N. 129 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2016

Ordinanza del 14 marzo 2016 della Commissione tributaria  provinciale
di Genova sul ricorso proposto da Scimia Michele contro Agenzia delle
Entrate - Direzione provinciale di Genova. 
 
Imposte  e  tasse  -  Agevolazioni  fiscali  -  Tassazione  al   10%,
  sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali  regionale  e  comunale,
  delle  somme  correlate  a  incrementi  di  produttivita',  erogate
  nell'anno 2012 ai lavoratori  dipendenti  del  settore  privato  in
  attuazione di contrattazione  aziendale  o  territoriale  -  Omessa
  estensione ai redditi da incremento della produttivita' corrisposti
  ai dipendenti del settore pubblico. 
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  (Disposizioni  urgenti  per  la
  stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni,  dalla
  legge 15 luglio 2011, n. 111,  art.  26;  decreto-legge  27  maggio
  2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare  il  potere  di
  acquisto delle  famiglie),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
  legge 24 luglio 2008, n. 126, art. 2,  "richiamato"  dall'art.  33,
  comma 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183  ("Disposizioni  per
  la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato.
  (Legge di stabilita' 2012)"). 
(GU n.27 del 6-7-2016 )
 
           LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA 
                             Sezione 14 
 
    Riunita con l'intervento dei signori: 
        Delucchi Marcello - Presidente e relatore; 
        Marcenaro Eugenio - Giudice; 
        Vinciguerra Gabriele - Giudice, 
    ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.   2285/2015
depositato il 15 dicembre 2015 avverso diniego rimborso n. 2015/83705
IRPEF - Altro 2012 contro Agenzia delle Entrate Direzione provinciale
di Genova,  proposto  dal  ricorrente  Scimia  Michele  -  Via  Carlo
Orgiero, 13/3 - 16151 Genova. 
 
                             Conclusioni 
 
    Per il ricorrente: 
        Per i motivi sopra esposti si chiede all'on.le Corte: 
          1)  in  via  pregiudiziale,  sospensione  del  processo   e
ordinanza di rinvio degli atti alla Corte Costituzionale cx  art.  23
delle legge n. 87/1953 (previa notifica a cura della Segreteria  alle
Parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicazione della
stessa ai Presidenti di Camera e Senato,  allegato  9:  indirizzario)
affinche' la Corte dichiari l'illegittimita'  delle  norme  impugnate
per  i  motivi  illustrati   per   violazione   dell'art.   3   della
Costituzione; 
          2) nel merito, l'accoglimento del  ricorso  e  la  condanna
dell'Agenzia al rimborso della somma di € 169,12  oltre  interessi  a
decorrere dal 23 agosto 2011; 
          3) sulle spese, la  condanna  dell'Agenzia  alle  spese  di
giudizio, nella somma che il Ricorrente si riserva di dettagliare. 
        Per l'Agenzia delle entrate: 
          Chiede   a   codesta   onorevole   Commissione   Tributaria
Provinciale, respinta l'istanza di  sospensione  del  processo  e  di
rinvio degli atti alla Corte costituzionale, di rigettare il  ricorso
e confermare il diniego impugnato. 
          Con la condanna del ricorrente  alle  spese  del  giudizio,
maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione  delle
spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis, comma
l0, del decrerto legislativo n. 546/1992. 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    Con d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito  in  legge  24  luglio
2008, n. 126 (recante  «Disposizioni  urgenti  per  salvaguardare  il
potere di acquisto delle famiglie») le somme erogate nel periodo  dal
1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008 a livello aziendale in  relazione,
tra l'altro, a incrementi di produttivita', innovazione ed efficienza
organizzativa e  altri  elementi  di  competitivita'  e  redditivita'
legati all'andamento economico dell'impresa, vennero assoggettate  ad
una  imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche e delle addizionali regionali  e  comunali  pari  al  10  per
cento, entro il limite di importo complessivo  di  3.000  euro  lordi
(art. 2). In particolare venne stabilito: a) che  i  redditi  di  cui
innanzi non concorrevano ai fini fiscali e della determinazione della
situazione  economica  equivalente  alla   formazione   del   reddito
complessivo del percipiente o  del  suo  nucleo  familiare  entro  il
limite anzidetto; b) che la disposizione aveva «natura sperimentale»;
e c) che la normativa trovava «applicazione con esclusivo riferimento
al settore privato e per i titolari di reddito da  lavoro  dipendente
non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro». 
    Tale disposizione di favore (poiche' applicava  il  regime  della
tassazione  separata  -   normalmente   piu'   vantaggiosa   per   il
contribuente rispetto al  regime  ordinario  -  a  somme  costituenti
reddito  comunque  prodotto  nell'annualita'  soggette  ad   aliquota
progressiva) venne sostanzialmente prorogata negli  anni  successivi.
In particolare - e per quanto qui interessa - l'art. 26  del  d.l.  6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dispose  che  «Per  l'anno  2012  le  somme  erogate  ai   lavoratori
dipendenti del settore privato in attuazione di  quanto  previsto  da
accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali  sottoscritti
da   associazioni   dei   datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e correlate
a incrementi di produttivita', qualita',  redditivita',  innovazione,
efficienza   organizzativa,   collegate   ai    risultati    riferiti
all'andamento economico o agli utili della impresa, o  a  ogni  altro
elemento rilevante ai fini  del  miglioramento  della  competitivita'
aziendale, compresi  i  contratti  aziendali  sottoscritti  ai  sensi
dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011  tra  Confindustria,
Cgil, Cisl, Uil  e  Ugo»  vennero  assoggettate  «ad  una  tassazione
agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei
contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro». 
    Inoltre con l'art.  33  della  legge  12  novembre  2011  n.  183
(Finanziaria  2012)  vennero  prorogate  per  il   2012   le   misure
sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro previste
dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27  maggio  2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,  n.
126, entro determinati limiti di spesa. 
    Con istanza in data 27  marzo  2015  Michele  Scimia,  dipendente
dell'Agenzia delle entrate, il quale nell'anno 2012  aveva  percepito
la somma lorda di € 3.803,26 dal fondo per le politiche  di  sviluppo
delle risorse umane e per la produttivita' (FPSRUP),  assoggettata  a
ritenuta del 24,72% (pari all'aliquota media) anziche' quella del 10%
(quale imposta sostitutiva), chiese il rimborso dell'ammontare  di  €
514,30, pari alla differenza tra le due aliquote. E dedusse: 
        a) che il fondo FPSRUP previsto dall'art.  85  del  contratto
collettivo  nazionale  delle  agenzie  fiscali  era  «finalizzato   a
promuovere reali  e  significativi  miglioramenti  dell'efficacia  ed
efficienza dei servizi istituzionali  mediante  la  realizzazione  in
sede di contrattazione integrativa di piani e progetti strumentali  e
di risultato»; 
        b)  che  le  somme  erogate  dal  Fondo  integravano  sia   i
presupposti di cui all'art. 2 del d.l. n. 93/2008 (in quanto volte  a
remunerare  «incrementi  di  produttivita'  e   redditivita'   legati
all'andamento economico dell'impresa») sia quelli di cui all'art.  53
del d.l. n. 78/2010 (in quanto collegate a quanto previsto da accordi
o contratti collettivi territoriali o aziendali); 
        c) che la normativa di favore anzidetta  era  irrazionalmente
limitata  ai  soli  dipendenti  privati  creando  una  disparita'  di
trattamento a svantaggio degli appartenenti al comparto pubblico; 
        d) che l'istante, dipendente pubblico, si era  visto  privare
del beneficio sulla base di una normativa contrastante con  l'art.  3
Cost. che, come tale, doveva essere dichiarata incostituzionale; 
        e) che non vi era alcuna ragione giustificante la  diversita'
di trattamento. In particolare la natura sperimentale del  beneficio,
riconosciuta dall'art. 2 del d.l.  n.  93/2008  e  che  l'avrebbe  in
teoria giustificata per  quell'annualita',  non  poteva  piu'  essere
considerata tale negli anni  successivi  nei  quali  esso  era  stato
costantemente riprodotto senza alcuna spiegazione. 
    L'Agenzia  denego'  il  rimborso  sul  rilievo  che  il  prelievo
impositivo   era   stato   correttamente   effettuato   sulla    base
dell'aliquota di pertinenza; e che non poteva  applicarsi  l'aliquota
di maggior favore, riservata ai lavoratori del settore privato. 
    Avverso il predetto provvedimento propose ricorso in questa  sede
lo Scimia reiterando nei motivi di doglianza gia' oggetto della  fase
amministrativa    del    giudizio.    In    particolare     denuncio'
l'incostituzionalita'  della  normativa   che   riservava   ai   soli
dipendenti del settore privato un'aliquota di maggior favore a fronte
di redditi di uguale natura  percepiti  dai  dipendenti  pubblici  in
violazione  dell'art.  3  Cost.  Chiese  quindi  in  via  preliminare
denunziarsi   la   questione   di   costituzionalita'   alla    Corte
costituzionale; nel merito condannare A.F.  al  rimborso  in  proprio
favore della somma illegittimamente trattenuta a detto titolo. 
    L'Ufficio, costituitosi, chiese il rigetto delle opposte  pretese
denunciandone l'infondatezza. In particolare ritenne conforme a legge
l'effettuata trattenuta sulla base di  una  aliquota  prevista  dalla
legislazione vigente; e che ogni pretesa  disparita'  di  trattamento
era giustificata dalla natura sperimentale del beneficio. 
    All'udienza odierna, intesi  i  rappresentanti  delle  parti,  la
vertenza  e'  stata  trattenuta  in  decisione  e  decisa   come   da
dispositivo. 
 
                       Motivi della decisione 
 
    E' pacifico, non contestato e  comunque  documentalmente  provato
che il ricorrente ha percepito nel 2012 la somma di  €  3.803,26  dal
fondo per le politiche di sviluppo  delle  risorse  umane  e  per  la
produttivita' (FPSRUP); e che su tale somma gli e'  stata  effettuata
la ritenuta a titolo di imposta del 24,72%  pari  all'aliquota  media
dell'annualita'. 
    E' altrettanto pacifico, non contestato e anche  in  questo  caso
documentalmente provato che detto Fondo e' «finalizzato a  promuovere
reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza  dei
servizi  istituzionali,  mediante  la  realizzazione   in   sede   di
contrattazione integrativa di  piani  e  progetti  strumentali  e  di
risultato» (cosi' l'art. 85 del contratto collettivo nazionale  delle
agenzie fiscali). 
    Tali finalita' sono le stesse riguardanti le erogazioni a  favore
dei lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto
previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e
correlati a  incrementi  di  produttivita',  qualita',  redditivita',
innovazione,  efficienza  organizzativa,   collegate   ai   risultati
riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a  ogni
altro  elemento   rilevante   ai   fini   del   miglioramento   della
competitivita' aziendale, cosi' come previsto dall'art. 26 del d.l. 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111.
Anche in questo caso, infatti, l'erogazione  ai  dipendenti  pubblici
delle somme del FPSRUP e' ricollegata ad incrementi di produttivita',
qualita', redditivita', innovazione,  efficienza  organizzativa,  del
tutto analoghi  a  quelli  previsti  per  i  lavoratori  del  settore
privato; mentre solo  a  favore  di  questi  ultimi  e'  prevista  la
particolare disciplina di favore di cui in appresso. 
    Identiche essendo quindi la natura e  le  finalita'  delle  somme
erogate dal FPSRUP in  favore  dei  dipendenti  pubblici  rispetto  a
quelle  proprie  delle   somme   erogate   ai   lavoratori   privati,
l'assoggettamento dei compensi percepiti dai secondi all'aliquota  di
maggior favore  del  10%  rispetto  a  quella  normale  applicata  ai
compensi,  percepiti  dai  primi  costituisce  una   irrazionale   ed
irragionevole disparita' di trattamento in violazione dell'art.  3  e
53 Cost. 
    Non trova giustificazione a giudizio della Commissione la  natura
sperimentale del beneficio (cosi' come indicato nell'art. 2 del  cit.
d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge 24  luglio  2008,  n.
126)  posto  che  siffatta  esigenza  -  che  peraltro  non   avrebbe
giustificato ne' giustificherebbe alcuna  disparita'  di  trattamento
perche'  si   tradurrebbe   pur   sempre   in   una   sperimentazione
discriminatoria a favore di una categoria - ove fosse stata  presente
nel 2008 dovrebbe ritenersi  necessariamente  venuta  meno  nel  2012
(anno di riferimento della ritenuta), avendo avuto il legislatore  un
ampio  lasso  temporale  tale  da  verificare   la   buona   riuscita
dell'esperimento. 
    E  comunque  la  nuova  formulazione  del   beneficio   delineata
dall'art. 26 del d.l. 6  luglio  2011,  n.  98  (applicabile  ratione
temporis al  rapporto  in  contestazione)  non  reca  menzione  della
sperimentabilita' del sistema, cosi' come invece previsto nel d.l. n.
93  del  2008;  onde  l'ininfluenza   di   tale   rilievo   ai   fini
dell'eccezione di costituzionalita' formulata. 
    Ne' varrebbe opporre quale contrappeso  alla  discriminazione  la
sostenibilita' del debito pubblico di cui  all'art.  81  Cost.  (come
riformulato dall'art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n.
1, entrata in vigore per l'esercizio finanziario  del  2014)  per  il
quale occorrerebbe verificare se l'accoglimento della richiesta dello
Scimia  e  dei  suoi  colleghi   potrebbe   impattare   negativamente
sull'equilibrio di bilancio, inteso come valore costituzionale. 
    La presente vertenza riguarda infatti una istanza di rimborso per
somme percepite  nel  2012  allorquando  ratione  temporis  la  nuova
disciplina costituzionale non era ancora entrata in vigore. Ma  anche
a ritenere che essa si riferisca ai bilanci futuri sui quali andranno
a gravare debiti  maturati  in  annualita'  precedenti,  occorrerebbe
verificare  in  quale  bilancio  il  presente  rimborso   andra'   ad
impattare,  tenuto  conto  dei  tempi  tecnici   per   ottenere   una
declaratoria di incostituzionalita' e delle disposizioni emanande per
attuare concretamente i rimborsi. Ed occorrera' altresi'  verificare,
in base alla legge approvativa dell'esercizio gravato  dal  rimborso,
se sia stato o meno raggiunto l'equilibrio a prescindere  dal  carico
prevedibile dall'accoglimento dell'eccezione di costituzionalita'. 
    Si  tratterebbe  quindi  di  evenienze   future,   eventuali   ed
obiettivamente incerte, che non potrebbero essere valutate in  questa
sede; senza considerare  che  appare  difficilmente  comprimibile  il
diritto costituzionale primario di eguaglianza  (che  e'  un  diritto
insopprimibile della persona) con altri valori costituzionali. 
    Deve quindi ritenersi che la norma di cui all'art. 26 del d.l.  6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.  111  e
dell'art. 2 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito  in  legge  24
luglio 2008, n. 126 (richiamato dall'art. 33, comma 12,  della  legge
12 novembre 2011, n.  183;  Finanziaria  2012)  sia  incostituzionale
nella parte in cui riserva ai soli lavoratori del settore privato  il
beneficio dell'assoggettamento ad una imposta sostitutiva sul reddito
delle persone fisiche e delle addizionali regionali  e  comunali  dei
redditi da incremento della produttivita' in discorso; e cio' sia  in
violazione del principio  di  eguaglianza  (art.  3  Cost.),  sia  in
violazione  del  principio  della  capacita'  contributiva  (art.  53
Cost.). 
    La questione non pare alla Commissione  manifestamente  infondata
per i motivi dianzi evidenziati; ed e' anche rilevante  ai  fini  del
decidere  posto   che   l'accoglimento   dell'istanza   di   rimborso
dell'imposta corrisposta  in  piu'  dal  ricorrente  e'  pregiudicata
unicamente dalla normativa che  esclude  i  dipendenti  pubblici  dal
beneficio, previsto per la sola categoria dei lavoratori privati. 
    Si  impone  quindi  la   rimessione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale con conseguente sospensione del presente  procedimento
sino all'esito del giudizio di costituzionalita'. 
 
                              P. Q. M. 
 
    La Commissione tributaria provinciale di Genova, visto l'art.  23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione degli  atti
alla Corte costituzionale  per  la  risoluzione  della  questione  di
costituzionalita' dell'art.  26  del  d.l.  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e dell'art. 2 del  d.l.
27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge 24  luglio  2008,  n.  126
(richiamato dall'art. 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011,  n.
183; Finanziaria 2012) per contrasto con gli articoli 3  e  53  della
Costituzione; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
        Cosi' deciso in Genova, addi' 14 marzo 2016 
 
                  Il Presidente estensore: Delucchi