N. 126 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2016
Ordinanza del 25 febbraio 2016 del Tribunale di Enna nel procedimento civile promosso da Bonaccorso Michele contro Consorzio per la garanzia collettiva fidi - Ascom Fidi Enna soc. coop.. Responsabilita' civile dei magistrati - Responsabilita' per colpa grave - Configurabilita' della "violazione manifesta del diritto" in caso di interpretazione adottata dal giudice in contrasto con decisione interpretativa di rigetto della Corte costituzionale - Omessa estensione a tale ipotesi della clausola di esclusione della responsabilita' per l'"interpretazione delle norme di diritto". - Legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), art. 2, commi 2 e 3, come sostituiti dal[l'art. 2, comma 1, lett. b) e c), del]la legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati).(GU n.27 del 6-7-2016 )
TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice dott. Calogero Commandatore, a scioglimento della
riserva assunta all'udienza del 16 dicembre 2015, con termine di
giorni dieci per il deposito di note scritte, nella causa promossa da
Bonaccorso Michele nei confronti di Ascom Fidi di Enna soc. coop.;
Letti gli atti, esaminata la documentazione;
Preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza;
1. Oggetto del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 27 luglio 2015 il sig.
Michele Bonaccorso ha proposto opposizione, avanti a questo
Tribunale, al decreto n. 154/2015 con il quale gli era stato ingiunto
di pagare in favore della Ascom Fidi la somma di € 13.679,92 oltre
agli interessi di mora. A fondamento della pretesa la Ascom Fidi
evidenziava di avere prestato fideiussione in favore del sig. Michele
Bonaccorso a garanzia dell'obbligazione restitutoria della somma
concessa a quest'ultimo dalla Banca di Credito Cooperativo La
Riscossa di Regalbuto in ragione di mutuo chirografario contratto il
4 agosto 2009. A seguito del mancato pagamento delle singole rate del
mutuo (comprensive di capitale ed interessi) da parte dell'odierno
opponente, la Ascom Fidi, in qualita' di fideiussore, ha dovuto
versare alla Banca di Credito Cooperativo la somma portata dal
decreto ingiuntivo cosi' surrogandosi nei diritti del creditore
soddisfatto ex art. 1949 del codice civile.
A sostegno della opposizione la parte attrice ha dedotto:
l'usurarieta' degli interessi richiesti derivante dal cumulo
tra gli interessi corrispettivi e moratori nel caso di mora della
debitrice sulle singole rate;
l'usurarieta' derivante dal cumulo tra interessi
corrispettivi e moratori sul capitale residuo, nel caso di decadenza
dal mutuatario dal beneficio del termine senza risoluzione del
rapporto di mutuo;
l'usurarieta' per cumulo tra interessi di mora pattuiti e
clausola penale applicata a ciascuna rata scaduta e non pagata nel
termine di cinque giorni dalla scadenza;
l'usurarieta' derivante dal cumulo tra interessi di mora al
7.10% sulla quota capitale di ogni rata scaduta ed interessi di mora
(sempre pari al 10%) calcolati sulla quota di interessi corrispettivi
sulla stessa rata, ma rapportati alla quota capitale;
l'illegittimita' del cumulo tra gli interessi effettivi sulla
rata scaduta e clausola penale fissa (condividendo detti strumenti
identica natura e funzione sanzionatoria) applicata a ciascuna rata
scaduta e non pagata nel termine di cinque giorni;
l'usurarieta' derivante dal cumulo complessivo di tutti gli
interessi, commissioni e spese escluse imposte e tasse;
l'errato computo dell'interesse corrispettivo effettivo per
effetto dell'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese con
imputazione dei pagamenti al capitale e non agli interessi;
L'Ascom Fidi, costituendosi in giudizio, ha contestato le
deduzioni avversarie, chiedendo l'autorizzazione al giudice alla
chiamata in causa del creditore principale Banca di Credito
Cooperativo ex art. 269 del codice di procedura civile e formulando
istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto.
