N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 2016
Ordinanza dell'11 marzo 2016 del G.U.P. del Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di De Matteis Giovanni.. Processo penale - Citazione del responsabile civile - Facolta' dell'imputato di citare in giudizio la propria compagnia assicuratrice quale responsabile civile ex lege per danni derivanti da attivita' professionale (nella specie: attivita' notarile) - Mancata previsione. - Codice di procedura penale, art. 83.(GU n.24 del 15-6-2016 )
TRIBUNALE DI BOLZANO Uff. del Giudice per l'udienza preliminare Il Giudice letti gli atti del processo penale pendente sub n. 866/'12 RGNR, cui veniva riunito quello pendente sub n. 5787/'13 RGNR, premesso: che nel processo penale pendente sub n. 866/'12 RGNR ai coimputati si contesta la violazione degli articoli 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1) e comma 2, e 219, commi 1 e 2, n. 1), regio decreto n. 267/1942, per avere dato luogo ad una complessa operazione di sostanziale sottrazione dei beni ai creditori della societa' poi fallita, mediante la costituzione di un cosiddetto trust liquidatorio, nell'ambito della quale il notaio rogante numerosi atti ad essa collegati e' anch'esso imputato; che, in particolare, il fatto contestato al capo 1 e' il seguente: «per avere, in concorso tra loro, nelle vesti per ciascuno qui di seguito, specificate: «Trocker Horst, quale amministratore unico della "Trocker S.r.l."» e liquidatore della stessa a far data dal 16 marzo 2011, quale disponente del «trust» denominato «Betabruzzo», quale legale rappresentante della sede secondaria di Castelrotto (in piazza Klausen n. 3) della «Ciastel Ltd.», quale fiduciante della «Servizio Italia societa' fiduciaria e di servizi S.p.a.» ed, infine, quale preposto della «Posthotel Lamm S.r.l.»; Trocker Hubert, quale socio maggioritario della «Trocker S.r.l.» e quale disponente del «trust» denominato «Betabruzzo»; Marsicano Gerardo Maria, quale «trustee» del «trust» denominato «Betabruzzo» dal 16 marzo 2011 al 18 luglio 2011, ma di fatto sino ad oggi; Borghi Andrea, quale «trustee» del «trust» denominato «Betabruzzo» dal 18 luglio 2011; Cameli Gaetano, quale procuratore in Italia della «Ciastel Ltd.»; Magno Fabio, quale amministratore unico della «Posthotel Lamm S.r.l.»; De Matteis Giovanni, quale notaio che formava gli atti di: costituzione, conferimento beni e nomina «trustee» del «trust» denominato «Betabruzzo»; contratto di affitto dell'azienda per l'esercizio dell'attivita' di albergo/ristorante ad insegna «Posthotel Lamm» dal «trust» denominato «Betabruzzo» alla «Ciastel Ltd.»; costituzione della «Posthotel Lamm S.r.l.»; cessione del contratto di affitto dell'azienda per l'esercizio dell'attivita' di albergo/ristorante ad insegna «Posthotel Lamm» dalla «Ciastel Ltd.» alla «Posthotel Lamm S.r.l.». Ponendo in essere gli atti e negozi giuridici qui di seguito riportati, distratto l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare della «Trocker S.r.l.», societa' dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bolzano di data 5 dicembre 2011, ed in particolare i beni immobili rientranti nella p.ed. 26 e nella p.f. 47 in P.T. 784/II C.C. Castelrotto, nonche' l'azienda alberghiera «Posthotel Lamm» sita in Castelrotto, piazza Krausen n. 3, comprensiva di arredi e corredi: 1) in data 16 marzo 2011, con atto del notaio De Matteis Giovanni, la «Trocker S.r.l.» in liquidazione - a mezzo del liquidatore Trocker Horst - nonche' i soci Trocker Horst e Trocker Hubert, costituivano un «trust» con «finalita' liquidatorie» denominato «Betabruzzo» e vi conferivano l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare della «Trocker S.r.l.», in particolare, i beni immobili rientranti nella p.ed. 26 e nella p.f. 47 in P.T. 784/II C.C. Castelrotto, nonche' l'azienda alberghiera «Posthotel Lamm» sita in Castelrotto, piazza