N. 101 SENTENZA 19 aprile - 12 maggio 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Finanza regionale - Disposizioni varie  sulla  gestione  dei  servizi
  locali (esercizio in forma  associata  di  funzioni  fondamentali),
  sulla gestione dei rifiuti (introduzione dei rifiuti derivanti  dal
  trattamento dei rifiuti urbani nella categoria dei "rifiuti  urbani
  prodotti  nel  territorio  regionale")  e  in  materia  di  energia
  (prosecuzione  temporanea  di  concessioni  di  grandi  derivazioni
  idroelettriche). 
- Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n.  26  (Disciplina
  dei servizi  locali  di  interesse  economico  generale.  Norme  in
  materia di gestione  dei  rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo  del
  sottosuolo e di risorse idriche), art. 14,  commi  3-bis  e  3-ter,
  ultimo periodo, aggiunti dall'art. 6, comma 1,  lettera  a),  della
  legge della Regione Lombardia 30  dicembre  2014,  n.  35,  recante
  «Disposizioni     per     l'attuazione     della     programmazione
  economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della
  legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle  procedure  della
  programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione)  -
  Collegato 2015»; legge della Regione Lombardia n. 35 del 2014, art.
  6, comma 1, lettera c) - nel testo modificato  dall'art.  8,  comma
  13, lettera  s),  della  legge  regionale  5  agosto  2015,  n.  22
  (Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione
  con modifiche di leggi regionali); legge della Regione Lombardia n.
  35 del 2014, artt. 1, comma 1, lettera a), e 6,  comma  1,  lettera
  f). 
-   
(GU n.20 del 18-5-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo
  CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma
1, lettera a), e 6, comma 1, lettere a), c) ed f), della legge  della
Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, recante «Disposizioni  per
l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai
sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n.  34
(Norme sulle procedure della programmazione,  sul  bilancio  e  sulla
contabilita'  della  Regione)  -  Collegato   2015»,   promosso   dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  27
febbraio-2 marzo 2015, depositato in cancelleria il 3 marzo  2015  ed
iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  19  aprile  2016  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    uditi l'avvocato  dello  Stato  Maria  Gabriella  Mangia  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Piera Pujatti  per
la Regione Lombardia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con  il
ricorso in epigrafe, plurime questioni di legittimita' costituzionale
della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35,  recante
«Disposizioni     per     l'attuazione      della      programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo  9-ter  della
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34  (Norme  sulle  procedure  della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilita'  della  Regione)  -
Collegato 2015». 
    Di detta legge - per sospetto contrasto con  gli  artt.  3,  117,
primo comma  (in  relazione  alla  direttiva  19  dicembre  1996,  n.
96/92/CE, recante norme comuni per il  mercato  interno  dell'energia
elettrica), secondo comma, lettere e) ed s), e terzo  comma,  nonche'
con l'art. 120 della Costituzione - il ricorrente ha, in particolare,
censurato: 
    l'art. 1, comma  1,  lettera  a),  nella  parte  in  cui  prevede
l'esercizio in forma associata, da parte delle unioni di  Comuni,  di
«almeno cinque delle funzioni di  cui  all'art.  14,  comma  27,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122»,
in difformita' dalla previsione  statuale  di  obbligatorieta'  della
gestione associata di tutte le suddette funzioni fondamentali; 
    l'art. 6,  comma  1,  lettera  a),  nella  parte  in  cui  -  con
«l'introdurre aprioristicamente nella categoria dei  "rifiuti  urbani
prodotti nel territorio regionale" indistintamente  tutti  i  rifiuti
derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, si  pone  in  contrasto
con la disciplina nazionale di riferimento, prevista  dal  d.lgs.  n.
152 del 2006 [Norme in materia ambientale]»; e nella ulteriore  parte
in cui - con  il  subordinare  al  «previo  accordo  tra  le  regioni
interessate» il trattamento, in impianti di recupero energetico,  dei
rifiuti  urbani  indifferenziati  di  provenienza  extraregionale   -
«introduce illegittimamente un vincolo non previsto  dal  legislatore
nazionale» per il trattamento dei suddetti rifiuti; 
    l'art. 6, comma 1, lettera c), nella parte in cui prevede che  la
Giunta  regionale  possa  consentire,  ai  concessionari  di   grandi
derivazioni d'acqua per uso idroelettrico «in scadenza  entro  il  31
dicembre 2017», la «prosecuzione temporanea» degli impianti, con cio'
discostandosi dalla normativa statale di riferimento, di cui all'art.
12 del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79  (Attuazione  della
direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato  interno
dell'energia  elettrica),  che  «pone  quale  principio   informatore
generale della materia - cui anche  le  Regioni,  nell'esercizio  del
potere  legislativo  concorrente  in  materia  di   energia,   devono
attenersi - l'obbligo di svolgere gare ad evidenza pubblica»; 
    l'art. 6, comma 1, lettera f), nella parte  in  cui  prevederebbe
un'applicazione retroattiva del canone aggiuntivo per la prosecuzione
temporanea delle derivazioni  di  acqua  pubblica,  di  cui  all'art.
53-bis, comma 5-bis, della legge regionale n. 26 del 2003. 
    2.-  Si  e'  costituita  la  Regione  Lombardia,  contestando  la
fondatezza in ogni sua parte dell'impugnativa statuale. 
    Con  riferimento,  in  particolare,  alla  disposizione  di   cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), la resistente ha  sostenuto  che  la
stessa  andrebbe  interpretata  nel   senso   che   lo   smaltimento,
all'interno  della  Regione,  anche   dei   rifiuti   derivanti   dal
trattamento dei rifiuti  urbani  «garantirebbe  la  coerenza  con  la
programmazione regionale dei rifiuti, nonche'  la  realizzazione  dei
principi di autosufficienza e di prossimita' di cui agli  artt.  181,
comma 5, e 182-bis, comma  1,  del  d.lgs.  152  del  2006»,  mentre,
diversamente, ove si assegnasse «priorita' alla produzione di energia
con  solo  rifiuto  urbano  indifferenziato»,  si  finirebbe  con  il
«disincentivare   il   recupero   di   materia,   contravvenendo   le
disposizioni [...] della Unione europea». Ed a sua volta, il previsto
«previo accordo tra le regioni interessate», in tema  di  trattamento
di rifiuti urbani extraregionali non sarebbe, «di per  se',  ostativo
alla  libera  circolazione   del   prodotto   rifiuto»,   trattandosi
«semplicemente, di regolamentazione pattizia» volta  a  «facilita[re]
anche la conoscenza dei  flussi  dei  rifiuti  provenienti  da  altre
regioni». 
    Quanto alla disposizione di cui  alla  lettera  c)  del  comma  1
dell'art. 6 della legge regionale n. 35 del 2014, la stessa Regione -
eccepita  in  premessa  l'inammissibilita',  per  genericita',  della
correlativa questione - ha, nel merito, comunque, replicato  che  «in
sostanza la norma regionale,  chiaramente  transitoria,  non  proroga
alcuna concessione, ma,  per  il  tempo  strettamente  necessario  al
completamento delle procedure di assegnazione,  consente  l'esercizio
temporaneo degli impianti». 
    3.- Il successivo 22  marzo  2016,  l'Avvocatura  generale  dello
Stato ha depositato, nell'interesse del Presidente del Consiglio  dei
ministri, atto di rinuncia parziale al  ricorso,  limitatamente  alla
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  1,
lettera a), della legge impugnata. 
    4.- La difesa della resistente, con memoria integrativa  in  data
25 marzo 2016, ha dato atto della suddetta rinunzia e, con successiva
memoria del 15 aprile 2016, l'ha, infine, formalmente accettata. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso resistito dalla Regione Lombardia, il  Presidente
del Consiglio dei ministri,  come  gia'  riferito  in  narrativa,  ha
impugnato e per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,  gli
artt. 1, comma 1, lettera a), e 6, comma 1,  lettere  a),  c)  ed  f)
della legge della suddetta Regione, 30 dicembre 2014, n. 35,  recante
«Disposizioni     per     l'attuazione      della      programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo  9-ter  della
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34  (Norme  sulle  procedure  della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilita'  della  Regione)  -
Collegato 2015», per sospetto contrasto con gli artt. 3,  117,  commi
primo, secondo,  lettere  e)  ed  s),  e  terzo,  nonche'  120  della
Costituzione. 
    2.- Il ricorrente ha, come detto, poi rinunziato  alla  questione
di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  1,  lettera  a),
della citata  legge  regionale  n.  35  del  2014,  a  seguito  della
sopravvenuta modifica, ritenuta evidentemente satisfattiva, di  detta
norma, ad opera dell'art. 4, comma 1, lettera  a),  della  successiva
legge regionale 8 luglio 2015, n. 20 (Legge di semplificazione 2015 -
Ambiti istituzionale ed economico). 
    La Regione resistente ha accettato la rinunzia. Il  che  comporta
l'estinzione del giudizio relativo alla suddetta questione, ai  sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale. 
    3.- La disposizione di cui alla lettera f) del comma 1  dell'art.
6 della legge in esame, nelle more del  giudizio,  e'  stata,  a  sua
volta,  «soppressa»  -  senza  aver  avuto   in   precedenza   alcuna
applicazione, come attestato dalla resistente - ad opera dell'art. 8,
comma 5, lettera b), della legge della  Regione  Lombardia  5  agosto
2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento  di
variazione con modifiche di leggi regionali). 
    In ordine  alla  questione  di  legittimita'  costituzionale  del
predetto art. 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 35 del
2014 puo', pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. 
    4.- Restano, quindi, da esaminare le sole questioni relative alle
disposizioni di cui, rispettivamente, alla lettera a) ed alla lettera
c) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 35 del 2014. 
    5.-  L'art.  6,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  impugnata
modifica, integrandolo, l'art. 14 della precedente legge regionale 12
dicembre 2003, n. 26 (Disciplina  dei  servizi  locali  di  interesse
economico generale. Norme in materia  di  gestione  dei  rifiuti,  di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), inserendo,
di seguito al suo comma 3, tra l'altro e per quanto qui rileva: 
    il comma 3-bis, a tenore del quale «Ai fini dell'applicazione  di
quanto previsto dall'articolo  35,  comma  6,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura  dei  cantieri,
la realizzazione  delle  opere  pubbliche,  la  digitalizzazione  del
Paese,  la  semplificazione  burocratica,  l'emergenza  del  dissesto
idrogeologico  e  per  la   ripresa   delle   attivita'   produttive)
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
nel rispetto della programmazione regionale dei  flussi  dei  rifiuti
urbani, nonche' dell'obiettivo di autosufficienza per il  recupero  e
smaltimento degli stessi sul territorio  regionale,  con  il  termine
"rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale" si intendono anche
i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani»; 
    il  comma  3-ter,  prevedente   che   «Il   contributo   previsto
dall'articolo 35, comma 7, del d.l. 133/2014, convertito dalla L. 164
del 2014,  e'  determinato  nella  misura  di  20,00  euro  per  ogni
tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato (codice CER  200301)  di
provenienza  extraregionale,  trattato  in   impianti   di   recupero
energetico. Il trattamento e'  da  attuarsi  previo  accordo  tra  le
regioni interessate». 
    5.1.- Per quanto, in particolare,  attiene  al  cosi'  introdotto
comma 3-bis dell'art. 14 della legge regionale n.  26  del  2003,  la
censura di violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost., formulata  dal  ricorrente,  muove  dalla  considerazione  che
l'avere, detta disposizione, inserito, nella categoria  dei  «rifiuti
urbani prodotti nel territorio regionale»,  indistintamente  tutti  i
rifiuti derivanti  dal  trattamento  dei  rifiuti  urbani  determini,
appunto, la lesione della competenza statale esclusiva nella  materia
«tutela dell'ambiente», di cui all'evocato precetto costituzionale. 
    5.1.1.- Tale questione e' fondata. 
    Con l'ampliare - sia  pure  ai  soli  fini  dell'applicazione  di
quanto disposto dal menzionato art. 35 del  d.l.  n.  133  del  2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  164  del  2014  -  la
nozione  di  «rifiuti  urbani  prodotti  nel  territorio  regionale»,
riconducendovi altresi' tutti i rifiuti decadenti dal trattamento dei
rifiuti urbani,  la  disposizione  in  esame  si  pone,  infatti,  in
contrasto con la disciplina nazionale di  riferimento,  prevista  dal
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale), la quale  stabilisce  che  «i  rifiuti  derivanti  dalla
attivita'  di  recupero  e  smaltimento  di  rifiuti»  debbano  venir
ricompresi nella categoria dei «rifiuti speciali» (art. 184, comma 3,
lettera g). 
    La disciplina dei rifiuti rientra, per costante giurisprudenza di
questa Corte, nella materia, appunto,  della  «tutela  dell'ambiente»
(ex plurimis, sentenze n. 180, n. 149 e n. 58 del  2015,  n.  70  del
2014, n. 69 del 2011, n. 373 e n. 127 del 2010). 
    Da qui, dunque, il vulnus arrecato dall'impugnata disposizione al
precetto di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    Mentre  non  rileva,  in  contrario,  quanto  argomentato   dalla
resistente sulla "opportunita'"  della  diversa  classificazione  dei
rifiuti urbani, da essa operata,  o  sul  prospettato  carattere,  di
interpretazione adeguatrice della disciplina statale, attribuito alla
norma impugnata, poiche' in  ambito  di  competenza  esclusiva  dello
Stato  (quale  quello  che  attiene  alla  «tutela  dell'ambiente   e
dell'ecosistema»)  non  e'  certamente  consentito  alla  Regione  di
adottare interventi normativi siffatti. 
    5.2.- Anche il «previo accordo tra le  regioni  interessate»,  in
tema di trattamento dei rifiuti destinati al recupero energetico,  di
cui al successivo comma 3-ter dell'art. 14 della legge  regionale  n.
26 del 2003, aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera a),  della  legge
impugnata, viola, effettivamente, come prospettato dal Presidente del
Consiglio, sia  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.  -
introducendo  un  elemento  innovativo  in   una   fattispecie   gia'
compiutamente regolata dal  legislatore  statale  -  sia  l'art.  120
Cost., per l'ostacolo, che ne deriva,  alla  libera  circolazione  di
cose tra le Regioni. 
    Ne consegue  la  illegittimita'  costituzionale,  anche  per  tal
profilo, della disposizione regionale scrutinata. 
    6.- Sub lettera c) del comma 1 dell'art. 6, da  ultimo  coinvolto
nell'odierna impugnativa, la legge della Regione Lombardia n. 35  del
2014 testualmente dispone  che  «La  Giunta  regionale,  al  fine  di
garantire  la   continuita'   della   produzione   elettrica   e   in
considerazione dei tempi necessari [...] per espletare  le  procedure
di gara, puo' consentire, per le sole concessioni in  scadenza  entro
il 31  dicembre  2017,  la  prosecuzione  temporanea,  da  parte  del
concessionario  uscente,  dell'esercizio  degli  impianti  di  grande
derivazione a uso idroelettrico per il tempo strettamente  necessario
al completamento delle procedure di assegnazione e  comunque  per  un
periodo non superiore a cinque anni, come previsto dall'articolo  12,
comma 1, del D.lgs. 79 del 1999 [Attuazione della direttiva  96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica]». 
    6.1.- Secondo la difesa dello Stato, tale disposizione violerebbe
l'art. 117,  terzo  comma,  Cost.  (che  attribuisce  allo  Stato  la
potesta'  di  determinare  i  principi  fondamentali  in  materia  di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia»), «nella
parte  in  cui  attribuisce  ad  un  organo  regionale  la   potesta'
discrezionale di far proseguire l'esercizio di una concessione  oltre
la sua originaria scadenza». 
    Essa violerebbe, inoltre,  la  competenza  esclusiva  statale  in
materia di «tutela della concorrenza», di cui all'art.  117,  secondo
comma, lettera e), Cost., «atteso che la prosecuzione di  concessioni
in essere e' suscettibile di alterare i principi del libero mercato e
si pone in contrasto con il d.lgs. n. 79 del  1999  [...],  il  quale
costituisce a  sua  volta  attuazione  di  norme  comunitarie  e,  in
particolare, della  direttiva  96/92/CE,  cio'  che  implica  che  le
previsioni contenute nella legge impugnata  finiscano  per  integrare
anche una violazione del primo comma dell'art. 117 Cost.», che impone
alle Regioni di esercitare la potesta' legislativa anche nel rispetto
dei vincoli comunitari. 
    6.2.-  Le  censure,  come  sopra  formulate,  sono  specifiche  e
puntuali, per cui l'eccezione  di  inammissibilita'  della  questione
relativa alla disposizione  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  1
dell'art. 6 della legge in esame  -  formulata  dalla  resistente  in
ragione della sua asserita genericita' - va preliminarmente respinta. 
    6.3.- La disposizione in esame e' stata, nelle  more,  modificata
da quella sub art. 8, comma 13, lettera  s),  della  gia'  menzionata
legge regionale n. 22 del 2015,  che  ha  sostituito  l'art.  53-bis,
comma 4, della legge regionale n. 26 del 2003, che l'art. 6, comma 1,
lettera c), qui impugnato, aveva gia' sostituito. 
    La differenza tra le due disposizioni consiste in cio'  che,  nel
testo riformulato, la data del 31 dicembre 2017 non rileva piu'  come
termine di  scadenza  delle  concessioni,  delle  quali  puo'  essere
consentita la prosecuzione temporanea «per un periodo non superiore a
cinque anni», bensi' come termine «non oltre» il  quale  puo'  essere
consentita una siffatta prosecuzione  «per  le  sole  concessioni  in
scadenza». 
    Rispetto alle censure del ricorrente - formulate sul  presupposto
di un divieto assoluto, frapposto dalla  legislazione  statale,  alla
"prorogabilita'", da parte della Regione, di concessioni  scadute  di
grandi derivazioni di acqua - la nuova disciplina risulta,  comunque,
"sostanzialmente omogenea" rispetto  alla  disciplina  sostituita,  e
quindi non satisfattiva. 
    In linea con la giurisprudenza di questa Corte (sentenze  n.  167
del 2013 e n. 198 del 2012),  considerato  anche  che  la  resistente
attesta che la norma  precedente  non  ha  avuto  applicazione,  puo'
disporsi il trasferimento della questione sulla  nuova  norma,  quale
appunto risultante dalla sostituzione, dell'art. 6, comma 1,  lettera
c), della legge regionale n. 35 del 2014, operata dall'art. 8,  comma
13, lettera s), della successiva legge regionale n. 22 del 2015. 
    6.4.- Nel merito la questione non e' fondata. 
    6.4.1.- Non sussiste, in  primo  luogo,  la  violazione,  che  il
ricorrente addebita alla Regione, per aver legiferato, in  un  ambito
di  competenza  concorrente,  ex  art.  117,   terzo   comma,   Cost.
(«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»),  in
asserito  contrasto  con  principi  fondamentali,  regolatori   della
materia, recati dal d.lgs. n. 79 del 1999. Detto decreto legislativo,
al comma 1 del suo art.  12,  gia',  infatti,  prevede  che,  per  le
concessioni idroelettriche scadenti entro il  31  dicembre  2017,  la
gara di evidenza pubblica  per  la  nuova  concessione  possa  essere
differita ed indetta «entro due anni dalla data di entrata in  vigore
del [l'emanando] decreto [del  Ministero  dell'ambiente]  di  cui  al
comma 2». E, al successivo comma  8-bis  dell'art.  12,  il  medesimo
d.lgs. n. 79 del 1999 testualmente prevede che «Qualora alla data  di
scadenza di una concessione non sia ancora concluso  il  procedimento
per l'individuazione  del  nuovo  concessionario,  il  concessionario
uscente proseguira' la gestione della derivazione, fino  al  subentro
dell'aggiudicatario della  gara,  alle  stesse  condizioni  stabilite
dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti». 
    Per cui e'  evidente  che  la  Regione  -  disciplinando  analoga
ipotesi  di  prosecuzione  dell'attivita'  oggetto   di   concessione
scaduta, «al  fine  di  garantire  la  continuita'  della  produzione
elettrica» per i «tempi necessari [...] per espletare le procedure di
gara», ed assumendo la medesima data del 31  dicembre  2017  prevista
dal legislatore statale, oltretutto al solo piu' riduttivo  scopo  di
fissare il termine ultimo utile ai fini della  proseguibilita'  delle
gestioni antecedentemente scadute - non ha per alcun profilo  deviato
dal binario fissato dal legislatore statale, al quale  si  e'  invece
sostanzialmente attenuta. 
    6.4.2.- Neppure puo', infine, considerarsi  violato  l'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost. 
    Infatti, se e' pur vero che  la  disciplina  della  procedura  ad
evidenza pubblica relativa alla tempistica delle gare ed al contenuto
dei bandi, nonche' all'onerosita' delle concessioni messe a gara  nel
settore idroelettrico, rientra  nella  materia  della  «tutela  della
concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale, in  quanto
volta, appunto, a garantire  e  promuovere  la  concorrenza  in  modo
uniforme sull'intero territorio statale (per tutte,  sentenza  n.  28
del 2014), vero e' anche, pero', che la (temporalmente  circoscritta)
proseguibilita' della gestione  di  derivazione  d'acqua  oggetto  di
concessione scaduta -  quale  consentita  dalla  norma  regionale  da
considerarsi  ora  censurata  (in  linea,  per  altro,   con   quanto
analogamente previsto dal legislatore statale), in funzione della non
interruzione del  servizio  idrico,  nel  caso  e  per  il  tempo  di
protrazione delle procedure di gara indette per il conferimento della
nuova concessione - non reca alcun effettivo vulnus al  principio  di
«concorrenza», che resta salvaguardato dalla libera partecipazione  a
tali procedure. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  14,  commi
3-bis e 3-ter, ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 12
dicembre 2003, n. 26 (Disciplina  dei  servizi  locali  di  interesse
economico generale. Norme in materia  di  gestione  dei  rifiuti,  di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse  idriche),  aggiunti
dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia
30 dicembre 2014, n. 35, recante «Disposizioni per l'attuazione della
programmazione    economico-finanziaria    regionale,    ai     sensi
dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme
sulle  procedure  della  programmazione,   sul   bilancio   e   sulla
contabilita' della Regione) - Collegato 2015»; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera c),  della  legge  della
Regione Lombardia n. 35 del 2014 - nel testo modificato dall'art.  8,
comma 13, lettera s), della legge regionale  5  agosto  2015,  n.  22
(Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento  di  variazione
con modifiche di leggi regionali) -  promossa,  in  riferimento  agli
artt. 3, 117, primo e secondo comma, lettera e), della  Costituzione,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in
epigrafe,  previo  trasferimento  della  questione  di   legittimita'
costituzionale sulla nuova disposizione; 
    3) dichiara estinto il giudizio relativamente alla  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera  a),  della
legge della Regione Lombardia n. 35 del 2014, promosso dal Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe; 
    4) dichiara cessata la materia del contendere in  relazione  alla
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  comma  1,
lettera f), della legge della  Regione  Lombardia  n.  35  del  2014,
promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in
epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA