AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Acido Fusidico Teva». (16A03913) 
(GU n.122 del 26-5-2016)

 
        Estratto determina V&A n. 825/2016 del 3 maggio 2016 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale:  «ACIDO
FUSIDICO TEVA», nelle forme e confezioni: «20 mg/g crema» 1  tubo  in
alluminio da 15 grammi e «20 mg/g crema» 1 tubo in  alluminio  da  30
grammi, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: Teva Italia S.r.l., Piazzale  Luigi  Cadorna,  4  -
20123 Milano, Italia, Codice Fiscale 11654150157. 
    Confezione: 
      «20 mg/g crema» 1 tubo in alluminio  da  15  grammi  -  AIC  n.
044585014 (in base 10) 1BJN1Q (in base 32) 
    Confezione: 
      «20 mg/g crema» 1 tubo in alluminio  da  30  grammi  -  AIC  n.
044585026 (in base 10) 1BJN22 (in base 32) 
    Forma Farmaceutica: crema. 
    Validita' prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione. 
    Composizione: 1 g di crema contiene: 
      Principio attivo: Acido fusidico 20 mg. 
      Eccipienti:   Butilidrossianisolo   (E320);   Alcol   cetilico;
Glicerolo  85%;  Paraffina   liquida;   Potassio   sorbato;   (E202);
Polisorbato  60;  Paraffina  bianca  soffice;  Acido  cloridrico  per
aggiustare il pH; Acqua depurata. 
    Indicazioni  terapeutiche:  trattamento  di   infezioni   cutanee
primarie e secondarie non gravi, superficiali e non estese causate da
microorganismi sensibili all'acido fusidico,  specialmente  infezioni
causate da staphylococcus (vedere paragrafo 5.1). 
    Le  infezioni  cutanee  primarie  che   possono   rispondere   al
trattamento con acido fusidico applicato per via  cutanea  includono:
impetigine contagiosa, follicolite superficiale, sicosi della  barba,
paronichia, eritrasma. 
    Tra  le  infezioni  cutanee  secondarie  trattabili  con   questo
medicinale rientrano invece dermatite eczematosa  infetta,  dermatite
da contatto infetta e tagli/abrasioni infetti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC  n.  044585014  -  «20  mg/g  crema»  1  tubo  in
alluminio da 15 grammi 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: AIC  n.  044585026  -  «20  mg/g  crema»  1  tubo  in
alluminio da 30 grammi 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC  n.  044585014  -  «20  mg/g  crema»  1  tubo  in
alluminio da 15 grammi:  RR  -  medicinale  soggetto  a  prescrizione
medica. 
    Confezione: AIC  n.  044585026  -  «20  mg/g  crema»  1  tubo  in
alluminio da 30 grammi:  RR  -  medicinale  soggetto  a  prescrizione
medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in  virtu'
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.