Alla udienza di prima comparizione, tenutasi il 16 dicembre 2015,
la convenuta ha insistito nella richiesta di concessione della
provvisoria esecuzione alla quale si e' opposta parte attrice.
2. La rilevanza delle questioni.
Dato lo stato del giudizio, come riassunto nel precedente
paragrafo, questo giudice e' chiamato a valutare la sussistenza dei
presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto
opposto vale a dire, ai sensi dell'art. 648, primo comma, del codice
di procedura civile, se l'opposizione proposta da Bonaccorso Michele
sia o meno fondata su prova scritta o sia di pronta soluzione.
La causa, secondo un ragionevole giudizio prognostico, non appare
di pronta soluzione.
Sul punto occorre evidenziare come il legislatore del 2013 abbia
imposto al giudice di pronunciarsi sulla richiesta di provvisoria
esecuzione gia' alla prima udienza di trattazione, ossia in una fase
processuale in cui le parti possono ancora riservarsi di articolare
le richieste istruttorie con la seconda memoria prevista dall'art.
183, 6° comma, codice di procedura civile.
Cio' posto, la causa non appare di pronta soluzione sia in
termini di speditezza dell'istruttoria sia di durata del processo
poiche' il convenuto-opposto ha chiesto la chiamata in garanzia del
terzo e l'attore ha fondato l'opposizione su fatti e circostanze che
necessiteranno presumibilmente di una non trascurabile attivita'
istruttoria (consulenza tecnica contabile) che, allo stato, escludono
una pronta risolubilita' della controversia.
Occorre, allora, valutare la sussistenza della seconda condizione
ostativa alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto: la prova scritta.
L'opponente non ha fondato l'opposizione su prova scritta
limitandosi a depositare in giudizio la documentazione gia' prodotta
dall'opposta nella fase monitoria e limitandosi a formulare eccezione
in diritto.
S'impone, pertanto, l'interpretazione della disposizione dettata
dall'art. 648 del codice di procedura civile ove - come gia'
ricordato - si prevede che «Il giudice istruttore, se l'opposizione
non e' fondata su prova scritta [...] puo' concedere, provvedendo in
prima udienza con ordinanza non impugnabile (4), l'esecuzione
provvisoria del decreto, qualora non sia gia' stata concessa a norma
dell'art. 642».
Dal tenore letterale della disposizione sembra ricavabile
un'unica norma: la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto puo' essere impedita solo dalla produzione in giudizio, sin
dal primo atto difensivo, di un documento scritto in grado di
supportare le eccezioni articolate dall'opponente.
Tale opzione interpretativa, maggiormente fedele al dettato
letterale, non appare illogica poiche' fondata sulla simmetria tra il
tipo di prova addotto dall'attore opponente in sede di giudizio di
opposizione e quello offerto dal ricorrente nell'ambito del
procedimento monitorio.
La suddetta scelta interpretativa appare, inoltre, funzionale
alla ragionevole durata del processo contemplata dal novellato art.
111 Cost. poiche' consente in una rapida formazione di un titolo
esecutivo sulla base di un giudizio sommario meramente cartolare.
In altre parole, il giudizio monitorio e la prima fase del
giudizio di opposizione possono considerarsi una fase processuale
sommaria, a se' stante, fondata esclusivamente su prove cartolari.
Tale impostazione sembra, invero, sposata dalla sentenza della
Corte costituzionale del 1° giugno 1966, n. 62.
In tale prospettiva, l'assenza di prova scritta e quindi di un
novum probatorio rilevante impedirebbe al giudice della fase di
opposizione di rivalutare la prova offerta in sede monitoria.
Sarebbe, infatti, meramente superfluo e contrario ai principi di
ragionevole durata del processo sottoporre, in un ristretto arco
temporale, a due giudici diversi la valutazione delle stesse prove.
