N. 142 SENTENZA 4 maggio - 16 giugno 2016
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Energia - Impianti industriali strategici e relative infrastrutture - Autorizzazioni rilasciate dal Ministero per lo sviluppo economico d'intesa con la Regione interessata - Estensione di detto regime a talune opere strumentali - Modalita' di superamento di eventuale dissenso. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), art. 1, comma 552, lettere a) e b). -(GU n.25 del 22-6-2016 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Paolo GROSSI;
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta
CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco
MODUGNO, Giulio PROSPERETTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma
552, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge di stabilita' 2015), promossi dalle Regioni
Campania, Abruzzo, Marche e Puglia, con ricorsi notificati il 27
febbraio-4 marzo 2015, 25 febbraio 2015, 27 febbraio-5 marzo 2015, 27
febbraio-4 marzo 2015, depositati in cancelleria il 4, 5 e 6 marzo
2015, e rispettivamente iscritti ai nn. 32, 35, 39 e 40 del registro
ricorsi 2015.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 maggio 2016 il Giudice relatore
Giorgio Lattanzi;
uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto per la Regione
Campania, Manuela de Marzo per la Regione Abruzzo, Alfonso Papa
Malatesta per la Regione Marche e per la Regione Puglia, nonche'
l'avvocato dello Stato Beatrice Gaia Fiduccia per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2015 e depositato il
successivo 5 marzo (reg. ric. n. 35 del 2015), la Regione Abruzzo ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale, tra le altre,
dell'art. 1, comma 552, lettere a) e b), della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), in riferimento
agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione,
nonche' ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza e
proporzionalita'.
La disposizione impugnata modifica l'art. 57 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35. Quest'ultima
disposizione individua le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, ai fini dell'approvvigionamento petrolifero, la cui
realizzazione e' sottoposta ad autorizzazione del Ministero della
sviluppo economico, d'intesa con la Regione interessata.
L'art. 1, comma 552, lettera a), allarga l'oggetto dell'art. 57
del d.l. n. 5 del 2012, includendovi le opere necessarie al
trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in
raffineria, le opere accessorie, i terminali costieri e le
infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli
concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro
delle concessioni di coltivazione.
L'art. 1, comma 552, lettera b), aggiunge un comma 3-bis all'art.
57 del d.l. n. 5 del 2012, con la previsione che, in caso di mancato
raggiungimento dell'intesa sull'autorizzazione, si applicano l'art.
1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia), e l'art. 14-quater,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), che prevedono procedure per il superamento del
dissenso.
La ricorrente ritiene che l'art. 1, comma 552, lettera a),
estendendo l'oggetto della chiamata in sussidiarieta' della funzione
amministrativa nella materia concorrente dell'energia fino ad
includervi opere poste al di fuori del perimetro delle concessioni di
coltivazione, si ponga in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e
118, primo comma, Cost., perche' l'avocazione allo Stato della
funzione non risponde a parametri di ragionevolezza e
proporzionalita'.
L'art. 1, comma 552, lettera b), sarebbe invece lesivo degli
artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonche' del
principio di leale collaborazione, in quanto, richiamando l'art. 1,
comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004, permette che, in caso di
mancata espressione degli atti di assenso o di intesa da parte della
Regione, provveda la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la
partecipazione della Regione interessata. Analoga disposizione
sarebbe gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla
sentenza n. 179 del 2012, perche' finiva per rimettere allo Stato
l'espressione della volonta' definitiva sull'adozione dell'atto,
senza coinvolgere in forme adeguate la Regione.
La ricorrente si limita, infine, ad osservare che la norma
impugnata rinvia anche all'art. 14-quater, comma 3, della legge n.
241 del 1990, senza chiarire «quale delle due procedure sia quella
cui materialmente ricorrere».
2.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.
