N. 110 SENTENZA 5 aprile - 20 maggio 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Energia - Misure per l'approvvigionamento  e  il  trasporto  del  gas
  naturale (gasdotti di importazione di gas dall'estero, terminali di
  rigassificazione di GNL, stoccaggi di gas naturale e infrastrutture
  della rete nazionale di trasporto  del  gas  naturale,  incluse  le
  operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le
  relative opere  connesse:  qualificazione  di  opere  di  interesse
  strategico,  prioritarie  a  carattere  nazionale  e  di   pubblica
  utilita'   nonche'   indifferibili   ed    urgenti;    procedimento
  autorizzatorio; misure concertative). 
- Decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133  (Misure  urgenti  per
  l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
  digitalizzazione  del  Paese,   la   semplificazione   burocratica,
  l'emergenza del dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
  attivita' produttive) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
  comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164 - art. 37, commi 1  e
  2, lettere a) e c)-bis. 
-   
(GU n.21 del 25-5-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo
  CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 37, commi  1
e 2, lettere a), c) e c)-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133 (Misure urgenti per l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione
delle  opere   pubbliche,   la   digitalizzazione   del   Paese,   la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e
per  la  ripresa  delle  attivita'   produttive),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n.
164, promossi dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia  e  Calabria  con
ricorsi notificati il 29-30 dicembre 2014, il 9-14 gennaio 2015 e  il
12-13 gennaio 2015, depositati in cancelleria il 7, il 15  ed  il  21
gennaio 2015 e iscritti, rispettivamente, ai nn. 2, 4,  5  e  14  del
registro ricorsi del 2015. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, nonche' gli atti di intervento  dell'Associazione  italiana
per  il  World  Wide  Fund  for  Nature  (WWF  Italia)  Onlus  Ong  e
dell'Associazione "Amici del Parco Archeologico di Pantelleria"; 
    udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2016 il Giudice relatore
Nicolo' Zanon; 
    uditi gli avvocati Marcello Cecchetti per la Regione Marche e per
la Regione Puglia, Francesca Lalli per la Regione  Abruzzo,  Graziano
Pungi' per la Regione Calabria e l'avvocato dello Stato Paolo  Grasso
per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 29-30 dicembre 2014 e depositato il
7 gennaio 2015 (reg. ric. n. 2  del  2015),  la  Regione  Abruzzo  ha
impugnato, tra l'altro, l'art.  37  del  decreto-legge  12  settembre
2014,  n.  133  (Misure  urgenti  per  l'apertura  dei  cantieri,  la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione  del  Paese,
la   semplificazione   burocratica,    l'emergenza    del    dissesto
idrogeologico  e  per  la  ripresa   delle   attivita'   produttive),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  11
novembre 2014, n. 164, denunciandone il contrasto con gli artt.  117,
terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonche'  con  il
principio di leale collaborazione. 
    Parte ricorrente, preliminarmente, ritiene lesiva  la  scelta  di
qualificare di interesse strategico, priorita' a carattere  nazionale
e di pubblica utilita', nonche' indifferibili e urgenti ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
espropriazione per pubblica utilita'  -  Testo  A),  «i  gasdotti  di
importazione di gas dall'estero, i terminali di  rigassificazione  di
GNL, gli stoccaggi di gas naturale e  le  infrastrutture  della  rete
nazionale di  trasporto  del  gas  naturale,  incluse  le  operazioni
preparatorie necessarie alla redazione dei  progetti  e  le  relative
opere connesse». Infatti, si realizzerebbe in tal modo un'attrazione,
nell'ambito di una competenza statale  esclusiva,  della  materia  di
legislazione  concorrente  «produzione,  trasporto  e   distribuzione
nazionale dell'energia», con violazione dell'art. 117,  terzo  comma,
Cost. 
    Inoltre, l'attribuzione del carattere «di interesse  strategico»,
secondo la Regione, risulterebbe  assolutamente  generica  e  carente
della  fissazione   dei   presupposti   necessari   ad   individuarne
specificamente l'ambito di applicazione. 
    Le disposizioni denunciate avrebbero configurato una «chiamata in
sussidiarieta'» in materia di «produzione, trasporto e  distribuzione
nazionale   dell'energia»,   appunto   riservata   alla    competenza
legislativa  concorrente,  senza  l'imprescindibile  intesa  con   le
Regioni territorialmente interessate. 
    La Regione Abruzzo, sempre in premessa,  ritiene,  altresi',  che
non ricorrano, e  comunque  non  siano  indicati,  i  presupposti  di
necessita' e urgenza (art. 77, secondo comma, Cost.)  che  dovrebbero
sostenere  l'inserimento   della   disposizione   impugnata   in   un
decreto-legge. Tali  presupposti  sarebbero  infatti  richiamati  dal
Governo con formulazioni meramente apodittiche e, in ogni  caso,  non
rispondenti ai criteri che, secondo  la  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale  (e'  citata   la   sentenza   n.   220   del   2013),
legittimerebbero il  ricorso  alla  decretazione  d'urgenza.  Ancora,
l'impugnato art. 37, comma 1, del  decreto-legge  in  questione,  non
conterrebbe  «misure  di  immediata  applicazione»,  secondo   quanto
prescritto dall'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio  dei  Ministri),  evidenziandosi,  anche  sotto  questa
prospettiva, una violazione dell'art. 77 Cost. 
    Tanto premesso, la Regione Abruzzo evidenzia, in primo luogo, che
la materia disciplinata dall'art. 37, comma 1, del d.l.  n.  133  del
2014, come convertito, rientrerebbe  nell'ambito  della  legislazione
concorrente; da cio'  conseguirebbe  l'illegittimita'  costituzionale
della previsione, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    In secondo luogo, la norma impugnata  si  porrebbe  in  contrasto
anche con l'art. 118, primo comma, Cost. e con il principio di  leale
collaborazione, nella parte in  cui,  in  materia  appartenente  alla
competenza  legislativa  concorrente  di  Stato  e  Regioni,  avrebbe
attribuito d'imperio  a  tutte  le  infrastrutture  in  questione  la
qualifica di opere di interesse strategico, senza una  previa  intesa
con le Regioni interessate.  Inoltre,  l'assoluta  genericita'  della
norma censurata renderebbe impossibile individuare l'esatta tipologia
delle  infrastrutture  da  autorizzare,   cosi'   come   il   mancato
coinvolgimento delle amministrazioni regionali non  consentirebbe  di
valutare il grado di  impatto,  attuale  e  futuro,  delle  opere  in
questione sui territori interessati dalla loro realizzazione. 
    La Regione Abruzzo sostiene che l'art. 37 del  d.l.  n.  133  del
2014,  come  convertito,   anziche'   aumentare   la   sicurezza   di
approvvigionamento  di  energia   (come   proclamato   dalla   stessa
disposizione), avrebbe, quale unico effetto, quello  di  moltiplicare
le infrastrutture in questione, senza consentire che, a monte,  venga
effettuata una doverosa valutazione - costituzionalmente di spettanza
delle Regioni interessate - delle necessita' e delle priorita',  come
anche dell'impatto  ambientale,  sociale  ed  economico  di  ciascuna
opera. 
    Alla luce di tali considerazioni, la Regione ricorrente eccepisce
la violazione del principio di leale collaborazione,  il  quale,  per
l'individuazione  e  la  realizzazione  delle  opere  in   questione,
imporrebbe il rispetto  di  una  procedura  articolata,  a  struttura
necessariamente bilaterale, tale  da  assicurare  lo  svolgimento  di
reiterate  trattative:  una   procedura   comunque   non   superabile
attraverso l'unilaterale decisione di una delle parti. 
    Inoltre, l'avocazione in sussidiarieta' da parte dello  Stato  di
competenze concernenti  l'individuazione  e  la  realizzazione  degli
interventi in materia di  produzione,  trasmissione  e  distribuzione
nazionale dell'energia sarebbe legittima,  ai  sensi  dell'art.  118,
primo comma, Cost., solo se derivante da un giudizio  positivo  sulla
proporzionalita' degli interventi stessi. 
    Nel caso di specie, secondo la Regione ricorrente,  il  principio
di  proporzionalita'   non   sarebbe   rispettato,   limitandosi   la
disposizione censurata a qualificare come di «natura  strategica»  le
infrastrutture indicate all'art. 37, comma 1, del  d.l.  n.  133  del
2014, come convertito, senza prevedere alcuna forma di  coordinamento
con  i   territori   interessati   dalla   realizzazione   di   dette
infrastrutture (sono richiamate le sentenze n. 117 del 2013 e n.  165
del 2011 della Corte costituzionale). 
    La Regione Abruzzo, a conforto della propria  tesi,  richiama  la
giurisprudenza  costituzionale  in  base  alla  quale  la  previsione
dell'intesa, imposta dal principio di leale  collaborazione,  implica
l'illegittimita' di una norma contenente la drastica  previsione  del
rilievo decisivo della volonta' di una sola delle parti. Pertanto, in
caso di mancato raggiungimento dell'accordo, non  sarebbe  legittima,
di per se', l'assunzione unilaterale di un provvedimento;  dovendosi,
invece,  prevedere  procedure  di  reiterazione   delle   trattative,
eventualmente  anche  con  l'impiego  di   specifici   strumenti   di
mediazione (in proposito parte ricorrente richiama la sentenza n. 239
del 2013). 
    Al contrario, la  disposizione  ora  impugnata  non  prevederebbe
alcun sollecito nei confronti delle Regioni, ne' altre  procedure  di
reiterazione delle trattative, prima di consentire l'avocazione delle
competenze in favore  dello  Stato,  ne'  consentirebbe,  infine,  la
partecipazione della Regione alle fasi preparatorie del provvedimento
statale (sono richiamate le sentenze n. 165 e n. 33  del  2011  della
Corte costituzionale). 
    2.- Con ricorso, notificato il 9-14 gennaio 2015 e depositato  il
successivo 15 gennaio, la Regione Marche (reg. ric. n. 4 del 2015) ha
impugnato, tra l'altro, l'art. 37, comma 2, lettere a) e c-bis),  del
d.l. n. 133 del 2014, come convertito, denunciandone il contrasto con
gli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. 
    Secondo  la  Regione  ricorrente,   la   disposizione   censurata
violerebbe, anzitutto, le competenze  legislative  della  Regione  in
materia  di  «produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale
dell'energia» e di «governo del territorio»,  nonche'  le  competenze
amministrative che alla medesima spettano in  base  al  principio  di
sussidiarieta' ex art. 118, primo comma, Cost. 
    Tale  disposizione,  infatti,  dispone  una  modifica   dell'art.
52-quinquies del d.P.R.  n.  327  del  2001,  all'esito  della  quale
risulterebbe necessario procedere all'acquisizione dell'intesa con la
singola  Regione   interessata   solo   per   l'autorizzazione   alla
costruzione   e   all'esercizio   delle    «infrastrutture    lineari
energetiche» di cui al comma 2 del citato art.  52-quinquies,  e  non
anche per «i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero»,  per
le «operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti» e
per le relative «opere connesse», come aggiunti al suddetto comma  2,
dall'impugnato art. 37, comma 2, lettera a),  del  d.l.  n.  133  del
2014, come convertito. 
