N. 126 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2016

Ordinanza del 25 febbraio 2016 del Tribunale di Enna nel procedimento
civile  promosso  da  Bonaccorso  Michele  contro  Consorzio  per  la
garanzia collettiva fidi - Ascom Fidi Enna soc. coop.. 
 
Responsabilita' civile dei magistrati  -  Responsabilita'  per  colpa
  grave - Configurabilita' della "violazione manifesta  del  diritto"
  in caso di interpretazione adottata dal  giudice  in  contrasto con
  decisione interpretativa di rigetto della  Corte  costituzionale  -
  Omessa estensione a tale ipotesi della clausola di esclusione della
  responsabilita' per l'"interpretazione delle norme di diritto". 
- Legge 13 aprile 1988, n.  117  (Risarcimento  dei  danni  cagionati
  nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita'  civile
  dei magistrati), art. 2, commi 2 e 3, come sostituiti dal[l'art. 2,
  comma 1, lett. b) e c),  del]la  legge  27  febbraio  2015,  n.  18
  (Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati). 
(GU n.27 del 6-7-2016 )
 
                          TRIBUNALE DI ENNA 
 
    Il Giudice dott.  Calogero  Commandatore,  a  scioglimento  della
riserva assunta all'udienza del 16  dicembre  2015,  con  termine  di
giorni dieci per il deposito di note scritte, nella causa promossa da
Bonaccorso Michele nei confronti di Ascom Fidi di Enna soc. coop.; 
    Letti gli atti, esaminata la documentazione; 
    Preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza; 
1. Oggetto del giudizio. 
    Con atto di citazione  notificato  il  27  luglio  2015  il  sig.
Michele  Bonaccorso  ha  proposto  opposizione,   avanti   a   questo
Tribunale, al decreto n. 154/2015 con il quale gli era stato ingiunto
di pagare in favore della Ascom Fidi la somma di  €  13.679,92  oltre
agli interessi di mora. A fondamento  della  pretesa  la  Ascom  Fidi
evidenziava di avere prestato fideiussione in favore del sig. Michele
Bonaccorso a  garanzia  dell'obbligazione  restitutoria  della  somma
concessa  a  quest'ultimo  dalla  Banca  di  Credito  Cooperativo  La
Riscossa di Regalbuto in ragione di mutuo chirografario contratto  il
4 agosto 2009. A seguito del mancato pagamento delle singole rate del
mutuo (comprensive di capitale ed interessi)  da  parte  dell'odierno
opponente, la Ascom Fidi,  in  qualita'  di  fideiussore,  ha  dovuto
versare alla Banca  di  Credito  Cooperativo  la  somma  portata  dal
decreto ingiuntivo  cosi'  surrogandosi  nei  diritti  del  creditore
soddisfatto ex art. 1949 del codice civile. 
    A sostegno della opposizione la parte attrice ha dedotto: 
        l'usurarieta' degli interessi richiesti derivante dal  cumulo
tra gli interessi corrispettivi e moratori nel  caso  di  mora  della
debitrice sulle singole rate; 
        l'usurarieta'   derivante   dal    cumulo    tra    interessi
corrispettivi e moratori sul capitale residuo, nel caso di  decadenza
dal mutuatario  dal  beneficio  del  termine  senza  risoluzione  del
rapporto di mutuo; 
        l'usurarieta' per cumulo tra interessi  di  mora  pattuiti  e
clausola penale applicata a ciascuna rata scaduta e  non  pagata  nel
termine di cinque giorni dalla scadenza; 
        l'usurarieta' derivante dal cumulo tra interessi di  mora  al
7.10% sulla quota capitale di ogni rata scaduta ed interessi di  mora
(sempre pari al 10%) calcolati sulla quota di interessi corrispettivi
sulla stessa rata, ma rapportati alla quota capitale; 
        l'illegittimita' del cumulo tra gli interessi effettivi sulla
rata scaduta e clausola penale fissa  (condividendo  detti  strumenti
identica natura e funzione sanzionatoria) applicata a  ciascuna  rata
scaduta e non pagata nel termine di cinque giorni; 
        l'usurarieta' derivante dal cumulo complessivo di  tutti  gli
interessi, commissioni e spese escluse imposte e tasse; 
        l'errato computo dell'interesse corrispettivo  effettivo  per
effetto dell'utilizzo del sistema di ammortamento alla  francese  con
imputazione dei pagamenti al capitale e non agli interessi; 
    L'Ascom  Fidi,  costituendosi  in  giudizio,  ha  contestato   le
deduzioni avversarie,  chiedendo  l'autorizzazione  al  giudice  alla
chiamata  in  causa  del  creditore  principale  Banca   di   Credito
Cooperativo ex art. 269 del codice di procedura civile  e  formulando
istanza di  concessione  della  provvisoria  esecuzione  del  decreto
ingiuntivo opposto. 
    Alla udienza di prima comparizione, tenutasi il 16 dicembre 2015,
la convenuta  ha  insistito  nella  richiesta  di  concessione  della
provvisoria esecuzione alla quale si e' opposta parte attrice. 
2. La rilevanza delle questioni. 
    Dato  lo  stato  del  giudizio,  come  riassunto  nel  precedente
paragrafo, questo giudice e' chiamato a valutare la  sussistenza  dei
presupposti per  concedere  la  provvisoria  esecuzione  del  decreto
opposto vale a dire, ai sensi dell'art. 648, primo comma, del  codice
di procedura civile, se l'opposizione proposta da Bonaccorso  Michele
sia o meno fondata su prova scritta o sia di pronta soluzione. 
    La causa, secondo un ragionevole giudizio prognostico, non appare
di pronta soluzione. 
    Sul punto occorre evidenziare come il legislatore del 2013  abbia
imposto al giudice di pronunciarsi  sulla  richiesta  di  provvisoria
esecuzione gia' alla prima udienza di trattazione, ossia in una  fase
processuale in cui le parti possono ancora riservarsi  di  articolare
le richieste istruttorie con la seconda  memoria  prevista  dall'art.
183, 6° comma, codice di procedura civile. 
    Cio' posto, la causa  non  appare  di  pronta  soluzione  sia  in
termini di speditezza dell'istruttoria sia  di  durata  del  processo
poiche' il convenuto-opposto ha chiesto la chiamata in  garanzia  del
terzo e l'attore ha fondato l'opposizione su fatti e circostanze  che
necessiteranno presumibilmente  di  una  non  trascurabile  attivita'
istruttoria (consulenza tecnica contabile) che, allo stato, escludono
una pronta risolubilita' della controversia. 
    Occorre, allora, valutare la sussistenza della seconda condizione
ostativa alla concessione della provvisoria  esecuzione  del  decreto
ingiuntivo opposto: la prova scritta. 
    L'opponente  non  ha  fondato  l'opposizione  su  prova   scritta
limitandosi a depositare in giudizio la documentazione gia'  prodotta
dall'opposta nella fase monitoria e limitandosi a formulare eccezione
in diritto. 
    S'impone, pertanto, l'interpretazione della disposizione  dettata
dall'art. 648  del  codice  di  procedura  civile  ove  -  come  gia'
ricordato - si prevede che «Il giudice istruttore,  se  l'opposizione
non e' fondata su prova scritta [...] puo' concedere, provvedendo  in
prima  udienza  con  ordinanza  non  impugnabile  (4),   l'esecuzione
provvisoria del decreto, qualora non sia gia' stata concessa a  norma
dell'art. 642». 
    Dal  tenore  letterale  della  disposizione   sembra   ricavabile
un'unica norma: la  provvisoria  esecuzione  del  decreto  ingiuntivo
opposto puo' essere impedita solo dalla produzione in  giudizio,  sin
dal primo atto  difensivo,  di  un  documento  scritto  in  grado  di
supportare le eccezioni articolate dall'opponente. 