Com'e' noto, la Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 295/89,
ha offerto una diversa lettura della disposizione evidenziando come
anche «nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non
fondata su prova iscritta, la concessione della provvisoria
esecuzione (...) deve ovviamente essere esercitata - come in ogni
ipotesi misura avente (anche) natura cautelare - attraverso la
congiunta valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora».
La Corte pronuncia un'ordinanza interpretativa di rigetto
sussumendo il provvedimento previsto dall'art. 648 del codice di
procedura civile nell'alveo dei procedimenti lato sensu cautelati che
imporrebbero al giudice dell'opposizione una valutazione complessiva
del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La diversa natura del giudizio affidato al giudice
dell'opposizione legittimerebbe una rivalutazione dell'intero
materiale probatorio offerto dalla parte creditrice anche a fronte di
un'opposizione non fondata su prova scritta.
Altra opzione interpretativa riconduce il giudizio ex art. 648
del codice di procedura civile nell'ambito delle condanne con
riserva, in cui l'ordinanza pronunciata dal giudice costituisce un
semplice provvedimento anticipatorio della condanna finale che
assumera' definitiva stabilita' nel caso di conferma con la sentenza
conclusiva del giudizio.
Non si verterebbe pertanto nell'alveo di un giudizio cautelare,
ma di un giudizio provvisorio, allo stato degli atti, in cui la prova
documentale offerta dal creditore in sede monitoria deve essere
valutata anche alla luce delle eccezioni articolate dall'opponente
ancorche' non fondate su prova scritta, ma in grado di convincere il
giudice ex art. 116 del codice di procedura civile o di paralizzare
gli effetti probatori del documento (come nel caso di
disconoscimento).
A fronte del su descritto scenario interpretativo, ai fini
dell'adozione di tale decisione vengono in rilievo alcune delle
disposizioni previste dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 e in
particolar modo dell'art. 2, comma 2° e 3°, della predetta legge
cosi' come interpretate dal diritto vivente dalla Corte di
cassazione.
Ed invero, la Corte di cassazione ha di recente affermato, a
sezioni unite, l'effetto vincolante erga omnes (e pertanto non solo
per il giudice a quo che ha sollevato la questione di legittimita'
costituzionale) delle pronunce interpretative di rigetto emanate
dalla Corte costituzionale e su tali basi ha affermato che «Il
vincolo che deriva, sia per il giudice «a quo» sia per tutti gli
altri giudici comuni, da una sentenza interpretativa di rigetto, resa
dalla Corte costituzionale, e' soltanto negativo, consistente cioe'
nell'imperativo di non applicare la norma ritenuta non conforme al
parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte
costituzionale, cosi' da non ledere la liberta' dei giudici di
interpretare ed applicare la legge (ai sensi dell'art. 101, secondo
comma, Cost.) e, conseguentemente, neppure la funzione di
nomofilachia attribuita alla Corte di cassazione dall'art. 65
dell'ordinamento giudiziario, non essendo preclusa la possibilita' di
seguire, nel processo «a quo» o in altri processi, «terze
interpretazioni» ritenute compatibili con la Costituzione, oppure di
sollevare nuovamente, in gradi diversi dello stesso processo «a quo»
o in un diverso processo, la questione di legittimita' costituzionale
della medesima disposizione, sulla base della interpretazione
rifiutata dalla Corte costituzionale, eventualmente evocando anche
parametri costituzionali diversi da quello precedentemente indicato e
scrutinato». (Cassa sez. un., 16 dicembre 2013, n. 27986).
La stessa Corte ha di recente affermato come l'adottare la
soluzione interpretativa rifiutata dal giudice delle leggi in una
pronuncia interpretativa di rigetto costituisca una «grave violazione
di legge determinata da negligenza inescusabile» ai sensi della legge
n. 117 del 1988, art. 2, comma 3, lettera a) (nella formulazione ante
novella del 2015).
Ed invero, la Suprema Corte, nella suddetta pronuncia cosi' si
esprime «Sussiste, alla stregua della prospettazione della societa'
ricorrente, una condotta gravemente colposa del magistrato,
consistita in tesi nell'avere concesso la provvisoria esecuzione di
un decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione, con un
provvedimento nel quale da un lato si negava l'esistenza del fumus
boni iuris, e dall'altro si accoglieva comunque l'istanza di
provvisoria esecutorieta', imponendo una cauzione condotta cosi'
prospettata appare gravemente colposa ai sensi della legge n. 117 del
1988, art. 2, comma 3, lettera (a), perche' violativa di un principio
processuale fondamentale, stabilito da una pronuncia altrettanto
fondamentale del giudice delle leggi: quello secondo cui l'art. 648
del codice di procedura civile, in tutti e due i suoi commi, esige
per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto
fumus boni iuris (Corte cost. ord., 25 maggio 1989, n. 295).
4.3.2. Nemmeno puo' dirsi che il provvedimento che si assume
essere stato causa del danno sia frutto di una libera interpretazione
della norma, come tale insindacabile: sia perche' in esso non e'
contenuta alcuna motivazione al riguardo, sia perche' nel caso di
specie l'interpretazione dell'art. 648 del codice di procedura
civile, disattesa dal giudice del Tribunale di Parma era, al
contrario, necessitata dall'intervento della Corte costituzionale
ricordato al p. precedente, posto che qualsiasi diversa
interpretazione rispetto a quella adottata dalla Consulta avrebbe
esposto la norma al sospetto di illegittimita' costituzionale.» (cfr.
Cass., Sez. III, 5 novembre 2013, n. 24798).
La stessa pronuncia ricorda come la decisione sulla provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 del codice
di procedura civile, in quanto resa con ordinanza non impugnabile,
sia in grado di incidere in maniera irrimediabile sugli interessi
delle parti, a prescindere dall'esito del giudizio di opposizione, e,
pertanto, concretamente e immediatamente produttiva di una
responsabilita' potenziale di questo giudice, potendo dar luogo ad un
giudizio di responsabilita'.
D'altro canto, con riguardo al profilo della rilevanza, e'
opportuno rammentare che la Corte costituzionale, con la sentenza n.
18 dell'11 gennaio 1989, nel decidere una serie di questioni di
legittimita' costituzionale che erano state sollevate proprio in
relazione ad alcune disposizioni della legge n. 117 del 1988, ha
chiarito quale sia l'esatto ambito di applicazione dell'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87. In tale pronuncia il giudice delle leggi
ha infatti precisato che tale norma comporta che la questione di
costituzionalita' proposta deve esser tale che «il giudizio non possa
essere definito indipendentemente dalla risoluzione» di essa,
implicando, di regola, che la rilevanza sia strettamente correlata
all'applicabilita' della norma impugnata nel giudizio a quo.
Tuttavia, come gia' implicitamente ritenuto in altre occasioni (cfr.
Corte cost. 24 novembre 1982, n. 196; 4 luglio 1977, n. 125; 15
maggio 1974, n. 128), la Corte ha anche stabilito che: «debbono
ritenersi influenti sul giudizio anche le norme che, pur non essendo
direttamente applicabili nel giudizio a quo, attengono allo status
del giudice, alla sua composizione nonche', in (generale, alle
garanzie e ai doveri che riguardano il suo operare. L'eventuale
incostituzionalita' di tali norme e' destinata ad influire su ciascun
processo pendente davanti al giudice del quale regolano lo status, la
composizione, le garanzie e i doveri: in sintesi, la «protezione»
dell'esercizio della funzione, nella quale i doveri si accompagnano
ai diritti».
Tale principio e' stato implicitamente ribadito anche nella
sentenza 24 luglio 2013, n. 237 con la quale la Corte ha ritenuto non
fondate, tra le altre, le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, e dell'art. 1, con
l'allegata tabella A, del decreto legislativo n. 155 del 2012, nella
parte in cui, disponevano la soppressione di alcuni uffici
giudiziari, tra i quali il Tribunale ordinario di Sala Consilina.
In quel caso la rilevanza della questione era stata desunta dal
fatto che il processo che si stava svolgendo presso il succitato
ufficio giudiziario avrebbe dovuto essere rinviato ad udienza
successiva a quella di acquisto di efficacia del decreto legislativo
n. 155 del 2012 e, quindi, nella nuova sede giudiziaria ed era stata
motivata nella ordinanza di rimessione mediante richiamo al predetto
principio.
La questione appare rilevante anche a seguito del mutamento del
dato normativo operato dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18 che ha
modificato la legge n. 117/1988. Ed invero, autorevole dottrina ha in
modo condivisibile evidenziato come, nell'ambito del diritto
nazionale, la nozione di «manifesta violazione di legge» contemplata
dalla novella del 2015 sia sovrapponibile alla nozione di «grave
violazione di legge» prevista nell'originario testo della legge n.
117/1988.
Ne' puo' affermarsi che il giudice rimanga indifferente all'esito
del giudizio di responsabilita' nei confronti dello Stato, giacche'
l'obbligo di rivalsa previsto dall'art. 9 della citata legge nonche'
i riflessi in ambito del giudizio disciplinare, previsti dal
successivo art. 10, di per se', influiscono sulla corretta
determinazione dell'organo giurisdizionale.
Sulla base di tali premesse si comprende la diretta rilevanza nel
giudizio a quo delle questioni appena prospettate.
Questo giudice, onde non rischiare di incorrere in un'ipotesi di
responsabilita' dello Stato per fatto del magistrato, deve a priori
escludere un'opzione interpretativa (la prima prospettata) vedendo di
fatto menomata la liberta' interpretativa assicuratagli dall'art. 101
Cost.
Anzi, una motivazione adottata da questo giudice che
disattendesse expressis verbis l'ordinanza interpretativa di rigetto
n. 295/1989 potrebbe esporre lo scrivente ad una responsabilita'
diretta nei confronti delle parti processuali potendosi configurare
il dolo civilistico legittimante la chiamata diretta del magistrato
nel giudizio di responsabilita' ex legge n. 117/1988.
Cio' detto in punto di rilevanza, questo giudice dubita della
legittimita' costituzionale di alcune disposizioni della novella del
2015.
3. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale degli articoli 2 commi 2° e 3°, legge n. 117/1988,
cosi' come modificato dalla legge n. 18/2015, nella parte in cui,
secondo l'interpretazione costituente diritto vivente, «la violazione
manifesta della legge» possa essere integrata da una scelta
interpretativa della legge effettuata dal giudice a quo ricompresa
tra quelle espressamente escluse da una pronuncia interpretativa di
rigetto della Corte costituzionale per contrasto con gli articoli
101, comma 2°, 104, comma 1°, 107, comma 3°, Cost. nonche' dell'art.
134 Cost.
L'indipendenza esterna ed interna del giudice e la sua soggezione
soltanto alla legge rappresentano un principio supremo
dell'ordinamento giuridico in quanto direttamente strumentale a
garantire il diritto di agire in giudizio contemplato dall'art. 24
Cost. nonche' il principio di eguaglianza sostanziale contemplato
dall'art. 3, comma 2° Cost.
Solo un giudice indipendente da qualsiasi altro potere e da
qualsiasi precedente giurisprudenziale vincolante puo' rappresentate
l'estrema garanzia di concreta applicazione dei suddetti principi
costituzionali che si atteggiano come principi irrinunciabili in
grado di resistere anche alla primazia del diritto comunitario e del
diritto internazionale consuetudinario e pattizio (cfr. Corte cost.
n. 232/1989 e Corte cost. n. 238/2014).
