LEGGE 16 giugno 2016, n. 115 

Modifica all'articolo 3 della legge 13  ottobre  1975,  n.  654,  in
materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio,  crimini
contro l'umanita' e crimini di guerra, come definiti  dagli  articoli
6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. (16G00124)
(GU n.149 del 28-6-2016)
 
 Vigente al: 13-7-2016  
 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive
modificazioni, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni  se
la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in  modo
che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o  in
parte sulla negazione della Shoah o dei  crimini  di  genocidio,  dei
crimini contro l'umanita' e dei  crimini  di  guerra,  come  definiti
dagli  articoli  6,  7  e  8  dello  statuto   della   Corte   penale
internazionale, ratificato ai sensi della legge 12  luglio  1999,  n.
232». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 16 giugno 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando