegnazione  con  sentenza  del
Tribunale di Massa,  rep.  1759/2014,  reg.  205117/2009.  Battaglino
s.r.l. cambia denominazione sociale da Escavazione  Marmi  Battaglino
di Dughetti e Bernardini s.n.c. a Battaglino s.r.l. con atto  del  24
aprile 1987, reg. part. 2425, reg. gen. 3204, reg.to a Carrara  il  3
aprile 1987, n. 433 - Notaio Giorgio Giannaroli. 
    Escavazione Marmi Battaglino di Dughetti e Bernardini  s.n.c.  da
Renato Buschi e Domenico Catello per atto di vendita del  28  gennaio
1987, reg. gen. n. 861, vol. 996, reg. part. 693 -  Notaio  Francesco
Zuccarino. 
    Foglio 27, mapp. 7 (mq 18.000 di cui mq 13.120  costituenti  bene
estimato) - diritto di proprieta' esclusiva da Furio Nicoli e  Iliana
Nicoli per atto di vendita del 9 giugno 1987, rep. n. 155565,  reg.to
a Massa il 29 giugno 1987, vol. 1004, cas. 5389, reg. part. art. 4031
- Notaio Francesco Zuccarino. 
    Foglio 27, mapp. 10 (mq 12.800) - diritto di proprieta' esclusiva
da Es.Co.Ma. s.r.l. e Maria Milani per atto di vendita del  5  giugno
1987, rep. n. 155557, reg.to il 29 giugno 1987, reg. vol. 1004,  cas.
5386, reg. part. Art. 4028 - Notaio Francesco Zuccarino. 
    Foglio 27, mapp. 37 (mq 2.297) mapp. 38 (mq 3.237) -  diritto  di
proprieta' esclusiva da Vitaliano  Filippo  Binelli  Crivelli,  Maria
Gabriella Mazzoni, Alessandro Maria  Mazzoni,  Marco  Maria  Magnani,
Maria Benedetta Magnani per atto di vendita  del  9  settembre  2008,
rep. n. 35.757 racc. n. 15.043, reg.to a Carrara 12  settembre  2008,
n. 6855 - Notaio Giulio Faggioni. 
    - Marco Maria  Magnani  e  Maria  Benedetta  Magnani  da  Camilla
Mazzoni in Magnani per atto di successione del 9  luglio  2006,  reg.
gen. 11074, reg. part. 7431, reg.to il  3  luglio  2006  rep.  2/734,
trascrizione del 23 agosto 2006. 
    Camilla Mazzoni  in  Magnani  per  atto  di  successione  dell'11
settembre 1939, denuncia n. 5, vol. 186, reg.to a Forli', voltura del
19 agosto 1941, n. 760. 
    - Vitaliano Filippo Binelli Crivelli  da  Francesco  Binelli  per
atto di successione del 26 maggio 1987 reg. gen. Vol.  1002  n.  4116
parte n. 3093; 
    -  Alessandro  Maria  Mazzoni  da  Albiccini  Anna  per  atto  di
successione del 25 novembre 1955, denuncia n. 62,  vol.  273,  reg.to
Forli' 14 settembre 1956, voltura del 28 giugno 1959 n. 238; 
    -  Maria  Gabriella  Mazzoni  per  atto  di  successione  dell'11
settembre 1939, denuncia n. 5, vol. 186, reg.to a Forli', voltura del
19 agosto 1941, n. 760. 
    Foglio 27, mapp. 42 (mq 13.643), mapp. 93 (mq  5.321  di  cui  mq
2.801 bene estimato) -  diritto  di  proprieta'  esclusiva  da  Tecla
Tonarelli, Carlo Andrea Giorgi,  Laura  Giorgi,  Marco  Maria  Angelo
Giorgi, Maria Cristina Giorgi,  Rosanna  Giorgi,  Giuliana  Pennucci,
Cristina Pennucci, Carla Pucci, Escavazione Polvaccio S.r.l. per atto
di vendita del 19 dicembre 2011 rep. n. 83048, racc. n. 5985 - Notaio
Rodolfo Vigliar. 
    - Giuliana Pennucci, Cristina Pennucci e Carla  Pucci  da  Pietro
Pennucci per atto di successione del 19 luglio  2011  reg.  gen.  571
reg. part. 430 trascritta il 23 gennaio 2012 n. 36.  Pietro  Pennucci
da Pietrina Antonucci per atto di successione  del  21  maggio  1971,
rep. n. 2485 e rettifica del 15 settembre 1971, rep. 4345. 
    - Tecla Tonarelli, Carlo Andrea Giorgi, Laura Giorgi, Marco Maria
Angelo Giorgi e Maria Cristina Giorgi da Angelo Giorgi fu Pietro  per
atto di successione dell'8 maggio 1978, reg. part. 3026, integrazione
del 21 maggio 1981, reg. part. 2975. 
    - Rosanna Giorgi da Ugo Giorgi fu Angelo per atto di  successione
del 24 gennaio 1977, reg.to 8 luglio 1977 n. 46 vol. 282,  tras.to  9
luglio 1977, reg. part. 3382. 
    - Escavazione Polvaccio S.r.l.  da  Anna  Maria  Menchini,  Paolo
Pennucci, Bernardo Pennucci, per atto di vendita del 26 agosto  2009,
rep. n. 36.787 racc. n. 15.641 reg.to a Carrara 1° settembre 2009, n.
1308 trasc.to a Massa 2  settembre  2009  n.  6312  -  Notaio  Giulio
Faggioni. 
    Anna Maria Menchini, Paolo Pennucci e Bernardo Pennucci da Franco
Pennucci per atto di successione del 21  giugno  1999,  registrato  a
Carrara al n. 88, volume 464, e trascritto a Massa il 17 aprile  2000
n. 2195. 
    Franco Pennucci da Pietrina Antonucci per atto di successione del
21 maggio 1971, rep. n. 2485 e rettifica del 15 settembre 1971,  rep.
4345. 
    Foglio 27, mapp. 48 (mq 4.736) mapp. 49 (mq. 1.654) - diritto  di
proprieta' esclusiva da Societa'  Industriale  Immobiliare  Carrarese
s.r.l. per cessione di diritti su agro marmifero dell'11 giugno 1987,
rep. n. 155576, formalita' eseguita 30 giugno 1987, reg.  vol.  1005,
cas. 5514 reg. part. art. 4199 - Notaio Francesco Zuccarino. 
    Foglio 27, mapp. 51 (mq 4.705), mapp. 52 (mq 2.078), mapp. 54 (mq
1.410) - diritto di proprieta' esclusiva da Maurizio  Mauceri,  Gemma
Mauceri, Pietro Orsolini, Giuliano Orsolini, Roberta Orsolini, Marina
Orsolini e Marida Salvadei per atto di vendita del 12 febbraio  2009,
rep. n. 36.250 racc. n. 15.332 reg.to a Carrara il 24  febbraio  2009
n. 246, trasc.to a Massa il 25 febbraio 2009 n. 1648 - Notaio  Giulio
Faggioni. 
    - Roberta Orsolini e Marina Orsolini da Carlo Orsolini  per  atto
di successione dal 1° marzo 2003, reg.to a Pisa n. 75 vol. 37 del  26
agosto 2003. 
    Carlo Orsolini da Pietro Odorico Orsolini per atto di successione
del 27 giugno 1944, denuncia n. 58, vol. 199, reg.to a Carrara il  20
agosto 1945, voltura 85 del 4 agosto 1946. 
    - Pietro Orsolini e Giuliano Orsolini da Maurizio Mauceri e Gemma
Mauceri per atto di  divisione  e  cessione  quota  dell'eredita'  di
Orsolini  Margherita  del  23/07/1993,  rep.  87,888/5,837  reg.to  a
Carrara il 28 luglio 1993 n. 585 - Notaio Giorgio Gianaroli. 
    Pietro Orsolini e Giuliano Orsolini da  Margherita  Orsolini  per
atto di successione del 3 novembre 1992, reg.to a Carrara n. 1,  vol.
425 del 18 agosto 1993. 
    - Gemma Orsolini e Maurizio Mauceri da:  i)  Margherita  Orsolini
per atto di successione del 3 novembre 1992, reg.to a Carrara  n.  1,
vol. 425 del 18 agosto  1993;  ii)  Giuliana  Orsolini  per  atto  di
successione del 1° gennaio 1989, n. 51, vol. 54. 
    - Salvadei Marida da Orsolini Bianca per atto di successione  del
10 ottobre 1982 rep. 75 vol. 372 reg.to  a  Carrara  il  28  febbraio
1983. 
    Il Comune di Carrara si e' costituito tempestivamente in giudizio
ed ha chiesto il rigetto della domanda. 
    All'udienza fissata per la prima  comparizione  delle  parti,  le
societa' attrici hanno insistito affinche' il giudice  sollevasse  la
questione di legittimita'  costituzionale  del  richiamato  art.  32,
comma 2, della legge regionale Toscana 25 marzo 2015 n. 35. Il Comune
di Carrara ha insistito affinche' il giudice ritenesse manifestamente
infondate, inammissibili  e  comunque  irrilevanti  le  questioni  di
legittimita' costituzionale sollevate da parte attrice. 
 
                         Osserva in diritto 
 
    L'azione  instaurata  dalle  societa'  attrici  costituisce   una
ordinaria domanda di accertamento,  correttamente  svolta  avanti  al
giudice  ordinario,  investito  della  potestas  iudicandi   che   ne
determina la legittimazione a promuovere il giudizio di conformita' a
Costituzione delle norme, la cui applicazione e'  necessaria  per  la
decisione del giudizio, laddove la questione non  sia  manifestamente
infondata. 
    1. - La norma censurata. 
    Cio' premesso, occorre preliminarmente esaminare il  testo  della
norma  di  cui  le  societa'  attrici   denunziano   l'illegittimita'
costituzionale. 
    La l.r. Toscana 25  marzo  2015,  n.  35  reca  «Disposizioni  in
materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. 65/1997,  l.r.
78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014». 
    Nel capo VI -  intitolato  «Disposizioni  relative  al  distretto
apuo-versiliese» - e' contenuto l'art. 32 - rubricato «Agri marmiferi
dei Comuni di Massa e Carrara» - il cui comma 2 prevede quanto segue: 
        «Considerata la condizione di beni appartenenti al patrimonio
indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui  alle  concessioni
livellarie gia' rilasciate dai Comuni di  Massa  e  Carrara  e  dalle
soppresse  "vicinanze"  di  Carrara,  gia'  disciplinate   ai   sensi
dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995,  n.  104
(Disciplina degli agri marmiferi dei  Comuni  di  Massa  e  Carrara),
nonche' dei beni estimati, di cui  all'editto  della  Duchessa  Maria
Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751, entro centottanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge,  i  Comuni  di  Massa  e
Carrara  provvedono   alla   ricognizione   di   tali   beni,   danno
comunicazione dell'accertamento ai titolari delle concessioni e delle
autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi  e  provvedono  ai
conseguenti adempimenti ai sensi del presente capo». 
    La  norma,  quindi,  appare  diretta  a  far  ricomprendere   nel
patrimonio indisponibile  comunale  numerosi  beni  immobili,  ed  in
particolare per quel che qui interessa, i c.d. Beni Estimati  di  cui
all'editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751,  nonostante  essi
risultino, allo stato, oggetto di proprieta'  privata:  essa  sarebbe
dunque sostanzialmente diretta - secondo  le  societa'  attrici  -  a
realizzare una sorta di espropriazione di quei beni  per  trasferirli
dalla proprieta' dei  privati  cui  appartengono  al  patrimonio  del
comune. 
    La norma e' formulata, come si e' visto, come diretta a  disporre
una «ricognizione» di quei beni, cui i  comuni  di  Massa  e  Carrara
dovrebbero provvedere entro 180 giorni dall'entrata in  vigore  della
legge. 
    In effetti, la norma  non  pare  avere  portata  ricognitiva,  ma
innovativa, posto che intende disciplinare per il futuro il regime di
quei beni, assegnando loro - evidentemente in  via  definitiva  -  un
assetto del tutto diverso da quello attuale, ed in contrasto con  gli
atti che ne hanno determinato l'odierna situazione. 
    2. - Il contesto di riferimento. 
    Al fine di verificare la esatta portata della norma impugnata, e'
necessario ricostruire l'attuale situazione dei  beni  sui  quali  la
norma va ad incidere. 
    I «Beni Estimati» (e cioe' gli agri marmiferi che alla  data  del
1° febbraio 1751 erano iscritti negli estimi dei particolari da oltre
venti anni) sono pervenuti agli attuali proprietari sia a seguito  di
atti di compravendita tra privati, sia a seguito di atti  di  fusione
tra societa', sia a seguito di decisioni giurisdizionali (con decreti
di trasferimento  nell'ambito  di  procedure  esecutive,  ovvero  con
sentenze che hanno accertato l'avvenuto acquisto  per  usucapione  di
taluni di detti beni). 
    Fin dall'emanazione dell'editto del 1751, richiamato dalla  legge
regionale Toscana n. 35/2015 (ed ancora prima,  come  si  dira'  piu'
avanti) i  Beni  Estimati  sono  stati  considerati  beni  di  natura
privata. 
    E' opportuno riportare, in proposito, le seguenti fonti: 
    a)  La  disposizione  dell'editto  richiamato,  secondo  cui  «Se
l'allibrazione delle medesime  e'  seguita  venti  anni  prima  della
presente Nostra ordinazione, niun diritto pretendere mai  piu'  possa
sopra di esse, o sopra i loro Possessori, la  vicinanza  ne'  di  cui
agri sono situate non altrimenti  che  se  a  favore  dei  possessori
medesimi militasse l'immemorabile, o la centennaria o  concorresse  a
pro' loro un titolo il piu' legittimo che immaginare si possa». 
    b) L'art. 11 dell'editto di Maria Teresa Cybo  Malaspina  del  21
dicembre 1771; 
    c) L'art. 7 del decreto nell'art. 7  del  decreto  n.  246  sulle
Miniere del 9 agosto 1808, emanato da Napoleone I, nel quale  compare
un  riferimento  al  proprietario  in  generale   (ammettendosi   per
implicito la proprieta' privata delle cave); 
    d) La Notificazione Governatoriale (Petrozzani) del 24  settembre
1823, provvedimento  normativo  con  cui  viene  istituito  il  primo
catasto particellare del Comune  di  Carrara  e  vengono  indicati  i
criteri per la relativa iscrizione, dove si  legge  ai  punti  VII  e
VIII: 
          «VII. Per le cave che erano allibrate all'estimo  all'epoca
della pubblicazione della stessa legge 1° febbraio 1751,  si  presume
nel possessore il giusto titolo, ed i possessori di  esse  non  hanno
l'obbligo della denunzia prescritta ai precedenti articoli IV, V, VI. 
    VIII. Tutti gli altri possessori che o non denunzieranno le  cave
da loro occupate o denunziandole non ne  giustificheranno  il  titolo
come prescritto dall'art. 6, si presumeranno mancanti  del  medesimo,
si riterranno non legittimi possessori, e  le  stesse  cave  dovranno
intestarsi alla Comune nel nuovo Catasto». 
    e) Il provvedimento normativo in  oggetto,  che  al  punto  VIII,
contiene l'indicazione dei beni di proprieta'  del  Comune,  distinti
rispetto ai beni di proprieta' privata; 
    f) La Notificazione Governatoriale del 14 luglio 1846, all'art. 2
comma 13 lettera H, con la quale, e' previsto ogni ventinove anni  il
riconoscimento nei confronti del Comune (recognitio  in  dominum)  da
parte del conduttore del livello della proprieta' del Comune  stesso,
laddove nessun obbligo di recognitio in dominum  e'  prevista  per  i
proprietari dei Beni Estimati. 
    g) Infine, e' opportuno evidenziare  che  l'editto  del  1751  e'
venuto a regolamentare una situazione  che  gia'  vedeva  molti  Beni
Estimati iscritti negli estimi come beni di  proprieta'  privata,  di
derivazione allodiale, oggetto di attivita' estrattiva. 
    Numerose  e  piu'  recenti  altre  fonti  normative  regionali  e
comunali,  poi  disciplinando  il  regime  delle  cave  ubicate   nel
territorio del comune di Carrara, assegnano agli  agri  marmiferi  la
natura pubblica ovvero privata. In particolare: 
    a) l'art. 1 l.r. Toscana  n.  104/1995  («Disciplina  degli  agri
marmiferi di proprieta' dei Comuni di Massa e  Carrara»),  presuppone
una  distinzione  tra   agri   marmiferi   di   proprieta'   comunale
(appartenenti al patrimonio indisponibile comunale) e agri  marmiferi
di proprieta' privata, in quanto tali, non appartenenti al patrimonio
indisponibile  comunale.  Cio'  e'  quanto  si  desume  dal  disposto
letterale dell'art. 1 cit., nella parte in cui si afferma  «...se  di
essi il  Comune  risulti  proprietario»,  presupponendo,  dunque,  la
proprieta' comunale come una delle ipotesi possibili. 
    b) la l.r. Toscana n. 78/1998 («Testo unico in materia  di  cave,
torbiere, miniere») - recante la disciplina  della  materia  sino  ad
oggi vigente ed abrogata espressamente dall'art.  66  della  1.r.  n.
35/2015 (fatta eccezione per il Titolo VII) - presupponeva il diritto
di proprieta' privata su alcuni agri marmiferi e non riconduceva,  in
nessuna sua disposizione, i beni estimati al patrimonio indisponibile
comunale. 
    c) analogamente, il Regolamento per  la  concessione  degli  agri
marmiferi comunali del  Comune  di  Carrara  attualmente  in  vigore,
approvato con delibera n.  61  del  21  luglio  2005,  presuppone  la
titolarita' del Comune di Carrara rispetto soltanto ad  alcuni  degli
agri marmiferi siti  nel  territorio  comunale  (gli  agri  marmiferi
intestati al Comune come  piena  proprieta'  o  dominio  diretto  nel
catasto estense del 1824) e  soltanto  questi  qualifica  quali  beni
appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente (cfr. art. 1). 
    d)  la  stessa  l.r.  n.  35/2015  presuppone  implicitamente  il
suddetto doppio regime, laddove, all'art. 38,  comma  6,  prevede  la
stipula con il privato «di una convenzione per  l'utilizzo  del  bene
quale patrimonio indisponibile comunale». 
    e) sempre in ordine all'attivita'  amministrativa  estrinsecatasi
nel senso suddetto, si osserva che,  anche  anteriormente  agli  atti
legislativi ed amministrativi sopra riportati, per tutto il corso del
'900, la natura privata dei c.d. «Beni Estimati» non  era  mai  stata
posta in dubbio: a tal proposito, basti richiamare che il  Comune  di
Carrara, con deliberazione consiliare del 3 ottobre 1952,  affido'  a
tre esperti il compito di predisporre una relazione sulla  condizione
giuridica degli agri marmiferi del comune di Carrara, accompagnata ad
uno  schema  di  regolamento.  La  Commissione,  composta  dal  dott.
Emanuele Piga, Presidente di Sezione della Corte di  Cassazione,  dal
prof. Filippo Vassalli, ordinario di Diritto  Civile  all'Universita'
di Roma e dal prof. Massimo Severo  Giannini,  ordinario  di  Diritto
Amministrativo all'Universita' di Pisa, deposito' in data  16  agosto
1955, a conclusione del proprio studio,  una  relazione  nella  quale
veniva espressamente riconosciuto il diritto  di  proprieta'  privata
sui c.d. "Beni Estimati", richiamando l'Editto di Maria Teresa del 1°
febbraio 1751 (v. relazione Piga - Vassalli -Giannini pagg. 13 e 34).
E, come si e' detto, il Regolamento degli Agri Marmiferi  del  Comune
di Carrara tuttora in vigore,  in  adesione  alle  conclusioni  della
Commissione, riconosce l'esistenza di beni  marmiferi  di  proprieta'
privata. 
    A riprova, poi, della libera circolazione tra privati che  ha  da
sempre caratterizzato tali beni, e' utile evidenziare l'esistenza  di
alcune  decisioni  giurisdizionali  in  tal  senso:  oltre  ai   gia'
richiamati  decreti  di  trasferimento   nell'ambito   di   procedure
esecutive ed alle gia'  citate  sentenze  declaratorie  dell'avvenuto
acquisto per usucapione, si riportano: 
    a) il decreto del Giudice Delegato del Tribunale di Massa del  31
maggio 2013, emesso  nella  procedura  n.  13/06  R.F.,  con  cui  il
Tribunale ha autorizzato il Curatore del  Fallimento  Vittoria  Marmi
S.r.l. a trasferire alla Societa' Apuana Marmi S.r.l. il  diritto  di
piena proprieta' su bene  estimato  (cessione  poi  perfezionata  con
rogito del Notaio Alessandra Bianchi del 12 giugno 2013; 
    b) la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Massa
Carrara, sez. 2, del 26 gennaio 2011 n. 14, secondo cui devono essere
distinte «due tipologie di terreni  marmiferi,  alcuni  terreni  c.d.
Agri  marmiferi,  risultano  di  proprieta'  del  Comune  di  Carrara
detenuti dalle societa' in regime di  concessione,  altri  invece  di
proprieta' delle societa' medesime c.d. "Beni Estimati"»; 
    c) la decisione n. 495/2014 del 29 aprile 2014 del  Tribunale  di
Massa,  il   quale,   respingendo   un'eccezione   sul   difetto   di
giurisdizione ha evidenziato (pag. 8  della  sentenza)  «Va  tuttavia
osservato che nel caso in questione e' incontroverso che il godimento
dell'agro marmifero censito al catasto al foglio 26, mappale 228,  in
capo  all'attrice  Ing.  Giulio  Faggioni  -  Carrara  S.r.l.,  trova
fondamento non gia' in un rapporto concessorio avente ad  oggetto  un
rapporto pubblico  bensi'  sul  diritto  di  proprieta'  su  suddetto
immobile su cui e' titolare la predetta attrice, trattandosi di  agro
c.d. "estimato" - circostanza incontroversa in giudizio e  desumibile
dall'esame degli atti - in quanto tale soggetto al  regime  giuridico
privatistico»; 
    d) la decisione dell'8 luglio 1972 n. 2291  delle  Sezioni  Unite
della Corte di cassazione  che,  risolvendo  una  questione  relativa
all'uso delle strade che danno  accesso  gli  Agri  Marmiferi,  hanno
affermato: «A norma della legge 1° febbraio  1751  di  Maria  Teresa,
Duchessa di Massa e Principessa di Carrara, le cave  gia'  aperte  ed
intestate ai privati nei  termini  da  essa  legge  stabiliti,  erano
considerate di proprieta' privata;  le  altre  costituivano  beni  di
proprieta' perpetua ed inalienabile  dei  comuni  e  potevano  venire
concesse per lo  sfruttamento  ai  privati  i  quali,  attraverso  la
concessione, acquistavano un  diritto  denominato  livello  perpetuo,
trasmissibile a chiunque mortis causa o per  atto  tra  vivi»  (Cass.
SS.UU. 8.7.1972 n. 2291); 
    e) la pronuncia del Commissario per  la  liquidazione  degli  usi
civici di Lazio Toscana ed Umbria, che,  decidendo  una  controversia
circa l'appartenenza al demanio civico o al patrimonio  indisponibile
del Comune di Carrara dei c.d. Agri Marmiferi  iscritti  nel  catasto
del 1824, con sentenza n. 501 del 30 settembre  2010,  ha  negato  la
natura di demanio civico degli  Agri,  riaffermando  quella  di  beni
appartenenti al patrimonio  indisponibile  del  Comune,  distinguendo
espressamente dagli Agri i c.d.  «Beni  Estimati»:  «L'esistenza  dei
c.d. Beni Estimati confligge con la tesi dei  ricorrenti  secondo  la
quale la disciplina degli Agri Marmiferi si  conformerebbe,  sotto  i
profili  caratteristici  della  demanialita'  collettiva,  a   quella
prevista nel capo 40 dello statuto del 1774 per gli Agri  Vicinali  e
connotata,   secondo   i   ricorrenti,   dall'imprescrittibilita'   e
dell'indisponibilita'» (pag. 12 della sentenza citata). 
    3. - La rilevanza della questione. 
    In ordine  alla  rilevanza,  l'art.  32,  comma  2,  della  legge
Regionale Toscana del 25 marzo 2015 n. 35, della cui legittimita'  si
dubita, costituisce il parametro normativo necessario, considerati  i
motivi  sottesi  all'accoglimento  della  domanda,  ai   fini   della
valutazione della fondatezza della  domanda  stessa,  La  domanda  ha
infatti ad oggetto l'accertamento e la declaratoria  della  esistenza
del diritto di proprieta' in capo alle societa' attrici  rispetto  ai
beni indicati in premessa, mentre la norma  impugnata  ne  assume  la
titolarita' in capo all'ente pubblico convenuto. 
    Sempre in ordine alla rilevanza, si  osserva  che,  in  relazione
alla norma in esame, non e' possibile pervenire -  sulla  scorta  dei
comuni  canoni  ermeneutici  ed   in   adempimento   della   funzione
interpretativa che  compete  al  giudice  -  ad  una  interpretazione
costituzionalmente  orientata  che  consenta  di  ritenerla  non   in
contrasto con le norme costituzionali. 
    La ricostruzione storica dei trasferimenti a seguito dei quali le
societa' attrici si affermano proprietarie dei Beni Estimati  di  cui
al giudizio, e  l'esistenza  delle  altre  decisioni  giurisdizionali
sopra richiamate,  evidenziano  come  detti  beni  (siano  oppure  no
destinati all'estrazione del marmo) siano stati  da  sempre  ritenuti
suscettibili di libera circolazione tra privati secondo le  ordinarie
regole della proprieta' privata, a differenza  degli  agri  marmiferi
comunali che - questi si' - appartengono al patrimonio comunale. 
    E il regime differenziato riservato agli agri marmiferi comunali,
da una parte, ed ai «Beni  Estimati»,  dall'altra,  viene  confermato
anche dalla diversa regolamentazione operata per gli uni  e  per  gli
altri dallo stesso Comune di Carrara. 
    In proposito, l'ente convenuto afferma (cfr. pag. 20 comparsa  di
risposta) che la questione dei Beni Estimati  e'  rimasta  «insoluta»
fino all'intervento della legge regionale n. 35/2015,  legge  che  si
sarebbe «limitata a esternare (dichiarare) la natura che  detti  beni
posseggono ex se e cioe' in ragione della loro provenienza...»  (cfr.
pag. 23 comparsa di risposta). Tali assunti sembrano - allo  stato  -
incompatibili con la ricostruzione storica  delle  vicende  dei  Beni
Estimati, che appare piuttosto  confermare  la  tesi  delle  societa'
attrici circa il plurisecolare riconoscimento di un diritto di  piena
proprieta' a favore dei privati sui  beni  in  questione;  mentre  il
significato della norma sembra avere una portata ben  piu'  ampia  di
quella  ricollegabile  all'espressione  utilizzata  («ricognizione»),
proprio in virtu' di quello che appare essere l'attuale  assetto  dei
beni, incompatibile con una mera attivita' di ricognizione. 
    La premessa si e' resa necessaria al fine di evidenziare come  la
norma  impugnata,  nonostante  la  formulazione   testuale   che   fa
riferimento alla ricognizione dei Beni Estimati di cui all'editto del
1751, appaia diretta ad operare un vero e proprio trasferimento della
proprieta' di detti beni, dai soggetti privati, che li hanno a  vario
titolo  acquistati,  al  patrimonio  indisponibile   comunale:   cio'
comporta la rilevanza della norma ai  fini  dell'accoglimento  o  del
rigetto della domanda. 
    E' quindi evidente come la questione sollevata sia  rilevante  ed
attuale per la decisione del presente giudizio. 
    4. - La non manifesta infondatezza della questione - Profili. 
    La volonta' del legislatore regionale, alla luce del contesto del
riferimento in cui e' destinata ad operare, si pone in contrasto  con
numerosi precetti costituzionali. 
    Si esamineranno dunque i vari profili  sotto  i  quali  la  norma
impugnata  appare  in  contrasto  con   la   Costituzione,   con   la
precisazione che  non  costituisce  compito  del  giudice  remittente
pervenire alla compiuta dimostrazione dell'esistenza  del  contrasto,
dovendo  egli  limitarsi  ad  una  delibazione  circa  la   probabile
incostituzionalita' della norma. 
    4.1. - Il contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l) Cost. 
    Detta norma riserva alla  potesta'  legislativa  dello  Stato  la
materia  dell'ordinamento  civile,   alla   quale   indiscutibilmente
appartiene la regolamentazione della proprieta' privata e dei modi di
acquisto della stessa,  nonche'  dei  caratteri  differenziali  della
proprieta' privata rispetto a quella pubblica. 
    Sul punto, la Corte costituzionale si e'  gia'  espressa  con  la
sentenza n. 282/2004, con cui ha censurato una legge con la quale  la
Regione Emilia Romagna travalicava il limite del divieto di  alterare
le fondamentali regole del diritto privato e operava  una  violazione
dei principi costituzionali di  autonomia  e  di  salvaguardia  della
proprieta' privata. 
    Peraltro,  un'attivita'  normativa  come  quella  attuata   dalla
Regione Toscana con la norma impugnata non  sarebbe  stata  possibile
neppure al legislatore statale, posto che lo Stato puo'  incidere  in
via diretta sulla proprieta' privata solo nelle forme e con i  limiti
della legislazione sull'espropriazione per pubblica utilita'. 
    4.2. - Il contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost. 
    La norma, disciplinando la potesta' legislativa concorrente dello
Stato e delle Regioni, attribuisce anche alle Regioni la possibilita'
di legiferare in materia di  «governo  del  territorio»  (secondo  la
formulazione utilizzata dalla richiamata  norma  costituzionale  come
sostituita dall'art. 3 della legge  Cost.  18  ottobre  2001  n.  3),
nozione nella quale e' ricompresa la disciplina degli agri marmiferi. 
    Tuttavia, non pare che la norma  impugnata  possa  sfuggire  alla
censura di contrasto con detta norma,  considerato  che,  nell'ambito
del  governo  del   territorio,   l'espropriazione   -   secondo   la
giurisprudenza della Corte costituzionale - viene in rilievo solo  in
quanto  attivita'  strumentale  all'acquisizione  di  suoli  per   la
realizzazione  di  opere  pubbliche  (cfr.  Corte  costituzionale  n.
401/2007), mentre nel caso in esame pare  che  il  trasferimento  dei
Beni Estimati al patrimonio indisponibile comunale sia finalizzato al
mero incremento patrimoniale a favore dell'ente pubblico. 
    4.3. - Il contrasto con l'art. 42 commi 2 e 3 Cost. e con  l'art.
97 Cost. 
    La norma di cui all'art. 42, comma 2,  Cost.  stabilisce  che  la
proprieta' privata e' riconosciuta e garantita dalla  legge,  che  ne
determina - tra l'altro - i modi di acquisto e di  godimento,  mentre
il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che la proprieta' privata
puo' essere, nei casi  preveduti  dalla  legge  e  salvo  indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale. 
    Dalla lettura della norma di cui  all'art.  32,  comma  2,  della
legge regionale n. 35/2015, inserita nel contesto storico di  cui  si
e' detto in  precedenza,  e  cioe'  nel  contesto  in  cui  gli  agri
marmiferi  costituiti  da  Beni  Estimati  sono  stati   regolarmente
acquistati a vario titolo dalle societa' odierne attrici, e' evidente
che la norma vuole realizzare il  trasferimento  coattivo  di  quelle
proprieta' dai privati al patrimonio  indisponibile  comunale,  cioe'
intende realizzare una sorta di espropriazione di  quei  beni  in  un
caso  non  previsto  dalla   legge,   senza   indennizzo,   e   senza
l'indicazione di un motivo d'interesse generale che la giustifichi. 
    E poiche' l'attivita' dell'amministrazione deve essere regolata -
a norma dell'art. 97 Cost.  -  dai  principi  del  buon  andamento  e
dell'imparzialita', la norma appare censurabile  anche  sotto  questo
profilo, e cioe'  per  contrasto  con  l'art.  97,  perche'  realizza
l'effetto  espropriativo  in  difetto  di  un  regolare  procedimento
amministrativo governato da quei principi. 
    4.4. - Il contrasto con l'art. 3 Cost. 
    La norma impugnata si  pone  in  contrasto  con  il  fondamentale
principio di uguaglianza formale di cui all'art.  3  Cost.  sotto  un
duplice profilo: perche' sottrae i Beni Estimati privati,  costituiti
dagli agri marmiferi, solo nei  confronti  dei  proprietari  di  Beni
Estimati ubicati nei comuni di Massa e di Carrara; e perche' realizza
l'espropriazione dei soli Beni Estimati costituiti da cave e non  dei
Beni Estimati costituiti da terreni agricoli o da beni  destinati  ad
usi diversi. 
    4.5. - Il contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost.  in  relazione
all'art. 1 del protocollo n. 1 CEDU. 
    La norma costituzionale richiamata  stabilisce  che  la  potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto
della Costituzione, nonche' dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.  Orbene,  l'art.  1  del
Protocollo  addizionale  alla   Convenzione   Europea   dei   Diritti
dell'Uomo, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,  rubricato  «Protezione
della proprieta'», stabilisce che «Ogni persona fisica o giuridica ha
diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno puo' essere privato  della
sua proprieta'  se  non  per  causa  di  utilita'  pubblica  e  nelle
condizioni previste dalla legge e dai principi generali  del  diritto
internazionale». 
    La giurisprudenza della Corte Europea ha stabilito, in proposito,
il  principio  secondo  cui,  ai  fini  del  rispetto   del   diritto
fondamentale alla proprieta', l'espropriazione puo'  essere  disposta
solo per la realizzazione di una utilita' sociale e dietro  pagamento
di un indennizzo commisurato al valore venale del  bene  (cfr.  Corte
Europea, Grande Chambre, 29 marzo 2006). 
    La norma impugnata, al contrario,  realizza  l'espropriazione  di
fatto dei Beni Estimati di cui si e' detto senza  indicazione  alcuna
delle ragioni di utilita' sociale  che  intende  realizzare  e  senza
alcuna previsione di indennizzo. 
    4.6. - Il contrasto con gli articoli 24, 42, 102 e 111 Cost. 
    Le norme richiamate  stabiliscono  che  ciascuno  puo'  agire  in
giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24), ivi compreso  il
diritto di proprieta' (art. 42), e che in  tali  casi  il  potere  di
dirimere la controversia e' attribuito ai magistrati  ordinari  (art.
102), i quali esercitano tale potere secondo i  principi  del  giusto
processo regolato dalla legge (art. 111). Orbene, nel caso in cui  si
volesse riconoscere alla norma impugnata una funzione regolatrice del
conflitto tra  ente  pubblico  e  privati  titolari  del  diritto  di
proprieta' sui Beni Estimati di cui in premessa, dovrebbe concludersi
che  la  norma  si  porrebbe  in  contrasto  con  le  predette  norme
costituzionali,  in  quanto  il  legislatore  regionale  si   sarebbe
indebitamente  sostituito  al  giudice  ordinario  nella  pretesa  di
risolvere, al di fuori  di  un  processo  regolato  dalla  legge,  il
conflitto esistente tra soggetti dell'ordinamento. 
    Si evidenzia che appare fuorviante  il  richiamo,  operato  dalla
relazione tecnico-normativa  che  accompagna  la  proposta  di  legge
regionale n. 35/2015, ad una decisione  della  Corte  costituzionale,
relazione secondo la quale la legge  costituirebbe  attuazione  della
pronuncia della Corte costituzionale n. 488/1995. Infatti con  quella
pronuncia la Corte costituzionale,  nel  dichiarare  non  fondate  le
questioni di legittimita' costituzionale della  legge  della  Regione
Toscana del 28 febbraio 1995  (Disciplina  degli  agri  marmiferi  di
proprieta' dei comuni di Massa e Carrara)  sollevata  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri in relazione all'art.  117  Cost.,  si  e'
occupata della situazione dei rapporti  concessori  relativi  appunto
agli agri marmiferi di proprieta' dei comuni, senza alcun riferimento
agli agri marmiferi di proprieta' privata.  Anzi,  il  fatto  che  la
pronuncia  non  si  occupi  degli  agri  marmiferi  costituenti  Beni
Estimati, conferma  la  distinzione  esistente,  a  monte,  tra  agri
marmiferi  di  proprieta'  dei  comuni  (cui  si  applica  il  regime
concessorio di cui tratta la richiamata decisione del  1995)  e  agri
marmiferi di proprieta' privata. 
    5. - Conclusioni. 
    Tutto cio' premesso, la questione appare rilevante ai fini  della
decisione del giudizio in corso e non manifestamente  infondata,  ne'
e' possibile pervenire, come si e'  anticipato  -  sulla  scorta  dei
comuni  canoni  ermeneutici  ed   in   adempimento   della   funzione
interpretativa che compete al giudice - ad una interpretazione  della
norma impugnata che consenta di ritenerla non  in  contrasto  con  le
norme costituzionali. 
    In particolare, non e' possibile ritenere, come fa  il  convenuto
Comune di Carrara, che la norma non incida  su  beni  attualmente  di
proprieta'  privata,  sul  presupposto  che  solo  «alcuni  cavatori»
riterrebbero sussistente il diritto di proprieta' in capo  a  privati
(cfr. pag. 7 della comparsa  di  risposta  del  Comune  di  Carrara):
infatti, come si e' visto,  il  riconoscimento  in  capo  a  soggetti
privati del diritto di proprieta' sui Beni Estimati e'  stata  ed  e'
oggetto di  numerosi  provvedimenti  giurisdizionali,  oltre  che  di
rogiti notarili di trasferimento e quindi  non  proviene  solo  dalla
personale opinione di taluno. 
    Ne' e' possibile ricondurre la questione nell'ambito dei rapporti
di concessione, posto che per i Beni  Estimati  non  risulta  che  il
comune abbia mai chiesto ne' imposto il pagamento di canoni. 
    In conclusione, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate
le  questioni  di   costituzionalita'   prospettate,   sussistono   i
presupposti per sottoporre la richiamata norma di  cui  all'art.  32,
comma 2 della legge Regionale Toscana 25 marzo 2015 n.  35  all'esame
della  Corte  costituzionale,  mandando  alla  cancelleria   per   la
notificazione del presente provvedimento alle parti ed al  presidente
della Giunta regionale Toscana e per la comunicazione  al  presidente
del Consiglio regionale Toscana. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 e 147 della Costituzione,  1  della  legge
costituzionale n. 1/1948, 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  32,  comma  2,  della  legge
regionale Toscana del 25 marzo 2015 n. 35, sotto i profili di cui  in
motivazione; 
    Sospende il giudizio; 
    Dispone la notificazione della presente ordinanza alle parti e al
presidente della Giunta  regionale  Toscana  e  la  comunicazione  al
presidente del Consiglio regionale Toscana; 
    Dispone la trasmissione degli atti  e  della  presente  ordinanza
alla Corte  costituzionale,  insieme  con  la  prova  delle  avvenute
notificazioni e comunicazioni. 
    Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza. 
 
        Massa, 17 marzo 2016 
 
                         Il giudice: Puzone