N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 2016

Ordinanza dell'11 marzo 2016 del G.U.P. del Tribunale di Bolzano  nel
procedimento penale a carico di De Matteis Giovanni.. 
 
Processo penale  -  Citazione  del  responsabile  civile  -  Facolta'
  dell'imputato  di  citare  in   giudizio   la   propria   compagnia
  assicuratrice quale responsabile civile ex lege per danni derivanti
  da attivita' professionale (nella  specie:  attivita'  notarile)  -
  Mancata previsione. 
- Codice di procedura penale, art. 83. 
(GU n.24 del 15-6-2016 )
 
                        TRIBUNALE DI BOLZANO 
             Uff. del Giudice per l'udienza preliminare 
 
    Il Giudice letti gli atti del processo  penale  pendente  sub  n.
866/'12 RGNR, cui veniva riunito  quello  pendente  sub  n.  5787/'13
RGNR, premesso: 
    che  nel  processo  penale  pendente  sub  n.  866/'12  RGNR   ai
coimputati si contesta la violazione degli articoli 223, comma 1,  in
relazione all'art. 216, comma 1, n. 1) e comma 2, e 219, commi 1 e 2,
n. 1), regio decreto  n.  267/1942,  per  avere  dato  luogo  ad  una
complessa operazione di sostanziale sottrazione dei beni ai creditori
della societa' poi fallita, mediante la costituzione di un cosiddetto
trust  liquidatorio,  nell'ambito  della  quale  il  notaio   rogante
numerosi atti ad essa collegati e' anch'esso imputato; 
    che, in  particolare,  il  fatto  contestato  al  capo  1  e'  il
seguente: «per avere, in concorso tra loro, nelle vesti per  ciascuno
qui di seguito, specificate: 
    «Trocker  Horst,  quale  amministratore  unico   della   "Trocker
S.r.l."» e liquidatore della stessa a far data  dal  16  marzo  2011,
quale disponente del «trust» denominato  «Betabruzzo»,  quale  legale
rappresentante  della  sede  secondaria  di  Castelrotto  (in  piazza
Klausen n. 3) della «Ciastel Ltd.», quale fiduciante della  «Servizio
Italia societa' fiduciaria e di servizi  S.p.a.»  ed,  infine,  quale
preposto della «Posthotel Lamm S.r.l.»; 
    Trocker Hubert, quale socio maggioritario della «Trocker  S.r.l.»
e quale disponente del «trust» denominato «Betabruzzo»; 
    Marsicano Gerardo Maria, quale «trustee» del  «trust»  denominato
«Betabruzzo» dal 16 marzo 2011 al 18 luglio 2011, ma di fatto sino ad
oggi; 
    Borghi   Andrea,   quale   «trustee»   del   «trust»   denominato
«Betabruzzo» dal 18 luglio 2011; 
    Cameli Gaetano, quale procuratore in Italia della «Ciastel Ltd.»; 
    Magno Fabio, quale amministratore  unico  della  «Posthotel  Lamm
S.r.l.»; 
    De Matteis Giovanni,  quale  notaio  che  formava  gli  atti  di:
costituzione,  conferimento  beni  e  nomina  «trustee»  del  «trust»
denominato  «Betabruzzo»;  contratto  di  affitto  dell'azienda   per
l'esercizio   dell'attivita'   di   albergo/ristorante   ad   insegna
«Posthotel Lamm» dal «trust» denominato  «Betabruzzo»  alla  «Ciastel
Ltd.»; costituzione  della  «Posthotel  Lamm  S.r.l.»;  cessione  del
contratto di affitto dell'azienda per l'esercizio  dell'attivita'  di
albergo/ristorante ad insegna «Posthotel Lamm» dalla  «Ciastel  Ltd.»
alla «Posthotel Lamm S.r.l.». 
    Ponendo in essere gli atti e  negozi  giuridici  qui  di  seguito
riportati, distratto l'intero  patrimonio  mobiliare  ed  immobiliare
della «Trocker S.r.l.», societa' dichiarata fallita con sentenza  del
Tribunale di Bolzano di data 5 dicembre 2011,  ed  in  particolare  i
beni immobili rientranti nella p.ed. 26  e  nella  p.f.  47  in  P.T.
784/II C.C. Castelrotto,  nonche'  l'azienda  alberghiera  «Posthotel
Lamm» sita in Castelrotto, piazza Krausen n. 3, comprensiva di arredi
e corredi: 
        1) in data 16 marzo 2011, con  atto  del  notaio  De  Matteis
Giovanni,  la  «Trocker  S.r.l.»  in  liquidazione  -  a  mezzo   del
liquidatore Trocker Horst - nonche' i soci Trocker  Horst  e  Trocker
Hubert,  costituivano  un  «trust»   con   «finalita'   liquidatorie»
denominato  «Betabruzzo»  e  vi   conferivano   l'intero   patrimonio
mobiliare ed immobiliare della «Trocker S.r.l.»,  in  particolare,  i
beni immobili rientranti nella p.ed. 26  e  nella  p.f.  47  in  P.T.
784/II C.C. Castelrotto,  nonche'  l'azienda  alberghiera  «Posthotel
Lamm» sita in Castelrotto, piazza Krausen n. 3, comprensiva di arredi
