N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 2016

Ordinanza  del  15  gennaio   2016   della   Commissione   tributaria
provinciale di Treviso sul ricorso proposto da  Moras  Franco  contro
Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Treviso ed Equitalia
nord S.p.a.. 
 
Contenzioso tributario  -  Spese  del  giudizio  -  Previsione  della
  condanna alle spese nella fase cautelare. 
- Decreto legislativo 24 settembre  2015,  n.  156  («Misure  per  la
  revisione della  disciplina  degli  interpelli  e  del  contenzioso
  tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1,
  lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23»), art. 9,  comma
  1, lett. f), [n. 2)], nella parte in cui ha introdotto  l'art.  15,
  comma 2-quater, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546
  (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
  Governo contenuta nell'art. 30 della legge  30  dicembre  1991,  n.
  413). 
(GU n.21 del 25-5-2016 )
 
            COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO 
                             Sezione IV 
 
    La Commissione Tributaria Provinciale  di  Treviso,  Sezione  IV,
composta da: 
      Antonio De Lorenzi, Presidente; 
      Leopoldo Fogal, Giudice; 
      Massimo De Bortoli, Giudice; 
    Visti gli atti del procedimento n. 857/15 riguardante il  ricorso
presentato da Moras Franco -  assistito  dai  difensori  dott.  comm.
Guido Gasparini Berlingieri, avv. Massimiliano Leonetti', dott. comm.
Marco De Marchis - avverso la cartella  di  pagamento  comunicata  in
data 29 maggio 2015, ricorso notificato alla Agenzia  delle  Entrate,
Direzione provinciale di Treviso e ad Equitalia Nord  S.p.a.,  agente
della riscossione e rilevato che Moras Franco, con lo stesso ricorso,
ha  chiesto  la  sospensione  della  cartella  impugnata   ai   sensi
dell'articolo 47, decreto legislativo n. 546/92, 
 
                        Osserva quanto segue 
 
    All'udienza del 12 gennaio 2016 questa commissione decideva sulla
istanza di sospensione riservandosi di provvedere sulle  spese  della
fase cautelare, provvedimento previsto  dall'articolo  15,  II  comma
quater decreto legislativo n. 546/92 come recentemente modificato dal
decreto legislativo n. 156/2015. 
    La riserva veniva assunta perche' questa commissione dubita della
legittimita' costituzionale dell'articolo 15, II comma quater citato,
come modificato dal decreto legislativo  n.  546/92,  per  violazione
dell'articolo 76 Cost. 
    In particolare, ritiene che la disposizione normativa che estende
la  condanna  alle  spese  anche  alla  fase  cautelare  sia  viziata
dall'eccesso di delega. 
    La legge delega 11 marzo 2014 n. 23 all'articolo 10 stabilisce  i
principi e criteri direttivi ai quali deve attenersi il  Governo  nel
legiferare in materia di revisione del contenzioso tributario. 
    Per quanto riguarda,  in  particolare,  le  spese  del  giudizio,
l'articolo   10,   lettera   b),   n.   11    testualmente    prevede
"l'individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione  del
principio della soccombenza  ai  fini  del  carico  delle  spese  del
giudizio, con conseguente limitazione del  potere  discrezionale  del
Giudice di disporre la compensazione  delle  spese  in  casi  diversi
dalla soccombenza reciproca". 
    La legge delegata ha  puntualmente  osservato  detta  indicazione
modificando l'articolo 15, decreto legislativo n.  546/92  che  pone,
oggi, piu' stringenti limiti alla compensazione delle spese. 
    Ma, osserva la commissione, la  previsione  della  condanna  alle
spese nella fase cautelare non puo' ritenersi coerente con  la  ratio
della legge delega che nulla prevede sul punto. 
    Pur  tenendo  presenti   i   principi   elaborati   dalla   Corte
costituzionale in materia (per tutte, la sentenza  n.  47/2014),  non
pare che il silenzio del legislatore delegante  sul  punto  legittimi
l'introduzione di una norma, quale quella che e' qui  censurata,  che
non rappresenta ne' un coerente sviluppo logico  ne'  un  ragionevole
completamento dei principi e criteri posti dal delegante. 
    Occorre, infatti, considerare che: 
      l'articolo 10, della legge  delega  prevede  soltanto  di  dare
maggior rigore al principio della condanna  alle  spese  in  caso  di
soccombenza nel giudizio e, nemmeno implicitamente, allude alle spese
della fase cautelare; 
      l'ordinanza cautelare non e' impugnabile nemmeno per  cio'  che
riguarda le spese, in palese contrasto con  il  "rafforzamento  della
tutela giurisdizionale del contribuente" che il legislatore delegante
ha posto come uno degli obiettivi della delega (articolo 10, I comma,
legge n. 23/2014); 
      la  condanna  alle  spese   della   fase   cautelare   non   e'
immediatamente esecutiva, diversamente da quanto  dispone  l'articolo
669 septies codice civile (al quale pare essersi  ispirata  la  norma
che si censura), con la conseguenza che la condanna  alle  spese  non
puo' avere, di fatto, alcun  effetto  deterrente  sulla  proposizione
della istanza cautelare e nessun giovamento, quindi,  all'"incremento
della funzionalita' della  giurisdizione  tributaria"  di  cui  al  I
comma, lettera b) dell'articolo 10 della legge delega. 
    La commissione, considerato che la decisione  che  deve  prendere
sulle  spese  nella  fase   cautelare   non   puo'   essere   assunta
indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
costituzionale prospettata che risulta, percio', rilevante. 
    Ritenendo che la  stessa  questione  non  sia,  alla  luce  delle
considerazioni svolte, manifestamente infondata. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'articolo 23 della legge n. 87/1953; 
    Solleva di ufficio la questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 9, I comma, lettera  f),  del  decreto  legislativo  n.
156/2015  nella  parte  in  cui,  introducendo  il  comma  2   quater
dell'articolo 15, decreto  legislativo  n.  546/92,  prevede  che  la
commissione, con la ordinanza che  decide  sulla  istanza  cautelare,
decide sulle spese della relativa fase, per violazione,  per  eccesso
di delega, dell'articolo 76 della Costituzione. 
    Ordina, a cura della segreteria, la trasmissione degli atti  alla
Corte costituzionale. 
    Ordina, a cura della segreteria, la notificazione della  presente
ordinanza alle  parti  e  la  allegazione  della  stessa  al  verbale
dell'udienza del 12 gennaio 2016. 
    Ordina,  a  cura  della  segreteria,   la   comunicazione   della
ordinanza: 
      al Presidente del Consiglio dei ministri; 
      al Presidente del Senato della Repubblica; 
      al Presidente della Camera dei deputati. 
    Sospende il giudizio in corso limitatamente alla questione  delle
spese nella fase cautelare. 
 
      Treviso, 15 gennaio 2016 
 
                  Il Presidente: Antonio De Lorenzi