N. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 2015
Ordinanza del 23 ottobre 2015 della Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da Dondi Enrico contro Regione Emilia Romagna. Imposte e tasse - Norme della Regione Emilia-Romagna - Tassa automobilistica regionale - Obbligo di pagamento per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), art. 9.(GU n.25 del 22-6-2016 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA sezione quinta riunita con l'intervento dei signori: Tonini Lanfranco - Presidente; Blesio Giovanni Battista - Relatore; Zamboni Pierluigi - Giudice. Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1246/14 depositato il 10 ottobre 2014 avverso avviso di accertamento n. 5242/TA/2014 TAS.Automobili 2011 avverso avviso di accertamento n. 5242/TA/2014 TAS.Automobili 2012 avverso avviso di accertamento n. 5242/TA/2014 TAS.Automobili 2013 contro Regione Emilia Romagna proposto dal ricorrente: Dondi Enrico, via Risorgimento 181 40069 Zola Predosa (BO), difeso da Guerra Andrea via Grimaldi 6 40122 Bologna (BO); Svolgimento del processo Con ricorso, inoltrato per la notifica in data 3 ottobre 2014, il sig. Enrico Dondi adiva questa Commissione, impugnando l'avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni in materia di tassa automobilistica per gli anni 2011, 2012 e 2013, notificato il 24 giugno 2014. Il ricorrente dichiarava di essere venuto a conoscenza, a seguito del decesso del padre Dondi Claudio, dell'esistenza di presunti debiti a titolo di tassa automobilistica regionale, relativamente all'autovettura targata BJ832NN. Lo stesso ricorrente aveva inoltre verificato che il veicolo in questione era stato sottoposto da parte di Equitalia Centro s.p.a., a due fermi amministrativi (il 29/10/2007 ed il 7/9/2010) precedenti rispetto alla maturazione degli importi dovuti a titolo di tasse auto. Ritenendo quindi non dovuta la tassa auto, attesa la sussistenza dei fermi amministrativi, il 4 giugno 2014 il sig. Dondi aveva inviato istanza di autotutela alla Regione, evidenziando che i due provvedimenti di fermo erano stati revocati solo in data 21 febbraio 2014. La Regione aveva dunque proceduto con la notifica dell'avviso impugnato, ritenendo la tassa dovuta sulla base dell'art. 9 L.R. 15/2012 Il ricorrente eccepiva il contrasto della normativa regionale con l'art. 5, comma 36, del decreto-legge 953/1982, in base ai quale la perdita del possesso del veicolo, conseguente a provvedimento della P.A., fa venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi successivi a quelli in cui e' stata eseguita l'annotazione. Simile normativa era gia' stata dichiarata incostituzionale. Eccepiva peraltro il ricorrente l'incostituzionalita' anche dell'art. 9, richiamato dalla Regione Emilia Romagna, in quanto in violazione degli articoli 117 e 119 Cost. Il sig. Dondi eccepiva inoltre l'inapplicabilita' retroattiva della normativa in questione e chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'impugnato avviso; vinte le spese di lite. Con decreto 29 ottobre 2014 il Presidente di Sezione, ritenendone non sussistenti i presupposti, rigettava l'istanza cautelare ex art. 47 terzo comma decreto legislativo 546/92 del ricorrente, fissando per la trattazione dell'istanza di sospensione l'udienza del 25 novembre 2014. Con ordinanza 25 novembre 2014 questa Commissione, ritenendo che il ricorrente non avesse fornito elementi sufficienti atti a dimostrare la sussistenza del periculum, attesa anche la scarsa entita' della somma in discussione, respingeva l'istanza di sospensione. In data 22 giugno 2015 si costituiva la Regione Emilia Romagna, contestando integralmente il ricorso introduttivo. La Regione faceva presente che il fermo amministrativo, in quanto misura cautelare insufficiente ad incidere sul possesso, non privava il contribuente della titolarita' del diritto di proprieta' sul veicolo. Nella fattispecie in esame, inoltre, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, non poteva essere applicata la disciplina prevista dal comma 36 dell'art. 5 decreto-legge 953/1982 in quanto l'annotazione al PRA del fermo: a) non e' un provvedimento ne' dell'Amministrazione regionale ne' dell'Autorita' giudiziaria; b) non interviene sul titolo possessorio, ne' sulla proprieta'; c) non priva della disponibilita' del bene. La Regione chiedeva pertanto il rigetto del ricorso; con vittoria di spese. In data 6 luglio 2015 il ricorrente depositava memoria illustrativa, evidenziando che la Corte costituzionale, con sentenza n. 288/2012, aveva stabilito che la norma regionale, che disponga la esclusione dalla esenzione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo o giudiziario, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Il ricorrente sottolineava l'importanza di tale decisione, che di fatto vieta alle Regioni di introdurre norme che violino la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Il ricorrente adduceva altresi' la violazione dell'art. 3 Cost., ove la pronuncia della Corte Cost. fosse stata limitata alla Reg. Marche. In via subordinata parte ricorrente insisteva sulle eccezioni di illegittimita' costituzionale dell'art. 9 legge regionale 15/2012 dell'Emilia Romagna, riportandosi alle ragioni tutte esposte al riguardo nel ricorso introduttivo. Infine il sig. Dondi ribadiva l'inapplicabilita' retroattiva del medesimo art. 9 ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo. Il ricorso veniva esaminato nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2015. Motivi della decisione Il ricorrente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge regionale n. 15/2012, che cosi' dispone: «Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica» (doc. 5). Orbene ad avviso del ricorrente la norma regionale appare in aperto contrasto con l'art. 5, comma 36, del decreto-legge n. 953 del 1982, il quale dispone che «La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilita' conseguente a provvedimento dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione». Sulla questione della debenza o meno della tassa automobilistica in presenza di fermo amministrativo del veicolo e' gia' intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 288 del 19 dicembre 2012 (doc. 6), pronunciando su una vicenda analoga a quella presente. Infatti la questione portata dinanzi alla Consulta aveva ad oggetto l'art. 10 della legge n. 28 del 28 dicembre 2011 della Regione Marche che cosi' stabiliva: «a decorrere dall'anno di imposta 2012, la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale» (doc. 7): il Consiglio dei Ministri, che ne aveva promosso il giudizio, aveva rilevato che il citato art. 10 violava l'art. 117, secondo comma, Cost., in relazione al disposto dell'art. 5, comma 36, del citato decreto-legge n. 953/1982. La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione sottopostale, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 citato, per i seguenti motivi. Anzitutto la tassa automobilistica e' tributo proprio derivato relativamente al quale la Regione «a) non puo' modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e passivi); b) puo' modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992 (tra il 90 e il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente); c) puo' disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non puo' escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni gia' previste dalla legge statale». Inoltre, come pure riportato dal ricorrente, l'art. 8 del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011, dopo aver disposto, al comma 1, la trasformazione di un'ampia serie di tributi statali in tributi propri regionali, a decorrere dal 1° gennaio 2013; ha stabilito: - al comma 2, che «Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale»; - al comma 3, che alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, aggiungendo che i predetti tributi costituiscono tributi propri derivati. Secondo la Corte, «la diversificazione operata tra i citati commi 2 e 3 induce alla conclusione che la tassa in questione non ha acquisito, nel nuovo regime, la natura di tributo regionale proprio. Dalla formulazione del comma 2 si riferisce, infatti, non gia' la natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, come in tesi della resistente, ma solo la volonta' del legislatore di riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall'inciso «fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale». In conclusione, sulla base delle argomentazioni ed osservazioni sopra riportate, la Corte costituzionale ha concluso per «la persistente spettanza in capo allo Stato della competenza legislativa esclusiva nella materia de qua. Ne consegue che la norma censurata, nel disporre la esclusione della esenzione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati, ha violato la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali». Pertanto, secondo il ricorrente, anche nel caso presente ci si troverebbe di fronte ad una norma regionale che viola manifestamente la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Nello specifico, infatti, l'art. 9 della legge regionale n. 15/2012 non farebbe che violare l'art. 5, comma 36, del decreto-legge n. 953/1982. Riassumendo, quindi, a detta del ricorrente, tale norma violerebbe: 1) l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione («Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie», in relazione all'art. 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 («La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilita' conseguente a provvedimento dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione», 2) l'art. 119, secondo comma, della Costituzione («I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio»). Orbene, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 288/2012 piu' volte citata, la tassa in questione a seguito degli interventi legislativi, non ha acquistato la natura di tributo regionale proprio: come sottolineato dalla medesima Corte, il legislatore avrebbe riservato «ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall'inciso «fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale». Pertanto, alla luce delle argomentazioni ed osservazioni predette, vi sarebbe da ritenere che in materia di tassa automobilistica persista in capo allo Stato la competenza esclusiva con la conseguenza che la norma censurata, nel disporre la esclusione della esenzione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica in caso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Infine, secondo la difesa del ricorrente, il censurato art. 9 della legge regionale violerebbe anche l'art. 3 della Costituzione («Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale, che, limitando di fatto la liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»), verificandosi una palese disparita' di trattamento, non ammissibile dall'ordinamento, fra il cittadino residente nella Regione Marche e quello residente nella Regione Emilia Romagna. Infatti il cittadino di quest'ultima Regione, dove l'art. 9 censurato stabilisce l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica in caso di fermo amministrativo dell'auto, subirebbe un evidente trattamento di sfavore in confronto al cittadino della Regione Marche che, grazie all'intervento del Giudice delle Leggi, e' esentato dall'obbligo di pagamento della tassa in questione in caso di fermo amministrativo. Questa Commissione ritiene condivisibili e rilevanti le ragioni del ricorrente, in quanto, in base alle suesposte considerazioni, appare non manifestamente infondato il sospetto di illegittimita' costituzionale del predetto art. 9 della legge Regionale n 15/2012. Infatti la sentenza n. 288/2012 della Corte costituzionale si e' pronunciata per l'illegittimita' della norma su una medesima fattispecie, differenziata dalla presente solamente in ordine all'Ente che aveva emanato la disposizione di legge censurata. Circa poi la rilevanza della questione ai fini del decidere, e' evidente che la sorte del ricorso e' indissolubilmente legata all'esito del giudizio di costituzionalita' della norma predetta, dal momento che la domanda del ricorrente puo' essere accolta solo in quanto risulti fondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale. Aggiungasi che l'Ente impositore, dinanzi alla contestazione mossa dal contribuente nell'istanza di autotutela del 4 giugno 2014, nell'atto impositivo ha fatto riferimento proprio all'art. 9 censurato al fine di concludere per l'assoggettamento al bollo auto anche del veicolo del sig. Dondi, gia' sottoposto a fermo amministrativo.
P.Q.M. La Commissione, visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, - dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge regionale n. 15/2012 dell'Emilia Romagna in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione - in relazione all'art. 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e 119, secondo comma e 120 della Costituzione nonche' in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che «il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica»; - sospende il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; - ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e della Regione Emilia Romagna. Cosi' deciso nella Camera di Consiglio della 5ª Seziona della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna il 30 settembre 2015. Il Presidente: Tonini L'estensore: Blesio