MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 19 maggio 2016, n. 118 

Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di  emissione  in
atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti
alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto
legislativo n. 152 del 2006. (16G00129) 
(GU n.151 del 30-6-2016)
 
 Vigente al: 15-7-2016  
 

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» ed in particolare la parte quinta,  avente  ad
oggetto la  tutela  dell'aria  e  la  riduzione  delle  emissioni  in
atmosfera, ed ancora, in particolare, gli articoli 271, commi 2 e  5,
272, comma 1, nonche' l'allegato 1, punto III, alla parte quinta  del
decreto stesso; 
  Visto l'articolo 281, comma 5, del  citato  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, secondo cui gli allegati alla  parte  quinta  di
tale decreto possono  essere  modificati  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Considerato che l'allegato I, parte III, paragrafo  I,  punto  1.3,
alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del  2006,  prevede,
per gli impianti alimentati  a  biogas,  appositi  valori  limite  di
emissione per la voce «COT» (Carbonio Organico Totale): 
  Considerato  che,  nella  combustione  del  biogas   le   emissioni
comprendono i composti organici che si formano con la combustione  e,
in misura quantitativamente maggiore, il metano  incombusto  presente
nel biogas; 
  Preso atto delle comunicazioni inviate al Ministero  dell'ambiente,
da parte di autorita' pubbliche e soggetti privati, con le  quali  e'
stato richiesto di chiarire se, per gli impianti a biogas, la dizione
«COT» si riferisca anche alla componente metanica  dell'emissione  ed
e' stata  rappresentata  l'esigenza  di  valutare  se  sia  opportuno
riferire  la  voce  «COT»   alla   sola   componente   non   metanica
dell'emissione; 
  Preso atto che, in relazione ai valori limite di emissione dei  COT
per  gli  impianti  a  biogas,  si   e'   determinata   un'eterogenea
applicazione della norma sul territorio nazionale; 
  Considerato che, per rispettare  valori  limite  dei  COT  riferiti
anche  alla  componente  metanica  e'  necessario  installare   negli
impianti a biogas sistemi di abbattimento come i  post-combustori,  a
prescindere   dalla   potenza   termica   e   dalla    localizzazione
dell'impianto, e che i post-combustori comportano  anche  un  impatto
dovuto all'effettuazione di  un  processo  di  combustione  ulteriore
rispetto a quello dell'impianto; 
  Considerato che  il  metano  ha  caratteristiche  intrinseche  meno
impattanti rispetto a quelle dei composti  organici  suscettibili  di
formarsi con la combustione e che pertanto la sistematica  necessita'
di installare i post-combustori non appare sempre  giustificata  alla
luce del beneficio ambientale che ne puo' derivare; 
  Considerato che il tema dei valori  limite  di  emissione  dei  COT
negli impianti a biogas e' stato  posto  all'ordine  del  giorno  del
coordinamento tra il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare,  regioni,  ed  autorita'  competenti  di  cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.  155  nel
corso del 2013, con la costituzione di un apposito gruppo  di  lavoro
interregionale, e considerati gli esiti  dell'istruttoria  svolta  da
tale gruppo di lavoro interregionale; 
  Considerato che, per  le  caratteristiche  intrinseche  del  metano
rispetto  ai  composti  organici  formatisi  nella  combustione,   e'
risultato  opportuno,  sotto  il  profilo  della  tutela  ambientale,
riferire il valore limite dei COT a  tali  composti,  che  sono  piu'
impattanti rispetto al metano; 
  Ritenuto di procedere, alla luce di tali esiti istruttori,  ad  una
modifica dell'allegato I, parte III, paragrafo  I,  punto  1.3,  alla
parte quinta del decreto legislativo n. 152 del  2006,  riferendo  la
voce «COT» alla componente non  metanica  dell'emissione  e  rendendo
contemporaneamente  piu'  severi,  in  quanto  associati  a  composti
organici piu' impattanti del metano, una serie di  valori  limite  di
emissione di tali COT; 
  Considerato che, alla stregua dell'articolo 271, commi 3 e  5,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorizzazione alle  emissioni
in atmosfera e, per gli impianti non soggetti ad  autorizzazione,  la
normativa regionale puo' fissare, anche per gli  impianti  a  biogas,
appositi valori limite, anche piu' severi di quelli dell'allegato I; 
  Visto il parere favorevole della Conferenza unificata istituita  ai
sensi dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  n.  281  del  1997,
espresso in data 7 maggio 2015; 
  Vista la nota del  26  gennaio  2016,  n.  0639  con  la  quale  il
Ministero della salute - Ufficio di Gabinetto ha espresso il  proprio
formale concerto; 
  Vista la nota del 24  febbraio  2016,  n.  4796  con  la  quale  il
Ministero dello sviluppo economico - Ufficio di Gabinetto ha espresso
il proprio formale concerto; 
  Vista la nota n. 20934 del 19 ottobre 2015, con cui e'  stata  resa
alla Presidenza del Consiglio dei ministri la comunicazione ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nella  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Aggiornamento dei valori di emissione in atmosfera per  le  emissioni
  di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas 
 