L'assoluta e suprema importanza dell'indipendenza esterna ed
interna della magistratura in funzione della tutela del cittadino si
evince chiaramente dai lavori dell'Assemblea Costituente ove, su tali
basi, si rinuncio' ad inserire nell'art. 54 Cost. il c.d. diritto
alla resistenza, ossia il diritto (dovere) del singolo cittadino di
insorgere nei confronti dei pubblici poteri qualora violino le
liberta' e i diritti contemplati in Costituzione.
L'indipendenza del giudice da ogni vincolo gerarchico implica ai
sensi degli articoli 101, 104 e 107 Cost. l'impossibilita' di
configurare precedenti vincolanti o interpretazioni di legge
necessitate poiche' provenienti da giurisdizioni superiori.
Tali prerogative dell'indipendenza dei giudici sono state piu'
volte ribadite dalla Corte costituzionale che ha sempre ricordato
come i giudici siano sottratti, nel loro giudizio, ad ogni volonta'
esterna che non sia quella obiettiva della legge (cfr. Corte cost., 3
giugno 1966, n. 55) e come l'attivita' interpretativa sia
insuscettibile di ingenerare responsabilita' in capo agli organi
giurisdizionali (Corte cost., 1989, n. 18).
L'impossibilita' per le sentenze interpretative di rigetto di
costituire un precedente vincolante per i giudici estranei al
processo nel quale sia stata sollevata la questione di legittimita'
costituzionale e' stata ribadita da autorevoli opinioni che hanno
evidenziato come, persino negli ordinamenti in cui l'efficacia delle
sentenze dei tribunali costituzionali si estende anche alle
motivazioni (Spagna e Germania), il vincolo interpretativo per il
giudice comune e' riferito all'interpretazione fornita dal Tribunale
costituzionale delle disposizioni e dei principi costituzionali, ma
non anche della legge alla luce della Costituzione.
Diversamente opinando, in violazione dell'art. 134 Cost., si
attribuirebbe alla Corte costituzionale una funzione nomofilattica
diventando cosi' non solo il giudice che, in via esclusiva, dichiara
erga omnes l'incompatibilita' della legge con la Costituzione, ma
anche il giudice detentore del monopolio interpretativo della
compatibilita' tra legge e Costituzione.
P.T.M.
Visti gli articoli 134 Cost., 23 e seg. legge n. 87/1953, per le
ragioni esplicitate in motivazione, dichiara rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale:
dell'art. 2, comma 3° della legge 13 aprile 1988, n. 117 -
cosi' come modificato dalla legge 27 febbraio 2015 n. 18 - nella
parte in cui, secondo il diritto vivente, costituisce «colpa grave»
del magistrato, per «violazione manifesta del diritto», l'avere
adottato un'interpretazione «di norme di diritto» in contrasto con
l'interpretazione adottata dalla Corte costituzionale in una sentenza
o in un'ordinanza interpretativa di rigetto, resa in un diverso
processo, per contrasto con gli articoli 101, comma 2°, 104, comma
1°, 107, comma 3°, Cost. nonche' dell'art. 134 Cost.;
dell'art. 2, comma 2° della legge 13 aprile 1988, n. 117 -
cosi' come modificato dalla legge 27 febbraio 2015 n. 18 - nella
parte in cui, secondo il diritto vivente, la clausola di esclusione
della responsabilita' per l'interpretazione delle norme di diritto»
non si estende anche alle ipotesi un cui l'interpretazione accolta
del giudice sia in contrasto con l'interpretazione adottata dalla
Corte costituzionale in una sentenza o in un'ordinanza interpretativa
di rigetto, resa in un diverso processo, per contrasto con gli
articoli 101, comma 2°, 104, comma 1°, 107, comma 3°, Cost. nonche'
dell'art. 134 Cost.;
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Sospende il processo sino all'esito del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale.
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Enna, 28 febbraio 2016
Il giudice: dott. Commandatore