    Tale  opzione  interpretativa,  maggiormente  fedele  al  dettato
letterale, non appare illogica poiche' fondata sulla simmetria tra il
tipo di prova addotto dall'attore opponente in sede  di  giudizio  di
opposizione  e  quello  offerto  dal   ricorrente   nell'ambito   del
procedimento monitorio. 
    La suddetta scelta  interpretativa  appare,  inoltre,  funzionale
alla ragionevole durata del processo contemplata dal  novellato  art.
111 Cost. poiche' consente in una  rapida  formazione  di  un  titolo
esecutivo sulla base di un giudizio sommario meramente cartolare. 
    In altre parole, il  giudizio  monitorio  e  la  prima  fase  del
giudizio di opposizione possono  considerarsi  una  fase  processuale
sommaria, a se' stante, fondata esclusivamente su prove cartolari. 
    Tale impostazione sembra, invero, sposata  dalla  sentenza  della
Corte costituzionale del 1° giugno 1966, n. 62. 
    In tale prospettiva, l'assenza di prova scritta e  quindi  di  un
novum probatorio rilevante  impedirebbe  al  giudice  della  fase  di
opposizione  di  rivalutare  la  prova  offerta  in  sede  monitoria.
Sarebbe, infatti, meramente superfluo  e  contrario  ai  principi  di
ragionevole durata del processo  sottoporre,  in  un  ristretto  arco
temporale, a due giudici diversi la valutazione delle stesse prove. 
    Com'e' noto, la Corte costituzionale, nell'ordinanza  n.  295/89,
ha offerto una diversa lettura della disposizione  evidenziando  come
anche «nel procedimento di  opposizione  a  decreto  ingiuntivo,  non
fondata  su  prova  iscritta,  la   concessione   della   provvisoria
esecuzione (...) deve ovviamente essere esercitata  -  come  in  ogni
ipotesi misura  avente  (anche)  natura  cautelare  -  attraverso  la
congiunta valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora». 
    La  Corte  pronuncia  un'ordinanza  interpretativa   di   rigetto
sussumendo il provvedimento previsto  dall'art.  648  del  codice  di
procedura civile nell'alveo dei procedimenti lato sensu cautelati che
imporrebbero al giudice dell'opposizione una valutazione  complessiva
del fumus boni iuris e del periculum in mora. 
    La   diversa   natura   del   giudizio   affidato   al    giudice
dell'opposizione   legittimerebbe   una   rivalutazione   dell'intero
materiale probatorio offerto dalla parte creditrice anche a fronte di
un'opposizione non fondata su prova scritta. 
    Altra opzione interpretativa riconduce il giudizio  ex  art.  648
del  codice  di  procedura  civile  nell'ambito  delle  condanne  con
riserva, in cui l'ordinanza pronunciata dal  giudice  costituisce  un
semplice  provvedimento  anticipatorio  della  condanna  finale   che
assumera' definitiva stabilita' nel caso di conferma con la  sentenza
conclusiva del giudizio. 
    Non si verterebbe pertanto nell'alveo di un  giudizio  cautelare,
ma di un giudizio provvisorio, allo stato degli atti, in cui la prova
documentale offerta dal  creditore  in  sede  monitoria  deve  essere
valutata anche alla luce delle  eccezioni  articolate  dall'opponente
ancorche' non fondate su prova scritta, ma in grado di convincere  il
giudice ex art. 116 del codice di procedura civile o  di  paralizzare
gli   effetti   probatori   del   documento   (come   nel   caso   di
disconoscimento). 
    A fronte  del  su  descritto  scenario  interpretativo,  ai  fini
dell'adozione di tale  decisione  vengono  in  rilievo  alcune  delle
disposizioni previste dalla  legge  13  aprile  1988,  n.  117  e  in
particolar modo dell'art. 2, comma 2°  e  3°,  della  predetta  legge
cosi'  come  interpretate  dal  diritto  vivente   dalla   Corte   di
cassazione. 
    Ed invero, la Corte di cassazione  ha  di  recente  affermato,  a
sezioni unite, l'effetto vincolante erga omnes (e pertanto  non  solo
per il giudice a quo che ha sollevato la  questione  di  legittimita'
costituzionale) delle  pronunce  interpretative  di  rigetto  emanate
dalla Corte costituzionale e  su  tali  basi  ha  affermato  che  «Il
vincolo che deriva, sia per il giudice «a  quo»  sia  per  tutti  gli
altri giudici comuni, da una sentenza interpretativa di rigetto, resa
dalla Corte costituzionale, e' soltanto negativo,  consistente  cioe'
nell'imperativo di non applicare la norma ritenuta  non  conforme  al
parametro   costituzionale   evocato   e   scrutinato   dalla   Corte
costituzionale, cosi' da  non  ledere  la  liberta'  dei  giudici  di
interpretare ed applicare la legge (ai sensi dell'art.  101,  secondo
comma,  Cost.)  e,   conseguentemente,   neppure   la   funzione   di
nomofilachia  attribuita  alla  Corte  di  cassazione  dall'art.   65
dell'ordinamento giudiziario, non essendo preclusa la possibilita' di
seguire,  nel  processo  «a  quo»  o  in   altri   processi,   «terze
interpretazioni» ritenute compatibili con la Costituzione, oppure  di
sollevare nuovamente, in gradi diversi dello stesso processo «a  quo»
o in un diverso processo, la questione di legittimita' costituzionale
della  medesima  disposizione,  sulla  base   della   interpretazione
rifiutata dalla Corte costituzionale,  eventualmente  evocando  anche
parametri costituzionali diversi da quello precedentemente indicato e
scrutinato». (Cassa sez. un., 16 dicembre 2013, n. 27986). 
    La stessa Corte  ha  di  recente  affermato  come  l'adottare  la
soluzione interpretativa rifiutata dal giudice  delle  leggi  in  una
pronuncia interpretativa di rigetto costituisca una «grave violazione
di legge determinata da negligenza inescusabile» ai sensi della legge
n. 117 del 1988, art. 2, comma 3, lettera a) (nella formulazione ante
novella del 2015). 
    Ed invero, la Suprema Corte, nella suddetta  pronuncia  cosi'  si
esprime «Sussiste, alla stregua della prospettazione  della  societa'
ricorrente,  una  condotta   gravemente   colposa   del   magistrato,
consistita in tesi nell'avere concesso la provvisoria  esecuzione  di
un  decreto  ingiuntivo  nel  giudizio   di   opposizione,   con   un
provvedimento nel quale da un lato si negava  l'esistenza  del  fumus
boni  iuris,  e  dall'altro  si  accoglieva  comunque  l'istanza   di
provvisoria esecutorieta',  imponendo  una  cauzione  condotta  cosi'
prospettata appare gravemente colposa ai sensi della legge n. 117 del
1988, art. 2, comma 3, lettera (a), perche' violativa di un principio
processuale fondamentale,  stabilito  da  una  pronuncia  altrettanto
fondamentale del giudice delle leggi: quello secondo cui  l'art.  648
del codice di procedura civile, in tutti e due i  suoi  commi,  esige
per la concessione della provvisoria esecuzione del  decreto  opposto
fumus boni iuris (Corte cost. ord., 25 maggio 1989, n. 295). 
    4.3.2. Nemmeno puo' dirsi che  il  provvedimento  che  si  assume
essere stato causa del danno sia frutto di una libera interpretazione
della norma, come tale insindacabile: sia  perche'  in  esso  non  e'
contenuta alcuna motivazione al riguardo, sia  perche'  nel  caso  di
specie  l'interpretazione  dell'art.  648  del  codice  di  procedura
civile,  disattesa  dal  giudice  del  Tribunale  di  Parma  era,  al
contrario, necessitata  dall'intervento  della  Corte  costituzionale
ricordato   al   p.   precedente,   posto   che   qualsiasi   diversa
interpretazione rispetto a quella  adottata  dalla  Consulta  avrebbe
esposto la norma al sospetto di illegittimita' costituzionale.» (cfr.
Cass., Sez. III, 5 novembre 2013, n. 24798). 
    La stessa pronuncia ricorda come la decisione  sulla  provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648  del  codice
di procedura civile, in quanto resa con  ordinanza  non  impugnabile,
sia in grado di incidere in  maniera  irrimediabile  sugli  interessi
delle parti, a prescindere dall'esito del giudizio di opposizione, e,
pertanto,  concretamente   e   immediatamente   produttiva   di   una
responsabilita' potenziale di questo giudice, potendo dar luogo ad un
giudizio di responsabilita'. 
    D'altro canto,  con  riguardo  al  profilo  della  rilevanza,  e'
opportuno rammentare che la Corte costituzionale, con la sentenza  n.
18 dell'11 gennaio 1989, nel  decidere  una  serie  di  questioni  di
legittimita' costituzionale che  erano  state  sollevate  proprio  in
relazione ad alcune disposizioni della legge  n.  117  del  1988,  ha
chiarito quale sia l'esatto ambito di applicazione dell'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87. In tale pronuncia il giudice delle  leggi
ha infatti precisato che tale norma  comporta  che  la  questione  di
costituzionalita' proposta deve esser tale che «il giudizio non possa
essere  definito  indipendentemente  dalla  risoluzione»   di   essa,
implicando, di regola, che la rilevanza  sia  strettamente  correlata
all'applicabilita'  della  norma  impugnata  nel  giudizio   a   quo.
Tuttavia, come gia' implicitamente ritenuto in altre occasioni  (cfr.
Corte cost. 24 novembre 1982, n. 196;  4  luglio  1977,  n.  125;  15
maggio 1974, n. 128), la  Corte  ha  anche  stabilito  che:  «debbono
ritenersi influenti sul giudizio anche le norme che, pur non  essendo
direttamente applicabili nel giudizio a quo,  attengono  allo  status
del giudice,  alla  sua  composizione  nonche',  in  (generale,  alle
garanzie e ai doveri  che  riguardano  il  suo  operare.  L'eventuale
incostituzionalita' di tali norme e' destinata ad influire su ciascun
processo pendente davanti al giudice del quale regolano lo status, la
composizione, le garanzie e i doveri:  in  sintesi,  la  «protezione»
dell'esercizio della funzione, nella quale i doveri  si  accompagnano
ai diritti». 
    Tale principio  e'  stato  implicitamente  ribadito  anche  nella
sentenza 24 luglio 2013, n. 237 con la quale la Corte ha ritenuto non
fondate, tra le altre, le questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, e dell'art. 1, con
l'allegata tabella A, del decreto legislativo n. 155 del 2012,  nella
parte  in  cui,  disponevano  la  soppressione   di   alcuni   uffici
giudiziari, tra i quali il Tribunale ordinario di Sala Consilina. 
    In quel caso la rilevanza della questione era stata  desunta  dal
fatto che il processo che si  stava  svolgendo  presso  il  succitato
ufficio  giudiziario  avrebbe  dovuto  essere  rinviato  ad   udienza
successiva a quella di acquisto di efficacia del decreto  legislativo
n. 155 del 2012 e, quindi, nella nuova sede giudiziaria ed era  stata
motivata nella ordinanza di rimessione mediante richiamo al  predetto
principio. 
    La questione appare rilevante anche a seguito del  mutamento  del
dato normativo operato dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  18  che  ha
modificato la legge n. 117/1988. Ed invero, autorevole dottrina ha in
modo  condivisibile  evidenziato  come,   nell'ambito   del   diritto
nazionale, la nozione di «manifesta violazione di legge»  contemplata
dalla novella del 2015 sia  sovrapponibile  alla  nozione  di  «grave
violazione di legge» prevista nell'originario testo  della  legge  n.
117/1988. 
    Ne' puo' affermarsi che il giudice rimanga indifferente all'esito
del giudizio di responsabilita' nei confronti dello  Stato,  giacche'
l'obbligo di rivalsa previsto dall'art. 9 della citata legge  nonche'
i  riflessi  in  ambito  del  giudizio  disciplinare,  previsti   dal
successivo  art.  10,  di  per  se',   influiscono   sulla   corretta
determinazione dell'organo giurisdizionale. 
    Sulla base di tali premesse si comprende la diretta rilevanza nel
giudizio a quo delle questioni appena prospettate. 
    Questo giudice, onde non rischiare di incorrere in un'ipotesi  di
responsabilita' dello Stato per fatto del magistrato, deve  a  priori
escludere un'opzione interpretativa (la prima prospettata) vedendo di
fatto menomata la liberta' interpretativa assicuratagli dall'art. 101
Cost. 
    Anzi,  una   motivazione   adottata   da   questo   giudice   che
disattendesse expressis verbis l'ordinanza interpretativa di  rigetto
n. 295/1989 potrebbe esporre  lo  scrivente  ad  una  responsabilita'
diretta nei confronti delle parti processuali  potendosi  configurare
il dolo civilistico legittimante la chiamata diretta  del  magistrato
nel giudizio di responsabilita' ex legge n. 117/1988. 
    Cio' detto in punto di rilevanza,  questo  giudice  dubita  della
legittimita' costituzionale di alcune disposizioni della novella  del
2015. 
3.  Non  manifesta  infondatezza  della  questione  di   legittimita'
costituzionale degli articoli 2 commi 2° e  3°,  legge  n.  117/1988,
cosi' come modificato dalla legge n. 18/2015,  nella  parte  in  cui,
secondo l'interpretazione costituente diritto vivente, «la violazione
manifesta  della  legge»  possa  essere  integrata  da   una   scelta
interpretativa della legge effettuata dal giudice  a  quo  ricompresa
tra quelle espressamente escluse da una pronuncia  interpretativa  di
rigetto della Corte costituzionale per  contrasto  con  gli  articoli
101, comma 2°, 104, comma 1°, 107, comma 3°, Cost. nonche'  dell'art.
134 Cost. 
    L'indipendenza esterna ed interna del giudice e la sua soggezione
soltanto   alla   legge   rappresentano    un    principio    supremo
dell'ordinamento  giuridico  in  quanto  direttamente  strumentale  a
garantire il diritto di agire in giudizio  contemplato  dall'art.  24
Cost. nonche' il principio  di  eguaglianza  sostanziale  contemplato
dall'art. 3, comma 2° Cost. 
    Solo un giudice indipendente  da  qualsiasi  altro  potere  e  da
qualsiasi precedente giurisprudenziale vincolante puo'  rappresentate
l'estrema garanzia di concreta  applicazione  dei  suddetti  principi
costituzionali che si  atteggiano  come  principi  irrinunciabili  in
grado di resistere anche alla primazia del diritto comunitario e  del
diritto internazionale consuetudinario e pattizio (cfr.  Corte  cost.
n. 232/1989 e Corte cost. n. 238/2014). 
    L'assoluta e  suprema  importanza  dell'indipendenza  esterna  ed
interna della magistratura in funzione della tutela del cittadino  si
evince chiaramente dai lavori dell'Assemblea Costituente ove, su tali
basi, si rinuncio' ad inserire nell'art. 54  Cost.  il  c.d.  diritto
alla resistenza, ossia il diritto (dovere) del singolo  cittadino  di
insorgere nei  confronti  dei  pubblici  poteri  qualora  violino  le
liberta' e i diritti contemplati in Costituzione. 