  1. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3,  alla  parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  la  tabella
della lettera a) e' modificata come segue: 
  a) alla voce «carbonio organico  totale  (COT)»  sono  aggiunte  le
seguenti  parole  «escluso  il  metano,  salvo  il  caso  in  cui   i
provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di
cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»; 
  b) il valore «150 mg/Nm³» del primo rigo e' sostituito dal seguente
«100 mg/Nm³». 
  2. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3,  alla  parte
quinta del decreto legislativo n. 152  del  2006,  la  tabella  della
lettera b) e' modificata come segue: 
  a) alla voce «carbonio organico  totale  (COT)»  sono  aggiunte  le
seguenti  parole  «escluso  il  metano,  salvo  il  caso  in  cui   i
provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di
cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»; 
  b) nelle caselle del primo rigo  contenenti  il  segno  «  -  »  e'
inserito il valore «50». 
  3. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3,  alla  parte
quinta del decreto legislativo n. 152  del  2006,  la  tabella  della
lettera c) e' modificata come segue: 
  a) alla voce «carbonio organico  totale  (COT)»  sono  aggiunte  le
seguenti  parole  «escluso  il  metano,  salvo  il  caso  in  cui   i
provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di
cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»; 
  b) il valore «30» del terzo rigo e'  sostituito  dal  seguente  «20
mg/Nm³». 
  4. Per gli impianti installati prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente regolamento i pertinenti valori di  emissione  in  atmosfera
contenuti nel presente regolamento devono essere rispettati entro  il
31 dicembre 2016. A tal  fine,  fatti  salvi  gli  impianti  soggetti
all'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152  del  2006,
il  gestore  dello  stabilimento  richiede  all'autorita'  competente
l'aggiornamento dell'atto autorizzativo entro due  mesi  dall'entrata
in vigore del presente decreto, indicando gli  eventuali  adeguamenti
degli impianti.  Se  l'autorita'  competente  non  si  esprime  entro
sessanta giorni il gestore assicura comunque la  realizzazione  degli
adeguamenti ed il rispetto dei  pertinenti  valori  di  emissione  in
atmosfera contenuti nel presente regolamento  entro  il  31  dicembre
2016; resta fermo il potere dell'autorita' competente  di  provvedere
all'aggiornamento  anche  successivamente  alla  scadenza   di   tali
sessanta giorni. L'aggiornamento delle  autorizzazioni  di  carattere
generale deve essere effettuato entro due mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto e i gestori autorizzati presentano  una  domanda
di adesione entro il 15  novembre  2016  o  nei  piu'  brevi  termini
stabiliti dall'autorizzazione stessa. Fino  all'adeguamento  previsto
dal presente articolo si applicano i  valori  limite  precedentemente
autorizzati e, per gli impianti soggetti all'articolo 272,  comma  1,
del decreto legislativo n. 152 del  2006,  i  valori  limite  vigenti
prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
 
    Roma, 19 maggio 2016 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
                              Galletti 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 2080