e corredi, nominando quale «trustee»  Marsicano  Gerardo  Maria,  cui
tavolarmente veniva trasferita la proprieta' dei beni immobili (ed al
quale, tra  il  2010  ed  il  2011,  venivano  corrisposti  compensi,
indebitamente tratti dalle casse sociali della «Trocker S.r.l.», pari
complessivamente a 94.661,14 €); 
        2) in data 28 aprile 2011, con contratto di affitto d'azienda
del notaio De Matteis Giovanni, il «trustee» Marsicano Gerardo  Maria
concedeva in affitto alla «Ciastel Ltd.» di Londra,  in  persona  del
procuratore speciale Cameli Gaetano (cui  il  4  maggio  2011  veniva
corrisposto un compenso pari a 3.000  €  indebitamente  tratto  dalle
casse sociali della «Trocker S.r.l.»), l'intero compendio costituente
l'azienda per l'esercizio  dell'attivita'  di  albergo/ristorante  in
Castelrotto, piazza  Klausen  n.  3,  ad  insegna  «Posthotel  Lamm»,
comprensivo di due appartamenti  posti  nello  steso  fabbricato  con
ingresso da vicolo Vogelweider, all'irrisorio canone annuo di  24.000
€; 
        3) in  data  7  giugno  2011  la  «Ciastel  Ltd.»  di  Londra
deliberava di aprire  una  sede  secondaria  in  Castelrotto,  piazza
Klausen n. 3, nominando Trocker Horst quale legale rappresentante  di
tale sede secondaria; 
        4) in data 20 giugno 2011, con atto del  notaio  De  Matteis,
veniva costituita la «Posthotel Lamm S.r.l.», con sede in Casterotto,
piazza Klausen n. 3, con socio unico  la  «Servizio  Italia  societa'
fiduciaria e di servizi S.p.a.» (i cui fiducianti sono Trocker  Horst
e Trocker Hubert) e con amministratore unico Magno Fabio; 
        5) in data 23 giugno 2011, con atto del notaio De Matteis, la
«Ciastel  Ltd.»,  in  persona   di   Trocker   Horst   quale   legale
rappresentante della  sede  secondaria  di  Castelrotto  della  detta
societa', cedeva alla neo  costituita  «Posthotel  Lamm  S.r.l.»,  in
persona dell'amministratore unico Magno Fabio, il contratto d'affitto
dell'azienda  ad  insegna  «Posthotel  Lamm»  di  cui  sopra  sub  2,
all'irrisorio prezzo di 4.000 €; 
        6) in data 18 luglio 2011, con atto del notaio De Matteis, la
«Trocker S.r.l.» in liquidazione, a  mezzo  del  liquidatore  Trocker
Horst, nonche' i soci Trocker Horst e Trocker Hubert sostituivano  il
«trustee» del  «trust»  denominato  «Betabruzzo»,  Marsicano  Gerardo
Maria, con Borghi Andrea; 
        7) in data 3 agosto 2011 Magno  Fabio,  quale  amministratore
unico della «Posthotel Lamm S.r.l.», faceva volturare dal  Comune  di
Castelrotto la licenza  rilasciata  per  la  gestione  dell'esercizio
«Posthotel Lamm» - Hotel ristorante bar, in capo al preposto  Trocker
Horst. 
    Nonche', dopo  la  dichiarazione  di  fallimento  della  «Trocker
S.r.l.» e durante la procedura fallimentare, in forza  degli  atti  e
negozi giuridici sopra ricordati, distratto gli incassi  relativi  ai
mesi di dicembre 2011, gennaio, febbraio e  marzo  2012  dell'azienda
per  l'esercizio  dell'attivita'  di  albergo/ristorante  ad  insegna
«Posthotel Lamm», pari a diverse centinaia di migliaia di  euro,  ed,
in 'particolare, Magno Fabio, dopo che il Tribunale di Bolzano  aveva
in data 7 marzo 2012 disposto il  sequestro  giudiziario  dell'intero
complesso aziendale  ad  insegna  «Posthotel  Lamm»  e  dei  relativi
immobili, distratto in data 21 marzo 2012. una somma di denaro pari a
24.000 € che attraverso bonifico bancario trasferiva su di un proprio
conto personale a titolo di «anticipo emolumenti»; con le  aggravanti
di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita' (pari a
diversi milioni di euro) e di aver commesso  piu'  fatti  tra  quelli
previsti dall'art. 216, regio decreto n. 267/1942»; 
    che nel corso dell'udienza preliminare si costituiva parte civile
il fallimento; 
    che il pubblico ministero  modificava  il  capo  di  imputazione,
aggiungendo, nei confronti di tutti i  coimputati,  la  contestazione
della violazione degli articoli 110 codice penale, 217, comma 1, n. 3
e n. 4 e 219, comma 2, n. 1 L.F., pertanto di natura colposa; 
    che il coimputato De Matteis, ovvero il notaio rogante  gli  atti
contestatigli nel capo di imputazione n. 1,  a  seguito  della  nuova
contestazione, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in  giudizio
la propria compagnia di assicurazione, «AIG Europe Limited», ex  art.
