N. 97 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 2016
Ordinanza del 23 marzo 2016 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2013.. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Legge finanziaria 2013 - Riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell'Allegato 3 - Prevista copertura a mezzo di avanzo presunto. - Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2 ("Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)"), art. 7, commi 1, 2 e 3. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Riprogrammazione delle economie vincolate riportate nella tabella di cui all'art. 11 della legge regionale n. 3/2013 - Prevista iscrizione nello stato di previsione della spesa. - Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), art. 15, comma 3. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Prevista iscrizione nel totale generale delle entrate, dalla voce "Avanzo di amministrazione presunto" o "Saldo finanziario presunto positivo", a copertura delle somme di cui al punto 1, reiscritte a competenza dello stato di previsione della spesa. - Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), art. 11. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Approvazione dei totali generali delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2013, nella parte relativa all'iscrizione dell'avanzo presunto e delle poste di spesa di cui al punto 1. - Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), artt. 1 e 4. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Anticipazione di liquidita' autorizzata - Inserimento di una posta di importo pari alle somme complessivamente incamerate al Titolo V dell'entrata - Mancata previsione. - Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), art. 16.(GU n.20 del 18-5-2016 )
CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo Composta dai Magistrati: Maria Giovanna Giordano - Presidente; Lucilla Valente - Consigliere; Andrea Luberti - Primo Referendario; Luigi D'Angelo - Primo Referendario; Angelo Maria Quaglini - Referendario; Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2013 e sui conti ad esso allegati; Visti gli articoli 81, 97, 100, comma 2, 103, comma 2, e 119 della Costituzione; Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista la legge regionale 2 febbraio 2002, n. 3, concernente «Ordinamento contabile della Regione Abruzzo»; Visto il disegno di legge della Giunta regionale, trasmesso a questa sezione con nota del 28 agosto 2015, protocollo n. RA/219359/DGR, con il quale e' stata approvata la proposta di Rendiconto generale (conto del bilancio, conto del patrimonio e conto economico) per l'esercizio finanziario 2013, completa del conto del bilancio e del conto del patrimonio unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti e alla relazione di accompagnamento, ai fini del giudizio di parificazione previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174; Viste le leggi regionali: 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2013)»; 10 gennaio 2013, n. 3, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015». Viste le successive leggi regionali, di modifica delle precedenti: 24 aprile 2013, n. 10, recante «Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015), alla L.R. 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative»; 5 giugno 2013, n. 13, recante «Modifica al comma 7, dell'articolo 17, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)" e modifica al comma 1, dell'articolo 3-bis, della L.R. 11 marzo 2013, n. 6 recante "Misure urgenti per lo sviluppo dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo"»; 16 luglio 2013, n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013/2015" e ulteriori disposizioni normative»; 9 agosto 2013, n. 23, recante «Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative»; 1° ottobre 2013, n. 31, recante «Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alla L.R. n. 2/2013 e alla L.R. n. 20/2013»; 7 ottobre 2013, n. 33, recante «Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015" ed interpretazione autentica dell'articolo 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69»; 22 ottobre 2013, n. 37, recante «Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all'articolo 38 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1»; 29 ottobre 2013, n. 39, recante «Rendiconto generale per l'esercizio 2010. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare»; 30 dicembre 2013, n. 59, recante «Adeguamento L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 alla Sentenza della Corte Costituzionale 9 ottobre 2013, n. 241, ulteriori interventi finanziari urgenti, modifiche alla L.R. 31 luglio 2012, n. 39, recante "Disciplina della professione di maestro di sci" e modifiche alla L.R. 16 settembre 1998, n. 86 recante: "Ordinamento della professione di guida alpina - maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo"»; 4 gennaio 201.4, n. 1, recante «Modifica alla L.R. 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio" e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio). Riconoscimento dell'Accademia delle Scienze d'Abruzzo quale centro culturale di alta specializzazione e modifiche alla legge regionale n. 91/1994, alla legge regionale n. 7/2002, alla legge regionale n. 15/2004, alla legge regionale n. 1/2012, alla legge regionale n. 68/2012 e alla legge regionale n. 2/2013»; 12 febbraio 2014, n. 9, recante «Modifiche alle leggi regionali 77/1999, 50/2013, 59/2013 e 2/2014»; 21 maggio 2014, n. 32, recante «Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alla L.R. n. 20/2010, L.R. n. 2/2013, L.R. n. 23/2014, L.R. n. 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di poverta' e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attivita' produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014»; 8 gennaio 2015, n. 1, recante «Proroga termini e altre disposizioni urgenti»; 10 marzo 2015, n. 5, recante «Soppressione dell'Autorita' dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alla L.R. n. 9/2011, alla L.R. n. 39/2014, alla L.R. n. 2/2013, alla L.R. n. 77/1999, alla L.R. n. 9/2000, alla L.R. n. 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale». Vista la legge regionale 23 dicembre 2014, n. 45, recante «Rendiconto generale per l'esercizio 2012, Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare»; Vista l'ordinanza del 5 febbraio 2016, n. 5/2016, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha fissato, in data odierna, l'udienza per la decisione sulla parificazione del Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2013; Uditi, nella pubblica udienza del 26 febbraio 2016, il Presidente Maria Giovanna Giordano, i relatori Consigliere Lucilla Valente, Primo Referendario Andrea Luberti e Referendario Angelo Maria Quaglini, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale Maurizio Stanco ed il Vice Presidente della Regione Abruzzo On. Giovanni Lotti; Vista la decisione, in pari data, con la quale si e' proceduto alla parifica del Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2013, adottato dalla Giunta regionale in data 27 agosto 2015, dichiarando regolare il «Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2013», nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, con alcune esclusioni, e sollevato, con rinvio a separata ordinanza, questioni di legittimita' costituzionale, sospendendo il giudizio per le voci non parificate incise dalle stesse, in riferimento ai parametri stabiliti dall'articolo 81, quarto comma, nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione; Ritenuto in fatto 1. Con deliberazione n. 688/C del 27 agosto 2015, pervenuta a questa Sezione in data 31 agosto 2015, la Giunta regionale ha adottato la «Proposta di legge concernente il rendiconto generale della Regione Abruzzo relativo all'esercizio 2013», nella duplice componente del conto del bilancio e del conto del patrimonio e i seguenti allegati al rendiconto, inerenti sempre alla gestione 2013: rendiconti, con i relativi allegati, delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di Chieti, L'Aquila e Teramo; rendiconto, con i relativi allegati, dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (A.R.I.T.); rendiconto, con i relativi allegati, dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.); rendiconto, con i relativi allegati, dell'Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.); nota illustrativa preliminare; rendiconto del Consiglio regionale, approvato con delibera/verbale n. 183/8 del 15 aprile 2015. Con nota del 28 agosto 2015, protocollo n. RA/219359/DGR, la Regione ha trasmesso, a questa Sezione, copia della predetta deliberazione, unitamente alla proposta di legge, contenente l'indicazione dei saldi e del risultato finanziario dell'esercizio, e agli allegati che concorrono a comporre rendiconto, per l'esame propedeutico allo svolgimento del giudizio di parifica. Il ritardo di approvazione del rendiconto e, conseguentemente, dell'invio a questa Sezione regionale di controllo per la parificazione ha reiterato un comportamento omissivo gia' tenuto, da parte della Regione Abruzzo, per il Rendiconto generale dell'esercizio 2012, contestato, peraltro, con deliberazione n. 657/2013/FRG del 18 dicembre 2013. La Sezione si era espressa in senso negativo, per il mancato invio del rendiconto dell'esercizio 2013, gia' con la deliberazione n. 2/2015/FRG, adottata nell'adunanza del 15 gennaio 2015, alla quale era seguita, in data 17 luglio 2015, la deliberazione n. 191/2015/FRG, con la quale, a seguito del perpetrarsi di comportamenti omissivi della Regione Abruzzo e della rilevante gravita' dei ritardi accumulati, in violazione delle norme che dal 2011 sono andate a disciplinare la contabilita' regionale, l'armonizzazione e i sistemi di controllo, aveva accertato il perseverare di una serie di inadempimenti contabili della Regione Abruzzo e la mancata adozione di misure consequenziali alla parifica del Rendiconto generale dell'esercizio 2012 (deliberazione n. 116/2014/PARI, adottata nell'udienza pubblica del 10 luglio 2014) e aveva segnalato al Presidente del Consiglio dei Ministri le violazioni di legge «anche ai fini delle valutazioni di competenza ai sensi degli articoli 120 e 126 della Costituzione». 