MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 2016 

Modalita' di prosecuzione delle residue operazioni  liquidatorie  del
Fondo  Gestione   Istituti   Contrattuali   Lavoratori   Portuali   -
F.G.I.C.L.P. (16A03998) 
(GU n.122 del 26-5-2016)

 
                       IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Vista la legge 4  dicembre  1956,  n.  1404,  recante  norme  sulla
soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di
altri Enti sotto qualsiasi forma  costituiti,  soggetti  a  vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; 
  Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112; 
  Visti i commi 224, 225, 226, 228 e  229  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005); 
  Visti i commi 89, 90 e 91 della legge  23  dicembre  2005,  n.  266
(Finanziaria 2006); 
  Visto l'art. 1, comma 486, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
(Finanziaria 2007) che ha sostituito i commi 89, 90 e 91 dell'art.  1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ha disposto che  l'Ispettorato
generale per la liquidazione degli Enti  disciolti  del  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' soppresso; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
aprile 2007, registrato dalla Corte dei conti in data 22 maggio 2007,
col quale, nelle more della revisione organizzativa di  cui  all'art.
1, comma 427,  lettera  b),  della  legge  n.  296/2006,  sono  state
attribuite all'Ispettorato generale  di  Finanza,  nell'ambito  della
Ragioneria Generale dello Stato, le  competenze  atte  a  valorizzare
sollecitamente il processo di consegna  delle  gestioni  liquidatorie
degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/56, nonche'  quelle
necessarie ad assicurare la  continuita'  dell'azione  amministrativa
per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili; 
  Considerato  che,  ai  sensi  di  detto  decreto  ministeriale,  le
competenze dell'Ufficio IV del soppresso Ispettorato generale per  la
Liquidazione degli enti disciolti sono confluite nell'Ufficio II  del
Settore Enti in Liquidazione dell'Ispettorato generale di finanza; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28
gennaio 2009, recante l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici
di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti, con  il  quale
le competenze dell'ex Ufficio II del  Settore  enti  in  Liquidazione
dell'Ispettorato generale di Finanza sono state affidate  all'Ufficio
XVIII dell'Ispettorato generale di Finanza; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  5
luglio 2012, recante l'individuazione e le attribuzioni degli  Uffici
di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti, con  il  quale
le competenze dell'ex  Ufficio  XVIII  dell'Ispettorato  generale  di
Finanza sono state affidate all'Ufficio XV dell'Ispettorato  generale
di finanza; 
  Visto il decreto-legge 22  gennaio  1990,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n.  58,  con  il  quale  e'
stata  disposta  la  soppressione   del   Fondo   gestione   istituti
contrattuali lavoratori portuali (F.G.I.C.L.P.) e si e'  affidata  la
relativa liquidazione all'Ispettorato generale  per  la  Liquidazione
degli enti disciolti (I.G.E.D.), a decorrere dal 1° gennaio 1993, con
le modalita' stabilite dalla sopracitata legge n. 1404/56; 
  Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 1990, con  il  quale
e'  stato  nominato  un  Commissario  liquidatore  per  svolgere  gli
adempimenti in scadenza al 31 dicembre 1992; 
  Considerato che la suddetta gestione commissariale  e'  stata  piu'
volte prorogata e da ultimo  fissata  al  31  dicembre  2000  con  il
decreto-legge 30 dicembre  1997,  n.  457,  art.  9,  convertito  con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; 
  Visto il  decreto  del  Ragioniere  generale  dello  Stato  del  19
dicembre 2000 con il quale, a decorrere dal  1°  gennaio  2001,  sono
state avocate all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti (I.G.E.D.) le residue operazioni liquidatorie del Fondo; 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26  maggio
2003 con il quale - ai sensi dell'art. 9, comma 1-ter, della legge 15
giugno  2002,  n.  112 -  il  Fondo  gestione  istituti  contrattuali
lavoratori  portuali  e'   stato   posto   in   liquidazione   coatta
amministrativa; 
  Visto il  decreto  dell'Ispettore  generale  Capo  dell'Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti  (I.G.E.D)  del  10
giugno 2003 con il quale e' stato nominato il commissario liquidatore
della sopracitata liquidazione coatta amministrativa e il Comitato di
Sorveglianza; 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del  31  marzo
2006 con il quale e'  stato  istituito,  in  sostituzione  dell'unico
commissario liquidatore, un Comitato di  liquidazione  costituito  in
Collegio; 
  Visto il  decreto  del  Ragioniere  generale  dello  Stato  del  29
dicembre 2006 con il quale e' stata disposta la revoca del precedente
decreto 31 marzo 2006 provvedendo a ripristinare l'organo monocratico
di gestione; 
  Visto l'art. 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
il  quale  e'   stato   disposto   che   alle   liquidazioni   coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati  dallo  Stato  in  corso
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  qualora  alla
medesima data il Commissario sia in carica da piu' di cinque anni, il
relativo incarico  cessa  decorso  un  anno  dalla  predetta  data  e
l'amministrazione competente per materia  ai  sensi  della  normativa
vigente subentra nella gestione delle residue attivita' liquidatorie; 
  Visto l'art. 1, comma 416, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che
ha previsto la facolta' di prorogare, per un periodo non superiore ai
sei mesi, l'incarico del Commissario; 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 28  giugno
2013 con il quale l'incarico  del  Commissario  del  F.G.I.C.L.P.  in
liquidazione coatta amministrativa e' stato prorogato fino alla  data
del 31 dicembre 2013; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma  410,  e  la
nota IGF-XV del 23 dicembre 2014, n. 100706 con le  quali  l'incarico
del Commissario, e' stato ulteriormente prorogato fino alla data  del
18 dicembre 2014, data di definitiva cessazione dello stesso; 
  Visto il comma 411, dell'art. 1, della  citata  legge  27  dicembre
2013, n. 147, il quale stabilisce  che  «al  termine  della  gestione
commissariale di cui al comma 410, il Ministero dell'economia e delle
finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  -
subentra nella gestione  delle  risorse  iscritte,  in  favore  della
predetta  gestione  commissariale,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  medesimo.  Le  residue  disponibilita'  finanziarie  della
richiamata gestione sono  versate  dal  Commissario  all'entrata  del
bilancio  dello   Stato,   entro   trenta   giorni   dalla   scadenza
dell'incarico,  per  la  successiva  riassegnazione   ai   pertinenti
capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, gestiti dal  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
dello  Stato,  che  subentra  nelle   eventuali   residue   attivita'
liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme  e
le modalita' della liquidazione coatta amministrativa»; 
  Visto l'art. 1, comma 11-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.
11 con il  quale  l'incarico  del  Commissario  del  F.G.I.C.L.P.  in
liquidazione coatta amministrativa e' stato  ulteriormente  prorogato
fino alla data del 30 giugno 2015; 
  Visto il verbale di consegna del 21 luglio 2015 con il  quale,  con
le modalita' previste dal  citato  decreto  del  Ragioniere  generale
dello Stato del 28 giugno  2013,  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato-Ispettorato generale di Finanza - e'  subentrato
nelle  residue   attivita'   liquidatorie   della   citata   gestione
commissariale, secondo le forme e  le  modalita'  della  liquidazione
coatta amministrativa; 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Visto il parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato con  nota
del 9  settembre  2015,  n.  398406,  in  merito  alle  modalita'  di
subentro; 
  Vista la successiva nota del 10 febbraio 2016,  n.  62578,  con  la
quale il predetto organo legale concorda con la  procedura  elaborata
da questo Dipartimento, con nota IGF - Ufficio XIV - del  14  gennaio
2016, n. 2578, ritenendo che le modalita' di subentro  ivi  riportate
soddisfino le esigenze di garanzia rappresentate  con  il  precedente
parere del 9 settembre 2015; 
  Ritenuto di dovere  affidare  le  funzioni  di  liquidazione  delle
residue attivita' del predetto Fondo al responsabile dell'Ispettorato
generale di Finanza, nella persona dell'Ispettore generale Capo,  pro
tempore, a cui sono state  effettuate  le  consegne  dal  Commissario
uscente, come da verbale del 21 luglio 2015, e gia' assegnatario  del
pertinente capitolo di bilancio; 
  Considerata  l'esigenza  di  tenere  distinti,  per   esigenze   di
garanzia, nel rispetto delle disposizioni recate dal regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, il soggetto chiamato ad effettuare l'attivita' di
vigilanza  da  quello  competente  a  svolgere   le   operazioni   di
liquidazione del citato Fondo; 
  Valutata la possibilita' di  delegare,  limitatamente  al  caso  di
specie,  l'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  sulla  gestione
liquidatoria del Fondo in parola al  responsabile  di  una  struttura
diversa  da  quella  attualmente  competente,  secondo   il   vigente
regolamento di organizzazione; 
  Ritenuto di considerare organo  necessario  della  Liquidazione  il
Comitato di sorveglianza in considerazione delle specifiche  funzioni
dal medesimo espletate; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. La prosecuzione delle residue attivita' liquidatorie  del  Fondo
gestione Istituti contrattuali lavoratori  Portuali  in  liquidazione
coatta amministrativa e' affidata  al  Responsabile  dell'Ispettorato
generale di Finanza, nella persona dell'Ispettore generale Capo,  pro
tempore,  che,  nell'espletamento  di  tali  funzioni,  si   avvarra'
dell'operato dell'Ufficio dell'Ispettorato generale di Finanza a  cui
la gestione dei fondi stanziati sul  pertinente  capitolo  di  spesa,
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, risultera' attribuita mediante atto di delega. 
  2.  L'esercizio  delle  funzioni  di   vigilanza   sulla   gestione
liquidatoria del predetto Fondo, di cui al  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, e' delegato al responsabile  dell'Ufficio  centrale  di
bilancio presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,
nella  persona  del  Direttore,  pro   tempore,   che   individuera',
nell'ambito della  propria  struttura  organizzativa,  le  unita'  di
personale ritenute necessarie per l'espletamento di tale funzione. 
  3. Il Comitato  di  sorveglianza,  quale  organo  della  procedura,
continua ad operare secondo le modalita' previste dal  regio  decreto
16  marzo  1942,  n.  267.  Con  successivo  decreto,  in  corso   di
formalizzazione, si  provvedera'  alla  ricostituzione  del  predetto
Comitato, con parziale sostituzione dei componenti di cui al  decreto
del Ragioniere generale dello Stato del 2 aprile 2015, n. 29863, come
modificato dal successivo decreto del 2 ottobre 2015, n. 75218. 
  Il presente  decreto,  che  non  comporta  ulteriori  oneri,  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 aprile 2016 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Franco