N. 97 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 2016

Ordinanza del 23 marzo 2016 della Corte dei conti - Sezione regionale
di  controllo  per  l'Abruzzo  nel  giudizio  di  parificazione   del
rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario
2013.. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -
  Legge finanziaria 2013 - Riprogrammazione delle economie  vincolate
  riportate nell'Allegato 3 - Prevista copertura a  mezzo  di  avanzo
  presunto. 
- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013,  n.  2  ("Disposizioni
  finanziarie  per  la  redazione  del  bilancio   annuale   2013   e
  pluriennale 2013-2015  della  Regione  Abruzzo  (Legge  finanziaria
  regionale 2013)"), art. 7, commi 1, 2 e 3. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -
  Riprogrammazione delle economie vincolate riportate  nella  tabella
  di cui all'art. 11 della  legge  regionale  n.  3/2013  -  Prevista
  iscrizione nello stato di previsione della spesa. 
- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio  2013,  n.  3  (Bilancio  di
  previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio  pluriennale
  2013-2015), art. 15, comma 3. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -
  Prevista iscrizione nel totale generale delle entrate,  dalla  voce
  "Avanzo di amministrazione presunto" o "Saldo finanziario  presunto
  positivo", a copertura delle somme di cui al punto 1, reiscritte  a
  competenza dello stato di previsione della spesa. 
- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio  2013,  n.  3  (Bilancio  di
  previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio  pluriennale
  2013-2015), art. 11. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -
  Approvazione dei totali generali delle entrate e  delle  spese  del
  bilancio  di  competenza  della  Regione  Abruzzo  per  l'esercizio
  finanziario 2013, nella parte relativa  all'iscrizione  dell'avanzo
  presunto e delle poste di spesa di cui al punto 1. 
- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio  2013,  n.  3  (Bilancio  di
  previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio  pluriennale
  2013-2015), artt. 1 e 4. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -
  Anticipazione di liquidita' autorizzata - Inserimento di una  posta
  di importo pari alle somme complessivamente incamerate al Titolo  V
  dell'entrata - Mancata previsione. 
- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio  2013,  n.  3  (Bilancio  di
  previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio  pluriennale
  2013-2015), art. 16. 
(GU n.20 del 18-5-2016 )
 
                           CORTE DEI CONTI 
            Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo 
 
    Composta dai Magistrati: 
      Maria Giovanna Giordano - Presidente; 
      Lucilla Valente - Consigliere; 
      Andrea Luberti - Primo Referendario; 
      Luigi D'Angelo - Primo Referendario; 
      Angelo Maria Quaglini - Referendario; 
    Ha  pronunciato   la   seguente   ordinanza   nel   giudizio   di
parificazione del  Rendiconto  generale  della  Regione  Abruzzo  per
l'esercizio finanziario 2013 e sui conti ad esso allegati; 
    Visti gli articoli 81, 97, 100, comma 2,  103,  comma  2,  e  119
della Costituzione; 
    Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei
conti, approvato con  regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e
successive modificazioni; 
    Visto  il  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.   174,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  finanza  e  funzionamento  degli
enti territoriali, nonche' ulteriori  disposizioni  in  favore  delle
zone terremotate nel maggio  2012»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
    Vista la legge regionale  2  febbraio  2002,  n.  3,  concernente
«Ordinamento contabile della Regione Abruzzo»; 
    Visto il disegno di legge della  Giunta  regionale,  trasmesso  a
questa  sezione  con  nota  del  28  agosto   2015,   protocollo   n.
RA/219359/DGR, con  il  quale  e'  stata  approvata  la  proposta  di
Rendiconto generale (conto del bilancio, conto del patrimonio e conto
economico) per l'esercizio finanziario 2013, completa del  conto  del
bilancio e del conto del patrimonio  unitamente  alla  relazione  del
Collegio dei revisori dei conti e alla relazione di  accompagnamento,
ai fini del giudizio di parificazione previsto dall'articolo 1, comma
5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174; 
    Viste le leggi regionali: 
      10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2013  e  pluriennale  2013/2015  della
Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2013)»; 
      10 gennaio 2013, n. 3,  recante  «Bilancio  di  previsione  per
l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015». 
    Viste  le  successive  leggi   regionali,   di   modifica   delle
precedenti: 
      24 aprile 2013, n. 10, recante «Modifiche alla L.R.  11  agosto
2011, n. 29 (Razionalizzazione  e  rideterminazione  dei  Servizi  di
Sviluppo Agricolo), alla L.R. 10 gennaio  2013,  n.  2  (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e  pluriennale
2013/2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale  2013),
alla  L.R.  10  gennaio  2013,  n.  3  (Bilancio  di  previsione  per
l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015),  alla
L.R. 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del  Settore
dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo),  alla  L.R.  17  dicembre
1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale  dei  Comuni:
mutamenti delle circoscrizioni,  delle  denominazioni  e  delle  sedi
comunali. Istituzione di nuovi Comuni,  Unioni  e  Fusioni)  e  altre
disposizioni normative»; 
      5  giugno  2013,  n.  13,  recante  «Modifica   al   comma   7,
dell'articolo  17,  della  L.R.  10  gennaio  2013,  n.   2   recante
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale  2013
e pluriennale 2013/2015  della  Regione  Abruzzo  (Legge  finanziaria
regionale 2013)" e modifica al comma 1,  dell'articolo  3-bis,  della
L.R. 11 marzo 2013, n. 6 recante  "Misure  urgenti  per  lo  sviluppo
dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo"»; 
      16 luglio 2013, n. 20, recante «Modifiche alla legge  regionale
10 gennaio 2013,  n.  2  recante  "Disposizioni  finanziarie  per  la
redazione del bilancio annuale 2013  e  pluriennale  2013/2015  della
Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)",  modifiche  alla
legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013/2015"  e
ulteriori disposizioni normative»; 
      9 agosto 2013, n. 23, recante «Norme per l'esercizio, la tutela
e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione  Abruzzo  ed  altre
disposizione normative»; 
      1° ottobre 2013, n. 31, recante «Legge organica in  materia  di
procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e
semplificazione del  sistema  amministrativo  regionale  e  locale  e
modifiche alla L.R. n. 2/2013 e alla L.R. n. 20/2013»; 
      7 ottobre 2013, n. 33, recante «Modifica alla L.R.  10  gennaio
2013,  n.  3  recante  "Bilancio  di   previsione   per   l'esercizio
finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015" ed interpretazione
autentica dell'articolo 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69»; 
      22 ottobre 2013, n.  37,  recante  «Interventi  finanziari  nel
settore sociale, culturale e sanitario  e  modifica  all'articolo  38
della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1»; 
      29 ottobre  2013,  n.  39,  recante  «Rendiconto  generale  per
l'esercizio 2010. Conto finanziario, conto generale del patrimonio  e
nota illustrativa preliminare»; 
      30 dicembre 2013, n. 59, recante «Adeguamento L.R.  10  gennaio
2013, n. 2 alla Sentenza della Corte Costituzionale 9  ottobre  2013,
n. 241, ulteriori interventi finanziari urgenti, modifiche alla  L.R.
31 luglio 2012, n.  39,  recante  "Disciplina  della  professione  di
maestro di sci" e modifiche  alla  L.R.  16  settembre  1998,  n.  86
recante: "Ordinamento della professione di guida alpina - maestro  di
alpinismo, di aspirante guida  alpina,  di  accompagnatore  di  media
montagna-maestro di escursionismo"»; 
      4 gennaio 201.4, n. 1, recante «Modifica alla  L.R.  12  maggio
2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11  "Nuove  norme
in materia di Commercio" e disposizioni per favorire  il  superamento
della crisi nel settore del commercio). Riconoscimento dell'Accademia
delle   Scienze   d'Abruzzo   quale   centro   culturale   di    alta
specializzazione e modifiche alla legge regionale  n.  91/1994,  alla
legge regionale n. 7/2002, alla  legge  regionale  n.  15/2004,  alla
legge regionale n. 1/2012, alla legge regionale  n.  68/2012  e  alla
legge regionale n. 2/2013»; 
      12 febbraio 2014, n. 9, recante «Modifiche alle leggi regionali
77/1999, 50/2013, 59/2013 e 2/2014»; 
      21 maggio 2014, n. 32, recante «Provvidenze  sociali  a  favore
dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alla L.R.
n. 20/2010, L.R.  n.  2/2013,  L.R.  n.  23/2014,  L.R.  n.  24/2014,
sostegno  alimentare  alle   persone   in   stato   di   poverta'   e
finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef
per  l'anno  d'imposta  2014  e  aliquote  imposta  regionale   sulle
attivita' produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014»; 
      8  gennaio  2015,  n.  1,  recante  «Proroga  termini  e  altre
disposizioni urgenti»; 
      10 marzo 2015, n. 5, recante «Soppressione  dell'Autorita'  dei
bacini di rilievo regionale abruzzesi  ed  interregionale  del  fiume
Sangro, modifiche alla L.R. n. 9/2011, alla  L.R.  n.  39/2014,  alla
L.R. n. 2/2013, alla L.R. n. 77/1999, alla L.R. n. 9/2000, alla  L.R.
n. 5/2008 e disposizioni urgenti per  il  funzionamento  dell'Agenzia
Sanitaria regionale». 
    Vista la  legge  regionale  23  dicembre  2014,  n.  45,  recante
«Rendiconto generale per l'esercizio 2012, Conto  finanziario,  conto
generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare»; 
    Vista l'ordinanza del 5 febbraio 2016, n. 5/2016, con la quale il
Presidente della Sezione regionale di controllo ha fissato,  in  data
odierna,  l'udienza  per  la  decisione   sulla   parificazione   del
Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2013; 
    Uditi, nella pubblica udienza del 26 febbraio 2016, il Presidente
Maria Giovanna Giordano,  i  relatori  Consigliere  Lucilla  Valente,
Primo  Referendario  Andrea  Luberti  e  Referendario  Angelo   Maria
Quaglini,  il  Pubblico  Ministero  nella  persona  del   Procuratore
regionale Maurizio Stanco ed il Vice Presidente della Regione Abruzzo
On. Giovanni Lotti; 
    Vista la decisione, in pari data, con la quale  si  e'  proceduto
alla parifica del  Rendiconto  generale  della  Regione  Abruzzo  per
l'esercizio 2013, adottato dalla Giunta regionale in data  27  agosto
2015, dichiarando regolare  il  «Rendiconto  generale  della  Regione
Abruzzo per l'esercizio 2013», nelle sue  componenti  del  conto  del
bilancio e  del  conto  del  patrimonio,  con  alcune  esclusioni,  e
sollevato, con rinvio a separata ordinanza, questioni di legittimita'
costituzionale, sospendendo il giudizio per le  voci  non  parificate
incise  dalle  stesse,  in   riferimento   ai   parametri   stabiliti
dall'articolo  81,  quarto  comma,  nel  testo  vigente  prima  della
modifica introdotta dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n.  1,
e dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione; 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. Con deliberazione n. 688/C del 27  agosto  2015,  pervenuta  a
questa Sezione in  data  31  agosto  2015,  la  Giunta  regionale  ha
adottato la «Proposta di legge  concernente  il  rendiconto  generale
della Regione Abruzzo relativo  all'esercizio  2013»,  nella  duplice
componente del conto del bilancio e del  conto  del  patrimonio  e  i
seguenti allegati al rendiconto, inerenti sempre alla gestione  2013:
rendiconti, con i relativi allegati, delle  Aziende  per  il  Diritto
allo Studio Universitario di Chieti, L'Aquila e  Teramo;  rendiconto,
con i relativi allegati, dell'Agenzia Regionale per  l'Informatica  e
la  Telematica  (A.R.I.T.);  rendiconto,  con  i  relativi  allegati,
dell'Agenzia  Regionale  per  la  Tutela  dell'Ambiente   (A.R.T.A.);
rendiconto, con i relativi allegati, dell'Agenzia Sanitaria Regionale
(A.S.R.); nota illustrativa  preliminare;  rendiconto  del  Consiglio
regionale, approvato con delibera/verbale  n.  183/8  del  15  aprile
2015. 
    Con nota del 28 agosto  2015,  protocollo  n.  RA/219359/DGR,  la
Regione  ha  trasmesso,  a  questa  Sezione,  copia  della   predetta
deliberazione,  unitamente  alla  proposta   di   legge,   contenente
l'indicazione dei saldi e del risultato finanziario dell'esercizio, e
agli allegati che  concorrono  a  comporre  rendiconto,  per  l'esame
propedeutico allo svolgimento del giudizio di parifica. 
    Il ritardo di approvazione del  rendiconto  e,  conseguentemente,
dell'invio  a  questa  Sezione  regionale   di   controllo   per   la
parificazione ha reiterato un comportamento omissivo gia' tenuto,  da
parte   della   Regione   Abruzzo,   per   il   Rendiconto   generale
dell'esercizio  2012,  contestato,  peraltro,  con  deliberazione  n.
657/2013/FRG del 18 dicembre 2013. 
    La Sezione si era espressa in  senso  negativo,  per  il  mancato
invio del rendiconto dell'esercizio 2013, gia' con  la  deliberazione
n. 2/2015/FRG, adottata nell'adunanza del 15 gennaio 2015, alla quale
era  seguita,  in  data  17  luglio   2015,   la   deliberazione   n.
