MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 giugno 2016 

Adeguamento  del  decreto  26  settembre   2014   di   autorizzazione
all'etichettatura  transitoria  dei  vini   DOCG   «Colli   Bolognesi
Pignoletto»  alle  disposizioni  del  decreto   23   dicembre   2015.
(16A04940) 
(GU n.155 del 5-7-2016)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  72,  paragrafo  1,   del   citato
regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale  a  decorrere  dalla
data di presentazione alla Commissione UE della domanda di protezione
delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni
di cui  all'art.  38,  paragrafo  5,  regolamento  (CE)  n.  479/2008
(attualmente sostituito dall'art. 96,  paragrafo  5  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine  o
indicazione geografica possono essere etichettati in conformita' alle
disposizioni di cui al capo IV  del  regolamento  (CE)  n.  607/2009,
fatte salve le condizioni di cui al  paragrafo  2  dell'art.  72  del
medesimo regolamento; 
  Ritenuto, che le disposizioni di etichettatura  temporanea  di  cui
all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 sono  applicabili  anche
nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP  e  IGP
che comportano una o piu' modifiche al documento unico, per le quali,
a conclusione della  fase  di  procedura  nazionale  preliminare,  le
relative domande sono inoltrate alla  Commissione  UE  (conformemente
alle  disposizioni  di  cui  al  citato  art.  96,  paragrafo  5  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle  domande  di  protezione,
applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in
questione); 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale  7
novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali  transitorie  di
etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del  regolamento  (CE)
n. 607/2009; 
  Considerato che sono tuttora in corso le procedure  per  l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione  della  Commissione  UE  previsti
dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110  del  citato  regolamento
(UE)  n.  1308/2013,  nell'ambito  dei  quali  sono  da   riprendere,
opportunamente aggiornate e  semplificate,  talune  disposizioni  del
citato regolamento (CE) n. 607/2009, ivi compresa la disposizione  di
cui al citato art. 72; 
  Ritenuto pertanto che, nelle  more  dell'adozione  da  parte  della
Commissione UE dei citati atti delegati e di  esecuzione,  continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali  in  questione  le
disposizioni   del   citato   regolamento   (CE)   n.   607/2009    e
conseguentemente del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Visto, in particolare,  l'art.  2,  comma  1,  del  citato  decreto
ministeriale 23 dicembre 2015, ai sensi  del  quale  l'autorizzazione
per l'etichettatura  transitoria  di  cui  all'art.  13  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012 e' riferita ad  un  unico  disciplinare,
cosi' come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella  relativa
proposta trasmessa alla Commissione UE, escludendo la coesistenza con
le disposizioni del preesistente disciplinare,  e  con  il  quale  e'
stato previsto l'adeguamento delle situazioni pregresse, nel rispetto
delle disposizioni procedurali di  cui  al  richiamato  art.  13  del
decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e  IGP
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  295  del  20
dicembre  2011,  concernente  l'approvazione  dei   disciplinari   di
produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte
per conformare gli stessi  alla  previsione  degli  elementi  di  cui
all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e
l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici  ai  fini  dell'inoltro
alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2  e  3,
del regolamento (CE)  n.  1234/2007,  ivi  compreso  il  disciplinare
consolidato ed  il  relativo  fascicolo  tecnico  della  DOCG  «Colli
Bolognesi Pignoletto»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet  del  Ministero,  con  il  quale  e'  stato  da  ultimo
modificato il disciplinare della predetta DOCG; 
  Visto il decreto ministeriale 26  settembre  2014,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e
IGP,  con  il  quale  e'  stata  concessa  al  Consorzio  Vini  Colli
Bolognesi, con sede in Valsamoggia  (Bologna),  l'autorizzazione  per
consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOCG «Colli Bolognesi
Pignoletto», ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e
dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012,  nei  riguardi
delle produzioni ottenute in conformita' alla  proposta  di  modifica
del relativo disciplinare di cui  al  provvedimento  ministeriale  28
agosto 2014; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto ministeriale  26
settembre  2014,  ai  cui  sensi  le  disposizioni  di  etichettatura
transitoria di cui all'art. 1 dello stesso decreto coesistono con  le
disposizioni del preesistente disciplinare di  produzione  della  DOP
«Colli Bolognesi Pignoletto»; 
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e  IGP
e nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  4  del  7
gennaio 2016, concernente aspetti  procedurali  per  il  rilascio  ai
soggetti   interessati   dell'autorizzazione   per    l'etichettatura
transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del regolamento
(CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto 7 novembre 2012; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto ministeriale  23
dicembre   2015,   ai   sensi   del   quale   l'autorizzazione    per
l'etichettatura  transitoria  di  cui   all'art.   13   del   decreto
ministeriale  7  novembre  2012  e'  stata  riferita  ad   un   unico
disciplinare, cosi' come aggiornato con tutte le  modifiche  inserite
nella relativa proposta trasmessa alla Commissione UE, escludendo  la
coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare, e  con
il quale e' stato previsto l'adeguamento delle situazioni  pregresse,
nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al richiamato art.
13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Vista  la  domanda  datata  14  marzo  2016  dall'Associazione  dei
Consorzio Vini Colli Bolognesi, con sede in Valsamoggia (BO),  intesa
ad  ottenere  l'adeguamento   dell'autorizzazione   all'etichettatura
transitoria dei vini a DOCG «Colli Bolognesi Pignoletto», di  cui  al
citato decreto 26 settembre 2014, alle disposizioni dell'art.  2  del
richiamato decreto 23 dicembre 2015, al fine di evitare,  seppure  in
via transitoria, la coesistenza delle disposizioni della proposta  di
modifica del disciplinare approvata  con  provvedimento  ministeriale
datato  28  agosto  2014  con  le   disposizioni   del   preesistente
disciplinare; 
  Vista la nota n. PG/2016/206042 del 23 marzo 2016 con la  quale  la
Regione Emilia-Romagna ha espresso parere favorevole all'accoglimento
della   predetta   richiesta   di   adeguamento   dell'autorizzazione
transitoria, da ritenersi  valido  ai  fini  dell'intesa  con  questo
Ministero, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 7  novembre
2012; 
  Ritenuto, pertanto, che sussistono i  presupposti  giuridici  e  le
condizioni  per  accogliere  la  predetta  richiesta  di  adeguamento
dell'autorizzazione  all'etichettatura  temporanea  per  i  vini  DOP
«Colli Bolognesi  Pignoletto»  di  cui  al  decreto  ministeriale  26
settembre 2014 alle disposizioni di cui  all'art.  2  del  richiamato
decreto ministeriale 23 dicembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ai sensi dell'art. 2 del decreto  ministeriale  23  dicembre
2015, richiamato in premessa, al decreto  ministeriale  26  settembre
2014   richiamato   in   premessa,    concernente    l'autorizzazione
all'etichettatura  temporanea  per  i  vini  DOP   «Colli   Bolognesi
Pignoletto», e' soppresso l'art. 2. 
  2. In conformita' al comma 1, a decorrere dalla data di entrata  in
vigore del presente  decreto,  l'autorizzazione  per  l'etichettatura
transitoria di cui al citato decreto ministeriale 26  settembre  2014
e' riferita all'unico disciplinare di produzione  della  DOCG  «Colli
Bolognesi Pignoletto», cosi' come risulta dalla proposta di  modifica
approvata con  provvedimento  ministeriale  datato  28  agosto  2014,
inviata alla Commissione  UE  e  pubblicata  sul  sito  internet  del
Ministero - Sezione prodotti  DOP  e  IGP  -  Vini  DOP  e  IGP.  E',
pertanto, esclusa la coesistenza con le disposizioni del preesistente
disciplinare. 
  Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero -
Sezione prodotti DOP e  IGP  -  Vini  DOP  e  IGP  e  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed   entra   in   vigore   il
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 giugno 2016 
 
                                         Il direttore generale: Gatto