L'Avvocatura generale osserva che la norma impugnata si
giustifica con il fine di «sbloccare l'effettiva realizzazione dei
progetti per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi estendendo
il regime di autorizzazione unica a quelle opere e infrastrutture
necessarie ed indispensabili per assicurare il loro sfruttamento».
Questa deduzione iniziale e' poi sviluppata con esclusivo
riferimento all'art. 1, comma 554, della legge n. 190 del 2014,
anch'esso impugnato in separato giudizio. In ordine all'art. 1, comma
552, della legge n. 190 del 2014, la difesa dello Stato si limita a
rilevare che il rinvio all'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239
del 2004 concerne i casi di inerzia della Regione, mentre il rinvio
all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990 regola i
casi di espresso dissenso regionale. Il meccanismo descritto
dall'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004 sarebbe gia'
stato ritenuto rispettoso delle competenze regionali dalla sentenza
di questa Corte n. 278 del 2010.
3.- Con ricorso spedito per la notificazione il 27 febbraio 2015,
ricevuto il successivo 4 marzo e depositato in pari data (reg. ric.
n. 32 del 2015), anche la Regione Campania ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale, tra le altre, dell'art. 1, comma 552,
lettera b), della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt.
117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonche' al principio di
leale collaborazione «di cui agli articoli 5 e 120 Cost.».
La ricorrente evidenzia che il rinvio alla procedura prevista
dall'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004 implica che
l'intesa tra Stato e Regione sull'autorizzazione prevista dall'art.
57, comma 2, del d.l. n. 5 del 2012 sia "debole" e possa venire
superata in forza della sola volonta' statale. Cio' comporterebbe la
lesione delle prerogative regionali, come questa Corte avrebbe gia'
deciso a proposito dell'art. 49, comma 3, lettera b), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30
luglio 2010, n. 122, con la sentenza n. 179 del 2012.
4.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.
L'Avvocatura ribadisce che la norma impugnata risponde
all'esigenza di superare lo stallo nella realizzazione di opere
strategiche nel settore dell'energia determinato dall'inerzia delle
amministrazioni regionali. La sentenza di questa Corte n. 239 del
2013 avrebbe gia' escluso l'illegittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004.
5.- Con ricorso spedito per la notificazione il 27 febbraio 2015,
ricevuto il successivo 5 marzo e depositato il 6 marzo 2015 (reg.
ric. n. 39 del 2015), anche la Regione Marche ha promosso questioni
di legittimita' costituzionale, tra le altre, dell'art. 1, comma 552,
lettera b), della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt.
117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.
La ricorrente rileva che il rinvio all'art. 1, comma 8-bis, della
legge n. 239 del 2004 riguarda tutti i casi in cui il dissenso della
Regione non e' motivato con riguardo ai profili di tutela
dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, del patrimonio
storico-artistico, della salute e della pubblica incolumita', presi
in considerazione dall'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990.
La sentenza n. 239 del 2013 di questa Corte avrebbe gia' chiarito
che il meccanismo indicato dall'art. 1, comma 8-bis, della legge n.
239 del 2004 e' costituzionalmente legittimo solo nel caso in cui la
Regione resta inerte nella trattativa finalizzata all'intesa e non
quando sorge un dissenso sul suo contenuto. In questo caso il
superamento dell'opposizione regionale mediante atto unilaterale
dello Stato violerebbe, nella materia dell'energia, gli artt. 117,
terzo comma, e 118, primo comma, Cost.
La norma impugnata sarebbe percio' illegittima, nella parte in
cui prevede l'applicazione della procedura di cui all'art. 1, comma
8-bis, della legge n. 239 del 2004 «anche ad ipotesi in cui lo stallo
decisionale dipenda da divergenze sostanziali tra le parti e non
esclusivamente [d]a "condotte meramente passive delle amministrazioni
regionali"».
Qualora invece dovesse trovare applicazione l'art. 14-quater
della legge n. 241 del 1990 la norma sarebbe illegittima per la
previsione del superamento unilaterale del dissenso espresso dalla
Regione per esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del
territorio, del patrimonio storico-artistico, della salute e della
pubblica incolumita'.
6.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.
L'Avvocatura ribadisce quanto gia' osservato a proposito dei
precedenti ricorsi, e pone in luce che l'art. 1, comma 8-bis, della
legge n. 239 del 2004 e' relativo ai casi di inerzia della Regione.
Per tale evenienza la sentenza di questa Corte n. 239 del 2013 ne
avrebbe gia' affermato la compatibilita' con le competenze regionali.
In caso di dissenso espresso, invece, l'art. 14-quater della
legge n. 241 del 1990, garantendo «un congruo lasso di tempo per la
definizione dell'intesa (centottanta giorni complessivi) e, soltanto
in ultima istanza,» l'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri, sarebbe pienamente conforme a Costituzione.
7.- Con ricorso spedito per la notificazione il 27 febbraio 2015,
ricevuto il successivo 4 marzo e depositato il 6 marzo 2015 (reg.
ric. n. 40 del 2015), anche la Regione Puglia ha promosso questioni
di legittimita' costituzionale, tra le altre, dell'art. 1, comma 552,
lettera b), della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt.
117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.
Il ricorso contiene censure analoghe a quelle proposte dalla
Regione Marche.
8.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.
L'Avvocatura svolge considerazioni analoghe a quelle proposte in
relazione al ricorso della Regione Marche.
9.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica, la Regione Campania ha
depositato una memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
10.- Anche la Regione Abruzzo ha depositato una memoria, con cui
ha dato atto che l'art. 1, comma 241, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016) ha modificato il
comma 3-bis dell'art. 57 del d.l. n. 5 del 2012, introdotto
dall'impugnato art. 1, comma 552, lettera b), della legge n. 190 del
2014. In particolare, e' stato abrogato il rinvio all'art. 1, comma
8-bis, della legge n. 239 del 2004, ovvero la sola parte della
disposizione impugnata oggetto di censura da parte della ricorrente.
La Regione conclude per la cessazione della materia del
contendere con riguardo all'art. 1, comma 552, lettera a) (recte:
lettera b), ed insiste per l'accoglimento della questione relativa
all'art. 1, comma 552, lettera b) (recte: lettera a).
11.- Con analoghe memorie, anche le Regioni Marche e Puglia hanno
dato atto dello ius superveniens, ipotizzando che esso comporti la
cessazione della materia del contendere, senza pero' escludere che la
norma impugnata possa avere avuto applicazione medio tempore, cio'
che esigerebbe una «attenta verifica».
Riguardo al rinvio all'art. 14-quater, comma 3, della legge n.
241 del 1990, le ricorrenti reputano che, nell'ambito della chiamata
in sussidiarieta', tale disposizione non garantisca un adeguato
coinvolgimento regionale. Se ne trarrebbe conferma dal fatto che
l'art. 14-quater, comma 3, esclude dal suo campo applicativo le
infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e di
preminente interesse nazionale, nonche' la localizzazione di opere di
interesse statale, ovvero ipotesi aventi un «alto grado di incidenza
sul territorio regionale».
Considerato in diritto
1.- La Regione Abruzzo (reg. ric. n. 35 del 2015) ha promosso
questioni di legittimita' costituzionale, tra le altre, dell'art. 1,
comma 552, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge di stabilita' 2015), in riferimento agli artt.
117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' ai
principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalita'.
Le Regioni Campania (reg. ric. n. 32 del 2015), Marche (reg. ric.
n. 39 del 2015) e Puglia (reg. ric. n. 40 del 2015) hanno a propria
volta promosso questioni di legittimita' costituzionale, tra le
altre, dell'art. 1, comma 552, lettera b), della legge n. 190 del
2014, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma,
Cost., e, quanto alla sola Regione Campania, anche al principio di
leale collaborazione «di cui agli articoli 5 e 120 Cost.».
2.- I ricorsi vertono sulle medesime disposizioni ed e' quindi
opportuna la riunione dei relativi giudizi ai fini di una decisione
congiunta.
3.- La lettera a) dell'art. 1, comma 552, della legge n. 190 del
2014 integra l'art. 57, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35, ampliando i casi in cui compete allo
Stato, d'intesa con la Regione interessata, rilasciare le
autorizzazioni, incluse quelle previste dall'art. 1, comma 56, della
legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di energia), per talune opere.
Nel testo originario, l'art. 57, comma 2, del d.l. n. 5 del 2012
limitava la competenza statale alle infrastrutture e agli
insediamenti strategici nel settore petrolifero indicati dal
precedente comma 1.
La norma impugnata estende questo regime alle «opere necessarie
al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in
raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle
infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli
concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro
delle concessioni di coltivazione».
La sola Regione Abruzzo deduce l'illegittimita' costituzionale di
tale norma perche' avrebbe disposto una chiamata in sussidiarieta' a
favore dello Stato, in difetto dei requisiti di proporzionalita' e
ragionevolezza, nell'ambito della materia dell'energia, affidata alla
potesta' legislativa concorrente. Sarebbero percio' violati gli artt.
117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.
4.- La questione non e' fondata.
E' corretta la premessa da cui parte la ricorrente, ovvero che,
nell'ambito della competenza legislativa concorrente in materia di
energia (sentenze n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004), la norma
impugnata attrae in sussidiarieta' la funzione amministrativa, al
contempo regolandola.
Al fine di scrutinare la legittimita' costituzionale di questa
previsione, e' percio' necessario stabilire se «la valutazione
dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni
regionali da parte dello Stato sia proporzionata» e «non risulti
affetta da irragionevolezza» (sentenza n. 303 del 2003), posto che
l'ulteriore condizione, relativa all'intesa con la Regione
interessata, e' pacificamente osservata.
La ricorrente si limita a dedurre che difetta di proporzionalita'
la scelta di uniformare, nel senso indicato, il regime degli
stabilimenti, dei depositi e degli impianti a quello di «qualunque
opera» che «ricada "al di fuori del perimetro delle concessioni"», e
la censura e' priva di fondamento. Deve infatti riconoscersi che la
norma impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente,
istituisce un rapporto di strumentalita' tra le opere che individua e
quelle gia' qualificate come strategiche, rispetto alle quali le
prime si pongono in funzione servente, ne' si puo' dire che la scelta
del legislatore statale sia stata arbitraria, o che la sola
circostanza che le opere in questione possono ricadere al di fuori
delle aree oggetto di concessione sia determinante per escludere la
priorita' dell'interesse statale all'accentramento della funzione
amministrativa.
Se quest'ultimo si giustifica per determinate attivita' che
costituiscono il fulcro dell'indirizzo politico in tema di energia,
non puo' considerarsi irragionevole o sproporzionata la decisione di
adottare un analogo accentramento per quanto rispetto a tali
attivita' costituisce un indispensabile presupposto.
Lo scopo unitario, enunciato dall'art. 57, comma 1, del d.l. n. 5
del 2012, di migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore
petrolifero potrebbe infatti venire compromesso se il frazionamento
delle competenze, in base a un interesse localizzato, ostacolasse
l'efficacia dei procedimenti amministrativi relativi ad opere
"necessarie" e "strumentali" rispetto ad altre di natura strategica
nazionale.
5.- Tutte le ricorrenti impugnano anche la lettera b) dell'art.
1, comma 552, della legge n. 190 del 2014. Questa disposizione,
inserendo un comma 3-bis nel corpo dell'art. 57 del d.l. n. 5 del
2012, regola l'ipotesi in cui l'intesa tra Stato e Regione, prevista
dal comma 2, non sia raggiunta, e a tal fine rinvia alle modalita' di
superamento dello stallo indicate dall'art. 1, comma 8-bis, della
legge n. 239 del 2004, e dall'art. 14-quater, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
E' palese il coordinamento tra le disposizioni oggetto del
rinvio.
L'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004 disciplina gli
effetti di «condotte meramente passive delle amministrazioni
regionali, concretanti esse stesse ipotesi di mancata collaborazione»
(sentenza n. 239 del 2013), mentre l'art. 14-quater, comma 3, della
legge n. 241 del 1990 trova applicazione quando la Regione non si e'
sottratta alle trattative ma l'intesa ugualmente non e' stata
raggiunta, a causa di un motivato dissenso.
Le Regioni Abruzzo e Campania censurano la norma impugnata
limitatamente al rinvio all'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239
del 2004, mentre le Regioni Marche e Puglia contestano anche la
legittimita' costituzionale del rinvio all'art. 14-quater, comma 3,
della legge n. 241 del 1990.
In entrambi i casi, secondo le ricorrenti, le modalita' di
superamento della mancata intesa la degraderebbero da "forte" a
"debole", ledendo l'autonomia regionale garantita dagli artt. 117,
terzo comma, e 118, primo comma, Cost., e, per le Regioni Abruzzo e
Campania, il principio di leale collaborazione.
6.- L'art. 1, comma 241, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge di stabilita' 2016) ha abrogato il rinvio
all'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004, disposto dalla
norma impugnata, con un risultato evidentemente satisfattivo delle
pretese regionali.
Le Regioni Marche e Puglia, al contrario della Regione Abruzzo,
chiedono pero' a questa Corte di verificare se, medio tempore, la
norma ha avuto applicazione, cosa che, se fosse avvenuta, impedirebbe
di ritenere cessata la materia del contendere (ex plurimis, sentenza
n. 8 del 2015).
La richiesta e' priva di fondamento.
E' infatti da considerare che la natura e il contenuto della
norma impugnata non costituiscono in alcun modo indice certo o
probabile di una sua applicazione durante il solo anno in cui la
stessa e' rimasta in vigore, anche perche' tale norma disciplina un
caso residuale, quello nel quale lo Stato e la Regione interessata
non hanno raggiunto un'intesa. E' da aggiungere che questa evenienza
non esula dalla sfera cognitiva della Regione ma anzi vi ricade
interamente.
Percio' le Regioni Marche e Puglia, al fine di ottenere una
pronuncia sul merito della questione (che sembrano preferire), ben
avrebbero potuto indicare a questa Corte, se fossero esistiti, i casi
nei quali la norma aveva trovato applicazione. Il non averlo fatto,
in presenza di una condizione negativa, quale e' la mancata
applicazione della norma impugnata (limitatamente al rinvio all'art.
1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004), e in difetto di
elementi probatori in senso contrario, non puo' non implicare una
pronuncia di cessazione della materia del contendere.
7.- Le Regioni Marche e Puglia impugnano la lettera b) dell'art.
1, comma 552, della legge n. 190 del 2014 anche nella parte in cui
essa rinvia all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990.
La questione non e' fondata.
L'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, nel testo
allora vigente, e' stato oggetto di dichiarazione di illegittimita'
costituzionale (sentenza n. 179 del 2012), perche' permetteva allo
Stato di superare il mancato raggiungimento di un'intesa con la
Regione, nell'ambito della conferenza di servizi, alla sola
condizione che fossero trascorsi trenta giorni e che alla delibera
del Consiglio dei ministri partecipasse il Presidente della Regione
interessata.
In seguito la disposizione e' stata riformulata, da ultimo con
l'art. 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti
per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche,
la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle
attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, e prevede che il
motivato dissenso regionale comporti l'indizione di una riunione che
puo' articolarsi lungo tre fasi. Nella prima, che si avvia entro 30
giorni dalla rimessione della questione al Consiglio dei ministri, le
parti formulano specifiche indicazioni per raggiungere l'intesa e
vengono motivate le ragioni del contrasto. Entro i successivi 30
giorni e' indetta una seconda riunione «per concordare interventi di
mediazione», ed e' infine previsto un termine conclusivo di 30 giorni
per svolgere ulteriori trattative «finalizzate a risolvere e comunque
a individuare i punti di dissenso». Solo in seguito, ove l'intesa non
sia raggiunta, il Consiglio dei ministri delibera con la
partecipazione del Presidente della Regione interessata.
Il meccanismo cosi' descritto individua «"idonee procedure per
consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze"»,
come questa Corte ha in piu' occasioni richiesto (sentenze n. 179 del
2012, n. 33 del 2011, n. 121 del 2010, n. 24 del 2007 e n. 339 del
2005); esso, infatti, impegna le parti secondo il modulo della leale
collaborazione nella conduzione delle trattative, esigendo un
motivato confronto sulle ragioni del reciproco dissenso, e, alla luce
di questo, una progressiva contrazione della distanza che le separa.
L'obbligo di formulare specifiche proposte di mediazione corrisponde
all'obbligo dell'altra parte di prenderle in considerazione e di
indicare le ragioni che ostano a un loro accoglimento. Nella
progressione delle trattative la leale collaborazione, precludendo un
ostinato rifiuto di soluzioni di compromesso, e' diretta a definire
il contenuto della decisione in termini maggiormente condivisi.
Risultato cui in qualche misura dovrebbe pervenirsi anche
nell'ipotesi ultima che l'intesa non sia raggiunta e lo Stato debba
percio' assumere la determinazione finale, che puo' pero' basarsi
sugli eventuali punti di contatto emersi nel corso delle trattative e
sui quali un parziale consenso puo' reputarsi conseguito.
Il «prevalere della volonta' di uno dei soggetti coinvolti»
(sentenza n. 1 del 2016) puo' infatti rendersi necessario per vincere
un blocco procedimentale, ma, nella fattispecie descritta dall'art.
14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, tale evenienza non
comporta una drastica "decisione unilaterale" di una delle parti
(sentenza n. 383 del 2005), posto che la leale collaborazione,
spiegatasi lungo un apprezzabile arco di tempo, contribuisce in linea
di principio ad intestare all'altra almeno un segmento della
fattispecie, pur quando persiste il dissenso sull'atto finale.
Non mancano poi alla Regione strumenti di reazione, anche innanzi
a questa Corte, ove essa si reputi lesa nelle sue attribuzioni, in
ragione, eventualmente, della mancata collaborazione prestata dallo
Stato, secondo ipotesi «di fatto, frutto di una patologia
costituzionale, sempre suscettibili di controllo e di rimedio»
(sentenza n. 408 del 1998).
Le forme di gestione delle trattative finalizzate all'intesa,
disciplinate dall'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del
1990 con riguardo alla conferenza di servizi, si rivelano percio'
soddisfacenti anche per le ipotesi in cui la Costituzione impone il
raggiungimento di un'intesa "forte" tra Stato e Regioni.
Ne consegue che la norma impugnata, richiamando modalita' di
superamento del dissenso non difformi dai parametri costituzionali
indicati, si sottrae a propria volta a censura.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori
questioni di legittimita' costituzionale promosse con i ricorsi
indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 552,
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2015), limitatamente al rinvio all'art. 1, comma 8-bis,
della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di energia), promossa dalle Regioni Abruzzo, Campania,
Marche e Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118,
primo comma, della Costituzione e, quanto alle Regioni Abruzzo e
Campania, anche al principio di leale collaborazione, con i ricorsi
indicati in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 552, lettera a), della legge n. 190
del 2014, promossa dalla Regione Abruzzo, in riferimento agli artt.
117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonche' ai principi di
leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalita', con il
ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 552, lettera b), della legge n. 190
del 2014, limitatamente al rinvio all'art. 14-quater, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
promossa dalle Regioni Marche e Puglia, in riferimento agli artt.
117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., con i ricorsi indicati
in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA