N. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 2015

Ordinanza  del   23   ottobre   2015 della   Commissione   tributaria
provinciale di Bologna sul ricorso proposto da  Dondi  Enrico  contro
Regione Emilia Romagna. 
 
Imposte  e  tasse  -  Norme  della  Regione  Emilia-Romagna  -  Tassa
  automobilistica regionale - Obbligo  di  pagamento  per  i  veicoli
  sottoposti  a  fermo  amministrativo  disposto  dall'agente   della
  riscossione. 
- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n.  15  (Norme
  in materia di tributi regionali), art. 9. 
(GU n.25 del 22-6-2016 )
 
          LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA 
                           sezione quinta 
 
riunita con l'intervento dei signori: 
        Tonini Lanfranco - Presidente; 
        Blesio Giovanni Battista - Relatore; 
        Zamboni Pierluigi - Giudice. 
    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1246/14 depositato
il 10 ottobre 2014 
        avverso avviso di accertamento n. 5242/TA/2014 TAS.Automobili
2011 
        avverso avviso di accertamento n. 5242/TA/2014 TAS.Automobili
2012 
        avverso avviso di accertamento n. 5242/TA/2014 TAS.Automobili
2013 
    contro Regione Emilia  Romagna  proposto  dal  ricorrente:  Dondi
Enrico, via Risorgimento 181  40069  Zola  Predosa  (BO),  difeso  da
Guerra Andrea via Grimaldi 6 40122 Bologna (BO); 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    Con ricorso, inoltrato per la notifica in data 3 ottobre 2014, il
sig. Enrico Dondi adiva questa Commissione,  impugnando  l'avviso  di
accertamento  ed   irrogazione   sanzioni   in   materia   di   tassa
automobilistica per gli anni 2011, 2012  e  2013,  notificato  il  24
giugno 2014. 
    Il ricorrente dichiarava di essere venuto a conoscenza, a seguito
del decesso del  padre  Dondi  Claudio,  dell'esistenza  di  presunti
debiti a titolo di  tassa  automobilistica  regionale,  relativamente
all'autovettura targata BJ832NN. Lo stesso ricorrente  aveva  inoltre
verificato che il veicolo in questione era stato sottoposto da  parte
di Equitalia Centro s.p.a., a due fermi amministrativi (il 29/10/2007
ed il 7/9/2010) precedenti rispetto alla  maturazione  degli  importi
dovuti a titolo di tasse auto. 
    Ritenendo quindi non dovuta la tassa auto, attesa la  sussistenza
dei fermi amministrativi, il  4  giugno  2014  il  sig.  Dondi  aveva
inviato istanza di autotutela alla Regione, evidenziando  che  i  due
provvedimenti di fermo erano stati revocati solo in data 21  febbraio
2014. 
    La Regione aveva dunque proceduto  con  la  notifica  dell'avviso
impugnato, ritenendo la tassa dovuta  sulla  base  dell'art.  9  L.R.
15/2012 
    Il ricorrente eccepiva il contrasto della normativa regionale con
l'art. 5, comma 36, del decreto-legge 953/1982, in base ai  quale  la
perdita del possesso del veicolo, conseguente a  provvedimento  della
P.A., fa venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi
successivi a quelli in cui e' stata  eseguita  l'annotazione.  Simile
normativa  era  gia'  stata  dichiarata  incostituzionale.   Eccepiva