    Secondo la Regione  ricorrente,  il  descritto  risultato  lesivo
deriverebbe dalla  circostanza  che  l'intervento  normativo  avrebbe
condotto alla modifica del comma 2 dell'art. 52-quinquies del  d.P.R.
n. 327 del  2001,  includendosi  tra  le  infrastrutture  energetiche
soggette  all'autorizzazione  disciplinata  dal  medesimo  comma   «i
gasdotti  di  approvvigionamento  di  gas  dall'estero,  incluse   le
operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti  e  le
relative opere connesse». Invece,  nel  comma  5  dello  stesso  art.
52-quinquies, la previsione della necessaria intesa  con  le  Regioni
interessate sarebbe rimasta invariata, sicche' essa varrebbe solo  ed
esclusivamente per  il  rilascio  dell'autorizzazione  relativa  alle
«infrastrutture energetiche lineari». 
    Osserva la ricorrente che l'art. 52-quinquies del d.P.R.  n.  327
del 2001 e' stato modificato dall'art. 37, comma  2,  lettera  c-bis)
del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, il quale ha introdotto  la
previsione che il rilascio dell'atto conclusivo del  procedimento  di
cui al comma 2 dell'art. 52-quinquies  avvenga  «previa  acquisizione
del parere degli enti  locali  ove  ricadono  le  infrastrutture,  da
rendere entro trenta giorni  dalla  richiesta,  decorsi  i  quali  il
parere si intende acquisito». 
    Risulterebbe, dunque, evidente che, mentre il comma 2 del  citato
art. 52-quinquies  sarebbe  stato  «aggiornato»,  includendo  tra  le
infrastrutture energetiche soggette  all'autorizzazione  disciplinata
dalla medesima disposizione «i gasdotti di approvvigionamento di  gas
dall'estero,  incluse  le  operazioni  preparatorie  necessarie  alla
redazione dei progetti e le relative opere connesse», il comma 5  del
medesimo art. 52-quinquies continuerebbe a prevedere l'intesa con  le
Regioni  interessate  solo  ed  esclusivamente  per  l'autorizzazione
relativa alle «infrastrutture energetiche lineari».  Di  conseguenza,
osserva la ricorrente, la necessaria acquisizione dell'intesa con  la
singola  Regione  interessata  non  sarebbe  prevista  in  relazione,
appunto,  ai  gasdotti  di  approvvigionamento  di  gas  dall'estero,
incluse le operazioni  preparatorie  necessarie  alla  redazione  dei
progetti e le relative opere connesse. 
    L'assetto normativo derivante dal disposto  delle  lettere  a)  e
c-bis) del comma 2 dell'art. 37  del  d.l.  n.  133  del  2014,  come
convertito, sarebbe, dunque, incostituzionale, perche' gli ambiti sui
quali intervengono le impugnate disposizioni sono affidate  dall'art.
117, terzo  comma,  Cost.  alla  competenza  legislativa  concorrente
regionale, in  materia  di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia» e  di  «governo  del  territorio»,  entro  il
limite dei principi fondamentali posti dalla legge dello Stato. 
    In virtu' dell'ultima disposizione costituzionale citata, dunque,
lo Stato, nelle materie  in  questione,  risulterebbe  legittimato  a
porre soltanto principi fondamentali e non discipline  dettagliate  e
auto-applicative dell'azione  amministrativa,  quale  si  rivelerebbe
invece quella censurata. 
    La Regione ricorrente richiama  in  proposito  la  giurisprudenza
costituzionale in base alla quale la legge statale  puo'  avocare  al
centro funzioni amministrative e, al contempo, regolarne l'esercizio,
superando  indenne  lo  scrutinio  di  legittimita'   costituzionale,
purche'  siano  previsti  meccanismi  che  garantiscano  un  adeguato
coinvolgimento  collaborativo  delle  Regioni  interessate,   secondo
quanto  previsto  dalla  sentenza  n.  303  del  2003   della   Corte
costituzionale. 
    La Regione Marche cita anche la sentenza n. 6 del 2004, in cui la
Corte  costituzionale  ha   ulteriormente   precisato   che,   «nella
perdurante  assenza   di   una   trasformazione   delle   istituzioni
parlamentari e, piu' in  generale,  dei  procedimenti  legislativi  -
anche solo nei limiti di quanto previsto  dall'art.  11  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione) - la legislazione statale di questo
tipo  "puo'  aspirare  a   superare   il   vaglio   di   legittimita'
costituzionale solo in presenza di una disciplina  che  prefiguri  un
iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di
coordinamento orizzontale, ovverosia le  intese,  che  devono  essere
condotte in base al  principio  di  lealta'"  (sentenza  n.  303  del
2003)». 
    Ad avviso della ricorrente, la modifica  in  esame  provocherebbe
anche una lesione al principio di eguaglianza, a  causa  del  diverso
trattamento normativo che ne deriverebbe in relazione  a  fattispecie
del tutto sovrapponibili, essendo del tutto simili le  infrastrutture
in questione. In relazione alle «infrastrutture lineari energetiche»,
infatti,  la  legge  statale  prevede  correttamente  la   necessaria
acquisizione dell'intesa con la Regione interessata, mentre cio'  non
accadrebbe per i «gasdotti di approvvigionamento di gas  dall'estero,
incluse le operazioni  preparatorie  necessarie  alla  redazione  dei
progetti e le relative opere connesse». 
    3.- Con ricorso, notificato il 9-14 gennaio 2015 e depositato  il
successivo 15 gennaio, la Regione Puglia (reg. ric. n. 5 del 2015) ha
impugnato, tra gli altri, l'art. 37, comma 2, lettere  a)  e  c-bis),
del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, denunciandone il contrasto
con gli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 118,  primo  comma,
Cost. 
    Secondo  la  Regione  ricorrente,  la   disposizione   censurata,
modificando l'art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001 - per  cui
risulterebbe necessario procedere all'acquisizione dell'intesa con la
singola  Regione   interessata   solo   per   l'autorizzazione   alla
costruzione   e   all'esercizio   delle    «infrastrutture    lineari
energetiche» di cui al comma 2 del medesimo art. 52-quinquies  e  non
anche per i  «gasdotti  di  approvvigionamento  di  gas  dall'estero,
incluse le operazioni  preparatorie  necessarie  alla  redazione  dei
progetti e le relative opere connesse»,  come  aggiunti  al  suddetto
comma 2, dall'impugnato art. 37, comma 2, lettera a) del d.l. n.  133
del 2014, come convertito - lederebbe le competenze legislative della
Regione  in  materia  di  «produzione,  trasporto   e   distribuzione
nazionale dell'energia» e di «governo  del  territorio»,  nonche'  le
competenze amministrative che  alla  medesima  spettano  in  base  al
principio di sussidiarieta' ex art. 118, primo comma, Cost. 
    Secondo  la  Regione  Puglia,  il  descritto   risultato   lesivo
deriverebbe dalla  circostanza  che  l'intervento  normativo  avrebbe
condotto all'aggiornamento del solo comma  2  dell'art.  52-quinquies
del d.P.R. n.  327  del  2001,  includendosi  tra  le  infrastrutture
lineari  energetiche  soggette  all'autorizzazione  disciplinata  dal
medesimo comma «i gasdotti di approvvigionamento di gas  dall'estero,
incluse le operazioni  preparatorie  necessarie  alla  redazione  dei
progetti e le relative opere connesse». 
    Invece, nel comma 5 del medesimo art. 52-quinquies, la previsione
delle opere per le  quali  e'  necessaria  l'intesa  con  le  Regioni
interessate sarebbe rimasta invariata, sicche' essa varrebbe solo  ed
esclusivamente per  il  rilascio  dell'autorizzazione  relativa  alle
«infrastrutture lineari energetiche». 
    Invero,  il  comma  da  ultimo  menzionato  e'  stato  modificato
dall'art. 37, comma 2, lettera c-bis), del d.l. n. 133 del 2014, come
convertito, il quale ha introdotto la previsione in base  alla  quale
il rilascio dell'atto conclusivo del procedimento di cui al  comma  2
dell'art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327  del  2001  avvenga  «previa
acquisizione  del  parere  degli  enti   locali   ove   ricadono   le
infrastrutture, da  rendere  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,
decorsi i quali il parere si intende acquisito». 
    E'  rimasta,  cosi',   invariata   la   prima   parte   dell'art.
52-quinquies,  comma  5,  per  la  quale  l'intesa  con  le   Regioni
interessate sarebbe limitata alle «infrastrutture lineari energetiche
di cui al comma 2», tra cui non potrebbero rientrare «i  gasdotti  di
approvvigionamento  di  gas  dall'estero,   incluse   le   operazioni
preparatorie necessarie alla redazione dei  progetti  e  le  relative
opere connesse», giacche' si tratterebbe di  infrastrutture  distinte
rispetto a  quelle  lineari  energetiche  ed  inserite  nel  comma  2
dell'art. 52-quinquies, proprio in  virtu'  dell'impugnato  art.  37,
comma 2, lettera a), del d.l. n. 133 del 2014, come convertito. 
    In  sostanza,  quindi,  con   riferimento   «[a]i   gasdotti   di
approvvigionamento  di  gas  dall'estero,   incluse   le   operazioni
preparatorie necessarie alla redazione dei  progetti  e  le  relative
opere connesse», non sarebbe prevista l'acquisizione dell'intesa  con
la singola Regione interessata. 
    Il delineato assetto normativo sarebbe  incostituzionale  perche'
le materie sulle quali interviene l'impugnata disposizione  del  d.l.
n.  133  del  2014,  come  convertito,  vale  a  dire  quelle   della
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e  del
«governo del territorio», sono affidate dall'art. 117,  terzo  comma,
Cost. alla competenza legislativa concorrente regionale,  nei  limiti
dei principi fondamentali posti dalla legge dello Stato. 
    La Regione ricorrente richiama  in  proposito  la  giurisprudenza
costituzionale in base alla quale la legge statale  puo'  avocare  al
centro funzioni amministrative e, al contempo, regolarne l'esercizio,
superando  indenne  lo  scrutinio  di  legittimita'   costituzionale,
purche'  siano  previsti  meccanismi  che  garantiscano  un  adeguato
coinvolgimento  collaborativo  delle  Regioni  interessate,   secondo
quanto previsto dalla sentenza n. 303 del 2003. 
    La Regione Puglia cita anche la sentenza n. 6 del 2004, in cui la
Corte  costituzionale  ha   ulteriormente   precisato   che,   «nella
perdurante  assenza   di   una   trasformazione   delle   istituzioni
parlamentari e, piu' in  generale,  dei  procedimenti  legislativi  -
anche solo nei limiti di quanto previsto  dall'art.  11  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione) - la legislazione statale di questo
tipo  "puo'  aspirare  a   superare   il   vaglio   di   legittimita'
costituzionale solo in presenza di una disciplina  che  prefiguri  un
iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di
coordinamento orizzontale, ovverosia le  intese,  che  devono  essere
condotte in base al  principio  di  lealta'"  (sentenza  n.  303  del
2003)». 
    Ad avviso della ricorrente, la modifica  in  esame  provocherebbe
anche una lesione al principio di eguaglianza, a  causa  del  diverso
trattamento normativo che ne deriverebbe in relazione  a  fattispecie
del tutto sovrapponibili, essendo del tutto simili le  infrastrutture
in questione. In relazione alle «infrastrutture lineari energetiche»,
infatti,  la  legge  statale  prevede  correttamente  la   necessaria
acquisizione dell'intesa con la Regione interessata, mentre cio'  non
accadrebbe per i «gasdotti di approvvigionamento di gas  dall'estero,
incluse le operazioni  preparatorie  necessarie  alla  redazione  dei
progetti e le relative opere connesse». 
    4.- Con ricorso notificato il 12-13 gennaio 2015 e depositato  il
successivo 21  gennaio  (reg.  ric.  n.  14  del  2015),  la  Regione
Calabria, in forza del decreto del Presidente della Giunta  regionale
n. 1 del 12 gennaio 2015, ha impugnato, tra l'altro,  l'art.  37  del
d.l. n. 133 del 2014, come convertito, denunciandone il contrasto con
gli artt. 2, 3, 114, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, e  118
Cost.,  nonche'  con  i  principi  di  leale  collaborazione   e   di
sussidiarieta'. 
    La Regione ricorrente sostiene, in particolare,  che  l'art.  37,
comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, consentirebbe  la
realizzazione delle infrastrutture in esso indicate  in  deroga  alle
procedure di valutazione ambientale, eliminando le ineludibili intese
con le Regioni, con sostanziale lesione delle competenze  legislative
delle Regioni e di quelle amministrative e regolamentari  degli  enti
locali   interessati.   Tale   tecnica   legislativa,   in    ragione
dell'ampiezza e della indeterminatezza  dell'intervento  operato,  si
porrebbe in contrasto con gli  artt.  117,  terzo,  quarto  e  quinto
comma, e 118 Cost., risultando altresi' violati i principi  di  leale
collaborazione  e  sussidiarieta',  in  considerazione  anche   della
particolare posizione di autonomia riconosciuta alla Regione rispetto
agli altri enti locali dall'art. 114 Cost. 
    Parte ricorrente evidenzia che non intende dolersi della  scelta,
operata dal legislatore nazionale, di rilanciare la fonte energetica,
la quale «esprime con ogni evidenza un  principio  comunitario  della
produzione  dell'energia»,  ne'  contestare  la   sussistenza   delle
condizioni che legittimano la chiamata in sussidiarieta', ma  lamenta
il difetto di un idoneo coinvolgimento regionale, conseguente a  tale
attrazione di competenza, mediante la soppressione  della  necessaria
interlocuzione con le Regioni interessate. 
    Parte  ricorrente  ritiene  che  il  carattere  strategico  e  di
pubblica  utilita',  assegnato  indistintamente  alle  opere  e  agli
interventi individuati nell'impugnato art. 37, comma 1, del  d.l.  n.
133 del 2014, come convertito, sarebbe causa di illegittimita'  delle
disposizioni contenute nei commi successivi, in  virtu'  delle  quali
risulterebbe ridotta,  se  non  eliminata,  la  partecipazione  delle
Regioni e degli enti locali ai  procedimenti  autorizzatori  relativi
alle opere in questione. 
    In particolare, secondo  la  ricorrente,  a  causa  dell'avvenuta
modifica del solo  comma  2  e  non  anche  del  successivo  comma  5
dell'art. 52-quinquies del d.P.R. n.  327  del  2001,  la  previsione
della necessaria intesa con le Regioni interessate varrebbe  solo  ed
esclusivamente per  il  rilascio  dell'autorizzazione  relativa  alle
«infrastrutture lineari energetiche»  e  non  con  riferimento  «[a]i
gasdotti  di  approvvigionamento  di  gas  dall'estero,  incluse   le
operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti  e  le
relative opere connesse». 
    Cio',      peraltro,      determinerebbe       un'incomprensibile
differenziazione della disciplina in tema di gasdotti, a seconda  che
gli stessi siano o meno inclusi tra quelli  di  cui  all'art.  9  del
decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  (Attuazione   della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144), atteso che  solo  per  quelli  indicati  in  tale  disposizione
sarebbe prevista  l'intesa  con  le  Regioni.  Tale  differenziazione
determinerebbe la violazione dell'art. 3 Cost. 
    La Regione  Calabria,  evidenzia,  ancora,  che  l'autorizzazione
disciplinata dall'art. 52-quinques del d.P.R. n. 327 del  2001,  come
novellato, estenderebbe i propri effetti su tutti i piani di gestione
del territorio. Da tale considerazione deriverebbe il contrasto della
norma impugnata con la legge 9  gennaio  2006,  n.  14  (Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta  a  Firenze
il 20 ottobre 2000), in base alla  quale  la  competenza  a  incidere
sulla pianificazione  territoriale  e'  specificamente  assegnata  ai
livelli decentrati di governo del territorio. 
    Inoltre, ogni intervento  statale  limitante  la  qualificata  ed
efficace partecipazione, da  parte  delle  Regioni,  ai  procedimenti
inerenti la ricordata pianificazione sarebbe  gravemente  lesivo  dei
diritti riconosciuti dall'art. 2 Cost., oltre che  del  principio  di
sussidiarieta' e di quanto previsto dagli artt. 117,  primo  e  terzo
comma, e 118 Cost. 
    La Regione ricorrente ritiene, altresi', che  l'introduzione,  ai
sensi dell'art. 37, comma 2, lettera c), del d.l. n.  133  del  2014,
come convertito, di una  procedura  dettagliata  per  la  risoluzione
delle   interferenze   -   mediante   l'elencazione   dei   «soggetti
interferenti» (titolari o gestori di beni e aree demaniali marittime,
lacuali, fluviali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, ed  altro),
i quali, se interessati dal passaggio  di  gasdotti,  partecipano  al
procedimento di autorizzazione, cadenzato da fasi  e  scadenze  nelle
quali assumerebbe preminenza la partecipazione attiva e preponderante
dei soggetti privati  interessati  alla  realizzazione  dell'opera  -
inciderebbe sulle competenze assegnate nelle diverse materie  oggetto
di «interferenza» alle Regioni ed agli  enti  locali,  ai  sensi  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti  locali,
in attuazione  del  capo  I  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),
realizzando cosi' una «estrapolazione» di  tali  materie  dall'intesa
forte che anche su di esse dovrebbe essere raggiunta (sul  tema  sono
richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 383 e n. 62  del
2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003). 
    4.1.- In data 13 aprile 2015, la difesa della Regione Calabria ha
depositato la deliberazione n. 8 del 5 febbraio 2015, con la quale la
Giunta regionale ha deliberato di «ratificare e confermare il decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 12 gennaio 2015». 
    5.- Nei giudizi originati dai ricorsi descritti, si e' costituito
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  deducendo,  con   argomenti
sostanzialmente coincidenti, l'infondatezza  delle  censure  avanzate
dalle Regioni ricorrenti. 
    5.1.- In ordine all'asserita  violazione  dell'art.  77,  secondo
comma, Cost., proposta dalla Regione Abruzzo,  la  difesa  statale  -
richiamando la relativa giurisprudenza costituzionale -  ne  sostiene
l'infondatezza. Essa osserva che, sotto il  profilo  finalistico,  e'
agevole rinvenire la ratio unitaria posta a fondamento  del  d.l.  n.
133 del 2014, come convertito, il quale  risponderebbe  ad  obiettivi
tutti allo stesso modo  caratterizzati  dal  requisito  dell'urgenza:
vale a dire rilanciare  le  opere  pubbliche  e  l'edilizia  privata,
nonche' rafforzare la sicurezza e gli  approvvigionamenti  energetici
del Paese. 
    Gli interventi normativi in questione, sebbene relativi a materie
diverse, risponderebbero ad un unico  nesso  finalistico,  ricavabile
con facilita' dallo stesso titolo del decreto-legge, che  si  propone
di  garantire  «Misure  urgenti  per  l'apertura  dei  cantieri,   la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione  del  Paese,
la   semplificazione   burocratica,    l'emergenza    del    dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive». 
    Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, inoltre, dalla lettura
della  relazione  di  accompagnamento  al   disegno   di   legge   di
conversione, si ricaverebbe un'adeguata esposizione delle ragioni che
hanno, nel caso, condotto all'utilizzo della decretazione  d'urgenza.
E, con specifico riguardo all'art. 37 del d.l. n. 133 del 2014,  come
convertito, tali ragioni risulterebbero ampiamente motivate,  essendo
richiamata  la  urgente  necessita'  di  attribuire   «carattere   di
interesse strategico» alle  infrastrutture  attraverso  le  quali  il
sistema  italiano  del  gas  naturale  si  approvvigiona  all'estero,
diversificando fonti e rotte di fornitura, rafforzando  le  capacita'
di trasporto e la capillarita' della rete, anche in previsione di una
maggiore interoperabilita' con il sistema europeo del gas. 
    Non fondata  sarebbe  pure  la  doglianza  relativa  all'asserito
difetto,  nella  disposizione  impugnata,  di  «misure  di  immediata
applicazione», secondo quanto prescritto dall'art. 15, comma 3, della
legge n. 400 del 1988. Infatti, la  disciplina  introdotta  dall'art.
37, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 sarebbe tale  da  novellare  le
procedure  autorizzative  concernenti  le  relative   infrastrutture,
risultando  tali  procedure  immediatamente  applicabili,  senza  che
occorra un ulteriore  intervento  normativo  di  tipo  regolamentare,
volto a dare attuazione alla disciplina legislativa in esame. 
    5.2.- Per quanto riguarda la violazione degli  artt.  117  e  118
Cost., prospettata  da  tutte  le  Regioni  ricorrenti,  l'Avvocatura
generale dello Stato rileva che la  ricostruzione  del  principio  di
leale collaborazione fornita dalle  ricorrenti  -  in  ragione  della
quale l'introduzione di una legislazione  statale  di  dettaglio,  in
materie devolute alla competenza concorrente, dovrebbe in  ogni  caso
risultare preceduta da un'intesa dello Stato con i livelli di governo
regionali - risulterebbe contrastante con quella fornita dalla  Corte
costituzionale, quale desumibile dalla sentenza n. 6 del 2004. 
    Ricorda l'Avvocatura generale dello Stato che, in tale pronuncia,
la  Corte  ha  affermato   che,   per   poter   attribuire   funzioni
amministrative a  livello  centrale  ed  al  tempo  stesso  regolarne
l'esercizio, la legge statale «deve risultare adottata a  seguito  di
procedure che assicurino la partecipazione  dei  livelli  di  governo
coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione  o,  comunque,
prevedere  adeguati  meccanismi  di  cooperazione   per   l'esercizio
concreto delle funzioni amministrative allocate in capo  agli  organi
centrali». In altri termini, la previsione di un'intesa tra  Stato  e
Regioni, in riferimento ad una disciplina statale che  intervenga  in
materia  attribuita  alla   competenza   concorrente,   non   sarebbe
indispensabile ai fini della legittimita' costituzionale della  legge
statale,  laddove  quest'ultima  preveda,  da  parte  sua,  «adeguati
meccanismi  di  cooperazione»  tra  i   vari   livelli   di   governo
nell'esercizio concreto delle funzioni amministrative. 
    La disposizione impugnata, peraltro, pur introducendo  una  serie
di  semplificazioni  nei  procedimenti  autorizzativi  riferiti  alle
infrastrutture lineari  energetiche  di  cui  all'art.  52-quinquies,
comma 2, del  d.P.R.  n.  327  del  2001,  continuerebbe  a  tutelare
adeguatamente la posizione delle Regioni  interessate  nonche'  degli
enti locali nel cui territorio  ricadono  le  infrastrutture  stesse.
Infatti, in base al comma 5 dell'articolo da ultimo richiamato (cosi'
come  modificato  dall'art.  37  del  d.l.  n.  133  del  2014,  come
convertito),  per  le  infrastrutture  lineari  energetiche   «l'atto
conclusivo del procedimento di cui al comma 2  e'  adottato  d'intesa
con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti
locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni
dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito». 
    Secondo  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  in  sostanza,  la
legislazione statale prefigurerebbe un iter procedimentale in cui  le
attivita' concertative, di  coordinamento  e  di  intesa  tra  Stato,
Regioni ed enti locali, assumerebbero il dovuto  risalto,  risultando
percio' evidente la piena compatibilita' della norma di cui  all'art.
37 del  d.l.  n.  133  del  2014,  come  convertito,  con  il  canone
costituzionale della leale collaborazione. 
    5.3.- La difesa statale contesta, inoltre, che, in  virtu'  delle
modifiche introdotte dalla disposizione impugnata, l'intesa tra Stato
e Regioni sarebbe riferibile alle sole autorizzazioni  uniche  aventi
ad  oggetto  le  «infrastrutture  lineari  energetiche,   individuate
dall'Autorita' competente come appartenenti alla rete  nazionale  dei
gasdotti di cui all'articolo 9  del  decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164», cosi' risultando esclusi dall'ambito  di  applicazione
dell'art. 52-quinquies, comma  5,  del  d.P.R.  n.  327  del  2001  i
gasdotti non inclusi tra  quelli  succitati,  nonche'  le  operazioni
preparatorie necessarie alla redazione dei  progetti  e  le  relative
opere  connesse,  per  le   quali   sarebbe   possibile   prescindere
dall'intesa forte con le Regioni interessate. 
    In  realta',  secondo  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,   il
menzionato art. 52-quinquies, comma 5, nell'individuare gli ambiti di
applicazione della cosiddetta "intesa forte"  tra  Stato  e  Regioni,
farebbe  riferimento,  in  via  generale,  «all'atto  conclusivo  del
procedimento di cui al comma 2» relativo a  tutte  le  infrastrutture
ivi  previste,  cosi'  ricalcando  la  rubrica  dello   stesso   art.
52-quinquies,   riferita   a   «Disposizioni   particolari   per   le
infrastrutture  lineari  energetiche   facenti   parte   delle   reti
energetiche nazionali». 
    Il mancato riferimento, da parte del  comma  5,  ai  gasdotti  di
approvvigionamento di gas  dall'estero  e  alle  relative  operazioni
preparatorie, cui si applicano le procedure autorizzative  prescritte
dall'art. 52-quinquies, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 - secondo
l'Avvocatura generale dello Stato  -  non  indicherebbe  la  volonta'
legislativa di  sottrarre  tali  interventi  al  regime  dell'intesa.
Sarebbe risultato, invero, inutile richiamare, all'interno del  comma
5, l'intera formulazione del precedente comma 2.  E  per  ragioni  di
tecnica legislativa, risultava preferibile  il  semplice  riferimento
alle «infrastrutture lineari  energetiche»  -  formula,  questa,  che
richiama la rubrica della disposizione in argomento - e  il  generale
rinvio all'art. 52-quinquies, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001. 
    Pertanto, pur non essendo  i  gasdotti  di  importazione  di  gas
dall'estero  esplicitamente   richiamati   al   comma   5   dell'art.
52-quinquies,  nulla  impedirebbe  di  ritenerli  ricompresi  tra  le
infrastrutture  lineari  energetiche.  Cio'  escluderebbe   un   loro
trattamento normativo irragionevolmente difforme  rispetto  a  queste
ultime, con conseguente infondatezza dell'eccezione di illegittimita'
costituzionale della disposizione per violazione dell'art. 3 Cost. 
    5.4.-  Con  riguardo  alla  qualifica  di  interesse   strategico
riferita alle infrastrutture di cui all'art. 37, comma 1, del d.l. n.
133 del 2014, come convertito - oggetto  di  specifica  doglianza  da
parte delle Regioni Abruzzo e Calabria - la difesa statale  evidenzia
che  il  legislatore  avrebbe  tenuto   conto   precipuamente   delle
situazioni di crisi internazionali esistenti, formulando  allo  scopo
una specifica norma di rango primario. 
    Infatti, in ragione dei recenti sviluppi negativi  internazionali
relativi alle  aree  di  approvvigionamento  o  di  transito  di  gas
naturale, si sarebbe reso necessario e urgente  attribuire  carattere
strategico ai fini amministrativi: 1) alle infrastrutture  attraverso
le quali il  sistema  italiano  del  gas  naturale  si  approvvigiona
dall'estero, con il fine di diversificare fonti e rotte di fornitura;
2) alle infrastrutture della rete nazionale di trasporto  e  relative
opere  connesse,  con  l'obiettivo  di  rafforzare  le  capacita'  di
trasporto e la "magliatura" della rete, anche in  previsione  di  una
maggiore interoperabilita' con il sistema europeo del gas (e' citata,
in questi termini, la relazione al disegno di  legge  di  conversione
del decreto-legge). 
    L'Avvocatura generale dello  Stato  afferma,  in  proposito,  che
risulterebbe garantito il pieno  rispetto  del  ruolo  delle  Regioni
nella materia di  competenza  concorrente,  dovendo  il  procedimento
amministrativo  inerente  alle   infrastrutture   di   che   trattasi
concludersi con un'autorizzazione unica, la quale, ai sensi dell'art.
52-quinquies, comma 5, del  d.P.R.  n.  327  del  2001,  e'  adottata
«d'intesa  con  le  Regioni   interessate»,   sicche'   non   sarebbe
riscontrabile alcuna lesione  a  danno  della  pertinente  competenza
legislativa regionale concorrente (sono richiamate, in proposito,  le
sentenze  n.  165  del  2011  e  n.  331   del   2010   della   Corte
costituzionale). 
    5.5.- Per quanto riguarda l'asserito contrasto dell'art.  37  del
d.l. n. 133 del 2014, come convertito, con la Convenzione europea sul
paesaggio e con la rispettiva legge  di  ratifica  n.  14  del  2006,
proposto dalla Regione Calabria, l'Avvocatura  generale  dello  Stato
rileva trattarsi  di  un  contrasto  prospettato  in  via  del  tutto
generica,   senza   alcuna    individuazione    delle    disposizioni
convenzionali ipoteticamente lese, nonche'  in  difetto  di  adeguata
motivazione: una censura da ritenersi, quindi, inammissibile  ovvero,
in subordine, infondata, a  fronte  dell'adeguato  coinvolgimento  di
Regioni ed enti locali nell'iter procedimentale volto al rilascio  di
provvedimenti   autorizzativi,   secondo   quanto    in    precedenza
argomentato. 
    5.6.-   Con   riferimento,   da   ultimo,   alla   illegittimita'
costituzionale - prospettata dalla Regione Calabria -  dell'art.  37,
comma 2, lettera c), del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, nella
parte in cui  prevede  la  partecipazione  dei  cosiddetti  «soggetti
interferenti» al procedimento autorizzativo, la difesa statale rileva
che la disposizione in esame introdurrebbe  nell'iter  procedimentale
di cui all'art. 52-quinquies, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001  un
momento  sub-procedimentale  volto  a  tutelare  particolarmente   la
posizione di detti soggetti, mediante un loro diretto  coinvolgimento
nel   procedimento    amministrativo.    Tale    coinvolgimento    si
sostanzierebbe nell'indicazione delle  modalita'  di  attraversamento
degli  impianti  ed  aree  interferenti,  da   parte   dei   soggetti
direttamente portatori di interessi  a  riguardo.  In  tale  contesto
resterebbe, comunque, inalterato, ex art. 52-quinquies, comma 5,  del
d.P.R. n. 327 del 2001, il momento dell'intesa tra Stato  e  Regioni,
al cui raggiungimento sarebbe in ogni caso  subordinata  l'emanazione
della cosiddetta autorizzazione unica. 
    6.- La Regione Abruzzo, in data 10 marzo 2016, ha depositato  una
memoria difensiva, nella quale ha ribadito  quanto  gia'  esposto  in
sede di ricorso. 
    7.- La Regione Marche, in  data  15  marzo  2016,  ha  depositato
memoria difensiva, insistendo  nella  richiesta  di  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma  2,  lettere  a)  e
c-bis) del d.l. n. 133 del 2014, come convertito. 
    La Regione ricorrente, dopo aver riassunto i motivi di  doglianza
gia' illustrati nel ricorso introduttivo, nega, in  particolare,  che
la disposizione impugnata  possa  interpretarsi  nel  senso  indicato
dall'Avvocatura generale dello Stato. Insiste,  cosi',  nel  ritenere
che la formulazione del novellato art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327
del 2001 non obbligherebbe all'intesa con le Regioni interessate  per
il  rilascio   delle   autorizzazioni   relative   ai   gasdotti   di
approvvigionamento  di  gas  dall'estero   (incluse   le   operazioni
preparatorie necessarie alla redazione dei  progetti  e  le  relative
opere connesse). 
    8.- La Regione Puglia, in  data  15  marzo  2016,  ha  depositato
memoria difensiva, insistendo  nella  richiesta  di  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma  2,  lettere  a)  e
c-bis) del d.l. n. 133 del 2014, come convertito. 
    La Regione ricorrente, dopo aver ribadito  i  motivi  di  censura
gia' illustrati nel ricorso introduttivo,  esclude,  in  particolare,
che la disposizione impugnata possa interpretarsi nel senso  indicato
dall'Avvocatura generale dello Stato. Insiste,  cosi',  nel  ritenere
che la formulazione del novellato art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327
del 2001 non obbligherebbe all'intesa con le Regioni interessate  per
il  rilascio   delle   autorizzazioni   relative   ai   gasdotti   di
approvvigionamento  di  gas  dall'estero   (incluse   le   operazioni
preparatorie necessarie alla redazione dei  progetti  e  le  relative
opere connesse). 
    9.- L'Avvocatura generale dello Stato, in data 15 marzo 2016,  ha
depositato,  nei  quattro  giudizi,  distinte  memorie  illustrative,
riproponendo le argomentazioni difensive gia' esposte. 
    10.- Con atti ritualmente  depositati  -  rispettivamente,  il  2
marzo 2015 nei giudizi promossi dalla Regione Abruzzo (reg. ric. n. 2
del 2015) e dalla Regione Marche (reg. ric. n.  4  del  2015);  il  9
marzo 2015 nel giudizio promosso dalla Regione Puglia (reg. ric. n. 5
del 2015); il 23 marzo 2015 in quello promosso dalla Regione Calabria
(reg. ric. n. 14 del 2015) - e' intervenuta  l'Associazione  italiana
per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) Onlus  Ong,  chiedendo
che l'art. 37  del  d.l.  n.  133  del  2014,  come  convertito,  sia
dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    L'interveniente   argomenta,    preliminarmente,    la    propria
legittimazione alla partecipazione al giudizio, evidenziando che  una
pronuncia di accoglimento o di rigetto  dei  ricorsi  proposti  dalle
Regioni eserciterebbe un'influenza diretta,  con  effetti  rilevanti,
sulla propria posizione soggettiva.  Sottolinea,  quindi,  di  essere
soggetto  esponenziale  degli   «interessi   collettivi   soggiacenti
all'utilizzo  sostenibile   del   suolo   e   sottosuolo   marino   e
territoriale». 
