DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2016
Differimento, per l'anno 2016, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore. (16A04649)(GU n.139 del 16-6-2016)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto
delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei
responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative
dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti
gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi
dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
«Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP)»;
Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, riguardanti le modalita' e i termini di versamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con il quale e' stato approvato il regolamento recante
«Modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto»;
Visto l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini
di versamento;
Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con
i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le
relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2016, per
il periodo d'imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto, e i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione dei parametri;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, che all'articolo 7, comma
2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti
da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del
Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali,
ancorche' previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che
devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o
presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno
festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;
Considerata l'opportunita' di differire i termini di versamento
delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno
2016 da parte dei soggetti che esercitano attivita' economiche per le
quali sono stati elaborati gli studi di settore;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Differimento, per l'anno 2016, dei termini di effettuazione dei
versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale
sulle attivita' produttive e dalla dichiarazione unificata annuale,
entro il 16 giugno 2016, che esercitano attivita' economiche per le
quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano
ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per
ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del
Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti
versamenti:
a) entro il giorno 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai
soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di
esclusione o di inapplicabilita' dagli stessi, compresi quelli che
adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime
forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli
articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, a societa', associazioni e imprese con i requisiti
indicati nel predetto comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2016
p. Il Presidente del Consiglio
dei ministri
De Vincenti
Il Ministro dell'economia e
delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016, n. 1634