IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di
altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;
Visti i commi 224, 225, 226, 228 e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Finanziaria 2006);
Visto l'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria 2007) che ha sostituito i commi 89, 90 e 91 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ha disposto che l'Ispettorato
generale per la liquidazione degli Enti disciolti del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e
delle finanze e' soppresso;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
aprile 2007, registrato dalla Corte dei conti in data 22 maggio 2007,
col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art.
1, comma 427, lettera b), della legge n. 296/2006, sono state
attribuite all'Ispettorato generale di Finanza, nell'ambito della
Ragioneria Generale dello Stato, le competenze atte a valorizzare
sollecitamente il processo di consegna delle gestioni liquidatorie
degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/56, nonche' quelle
necessarie ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa
per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili;
Considerato che, ai sensi di detto decreto ministeriale, le
competenze dell'Ufficio IV del soppresso Ispettorato generale per la
Liquidazione degli enti disciolti sono confluite nell'Ufficio II del
Settore Enti in Liquidazione dell'Ispettorato generale di finanza;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28
gennaio 2009, recante l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici
di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti, con il quale
le competenze dell'ex Ufficio II del Settore enti in Liquidazione
dell'Ispettorato generale di Finanza sono state affidate all'Ufficio
XVIII dell'Ispettorato generale di Finanza;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5
luglio 2012, recante l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici
di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti, con il quale
le competenze dell'ex Ufficio XVIII dell'Ispettorato generale di
Finanza sono state affidate all'Ufficio XV dell'Ispettorato generale
di finanza;
Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, con il quale e'
stata disposta la soppressione del Fondo gestione istituti
contrattuali lavoratori portuali (F.G.I.C.L.P.) e si e' affidata la
relativa liquidazione all'Ispettorato generale per la Liquidazione
degli enti disciolti (I.G.E.D.), a decorrere dal 1° gennaio 1993, con
le modalita' stabilite dalla sopracitata legge n. 1404/56;
Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 1990, con il quale
e' stato nominato un Commissario liquidatore per svolgere gli
adempimenti in scadenza al 31 dicembre 1992;
Considerato che la suddetta gestione commissariale e' stata piu'
volte prorogata e da ultimo fissata al 31 dicembre 2000 con il
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, art. 9, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 19
dicembre 2000 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono
state avocate all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti (I.G.E.D.) le residue operazioni liquidatorie del Fondo;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio
2003 con il quale - ai sensi dell'art. 9, comma 1-ter, della legge 15
giugno 2002, n. 112 - il Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali e' stato posto in liquidazione coatta
amministrativa;
Visto il decreto dell'Ispettore generale Capo dell'Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D) del 10
giugno 2003 con il quale e' stato nominato il commissario liquidatore
della sopracitata liquidazione coatta amministrativa e il Comitato di
Sorveglianza;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 31 marzo
2006 con il quale e' stato istituito, in sostituzione dell'unico
commissario liquidatore, un Comitato di liquidazione costituito in
Collegio;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 29
dicembre 2006 con il quale e' stata disposta la revoca del precedente
decreto 31 marzo 2006 provvedendo a ripristinare l'organo monocratico
di gestione;
Visto l'art. 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
il quale e' stato disposto che alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla
medesima data il Commissario sia in carica da piu' di cinque anni, il
relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e
l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa
vigente subentra nella gestione delle residue attivita' liquidatorie;
Visto l'art. 1, comma 416, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che
ha previsto la facolta' di prorogare, per un periodo non superiore ai
sei mesi, l'incarico del Commissario;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 28 giugno
2013 con il quale l'incarico del Commissario del F.G.I.C.L.P. in
liquidazione coatta amministrativa e' stato prorogato fino alla data
del 31 dicembre 2013;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 410, e la
nota IGF-XV del 23 dicembre 2014, n. 100706 con le quali l'incarico
del Commissario, e' stato ulteriormente prorogato fino alla data del
18 dicembre 2014, data di definitiva cessazione dello stesso;
Visto il comma 411, dell'art. 1, della citata legge 27 dicembre
2013, n. 147, il quale stabilisce che «al termine della gestione
commissariale di cui al comma 410, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della
predetta gestione commissariale, nello stato di previsione del
Ministero medesimo. Le residue disponibilita' finanziarie della
richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del
bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza
dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attivita'
liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e
le modalita' della liquidazione coatta amministrativa»;
Visto l'art. 1, comma 11-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.
11 con il quale l'incarico del Commissario del F.G.I.C.L.P. in
liquidazione coatta amministrativa e' stato ulteriormente prorogato
fino alla data del 30 giugno 2015;
Visto il verbale di consegna del 21 luglio 2015 con il quale, con
le modalita' previste dal citato decreto del Ragioniere generale
dello Stato del 28 giugno 2013, il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato-Ispettorato generale di Finanza - e' subentrato
nelle residue attivita' liquidatorie della citata gestione
commissariale, secondo le forme e le modalita' della liquidazione
coatta amministrativa;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato con nota
del 9 settembre 2015, n. 398406, in merito alle modalita' di
subentro;
Vista la successiva nota del 10 febbraio 2016, n. 62578, con la
quale il predetto organo legale concorda con la procedura elaborata
da questo Dipartimento, con nota IGF - Ufficio XIV - del 14 gennaio
2016, n. 2578, ritenendo che le modalita' di subentro ivi riportate
soddisfino le esigenze di garanzia rappresentate con il precedente
parere del 9 settembre 2015;
Ritenuto di dovere affidare le funzioni di liquidazione delle
residue attivita' del predetto Fondo al responsabile dell'Ispettorato
generale di Finanza, nella persona dell'Ispettore generale Capo, pro
tempore, a cui sono state effettuate le consegne dal Commissario
uscente, come da verbale del 21 luglio 2015, e gia' assegnatario del
pertinente capitolo di bilancio;
Considerata l'esigenza di tenere distinti, per esigenze di
garanzia, nel rispetto delle disposizioni recate dal regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, il soggetto chiamato ad effettuare l'attivita' di
vigilanza da quello competente a svolgere le operazioni di
liquidazione del citato Fondo;
Valutata la possibilita' di delegare, limitatamente al caso di
specie, l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione
liquidatoria del Fondo in parola al responsabile di una struttura
diversa da quella attualmente competente, secondo il vigente
regolamento di organizzazione;
Ritenuto di considerare organo necessario della Liquidazione il
Comitato di sorveglianza in considerazione delle specifiche funzioni
dal medesimo espletate;
Decreta:
Articolo unico
1. La prosecuzione delle residue attivita' liquidatorie del Fondo
gestione Istituti contrattuali lavoratori Portuali in liquidazione
coatta amministrativa e' affidata al Responsabile dell'Ispettorato
generale di Finanza, nella persona dell'Ispettore generale Capo, pro
tempore, che, nell'espletamento di tali funzioni, si avvarra'
dell'operato dell'Ufficio dell'Ispettorato generale di Finanza a cui
la gestione dei fondi stanziati sul pertinente capitolo di spesa,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, risultera' attribuita mediante atto di delega.
2. L'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione
liquidatoria del predetto Fondo, di cui al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e' delegato al responsabile dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
nella persona del Direttore, pro tempore, che individuera',
nell'ambito della propria struttura organizzativa, le unita' di
personale ritenute necessarie per l'espletamento di tale funzione.
3. Il Comitato di sorveglianza, quale organo della procedura,
continua ad operare secondo le modalita' previste dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Con successivo decreto, in corso di
formalizzazione, si provvedera' alla ricostituzione del predetto
Comitato, con parziale sostituzione dei componenti di cui al decreto
del Ragioniere generale dello Stato del 2 aprile 2015, n. 29863, come
modificato dal successivo decreto del 2 ottobre 2015, n. 75218.
Il presente decreto, che non comporta ulteriori oneri, sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2016
Il ragioniere generale dello Stato: Franco