83, codice di procedura penale; 
    che lo stesso - premesso trattarsi di assicurazione  obbligatoria
ex lege, stante la previsione di cui all' art. 3, comma 5, lettera c)
del decreto  legislativo  n.  138/2011  -  sollevava  contestualmente
eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art.  83,  codice  di
procedura penale, nella parte in cui non consente ad esso imputato  -
alla pari di quanto ormai riconosciuto dopo la  sentenza  di  codesta
Corte n. 112/'98 all'imputato danneggiante a seguito di  circolazione
di veicoli per i quali sia prevista assicurazione obbligatoria  -  di
chiamare a sua volta in giudizio il proprio assicuratore. 
    Rilevato in ordine alla rilevanza della questione: 
    che questo giudice intende sollevare ex  officio  la  prospettata
questione; 
    che e' provato il rapporto assicurativo tra il coimputato  notaio
e la compagnia «AIG  Europe  Limited»,  stipulata  con  il  Consiglio
nazionale del notariato e pertanto in esecuzione, di obbligo ex lege,
derivante dagli articoli 19 e 20 della legge notarile; 
    che al Giudice penale  e'  interdetta  qualsiasi  valutazione  in
ordine alla fondatezza della chiamata del responsabile  civile,  alla
pari di quanto avviene in ambito processuale civile, ove  al  Giudice
non e' consentito subordinare la chiamata  in  causa  in  garanzia  a
previo esame della fondatezza della domanda che il chiamante  intende
esercitare contro il chiamato; 
    che il requisito in esame appare evidente,  posto  che  e'  stato
l'imputato a chiedere la citazione  del  responsabile  civile  e  che
l'art. 83 codice di procedura penale non comprende l'imputato  tra  i
soggetti legittimati a domandarne la citazione in giudizio; 
    che i principi sottesi dalla sentenza di codesta Corte n. 112/'98
non consentono di estenderne gli effetti alla  presente  fattispecie,
non ricorrendo  i  presupposti  per  una  interpretazione  cosiddetta
«costituzionalmente orientata»  dell'articolo  in  parola  -  la  cui
lettera  non  si  presta  ad  alcuna  interpretazione   eventualmente
estensiva  -  e  perche'  gli  effetti  delle  pronunce  dichiarative
dell'illegittimita' costituzionale e di  disposizioni  di  legge  non
possono  essere  estesi,  sulla  base  degli  argomenti  esposti   in
motivazione dalla  Corte  costituzionale,  a  previsioni  diverse  da
quelle indicate nel dispositivo di tali pronunce (Cass.,  sez.  lav.,
sentenza n. 02451 del 13 aprile 1985, Cass., sez. lav.,  sentenza  n.
00857 del 29 gennaio 1987). 
    In ordine alla fondatezza della questione: 
    dato ovviamente per noto il contenuto della sentenza  n.  112/'98
di codesta Corte, pare a questo Giudice che quanto ivi dedotto  possa
riflettersi anche nella fattispecie con identiche conclusioni,  posto
che dalla lettura di detta sentenza - a differenza di  quanto  invece
dedotto nella precedente pronuncia n. 38/'82 - pare potersi trarre la
conclusione che ove la  fonte  di  responsabilita'  del  responsabile
civile non sia atto negoziale ma la legge  -  tale  da  integrare  la
previsione di cui all'art. 185 codice penale - si  verifichi  lesione
quantomeno degli articoli 3 e 24 Cost.  e  dei  sottesi  principi  di
eguaglianza e del diritto difesa, in relazione alle diverse  facolta'
offerte al danneggiante convenuto in un processo civile; 
    che   pertanto   questo   Giudice   ritiene   rilevante   e   non
manifestamente   infondata    la    questione    di    illegittimita'
costituzionale dell'art. 83 codice di procedura penale, in  relazione
agli articoli 3 e 24 della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  non
prevede la facolta' dell'imputato di citare in  giudizio  il  proprio
assicuratore, quando questo sia responsabile civile ex lege per danni
derivanti da attivita' professionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dispone  trasmettersi  immediatamente   gli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Dispone la sospensione del processo nei confronti del  coimputato
De Matteis. 
    Dispone che la cancelleria notifichi la presente  ordinanza  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri  ed  ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
      Bolzano, 11 marzo 2016 
 
                    Il Giudice: Andrea Pappalardo