    L'indipendenza del giudice da ogni vincolo gerarchico implica  ai
sensi degli  articoli  101,  104  e  107  Cost.  l'impossibilita'  di
configurare  precedenti  vincolanti  o   interpretazioni   di   legge
necessitate poiche' provenienti da giurisdizioni superiori. 
    Tali prerogative dell'indipendenza dei giudici  sono  state  piu'
volte ribadite dalla Corte costituzionale  che  ha  sempre  ricordato
come i giudici siano sottratti, nel loro giudizio, ad  ogni  volonta'
esterna che non sia quella obiettiva della legge (cfr. Corte cost., 3
giugno  1966,  n.  55)  e   come   l'attivita'   interpretativa   sia
insuscettibile di ingenerare  responsabilita'  in  capo  agli  organi
giurisdizionali (Corte cost., 1989, n. 18). 
    L'impossibilita' per le sentenze  interpretative  di  rigetto  di
costituire  un  precedente  vincolante  per  i  giudici  estranei  al
processo nel quale sia stata sollevata la questione  di  legittimita'
costituzionale e' stata ribadita da  autorevoli  opinioni  che  hanno
evidenziato come, persino negli ordinamenti in cui l'efficacia  delle
sentenze  dei  tribunali  costituzionali  si   estende   anche   alle
motivazioni (Spagna e Germania), il  vincolo  interpretativo  per  il
giudice comune e' riferito all'interpretazione fornita dal  Tribunale
costituzionale delle disposizioni e dei principi  costituzionali,  ma
non anche della legge alla luce della Costituzione. 
    Diversamente opinando, in  violazione  dell'art.  134  Cost.,  si
attribuirebbe alla Corte costituzionale  una  funzione  nomofilattica
diventando cosi' non solo il giudice che, in via esclusiva,  dichiara
erga omnes l'incompatibilita' della legge  con  la  Costituzione,  ma
anche  il  giudice  detentore  del  monopolio  interpretativo   della
compatibilita' tra legge e Costituzione. 
 
                               P.T.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost., 23 e seg. legge n. 87/1953, per  le
ragioni  esplicitate  in  motivazione,  dichiara  rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 2, comma 3° della legge 13 aprile 1988,  n.  117  -
cosi' come modificato dalla legge 27 febbraio  2015  n.  18  -  nella
parte in cui, secondo il diritto vivente, costituisce  «colpa  grave»
del magistrato,  per  «violazione  manifesta  del  diritto»,  l'avere
adottato un'interpretazione «di norme di diritto»  in  contrasto  con
l'interpretazione adottata dalla Corte costituzionale in una sentenza
o in un'ordinanza interpretativa  di  rigetto,  resa  in  un  diverso
processo, per contrasto con gli articoli 101, comma  2°,  104,  comma
1°, 107, comma 3°, Cost. nonche' dell'art. 134 Cost.; 
        dell'art. 2, comma 2° della legge 13 aprile 1988,  n.  117  -
cosi' come modificato dalla legge 27 febbraio  2015  n.  18  -  nella
parte in cui, secondo il diritto vivente, la clausola  di  esclusione
della responsabilita' per l'interpretazione delle norme  di  diritto»
non si estende anche alle ipotesi un  cui  l'interpretazione  accolta
del giudice sia in contrasto  con  l'interpretazione  adottata  dalla
Corte costituzionale in una sentenza o in un'ordinanza interpretativa
di rigetto, resa in  un  diverso  processo,  per  contrasto  con  gli
articoli 101, comma 2°, 104, comma 1°, 107, comma 3°,  Cost.  nonche'
dell'art. 134 Cost.; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Sospende il processo sino all'esito del giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
        Enna, 28 febbraio 2016 
 
                   Il giudice: dott. Commandatore