peraltro  il  ricorrente  l'incostituzionalita'  anche  dell'art.  9,
richiamato dalla Regione Emilia  Romagna,  in  quanto  in  violazione
degli articoli 117 e 119 Cost. 
    Il sig. Dondi  eccepiva  inoltre  l'inapplicabilita'  retroattiva
della  normativa  in  questione  e  chiedeva,   previa   sospensione,
l'annullamento dell'impugnato avviso; vinte le spese di lite. 
    Con decreto 29 ottobre 2014 il Presidente di Sezione, ritenendone
non sussistenti i presupposti, rigettava l'istanza cautelare ex  art.
47 terzo comma decreto legislativo 546/92  del  ricorrente,  fissando
per la trattazione  dell'istanza  di  sospensione  l'udienza  del  25
novembre 2014. 
    Con ordinanza 25 novembre 2014 questa Commissione, ritenendo  che
il  ricorrente  non  avesse  fornito  elementi  sufficienti  atti   a
dimostrare la sussistenza  del  periculum,  attesa  anche  la  scarsa
entita'  della  somma  in  discussione,   respingeva   l'istanza   di
sospensione. 
    In data 22 giugno 2015 si costituiva la Regione  Emilia  Romagna,
contestando integralmente il ricorso introduttivo. 
    La Regione faceva presente che il fermo amministrativo, in quanto
misura cautelare insufficiente ad incidere sul possesso, non  privava
il contribuente della  titolarita'  del  diritto  di  proprieta'  sul
veicolo. 
    Nella fattispecie in  esame,  inoltre,  al  contrario  di  quanto
sostenuto dal ricorrente, non poteva essere applicata  la  disciplina
prevista dal comma 36 dell'art. 5 decreto-legge  953/1982  in  quanto
l'annotazione al PRA del fermo: 
      a) non e' un provvedimento ne'  dell'Amministrazione  regionale
ne' dell'Autorita' giudiziaria; 
      b) non interviene sul titolo possessorio, ne' sulla proprieta'; 
      c) non priva della disponibilita' del bene. 
    La Regione chiedeva pertanto il rigetto del ricorso; con vittoria
di spese. 
    In  data  6  luglio  2015  il   ricorrente   depositava   memoria
illustrativa, evidenziando che la Corte costituzionale, con  sentenza
n. 288/2012, aveva stabilito che la norma regionale, che disponga  la
esclusione dalla esenzione dall'obbligo  del  pagamento  della  tassa
automobilistica  regionale  in  caso  di   fermo   amministrativo   o
giudiziario, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia  di
tributi erariali. 
    Il ricorrente sottolineava l'importanza di tale decisione, che di
fatto  vieta  alle  Regioni  di  introdurre  norme  che  violino   la
competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. 
    Il ricorrente adduceva altresi' la violazione dell'art. 3  Cost.,
ove la pronuncia della Corte Cost. fosse  stata  limitata  alla  Reg.
Marche. 
    In via subordinata parte ricorrente insisteva sulle eccezioni  di
illegittimita' costituzionale dell'art.  9  legge  regionale  15/2012
dell'Emilia Romagna,  riportandosi  alle  ragioni  tutte  esposte  al
riguardo nel ricorso introduttivo. 
    Infine il sig. Dondi ribadiva l'inapplicabilita' retroattiva  del
medesimo art. 9 ed insisteva  per  l'accoglimento  delle  conclusioni
formulate nell'atto introduttivo. 
    Il ricorso veniva esaminato nella  Camera  di  Consiglio  del  30
settembre 2015. 
 
                       Motivi della decisione 
 
    Il   ricorrente   ha   sollevato   questione   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 9 della  legge  regionale  n.  15/2012,  che
cosi' dispone: «Il  fermo  del  veicolo  disposto  dall'agente  della
riscossione, ai sensi dell'art. 86 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla  riscossione
delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che  fanno
venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica» (doc.
5). 
    Orbene ad avviso del ricorrente  la  norma  regionale  appare  in
aperto contrasto con l'art. 5, comma 36, del decreto-legge n. 953 del
1982, il quale dispone che «La perdita del  possesso  del  veicolo  o
dell'autoscafo  per  forza  maggiore  o  per  fatto  di  terzo  o  la
indisponibilita'   conseguente   a    provvedimento    dell'autorita'
giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate  nei  registri
indicati nel trentaduesimo comma,  fanno  venir  meno  l'obbligo  del
pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello  in
cui e' stata effettuata l'annotazione». 
    Sulla questione della debenza o meno della tassa  automobilistica
in presenza di fermo amministrativo del veicolo e'  gia'  intervenuta
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 288 del 19 dicembre  2012
(doc. 6), pronunciando su una vicenda analoga a quella presente. 
    Infatti la questione  portata  dinanzi  alla  Consulta  aveva  ad
oggetto l'art. 10 della legge  n.  28  del  28  dicembre  2011  della
Regione Marche che cosi' stabiliva: «a decorrere dall'anno di imposta
2012, la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di  beni
mobili registrati non esenta dall'obbligo del pagamento  della  tassa
automobilistica regionale» (doc. 7): il Consiglio dei  Ministri,  che
ne aveva promosso il giudizio, aveva rilevato che il citato  art.  10
violava l'art. 117, secondo comma, Cost., in  relazione  al  disposto
dell'art. 5, comma 36, del citato decreto-legge n. 953/1982. 
    La  Corte  costituzionale  ha  ritenuto  fondata   la   questione
sottopostale, dichiarando l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
10 citato, per i seguenti motivi. 
    Anzitutto la tassa automobilistica e'  tributo  proprio  derivato
relativamente al  quale  la  Regione  «a)  non  puo'  modificarne  il
presupposto ed i soggetti  d'imposta  (attivi  e  passivi);  b)  puo'
modificarne le aliquote  nel  limite  massimo  fissato  dal  comma  1
dell'art. 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992 (tra il 90 e  il
110 per cento degli importi vigenti nell'anno  precedente);  c)  puo'
disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei  limiti  di  legge  e,
quindi, non puo' escludere esenzioni,  detrazioni  e  deduzioni  gia'
previste dalla legge statale». 
    Inoltre, come pure riportato dal ricorrente, l'art. 8 del decreto
legislativo n. 68 del 6 maggio 2011, dopo aver disposto, al comma  1,
la trasformazione di un'ampia serie di  tributi  statali  in  tributi
propri regionali, a decorrere dal 1° gennaio 2013; ha stabilito: 
      -  al  comma  2,  che  «Fermi  restando  i  limiti  massimi  di
manovrabilita'  previsti  dalla  legislazione  statale,  le   regioni
disciplinano la tassa automobilistica regionale»; 
      - al comma 3, che alle Regioni a statuto ordinario spettano gli
altri tributi ad esse riconosciuti dalla  legislazione  vigente  alla
data di entrata in vigore  del  decreto  stesso,  aggiungendo  che  i
predetti tributi costituiscono tributi propri derivati. 
    Secondo la Corte, «la diversificazione operata tra i citati commi
2 e 3 induce alla conclusione  che  la  tassa  in  questione  non  ha
acquisito, nel nuovo regime, la natura di tributo regionale  proprio.
Dalla formulazione del comma 2 si riferisce,  infatti,  non  gia'  la
natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, come
in tesi della resistente, ma solo  la  volonta'  del  legislatore  di
riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello  stabilito  per
gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni,
senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come
anche confermato dall'inciso «fermi  restando  i  limiti  massimi  di
manovrabilita' previsti dalla legislazione statale». 
    In conclusione, sulla base delle argomentazioni  ed  osservazioni
sopra  riportate,  la  Corte  costituzionale  ha  concluso  per   «la
persistente spettanza in capo allo Stato della competenza legislativa
esclusiva nella materia de qua. Ne consegue che la  norma  censurata,
nel disporre la esclusione della esenzione dall'obbligo del pagamento
della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo
o giudiziario di beni mobili registrati,  ha  violato  la  competenza
esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali». 
    Pertanto, secondo il ricorrente, anche nel caso  presente  ci  si
troverebbe di fronte ad una norma regionale che viola  manifestamente
la competenza esclusiva dello Stato in materia di  tributi  erariali.
Nello specifico, infatti, l'art. 9 della legge regionale  n.  15/2012
non farebbe che violare l'art. 5,  comma  36,  del  decreto-legge  n.
953/1982. 
    Riassumendo,  quindi,  a  detta  del   ricorrente,   tale   norma
violerebbe: 
    1) l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione («Lo
Stato ha legislazione esclusiva  nelle  seguenti  materie:  [...]  e)
moneta, tutela del  risparmio  e  mercati  finanziari;  tutela  della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile  dello
Stato;  armonizzazione  dei  bilanci  pubblici;  perequazione   delle
risorse  finanziarie»,  in  relazione  all'art.  5,  comma  36,   del
decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.   953   (Misure   in   materia
tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge  28  febbraio
1983, n. 53 («La perdita del possesso del  veicolo  o  dell'autoscafo
per forza maggiore  o  per  fatto  di  terzo  o  la  indisponibilita'
conseguente  a  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria  o   della
pubblica  amministrazione,  annotate  nei   registri   indicati   nel
trentaduesimo comma, fanno venir meno  l'obbligo  del  pagamento  del
tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui  e'  stata
effettuata l'annotazione», 
    2) l'art. 119, secondo comma, della Costituzione («I  Comuni,  le
Province,  le  Citta'  metropolitane  e  le  Regioni  hanno   risorse
autonome. Stabiliscono e applicano  tributi  ed  entrate  propri,  in
armonia con la Costituzione e secondo  i  principi  di  coordinamento
della finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario.  Dispongono  di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile  al  loro
territorio»). 
    Orbene, come rilevato dalla Corte costituzionale  nella  sentenza
n. 288/2012 piu' volte citata, la tassa in questione a seguito  degli
interventi legislativi,  non  ha  acquistato  la  natura  di  tributo
regionale  proprio:  come  sottolineato  dalla  medesima  Corte,   il
legislatore avrebbe riservato «ad essa un regime diverso  rispetto  a
quello stabilito per gli altri  tributi  derivati,  attribuendone  la
disciplina alle Regioni,  senza  che  questo  comporti  una  modifica
radicale di quel tributo, come anche  confermato  dall'inciso  «fermi
restando  i  limiti  massimi   di   manovrabilita'   previsti   dalla
legislazione statale». Pertanto, alla luce  delle  argomentazioni  ed
osservazioni predette, vi sarebbe da ritenere che in materia di tassa
automobilistica persista in capo allo Stato la  competenza  esclusiva
con la conseguenza che la norma censurata, nel disporre la esclusione
della   esenzione   dall'obbligo   del    pagamento    della    tassa
automobilistica in  caso  di  fermo  amministrativo  di  beni  mobili
registrati, violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia
di tributi erariali. 
    Infine, secondo la difesa del ricorrente,  il  censurato  art.  9
della legge regionale violerebbe anche l'art.  3  della  Costituzione
(«Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di  sesso,  di  razza,  di  lingua,  di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e  sociali.
E'  compito  della  Repubblica  rimuovere  gli  ostacoli  di   ordine
economico  sociale,  che,  limitando  di  fatto  la  liberta'  e   la
uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della
persona umana e l'effettiva  partecipazione  di  tutti  i  lavoratori
all'organizzazione  politica,  economica  e  sociale   del   Paese»),
verificandosi una palese disparita' di trattamento,  non  ammissibile
dall'ordinamento, fra il cittadino residente nella Regione  Marche  e
quello residente nella Regione Emilia Romagna. Infatti  il  cittadino
di quest'ultima Regione, dove l'art. 9 censurato stabilisce l'obbligo
di  pagamento  della  tassa  automobilistica   in   caso   di   fermo
amministrativo  dell'auto,  subirebbe  un  evidente  trattamento   di
sfavore in confronto al cittadino della Regione  Marche  che,  grazie
all'intervento del Giudice delle Leggi, e' esentato  dall'obbligo  di
pagamento della tassa in questione in caso di fermo amministrativo. 
    Questa Commissione ritiene condivisibili e rilevanti  le  ragioni
del ricorrente, in quanto, in  base  alle  suesposte  considerazioni,
appare non manifestamente infondato  il  sospetto  di  illegittimita'
costituzionale del predetto art. 9 della legge Regionale n 15/2012. 
    Infatti la sentenza n. 288/2012 della Corte costituzionale si  e'
pronunciata  per  l'illegittimita'  della  norma  su   una   medesima
fattispecie,  differenziata  dalla  presente  solamente   in   ordine
all'Ente che aveva emanato la disposizione di legge censurata. 
    Circa poi la rilevanza della questione ai fini del  decidere,  e'
evidente  che  la  sorte  del  ricorso  e'  indissolubilmente  legata
all'esito del giudizio di costituzionalita' della norma predetta, dal
momento che la domanda del ricorrente puo'  essere  accolta  solo  in
quanto  risulti  fondata  la  sollevata  questione  di   legittimita'
costituzionale. 
    Aggiungasi che  l'Ente  impositore,  dinanzi  alla  contestazione
mossa dal contribuente nell'istanza di autotutela del 4 giugno  2014,
nell'atto  impositivo  ha  fatto  riferimento  proprio   all'art.   9
censurato al fine di concludere per l'assoggettamento al  bollo  auto
anche  del  veicolo  del  sig.  Dondi,  gia'   sottoposto   a   fermo
amministrativo. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Commissione, visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, 
      -  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata   la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9  della  legge
regionale n. 15/2012 dell'Emilia Romagna in riferimento agli articoli
117, secondo comma, lettera e), della  Costituzione  -  in  relazione
all'art. 5, comma 36, del decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.  953
(Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni,  nella
legge 28 febbraio 1983, n. 53  e  119,  secondo  comma  e  120  della
Costituzione nonche' in riferimento all'art.  3  della  Costituzione,
nella parte in  cui  prevede  che  «il  fermo  del  veicolo  disposto
dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 86 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602  (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul  reddito),  non  rientra  tra  le
fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della  tassa
automobilistica»; 
      - sospende il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti
alla Corte costituzionale; 
      - ordina che, a cura della Segreteria,  la  presente  ordinanza
sia  notificata  alle  parti  in  causa  nonche'  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento e della Regione Emilia Romagna. 
        Cosi' deciso nella Camera di Consiglio della 5ª Seziona della
Commissione Tributaria Provinciale di Bologna il 30 settembre 2015. 
 
                        Il Presidente: Tonini 
 
 
                                                  L'estensore: Blesio