Krausen n. 3, comprensiva di arredi e corredi, nominando quale «trustee» Marsicano Gerardo Maria, cui tavolarmente veniva trasferita la proprieta' dei beni immobili (ed al quale, tra il 2010 ed il 2011, venivano corrisposti compensi, indebitamente tratti dalle casse sociali della «Trocker S.r.l.», pari complessivamente a 94.661,14 €); 2) in data 28 aprile 2011, con contratto di affitto d'azienda del notaio De Matteis Giovanni, il «trustee» Marsicano Gerardo Maria concedeva in affitto alla «Ciastel Ltd.» di Londra, in persona del procuratore speciale Cameli Gaetano (cui il 4 maggio 2011 veniva corrisposto un compenso pari a 3.000 € indebitamente tratto dalle casse sociali della «Trocker S.r.l.»), l'intero compendio costituente l'azienda per l'esercizio dell'attivita' di albergo/ristorante in Castelrotto, piazza Klausen n. 3, ad insegna «Posthotel Lamm», comprensivo di due appartamenti posti nello steso fabbricato con ingresso da vicolo Vogelweider, all'irrisorio canone annuo di 24.000 €; 3) in data 7 giugno 2011 la «Ciastel Ltd.» di Londra deliberava di aprire una sede secondaria in Castelrotto, piazza Klausen n. 3, nominando Trocker Horst quale legale rappresentante di tale sede secondaria; 4) in data 20 giugno 2011, con atto del notaio De Matteis, veniva costituita la «Posthotel Lamm S.r.l.», con sede in Casterotto, piazza Klausen n. 3, con socio unico la «Servizio Italia societa' fiduciaria e di servizi S.p.a.» (i cui fiducianti sono Trocker Horst e Trocker Hubert) e con amministratore unico Magno Fabio; 5) in data 23 giugno 2011, con atto del notaio De Matteis, la «Ciastel Ltd.», in persona di Trocker Horst quale legale rappresentante della sede secondaria di Castelrotto della detta societa', cedeva alla neo costituita «Posthotel Lamm S.r.l.», in persona dell'amministratore unico Magno Fabio, il contratto d'affitto dell'azienda ad insegna «Posthotel Lamm» di cui sopra sub 2, all'irrisorio prezzo di 4.000 €; 6) in data 18 luglio 2011, con atto del notaio De Matteis, la «Trocker S.r.l.» in liquidazione, a mezzo del liquidatore Trocker Horst, nonche' i soci Trocker Horst e Trocker Hubert sostituivano il «trustee» del «trust» denominato «Betabruzzo», Marsicano Gerardo Maria, con Borghi Andrea; 7) in data 3 agosto 2011 Magno Fabio, quale amministratore unico della «Posthotel Lamm S.r.l.», faceva volturare dal Comune di Castelrotto la licenza rilasciata per la gestione dell'esercizio «Posthotel Lamm» - Hotel ristorante bar, in capo al preposto Trocker Horst. Nonche', dopo la dichiarazione di fallimento della «Trocker S.r.l.» e durante la procedura fallimentare, in forza degli atti e negozi giuridici sopra ricordati, distratto gli incassi relativi ai mesi di dicembre 2011, gennaio, febbraio e marzo 2012 dell'azienda per l'esercizio dell'attivita' di albergo/ristorante ad insegna «Posthotel Lamm», pari a diverse centinaia di migliaia di euro, ed, in 'particolare, Magno Fabio, dopo che il Tribunale di Bolzano aveva in data 7 marzo 2012 disposto il sequestro giudiziario dell'intero complesso aziendale ad insegna «Posthotel Lamm» e dei relativi immobili, distratto in data 21 marzo 2012. una somma di denaro pari a 24.000 € che attraverso bonifico bancario trasferiva su di un proprio conto personale a titolo di «anticipo emolumenti»; con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita' (pari a diversi milioni di euro) e di aver commesso piu' fatti tra quelli previsti dall'art. 216, regio decreto n. 267/1942»; che nel corso dell'udienza preliminare si costituiva parte civile il fallimento; che il pubblico ministero modificava il capo di imputazione, aggiungendo, nei confronti di tutti i coimputati, la contestazione della violazione degli articoli 110 codice penale, 217, comma 1, n. 3 e n. 4 e 219, comma 2, n. 1 L.F., pertanto di natura colposa; che il coimputato De Matteis, ovvero il notaio rogante gli atti contestatigli nel capo di imputazione n. 1, a seguito della nuova contestazione, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la propria compagnia di assicurazione, «AIG Europe Limited», ex art. 83, codice di procedura penale; che lo stesso - premesso trattarsi di assicurazione obbligatoria ex lege, stante la previsione di cui all' art. 3, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 138/2011 - sollevava contestualmente eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 83, codice di procedura penale, nella parte in cui non consente ad esso imputato - alla pari di quanto ormai riconosciuto dopo la sentenza di codesta Corte n. 112/'98 all'imputato danneggiante a seguito di circolazione di veicoli per i quali sia prevista assicurazione obbligatoria - di chiamare a sua volta in giudizio il proprio assicuratore. Rilevato in ordine alla rilevanza della questione: che questo giudice intende sollevare ex officio la prospettata questione; che e' provato il rapporto assicurativo tra il coimputato notaio e la compagnia «AIG Europe Limited», stipulata con il Consiglio nazionale del notariato e pertanto in esecuzione, di obbligo ex lege, derivante dagli articoli 19 e 20 della legge notarile; che al Giudice penale e' interdetta qualsiasi valutazione in ordine alla fondatezza della chiamata del responsabile civile, alla pari di quanto avviene in ambito processuale civile, ove al Giudice non e' consentito subordinare la chiamata in causa in garanzia a previo esame della fondatezza della domanda che il chiamante intende esercitare contro il chiamato; che il requisito in esame appare evidente, posto che e' stato l'imputato a chiedere la citazione del responsabile civile e che l'art. 83 codice di procedura penale non comprende l'imputato tra i soggetti legittimati a domandarne la citazione in giudizio; che i principi sottesi dalla sentenza di codesta Corte n. 112/'98 non consentono di estenderne gli effetti alla presente fattispecie, non ricorrendo i presupposti per una interpretazione cosiddetta «costituzionalmente orientata» dell'articolo in parola - la cui lettera non si presta ad alcuna interpretazione eventualmente estensiva - e perche' gli effetti delle pronunce dichiarative dell'illegittimita' costituzionale e di disposizioni di legge non possono essere estesi, sulla base degli argomenti esposti in motivazione dalla Corte costituzionale, a previsioni diverse da quelle indicate nel dispositivo di tali pronunce (Cass., sez. lav., sentenza n. 02451 del 13 aprile 1985, Cass., sez. lav., sentenza n. 00857 del 29 gennaio 1987). In ordine alla fondatezza della questione: dato ovviamente per noto il contenuto della sentenza n. 112/'98 di codesta Corte, pare a questo Giudice che quanto ivi dedotto possa riflettersi anche nella fattispecie con identiche conclusioni, posto che dalla lettura di detta sentenza - a differenza di quanto invece dedotto nella precedente pronuncia n. 38/'82 - pare potersi trarre la conclusione che ove la fonte di responsabilita' del responsabile civile non sia atto negoziale ma la legge - tale da integrare la previsione di cui all'art. 185 codice penale - si verifichi lesione quantomeno degli articoli 3 e 24 Cost. e dei sottesi principi di eguaglianza e del diritto difesa, in relazione alle diverse facolta' offerte al danneggiante convenuto in un processo civile; che pertanto questo Giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 83 codice di procedura penale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di citare in giudizio il proprio assicuratore, quando questo sia responsabile civile ex lege per danni derivanti da attivita' professionale.
P.Q.M. Dispone trasmettersi immediatamente gli atti alla Corte costituzionale. Dispone la sospensione del processo nei confronti del coimputato De Matteis. Dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bolzano, 11 marzo 2016 Il Giudice: Andrea Pappalardo