    Richiama, inoltre, la Convenzione di Aarhus in  tema  di  accesso
alla giustizia ambientale, ratificata con la legge 16 marzo 2001,  n.
108 (Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  sull'accesso  alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi  decisionali
e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con  due  allegati,
fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998) e da ritenersi  vincolante,  anche
in forza della normativa comunitaria. In base a tale Convenzione, gli
Stati   dovrebbero   assicurare,   asserisce   l'interveniente,   «la
possibilita' al  pubblico,  allorche'  questo  soddisfi  i  requisiti
eventualmente richiesti dalla legge nazionale,  di  ottenere  rimedio
giurisdizionale contro atti e omissioni dei privati o delle pubbliche
autorita', compiute  in  violazione  del  diritto  nazionale».  Nella
nozione di  «pubblico»,  ai  sensi  della  medesima  Convezione,  ben
potrebbe rientrare il WWF Italia, in quanto associazione riconosciuta
dal Ministero dell'ambiente ai  sensi  dell'art.  13  della  legge  8
luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e  norme
in materia di danno ambientale) e, dunque, in possesso dei  requisiti
nazionali legittimanti ad agire in giudizio  a  difesa  di  interessi
ambientali nazionali. 
    11.- Con atto depositato in data 11  giugno  2015,  nel  giudizio
introdotto dalla  Regione  Puglia  (reg.  ric.  n.  5  del  2015)  e'
intervenuta  l'Associazione  "Amici   del   Parco   Archeologico   di
Pantelleria", chiedendo che l'art. 37 del d.l. n. 133 del 2014,  come
convertito, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    L'associazione motiva la  propria  legittimazione  all'intervento
evidenziando di  aver  proposto,  il  6  ottobre  2014,  osservazioni
nell'ambito di un procedimento di valutazione di  impatto  ambientale
incardinato presso il Ministero dell'ambiente per il conseguimento di
un permesso di prospezione in mare, al fine  di  contribuire  ad  una
migliore comprensione dell'assetto  geologico  dell'area  localizzata
tra le isole di Pantelleria e Malta. 
    L'interveniente segnala, altresi', di aver intrapreso  una  serie
di attivita' dirette a sollecitare il Governo a  mantener  fede  agli
impegni assunti in ordine al recepimento della  direttiva  12  giugno
2013, n. 2013/30/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla  sicurezza  delle  operazioni  in  mare   nel   settore   degli
idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE - Testo  rilevante
ai fini del SEE). 
    Richiama,   da   ultimo,   la   piu'    recente    giurisprudenza
amministrativa, che  avrebbe  ammesso  l'intervento  in  giudizio  di
soggetti  terzi  i  quali  vantino  un  interesse   di   mero   fatto
all'accoglimento o al rigetto del ricorso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Le Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e  Calabria,  con  ricorsi
iscritti, rispettivamente, al reg. ric. n. 2, n. 4, n. 5 e n. 14  del
2015,  hanno  promosso,  tra  le  altre,  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 37, comma 1 e comma  2,  lettere  a),  c)  e
c-bis), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133  (Misure  urgenti
per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,
la  digitalizzazione  del  Paese,  la  semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164. 
    L'art. 37, comma 1, del d.l. n. 133 del  2014,  come  convertito,
prevede che  «i  gasdotti  di  importazione  di  gas  dall'estero,  i
terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e
le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale,
incluse le operazioni  preparatorie  necessarie  alla  redazione  dei
progetti  e  le  relative  opere  connesse  rivestono  carattere   di
interesse  strategico  e  costituiscono  una  priorita'  a  carattere
nazionale e  sono  di  pubblica  utilita',  nonche'  indifferibili  e
urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327». 
    Il successivo comma 2 della disposizione impugnata  modifica,  in
piu' parti, l'art. 52-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n.  327  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'), stabilendo - per quanto di rilievo nel presente giudizio -
che l'autorizzazione gia' prevista per la costruzione  e  l'esercizio
delle  infrastrutture  lineari  energetiche  sia  estesa   anche   ai
«gasdotti  di  approvvigionamento  di  gas  dall'estero,  incluse  le
operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti  e  le
relative opere connesse»; esso prevede, altresi', che il rilascio  di
detta autorizzazione sia preceduto dall'acquisizione del parere degli
enti locali ove ricadono le infrastrutture  in  oggetto,  da  rendere
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i  quali  il  parere  si
intende acquisito. 
    Il comma in esame introduce, inoltre, un'apposita disciplina  per
la risoluzione delle  cosiddette  "interferenze",  stabilendo  che  i
soggetti titolari o gestori di beni, aree o  impianti  -  interessati
dal passaggio di gasdotti della rete  nazionale  di  trasporto  o  di
gasdotti  di  importazione  di  gas  dall'estero  -  partecipino   al
procedimento  di  autorizzazione  alla  costruzione,   indicando   le
modalita' di attraversamento degli impianti e le  aree  interferenti.
Qualora  tali  modalita'  non  siano  indicate  entro  i  termini  di
conclusione    del    procedimento,    il    soggetto     richiedente
l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti, propone direttamente,
entro i successivi trenta giorni, le modalita' di attraversamento, le
quali, trascorsi  ulteriori  trenta  giorni  senza  osservazioni,  si
intendono comunque  assentite  definitivamente  e  approvate  con  il
decreto di autorizzazione alla costruzione. 
    1.1.- La Regione Abruzzo ritiene, in primo luogo, che  l'art.  37
del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, violi l'art.  77,  secondo
comma, della  Costituzione,  giacche'  la  disposizione  risulterebbe
«scarsamente motivat[a] sul piano della sussistenza  dei  presupposti
di straordinaria necessita' ed urgenza,  richiamati  in  realta'  con
formulazioni  apodittiche»  e,  in  ogni  caso,  non  rispondenti  ai
requisiti che legittimano il  ricorso  alla  decretazione  d'urgenza,
quali indicati da questa Corte (da ultimo, sentenza n. 220 del 2013). 
    1.2.- Le Regioni Abruzzo e Calabria impugnano l'art. 37, comma 1,
del d.l. n. 133  del  2014,  come  convertito,  nella  parte  in  cui
stabilisce che «i gasdotti di  importazione  di  gas  dall'estero,  i
terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e
le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale,
incluse le operazioni  preparatorie  necessarie  alla  redazione  dei
progetti  e  le  relative  opere  connesse  rivestono  carattere   di
interesse strategico». Entrambe le Regioni prospettano  il  contrasto
con gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma,  Cost.;  la  sola
Regione Calabria evoca anche i parametri di cui agli artt. 114,  117,
quarto comma, e 118 Cost. nella sua interezza nonche' i  principi  di
leale collaborazione e di sussidiarieta'. 
    Ritengono,  infatti,  le  ricorrenti   che   tale   disposizione,
intervenendo in  materia  appartenente  alla  competenza  legislativa
concorrente di Stato e Regioni, avrebbe attribuito d'imperio a  tutte
le infrastrutture in questione la qualifica  di  opere  di  interesse
strategico, senza la preventiva intesa con  le  Regioni  interessate,
determinando con cio' la lesione dei parametri ricordati. 
    1.3.- Le Regioni Marche, Puglia e Calabria impugnano, inoltre, il
comma 2, lettere a) e c-bis), dell'art. 37 del d.l. n. 133 del  2014,
come convertito, per contrasto con gli artt. 3, 117, terzo  comma,  e
118, primo comma, Cost. 
    La Regione Calabria  lamenta,  oltre  alle  violazioni  indicate,
anche la lesione degli artt. 2, 114 e 117,  primo,  quarto  e  quinto
comma, Cost., nonche' dei  principi  di  leale  collaborazione  e  di
sussidiarieta'. 
    Ad avviso delle ricorrenti, a seguito delle modifiche  introdotte
dalle disposizioni impugnate nell'art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327
del 2001,  risulterebbe  ora  necessario  procedere  all'acquisizione
dell'intesa con la Regione interessata solo per l'autorizzazione alla
costruzione   e   all'esercizio   delle    «infrastrutture    lineari
energetiche» di cui al comma 2 del citato art.  52-quinquies,  e  non
anche per «i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero»,  per
le «operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti» e
per le relative «opere connesse». Cio' determinerebbe una lesione sia
delle competenze legislative regionali  in  materia  di  «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e di  «governo  del
territorio», sia delle competenze  amministrative  che  alle  Regioni
spettano in base al principio di sussidiarieta' ex  art.  118,  primo
comma, Cost. Sussisterebbe altresi', ad avviso delle ricorrenti,  una
lesione del principio di eguaglianza, a causa del diverso trattamento
riservato a fattispecie del  tutto  sovrapponibili:  da  un  lato,  i
«gasdotti di approvvigionamento di  gas  dall'estero»,  con  relative
opere e progetti  connessi,  dall'altro  le  «infrastrutture  lineari
energetiche» di cui all'art. 52-quinquies, comma 2, del d.P.R. n. 327
del 2001. 
    A sostegno delle proprie  censure  le  ricorrenti  osservano  che
l'art. 52-quinquies, comma 5, e' stato modificato dall'art. 37, comma
2, lettera c-bis), del d.l. n. 133  del  2014,  come  convertito,  il
quale vi ha  introdotto  la  previsione  che  il  rilascio  dell'atto
conclusivo del procedimento di cui  al  comma  2  del  medesimo  art.
52-quinquies avvenga  «previa  acquisizione  del  parere  degli  enti
locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni
dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito». 
    Risulterebbe, dunque, evidente che, mentre il comma 2 del  citato
art. 52-quinquies  sarebbe  stato  «aggiornato»,  includendo  tra  le
infrastrutture  lineari   energetiche   soggette   all'autorizzazione
disciplinata   dalla   medesima   disposizione   «i    gasdotti    di
approvvigionamento  di  gas  dall'estero,   incluse   le   operazioni
preparatorie necessarie alla redazione dei  progetti  e  le  relative
opere  connesse»,  il  comma  5  del   medesimo   art.   52-quinquies
continuerebbe  a  prevedere  l'intesa  con  le  Regioni   interessate
esclusivamente per  l'autorizzazione  relativa  alle  «infrastrutture
lineari energetiche». Di conseguenza - osservano le  ricorrenti,  che
ritengono di coinvolgere nell'impugnazione anche  la  citata  lettera
c-bis) dell'art. 37,  comma  2,  del  d.l.  n.  133  del  2014,  come
convertito - la necessaria acquisizione dell'intesa  con  la  singola
Regione interessata non sarebbe prevista in  relazione,  appunto,  ai
gasdotti  di  approvvigionamento  di  gas  dall'estero,  incluse   le
operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti  e  le
relative opere connesse. 
    Inoltre,  nel  ricorso   della   Regione   Calabria,   l'asserita
violazione  dell'art.  117,  primo  comma,  Cost.  dipenderebbe   dal
contrasto delle disposizioni impugnate  con  norme  internazionali  e
convenzionali  e,  segnatamente,  con  la  Convenzione  europea   sul
paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 9 gennaio 2006, n. 14. Infatti, ad  avviso  della
ricorrente, il rilascio dell'autorizzazione  alla  realizzazione  dei
citati  gasdotti,  incidendo  su  tutti  i  piani  di  gestione   del
territorio, determinerebbe lesioni alle prerogative delle  Regioni  e
degli enti locali in materia  di  pianificazione  territoriale  e  di
protezione civile, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, e
tutela della salute. 
    1.4.- La sola Regione Calabria  lamenta,  infine,  la  violazione
degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nella  parte
in cui, modificando l'art. 52-quinquies, comma 2, del d.P.R.  n.  327
del 2001, l'art. 37, comma 2, lettera c), del d.l. n. 133  del  2014,
come  convertito,   rende   necessario   che   al   procedimento   di
autorizzazione  alla  realizzazione  dei   gasdotti   partecipino   i
cosiddetti «soggetti interferenti» (titolari o gestori di beni o aree
demaniali, marittimi, lacuali, fluviali, strade pubbliche, aeroporti,
ferrovie, ed altro), cioe' i soggetti interessati dal loro passaggio:
tale partecipazione necessaria inciderebbe sulle competenze assegnate
alle  Regioni  ed  agli  enti  locali  nelle   materie   oggetto   di
interferenza, giacche'  realizzerebbe  una  «estrapolazione  di  tali
materie dall'intesa forte  che  anche  su  di  esse  dovrebbe  essere
raggiunta». 
    2.- I quattro ricorsi  vertono  sulle  medesime  disposizioni  ed
avanzano censure identiche o analoghe, e collegate tra loro. Ai  fini
di una decisione congiunta, e'  percio'  opportuna  la  riunione  dei
relativi giudizi, mentre  resta  riservata  a  separate  pronunce  la
decisione delle questioni  di  legittimita'  costituzionale  relative
alle altre disposizioni del d.l. n. 133 del  2014,  come  convertito,
impugnate con i medesimi ricorsi. 
    3.- In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilita'
degli interventi spiegati dall'Associazione  italiana  per  il  World
Wide Fund for Nature (WWF Italia) Onlus Ong, nei quattro  giudizi,  e
dall'Associazione "Amici del Parco Archeologico di Pantelleria",  nel
solo giudizio promosso dalla Regione  Puglia  (in  quest'ultimo,  tra
l'altro, con atto depositato oltre il  termine  perentorio  stabilito
dalla normativa in vigore). 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,  infatti,  il
giudizio di costituzionalita' delle leggi, promosso in  via  d'azione
ai sensi dell'art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti della  legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione  e  sul  funzionamento
della Corte costituzionale), si svolge  esclusivamente  tra  soggetti
titolari di  potesta'  legislativa  e  non  ammette  l'intervento  di
soggetti che ne siano privi, fermi  restando,  per  costoro,  ove  ne
ricorrano i presupposti, gli altri mezzi  di  tutela  giurisdizionale
eventualmente esperibili (ex plurimis, sentenze n. 251, n. 118  e  n.
31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118  del  2013,  n.
245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del  2011,  n.  278  del
2010). 
    4.- Ancora in via preliminare,  va  dichiarato  inammissibile  il
ricorso presentato dalla Regione Calabria. 
    Risulta che il ricorso e'  stato  promosso  dal  solo  Presidente
della Regione, con decreto del 12  gennaio  2015,  e  che  la  Giunta
regionale ha ratificato il  provvedimento  con  deliberazione  del  5
febbraio 2015, depositata nella cancelleria di  questa  Corte  il  13
aprile 2015, quando era trascorso  il  termine  perentorio  di  dieci
giorni dall'ultima  notificazione  del  ricorso,  termine  ricavabile
dagli artt. 32, comma 3, e 31, comma 4, della legge n. 87 del 1953. 
    Non rilevano, quindi, nella specie, le ragioni per  le  quali  la
determinazione di impugnare e'  stata  assunta  dal  solo  Presidente
della Regione, in assenza della previa deliberazione della Giunta, la
cui presenza e' invece necessaria, in  base  all'art.  32,  comma  2,
della legge n. 87 del  1953,  in  quanto  risponde  ad  esigenze  non
soltanto formali, ma sostanziali, per l'importanza e per gli  effetti
costituzionali ed amministrativi  che  tale  delibera  puo'  produrre
(sentenze n. 217  del  2014,  n.  142  del  2012,  n.  33  del  1962;
analogamente le sentenze n. 8 del 1967; n. 119 del 1966;  n.  36  del
1962). Tali ragioni, del resto, non sono desumibili  dagli  atti  del
giudizio, nulla avendo dedotto su di esse  la  Regione  Calabria,  in
assenza, peraltro, di una  corrispondente  eccezione  dell'Avvocatura
generale dello Stato. 
    Rileva soltanto, e preliminarmente, in questa sede, la tardivita'
del deposito della deliberazione della Giunta,  adottata  a  ratifica
dell'originario decreto presidenziale. 
    E' in proposito da ribadire (sentenze n. 217 del 2014  e  n.  142
del 2012) che, in base alla disciplina che regola i giudizi davanti a
questa Corte, al fine di garantire  l'economia,  la  celerita'  e  la
certezza del giudizio costituzionale, e' necessario che  la  volonta'
della Giunta regionale di promuovere ricorso avverso una legge  dello
Stato sia accertata, mediante acquisizione della  deliberazione  agli
atti del processo, al piu' tardi al momento  in  cui  il  ricorso  va
depositato nella cancelleria  di  questa  Corte,  e  cioe'  entro  il
termine perentorio ricordato. 
    Infatti,  il  deposito  del  ricorso  notificato  costituisce  un
momento essenziale del processo costituzionale, perche'  comporta  la
costituzione   in   giudizio   della    parte    ricorrente,    fissa
definitivamente il  thema  decidendum  (impedendone  ogni  successivo
ampliamento), instaura il  rapporto  processuale  con  questa  Corte,
segna l'inizio del termine  ordinatorio  di  novanta  giorni  per  la
fissazione dell'udienza di discussione del  ricorso  (art.  35  della
legge n. 87 del 1953), e dalla sua scadenza decorre il termine,  pure
perentorio, entro il quale le  altre  parti  possono  costituirsi  in
giudizio (cosi', ancora, la sentenza n. 217 del 2014). 
    5.-   Sempre   in   via   preliminare,   dev'essere    dichiarata
inammissibile  la  censura,  proposta  dalla  Regione  Abruzzo,   che
asserisce la violazione, da parte dell'art. 37 del d.l.  n.  133  del
2014, come convertito, dell'art. 77, secondo comma, Cost., risultando
la disposizione, ad avviso della ricorrente, «scarsamente  motivat[a]
sul  piano  della  sussistenza  dei  presupposti   di   straordinaria
necessita' ed urgenza», richiamati «con formulazioni apodittiche»  e,
in  ogni  caso,  asseritamente  non  rispondenti  ai  requisiti   che
legittimano il ricorso alla decretazione d'urgenza. 
    A prescindere da ogni altra considerazione, la deliberazione  con
la quale l'organo esecutivo della Regione ha disposto la proposizione
del ricorso non fa alcun cenno a siffatta questione,  non  risultando
incluso l'art. 77, secondo comma, Cost. tra i parametri dei quali  si
lamenta la violazione ad opera delle censurate disposizioni del  d.l.
n. 133 del 2014, come convertito. E la giurisprudenza di questa Corte
e'  costante  nel  ritenere   che   nei   giudizi   di   legittimita'
costituzionale  in   via   principale   deve   sussistere,   a   pena
d'inammissibilita', una piena  e  necessaria  corrispondenza  tra  la
deliberazione   con   cui   l'organo   legittimato    si    determina
all'impugnazione ed  il  contenuto  del  ricorso,  attesa  la  natura
politica dell'atto d'impugnazione (ex plurimis,  sentenze  n.  1  del
2016, n. 250, n. 153, n. 55, n. 46 e n. 8 del 2015). 
    6.- La prima delle  residue  censure  da  affrontare  nel  merito
riguarda le questioni, proposte dalla Regione Abruzzo, avverso l'art.
37, comma 1, del d.l. n. 133 del  2014,  come  convertito,  il  quale
sarebbe costituzionalmente illegittimo  per  violazione  degli  artt.
117, terzo comma, 118, primo comma, Cost., nonche' del «principio  di
leale collaborazione». 
    In  sintesi,  intervenendo  in  una  materia  appartenente   alla
competenza  legislativa  concorrente  di  Stato   e   Regioni,   tale
disposizione avrebbe attribuito d'imperio a tutte  le  infrastrutture
da essa elencate la qualifica di opere di interesse strategico, senza
la preventiva intesa con le  Regioni  interessate,  determinando  con
cio' la lesione dei parametri sopra indicati. 
    La ricorrente, in particolare, evoca la giurisprudenza  elaborata
da questa  Corte,  in  base  alla  quale  la  deroga,  a  favore  del
legislatore statale, al normale  riparto  di  competenze  legislative
contenuto nel Titolo V, Parte II, della Costituzione, e  l'attrazione
allo  Stato   delle   relative   funzioni   amministrative,   possono
giustificarsi  solo  se  la   valutazione   dell'interesse   pubblico
sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato
sia proporzionata, non  risulti  affetta  da  irragionevolezza,  alla
stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalita', e sia  oggetto
di un accordo stipulato con la Regione interessata. 
    Le questioni, che evocano una violazione dei  principi  elaborati
da questa Corte in tema di  chiamata  in  sussidiarieta',  non  sono,
tuttavia, fondate, in relazione a tutti i parametri evocati. 
    L'art. 37, comma 1, del d.l. n. 133 del  2014,  come  convertito,
provvede ad attribuire «carattere di interesse strategico» ad  alcune
specifiche infrastrutture, come pure a definire le stesse  «priorita'
a carattere nazionale», «di pubblica utilita', nonche'  indifferibili
e urgenti ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
giugno 2001, n. 327». L'elenco di tali infrastrutture  ricomprende  i
gasdotti  di  «importazione»  di  gas  dall'estero,  i  terminali  di
rigassificazione di  gas  naturale  liquido,  gli  stoccaggi  di  gas
naturale e «le infrastrutture della rete nazionale di  trasporto  del
gas naturale». Inoltre, vengono  espressamente  incluse  nell'elenco,
con cio' attribuendosi loro le medesime qualificazioni conferite alle
infrastrutture citate, le «operazioni  preparatorie  necessarie  alla
redazione dei progetti e le relative opere connesse». 
    Questa previsione, recita il comma in questione, ha lo scopo  «di
aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano  ed
europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di
crisi internazionali esistenti». 
    Nell'ambito della  disposizione  descritta,  ai  fini  dell'esame
delle  questioni  di  legittimita'   costituzionale   sollevate,   e'
necessario   distinguere,   da   un   lato,    l'attribuzione    alle
infrastrutture ricordate del  «carattere  di  interesse  strategico»,
oltre  che  di  «priorita'  nazionale»,  e,   dall'altro,   la   loro
qualificazione   come   opere   di   «pubblica   utilita'»    nonche'
«indifferibili e urgenti», ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. 
    Tale  necessaria  distinzione  discende,  da  una  parte,   dalla
circostanza che le censure della Regione ricorrente si appuntano  sul
solo   «carattere   di   interesse   strategico»   attribuito    alle
infrastrutture   citate,   senza   coinvolgimento   delle   ulteriori
qualificazioni che la disposizione attribuisce loro;  e,  dall'altra,
dalla circostanza che tali ulteriori  qualificazioni  si  inseriscono
nel solco di quanto previsto dall'art.  52-quinquies,  comma  2,  del
d.P.R. n.  327  del  2001,  il  quale  gia'  stabilisce  che  per  le
infrastrutture lineari energetiche, individuate dal  medesimo  comma,
l'autorizzazione  alla  costruzione  ed  all'esercizio  delle  stesse
comprende,  tra  l'altro,  la  dichiarazione  di  pubblica   utilita'
dell'opera,   nonche'   l'apposizione   del    vincolo    preordinato
all'esproprio dei beni in essa compresi. 
    Orbene, quanto al «carattere di interesse strategico»  attribuito
alle infrastrutture citate - unico profilo oggetto  d'impugnazione  -
deve,   innanzitutto,   escludersi   che   tale   attribuzione    sia
assimilabile,  quanto  a  contenuto  ed  effetti,   a   quella   gia'
disciplinata nella cosiddetta "legge obiettivo"  (legge  21  dicembre
2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici  ed  altri  interventi  per  il
rilancio delle  attivita'  produttive»,  le  pertinenti  disposizioni
della quale, peraltro, sono ora oggetto della legge delega 28 gennaio
2016, n. 11, recante  «Deleghe  al  Governo  per  l'attuazione  delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento  europeo
e del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,  sull'aggiudicazione  dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di
appalto degli enti erogatori nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per  il  riordino  della
disciplina vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e  forniture»,  che  indica,  tra  gli  altri,  quale
criterio direttivo, il loro espresso superamento). 
    Infatti, in base alle disposizioni della  "legge  obiettivo",  il
coinvolgimento delle Regioni interessate e' previsto, sia in sede  di
programmazione, mediante  lo  strumento  dell'intesa  attinente  alla
stessa individuazione delle infrastrutture, pubbliche  e  private,  e
degli insediamenti produttivi strategici e  di  preminente  interesse
nazionale da realizzare, sia nella successiva  fase  di  approvazione
dei relativi progetti nell'ambito del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica, allargato ai  Presidenti  delle  Regioni
interessate. 
    E', in particolare, tale duplice forma  di  partecipazione  delle
Regioni che ha consentito a questa Corte, nella sentenza n.  303  del
2003 (in tal senso, anche la sentenza n. 7  del  2016),  di  ritenere
rispettata la sfera di attribuzioni costituzionali delle Regioni, pur
in presenza di una  legge  statale  che,  in  materia  di  competenza
concorrente, ha  conferito  rilevanti  funzioni  amministrative  allo
Stato. 
    Nulla di tutto cio' viene, in ogni caso, in questione con  l'art.
37, comma 1, del d.l. n.  133  del  2014,  come  convertito.  Secondo
modalita' assai diverse da quelle appena descritte,  la  disposizione
impugnata  attribuisce  direttamente  il  «carattere   di   interesse
strategico» a tutte le categorie di infrastrutture  indicate  al  suo
primo  comma.  Non  e',   infatti,   prevista   una   procedura   per
l'individuazione, nell'ambito della categoria di  riferimento,  delle
specifiche strutture da definirsi strategiche. Ne', ed  e'  cio'  che
piu' conta, l'attribuzione  del  carattere  di  interesse  strategico
risulta  strumentale   ad   una   attivita'   di   programmazione   e
progettazione,  in  funzione  della   realizzazione   di   specifiche
infrastrutture rientranti in ciascuna delle categorie. 
    Sicche', e' d'obbligo concludere che l'art. 37, comma 1, del d.l.
n. 133 del 2014, come convertito, ne' puo' sostituirsi alla ricordata
disciplina della  "legge  obiettivo",  ne'  puo'  ambire  a  produrre
effetti comparabili. 
    Inoltre, e' essenziale osservare che  la  disposizione  impugnata
non modifica - ne' espressamente, ne'  implicitamente  -  le  singole
discipline  di   settore,   dettate   per   la   localizzazione,   la
realizzazione ovvero l'autorizzazione all'esercizio di ciascuna delle
categorie di infrastrutture in essa elencate. 
    Per ognuna di  tali  categorie,  infatti,  esiste  una  specifica
disciplina  procedimentale  per  la  realizzazione  e  la  messa   in
esercizio delle relative opere. Ciascuna di tali discipline, in forme
diverse, prevede la partecipazione degli enti territoriali,  e,  cio'
che e' qui decisivo, richiede espressamente l'intesa con  la  singola
Regione interessata. Cio' accade per i terminali di  rigassificazione
di gas naturale liquefatto (art. 46, comma 1,  del  decreto-legge  1º
ottobre  2007,  n.  159,  recante  «Interventi  urgenti  in   materia
economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo   e   l'equita'   sociale»,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  29
novembre 2007, n. 222); per gli stoccaggi di gas  naturale  (art.  11
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  recante  «Attuazione
della direttiva n. 98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo  41  della  legge  17
maggio 1999, n. 144», e, in particolare,  il  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico  21  gennaio  2011,  recante  «Modalita'  di
conferimento della concessione  di  stoccaggio  di  gas  naturale  in
sotterraneo e relativo disciplinare tipo»,  che,  in  ordine  a  tali
modalita' di conferimento delle concessioni,  prevede  la  necessita'
dell'intesa con la Regione interessata); per le infrastrutture  della
rete nazionale di trasporto del gas naturale  (per  le  quali  e'  da
richiamare il gia' ricordato art. 52-quinquies, comma 5,  del  d.P.R.
n. 327 del 2001). 
    Solo per una delle categorie di opere elencate nella disposizione
impugnata, vale a dire per «i gasdotti di approvvigionamento  di  gas
dall'estero,  incluse  le  operazioni  preparatorie  necessarie  alla
redazione dei progetti e le relative opere connesse»,  la  situazione
sembra presentarsi diversamente. 
    In effetti, l'art. 37, comma 2, del d.l. n. 133  del  2014,  come
convertito, estendendo a tali opere la  disciplina  di  cui  all'art.
52-quinquies,  comma  2,  del  d.P.R.  n.  327  del  2001,   parrebbe
escludere, ad una prima lettura, la necessaria intesa con la  Regione
per l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento  autorizzatorio.
Ed esattamente per tale ragione,  questa  parte  di  disposizione  e'
oggetto di separata doglianza, da esaminarsi piu' avanti. 
    Tuttavia, per quel che  rileva  in  sede  d'esame  della  censura
relativa all'art. 37, comma  1,  del  d.l.  n.  133  del  2014,  come
convertito, va sottolineato che non e' la qualificazione  in  termini
di opera rivestente «carattere di interesse strategico», in se stessa
considerata,  a  determinare  l'asserita  modifica  del  procedimento
autorizzatorio relativo ai  gasdotti  di  approvvigionamento  di  gas
dall'estero: il lamentato effetto  lesivo  deriverebbe,  invece,  dal
contenuto del successivo comma 2 dell'art. 37 del  d.l.  n.  133  del
2014, come convertito, che, infatti, le ricorrenti impugnano  proprio
per questa ragione. 
    Alla  luce  di   tale   ricostruzione   del   quadro   normativo,
l'attribuzione  del  «carattere   di   interesse   strategico»   alle
infrastrutture  in  questione,  effettuata  in  via  generale   dalla
disposizione normativa impugnata, non determina, di per  se',  alcuna
modifica  alle  normative  di  settore  prima  richiamate,  ne',   di
conseguenza - prevedendo queste ultime sempre  la  necessaria  intesa
con la Regione interessata - alcuna  deroga  ai  principi,  elaborati
dalla  giurisprudenza  di  questa  Corte,  in  tema  di  chiamata  in
sussidiarieta' e di necessaria partecipazione delle Regioni. 
    In  definitiva,  l'attribuzione  di   «carattere   di   interesse
strategico» contenuta nell'art. 37, comma 1,  del  d.l.  n.  133  del
2014, come convertito -  da  ritenere  espressione  normativa  di  un
indirizzo volto a fornire impulso e rilievo allo sviluppo  energetico
nazionale - deve essere collocata  e  interpretata  alla  luce  delle
specifiche discipline che regolano  localizzazione,  realizzazione  e
autorizzazione  all'attivita',  per  ciascuna  delle   infrastrutture
elencate dalla disposizione impugnata, la quale, cosi'  interpretata,
non reca percio'  alcuna  lesione  alle  attribuzioni  costituzionali
regionali. 
    Cio' determina la non fondatezza, sotto ogni parametro e profilo,
delle censure proposte dalla ricorrente Regione Abruzzo. 
    7.- Quanto alle questioni di legittimita' costituzionale proposte
dalle Regioni Marche e Puglia con  riguardo  all'art.  37,  comma  2,
lettere a), e c-bis), del d.l. n. 133 del 2014, come convertito,  per
contrasto con gli artt. 3, 117, terzo  comma,  e  118,  primo  comma,
Cost., va preliminarmente  saggiata  l'ammissibilita'  della  censura
sollevata in riferimento al  primo  dei  parametri  citati,  estraneo
all'ambito delle competenze regionali. 
    Secondo il costante indirizzo di questa Corte (tra le ultime,  ex
plurimis, sentenze n. 65 del 2016 e n.  218  del  2015),  le  Regioni
possono evocare parametri di legittimita' costituzionale  diversi  da
quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni  solo  quando  la
violazione denunciata sia potenzialmente  idonea  a  determinare  una
lesione   delle   loro   attribuzioni   costituzionali,   e   abbiano
sufficientemente motivato in  ordine  ai  profili  di  una  possibile
ridondanza della  predetta  violazione  sul  riparto  di  competenze,
assolvendo all'onere  di  operare  la  necessaria  indicazione  della
specifica competenza regionale che ne  risulterebbe  offesa  e  delle
ragioni di tale lesione. 
    Ebbene, ad avviso delle ricorrenti, sussisterebbe una lesione del
principio di eguaglianza, a causa del diverso trattamento riservato a
fattispecie del tutto sovrapponibili. Da  un  lato,  i  «gasdotti  di
approvvigionamento di gas dall'estero», con relative opere e progetti
connessi, per la cui realizzazione e messa in esercizio  non  sarebbe
necessaria  l'intesa  con  le  Regioni  interessate;  dall'altro,  le
«infrastrutture lineari energetiche» ex art. 52-quinquies,  comma  2,
del d.P.R. n. 327 del 2001, per le quali l'intesa e' invece richiesta
dal comma 5 della disposizione appena richiamata. 
    Le  ricorrenti,  per  vero,   non   riconnettono   esplicitamente
all'asserita violazione del  principio  di  uguaglianza  una  lesione
indiretta delle proprie attribuzioni costituzionali,  limitandosi  ad
affiancare la censura ora in esame a quelle relative ai parametri  di
competenza. 