191/2015/FRG,  con  la  quale,   a   seguito   del   perpetrarsi   di
comportamenti  omissivi  della  Regione  Abruzzo  e  della  rilevante
gravita' dei ritardi accumulati, in violazione delle  norme  che  dal
2011  sono  andate  a   disciplinare   la   contabilita'   regionale,
l'armonizzazione  e  i  sistemi  di  controllo,  aveva  accertato  il
perseverare di una serie di  inadempimenti  contabili  della  Regione
Abruzzo e la mancata adozione di misure consequenziali alla  parifica
del  Rendiconto  generale  dell'esercizio  2012   (deliberazione   n.
116/2014/PARI, adottata nell'udienza pubblica del 10 luglio  2014)  e
aveva  segnalato  al  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   le
violazioni di legge «anche ai fini delle valutazioni di competenza ai
sensi degli articoli 120 e 126 della Costituzione». 
    2. Il disegno di legge che ha approvato il  rendiconto  2013,  di
cui alla citata DGR.  n.  688/C/2015,  reca,  quale  risultato  della
gestione, a consuntivo, un saldo attivo pari a euro 1.184.286.519,66,
che tiene conto della consistenza di cassa pari a euro 372.586.542,75
e dell'ammontare complessivo  dei  residui  attivi  finali  per  euro
2.189.508.684,93   e   dei   residui   passivi   finali   per    euro
1.377.808.708,02. 
    Il risultato effettivo  di  amministrazione  e'  pari  a  euro  -
538.201.471,80. Esso si ottiene attraverso la sottrazione,  al  saldo
finanziario positivo (euro 1.184.286.519,66), dell'importo  impegnato
nella reiscrizione in competenza per spese vincolate, cioe' dei fondi
a destinazione vincolata eliminati. Trattasi di economie vincolate  e
perenti, dichiarati pari a euro 1.722.487.991,46, di  cui  all'elenco
«Residui perenti ed economie vincolate esercizio  2013»  allegato  al
rendiconto,  che,  tra  l'altro,  non  hanno   formato   oggetto   di
riaccertamento. 
    La Sezione, nel procedimento di parifica, ha rilevato che su tale
risultato incidono  spese  finanziate  mediante  utilizzo  di  avanzo
presunto proveniente dal 2012. Infatti, con il bilancio di previsione
2013 (L.R. n. 3/2013, art. 11), la Regione Abruzzo  ha  raggiunto  un
equilibrio formale e non sostanziale,  attraverso  l'inclusione,  nel
totale generale delle previsioni  iniziali  di  entrata,  della  voce
«Avanzo di amministrazione presunto» o  «Saldo  finanziario  presunto
positivo», pari a euro 1.053.840.000,00, destinato a «copertura delle
somme reiscritte a competenza dello stato di previsione  della  spesa
nei capitoli dei fondi di riserva»: capitolo 323600  (UPB  15.01.003)
«Fondo  per  la  riassegnazione  di  economie  vincolate»,  per  euro
913.261.029,40;  capitolo  323700  (UPB  15.02.003)  «Fondo  per   la
riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal  conto  dei
residui», per euro 50.000.000,00;  capitolo  323500  (UPB  15.02.003)
«Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese
in conto capitale, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai
creditori  -  articolo  18  della  LR  25.3.2002,  n.  3»,  per  euro
6.000.000,00; capitolo 321920 (UPB 15.01.002) «Fondo di  riserva  per
la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli
effetti amministrativi, reclamati dai creditori - articolo  18  della
LR 25.3.2002, n. 3», per euro 3.000.000,00. Lo stesso avanzo presunto
e' destinato, altresi', a  copertura  dei  capitoli  riportati  nella
tabella dell'economie vincolate  riprogrammate  con  il  bilancio  di
previsione annuale 2013, allegata alla legge, per euro  77.738.970,60
e del capitolo 81520 (UPB 12.01.001) «Oneri per il piano  di  rientro
del settore sanitario - LR 16.3.2007, n. 4», per euro 3.840.000,00, a
titolo di maggiori entrate da manovre fiscali  regionali  degli  anni
precedenti destinate a copertura dei deficit sanitari. 
    Nel medesimo bilancio, invece, sono  rinvenibili  riferimenti  al
risultato negativo  dell'esercizio  precedente,  emerso  in  sede  di
parifica del Rendiconto generale dell'esercizio  2012  (deliberazione
n. 116/2014/PARI del  10  luglio  2014),  nello  specifico,  in  quel
documento, indicato in euro -454.964.094,21 - importo, peraltro,  non
parificato dalla Sezione. La Regione, inoltre, non ha mai  provveduto
ad adeguare, in corso di gestione, le previsioni definitive, mediante
l'istituto dell'assestamento del bilancio. Sul  punto,  va  rimarcato
che la prassi del ricorso all'avanzo presunto  -  non  rettificato  a
seguito di approvazione del rendiconto  dell'esercizio  precedente  -
risulta ripetuta nel  tempo  da  parte  della  Regione;  la  medesima
situazione, infatti, e' riscontrabile anche  sui  bilanci  preventivi
degli esercizi 2015 e 2016 (L.R. 13  gennaio  2014,  n.  8,  L.R.  20
gennaio 2015, n. 3, e L.R. 19 gennaio 2016, n. 6). 
    Come prima richiamato, tra le spese coperte con  avanzo  presunto
figurano  quelle  derivanti  dalla   riprogrammazione   di   economie
vincolate  provenienti  dal  precedente  esercizio,  utilizzate   per
finalita'  diverse  da  quelle  inizialmente  previste,  secondo   le
destinazioni individuate  nell'Allegato  3  della  legge  finanziaria
regionale (L.R. 10 gennaio 2013, n.  2),  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 della stessa legge. 
    Tale articolo recita che «1. Per l'esercizio finanziario 2013  e'
disposta  la  riprogrammazione  delle  economie  vincolate  riportate
nell'"Allegato 3" ed e' autorizzata  l'iscrizione  delle  stesse  nel
bilancio  di  previsione.  2.  La  riprogrammazione  delle   economie
vincolate ha efficacia per l'esercizio finanziario 2013 e gli importi
non impegnati entro il termine dell'esercizio  medesimo  riacquistano
la   loro   destinazione   di   spesa   originaria.   3.   Ai    fini
dell'applicazione del comma 2, gli impegni assunti  sui  capitoli  di
cui all'Allegato  3"  sono  imputati  prioritariamente  agli  importi
riprogrammati». 
    Lo stesso articolo  contemplava  anche  un  comma  4,  dichiarato
incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 241/2013.
Esso prevedeva che «Le economie di stanziamento relative agli importi
iscritti in bilancio per il rimborso  dell'anticipazione  di  cui  al
comma 98, dell'articolo 2, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191
recante "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato  (legge  finanziaria  2010)"  non  utilizzata
dalla Regione Abruzzo e per la quale  non  e'  sorto  nell'anno  2012
alcun  obbligo  di  rimborso,  sono  riprogrammate  e  destinate  nel
bilancio di previsione del 2013 al finanziamento delle spese relative
al servizio di trasporto pubblico locale regionale nell'ambito  della
riprogrammazione delle economie di cui all'"Allegato 3"». 
    La tabella «Economie vincolate riprogrammate con il  bilancio  di
previsione annuale 2013», inserita nella  legge  ricordata,  reca  un
importo iniziale totale di euro 77.738.970,60,  del  quale  e'  stata
inizialmente   prevista   la   riprogrammazione    all'articolo    7,
autorizzandone l'iscrizione nel bilancio di previsione. 
    La medesima tabella, con leggi regionali  varie,  e'  stata  piu'
volte rimodulata: dapprima integrata con la L.R. 24 aprile  2013,  n.
10, poi sostituita con la L.R. 16 luglio 2013, n.  20  (art.  6),  di
nuovo con la L.R. 9 agosto 2013, n. 23 (art. 27) e  con  la  L.R.  22
ottobre 2013, n. 37 (art. 3). La tabella e' stata, infine, nuovamente
sostituita con L.R. 30 dicembre 2013, n. 59 (art. 3) e con la L.R. 12
febbraio 2014, n. 9. Al termine dell'esercizio finanziario, in  esito
alle  modifiche  succedutesi,   l'importo   finale   delle   economie
riprogrammate (euro 61.889.400,15) ha coinciso  con  l'importo  delle
economie effettivamente utilizzate per nuove finalita'. In dettaglio,
tali somme sono state destinate  ai  seguenti  capitoli:  11202  (UPB
02.01.005), 11437 (UPB 07.01.001), 21625 (UPB 13.01.002), 22425  (UPB
13.02.001), 51609 (UPB 11.01.003), 51611 (UPB 11.01.003), 61430  (UPB
10.01.004), 61622 (UPB 10.01.005), 61656 (UPB 10.01.005), 61657  (UPB
10.01.005), 61660 (UPB 10.01.005), 62101 (UPB 10.02.005), 62424  (UPB
10.02.009), 71520 (UPB 13.01.003),  101480  (UPB  07.01.015),  101531
(UPB 07.01.002), 102341  (UPB  07.02.006),  102396  (UPB  07.02.005),
102401  (UPB  07.02.003),  102419  (UPB   07.02.009),   102421   (UPB
07.02.003), 102489 (UPB 07.02.003),  102499  (UPB  07.02.011)  111412
(UPB 07.01.002), 111413 (UPE3  07.01.002),  111414  (UPB  07.01.001),
111610  (UPB  07.01.002),  112346  (UPB   07.02.002),   141502   (UPB
08.01.016), 142331 (UPB 07.02.013), 142342  (UPB  07.02.016),  151300
(UPB 05.01.007), 151303  (UPB  05.01.003),  151414  (UPB  05.01.007),
151532  (UPB  05.01.019),  152101  (UPB   05.02.012),   152103   (UPB
05.02.002), 152107 (UPB 05.02.002), 152187  (UPB  05.02.010),  152188
(UPB 05.02.010), 152203  (UPB  04.02.001),  152299  (UPB  04.02.001),
152311  (UPB  04.02.001),  152312  (UPB   04.02.001),   152321   (UPB
04.02.001), 152326 (UPB 04.02.001), 152328  (UPB  04.02.001),  152337
(UPB 04.02.001), 152338  (UPB  04.02.001),  152360  (UPB  04.02.001),
152373  (UPB  10.02.001),  152374  (UPB   04.02.001),   152376   (UPB
10.02.002), 152377 (UPB 04.02.001), 152378  (UPB  10.02.001),  152397
(UPB 04.02.001), 181511  (UPB  06.01.002),  262001  (UPB  03.02.005),
262500  (UPB  03.02.005),  271600  (UPB   05.01.001),   271602   (UPB
05.01.007), 281602 (UPB 05.01.007), 281623  (UPB  08.01.014),  282454
(UPB 08.02.020), 282455  (UPB  08.02.020),  291550  (UPB  05.01.020),
321901 (UPB 02.01.009). 
    Dalla lettura delle modifiche  evolutive  della  tabella  di  cui
all'Allegato 3, traspare la variazione reiterata di nuove  finalita',
con assegnazione delle poste, a copertura di nuove spese  individuate
dalle leggi medesime. 
    La citata riprogrammazione,  inoltre,  e'  avvenuta  in  sede  di
bilancio preventivo  2013,  senza  che  fosse  stato  precedentemente
approvato il rendiconto 2012 e, conseguentemente, in  assenza  di  un
risultato di amministrazione positivo definitivamente  accertato,  in
grado di consentire l'utilizzo di economie per  le  nuove  finalita'.
Tale assenza, peraltro, si e'  protratta  dalla  data  di  emanazione
della L.R. n. 2/2013 fino al termine dell'esercizio 2013. Inoltre, al
momento  dell'approvazione   della   riprogrammazione   di   economie
vincolate,  la  situazione  finanziaria  della  Regione  Abruzzo  non
consentiva di ipotizzare ragionevolmente la  presenza  di  un  avanzo
presunto, in quanto i disavanzi accumulati negli esercizi  precedenti
al 2012 (euro -294,4 mln. nel 2007, -301,1 mln. nel 2008, -413,6 mln.
nel 2009, -433,1 mln. nel 2010 e -484,5 mln. nel 2011), non erano mai
stati oggetto di manovre di recupero mediante iscrizione nei  bilanci
di previsione. 
    La riprogrammazione di poste vincolate per nuove  destinazioni  e
l'effettivo  utilizzo  delle  stesse  hanno  suscitato,  in  sede  di
controllo, il  dubbio  che  si  sia  determinato,  al  termine  della
gestione, un allargamento della spesa  coperta  in  violazione  degli
equilibri di bilancio, per un importo  almeno  pari  a  quello  delle
economie di bilancio riprogrammate. 
    3. La bozza di rendiconto 2013 non tiene conto, altresi', ai fini
della determinazione  del  risultato  finale,  dell'importo  di  euro
174.009.000,00   per   anticipazioni   di   liquidita',   ai    sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Gli articoli 2 e  3  del
citato decreto-legge hanno introdotto, a favore delle Regioni e della
Province autonome, tale istituto per favorire il pagamento dei debiti
certi, liquidi ed esigibili alla data del 31  dicembre  2012,  ovvero
dei debiti per  i  quali  fosse  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento entro il termine predetto, diversi da quelli
finanziari e sanitari (articolo 2),  nonche'  per  il  pagamento  dei
debiti certi e liquidi ed esigibili degli Enti del  S.S.N.  (articolo
3), in relazione:  agli  ammortamenti  non  sterilizzati  antecedenti
all'applicazione del decreto legislativo n.  118/2011;  alle  mancate
erogazioni per competenza e/o per  cassa  delle  somme  dovute  dalle
Regioni ai rispettivi S.S.R. a titolo di  finanziamento  del  S.S.N.,
ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di  tesoreria  e  dal
bilancio statale e le coperture  regionali  dei  disavanzi  sanitari,
come risultanti nelle voci «Crediti verso Regione per spesa corrente»
e «Crediti verso Regione per ripiano perdite» nelle voci  di  credito
degli Enti del S.S.N. verso le rispettive Regioni dei modelli S.P. 
    Il decreto del Ragioniere generale  dello  Stato  del  16  aprile
2013, che ha disposto il riparto, tra le Regioni,  dell'anticipazione
di liquidita' fino all'importo di 5.000 milioni di  euro  per  l'anno
2013,  ha  previsto  per  la  Regione  Abruzzo  l'importo   di   euro
174.009.000,00. 
    Sotto il profilo finanziario, la Regione  Abruzzo,  con  L.R.  16
luglio 2013, n. 20 (articolo 16), ha provveduto ad assicurare  idonea
e  congrua  copertura  annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di
liquidita' ottenuta; in particolare, a decorrere dall'anno 2014, cio'
sarebbe avvenuto, per un periodo di trenta anni e comunque fino  alla
totale  estinzione  di  quanto  dovuto,  con  le  entrate   derivanti
dall'aumento della tassa automobilistica di cui all'articolo 1  della
L.R. 9 novembre 2011, n. 39, per un importo  di  euro  13.000.000,00.
Nel bilancio gli oneri di spesa di cui sopra hanno trovato  copertura
finanziaria con gli  stanziamenti  iscritti  sul  capitolo  di  spesa
313320 (UPB 16.03.002)  «Rimborso  quota  capitale  anticipazione  di
liquidita' dello Stato, ex articolo  3  del  decreto-legge  8  aprile
2013,  n.  35»  e  sul  capitolo  di  spesa  311720  (UPB  16.01.002)
«Interessi passivi su anticipazione di  liquidita'  dello  Stato,  ex
articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35». 
    Con deliberazione di Giunta regionale n. 539 del 22 luglio  2013,
si e' deliberato l'accesso all'anticipazione  di  liquidita'  di  cui
all'articolo 3 del decreto-legge n. 35/2013 per l'importo  ricordato;
sono stati istituiti, ai sensi dell'articolo 25 della L.R.  25  marzo
2002, n. 3, nella parte Entrata e nella parte Spesa del  Bilancio  di
Previsione 2013,  i  seguenti  capitoli,  disponendo  la  conseguente
variazione del  bilancio  regionale  corrente:  capitolo  di  entrata
51001.1 (UPB 05.01.001) «Anticipazione di liquidita'  ex  articolo  3
del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35»,  con  uno  stanziamento  in
termini di competenza e di cassa pari a euro 174.009.000,00; capitolo
di spesa 81591.1 (UPB 12.01.006) «Risorse, ex anticipazione  articolo
3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, per  la  ricapitalizzazione
degli enti del Servizio Sanitario regionale», con uno stanziamento in
termini di competenza e di cassa pari a euro 174.009.000,00; e' stato
stabilito  che  i  capitoli  di  bilancio  istituiti  facciano  parte
dell'articolazione  dei  capitoli  di  entrata  e  di  spesa  per  il
finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso,  ai  sensi
dell'articolo 20, comma 1, entrate e spesa, lettera c),  del  decreto
legislativo n. 118/2011. 
    La Regione Abruzzo, dunque, in sede di rendiconto  dell'esercizio
2013,  ha  allocato  l'anticipazione  di  liquidita'  al   Titolo   V
dell'entrata sul capitolo 51001.1 (UPB  05.01.001)  in  competenza  e
cassa, tra le entrate derivanti da operazione creditizie, prestazioni
e anticipazioni di cassa e liquidita'. Non  si  rinvengono  poste  di
analogo importo al Titolo III della spesa. 
    In sostanza, non avendo provveduto a neutralizzare l'impatto  sul
bilancio dell'anticipazione  di  liquidita'  in  argomento,  mediante
l'iscrizione di un fondo di  pari  importo  in  uscita  o  con  altre
modalita' tecniche  di  sterilizzazione,  la  Regione  ha  equiparato
contabilmente l'anticipazione a un mutuo,  dandone  evidenza  in  tal
senso nel patrimonio. In altre parole, la registrazione come mutuo ha
comportato che le relative  somme  in  entrata  hanno  consentito  il
finanziamento in competenza delle spese previste dal decreto-legge n.
35/2013, destinando risorse  degli  esercizi  futuri  alla  copertura
dell'importo delle singole  rate  di  ammortamento  divise  in  quota
capitale (Titolo III) e quota interessi (Titolo I). 
    4. All'esito di una complessa  istruttoria,  svolta  in  costante
contradditorio con le Strutture regionali, la Sezione, con  ordinanza
n.  32/2015  del  30  ottobre  2015,  ha  comunicato  le   criticita'
principali, emerse dall'analisi del rendiconto;  in  tale  sede,  tra
l'altro, sono stati messi in luce i  dubbi  di  compatibilita'  delle
disposizioni concernenti la riprogrammazione delle economie vincolate
e  la   contabilizzazione   dell'anticipazione   di   liquidita'   ex
decreto-legge n. 35/2013, con il quadro costituzionale e con la  piu'
recente giurisprudenza della Corte costituzionale. 
    Al fine di consentire l'esame in contradditorio delle  criticita'
rilevate nella citata ordinanza, e' stata convocata apposita adunanza
per i giorni 18,  19  e  20  novembre  2015,  nella  quale  e'  stato
accordato alle parti un termine non superiore a venti giorni  per  il
deposito di eventuali memorie scritte. 
    L'Amministrazione regionale ha presentato la  memoria  protocollo
n.  RA/309537/DRG  in  data  9  dicembre  2015,  dunque  nei  termini
assegnati, nella quale si e'  espressa,  tra  l'altro,  sui  predetti
punti critici osservati dalla Sezione e cioe': 
      1)  riprogrammazione  di  economie  vincolate,  per  la   somma
complessiva di euro 61.889.400,15,  come  da  DGR.  n.  539/2015  (in
contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale); 
      2) allocazione in bilancio  dell'anticipazione  di  liquidita',
chiesta e ottenuta dalla Regione Abruzzo, ai sensi del  decreto-legge
n. 35/2013, articolo 3 (in contrasto con i principi  affermati  dalla
Corte costituzionale con sentenza  n.  181/2015,  attesa  la  mancata
previsione del fondo o altra modalita' tecnico-contabile  utile  alla
neutralizzazione). 
    Con riferimento al punto  1),  la  Regione  ha  precisato,  nella
citata memoria, di aver operato «nel rispetto dei  principi  e  delle
statuizioni   della   Sentenza   241/2013    (che    ha    dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  7,  comma  4,   L.R.
2/2013) e della sentenza 250/2013 (che ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 13 e 14 della L.R. 3/2013), provvedendo
a  dare  nuova  copertura  finanziaria  a  spese  che,  non   essendo
originariamente finanziate da fondi vincolati, non  potevano  trovare
copertura   nella   riprogrammazione   di   parte   dell'avanzo    di
amministrazione formatosi al termine dell'esercizio precedente». 
    Secondo quanto sostenuto dalla Regione, la  Corte  costituzionale
avrebbe  censurato  esclusivamente  l'utilizzo  delle  «economie   di
stanziamento», non  riferendosi  invece  «alle  risorse  iscritte  in
bilancio con vincolo di destinazione che alla fine dell'esercizio, se
non impegnate, costituiscono "avanzo vincolato presunto"; le economie
vincolate  e  la  loro  riprogrammazione  mai  potrebbero  minare  la
certezza del risultato del Rendiconto, dal momento che  il  permanere
per esse  del  vincolo  sussistente  al  momento  dell'iscrizione  in
bilancio (o della relativa  riprogrammazione)  obbliga  ad  escludere
l'ammontare delle stesse dal calcolo dell'avanzo/disavanzo  effettivo
che ciascun Rendiconto registra». Ad ulteriore sostegno  di  cio'  la
Regione ha precisato che  «la  Corte,  pronunciando  l'illegittimita'
dell'articolo 7 comma 4 della L.R. 2/2013, non  ha  ritenuto  affetti
dai  medesimi  vizi  i  commi  1,  2   e   3   (che   dispongono   la
riprogrammazione di economie vincolate e dunque di parte  dell'avanzo
vincolato), cosi' sancendo  il  permanere  nell'ordinamento  positivo
delle relative disposizioni normative. Ne' potrebbe sostenersi che il
non pronunciamento  di  incostituzionalita'  degli  altri  tre  commi
deriverebbe,  come  mera  circostanza  di  fatto,  dall'essere  stata
proposta impugnativa innanzi alla Corte unicamente per il comma 4 del
citato articolo. Consta invece che  la  Corte,  ove  avesse  ritenuti
viziati da illegittimita' costituzionale anche i commi 1, 2 e  3  (le
cui norme costituiscono fonte  giuridica  della  riprogrammazione  di
economie vincolate nel  bilancio  2013  mediante  utilizzo  di  parte
dell'avanzo  vincolato)   avrebbe   esteso   ad   essi   il   proprio
pronunciamento di cui alla sentenza 241/2013. Cio', infatti, la Corte
ha posto in essere, proprio nei confronti della Regione  Abruzzo  con
la sentenza n. 249 del 3 novembre 2014, allorquando,  nel  dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  38  della  L.R.   18
dicembre 2013 n. 55 e dell'articolo 7 della L.R. 21 marzo 2011 n. 14,
impugnate  dal  Consiglio  Dei  Ministri,  ha  dichiarato   "in   via
consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo  1953,
n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte
Costituzionale), illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma
1, della legge della Regione Abruzzo 30 luglio 2014, n. 34  (Modifica
all'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014,  n.  14)",  [cfr.
punto 3 della sentenza]. L'articolo 1, comma  1  della  citata  legge
regionale  34/2014  pur  non  essendo,  dunque,  stato   oggetto   di
impugnativa  da  parte  del  Consiglio   dei   Ministri   ha   subito
pronunciamento di incostituzionalita' da parte  della  Corte  che  vi
provvede asserendo "In considerazione  dell'inscindibile  connessione
esistente  con  le  norme   oggetto   della   presente   declaratoria
d'incostituzionalita',  quest'ultima  deve  essere  estesa   in   via
consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo  1953,
n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte
Costituzionale), all'articolo 1, comma 1, della legge reg. Abruzzo n.
34 del 2014, il quale  ha  stabilito  un  diverso  finanziamento  dei
caducati interventi previsti dall'articolo 7 della legge reg. Abruzzo
n. 14 del 2014." (Cfr. punto 5 del "Considerato in diritto"). Dunque,
i  commi  1,  2  e  3  dell'articolo  7  della  L.R.  2/2013  restano
scientemente e validamente presenti nell'ordinamento  positivo  della
Regione  Abruzzo  e  disciplinano  la  riprogrammazione  di  economie
vincolate». 
    In merito al punto  2),  nella  citata  memoria,  la  Regione  ha
riconosciuto  il  mancato  rispetto   delle   indicazioni   contabili
desumibili dalla sentenza n.  181/2015  della  Corte  costituzionale;
tuttavia ha rappresentato  il  mutamento  del  quadro  normativo  per
effetto del decreto-legge  n.  179/2015  e  comunicato  l'intento  di
«promuovere in sede di approvazione del rendiconto generale  2013  da
parte del Consiglio Regionale norme specifiche che, nel prendere atto
degli effetti della citata  sentenza  della  Corte  Costituzionale  e
delle disposizioni contenute nel  decreto-legge  n.  179/2015,  diano
atto che: il risultato di amministrazione negativo risulta  integrato
dall'importo dell'anticipazione di liquidita' pari a Euro  174  mln.;
l'importo della predetta anticipazione  trova  copertura  secondo  le
modalita' previste nel decreto-legge 179/2015;  la  contabilizzazione
del maggior disavanzo sara' effettuata nel rendiconto generale  2014,
in linea con quanto prescritto dall'articolo  1  del  citato  decreto
179/2015». 
    Nel corso della Camera di consiglio  del  21  dicembre  2015,  la
Sezione ha approvato la bozza della relazione prevista  dall'articolo
l, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012,  sopra  richiamato,  e
dall'articolo 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. 
    Con ordinanza n. 39/2015 del 23 dicembre 2015, il  Presidente  di
questa Sezione ha fissato per  il  27  gennaio  2016  altra  adunanza
pubblica, al fine di ulteriormente garantire il contraddittorio sulle
osservazioni contenute nella bozza di relazione, disponendo l'inoltro
della relazione approvata. 
    Immediatamente   dopo   l'adunanza   pubblica    in    argomento,
l'Amministrazione ha presentato memoria  protocollo  n.  RA/20866/DRG
del 29 gennaio 2016, con la quale, per gli aspetti ivi non  trattati,
ha rinviato alle conclusioni  gia'  espresse  nella  precedente  nota
protocollo n. RA/309537/DRG del 9 dicembre 2015.  Non  ha  presentato
alcuna controdeduzione in merito agli ulteriori profili di criticita'
contenuti nella bozza di relazione conclusiva. 
    5. In sede di giudizio di parifica, il Procuratore  regionale  ha
formulato  le  sue  richieste,  chiedendo  alla  Sezione  di  volere,
ritenuta  la  rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza,   sollevare
questione   di   legittimita'    costituzionale,    per    violazione
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione (nel testo vigente
prima della modifica introdotta dalla legge costituzionale 20  aprile
2012, n. 1): della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2  recante  «Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e  pluriennale
2013/2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale  2013)»,
articolo 7, commi 1, 2 e 3; della L.R. 10 gennaio 2013, n.  3  recate
«Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013  -  Bilancio
pluriennale  2013/2015",  articoli  1,  4,  11  e  15;  nonche',  per
violazione anche dell'articolo 119, sesto comma, della  Costituzione,
della L.R. 16 luglio 2013, n. 20 "Modifiche alla legge  regionale  10
gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione
del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013  /  2015  della  Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria  Regionale  2013),  modifiche  alla  legge
regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di  previsione  per
l'esercizio finanziario 2013  -  bilancio  pluriennale  2013/2015"  e
ulteriori  disposizioni  normative",  articolo  16,  "sospendendo  il
giudizio sulla regolarita' del Rendiconto Generale del Bilancio della
Regione Abruzzo dell'esercizio finanziario 2013. In via  subordinata,
[di voler] parificare il rendiconto generale  della  Regione  Abruzzo
per  l'esercizio  finanziario  2013,  a   eccezione   dei   risultati
finanziari derivanti dai residui inattendibili,  dall'utilizzo  delle
economie vincolate riprogrammate  e  dalla  mancata  neutralizzazione
dell'anticipazione ex articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.
35, nonche' dei capitoli oggetto dei rilievi di irregolarita'». 
    Il Procuratore, in  particolare,  ha  convenuto  con  la  Sezione
regionale sulla rilevata  mancanza  di  equilibrio  del  bilancio  di
previsione,  sull'errata  contabilizzazione   dell'anticipazione   di
liquidita', sull'utilizzo del saldo finanziario positivo presunto  di
euro 1.053.840.000,00 destinazione  della  copertura  di  determinate
spese, ricordando come la Corte costituzionale, con  la  sentenza  n.
250/2013,  abbia  dichiarato  l'illegittimita'  dell'utilizzo,  quale
copertura  di  spesa  per  l'esercizio  2013,  dell'avanzo  meramente
presunto  dell'esercizio  2012,  operata  dal  legislatore  regionale
abruzzese,  in  quanto  tale  posta,  mancando   l'approvazione   del
rendiconto, sarebbe giuridicamente inesistente. 
    6.  In  udienza  pubblica,  la  Sezione,  con  deliberazione   n.
39/2016/PARI, ha concluso il  procedimento  di  parifica  dichiarando
parzialmente regolare il «Rendiconto generale della  Regione  Abruzzo
per l'esercizio 2013», nelle sue componenti del conto del bilancio  e
del conto  del  patrimonio,  con  alcune  esclusioni.  Ha  deciso  di
sollevare,  con  separata  ordinanza,   questione   di   legittimita'
costituzionale, in riferimento ai parametri  stabiliti  dall'articolo
81, quarto comma (nel testo vigente prima della  modifica  introdotta
dalla legge costituzionale 20 aprile 2012,  n.  1),  e  dall'articolo
119, sesto comma, della  Costituzione,  delle  seguenti  disposizioni
legislative: L.R. 10 gennaio 2013, n.  2,  «Disposizioni  finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2013  e  pluriennale  2013/2015
della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale  2013)»,  articolo
7, commi 1, 2  e  3;  L.R.  10  gennaio  2013,  n.  3,  «Bilancio  di
previsione per l'esercizio finanziario 2013  -  Bilancio  pluriennale
2013/2015», articoli  1  e  4;  articolo  11,  con  riferimento  alla
riprogrammazione delle economie vincolate  riportate  nella  "Tabella
economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione 2013",
allegata alla legge, come modificata o sostituita dalle L.R.  n.  10,
n. 20, n. 23, n. 37 e n. 59 del 2013, e n. 9 del 2014;  articolo  15,
comma 3; L.R. 16 luglio 2013, n. 20, «Modifiche alla legge  regionale
10 gennaio 2013,  n.  2  recante  "Disposizioni  finanziarie  per  la
redazione del bilancio annuale 2013  e  pluriennale  2013/2015  della
Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)",  modifiche  alla
legge  regionale  .10  gennaio  2013,  n,  3  recante  "Bilancio   di
previsione per l'esercizio finanziario 2013  -  bilancio  pluriennale
2013/2015"  e  ulteriori  disposizioni   normative»,   articolo   16.
Conseguentemente, ha sospeso il giudizio  di  parifica  per  le  voci
incise dalle richiamate disposizioni. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre  2012,  n.
213, dispone che «Il rendiconto generale della Regione e'  parificato
dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti  ai  sensi
degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214. Alla decisione  di  parifica  e'  allegata  una
relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue  osservazioni
in merito alla legittimita' ed  alla  regolarita'  della  gestione  e
propone le misure di correzione  e  gli  interventi  di  riforma  che
ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio
del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della  spesa.
La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al  presidente
della giunta regionale e al consiglio regionale». 
    Gli  articoli  del  T.U.  delle  leggi  sulla  Corte  dei   conti
richiamati si riferiscono alla parifica del rendiconto generale dello
Stato e disciplinano  la  procedura  del  giudizio  di  parificazione
(articolo  40),  il  profilo  contenutistico  (articolo  39)   e   la
contestualizzazione dell'attivita' di parifica con una relazione  sul
rendiconto (articolo 41). 
    L'estensione del giudizio di parifica alle Sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei conti e' coerente con il ruolo di  «garante
imparziale   dell'equilibrio   economico-finanziario   del    settore
pubblico» che il legislatore ha attribuito alla Corte dei conti e che
e' stato confermato dalla Corte costituzionale  con  la  sentenza  n.
60/2013, nella quale, richiamando anche la pregressa  giurisprudenza,
e' stato affermato  che  «alla  Corte  dei  conti  e'  attribuito  il
controllo sull'equilibrio economico-finanziario del  complesso  delle
amministrazioni  pubbliche  a  tutela  dell'unita'  economica   della
Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali  (articoli  81,
119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea (articoli 11 e 117, primo comma, Cost.)». Infatti,
il giudizio di parifica per le Regioni a statuto ordinario  e'  stato
introdotto, come precisa il primo comma dell'articolo  1  del  citato
decreto-legge n. 174/2012, «al fine di  rafforzare  il  coordinamento
della finanza pubblica, in  particolare  tra  i  livelli  di  governo
statale  e  regionale,  e  di  garantire  il  rispetto  dei   vincoli
finanziari   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia   all'Unione
europea,  le  disposizioni  del  presente  articolo  sono  volte   ad
adeguare, ai sensi degli  articoli  28,  81,  97,  100  e  119  della
Costituzione, il controllo  della  Corte  dei  conti  sulla  gestione
finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7,  comma  7,  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni». 
    2. Dal conto del bilancio del Rendiconto generale  della  Regione
Abruzzo per l'esercizio 2013 emerge, come piu'  diffusamente  esposto
nella parte in fatto, un disavanzo  d'amministrazione  pari  ad  euro
-538.201.471,80, risultante  dal  saldo  algebrico  tra  fondo  cassa
(+372.586.542,75  euro),  residui  attivi  (+2.189.508.684,93  euro),
residui  passivi  (-1.377.808.708,02  euro)  e  somme  vincolate   da
reiscrivere in competenza (-1.722.487.991,46 euro). 
    Il risultato  negativo  di  amministrazione  costituisce  l'esito
finale  della  gestione  dell'Ente  regionale  e,   come   tale,   e'
determinato   dall'attuazione   dei   documenti   di   programmazione
finanziaria, in particolare il bilancio di previsione e  le  relative
variazioni, concernenti le previsioni di  entrata  e  le  conseguenti
autorizzazioni di spesa. A sua volta, il risultato di amministrazione
influenza le successive gestioni in virtu' del nesso  di  continuita'
che lega gli esercizi finanziari. 
    In particolare, l'analisi condotta dalla Sezione  ha  evidenziato
che su tale saldo finale hanno inciso,  tra  gli  altri,  impegni  di
spesa derivanti dalla riprogrammazione di economie di spesa legate  a
entrate  a  destinazione   vincolata   (c.d.   economie   vincolate),
finanziate  da  avanzo  non   accertato   in   via   definitiva   con
l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente (c.d.
avanzo presunto), nonche' dal ricorso all'anticipazione di liquidita'
ex decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35.  Piu'  precisamente,  si  fa
riferimento alle seguenti disposizioni normative regionali che  hanno
condizionato conseguente risultato contabile: 
      1. Con l'articolo 7, commi 1, 2 e  3,  della  L.R.  10  gennaio
2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la  redazione  del  bilancio
annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione  Abruzzo  -  Legge
Finanziaria  Regionale  2013)   viene   disposta,   per   l'esercizio
finanziario  2013,  la  riprogrammazione  delle  economie   vincolate
riportate   nell'Allegato   3,   con    conseguente    autorizzazione
all'iscrizione delle stesse nel bilancio di previsione 2013. Il comma
2, inoltre, prevede che tale  riprogrammazione  abbia  efficacia  per
l'esercizio finanziario 2013 e che gli importi non impegnati entro il
termine dell'esercizio medesimo riacquistino la loro destinazione  di
spesa originaria. Infine, ai sensi del comma 3, gli  impegni  assunti
sui  capitoli  di  cui  all'Allegato   3   devono   essere   imputati
prioritariamente agli importi riprogrammati; 
      2. Con l'articolo 15, comma 3, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 3
(Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013  -  Bilancio
pluriennale 2013/2015), viene recepita  nel  bilancio  di  previsione
2013 - mediante apposito allegato - la predetta  riprogrammazione  di
economie   vincolate,   per   l'importo   di   euro    77.738.970,60.
Successivamente, l'allegato citato viene piu' volte modificato  dalle
L.R. n. 10, n. 20, n. 23, n. 37 e n. 59 del 2013, e n. 9 del 2014; in
particolare, la L.R. n. 59/2013, articolo  3,  comma  1,  sostituisce
integralmente la tabella  allegata,  relativa  alla  riprogrammazione
delle economie vincolate, riducendone l'importo  complessivo  a  euro
61.889.400,15; 
      3. In applicazione delle precedenti disposizioni normative, con
l'articolo 11, della L.R. n. 3/2013 viene riportato, nello  stato  di
previsione dell'entrata, il saldo finanziario positivo presunto  2012
(per  euro  1.053.840.000,00),  destinandolo  alla  copertura   delle
seguenti somme reiscritte nella competenza dello stato di  previsione
della spesa: 
        a) capitoli dei  fondi  di  riserva  323600  (UPB  15.01.003)
«Fondo  per  la  riassegnazione  di  economie  vincolate»,  per  euro
913.261.029,40 e 323700 (UPB 15.02.003) «Fondo per la  riassegnazione
di risorse perenti vincolate eliminate dal conto  dei  residui»,  per
euro 50.000.000,00; 
        b)  capitoli  riportati  nella  Tabella  economie   vincolate
riprogrammate con il bilancio di previsione  annuale  2013,  allegata
alla legge, per complessivi euro 77.738.970,60 (elencati nella  parte
in fatto della presente ordinanza); 
        c) capitolo 81520 (UPB 12.01.001)  «Oneri  per  il  piano  di
rientro del settore sanitario - LR 16.3.2007,  n.  4»,  a  titolo  di
maggiori entrate da manovre fiscali regionali degli anni precedenti a
copertura del  piano  di  rientro  dai  deficit  sanitari,  per  euro
3.840.000,00; 
      4. Le  disposizioni  dell'articolo  15  della  L.R.  n.  3/2013
vengono, poi, recepite negli articoli 1 e 4 della medesima legge. Con
questi ultimi vengono approvati, rispettivamente, i  totali  generali
delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della  Regione
per finanziario 2013, inclusivi sia dell'avanzo presunto,  sia  degli
stanziamenti di spesa dallo stesso coperti, tra i quali quelli legati
alla riprogrammazione di economie  vincolate  di  cui  al  precedente
punto 3.b); 
      5. Con l'articolo 16, commi 1, 2 e  3,  della  L.R.  16  luglio
2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10  gennaio  2013,  n.  2
recante «Disposizioni  finanziarie  per  la  redazione  del  bilancio
annuale 2013 e pluriennale 2013/2015  della  Regione  Abruzzo  (Legge
Finanziaria Regionale  2013)»,  modifiche  alla  legge  regionale  10
gennaio 2013, n. 3 recante «Bilancio di  previsione  per  l'esercizio
finanziario  2013  -  bilancio  pluriennale  2013/2015»  e  ulteriori
disposizioni  normative),  si  prevedono   disposizioni   concernenti
l'anticipazione di liquidita' ex  articolo  3,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35. Al riguardo, come gia' diffusamente riportato  in
fatto, la Regione Abruzzo ha ottenuto, nel 2013,  la  somma  di  euro
174.009.000,00  a  titolo  di  anticipazione  di  liquidita'  per  il
pagamento dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili  cumulati  al  31
dicembre 2012 dalle aziende  sanitarie  della  Regione;  detta  somma
viene contabilizzata nel bilancio regionale, dal lato  delle  entrate
nel capitolo 51001.1 (UPB 05.01.001) «Anticipazione di liquidita'  ex
art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35» e dal lato delle spese
nel  corrispettivo  capitolo  81591.1  (UPB  12.01.006)  «Risorse  ex
anticipazione di liquidita' ex articolo 3 del decreto-legge 8  aprile
2013, n. 35,  per  la  ricapitalizzazione  degli  enti  del  Servizio
Sanitario regionale», istituiti con deliberazione di Giunta regionale
n. 539 del 22 luglio 2013. Sul punto, con il citato articolo 16 della
L.R. 16 luglio 2013, n. 20, la  Regione  provvede  ad  assicurare  la
copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di  liquidita'  con
le entrate derivanti dall'aumento della tassa automobilistica di  cui
all'articolo 1 della L.R. 9 novembre 2011, n. 39, per un  importo  di
euro 13.000.000,00;  nel  bilancio,  gli  oneri  legati  al  rimborso
trovano copertura  finanziaria  con  gli  stanziamenti  iscritti  sul
capitolo di spesa 313320 (UPB  16.03.002)  «Rimborso  quota  capitale
anticipazione  di  liquidita'  dello  Stato,  ex   articolo   3   del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35» e sul capitolo  di  spesa  311720
(UPB 16.01.002) «Interessi passivi  su  anticipazione  di  liquidita'
dello Stato, ex articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35».
La  legge  regionale  non  contempla,  pero',   previsioni   tese   a
neutralizzare,  attraverso  la  costituzione  di  un  fondo  di  pari
importo, i margini di competenza derivanti dall'iscrizione in entrata
dell'anticipazione di liquidita' in esame. 
    Nella   memoria   depositata   in   data   16    febbraio    2016
(successivamente  integrata  il  26  febbraio  2016)  e   nel   corso
dell'udienza   di   parifica,   la   Procura   regionale    eccepisce
l'illegittimita' costituzionale di tutte  le  disposizioni  di  legge
sopra  elencate,  in  relazione  ai  parametri   di   sana   gestione
finanziaria rappresentati dagli  articoli  81,  quarto  comma  (nella
formulazione antecedente alla legge costituzionale n. 1/2012) e  119,
sesto comma, della Costituzione. In particolare, i profili  di  vizio
rilevati attengono al difetto di copertura  finanziaria  delle  spese
finanziate da avanzo presunto - fatta eccezione per quelle  legate  a
fondi vincolati e regolarmente stanziati  nell'esercizio  precedente,
alla riprogrammazione di  economie  vincolate  in  contrasto  con  il
principio  di  unita'  di  bilancio,   nonche'   alla   registrazione
dell'anticipazione di  liquidita'  in  modo  difforme  rispetto  alle
indicazioni della Corte costituzionale (sentenza  n.  181/2015),  con
conseguente violazione del divieto di  cui  all'articolo  119,  comma
sesto,  della  Costituzione.  Contestualmente   alle   eccezioni   di
illegittimita' delle norme sopra  elencate  -  ribadite  in  sede  di
udienza pubblica di parifica - la Procura richiede la sospensione del
giudizio sulla regolarita' del Rendiconto generale del bilancio della
Regione Abruzzo dell'esercizio finanziario 2013. 
    3. In via preliminare rispetto alla necessaria valutazione  della
non manifesta  infondatezza  di  tali  eccezioni,  appare  necessario
soffermarsi sulla legittimazione di questa Corte ad adire il  Giudice
delle leggi, nonche' sulla rilevanza delle questioni nel giudizio  in
corso. 
    Per quanto riguarda la legittimazione della Sezione di  controllo
a sollevare questioni  di  legittimita'  costituzionale  in  sede  di
parificazione del rendiconto, giova ricordare che questo giudizio si'
svolge con le formalita' della giurisdizione contenziosa, prevede  la
partecipazione del Procuratore  generale  in  contraddittorio  con  i
rappresentanti dell'Amministrazione e si conclude con  una  pronunzia
adottata  in  esito  a  pubblica  udienza,  sicche'  la   consolidata
giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n.  165/1963,  n.
121/1966, n. 142/1968, n. 244/1995 e  n.  213/2008)  ha  riconosciuto
«alla Corte dei conti, in  sede  di  giudizio  di  parificazione  del
bilancio, la legittimazione a promuovere, in riferimento all'articolo
81 della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale,
avverso tutte quelle disposizioni di legge  che  determinino  effetti
modificativi dell'articolazione del bilancio per il fatto  stesso  di
incidere, in senso globale, sulle unita' elementari, vale a dire  sui
capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con  il
sistema dei risultati  differenziali»  (sentenza  n.  213/2008  della
Corte costituzionale). 
    Piu' recentemente, la Corte costituzionale (sentenza n. 181/2015)
ha riconosciuto anche alle Sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti la legittimazione a promuovere, nell'ambito del giudizio di
parifica del rendiconto delle Regioni a statuto ordinario,  questione
di legittimita' costituzionale avverso le disposizioni di  legge  che
determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso,
effetti non consentiti dai principi posti a  tutela  degli  equilibri
economico-finanziari  e  dagli  altri  precetti  costituzionali,  che
custodiscono la sana gestione finanziaria. 
    La legittimazione  di  questa  Corte  a  sollevare  questioni  di
legittimita' costituzionale, quindi, non e' considerata  limitata  al
solo parametro costituito dall'articolo 81 della Costituzione, ma  si
estende a  tutte  le  norme  costituzionali  tese  a  presidiare  gli
equilibri di  finanza  pubblica  e,  dunque,  anche  con  riferimento
all'articolo   119,   sesto   comma,   che    limita    il    ricorso
all'indebitamento solo per spese di investimento. 
    Sul  punto,  occorre  infatti  ricordare  che  il   giudizio   di
parificazione, allo stato  della  legislazione  vigente,  e'  l'unica
possibilita' offerta dall'ordinamento per sottoporre a  scrutinio  di
costituzionalita' in via  incidentale,  in  riferimento  ai  principi
costituzionali  in  materia  di  finanza  pubblica,  le  disposizioni
legislative  che,  incidendo   sui   singoli   capitoli,   modificano
l'articolazione del bilancio e  ne  possono  alterare  gli  equilibri
complessivi. Conseguentemente, ove si escludesse la legittimazione di
questa  Corte  a  sollevare   questioni   di   costituzionalita'   in
riferimento ai parametri sopra individuati, si verrebbe a creare,  di
fatto, una sorta  di  spazio  legislativo  immune  dal  controllo  di
costituzionalita'  attivabile  in   via   incidentale,   laddove   la
giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la legittimazione della
Sezione di controllo della Corte dei conti a sollevare  questioni  di
legittimita'  costituzionale  anche  in  relazione  all'esigenza   di
assicurare «al sindacato della Corte costituzionale leggi  che,  come
nella fattispecie in esame, piu' difficilmente verrebbero, per  altra
via, ad essa sottoposte» (Corte costituzionale sentenza n. 226/1976). 
    4. Al fine di evidenziare  la  rilevanza  nel  presente  giudizio
delle questioni di costituzionalita' che  si  intende  sollevare,  la
Sezione ritiene necessario precisare quale sia l'oggetto del giudizio
di parifica. 
    L'articolo 39 del Testo Unico delle leggi sulla Corte  dei  conti
(regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214), al quale l'articolo 1, comma
5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, fa rinvio, dispone  che
«La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne  confronta
i risultati tanto per le entrate, quanto per le  spese,  ponendoli  a
riscontro con le leggi del bilancio. A tale effetto  verifica  se  le
entrate riscosse e versate ed i resti  da  riscuotere  e  da  versare
risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti  nei  conti
periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte  dai  singoli
ministeri;  se  le  spese  ordinate  e  pagate  durante   l'esercizio
concordino con le scritture  tenute  o  controllate  dalla  Corte  ed
accerta i residui passivi in  base  alle  dimostrazioni  allegate  ai
decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture.  La  Corte
con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto
generale, delle aziende,  gestioni  ed  amministrazioni  statali  con
ordinamento autonomo soggette al suo riscontro». 
    In un primo tempo, la Corte costituzionale,  pur  ravvisando  nel
giudizio di parifica del rendiconto generale dello Stato la  presenza
delle   condizioni   ipotizzate   dall'articolo   1    della    legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, per la proposizione davanti  ad
essa  di  questioni  di  legittimita'  costituzionale,   dal   tenore
letterale del citato articolo 39 aveva tratto la conclusione che esse
non potevano investire la legge di bilancio  o  le  leggi  di  spesa,
attesa la loro irrilevanza ai fini del  decidere,  in  considerazione
del peculiare ambito di cognizione del giudizio  di  parifica  (Corte
costituzionale, sentenza n. 142/68). 
    Successivamente, la riforma del bilancio ne ha  mutato  natura  e
finalita', trasformandolo da «strumento descrittivo  di  fenomeni  di
mera erogazione finanziaria» in «strumento di realizzazione di  nuove
funzioni  di  governo  (come  la  programmazione  di   bilancio,   le
operazioni di  tesoreria,  ecc.)  e  piu'  in  generale  di  politica
economica e  finanziaria»;  in  questo  nuovo  contesto  il  bilancio
persegue, tra le altre, «la finalita' di meglio programmare, definire
e controllare  le  entrate  e  le  spese  pubbliche,  per  assicurare
l'equilibrio  finanziario  e  la  sostanziale  osservanza,   in   una
proiezione  temporale  che  supera  l'anno,  dei  principi  enunciati
dall'articolo 81 della Costituzione». I mutamenti del bilancio  hanno
indotto  una  rivisitazione  del  ruolo  assegnato  al  giudizio   di
parifica; al riguardo,  il  Giudice  delle  leggi,  con  sentenza  n.
244/1995, ha affermato che «la funzione di riscontro, che costituisce
l'essenza del giudizio di parificazione, attiene anche alla  verifica
degli  scostamenti  che,  negli  equilibri   stabiliti   n   bilancio
preventivo, si evidenziano in sede consuntiva, coerentemente  con  la
previsione del primo comma dell'articolo  39  del  regio  decreto  12
luglio 1934, n. 1214». Conseguentemente, pur precisando  che  oggetto
del giudizio di parificazione e' il riscontro e la verifica, rispetto
alta legge di bilancio, delle risultanze del rendiconto generale,  la
Corte costituzionale  ha  ritenuto  che,  non  potendo  ignorarsi  il
rilievo che il raffronto fra dati previsionali e consuntivi viene  ad
avere nel nuovo contesto normativo, «la  decisione  da  assumere  non
puo' non vertere anche sulla verifica,  a  consuntivo,  del  rispetto
degli accennati equilibri, in  relazione,  tra  l'altro,  ai  vincoli
posti dalla legge finanziaria». 
    Questo  orientamento  e'  stato  confermato  dalla  sentenza   n.
213/2008, nella  quale,  richiamando  espressamente  la  sentenza  n.
244/1995 sopra citata,  la  Corte  costituzionale  ha  confermato  la
legittimazione  della  Corte  dei  conti  in  sede  di  giudizio   di
parificazione a sollevare questione  di  legittimita'  costituzionale
«avverso tutte quelle disposizioni di legge che  determinino  effetti
modificativi dell'articolazione del bilancio per il fatto  stesso  di
incidere, in senso globale, sulle unita' elementari, vale a dire  sui
capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con  il
sistema dei risultati differenziali». 
    Puo',  pertanto,  ritenersi  che,  allo   stato   attuale   della
giurisprudenza  costituzionale,  il  giudizio  di  parifica  ha  come
oggetto la verifica delle riscossioni e dei pagamenti e dei  relativi
resti (residui)  e,  soprattutto,  la  verifica  a  consuntivo  degli
equilibri di bilancio sulla base del bilancio preventivo e  di  tutte
le disposizioni sopravvenute che ne hanno modificato la struttura. In
tal modo, il giudizio di parificazione si pone  come  strumentale  al
ruolo di «garante  imparziale  dell'equilibrio  economico-finanziario
del settore pubblico» che il legislatore ha attribuito alla Corte dei
conti. 
    Cio' premesso, la  possibilita'  di  procedere  ad  una  parifica
parziale, gia' conosciuta  dalla  prassi  applicativa  (decisione  n.
36/CONTR/2011 delle Sezioni  Riunite  per  la  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol, decisione n. 116/2014/PARI della Sezione regionale di
controllo per l'Abruzzo,  decisione  n.  36/2014/PARI  della  Sezione
regionale di controllo per la  Calabria,  decisione  n.  46/2014/PARI
della Sezione regionale di controllo per  la  Liguria,  decisione  n.
2/2014/SS.RR./PARI delle Sezioni riunite per  la  Regione  siciliana)
appare coerente con  l'oggetto  del  giudizio  che,  come  detto,  si
sostanzia  in  piu'  parifiche  distinte  delle  diverse  poste,  che
confluiscono sui risultato complessivo. 
    Nella fattispecie, le valutazioni finalizzate alla  parifica  dei
capitoli riportati nella tabella economie vincolate riprogrammate con
il bilancio di previsione annuale 2013, nonche' dei capitoli  51001.1
(UPB 05.01.001)  «Anticipazione  di  liquidita'  ex  articolo  3  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35» sul lato delle entrate e  81591.1
(UPB 12.01.006) «Risorse ex anticipazione di liquidita' ex articolo 3
del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  per  la  ricapitalizzazione
degli enti del Servizio Sanitario regionale» sul  lato  della  spesa,
comportano l'applicazione delle L.R. n. 2/2013, n. 3/2013, n. 20/2013
e n. 59/2013 che ne hanno disciplinato o modificato il finanziamento;
cio' mette  in  luce  la  rilevanza,  nel  presente  giudizio,  delle
questioni di costituzionalita' che si intende sollevare. E' evidente,
infatti, che, nella vigenza delle menzionate  norme  regionali  e  in
assenza di scrutinio da parte del Giudice delle  leggi,  la  Sezione,
pur dubitando della relativa costituzionalita',  dovrebbe  parificare
le predette componenti del rendiconto della Regione Abruzzo,  venendo
quindi meno alle finalita' per le quali e' stata intestata alla Corte
dei conti la funzione di parifica dei rendiconti regionali. 
    Ancora,  a  sostegno   della   rilevanza   delle   questioni   di
legittimita' costituzionale da sollevarsi, va evidenziata l'incidenza
che le disposizioni finanziarie e di bilancio di  cui  alle  L.R.  n.
2/2013, n. 3/2013 e n.  59/2013  sopra  menzionate  hanno  comportato
sulla gestione dell'anno, determinando un ampliamento non  consentito
della capacita'  di  spesa,  pari  all'importo  dell'avanzo  presunto
illegittimamente utilizzato per finalita' di  copertura;  inoltre  le
variazioni di bilancio, operate con il richiamato articolo  16  della
L.R.  n.  20/2013,  hanno  generato  un  impatto  sostanziale   sugli
equilibri, sul risultato d'amministrazione e, conseguentemente, anche
sull'equilibrio dei bilanci futuri. Infatti, applicando le precedenti
disposizioni,  il  disavanzo  d'amministrazione  dell'esercizio  2013
rimarrebbe fissato nell'importo di euro -538.201.471,80, esposto  nel
progetto di legge di approvazione del rendiconto. Diversamente, se le
stesse venissero dichiarate costituzionalmente illegittime, le  spese
legate  alla  riprogrammazione  di  economie   vincolate   e   quelle
finanziate con le anticipazioni  di  liquidita',  ottenute  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge  n.  35/2013,  sarebbero  prive  di
copertura  e,  conseguentemente,   il   disavanzo   d'amministrazione
aumenterebbe  del  relativo   importo   (rispettivamente   per   euro
61.889.400,15 e euro 174.009.000,00). 
    Al riguardo,  appare  opportuno  sottolineare  che  il  risultato
d'amministrazione  consente  di  accertare  l'equilibrio  finanziario
complessivo  dell'ente.  Pertanto,  la  sua   esatta   determinazione
costituisce  l'oggetto  principale  e  lo  scopo  del   giudizio   di
parificazione che, come sopra detto, riguarda, non solo  la  verifica
delle riscossioni e dei pagamenti e dei relativi resti (residui),  ma
anche, e soprattutto, la verifica, a consuntivo, degli  equilibri  di
bilancio. Inoltre, trattandosi di  disavanzo  d'amministrazione,  che
deve  essere  obbligatoriamente  ripianato,  esso  condiziona   anche
l'equilibrio degli esercizi futuri. 
    Alla luce di quanto esposto, la Sezione ritiene che le  questioni
di  legittimita'  costituzionale,  di   seguito   illustrate,   siano
rilevanti, atteso il  diverso  esito  del  giudizio,  a  seconda  che
vengano applicate o meno le disposizioni di legge impugnate. 
    5.  La  prima  questione  di   costituzionalita'   attiene   alle
disposizioni di legge concernenti  la  riprogrammazione  di  economie
vincolate, la cui copertura e' garantita a mezzo di avanzo  presunto.
Si fa in particolare riferimento a: 
      1. l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della L.R.  n.  2/2013  (legge
Finanziaria  Regionale  2013);  tali  norme,   come   precedentemente
richiamato, dispongono la riprogrammazione delle  economie  vincolate
riportate nell'Allegato 3 (per l'importo complessivo iniziale di euro
77.738.970,60, poi  ridotto  a  euro  61.889.400,15),  autorizzandone
l'iscrizione nel  bilancio  di  previsione.  La  riprogrammazione  ha
efficacia  per  l'esercizio  finanziario  2013  e  gli  importi   non
impegnati entro il termine dell'esercizio  medesimo  riacquistano  la
loro destinazione di spesa originaria. Infine, in base  al  comma  3,
gli impegni assunti sui capitoli di cui all'Allegato 3 sono  imputati
prioritariamente agli importi riprogrammati; 
      2. la riprogrammazione in  argomento  viene  poi  recepita  nel
bilancio di previsione 2013, a mezzo dell'articolo 15, comma 3, della
L.R. n. 3/2013, inserita tra gli stanziamenti di spesa  (articolo  4,
L.R. n. 3/2013) e finanziata con avanzo presunto (articolo  11,  L.R.
n. 3/2013). 
    In via preliminare, rispetto alle valutazioni sul requisito della
non manifesta infondatezza  delle  eccezioni  sollevate,  la  Sezione
ritiene  necessario  ricordare  che  la  copertura   tramite   avanzo
presunto, operata dall'articolo  11,  della  L.R.  n.  3/2013,  nella
versione  originaria,  comprendeva  anche  i  capitoli  323500   (UPB
15.02.003) «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui  passivi
delle spese in conto capitale, perenti agli  effetti  amministrativi,
reclamati dai creditori - articolo 18 della LR 25 febbraio  2002,  n.
3» (euro 6.000.000,00) e 321920 (UPB 15.01.002) «Fondo di riserva per
la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli
effetti amministrativi, reclamati dai creditori - articolo  18  della
L.R. 25 marzo 2002, n. 3» (euro 3.000.000,00). 
    Queste parti dell'articolo 11 in esame sono state gia' oggetto di
sindacato da parte della Corte costituzionale, la quale, con sentenza
n. 250/2013, ne ha dichiarato  l'illegittimita',  congiuntamente  con
gli articoli 13, comma 1, e 14, comma 1, della L.R.  n.  3/2013,  non
ritenendo conforme all'articolo 81, quarto comma (nel  testo  vigente
prima della modifica introdotta dalla legge costituzionale 20  aprile
2012, n. 1), della Costituzione la copertura  finanziaria  operata  a
mezzo dell'utilizzo  dell'avanzo  presunto  2012.  Nell'occasione  la
Corte costituzionale, pur riconoscendo i limiti fissati  dal  ricorso
del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  il  quale  non  aveva
impugnato  l'utilizzazione  dell'ulteriore   parte   dell'avanzo   di
amministrazione presunto prevista dall'articolo  11  della  legge  in
esame,   ricordava   che   «la   declaratoria   d'incostituzionalita'
dell'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto alle  sole
partite di spesa oggetto del  ricorso  non  esonera  la  Regione  dal
rispetto   dei   canoni   derivanti   dal   precetto   costituzionale
dell'equilibrio complessivo del bilancio,  anche  in  relazione  alla
dimensione  di  assoluto  rilievo  dell'avanzo   di   amministrazione
presunto residuale». 
    Tuttavia, come ricordato dalla Procura  regionale,  «la  Regione,
nonostante l'autorevole avvertimento  e  sollecitazione  del  Giudice
costituzionale a intervenire a garanzia dell'equilibrio di  bilancio,
e' rimasta inerte». 
    Alla luce di cio', la Sezione ritiene che i medesimi  profili  di
illegittimita' costituzionale,  per  assenza  di  adeguata  copertura
finanziaria, non appaiano  manifestamente  infondati  anche  riguardo
alla riprogrammazione di economie contemplata nell'articolo 11  della
legge n. 3/2013, a fronte del saldo finanziario presunto del 2012. 
    Piu' precisamente, la  Sezione  dubita  che  le  riprogrammazioni
effettuate con le norme elencate ai precedenti punti 5.1 e 5.2  siano
in  linea  con  il  principio  di  unita'  di  bilancio,   desumibile
dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione (nel testo vigente
prima della modifica introdotta dalla legge costituzionale 20  aprile
2012, n. 1), ed esplicitato dall'articolo 24, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica).  Al
riguardo, la Corte costituzionale ricorda che «il bilancio  non  puo'
essere articolato in  maniera  tale  da  destinare  alcune  fonti  di
entrata a copertura di determinate e specifiche spese, salvi  i  casi
di espresso vincolo disposti dalla  legge  per  alcune  tipologie  di
entrate (tributi di scopo  mutui  destinati  all'investimento,  fondi
strutturali di provenienza  comunitaria,  etc.).  Se  tale  principio
risulta  indefettibile   nell'ambito   del   singolo   esercizio   di
competenza, a maggior ragione esso preclude che economie di spesa  di
esercizi precedenti possano essere  trasferite  a  quello  successivo
attraverso  una  sorta  di  vincolo  postumo,  privo   di   qualsiasi
fondamento normativo» (sentenza n. 241/2013). 
    Ad avviso della Sezione, inoltre,  le  norme  in  esame  sembrano
porsi in contrasto con il principio  di  tutela  degli  equilibri  di
bilancio, anch'esso contenuto nell'articolo 81, quarto  comma,  della
Costituzione (nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla
legge  costituzionale  20  aprile  2012,  n.   1),   in   quanto   la
riprogrammazione delle economie vincolate ivi disposta  non  rispetta
le stringenti condizioni fissate  dalla  Corte  costituzionale  nella
sentenza n. 192/2012. Sul punto, si osserva che il predetto principio
impedisce di estrapolare dalle risultanze degli  esercizi  precedenti
singole  partite,  ai  fini  della  loro  applicazione  al   bilancio
successivo. Si tratta di una  regola  posta  a  presidio  della  sana
gestione finanziaria, dal momento che la  sottrazione  di  componenti
attive dall'aggregato complessivo (il quale determina il risultato di
amministrazione), effettuata senza la previa verifica di  sussistenza
dell'avanzo, puo' aggravare gli eventuali saldi  negativi  del  conto
consuntivo.  Essa  viene  infatti  a  ridurre  il   saldo   economico
(risultante dall'aggregato complessivo costituito dai residui attivi,
dai residui passivi e dal fondo di cassa) in misura pari alla risorsa
sottratta per la reiscrizione nell'esercizio successivo. 
    Inoltre,   la   riprogrammazione   viene   finanziata    mediante
applicazione di "Avanzo  presunto",  posta  che,  per  giurisprudenza
consolidata   della   Corte   costituzionale,   costituisce   entita'
giuridicamente e contabilmente inesistente,  sicche'  «nessuna  spesa
puo' essere accesa in  poste  di  bilancio  correlate  ad  un  avanzo
presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati e  regolarmente
stanziati nell'esercizio precedente» (sentenza n. 70/2012). La  stima
del risultato di  amministrazione  di  fine  esercizio  e'  d'ausilio
nell'impianto e nella gestione del bilancio di previsione, in quanto,
in una prospettiva prudenziale, consente di anticipare il recupero di
un'eventuale situazione di  disavanzo  latente,  prima  del  relativo
definitivo accertamento mediante rendiconto, ad esercizio finanziario
oramai avviato. 
    Come ricordato dalla Corte costituzionale,  «in  buona  sostanza,
mentre la  corretta  pratica  contabile  prescrive  un  atteggiamento
tempestivo e prudenziale nei confronti  del  disavanzo  presunto,  il
legislatore vieta tassativamente l'utilizzazione dell'avanzo presunto
per costruire gli equilibri del bilancio, in quanto entita' economica
di incerta realizzazione e, per cio' stesso, produttiva di rischi per
la  sana  gestione  finanziaria  dell'ente  pubblico»  (sentenza   n.
70/2012). 
    Alla luce di cio',  nel  caso  della  Regione  Abruzzo,  appaiono
ancora piu' evidenti i profili di illegittimita'  dell'utilizzo,  con
finalita'  di  copertura,  del  saldo  di  amministrazione   positivo
presunto;  infatti,  alla  data  di  approvazione  del  bilancio   di
previsione 2013, la Regione era consapevole dei disavanzi  accumulati
negli esercizi precedenti al 2012 (€ -413,6  mln.  nel  2009,  -433,1
mln. nel 2010 e -484,5 mln. nel 2011),  mai  oggetto  di  manovre  di
recupero mediante iscrizione nei bilanci di previsione  dei  relativi
esercizi successivi. La situazione di disavanzo sostanziale, in luogo
del saldo positivo iscritto  nel  bilancio  preventivo  2013,  si  e'
successivamente manifestata anche per  l'esercizio  2012  (€  -454,96
mln.), a seguito dell'approvazione del  relativo  rendiconto  con  la
L.R.  n.  45/2014.  Ne  consegue  che,  in  sede  di   programmazione
finanziaria 2013, non poteva ritenersi fondata  alcuna  stima  di  un
presumibile esito positivo della gestione 2012. 
    In realta' l'intero impianto  dell'articolo  11  della  legge  n.
3/2013 sembra configurare la violazione dei principi della  copertura
e dell'unita' e concorre a rendere il  bilancio  dell'esercizio  2013
privo di equilibrio  nel  suo  complesso,  poiche'  si  determina  il
sovradimensionamento della spesa rispetto alle risorse effettivamente
disponibili, in presenza di un avanzo presunto rimasto  tale  fino  a
fine esercizio. Al riguardo, la Corte costituzionale  ha  piu'  volte
affermato che  «Nell'ordinamento  finanziario  delle  amministrazioni
pubbliche i  principi  del  pareggio  e  dell'equilibrio  tendenziale
fissati  nell'articolo  81,  quarto  comma,   Cost.   si   realizzano
attraverso due regole, una statica  e  l'altra  dinamica:  "la  prima
consiste nella parificazione delle previsioni  di  entrata  e  spesa"
(sentenza n. 70/2012); "la seconda nel continuo perseguimento di  una
situazione di equilibrio tra partite attive e passive che  compongono
il bilancio, attraverso un'interazione delle loro dinamiche  in  modo
tale  che  il  saldo  sia  tendenzialmente  nullo.   Cio'   determina
nell'amministrazione pubblica l'esigenza di un costante controllo  di
coerenza tra la struttura delle singole partite attive e passive  che
compongono il bilancio stesso» (sentenza n. 250/2013)". 
    Infine, allo scopo di completare la valutazione  in  merito  alla
non manifesta infondatezza dei dubbi di  legittimita'  relativi  alle
coperture  mediante  avanzo  presunto,  occorre  scrutinare   se   la
riprogrammazione contemplata nell'articolo 11 della  L.R.  n.  3/2013
possa rientrare nell'eccezione al  principio  generale  rappresentata
dai fondi a destinazione vincolata. 
    Infatti, i vincoli di destinazione delle  risorse  confluenti,  a
fine esercizio, nel risultato di amministrazione permangono anche  se
quest'ultimo non e' capiente a sufficienza o e' negativo:  in  questi
casi l'ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento
delle risorse necessarie per  finanziarie  gli  obiettivi,  cui  sono
dirette   le   entrate   vincolate   rifluite   nel   risultato    di
amministrazione negativo o incapiente. 
    Ad avviso della Corte costituzionale, «questa  eccezione  non  e'
riconducibile  alla  ratio  intrinseca  dell'istituto  del  risultato
presunto (la cui disciplina e' preordinata  piuttosto  alla  prudente
cautela nella gestione delle uscite), bensi' alla  clausola  generale
in materia contabile che garantisce l'esatto  impiego  delle  risorse
stanziate per specifiche finalita' di legge» (sentenza n. 70/2012). 
    Tuttavia, attesi i rischi per gli equilibri di bilancio derivanti
da questa eccezione, la stessa Corte costituzionale ne ha  bilanciato
gli effetti imponendo rigorosi obblighi motivazionali;  infatti,  non
e' sufficiente  richiamare  genericamente  l'utilizzo  di  un  avanzo
vincolato: l'Amministrazione che  Io  invoca  deve,  invece,  rendere
ragione  del  vincolo  normativo  esistente  e  della  sua  effettiva
osservanza, indicandone chiaramente le fonti normative  e  producendo
nella legge approvativa del bilancio e nei  suoi  allegati  tutte  le
informazioni atte a consentire un'efficace verifica della ricorrenza,
nel caso specifico, del vincolo di destinazione e del  suo  effettivo
rispetto, come emergente da un adeguato livello  di  dettaglio  circa
l'impiego dei fondi. 
    Si legge, al riguardo, nella stessa sentenza n.  70/2012,  «ferma
restando questa  regola  eccezionale  in  ordine  alla  utilizzazione
dell'avanzo  di  amministrazione  presunto  vincolato,  la  legge  di
approvazione del bilancio di previsione e le  note  a  corredo  dello
stesso devono tuttavia individuare con esattezza le ragioni normative
dei fondi vincolati, nel rispetto dei  principi  di  chiarezza  e  di
verificabilita' dell'informazione». 
    L'eccezione, rappresentata dal trasferimento di  fondi  vincolati
rimasti  inutilizzati  al  termine  degli  esercizi  precedenti,  e',
quindi, subordinata  alla  condizione  che  permangano  le  finalita'
perseguite attraverso il loro  originario  stanziamento  e  non  puo'
operare  con  riguardo  a  nuovi  obiettivi  enunciati  in  sede   di
reiscrizione delle somme nell'esercizio di competenza. Cio' premesso,
le riprogrammazioni disposte con i commi 1, 2  e  3  dell'articolo  7
della  L.R.  n.  2/2013   non   sembrano   soddisfare   i   requisiti
precedentemente descritti,  in  quanto  le  risorse  derivanti  dalle
economie vincolate vengono destinate a coprire spese diverse rispetto
a quelle che giustificavano l'originario  stanziamento;  cio'  emerge
chiaramente dalla disamina delle voci elencate nella tabella  di  cui
all'Allegato 3, che evidenzia discrasie tra le disposizioni normative
che supportano i  vincoli  originari  e  quelle  che  determinano  le
finalita' riprogrammate. D'altronde e' proprio la riprogrammazione di
risorse  rispetto  alla  destinazione   originaria   l'elemento   che
differenzia le reiscrizioni di  cui  all'articolo  7  della  L.R.  n.
2/2013 da quelle previste dall'articolo 15, commi 1 e 2,  della  L.R.
n. 3/2013; anche  queste  ultime,  infatti,  vengono  finanziate  con
avanzo presunto, ma rimangono destinate secondo gli originari vincoli
finalistici. Inoltre, lo stesso comma 2, dell'articolo 7, della  L.R.
n. 2/2013, nel disporre ritorno alla destinazione di spesa originaria
degli importi non impegnati a fine 2013, conferma la circostanza  che
la  riprogrammazione  di  cui  al  comma  1  potrebbe  comportare  la
deviazione delle risorse dalla loro originaria finalita'. 
    In  questo  modo,  si  realizza  un'elusione   del   divieto   di
utilizzazione dell'avanzo presunto, in quanto la Regione  ottiene  un
ampliamento delle proprie capacita' di spesa,  a  valere  su  risorse
vincolate ad altre finalita'. 
    Invero, come affermato dalla Corte  costituzionale  (sentenza  n.
192/2012), «il concetto di economia di spesa collide  intrinsecamente
con quello di programmazione e [...] quello di vincolo e' relativo  e
circoscritto - come gia' rilevato - alle finalita' per le quali viene
creato l'originario stanziamento negli esercizi  pregressi.  Infatti,
quando si siano verificate economie di spesa, gli esiti contabili non
possono fuoriuscire dalle due ipotesi alternative di  permanenza  del
vincolo specifico, cui collegare la relativa reiscrizione, oppure  di
sopravvenienza  attiva  vera  e  propria,  che  si  riversa  -  quale
componente positiva - nella aggregazione complessiva  degli  elementi
che determinano il risultato di  amministrazione,  nel  caso  in  cui
l'obiettivo sotteso al vincolo sia stato realizzato». 
    In sostanza, l'utilizzo di risorse vincolate non  impiegate,  per
finanziare  in  bilancio  altre  spese,  mina  -  in  assenza  di  un
rendiconto  approvato  dal  quale  emerga   un   idoneo   avanzo   di
amministrazione - gli  equilibri  dell'Ente  Regione,  il  quale,  al
manifestarsi  delle  esigenze  di  spesa  alla  base  dell'originario
stanziamento, non potra' piu' disporre delle economie  vincolate,  in
quanto riprogrammate per altre finalita'. 
    6. La seconda questione di costituzionalita', che questa  Sezione
ritiene  di  dover  sollevare,  investe  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 16 della  L.R.  16  luglio  2013,  n.  20,  in  tema  di
anticipazione di  liquidita'  ex  articolo  3  del  decreto-legge  n.
35/2013; come gia' ricordato,  con  tale  norma  la  Regione  Abruzzo
assicurava la copertura annuale del  rimborso  dell'anticipazione  di
liquidita' ottenuta (quota capitale e quota interessi) con le entrate
derivanti   dall'aumento   della   tassa   automobilistica   di   cui
all'articolo 1 della L.R. 9 novembre 2011,  n.  39,  per  un  importo
annuale di euro 13.000.000,00. 
    Le  variazioni  di  bilancio   necessarie   per   dare   evidenza
all'anticipazione di liquidita' sono avvenute  con  deliberazione  di
Giunta regionale (n. 539 del 22 luglio 2013), ai sensi  dell'articolo
25, comma 2,  della  L.R.  n.  3/2002  (Ordinamento  contabile  della
Regione  Abruzzo),  il  quale  dispone  che  «Mediante  provvedimenti
amministrativi della Giunta regionale  sono  istituite  nuove  unita'
previsionali  di  base  per  l'iscrizione  di  entrate  derivanti  da
assegnazioni vincolate a scopi  specifici  nonche'  per  l'iscrizione
delle relative spese  quando  queste  siano  tassativamente  regolate
dalla legge o da specifiche convenzioni». In attuazione di  cio',  la
Giunta ha istituito, nella parte entrata  e  nella  parte  spesa  del
bilancio di' previsione 2013, i  seguenti  capitoli  con  i  relativi
stanziamenti: 
      capitolo di entrata 51001.1 (UPB 05.01.001)  «Anticipazione  di
liquidita' ex articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35», con
uno stanziamento in termini di competenza e  di  cassa  pari  a  euro
174.009.000,00; 
      capitolo  di  spesa  81591.1  (UPB  12.01.006)   «Risorse,   ex
anticipazione articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  per
la ricapitalizzazione degli enti del Servizio  Sanitario  regionale»,
con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa pari a  euro
174.009.000,00. 
    La posta in entrata rientra nel Titolo V  (entrate  derivanti  da
mutui, prestiti o altre  operazioni  creditizie),  mentre  quella  in
uscita nel Titolo I (spese correnti). 
    La  Sezione  dubita  della   legittimita'   costituzionale,   con
riferimento all'articolo 81, comma 4, della Costituzione  (nel  testo
vigente prima della modifica introdotta dalla legge costituzionale 20
aprile 2012, n. 1), dell'articolo 16 della L.R. n. 20/2013, in quanto
lo stesso non prevede misure quali lo  stanziamento  di  un  apposito
fondo di accantonamento, teso a sterilizzare i margini di  competenza
generati dall'iscrizione, tra le poste in entrata, dell'anticipazione
di liquidita'. 
    Il tema della corretta  contabilizzazione  dell'anticipazione  di
liquidita' ex decreto-legge n. 35/2013 e' stato recentemente  oggetto
di sindacato da parte della  Corte  costituzionale,  con  riguardo  a
disposizioni  legislative  della  Regione  Piemonte,  sostanzialmente
assimilabili a quelle  della  Regione  Abruzzo  qui  in  esame.  Piu'
precisamente, con la sentenza n. 181/2013 la Corte costituzionale  ha
stabilito   importanti   punti   fermi   in   merito   alla    natura
dell'anticipazione  di  liquidita'  e  alle  modalita'  contabili  da
adottare  per  garantirne   la   compatibilita'   con   i   parametri
costituzionali rappresentati dagli articoli  81,  quarto  comma  (nel
testo  vigente  prima   della   modifica   introdotta   dalla   legge
costituzionale 20 aprile 2012, n.  1),  e  119,  sesto  comma,  della
Costituzione. 
    In  merito  all'aspetto  della   natura   giuridica,   la   Corte
costituzionale assimila l'anticipazione ex decreto-legge  n.  35/2013
all'istituto dell'anticipazione di cassa,  pur  riconoscendone  forti
elementi  di  ambiguita'  (tra  tutti  la  durata   trentennale,   la
destinazione a copertura  degli  «ammortamenti  non  sterilizzati»  e
delle «mancate erogazioni per  competenza»).  Piu'  precisamente  «il
meccanismo normativo creato dal legislatore statale risulta influente
sulla sola gestione di cassa: d'altronde, quando una disposizione  si
presta  a  piu'  interpretazioni  e  solo  una  risulta  conforme  al
parametro costituzionale,  al  testo  legislativo  va  attribuito  il
significato  compatibile  con  la  Costituzione.   Un'interpretazione
sistematica e costituzionalmente orientata delle norme statali  porta
dunque a concludere che le  anticipazioni  di  liquidita'  altro  non
costituiscono  che  anticipazioni  di  cassa  di  piu'  lunga  durata
temporale rispetto a quelle ordinarie. La loro ratio, quale si ricava
dalla genesi del decreto-legge e  dai  suoi  lavori  preparatori,  e'
quella di riallineare nel tempo la cassa degli  enti  strutturalmente
deficitari con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al
pagamento delle passivita' pregresse unita a contestuali risparmi nei
bilanci futuri, proporzionati alle  quote  di  debito  inerenti  alla
restituzione  della  anticipazione  stessa  cosi'  da  rientrare  dai
disavanzi gradualmente ed in modo  temporalmente  e  finanziariamente
proporzionato alla restituzione dell'anticipazione.  E  d'altronde  -
come emerge dalla formulazione della norma statale  (l'onere  stimato
in 6,25 miliardi di euro, 2,5 miliardi di euro  per  il  2013  e  3,7
miliardi di euro per il 2014, per le anticipazioni di  liquidita'  da
restituire  in  un  periodo  non  superiore  a  trent'anni  e'  stato
collegato al rendimento dei BTP a  5  anni)  -  il  collegamento  del
finanziamento dell'ente territoriale ai titoli del debito pubblico e'
ulteriore elemento a  favore  della  tesi  che  tali  operazioni  non
possano finanziare la copertura di disavanzi o  spese  di  pertinenza
degli esercizi successivi all'entrata in vigore del n. 35 del 2013». 
    Dalla  predetta  ricostruzione  giuridica  dell'anticipazione  di
liquidita' consegue che, nella rappresentazione contabile, la  stessa
non deve configurarsi come una risorsa aggiuntiva per la copertura di
spese o disavanzi, bensi' come un istituto di  natura  finanziario  -
contabile avente lo scopo di fornire liquidita'  per  onorare  debiti
pregressi, gia' regolarmente iscritti  in  bilancio  ed  impegnati  o
comunque vincolati. Proprio per evitare tale deviazione,  la  Sezione
delle   autonomie   della   Corte   dei   conti   (deliberazione   n.
19/SEZAUT/2014/QMIG  dell'11  luglio  2014)  -  nell'esercizio  della
funzione nomofilattica in sede di controllo sugli enti territoriali -
e lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze -  nel  contratto
stipulato per la concessione e la restituzione  dell'anticipazione  -
hanno previsto l'obbligo di sterilizzare  l'anticipazione,  affinche'
la stessa,  da  strumento  di  flessibilizzazione  della  cassa,  non
diventi anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione  del
disavanzo con modalita' contrarie agli articoli 81, quarto comma (nel
testo  vigente  prima   della   modifica   introdotta   dalla   legge
costituzionale 20 aprile  2012,  n  1)  e  119,  sesto  comma,  della
Costituzione. 
    L'articolo 16 della L.R. n. 20/2013 non prevede alcuna  forma  di
sterilizzazione dell'anticipazione di liquidita' autorizzata,  ma  si
limita ad individuare le risorse per la copertura delle spese  legate
alle rate annuali di  restituzione  dell'anticipazione  stessa  (euro
13.000.000,00  inclusivi  della  quota   capitale   e   della   quota
interessi), destinando, a tal fine, a decorrere dall'anno  2014,  per
un periodo pari a trenta anni e comunque fino alla totale  estinzione
di quanto dovuto,  le  entrate  derivanti  dall'aumento  della  tassa
automobilistica, di cui  all'articolo  1,  della  legge  regionale  9
novembre  2011,  n.  39.  Ne',  tantomeno,  nel  disegno   di   legge
concernente  il  Rendiconto  generale  delta  Regione   Abruzzo   per
l'esercizio 2013 (DGR n. 688/C del  27  agosto  2015),  sottoposto  a
parifica, e' stata colmata tale lacuna,  apponendo  al  risultato  di
amministrazione un vincolo  pari  all'importo  dell'anticipazione  di
liquidita', con conseguente  incremento  del  disavanzo,  da  euro  -
538.201.471,80 ad euro 712.210.472,80. 
    La mera previsione dei soli  stanziamenti  di  spesa,  funzionali
alla restituzione futura delle somme ottenute, non e'  sufficiente  a
garantir-e che  la  configurazione  contabile  dell'anticipazione  di
liquidita'  si  mantenga  in  linea  con  il  quadro  costituzionale;
infatti, come rilevato  nella  sentenza  n.  181/2015,  l'assenza  di
strumenti di  sterilizzazione  dei  margini  di  competenza  generati
dall'anticipazione  assimilerebbe  quest'ultima  ad  una   forma   di
finanziamento e cio' contrasterebbe «in modo palese con il  combinato
disposto dell'articolo 119, sesto  comma,  Cost.  -  secondo  cui  le
regioni "[p]ossono ricorrere all'indebitamento  solo  per  finanziare
spese di investimento" - e dell'articolo 3 rubricato "Disposizioni in
materia di oneri sociali e di personale e  per  il  funzionamento  di
amministrazioni ed enti pubblici», comma 17, della legge 24  dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), secondo cui  «[..]
costituiscono indebitamente, agli effetti  dell'articolo  119,  sesto
comma,  della  Costituzione,  l'assunzione  di   mutui   [...].   Non
costituiscono indebitamente, agli effetti del citato articolo 119, le
operazioni che non comportano risorse aggiuntive,  ma  consentono  di
superare, entro il limite massimo stabilito dalla  normativa  statale
vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di  effettuare  spese
per le quali e' gia' prevista idonea copertura  di  bilancio".  Dalle
norme evocate si ricava inequivocabilmente che se l'anticipazione  di
liquidita' fosse da considerare un mutuo ai sensi del citato articolo
3, comma 17, la norma statale che la prevede sarebbe in contrasto con
il richiamato parametro costituzionale e,  conseguentemente,  sarebbe
essa  stessa  illegittima.  A  parte  l'obbligo  dell'interprete   di
attribuire  alla  legge,  in  casi  di  polivalenza   semantica,   un
significato conforme a Costituzione, nel caso  in  esame  proprio  la
combinazione di dette norme e la genesi del decreto-legge n.  35  del
2013  non   consentono   alternative   alla   classificazione   quale
anticipazione di liquidita' delle somme attribuite dallo Stato  e  da
quest'ultimo acquisite attraverso l'emissione di  titoli  del  debito
pubblico. Peraltro, questa Corte ha gia' avuto modo di affermare  che
"la ratio del divieto di indebitamento per  finalita'  diverse  dagli
investimenti trova fondamento in una nozione  economica  di  relativa
semplicita'. Infatti, risulta di  chiara  evidenza  che  destinazioni
diverse dall'investimento finiscono inevitabilmente  per  depauperare
il patrimonio dell'ente pubblico che ricorre al credito" (sentenza n.
188 del 2014)». 
    Al riguardo, occorre  ulteriormente  precisare  che  il  percorso
argomentativo  e  le  soluzioni  tecniche  individuate  dalla   Corte
costituzionale  sono  state,  da  ultimo,   recepite   dallo   stesso
legislatore,  il  quale,  nella  legge  di  stabilita'  per  il  2016
(articolo 1, comma 692, della  legge  n.  208/2015)  contempla,  come
modalita'  alternativa   di   registrazione   dell'anticipazione   di
liquidita',  l'iscrizione,  «nel  titolo  di  spesa  riguardante   il
rimborso dei prestiti, [di] un fondo anticipazione di liquidita',  di
importo   pari   alle   anticipazioni   di    liquidita'    incassate
nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel
risultato  di  amministrazione,  come  quota   accantonata   definita
dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118». 
    Sul punto, la Sezione non ritiene idonee, a  fugare  i  dubbi  di
costituzionalita'  dell'articolo  16  della  L.R.  n.   20/2013,   le
osservazioni formulate dalla  Regione  Abruzzo,  nel  contraddittorio
precedente  al  giudizio  di  parifica.  In  tale  sede,  l'Ente   ha
richiamato le  disposizioni  prima  contenute  nel  decreto-legge  n.
179/2015 e poi confluite  nella  legge  di  stabilita'  per  il  2016
(articolo 1, commi 698 e 699),  le  quali  prevedono  una  disciplina
speciale, tesa, da un lato, a far emergere  i  disavanzi  conseguenti
alla mancata sterilizzazione  dell'anticipazione  di  liquidita',  ex
decreto-legge n. 35/2013, da  parte  delle  Regioni  che  hanno  gia'
provveduto ad approvare con legge i rendiconti relativi agli esercizi
2013 e 2014, dall'altro, ad individuare un  percorso  progressivo  di
recupero di tale disavanzo. 
    Piu' nel dettaglio, ai sensi del comma 698, «Le regioni che  ...,
a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidita'  di  cui  al
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi  rifinanziamenti,  non
hanno stanziato in bilancio,  tra  le  spese,  un  fondo  diretto  ad
evitare il finanziamento di  nuove  e  maggiori  spese  e  non  hanno
accantonato tale  fondo  nel  risultato  di  amministrazione,  previo
parere dell'organo di revisione economico-finanziaria,  provvedono  a
rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della
Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale: a) il proprio
risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito
ai fini del  rendiconto  2014,  anche  se  approvato  dal  Consiglio,
riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone  una  quota  al  fondo
anticipazione di liquidita', per un importo pari  alle  anticipazioni
acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote gia'  rimborsate,
se hanno partecipato alla sperimentazione prevista  dall'articolo  78
del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  ,  e  non  hanno
effettuato  il  riaccertamento  straordinario  dei  residui  di   cui
all'articolo 3 , comma 17-bis, del predetto  decreto  legislativo  n.
118 del 2011; b) il proprio risultato di amministrazione  disponibile
al  1°  gennaio  2015,  definito   nell'ambito   del   riaccertamento
straordinario  dei  residui,  accantonandone  una  quota   al   fondo
anticipazione di liquidita', per un importo pari  alle  anticipazioni
acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote gia'  rimborsate,
se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista  dall'articolo
78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato
il riaccertamento straordinario dei residui di  cui  all'articolo  3,
comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011». 
    Il successivo comma 699 prevede, poi, un  percorso  agevolato  di
ripiano del maggiore disavanzo derivante dall'accantonamento  di  cui
al comma  698,  disponendo  che  lo  stesso  avvenga  annualmente,  a
decorrere   dal   2016,   per   un   importo    pari    all'ammontare
dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. 
    Secondo  quanto  sostenuto  dalla  Regione  Abruzzo  tali   norme
consentirebbero  di  rinviare  al  rendiconto  2014  l'accantonamento
dell'anticipazione di liquidita' ricevuta; ad avviso  della  Sezione,
invece,  le  disposizioni  della  legge  di   stabilita'   richiamate
costituiscono una disciplina eccezionale, finalizzata a dare evidenza
contabile a eventuali disavanzi occulti, in  presenza  di  rendiconti
gia' approvati, prevedendo, contestualmente,  un  iter  agevolato  di
ripiano degli eventuali saldi negativi emersi. Tali disposizioni, per
contro,  non  esonerano  la  Regione  Abruzzo  dal   dare   immediata
attuazione alle indicazioni contenute  nella  sentenza  n.  181/2015;
l'Ente,  avendo  ritardato  ad  approvare  i  propri  rendiconti,  e'
chiamato a dare corretta rappresentazione contabile all'operazione di
anticipazione di liquidita' ottenuta gia' dall'esercizio 2013, ancora
aperto,  accantonando  le  necessarie  risorse   nel   risultato   di
amministrazione  e  facendo  conseguentemente  emergere  un  maggiore
disavanzo.  
 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, 
    Visti gli articoli 81, 119 e 134 della Costituzione, l'articolo 1
della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1,  e  l'articolo  23
della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Visto l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10  ottobre  2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,
n. 213; 
    Promuove questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
ai parametri stabiliti dall'articolo  81,  quarto  comma,  nel  testo
vigente  antecedentemente  alla  modifica  introdotta   dalla   legge
costituzionale 20 aprile 2012,  n.  1,  e  dall'articolo  119,  sesto
comma, della Costituzione, delle seguenti disposizioni di legge: 
      1. Articolo 7, commi 1, 2 e 3, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2
(legge   finanziaria   regionale    2013),    che    dispongono    la
riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell'Allegato 3, 
      2. Articolo 15, comma 3, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 3,  che
recepisce la  riprogrammazione  delle  economie  vincolate  riportate
nella  tabella  di  cui  all'articolo  11  della  L.R.   n.   3/2013,
prevedendone l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa; 
      3. Articolo 11 della L.R. n. 3/2013, nella parte in cui dispone
l'iscrizione, nel totale generale delle entrate, della  voce  «Avanzo
di amministrazione presunto» o «Saldo finanziario presunto positivo»,
a copertura delle somme di cui al punto 1,  reiscritte  a  competenza
dello stato di previsione della spesa; 
      4.  Articoli  1  e  4  della  medesima  L.R.  n.   3/2013,   di
approvazione, rispettivamente, dei totali generali  delle  entrate  e
delle spese del bilancio di  competenza  della  Regione  Abruzzo  per
l'esercizio finanziario 2013,  nella  parte  relativa  all'iscrizione
dell'avanzo presunto e delle poste di spesa di cui al punto 1; 
      5. Articolo 16 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20, nella parte in
cui non prevede alcuna forma di sterilizzazione dell'anticipazione di
liquidita' autorizzata, mediante inserimento di una posta di  importo
pari alle somme complessivamente incamerate al Titolo V dell'entrata. 
    Il giudizio per le voci  incise  dalle  norme  di  cui  ai  punti
precedenti resta sospeso. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  per
l'esame delle questioni. 
    Dispone che, a cura della  Segreteria  della  Sezione,  ai  sensi
dell'articolo 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,  la
presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione Abruzzo
e al Procuratore Regionale, quali parti in causa, e sia comunicata al
Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo. 
 
      Cosi' deciso in L'Aquila, nella Camera di consiglio del  giorno
26 febbraio 2016. 
 
                       Il Presidente: Giordano 
 
 
                                    Gli estensori: Valente - Quaglini