2. Il disegno di legge che ha approvato il rendiconto 2013, di cui alla citata DGR. n. 688/C/2015, reca, quale risultato della gestione, a consuntivo, un saldo attivo pari a euro 1.184.286.519,66, che tiene conto della consistenza di cassa pari a euro 372.586.542,75 e dell'ammontare complessivo dei residui attivi finali per euro 2.189.508.684,93 e dei residui passivi finali per euro 1.377.808.708,02. Il risultato effettivo di amministrazione e' pari a euro - 538.201.471,80. Esso si ottiene attraverso la sottrazione, al saldo finanziario positivo (euro 1.184.286.519,66), dell'importo impegnato nella reiscrizione in competenza per spese vincolate, cioe' dei fondi a destinazione vincolata eliminati. Trattasi di economie vincolate e perenti, dichiarati pari a euro 1.722.487.991,46, di cui all'elenco «Residui perenti ed economie vincolate esercizio 2013» allegato al rendiconto, che, tra l'altro, non hanno formato oggetto di riaccertamento. La Sezione, nel procedimento di parifica, ha rilevato che su tale risultato incidono spese finanziate mediante utilizzo di avanzo presunto proveniente dal 2012. Infatti, con il bilancio di previsione 2013 (L.R. n. 3/2013, art. 11), la Regione Abruzzo ha raggiunto un equilibrio formale e non sostanziale, attraverso l'inclusione, nel totale generale delle previsioni iniziali di entrata, della voce «Avanzo di amministrazione presunto» o «Saldo finanziario presunto positivo», pari a euro 1.053.840.000,00, destinato a «copertura delle somme reiscritte a competenza dello stato di previsione della spesa nei capitoli dei fondi di riserva»: capitolo 323600 (UPB 15.01.003) «Fondo per la riassegnazione di economie vincolate», per euro 913.261.029,40; capitolo 323700 (UPB 15.02.003) «Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui», per euro 50.000.000,00; capitolo 323500 (UPB 15.02.003) «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori - articolo 18 della LR 25.3.2002, n. 3», per euro 6.000.000,00; capitolo 321920 (UPB 15.01.002) «Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori - articolo 18 della LR 25.3.2002, n. 3», per euro 3.000.000,00. Lo stesso avanzo presunto e' destinato, altresi', a copertura dei capitoli riportati nella tabella dell'economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2013, allegata alla legge, per euro 77.738.970,60 e del capitolo 81520 (UPB 12.01.001) «Oneri per il piano di rientro del settore sanitario - LR 16.3.2007, n. 4», per euro 3.840.000,00, a titolo di maggiori entrate da manovre fiscali regionali degli anni precedenti destinate a copertura dei deficit sanitari. Nel medesimo bilancio, invece, sono rinvenibili riferimenti al risultato negativo dell'esercizio precedente, emerso in sede di parifica del Rendiconto generale dell'esercizio 2012 (deliberazione n. 116/2014/PARI del 10 luglio 2014), nello specifico, in quel documento, indicato in euro -454.964.094,21 - importo, peraltro, non parificato dalla Sezione. La Regione, inoltre, non ha mai provveduto ad adeguare, in corso di gestione, le previsioni definitive, mediante l'istituto dell'assestamento del bilancio. Sul punto, va rimarcato che la prassi del ricorso all'avanzo presunto - non rettificato a seguito di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente - risulta ripetuta nel tempo da parte della Regione; la medesima situazione, infatti, e' riscontrabile anche sui bilanci preventivi degli esercizi 2015 e 2016 (L.R. 13 gennaio 2014, n. 8, L.R. 20 gennaio 2015, n. 3, e L.R. 19 gennaio 2016, n. 6). Come prima richiamato, tra le spese coperte con avanzo presunto figurano quelle derivanti dalla riprogrammazione di economie vincolate provenienti dal precedente esercizio, utilizzate per finalita' diverse da quelle inizialmente previste, secondo le destinazioni individuate nell'Allegato 3 della legge finanziaria regionale (L.R. 10 gennaio 2013, n. 2), con le modalita' di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 della stessa legge. Tale articolo recita che «1. Per l'esercizio finanziario 2013 e' disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell'"Allegato 3" ed e' autorizzata l'iscrizione delle stesse nel bilancio di previsione. 2. La riprogrammazione delle economie vincolate ha efficacia per l'esercizio finanziario 2013 e gli importi non impegnati entro il termine dell'esercizio medesimo riacquistano la loro destinazione di spesa originaria. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, gli impegni assunti sui capitoli di cui all'Allegato 3" sono imputati prioritariamente agli importi riprogrammati». Lo stesso articolo contemplava anche un comma 4, dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 241/2013. Esso prevedeva che «Le economie di stanziamento relative agli importi iscritti in bilancio per il rimborso dell'anticipazione di cui al comma 98, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" non utilizzata dalla Regione Abruzzo e per la quale non e' sorto nell'anno 2012 alcun obbligo di rimborso, sono riprogrammate e destinate nel bilancio di previsione del 2013 al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico locale regionale nell'ambito della riprogrammazione delle economie di cui all'"Allegato 3"». La tabella «Economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2013», inserita nella legge ricordata, reca un importo iniziale totale di euro 77.738.970,60, del quale e' stata inizialmente prevista la riprogrammazione all'articolo 7, autorizzandone l'iscrizione nel bilancio di previsione. La medesima tabella, con leggi regionali varie, e' stata piu' volte rimodulata: dapprima integrata con la L.R. 24 aprile 2013, n. 10, poi sostituita con la L.R. 16 luglio 2013, n. 20 (art. 6), di nuovo con la L.R. 9 agosto 2013, n. 23 (art. 27) e con la L.R. 22 ottobre 2013, n. 37 (art. 3). La tabella e' stata, infine, nuovamente sostituita con L.R. 30 dicembre 2013, n. 59 (art. 3) e con la L.R. 12 febbraio 2014, n. 9. Al termine dell'esercizio finanziario, in esito alle modifiche succedutesi, l'importo finale delle economie riprogrammate (euro 61.889.400,15) ha coinciso con l'importo delle economie effettivamente utilizzate per nuove finalita'. In dettaglio, tali somme sono state destinate ai seguenti capitoli: 11202 (UPB 02.01.005), 11437 (UPB 07.01.001), 21625 (UPB 13.01.002), 22425 (UPB 13.02.001), 51609 (UPB 11.01.003), 51611 (UPB 11.01.003), 61430 (UPB 10.01.004), 61622 (UPB 10.01.005), 61656 (UPB 10.01.005), 61657 (UPB 10.01.005), 61660 (UPB 10.01.005), 62101 (UPB 10.02.005), 62424 (UPB 10.02.009), 71520 (UPB 13.01.003), 101480 (UPB 07.01.015), 101531 (UPB 07.01.002), 102341 (UPB 07.02.006), 102396 (UPB 07.02.005), 102401 (UPB 07.02.003), 102419 (UPB 07.02.009), 102421 (UPB 07.02.003), 102489 (UPB 07.02.003), 102499 (UPB 07.02.011) 111412 (UPB 07.01.002), 111413 (UPE3 07.01.002), 111414 (UPB 07.01.001), 111610 (UPB 07.01.002), 112346 (UPB 07.02.002), 141502 (UPB 08.01.016), 142331 (UPB 07.02.013), 142342 (UPB 07.02.016), 151300 (UPB 05.01.007), 151303 (UPB 05.01.003), 151414 (UPB 05.01.007), 151532 (UPB 05.01.019), 152101 (UPB 05.02.012), 152103 (UPB 05.02.002), 152107 (UPB 05.02.002), 152187 (UPB 05.02.010), 152188 (UPB 05.02.010), 152203 (UPB 04.02.001), 152299 (UPB 04.02.001), 152311 (UPB 04.02.001), 152312 (UPB 04.02.001), 152321 (UPB 04.02.001), 152326 (UPB 04.02.001), 152328 (UPB 04.02.001), 152337 (UPB 04.02.001), 152338 (UPB 04.02.001), 152360 (UPB 04.02.001), 152373 (UPB 10.02.001), 152374 (UPB 04.02.001), 152376 (UPB 10.02.002), 152377 (UPB 04.02.001), 152378 (UPB 10.02.001), 152397 (UPB 04.02.001), 181511 (UPB 06.01.002), 262001 (UPB 03.02.005), 262500 (UPB 03.02.005), 271600 (UPB 05.01.001), 271602 (UPB 05.01.007), 281602 (UPB 05.01.007), 281623 (UPB 08.01.014), 282454 (UPB 08.02.020), 282455 (UPB 08.02.020), 291550 (UPB 05.01.020), 321901 (UPB 02.01.009). Dalla lettura delle modifiche evolutive della tabella di cui all'Allegato 3, traspare la variazione reiterata di nuove finalita', con assegnazione delle poste, a copertura di nuove spese individuate dalle leggi medesime. La citata riprogrammazione, inoltre, e' avvenuta in sede di bilancio preventivo 2013, senza che fosse stato precedentemente approvato il rendiconto 2012 e, conseguentemente, in assenza di un risultato di amministrazione positivo definitivamente accertato, in grado di consentire l'utilizzo di economie per le nuove finalita'. Tale assenza, peraltro, si e' protratta dalla data di emanazione della L.R. n. 2/2013 fino al termine dell'esercizio 2013. Inoltre, al momento dell'approvazione della riprogrammazione di economie vincolate, la situazione finanziaria della Regione Abruzzo non consentiva di ipotizzare ragionevolmente la presenza di un avanzo presunto, in quanto i disavanzi accumulati negli esercizi precedenti al 2012 (euro -294,4 mln. nel 2007, -301,1 mln. nel 2008, -413,6 mln. nel 2009, -433,1 mln. nel 2010 e -484,5 mln. nel 2011), non erano mai stati oggetto di manovre di recupero mediante iscrizione nei bilanci di previsione. La riprogrammazione di poste vincolate per nuove destinazioni e l'effettivo utilizzo delle stesse hanno suscitato, in sede di controllo, il dubbio che si sia determinato, al termine della gestione, un allargamento della spesa coperta in violazione degli equilibri di bilancio, per un importo almeno pari a quello delle economie di bilancio riprogrammate. 3. La bozza di rendiconto 2013 non tiene conto, altresi', ai fini della determinazione del risultato finale, dell'importo di euro 174.009.000,00 per anticipazioni di liquidita', ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Gli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge hanno introdotto, a favore delle Regioni e della Province autonome, tale istituto per favorire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali fosse stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il termine predetto, diversi da quelli finanziari e sanitari (articolo 2), nonche' per il pagamento dei debiti certi e liquidi ed esigibili degli Enti del S.S.N. (articolo 3), in relazione: agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo n. 118/2011; alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle Regioni ai rispettivi S.S.R. a titolo di finanziamento del S.S.N., ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci «Crediti verso Regione per spesa corrente» e «Crediti verso Regione per ripiano perdite» nelle voci di credito degli Enti del S.S.N. verso le rispettive Regioni dei modelli S.P. Il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 16 aprile 2013, che ha disposto il riparto, tra le Regioni, dell'anticipazione di liquidita' fino all'importo di 5.000 milioni di euro per l'anno 2013, ha previsto per la Regione Abruzzo l'importo di euro 174.009.000,00. Sotto il profilo finanziario, la Regione Abruzzo, con L.R. 16 luglio 2013, n. 20 (articolo 16), ha provveduto ad assicurare idonea e congrua copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita' ottenuta; in particolare, a decorrere dall'anno 2014, cio' sarebbe avvenuto, per un periodo di trenta anni e comunque fino alla totale estinzione di quanto dovuto, con le entrate derivanti dall'aumento della tassa automobilistica di cui all'articolo 1 della L.R. 9 novembre 2011, n. 39, per un importo di euro 13.000.000,00. Nel bilancio gli oneri di spesa di cui sopra hanno trovato copertura finanziaria con gli stanziamenti iscritti sul capitolo di spesa 313320 (UPB 16.03.002) «Rimborso quota capitale anticipazione di liquidita' dello Stato, ex articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35» e sul capitolo di spesa 311720 (UPB 16.01.002) «Interessi passivi su anticipazione di liquidita' dello Stato, ex articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35». Con deliberazione di Giunta regionale n. 539 del 22 luglio 2013, si e' deliberato l'accesso all'anticipazione di liquidita' di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 35/2013 per l'importo ricordato; sono stati istituiti, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, nella parte Entrata e nella parte Spesa del Bilancio di Previsione 2013, i seguenti capitoli, disponendo la conseguente variazione del bilancio regionale corrente: capitolo di entrata 51001.1 (UPB 05.01.001) «Anticipazione di liquidita' ex articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35», con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa pari a euro 174.009.000,00; capitolo di spesa 81591.1 (UPB 12.01.006) «Risorse, ex anticipazione articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, per la ricapitalizzazione degli enti del Servizio Sanitario regionale», con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa pari a euro 174.009.000,00; e' stato stabilito che i capitoli di bilancio istituiti facciano parte dell'articolazione dei capitoli di entrata e di spesa per il finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, entrate e spesa, lettera c), del decreto legislativo n. 118/2011. La Regione Abruzzo, dunque, in sede di rendiconto dell'esercizio 2013, ha allocato l'anticipazione di liquidita' al Titolo V dell'entrata sul capitolo 51001.1 (UPB 05.01.001) in competenza e cassa, tra le entrate derivanti da operazione creditizie, prestazioni e anticipazioni di cassa e liquidita'. Non si rinvengono poste di analogo importo al Titolo III della spesa. In sostanza, non avendo provveduto a neutralizzare l'impatto sul bilancio dell'anticipazione di liquidita' in argomento, mediante l'iscrizione di un fondo di pari importo in uscita o con altre modalita' tecniche di sterilizzazione, la Regione ha equiparato contabilmente l'anticipazione a un mutuo, dandone evidenza in tal senso nel patrimonio. In altre parole, la registrazione come mutuo ha comportato che le relative somme in entrata hanno consentito il finanziamento in competenza delle spese previste dal decreto-legge n. 35/2013, destinando risorse degli esercizi futuri alla copertura dell'importo delle singole rate di ammortamento divise in quota capitale (Titolo III) e quota interessi (Titolo I). 4. All'esito di una complessa istruttoria, svolta in costante contradditorio con le Strutture regionali, la Sezione, con ordinanza n. 32/2015 del 30 ottobre 2015, ha comunicato le criticita' principali, emerse dall'analisi del rendiconto; in tale sede, tra l'altro, sono stati messi in luce i dubbi di compatibilita' delle disposizioni concernenti la riprogrammazione delle economie vincolate e la contabilizzazione dell'anticipazione di liquidita' ex decreto-legge n. 35/2013, con il quadro costituzionale e con la piu' recente giurisprudenza della Corte costituzionale. Al fine di consentire l'esame in contradditorio delle criticita' rilevate nella citata ordinanza, e' stata convocata apposita adunanza per i giorni 18, 19 e 20 novembre 2015, nella quale e' stato accordato alle parti un termine non superiore a venti giorni per il deposito di eventuali memorie scritte. L'Amministrazione regionale ha presentato la memoria protocollo n. RA/309537/DRG in data 9 dicembre 2015, dunque nei termini assegnati, nella quale si e' espressa, tra l'altro, sui predetti punti critici osservati dalla Sezione e cioe': 1) riprogrammazione di economie vincolate, per la somma complessiva di euro 61.889.400,15, come da DGR. n. 539/2015 (in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale); 2) allocazione in bilancio dell'anticipazione di liquidita', chiesta e ottenuta dalla Regione Abruzzo, ai sensi del decreto-legge n. 35/2013, articolo 3 (in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 181/2015, attesa la mancata previsione del fondo o altra modalita' tecnico-contabile utile alla neutralizzazione). Con riferimento al punto 1), la Regione ha precisato, nella citata memoria, di aver operato «nel rispetto dei principi e delle statuizioni della Sentenza 241/2013 (che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 7, comma 4, L.R. 2/2013) e della sentenza 250/2013 (che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 13 e 14 della L.R. 3/2013), provvedendo a dare nuova copertura finanziaria a spese che, non essendo originariamente finanziate da fondi vincolati, non potevano trovare copertura nella riprogrammazione di parte dell'avanzo di amministrazione formatosi al termine dell'esercizio precedente». Secondo quanto sostenuto dalla Regione, la Corte costituzionale avrebbe censurato esclusivamente l'utilizzo delle «economie di stanziamento», non riferendosi invece «alle risorse iscritte in bilancio con vincolo di destinazione che alla fine dell'esercizio, se non impegnate, costituiscono "avanzo vincolato presunto"; le economie vincolate e la loro riprogrammazione mai potrebbero minare la certezza del risultato del Rendiconto, dal momento che il permanere per esse del vincolo sussistente al momento dell'iscrizione in bilancio (o della relativa riprogrammazione) obbliga ad escludere l'ammontare delle stesse dal calcolo dell'avanzo/disavanzo effettivo che ciascun Rendiconto registra». Ad ulteriore sostegno di cio' la Regione ha precisato che «la Corte, pronunciando l'illegittimita' dell'articolo 7 comma 4 della L.R. 2/2013, non ha ritenuto affetti dai medesimi vizi i commi 1, 2 e 3 (che dispongono la riprogrammazione di economie vincolate e dunque di parte dell'avanzo vincolato), cosi' sancendo il permanere nell'ordinamento positivo delle relative disposizioni normative. Ne' potrebbe sostenersi che il non pronunciamento di incostituzionalita' degli altri tre commi deriverebbe, come mera circostanza di fatto, dall'essere stata proposta impugnativa innanzi alla Corte unicamente per il comma 4 del citato articolo. Consta invece che la Corte, ove avesse ritenuti viziati da illegittimita' costituzionale anche i commi 1, 2 e 3 (le cui norme costituiscono fonte giuridica della riprogrammazione di economie vincolate nel bilancio 2013 mediante utilizzo di parte dell'avanzo vincolato) avrebbe esteso ad essi il proprio pronunciamento di cui alla sentenza 241/2013. Cio', infatti, la Corte ha posto in essere, proprio nei confronti della Regione Abruzzo con la sentenza n. 249 del 3 novembre 2014, allorquando, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 38 della L.R. 18 dicembre 2013 n. 55 e dell'articolo 7 della L.R. 21 marzo 2011 n. 14, impugnate dal Consiglio Dei Ministri, ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 30 luglio 2014, n. 34 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14)", [cfr. punto 3 della sentenza]. L'articolo 1, comma 1 della citata legge regionale 34/2014 pur non essendo, dunque, stato oggetto di impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri ha subito pronunciamento di incostituzionalita' da parte della Corte che vi provvede asserendo "In considerazione dell'inscindibile connessione esistente con le norme oggetto della presente declaratoria d'incostituzionalita', quest'ultima deve essere estesa in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), all'articolo 1, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2014, il quale ha stabilito un diverso finanziamento dei caducati interventi previsti dall'articolo 7 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2014." (Cfr. punto 5 del "Considerato in diritto"). Dunque, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della L.R. 2/2013 restano scientemente e validamente presenti nell'ordinamento positivo della Regione Abruzzo e disciplinano la riprogrammazione di economie vincolate». In merito al punto 2), nella citata memoria, la Regione ha riconosciuto il mancato rispetto delle indicazioni contabili desumibili dalla sentenza n. 181/2015 della Corte costituzionale; tuttavia ha rappresentato il mutamento del quadro normativo per effetto del decreto-legge n. 179/2015 e comunicato l'intento di «promuovere in sede di approvazione del rendiconto generale 2013 da parte del Consiglio Regionale norme specifiche che, nel prendere atto degli effetti della citata sentenza della Corte Costituzionale e delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 179/2015, diano atto che: il risultato di amministrazione negativo risulta integrato dall'importo dell'anticipazione di liquidita' pari a Euro 174 mln.; l'importo della predetta anticipazione trova copertura secondo le modalita' previste nel decreto-legge 179/2015; la contabilizzazione del maggior disavanzo sara' effettuata nel rendiconto generale 2014, in linea con quanto prescritto dall'articolo 1 del citato decreto 179/2015». Nel corso della Camera di consiglio del 21 dicembre 2015, la Sezione ha approvato la bozza della relazione prevista dall'articolo l, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, sopra richiamato, e dall'articolo 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Con ordinanza n. 39/2015 del 23 dicembre 2015, il Presidente di questa Sezione ha fissato per il 27 gennaio 2016 altra adunanza pubblica, al fine di ulteriormente garantire il contraddittorio sulle osservazioni contenute nella bozza di relazione, disponendo l'inoltro della relazione approvata. Immediatamente dopo l'adunanza pubblica in argomento, l'Amministrazione ha presentato memoria protocollo n. RA/20866/DRG del 29 gennaio 2016, con la quale, per gli aspetti ivi non trattati, ha rinviato alle conclusioni gia' espresse nella precedente nota protocollo n. RA/309537/DRG del 9 dicembre 2015. Non ha presentato alcuna controdeduzione in merito agli ulteriori profili di criticita' contenuti nella bozza di relazione conclusiva. 5. In sede di giudizio di parifica, il Procuratore regionale ha formulato le sue richieste, chiedendo alla Sezione di volere, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, sollevare questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione (nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1): della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)», articolo 7, commi 1, 2 e 3; della L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recate «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015", articoli 1, 4, 11 e 15; nonche', per violazione anche dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della L.R. 16 luglio 2013, n. 20 "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 / 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013), modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013/2015" e ulteriori disposizioni normative", articolo 16, "sospendendo il giudizio sulla regolarita' del Rendiconto Generale del Bilancio della Regione Abruzzo dell'esercizio finanziario 2013. In via subordinata, [di voler] parificare il rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2013, a eccezione dei risultati finanziari derivanti dai residui inattendibili, dall'utilizzo delle economie vincolate riprogrammate e dalla mancata neutralizzazione dell'anticipazione ex articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nonche' dei capitoli oggetto dei rilievi di irregolarita'». Il Procuratore, in particolare, ha convenuto con la Sezione regionale sulla rilevata mancanza di equilibrio del bilancio di previsione, sull'errata contabilizzazione dell'anticipazione di liquidita', sull'utilizzo del saldo finanziario positivo presunto di euro 1.053.840.000,00 destinazione della copertura di determinate spese, ricordando come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 250/2013, abbia dichiarato l'illegittimita' dell'utilizzo, quale copertura di spesa per l'esercizio 2013, dell'avanzo meramente presunto dell'esercizio 2012, operata dal legislatore regionale abruzzese, in quanto tale posta, mancando l'approvazione del rendiconto, sarebbe giuridicamente inesistente. 6. In udienza pubblica, la Sezione, con deliberazione n. 39/2016/PARI, ha concluso il procedimento di parifica dichiarando parzialmente regolare il «Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2013», nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, con alcune esclusioni. Ha deciso di sollevare, con separata ordinanza, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento ai parametri stabiliti dall'articolo 81, quarto comma (nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1), e dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, delle seguenti disposizioni legislative: L.R. 10 gennaio 2013, n. 2, «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2013)», articolo 7, commi 1, 2 e 3; L.R. 10 gennaio 2013, n. 3, «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015», articoli 1 e 4; articolo 11, con riferimento alla riprogrammazione delle economie vincolate riportate nella "Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione 2013", allegata alla legge, come modificata o sostituita dalle L.R. n. 10, n. 20, n. 23, n. 37 e n. 59 del 2013, e n. 9 del 2014; articolo 15, comma 3; L.R. 16 luglio 2013, n. 20, «Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale .10 gennaio 2013, n, 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013/2015" e ulteriori disposizioni normative», articolo 16. Conseguentemente, ha sospeso il giudizio di parifica per le voci incise dalle richiamate disposizioni. Considerato in diritto 1. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, dispone che «Il rendiconto generale della Regione e' parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimita' ed alla regolarita' della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale». Gli articoli del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti richiamati si riferiscono alla parifica del rendiconto generale dello Stato e disciplinano la procedura del giudizio di parificazione (articolo 40), il profilo contenutistico (articolo 39) e la contestualizzazione dell'attivita' di parifica con una relazione sul rendiconto (articolo 41). L'estensione del giudizio di parifica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e' coerente con il ruolo di «garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico» che il legislatore ha attribuito alla Corte dei conti e che e' stato confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60/2013, nella quale, richiamando anche la pregressa giurisprudenza, e' stato affermato che «alla Corte dei conti e' attribuito il controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unita' economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (articoli 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (articoli 11 e 117, primo comma, Cost.)». Infatti, il giudizio di parifica per le Regioni a statuto ordinario e' stato introdotto, come precisa il primo comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 174/2012, «al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni». 2. Dal conto del bilancio del Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2013 emerge, come piu' diffusamente esposto nella parte in fatto, un disavanzo d'amministrazione pari ad euro -538.201.471,80, risultante dal saldo algebrico tra fondo cassa (+372.586.542,75 euro), residui attivi (+2.189.508.684,93 euro), residui passivi (-1.377.808.708,02 euro) e somme vincolate da reiscrivere in competenza (-1.722.487.991,46 euro). Il risultato negativo di amministrazione costituisce l'esito finale della gestione dell'Ente regionale e, come tale, e' determinato dall'attuazione dei documenti di programmazione finanziaria, in particolare il bilancio di previsione e le relative variazioni, concernenti le previsioni di entrata e le conseguenti autorizzazioni di spesa. A sua volta, il risultato di amministrazione influenza le successive gestioni in virtu' del nesso di continuita' che lega gli esercizi finanziari. In particolare, l'analisi condotta dalla Sezione ha evidenziato che su tale saldo finale hanno inciso, tra gli altri, impegni di spesa derivanti dalla riprogrammazione di economie di spesa legate a entrate a destinazione vincolata (c.d. economie vincolate), finanziate da avanzo non accertato in via definitiva con l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente (c.d. avanzo presunto), nonche' dal ricorso all'anticipazione di liquidita' ex decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. Piu' precisamente, si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative regionali che hanno condizionato conseguente risultato contabile: 1. Con l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013) viene disposta, per l'esercizio finanziario 2013, la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell'Allegato 3, con conseguente autorizzazione all'iscrizione delle stesse nel bilancio di previsione 2013. Il comma 2, inoltre, prevede che tale riprogrammazione abbia efficacia per l'esercizio finanziario 2013 e che gli importi non impegnati entro il termine dell'esercizio medesimo riacquistino la loro destinazione di spesa originaria. Infine, ai sensi del comma 3, gli impegni assunti sui capitoli di cui all'Allegato 3 devono essere imputati prioritariamente agli importi riprogrammati; 2. Con l'articolo 15, comma 3, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015), viene recepita nel bilancio di previsione 2013 - mediante apposito allegato - la predetta riprogrammazione di economie vincolate, per l'importo di euro 77.738.970,60. Successivamente, l'allegato citato viene piu' volte modificato dalle L.R. n. 10, n. 20, n. 23, n. 37 e n. 59 del 2013, e n. 9 del 2014; in particolare, la L.R. n. 59/2013, articolo 3, comma 1, sostituisce integralmente la tabella allegata, relativa alla riprogrammazione delle economie vincolate, riducendone l'importo complessivo a euro 61.889.400,15; 3. In applicazione delle precedenti disposizioni normative, con l'articolo 11, della L.R. n. 3/2013 viene riportato, nello stato di previsione dell'entrata, il saldo finanziario positivo presunto 2012 (per euro 1.053.840.000,00), destinandolo alla copertura delle seguenti somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa: a) capitoli dei fondi di riserva 323600 (UPB 15.01.003) «Fondo per la riassegnazione di economie vincolate», per euro 913.261.029,40 e 323700 (UPB 15.02.003) «Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui», per euro 50.000.000,00; b) capitoli riportati nella Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2013, allegata alla legge, per complessivi euro 77.738.970,60 (elencati nella parte in fatto della presente ordinanza); c) capitolo 81520 (UPB 12.01.001) «Oneri per il piano di rientro del settore sanitario - LR 16.3.2007, n. 4», a titolo di maggiori entrate da manovre fiscali regionali degli anni precedenti a copertura del piano di rientro dai deficit sanitari, per euro 3.840.000,00; 4. Le disposizioni dell'articolo 15 della L.R. n. 3/2013 vengono, poi, recepite negli articoli 1 e 4 della medesima legge. Con questi ultimi vengono approvati, rispettivamente, i totali generali delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione per finanziario 2013, inclusivi sia dell'avanzo presunto, sia degli stanziamenti di spesa dallo stesso coperti, tra i quali quelli legati alla riprogrammazione di economie vincolate di cui al precedente punto 3.b); 5. Con l'articolo 16, commi 1, 2 e 3, della L.R. 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)», modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013/2015» e ulteriori disposizioni normative), si prevedono disposizioni concernenti l'anticipazione di liquidita' ex articolo 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. Al riguardo, come gia' diffusamente riportato in fatto, la Regione Abruzzo ha ottenuto, nel 2013, la somma di euro 174.009.000,00 a titolo di anticipazione di liquidita' per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati al 31 dicembre 2012 dalle aziende sanitarie della Regione; detta somma viene contabilizzata nel bilancio regionale, dal lato delle entrate nel capitolo 51001.1 (UPB 05.01.001) «Anticipazione di liquidita' ex art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35» e dal lato delle spese nel corrispettivo capitolo 81591.1 (UPB 12.01.006) «Risorse ex anticipazione di liquidita' ex articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, per la ricapitalizzazione degli enti del Servizio Sanitario regionale», istituiti con deliberazione di Giunta regionale n. 539 del 22 luglio 2013. Sul punto, con il citato articolo 16 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20, la Regione provvede ad assicurare la copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita' con le entrate derivanti dall'aumento della tassa automobilistica di cui all'articolo 1 della L.R. 9 novembre 2011, n. 39, per un importo di euro 13.000.000,00; nel bilancio, gli oneri legati al rimborso trovano copertura finanziaria con gli stanziamenti iscritti sul capitolo di spesa 313320 (UPB 16.03.002) «Rimborso quota capitale anticipazione di liquidita' dello Stato, ex articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35» e sul capitolo di spesa 311720 (UPB 16.01.002) «Interessi passivi su anticipazione di liquidita' dello Stato, ex articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35». La legge regionale non contempla, pero', previsioni tese a neutralizzare, attraverso la costituzione di un fondo di pari importo, i margini di competenza derivanti dall'iscrizione in entrata dell'anticipazione di liquidita' in esame. Nella memoria depositata in data 16 febbraio 2016 (successivamente integrata il 26 febbraio 2016) e nel corso dell'udienza di parifica, la Procura regionale eccepisce l'illegittimita' costituzionale di tutte le disposizioni di legge sopra elencate, in relazione ai parametri di sana gestione finanziaria rappresentati dagli articoli 81, quarto comma (nella formulazione antecedente alla legge costituzionale n. 1/2012) e 119, sesto comma, della Costituzione. In particolare, i profili di vizio rilevati attengono al difetto di copertura finanziaria delle spese finanziate da avanzo presunto - fatta eccezione per quelle legate a fondi vincolati e regolarmente stanziati nell'esercizio precedente, alla riprogrammazione di economie vincolate in contrasto con il principio di unita' di bilancio, nonche' alla registrazione dell'anticipazione di liquidita' in modo difforme rispetto alle indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 181/2015), con conseguente violazione del divieto di cui all'articolo 119, comma sesto, della Costituzione. Contestualmente alle eccezioni di illegittimita' delle norme sopra elencate - ribadite in sede di udienza pubblica di parifica - la Procura richiede la sospensione del giudizio sulla regolarita' del Rendiconto generale del bilancio della Regione Abruzzo dell'esercizio finanziario 2013. 3. In via preliminare rispetto alla necessaria valutazione della non manifesta infondatezza di tali eccezioni, appare necessario soffermarsi sulla legittimazione di questa Corte ad adire il Giudice delle leggi, nonche' sulla rilevanza delle questioni nel giudizio in corso. Per quanto riguarda la legittimazione della Sezione di controllo a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in sede di parificazione del rendiconto, giova ricordare che questo giudizio si' svolge con le formalita' della giurisdizione contenziosa, prevede la partecipazione del Procuratore generale in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione e si conclude con una pronunzia adottata in esito a pubblica udienza, sicche' la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 165/1963, n. 121/1966, n. 142/1968, n. 244/1995 e n. 213/2008) ha riconosciuto «alla Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, la legittimazione a promuovere, in riferimento all'articolo 81 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale, avverso tutte quelle disposizioni di legge che determinino effetti modificativi dell'articolazione del bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unita' elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con il sistema dei risultati differenziali» (sentenza n. 213/2008 della Corte costituzionale). Piu' recentemente, la Corte costituzionale (sentenza n. 181/2015) ha riconosciuto anche alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la legittimazione a promuovere, nell'ambito del giudizio di parifica del rendiconto delle Regioni a statuto ordinario, questione di legittimita' costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria. La legittimazione di questa Corte a sollevare questioni di legittimita' costituzionale, quindi, non e' considerata limitata al solo parametro costituito dall'articolo 81 della Costituzione, ma si estende a tutte le norme costituzionali tese a presidiare gli equilibri di finanza pubblica e, dunque, anche con riferimento all'articolo 119, sesto comma, che limita il ricorso all'indebitamento solo per spese di investimento. Sul punto, occorre infatti ricordare che il giudizio di parificazione, allo stato della legislazione vigente, e' l'unica possibilita' offerta dall'ordinamento per sottoporre a scrutinio di costituzionalita' in via incidentale, in riferimento ai principi costituzionali in materia di finanza pubblica, le disposizioni legislative che, incidendo sui singoli capitoli, modificano l'articolazione del bilancio e ne possono alterare gli equilibri complessivi. Conseguentemente, ove si escludesse la legittimazione di questa Corte a sollevare questioni di costituzionalita' in riferimento ai parametri sopra individuati, si verrebbe a creare, di fatto, una sorta di spazio legislativo immune dal controllo di costituzionalita' attivabile in via incidentale, laddove la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la legittimazione della Sezione di controllo della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimita' costituzionale anche in relazione all'esigenza di assicurare «al sindacato della Corte costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, piu' difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte» (Corte costituzionale sentenza n. 226/1976). 4. Al fine di evidenziare la rilevanza nel presente giudizio delle questioni di costituzionalita' che si intende sollevare, la Sezione ritiene necessario precisare quale sia l'oggetto del giudizio di parifica. L'articolo 39 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti (regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214), al quale l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, fa rinvio, dispone che «La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio. A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture. La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro». In un primo tempo, la Corte costituzionale, pur ravvisando nel giudizio di parifica del rendiconto generale dello Stato la presenza delle condizioni ipotizzate dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, per la proposizione davanti ad essa di questioni di legittimita' costituzionale, dal tenore letterale del citato articolo 39 aveva tratto la conclusione che esse non potevano investire la legge di bilancio o le leggi di spesa, attesa la loro irrilevanza ai fini del decidere, in considerazione del peculiare ambito di cognizione del giudizio di parifica (Corte costituzionale, sentenza n. 142/68). Successivamente, la riforma del bilancio ne ha mutato natura e finalita', trasformandolo da «strumento descrittivo di fenomeni di mera erogazione finanziaria» in «strumento di realizzazione di nuove funzioni di governo (come la programmazione di bilancio, le operazioni di tesoreria, ecc.) e piu' in generale di politica economica e finanziaria»; in questo nuovo contesto il bilancio persegue, tra le altre, «la finalita' di meglio programmare, definire e controllare le entrate e le spese pubbliche, per assicurare l'equilibrio finanziario e la sostanziale osservanza, in una proiezione temporale che supera l'anno, dei principi enunciati dall'articolo 81 della Costituzione». I mutamenti del bilancio hanno indotto una rivisitazione del ruolo assegnato al giudizio di parifica; al riguardo, il Giudice delle leggi, con sentenza n. 244/1995, ha affermato che «la funzione di riscontro, che costituisce l'essenza del giudizio di parificazione, attiene anche alla verifica degli scostamenti che, negli equilibri stabiliti n bilancio preventivo, si evidenziano in sede consuntiva, coerentemente con la previsione del primo comma dell'articolo 39 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214». Conseguentemente, pur precisando che oggetto del giudizio di parificazione e' il riscontro e la verifica, rispetto alta legge di bilancio, delle risultanze del rendiconto generale, la Corte costituzionale ha ritenuto che, non potendo ignorarsi il rilievo che il raffronto fra dati previsionali e consuntivi viene ad avere nel nuovo contesto normativo, «la decisione da assumere non puo' non vertere anche sulla verifica, a consuntivo, del rispetto degli accennati equilibri, in relazione, tra l'altro, ai vincoli posti dalla legge finanziaria». Questo orientamento e' stato confermato dalla sentenza n. 213/2008, nella quale, richiamando espressamente la sentenza n. 244/1995 sopra citata, la Corte costituzionale ha confermato la legittimazione della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione a sollevare questione di legittimita' costituzionale «avverso tutte quelle disposizioni di legge che determinino effetti modificativi dell'articolazione del bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unita' elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con il sistema dei risultati differenziali». Puo', pertanto, ritenersi che, allo stato attuale della giurisprudenza costituzionale, il giudizio di parifica ha come oggetto la verifica delle riscossioni e dei pagamenti e dei relativi resti (residui) e, soprattutto, la verifica a consuntivo degli equilibri di bilancio sulla base del bilancio preventivo e di tutte le disposizioni sopravvenute che ne hanno modificato la struttura. In tal modo, il giudizio di parificazione si pone come strumentale al ruolo di «garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico» che il legislatore ha attribuito alla Corte dei conti. Cio' premesso, la possibilita' di procedere ad una parifica parziale, gia' conosciuta dalla prassi applicativa (decisione n. 36/CONTR/2011 delle Sezioni Riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, decisione n. 116/2014/PARI della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, decisione n. 36/2014/PARI della Sezione regionale di controllo per la Calabria, decisione n. 46/2014/PARI della Sezione regionale di controllo per la Liguria, decisione n. 2/2014/SS.RR./PARI delle Sezioni riunite per la Regione siciliana) appare coerente con l'oggetto del giudizio che, come detto, si sostanzia in piu' parifiche distinte delle diverse poste, che confluiscono sui risultato complessivo. Nella fattispecie, le valutazioni finalizzate alla parifica dei capitoli riportati nella tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2013, nonche' dei capitoli 51001.1 (UPB 05.01.001) «Anticipazione di liquidita' ex articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35» sul lato delle entrate e 81591.1 (UPB 12.01.006) «Risorse ex anticipazione di liquidita' ex articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, per la ricapitalizzazione degli enti del Servizio Sanitario regionale» sul lato della spesa, comportano l'applicazione delle L.R. n. 2/2013, n. 3/2013, n. 20/2013 e n. 59/2013 che ne hanno disciplinato o modificato il finanziamento; cio' mette in luce la rilevanza, nel presente giudizio, delle questioni di costituzionalita' che si intende sollevare. E' evidente, infatti, che, nella vigenza delle menzionate norme regionali e in assenza di scrutinio da parte del Giudice delle leggi, la Sezione, pur dubitando della relativa costituzionalita', dovrebbe parificare le predette componenti del rendiconto della Regione Abruzzo, venendo quindi meno alle finalita' per le quali e' stata intestata alla Corte dei conti la funzione di parifica dei rendiconti regionali. Ancora, a sostegno della rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale da sollevarsi, va evidenziata l'incidenza che le disposizioni finanziarie e di bilancio di cui alle L.R. n. 2/2013, n. 3/2013 e n. 59/2013 sopra menzionate hanno comportato sulla gestione dell'anno, determinando un ampliamento non consentito della capacita' di spesa, pari all'importo dell'avanzo presunto illegittimamente utilizzato per finalita' di copertura; inoltre le variazioni di bilancio, operate con il richiamato articolo 16 della L.R. n. 20/2013, hanno generato un impatto sostanziale sugli equilibri, sul risultato d'amministrazione e, conseguentemente, anche sull'equilibrio dei bilanci futuri. Infatti, applicando le precedenti disposizioni, il disavanzo d'amministrazione dell'esercizio 2013 rimarrebbe fissato nell'importo di euro -538.201.471,80, esposto nel progetto di legge di approvazione del rendiconto. Diversamente, se le stesse venissero dichiarate costituzionalmente illegittime, le spese legate alla riprogrammazione di economie vincolate e quelle finanziate con le anticipazioni di liquidita', ottenute ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35/2013, sarebbero prive di copertura e, conseguentemente, il disavanzo d'amministrazione aumenterebbe del relativo importo (rispettivamente per euro 61.889.400,15 e euro 174.009.000,00). Al riguardo, appare opportuno sottolineare che il risultato d'amministrazione consente di accertare l'equilibrio finanziario complessivo dell'ente. Pertanto, la sua esatta determinazione costituisce l'oggetto principale e lo scopo del giudizio di parificazione che, come sopra detto, riguarda, non solo la verifica delle riscossioni e dei pagamenti e dei relativi resti (residui), ma anche, e soprattutto, la verifica, a consuntivo, degli equilibri di bilancio. Inoltre, trattandosi di disavanzo d'amministrazione, che deve essere obbligatoriamente ripianato, esso condiziona anche l'equilibrio degli esercizi futuri. Alla luce di quanto esposto, la Sezione ritiene che le questioni di legittimita' costituzionale, di seguito illustrate, siano rilevanti, atteso il diverso esito del giudizio, a seconda che vengano applicate o meno le disposizioni di legge impugnate. 5. La prima questione di costituzionalita' attiene alle disposizioni di legge concernenti la riprogrammazione di economie vincolate, la cui copertura e' garantita a mezzo di avanzo presunto. Si fa in particolare riferimento a: 1. l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della L.R. n. 2/2013 (legge Finanziaria Regionale 2013); tali norme, come precedentemente richiamato, dispongono la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell'Allegato 3 (per l'importo complessivo iniziale di euro 77.738.970,60, poi ridotto a euro 61.889.400,15), autorizzandone l'iscrizione nel bilancio di previsione. La riprogrammazione ha efficacia per l'esercizio finanziario 2013 e gli importi non impegnati entro il termine dell'esercizio medesimo riacquistano la loro destinazione di spesa originaria. Infine, in base al comma 3, gli impegni assunti sui capitoli di cui all'Allegato 3 sono imputati prioritariamente agli importi riprogrammati; 2. la riprogrammazione in argomento viene poi recepita nel bilancio di previsione 2013, a mezzo dell'articolo 15, comma 3, della L.R. n. 3/2013, inserita tra gli stanziamenti di spesa (articolo 4, L.R. n. 3/2013) e finanziata con avanzo presunto (articolo 11, L.R. n. 3/2013). In via preliminare, rispetto alle valutazioni sul requisito della non manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate, la Sezione ritiene necessario ricordare che la copertura tramite avanzo presunto, operata dall'articolo 11, della L.R. n. 3/2013, nella versione originaria, comprendeva anche i capitoli 323500 (UPB 15.02.003) «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori - articolo 18 della LR 25 febbraio 2002, n. 3» (euro 6.000.000,00) e 321920 (UPB 15.01.002) «Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori - articolo 18 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3» (euro 3.000.000,00). Queste parti dell'articolo 11 in esame sono state gia' oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 250/2013, ne ha dichiarato l'illegittimita', congiuntamente con gli articoli 13, comma 1, e 14, comma 1, della L.R. n. 3/2013, non ritenendo conforme all'articolo 81, quarto comma (nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1), della Costituzione la copertura finanziaria operata a mezzo dell'utilizzo dell'avanzo presunto 2012. Nell'occasione la Corte costituzionale, pur riconoscendo i limiti fissati dal ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale non aveva impugnato l'utilizzazione dell'ulteriore parte dell'avanzo di amministrazione presunto prevista dall'articolo 11 della legge in esame, ricordava che «la declaratoria d'incostituzionalita' dell'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto alle sole partite di spesa oggetto del ricorso non esonera la Regione dal rispetto dei canoni derivanti dal precetto costituzionale dell'equilibrio complessivo del bilancio, anche in relazione alla dimensione di assoluto rilievo dell'avanzo di amministrazione presunto residuale». Tuttavia, come ricordato dalla Procura regionale, «la Regione, nonostante l'autorevole avvertimento e sollecitazione del Giudice costituzionale a intervenire a garanzia dell'equilibrio di bilancio, e' rimasta inerte». Alla luce di cio', la Sezione ritiene che i medesimi profili di illegittimita' costituzionale, per assenza di adeguata copertura finanziaria, non appaiano manifestamente infondati anche riguardo alla riprogrammazione di economie contemplata nell'articolo 11 della legge n. 3/2013, a fronte del saldo finanziario presunto del 2012. Piu' precisamente, la Sezione dubita che le riprogrammazioni effettuate con le norme elencate ai precedenti punti 5.1 e 5.2 siano in linea con il principio di unita' di bilancio, desumibile dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione (nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1), ed esplicitato dall'articolo 24, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica). Al riguardo, la Corte costituzionale ricorda che «il bilancio non puo' essere articolato in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura di determinate e specifiche spese, salvi i casi di espresso vincolo disposti dalla legge per alcune tipologie di entrate (tributi di scopo mutui destinati all'investimento, fondi strutturali di provenienza comunitaria, etc.). Se tale principio risulta indefettibile nell'ambito del singolo esercizio di competenza, a maggior ragione esso preclude che economie di spesa di esercizi precedenti possano essere trasferite a quello successivo attraverso una sorta di vincolo postumo, privo di qualsiasi fondamento normativo» (sentenza n. 241/2013). Ad avviso della Sezione, inoltre, le norme in esame sembrano porsi in contrasto con il principio di tutela degli equilibri di bilancio, anch'esso contenuto nell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione (nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1), in quanto la riprogrammazione delle economie vincolate ivi disposta non rispetta le stringenti condizioni fissate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192/2012. Sul punto, si osserva che il predetto principio impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite, ai fini della loro applicazione al bilancio successivo. Si tratta di una regola posta a presidio della sana gestione finanziaria, dal momento che la sottrazione di componenti attive dall'aggregato complessivo (il quale determina il risultato di amministrazione), effettuata senza la previa verifica di sussistenza dell'avanzo, puo' aggravare gli eventuali saldi negativi del conto consuntivo. Essa viene infatti a ridurre il saldo economico (risultante dall'aggregato complessivo costituito dai residui attivi, dai residui passivi e dal fondo di cassa) in misura pari alla risorsa sottratta per la reiscrizione nell'esercizio successivo. Inoltre, la riprogrammazione viene finanziata mediante applicazione di "Avanzo presunto", posta che, per giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, costituisce entita' giuridicamente e contabilmente inesistente, sicche' «nessuna spesa puo' essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell'esercizio precedente» (sentenza n. 70/2012). La stima del risultato di amministrazione di fine esercizio e' d'ausilio nell'impianto e nella gestione del bilancio di previsione, in quanto, in una prospettiva prudenziale, consente di anticipare il recupero di un'eventuale situazione di disavanzo latente, prima del relativo definitivo accertamento mediante rendiconto, ad esercizio finanziario oramai avviato. Come ricordato dalla Corte costituzionale, «in buona sostanza, mentre la corretta pratica contabile prescrive un atteggiamento tempestivo e prudenziale nei confronti del disavanzo presunto, il legislatore vieta tassativamente l'utilizzazione dell'avanzo presunto per costruire gli equilibri del bilancio, in quanto entita' economica di incerta realizzazione e, per cio' stesso, produttiva di rischi per la sana gestione finanziaria dell'ente pubblico» (sentenza n. 70/2012). Alla luce di cio', nel caso della Regione Abruzzo, appaiono ancora piu' evidenti i profili di illegittimita' dell'utilizzo, con finalita' di copertura, del saldo di amministrazione positivo presunto; infatti, alla data di approvazione del bilancio di previsione 2013, la Regione era consapevole dei disavanzi accumulati negli esercizi precedenti al 2012 (€ -413,6 mln. nel 2009, -433,1 mln. nel 2010 e -484,5 mln. nel 2011), mai oggetto di manovre di recupero mediante iscrizione nei bilanci di previsione dei relativi esercizi successivi. La situazione di disavanzo sostanziale, in luogo del saldo positivo iscritto nel bilancio preventivo 2013, si e' successivamente manifestata anche per l'esercizio 2012 (€ -454,96 mln.), a seguito dell'approvazione del relativo rendiconto con la L.R. n. 45/2014. Ne consegue che, in sede di programmazione finanziaria 2013, non poteva ritenersi fondata alcuna stima di un presumibile esito positivo della gestione 2012. In realta' l'intero impianto dell'articolo 11 della legge n. 3/2013 sembra configurare la violazione dei principi della copertura e dell'unita' e concorre a rendere il bilancio dell'esercizio 2013 privo di equilibrio nel suo complesso, poiche' si determina il sovradimensionamento della spesa rispetto alle risorse effettivamente disponibili, in presenza di un avanzo presunto rimasto tale fino a fine esercizio. Al riguardo, la Corte costituzionale ha piu' volte affermato che «Nell'ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche i principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale fissati nell'articolo 81, quarto comma, Cost. si realizzano attraverso due regole, una statica e l'altra dinamica: "la prima consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa" (sentenza n. 70/2012); "la seconda nel continuo perseguimento di una situazione di equilibrio tra partite attive e passive che compongono il bilancio, attraverso un'interazione delle loro dinamiche in modo tale che il saldo sia tendenzialmente nullo. Cio' determina nell'amministrazione pubblica l'esigenza di un costante controllo di coerenza tra la struttura delle singole partite attive e passive che compongono il bilancio stesso» (sentenza n. 250/2013)". Infine, allo scopo di completare la valutazione in merito alla non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimita' relativi alle coperture mediante avanzo presunto, occorre scrutinare se la riprogrammazione contemplata nell'articolo 11 della L.R. n. 3/2013 possa rientrare nell'eccezione al principio generale rappresentata dai fondi a destinazione vincolata. Infatti, i vincoli di destinazione delle risorse confluenti, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non e' capiente a sufficienza o e' negativo: in questi casi l'ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziarie gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente. Ad avviso della Corte costituzionale, «questa eccezione non e' riconducibile alla ratio intrinseca dell'istituto del risultato presunto (la cui disciplina e' preordinata piuttosto alla prudente cautela nella gestione delle uscite), bensi' alla clausola generale in materia contabile che garantisce l'esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalita' di legge» (sentenza n. 70/2012). Tuttavia, attesi i rischi per gli equilibri di bilancio derivanti da questa eccezione, la stessa Corte costituzionale ne ha bilanciato gli effetti imponendo rigorosi obblighi motivazionali; infatti, non e' sufficiente richiamare genericamente l'utilizzo di un avanzo vincolato: l'Amministrazione che Io invoca deve, invece, rendere ragione del vincolo normativo esistente e della sua effettiva osservanza, indicandone chiaramente le fonti normative e producendo nella legge approvativa del bilancio e nei suoi allegati tutte le informazioni atte a consentire un'efficace verifica della ricorrenza, nel caso specifico, del vincolo di destinazione e del suo effettivo rispetto, come emergente da un adeguato livello di dettaglio circa l'impiego dei fondi. Si legge, al riguardo, nella stessa sentenza n. 70/2012, «ferma restando questa regola eccezionale in ordine alla utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto vincolato, la legge di approvazione del bilancio di previsione e le note a corredo dello stesso devono tuttavia individuare con esattezza le ragioni normative dei fondi vincolati, nel rispetto dei principi di chiarezza e di verificabilita' dell'informazione». L'eccezione, rappresentata dal trasferimento di fondi vincolati rimasti inutilizzati al termine degli esercizi precedenti, e', quindi, subordinata alla condizione che permangano le finalita' perseguite attraverso il loro originario stanziamento e non puo' operare con riguardo a nuovi obiettivi enunciati in sede di reiscrizione delle somme nell'esercizio di competenza. Cio' premesso, le riprogrammazioni disposte con i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 2/2013 non sembrano soddisfare i requisiti precedentemente descritti, in quanto le risorse derivanti dalle economie vincolate vengono destinate a coprire spese diverse rispetto a quelle che giustificavano l'originario stanziamento; cio' emerge chiaramente dalla disamina delle voci elencate nella tabella di cui all'Allegato 3, che evidenzia discrasie tra le disposizioni normative che supportano i vincoli originari e quelle che determinano le finalita' riprogrammate. D'altronde e' proprio la riprogrammazione di risorse rispetto alla destinazione originaria l'elemento che differenzia le reiscrizioni di cui all'articolo 7 della L.R. n. 2/2013 da quelle previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, della L.R. n. 3/2013; anche queste ultime, infatti, vengono finanziate con avanzo presunto, ma rimangono destinate secondo gli originari vincoli finalistici. Inoltre, lo stesso comma 2, dell'articolo 7, della L.R. n. 2/2013, nel disporre ritorno alla destinazione di spesa originaria degli importi non impegnati a fine 2013, conferma la circostanza che la riprogrammazione di cui al comma 1 potrebbe comportare la deviazione delle risorse dalla loro originaria finalita'. In questo modo, si realizza un'elusione del divieto di utilizzazione dell'avanzo presunto, in quanto la Regione ottiene un ampliamento delle proprie capacita' di spesa, a valere su risorse vincolate ad altre finalita'. Invero, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 192/2012), «il concetto di economia di spesa collide intrinsecamente con quello di programmazione e [...] quello di vincolo e' relativo e circoscritto - come gia' rilevato - alle finalita' per le quali viene creato l'originario stanziamento negli esercizi pregressi. Infatti, quando si siano verificate economie di spesa, gli esiti contabili non possono fuoriuscire dalle due ipotesi alternative di permanenza del vincolo specifico, cui collegare la relativa reiscrizione, oppure di sopravvenienza attiva vera e propria, che si riversa - quale componente positiva - nella aggregazione complessiva degli elementi che determinano il risultato di amministrazione, nel caso in cui l'obiettivo sotteso al vincolo sia stato realizzato». In sostanza, l'utilizzo di risorse vincolate non impiegate, per finanziare in bilancio altre spese, mina - in assenza di un rendiconto approvato dal quale emerga un idoneo avanzo di amministrazione - gli equilibri dell'Ente Regione, il quale, al manifestarsi delle esigenze di spesa alla base dell'originario stanziamento, non potra' piu' disporre delle economie vincolate, in quanto riprogrammate per altre finalita'. 6. La seconda questione di costituzionalita', che questa Sezione ritiene di dover sollevare, investe le disposizioni di cui all'articolo 16 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20, in tema di anticipazione di liquidita' ex articolo 3 del decreto-legge n. 35/2013; come gia' ricordato, con tale norma la Regione Abruzzo assicurava la copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita' ottenuta (quota capitale e quota interessi) con le entrate derivanti dall'aumento della tassa automobilistica di cui all'articolo 1 della L.R. 9 novembre 2011, n. 39, per un importo annuale di euro 13.000.000,00. Le variazioni di bilancio necessarie per dare evidenza all'anticipazione di liquidita' sono avvenute con deliberazione di Giunta regionale (n. 539 del 22 luglio 2013), ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della L.R. n. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), il quale dispone che «Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta regionale sono istituite nuove unita' previsionali di base per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonche' per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni». In attuazione di cio', la Giunta ha istituito, nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio di' previsione 2013, i seguenti capitoli con i relativi stanziamenti: capitolo di entrata 51001.1 (UPB 05.01.001) «Anticipazione di liquidita' ex articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35», con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa pari a euro 174.009.000,00; capitolo di spesa 81591.1 (UPB 12.01.006) «Risorse, ex anticipazione articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, per la ricapitalizzazione degli enti del Servizio Sanitario regionale», con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa pari a euro 174.009.000,00. La posta in entrata rientra nel Titolo V (entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie), mentre quella in uscita nel Titolo I (spese correnti). La Sezione dubita della legittimita' costituzionale, con riferimento all'articolo 81, comma 4, della Costituzione (nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1), dell'articolo 16 della L.R. n. 20/2013, in quanto lo stesso non prevede misure quali lo stanziamento di un apposito fondo di accantonamento, teso a sterilizzare i margini di competenza generati dall'iscrizione, tra le poste in entrata, dell'anticipazione di liquidita'. Il tema della corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidita' ex decreto-legge n. 35/2013 e' stato recentemente oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale, con riguardo a disposizioni legislative della Regione Piemonte, sostanzialmente assimilabili a quelle della Regione Abruzzo qui in esame. Piu' precisamente, con la sentenza n. 181/2013 la Corte costituzionale ha stabilito importanti punti fermi in merito alla natura dell'anticipazione di liquidita' e alle modalita' contabili da adottare per garantirne la compatibilita' con i parametri costituzionali rappresentati dagli articoli 81, quarto comma (nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1), e 119, sesto comma, della Costituzione. In merito all'aspetto della natura giuridica, la Corte costituzionale assimila l'anticipazione ex decreto-legge n. 35/2013 all'istituto dell'anticipazione di cassa, pur riconoscendone forti elementi di ambiguita' (tra tutti la durata trentennale, la destinazione a copertura degli «ammortamenti non sterilizzati» e delle «mancate erogazioni per competenza»). Piu' precisamente «il meccanismo normativo creato dal legislatore statale risulta influente sulla sola gestione di cassa: d'altronde, quando una disposizione si presta a piu' interpretazioni e solo una risulta conforme al parametro costituzionale, al testo legislativo va attribuito il significato compatibile con la Costituzione. Un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme statali porta dunque a concludere che le anticipazioni di liquidita' altro non costituiscono che anticipazioni di cassa di piu' lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie. La loro ratio, quale si ricava dalla genesi del decreto-legge e dai suoi lavori preparatori, e' quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento delle passivita' pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione della anticipazione stessa cosi' da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell'anticipazione. E d'altronde - come emerge dalla formulazione della norma statale (l'onere stimato in 6,25 miliardi di euro, 2,5 miliardi di euro per il 2013 e 3,7 miliardi di euro per il 2014, per le anticipazioni di liquidita' da restituire in un periodo non superiore a trent'anni e' stato collegato al rendimento dei BTP a 5 anni) - il collegamento del finanziamento dell'ente territoriale ai titoli del debito pubblico e' ulteriore elemento a favore della tesi che tali operazioni non possano finanziare la copertura di disavanzi o spese di pertinenza degli esercizi successivi all'entrata in vigore del n. 35 del 2013». Dalla predetta ricostruzione giuridica dell'anticipazione di liquidita' consegue che, nella rappresentazione contabile, la stessa non deve configurarsi come una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, bensi' come un istituto di natura finanziario - contabile avente lo scopo di fornire liquidita' per onorare debiti pregressi, gia' regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati. Proprio per evitare tale deviazione, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 19/SEZAUT/2014/QMIG dell'11 luglio 2014) - nell'esercizio della funzione nomofilattica in sede di controllo sugli enti territoriali - e lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze - nel contratto stipulato per la concessione e la restituzione dell'anticipazione - hanno previsto l'obbligo di sterilizzare l'anticipazione, affinche' la stessa, da strumento di flessibilizzazione della cassa, non diventi anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalita' contrarie agli articoli 81, quarto comma (nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n 1) e 119, sesto comma, della Costituzione. L'articolo 16 della L.R. n. 20/2013 non prevede alcuna forma di sterilizzazione dell'anticipazione di liquidita' autorizzata, ma si limita ad individuare le risorse per la copertura delle spese legate alle rate annuali di restituzione dell'anticipazione stessa (euro 13.000.000,00 inclusivi della quota capitale e della quota interessi), destinando, a tal fine, a decorrere dall'anno 2014, per un periodo pari a trenta anni e comunque fino alla totale estinzione di quanto dovuto, le entrate derivanti dall'aumento della tassa automobilistica, di cui all'articolo 1, della legge regionale 9 novembre 2011, n. 39. Ne', tantomeno, nel disegno di legge concernente il Rendiconto generale delta Regione Abruzzo per l'esercizio 2013 (DGR n. 688/C del 27 agosto 2015), sottoposto a parifica, e' stata colmata tale lacuna, apponendo al risultato di amministrazione un vincolo pari all'importo dell'anticipazione di liquidita', con conseguente incremento del disavanzo, da euro - 538.201.471,80 ad euro 712.210.472,80. La mera previsione dei soli stanziamenti di spesa, funzionali alla restituzione futura delle somme ottenute, non e' sufficiente a garantir-e che la configurazione contabile dell'anticipazione di liquidita' si mantenga in linea con il quadro costituzionale; infatti, come rilevato nella sentenza n. 181/2015, l'assenza di strumenti di sterilizzazione dei margini di competenza generati dall'anticipazione assimilerebbe quest'ultima ad una forma di finanziamento e cio' contrasterebbe «in modo palese con il combinato disposto dell'articolo 119, sesto comma, Cost. - secondo cui le regioni "[p]ossono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento" - e dell'articolo 3 rubricato "Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici», comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), secondo cui «[..] costituiscono indebitamente, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui [...]. Non costituiscono indebitamente, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio". Dalle norme evocate si ricava inequivocabilmente che se l'anticipazione di liquidita' fosse da considerare un mutuo ai sensi del citato articolo 3, comma 17, la norma statale che la prevede sarebbe in contrasto con il richiamato parametro costituzionale e, conseguentemente, sarebbe essa stessa illegittima. A parte l'obbligo dell'interprete di attribuire alla legge, in casi di polivalenza semantica, un significato conforme a Costituzione, nel caso in esame proprio la combinazione di dette norme e la genesi del decreto-legge n. 35 del 2013 non consentono alternative alla classificazione quale anticipazione di liquidita' delle somme attribuite dallo Stato e da quest'ultimo acquisite attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico. Peraltro, questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che "la ratio del divieto di indebitamento per finalita' diverse dagli investimenti trova fondamento in una nozione economica di relativa semplicita'. Infatti, risulta di chiara evidenza che destinazioni diverse dall'investimento finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell'ente pubblico che ricorre al credito" (sentenza n. 188 del 2014)». Al riguardo, occorre ulteriormente precisare che il percorso argomentativo e le soluzioni tecniche individuate dalla Corte costituzionale sono state, da ultimo, recepite dallo stesso legislatore, il quale, nella legge di stabilita' per il 2016 (articolo 1, comma 692, della legge n. 208/2015) contempla, come modalita' alternativa di registrazione dell'anticipazione di liquidita', l'iscrizione, «nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, [di] un fondo anticipazione di liquidita', di importo pari alle anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118». Sul punto, la Sezione non ritiene idonee, a fugare i dubbi di costituzionalita' dell'articolo 16 della L.R. n. 20/2013, le osservazioni formulate dalla Regione Abruzzo, nel contraddittorio precedente al giudizio di parifica. In tale sede, l'Ente ha richiamato le disposizioni prima contenute nel decreto-legge n. 179/2015 e poi confluite nella legge di stabilita' per il 2016 (articolo 1, commi 698 e 699), le quali prevedono una disciplina speciale, tesa, da un lato, a far emergere i disavanzi conseguenti alla mancata sterilizzazione dell'anticipazione di liquidita', ex decreto-legge n. 35/2013, da parte delle Regioni che hanno gia' provveduto ad approvare con legge i rendiconti relativi agli esercizi 2013 e 2014, dall'altro, ad individuare un percorso progressivo di recupero di tale disavanzo. Piu' nel dettaglio, ai sensi del comma 698, «Le regioni che ..., a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale: a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidita', per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote gia' rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3 , comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011; b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidita', per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote gia' rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011». Il successivo comma 699 prevede, poi, un percorso agevolato di ripiano del maggiore disavanzo derivante dall'accantonamento di cui al comma 698, disponendo che lo stesso avvenga annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Secondo quanto sostenuto dalla Regione Abruzzo tali norme consentirebbero di rinviare al rendiconto 2014 l'accantonamento dell'anticipazione di liquidita' ricevuta; ad avviso della Sezione, invece, le disposizioni della legge di stabilita' richiamate costituiscono una disciplina eccezionale, finalizzata a dare evidenza contabile a eventuali disavanzi occulti, in presenza di rendiconti gia' approvati, prevedendo, contestualmente, un iter agevolato di ripiano degli eventuali saldi negativi emersi. Tali disposizioni, per contro, non esonerano la Regione Abruzzo dal dare immediata attuazione alle indicazioni contenute nella sentenza n. 181/2015; l'Ente, avendo ritardato ad approvare i propri rendiconti, e' chiamato a dare corretta rappresentazione contabile all'operazione di anticipazione di liquidita' ottenuta gia' dall'esercizio 2013, ancora aperto, accantonando le necessarie risorse nel risultato di amministrazione e facendo conseguentemente emergere un maggiore disavanzo.
P. Q. M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, Visti gli articoli 81, 119 e 134 della Costituzione, l'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Visto l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Promuove questione di legittimita' costituzionale, in riferimento ai parametri stabiliti dall'articolo 81, quarto comma, nel testo vigente antecedentemente alla modifica introdotta dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, delle seguenti disposizioni di legge: 1. Articolo 7, commi 1, 2 e 3, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (legge finanziaria regionale 2013), che dispongono la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell'Allegato 3, 2. Articolo 15, comma 3, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 3, che recepisce la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nella tabella di cui all'articolo 11 della L.R. n. 3/2013, prevedendone l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa; 3. Articolo 11 della L.R. n. 3/2013, nella parte in cui dispone l'iscrizione, nel totale generale delle entrate, della voce «Avanzo di amministrazione presunto» o «Saldo finanziario presunto positivo», a copertura delle somme di cui al punto 1, reiscritte a competenza dello stato di previsione della spesa; 4. Articoli 1 e 4 della medesima L.R. n. 3/2013, di approvazione, rispettivamente, dei totali generali delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2013, nella parte relativa all'iscrizione dell'avanzo presunto e delle poste di spesa di cui al punto 1; 5. Articolo 16 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20, nella parte in cui non prevede alcuna forma di sterilizzazione dell'anticipazione di liquidita' autorizzata, mediante inserimento di una posta di importo pari alle somme complessivamente incamerate al Titolo V dell'entrata. Il giudizio per le voci incise dalle norme di cui ai punti precedenti resta sospeso. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame delle questioni. Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione Abruzzo e al Procuratore Regionale, quali parti in causa, e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Cosi' deciso in L'Aquila, nella Camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2016. Il Presidente: Giordano Gli estensori: Valente - Quaglini