    Tuttavia,  la  ridondanza  su   tali   attribuzioni,   risultante
dall'eventuale violazione, da parte della disposizione impugnata, del
principio di uguaglianza, e' desumibile  dal  contesto  dei  ricorsi.
Infatti,  il  difforme  trattamento  normativo  di  due   fattispecie
asseritamente omogenee  e  sovrapponibili,  quali  sarebbero  le  due
categorie di infrastrutture messe a confronto,  avrebbe  un'incidenza
sulle competenze legislative e amministrative regionali,  perche'  ne
conseguirebbe  l'assoggettamento,  o   meno,   ad   intesa   per   la
realizzazione di infrastrutture  lineari  energetiche  collocate  sul
territorio regionale. E' pertanto ammissibile, accanto allo scrutinio
dei parametri di cui agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma,
Cost., anche l'esame della censura riferita all'art. 3 Cost. 
    8.- Tutte le questioni di  legittimita'  costituzionale  proposte
non sono tuttavia fondate. La tesi delle ricorrenti poggia,  infatti,
su un presupposto interpretativo non corretto. 
    Esse, in sostanza, ritengono che  -  a  seguito  delle  modifiche
introdotte dalla disposizione impugnata  nell'art.  52-quinquies  del
d.P.R. n. 327 del 2001 - il rinvio contenuto nel comma 5  dell'appena
citata disposizione alle «infrastrutture lineari energetiche  di  cui
al comma 2» non ricomprenderebbe «i gasdotti di approvvigionamento di
gas dall'estero, le operazioni preparatorie necessarie alla redazione
dei progetti e le relative opere connesse». 
    Ne conseguirebbe che cio' che  il  ricordato  comma  5  richiede,
cioe' l'adozione, d'intesa  con  la  Regione  interessata,  dell'atto
conclusivo del procedimento di autorizzazione,  resterebbe,  appunto,
prevista necessariamente solo per l'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio delle «infrastrutture lineari energetiche»  di  cui  al
comma 2 dello stesso art. 52-quinquies, ma non sarebbe richiesta  per
«i  gasdotti  di  approvvigionamento  di  gas  dall'estero»,  per  le
«operazioni preparatorie necessarie alla redazione  dei  progetti»  e
per le relative  «opere  connesse»,  con  correlativa  lesione  delle
competenze regionali. 
    Tale lettura - fondata  su  disarmonie  letterali  indotte  dalla
successione cronologica, non  coordinata,  delle  varie  disposizioni
legislative  intervenute  nella  materia  -  trascura  una  serie  di
elementi sistematici di rilievo. 
    E' vero che il testo dell'art. 52-quinquies, comma 2, del  d.P.R.
n. 327 del 2001 come risultante  dall'intervento  della  disposizione
impugnata, affianca - e percio', apparentemente, distingue -  da  una
parte, le infrastrutture lineari energetiche appartenenti  alla  rete
nazionale dei gasdotti di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 164 del  2000,
e, dall'altra, i gasdotti di approvvigionamento di  gas  dall'estero,
le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei  progetti  e
le relative opere connesse. 
    Tale separata menzione non vale, tuttavia, a  determinare,  quale
conseguenza, il fatto che per il  secondo  gruppo  di  infrastrutture
l'atto conclusivo del procedimento non debba essere adottato d'intesa
con la Regione interessata, come  richiesto  dall'art.  52-quinquies,
comma 5, del d.P.R. n. 327 del 2001. 
    In  primo  luogo,  mere  disarmonie  letterali,  derivanti  dalla
sovrapposizione non coordinata di norme, non consentono di trascurare
il  principio  che  questa  Corte,  ragionando   dell'appena   citata
disposizione, ha enucleato dalla disciplina legislativa  di  settore,
letta alla luce della Costituzione. Si e', infatti, osservato che  il
citato art. 52-quinquies, comma  5,  prevede  «la  cosiddetta  intesa
"forte"  ai  fini  della   localizzazione   e   realizzazione   delle
infrastrutture  lineari  energetiche  quale   modulo   procedimentale
necessario per assicurare  l'adeguata  partecipazione  delle  regioni
allo svolgimento di procedimenti incidenti su  una  molteplicita'  di
loro competenze» (sentenza n. 182 del 2013). 
    Tale affermazione deve essere ribadita anche  in  relazione  alla
disciplina introdotta dall'art. 37, comma 2,  del  d.l.  n.  133  del
2014,  come  convertito.  E  l'interpretazione   delle   disposizioni
relative   alla   localizzazione   e   alla    realizzazione    delle
infrastrutture introdotte da quest'ultima disposizione non  puo'  che
svolgersi alla luce dei medesimi principi. 
    In secondo luogo, nell'ambito della rete nazionale  dei  gasdotti
di cui al citato art. 9  del  d.lgs.  n.  164  del  2000,  sono  gia'
menzionati   i   «gasdotti   di   importazione».   Tale   definizione
sostanzialmente  coincide  con  quella  utilizzata  dal   legislatore
all'art. 37, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito,  che
ragiona di «gasdotti di importazione di gas dall'estero», attribuendo
loro «carattere di interesse strategico». Sicche', a ben  vedere,  le
disposizioni oggetto, in questa  sede,  di  censure  non  introducono
nell'ordinamento  una  nuova  categoria  di  infrastrutture,  ma   si
riferiscono ad una nozione, giuridica e  tecnica,  che  l'ordinamento
stesso gia' conosce e disciplina. 
    In terzo luogo, per quanto risulti singolare l'utilizzo, da parte
del legislatore, di due definizioni parzialmente  diverse  nel  corpo
del medesimo art. 37 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, e' da
ritenere che i «gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero»  -
che l'art. 37, comma 2, lettera a), introduce nell'art. 52-quinquies,
comma 2, del d.P.R. n.  327  del  2001  -  non  siano  infrastrutture
diverse rispetto ai «gasdotti di importazione  di  gas  dall'estero»,
citati al comma 1. Cio' e' suggerito anche dal preciso dato letterale
che, all'inizio del comma 2 dell'art. 37, collega i contenuti di tale
comma alle qualificazioni operate al comma 1 («Per i fini di  cui  al
comma 1»). 
    In definitiva, da una parte, l'interpretazione sistematica  della
disciplina vigente in tema di infrastrutture lineari energetiche  non
puo' che prevalere su eventuali disarmonie  di  coordinamento  dovute
alla successione delle discipline; dall'altra, la stessa natura delle
cose suggerisce che anche i gasdotti  di  «approvvigionamento»  o  di
«importazione» di gas dall'estero siano da considerare infrastrutture
lineari energetiche, secondo una  lettura  sulla  quale,  del  resto,
all'udienza pubblica del 5 aprile 2016, sia la difesa  delle  Regioni
ricorrenti, sia l'Avvocatura generale dello Stato  resistente,  hanno
esplicitamente affermato di convenire. 
    Essendo da considerare tali, ai «gasdotti  di  approvvigionamento
di gas dall'estero» e' pienamente applicabile il  disposto  dell'art.
52-quinquies, comma 5, del  d.P.R.  n.  327  del  2001,  che  prevede
l'adozione,  d'intesa  con  le  Regioni,  dell'atto  conclusivo   del
procedimento di autorizzazione alla costruzione  e  all'esercizio  di
ogni infrastruttura lineare energetica. 
    Ne consegue  la  non  fondatezza  delle  questioni  proposte,  in
riferimento a tutti i parametri costituzionali evocati. 
    9.- L'intesa prevista dall'art. 52-quinquies, comma 5, del d.P.R.
n. 327 del 2001, infine, non puo' che riguardare anche «le operazioni
preparatorie necessarie alla redazione dei  progetti  e  le  relative
opere  connesse».  Anche  tale  conseguenza  deriva   dalla   lettura
sistematica  della  vigente  disciplina  in  tema  di  infrastrutture
lineari energetiche. 
    Poiche'  l'atto  normativo  oggetto  delle  modifiche  introdotte
dall'art. 37 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, e' il  d.P.R.
n. 327 del 2001, il significato dei termini «operazioni preparatorie»
e «opere connesse» va desunto alla luce delle  definizioni  contenute
nel medesimo d.P.R. e, in particolare, da cio' che e' previsto al suo
art. 52-bis, comma 1. 
    Ebbene, tale disposizione, nel definire le infrastrutture lineari
energetiche ai fini delle procedure espropriative serventi alla  loro
realizzazione,  chiarisce  che  nell'ambito  di  tali  infrastrutture
rientrano tutte «[...] le opere, gli impianti e i  servizi  accessori
connessi o funzionali all'esercizio degli stessi [...]». 
    La disposizione appena riportata  contiene,  dunque,  un  univoco
riferimento alle opere, agli impianti ed  ai  servizi  connessi,  con
l'ulteriore specificazione che tali opere, impianti e servizi debbono
essere accessori alle infrastrutture lineari energetiche. 
    E', pertanto, da  ritenere  che  la  definizione  di  «operazioni
preparatorie necessarie alla redazione dei  progetti  e  le  relative
opere connesse», introdotta nell'art. 52-quinquies del d.P.R. n.  327
del 2001 dall'impugnato art. 37, comma 2, del d.l. n. 133  del  2014,
come convertito, identifichi opere e  attivita',  non  solo  connesse
funzionalmente   alle   infrastrutture   in   questione,   ma   anche
strettamente accessorie alle stesse. In quanto tali, esse non possono
che  risultare  soggette  al  medesimo  procedimento   autorizzatorio
previsto,  per  le  infrastrutture  cui  si  riferiscono,   dall'art.
52-quinquies, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001. 
    Cio' determina, anche per questa parte della disposizione, la non
fondatezza, sotto tutti i profili  evocati,  delle  censure  proposte
dalle ricorrenti. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con  i  ricorsi  indicati  in
epigrafe; 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara  inammissibili  gli   interventi   dell'Associazione
italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) Onlus Ong nei
giudizi promossi dalle Regioni Abruzzo, Marche,  Puglia  e  Calabria,
con i ricorsi indicati in epigrafe, e della Associazione  "Amici  del
Parco  Archeologico  di  Pantelleria"  nel  giudizio  promosso  dalla
Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara  inammissibile  il  ricorso  indicato  in   epigrafe
proposto dalla Regione Calabria avverso l'art. 37  del  decreto-legge
12  settembre  2014,  n.  133  (Misure  urgenti  per  l'apertura  dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del  dissesto
idrogeologico  e  per  la  ripresa   delle   attivita'   produttive),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  11
novembre 2014, n. 164, in riferimento agli  artt.  2,  3,  114,  117,
primo, terzo, quarto e quinto comma, e 118 della  Costituzione  e  ai
principi di leale collaborazione e di sussidiarieta'; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 37, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014,  come
convertito, promossa, in  riferimento  all'art.  77,  secondo  comma,
Cost., dalla Regione Abruzzo, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 37, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014,  come
convertito, promosse, in riferimento agli artt. 117,  terzo  comma  e
118, primo comma,  Cost.,  dalla  Regione  Abruzzo,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 37, comma 2, lettere a) e c-bis),  del  d.l.
n. 133 del 2014, come convertito, promosse, in riferimento agli artt.
3, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dalle Regioni  Marche
e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA