N. 134 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 aprile 2016

Ordinanza del 12 aprile 2016 del Tribunale  amministrativo  regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da  Gaglione  Pasquale  e  Graziano
Mara  contro  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, U.S.R. - Ufficio scolastico  regionale  per  la  Campania  e
U.S.R. - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.. 
 
Istruzione pubblica - Docenti di ruolo a  tempo  indeterminato  della
  scuola  statale  -  Preclusione  alla  partecipazione  al  concorso
  pubblico per  titoli  ed  esami  finalizzato  all'assorbimento  del
  precariato. 
- Legge 13 luglio 2015, n. 107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
  istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
  legislative vigenti), art. 1, comma 110, ultima parte. 
(GU n.28 del 13-7-2016 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                         (Sezione Terza Bis) 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 3130 del 2016, proposto da: 
        Pasquale Gaglione e Mara Graziano, entrambi  rappresentati  e
difesi dall'avv. Patrizia  Gorgo,  con  domicilio  eletto  presso  lo
studio dell'avv. Salvatore Russo, in Roma, Via Ottaviano n. 9; 
    Contro  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca, U.S.R. - Ufficio scolastico  regionale  per  la  Campania  e
U.S.R. - Ufficio scolastico regionale per la  Lombardia,  in  persona
dei rispettivi legali rappresentanti  pro  tempore,  rappresentati  e
difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,  domiciliati  per  legge
presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
    Per l'annullamento del  decreto  d.g.  M.I.U.R.  n.  106  del  26
febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  26  febbraio
2016, avente ad oggetto l'indizione del concorso pubblico per  titoli
ed esami finalizzato al reclutamento  del  personale  docente  per  i
posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria  di
primo e secondo grado; 
    e per il risarcimento dei  danni  conseguenti  all'illegittimita'
del provvedimento impugnato; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  dell'U.S.R.  -
Ufficio scolastico regionale per la Campania e dell'U.S.R. -  Ufficio
scolastico regionale per la Lombardia; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 7  aprile  2016  la
dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti  i  difensori
come specificato nel verbale; 
    Considerato che, con il  ricorso  in  trattazione,  i  professori
Pasquale Gaglione e Mara Graziano - docenti  di  ruolo  della  scuola
pubblica che aspirano ad insegnare una diversa disciplina e/o  in  un
diverso ordine  di  scuola,  in  relazione  ai  quali  possiedono  la
relativa  abilitazione,  il  primo  immesso  in  ruolo  nella  classe
concorsuale A043 e la seconda nella classe EEEE (scuola primaria)  ed
entrambi aspiranti alla classe A019 (ex A037), il primo in Campania e
la seconda in Lombardia, in  quanto  in  possesso  del  requisito  di
ammissione  alla  partecipazione  al  concorso,   rappresentato   dal
possesso dell'abilitazione nella predetta classe concorsuale A019 (ex
A037), rispettivamente conseguita,  per  il  primo,  mediante  T.F.A.
presso l'Universita' degli  studi  Federico  II  di  Napoli  in  data
1.9.2015 e, per la  seconda,  mediante  T.F.A.  presso  l'Universita'
cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 9  luglio  2013  -  hanno
impugnato il decreto del direttore generale del M.I.U.R. n.  106  del
23 febbraio  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 26 febbraio  2016,  avente  ad
oggetto il «Concorso per titoli ed esami finalizzato al  reclutamento
del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia
della scuola secondaria di primo e secondo  grado»,  nella  parte  in
cui, all'art. 3, rubricato «Requisiti di  ammissione»,  al  comma  2,
dispone testualmente che «1. Ai sensi dell'art. 1, comma  110,  della
legge non puo'  partecipare  ai  concorsi  per  titoli  ed  esami  il
personale docente ed educativo gia' assunto su posti e  cattedre  con
contratto individuale di lavoro a tempo  indeterminato  nelle  scuole
statali» nonche' nella parte in cui, al successivo art. 4,  rubricato
«Domanda di ammissione: termine e modalita' di presentazione»,  comma
3, ultima parte, dispone testualmente che «...I candidati  presentano
la   domanda   di   partecipazione   alla   procedura    concorsuale,
esclusivamente,  attraverso  istanza  POLIS  ai  scusi  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni.  Le
istanze presentate con modalita' diverse, non sono  n  i  alcun  caso
prese in considerazione»; 
    Considerato che il richiamato art. 1, comma  110,  ultima  parte,
della legge  n.  107/2015,  dispone  testualmente  che  «Ai  concorsi
pubblici per  titoli  ed  esami  non  puo'  comunque  partecipare  il
personale docente ed educativo gia' assunto su posti e  cattedre  con
contratto individuale di lavoro a tempo  indeterminato  nelle  scuole
statali» e che, pertanto, sul  punto  in  contestazione,  l'impugnato
art. 3, comma 2, del decreto d.g. M.I.U.R. n.  106  del  23  febbraio
2016 deve ritenersi meramente riproduttivo ed esecutivo  della  norma
legislativa surrichiamata; 
    Considerato che i ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo  e  in
via  dichiaratamente   principale,   ai   fini   di   fare   rilevare
l'illegittimita' del provvedimento impugnato  per  contrasto  con  la
norma primaria di riferimento, la  necessita'  di  procedere  ad  una
lettura costituzionalmente orientata del predetto art. 1, comma  110,
ultima parte, della  legge  n.  107/2015,  ossia  nel  senso  che  la
predetta norma debba essere interpretata nel senso che assuma valenza
preclusiva «della partecipazione dei docenti al concorso  a  cattedre
in un'altra regione rispetto a quella di immissione  in  ruolo  -  in
ipotesi per ottenere il  trasferimento  nella  propria  provincia  di
residenza - ma sempre in relazione alla medesima  classe  concorsuale
per la quale essi sono stati assunti a tempo indeterminato. E  cosi',
per esempio, il docente siciliano assunto a  tempo  indeterminato  in
Lombardia per la classe di concorso A019, non potrebbe partecipare al
concorso a cattedre in Sicilia per la  medesima  classe  di  concorso
A019. Cosi' interpretata, dunque, la disposizione di  legge  andrebbe
letta nei seguenti termini: "Ai concorsi pubblici per titoli ed esami
non puo' comunque partecipare il personale docente ed educativo  gia'
assunto (ndr  per  la  medesima  classe  concorsuale  ma  in  diversa
regione) su posti e cattedre coli contratto individuale di  lavoro  a
tempo indeterminato nelle scuole statali"»; 
    Considerato   che,   tuttavia,   un'interpretazione   nel   senso
prospettato della norma di cui trattasi, alla luce del suo chiaro  ed
inequivocabile tenore testuale, nei termini di cui in precedenza, che
non   lascia,   appunto,   alcun    margine    effettivo    per    un
(ri)dimensionamento della sua portata applicativa,  non  puo'  essere
fondatamente propugnata  (atteso,  altresi',  che  la  norma  ripete,
sostanzialmente,   il   suo   contenuto   da   analoga   disposizione
ministeriale gia' inserita nell'art. 2, comma 6, del d.d.g.  M.I.U.R.
n. 82 del 2012, la  quale,  in  tal  modo,  e'  stata,  pertanto,  in
sostanza appositamente «legificata»); 
    Considerato, infatti, che non puo'  fondatamente  argomentarsi  a
contrario avuto riguardo al precedente disposto normativo di  cui  al
comma 104, relativo al piano straordinario di assunzioni  di  cui  ai
commi  immediatamente  precedenti,  nella  parte  in  cui  stabilisce
testualmente che «E' escluso dal piano straordinario di assunzioni il
personale gia' assunto  quale  docente  a  tempo  indeterminato  alle
dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al
comma 96, lettere a)  e  b),  e  indipendentemente  dalla  classe  di
concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali  vi
e' iscritto o in cui e' assunto», atteso che, sebbene il  comma  110,
che  interessa  in  questa  sede,  non  contenga  la   specificazione
ulteriore evidenziata di cui da ultimo - riferita,  appunto,  proprio
all'irrilevanza esplicita, ai fini  di  interesse,  della  classe  di
concorso, del tipo di posto e del grado di istruzione - tuttavia,  la
formulazione  appare,   evidentemente,   proprio   in   mancanza   di
limitazioni  puntuali  al  riguardo,   onnicomprensiva   e,   quindi,
riferita,  senza  limitazioni  di  alcun  genere,  alla   fattispecie
generale del docente di ruolo  a  tempo  indeterminato  della  scuola
statale, fattispecie la quale si caratterizza, pertanto,  per  i  due
elementi  congiunti  dell'essere  docente  della  scuola  statale   e
dell'essere di ruolo e titolare di contratto a tempo indeterminato; 
    Considerato che, pertanto, dovendo offrire, in questa sede, della
predetta norma l'unica interpretazione possibile evincibile  dal  suo
tenore testuale (nonche' dalla sua asserita  ratio  ispiratrice,  che
dovrebbe essere quella di realizzare una progressiva eliminazione del
cd. precariato storico della scuola, per come rilevata  ed  ribadita,
anche da ultimo, negli scritti difensivi della stessa amministrazione
ministeriale resistente) - nel senso che non  puo'  partecipare  alla
predetta procedura concorsuale il personale  docente  (ed  educativo)
gia' assunto su posti e cattedre con contratto individuale di  lavoro
a tempo indeterminato nelle scuole statali,  indipendentemente  dalla
classe concorsuale  e  dall'ordine  della  scuola  -  ai  ricorrenti,
proprio in quanto, appunto, come in  precedenza  rilevato,  entrambi,
allo stato, docenti di ruolo  con  contratto  a  tempo  indeterminato
nella scuola statale, e' preclusa dalla  normativa  richiamata,  come
pedissequamente recepita nel bando impugnato nella parte di specifico
interesse,  in  via  immediata  e  diretta,  la  partecipazione  alla
procedura concorsuale di cui trattasi (tanto e' vero che  entrambi  i
ricorrenti hanno dedotto, in  ricorso,  nelle  relative  premesse  in
fatto, di avere effettivamente presentato nei  termini  previsti  dal
bando della procedura, ossia entro la data  del  30  marzo  2016,  la
domanda di partecipazione alla procedura  concorsuale  in  questione,
sebbene  esclusivamente  in  modalita'  cartacea,  ossia   nell'unica
modalita' in concreto praticabile per questi ultimi,  avuto  riguardo
al richiamato disposto del comma 3 dell'art. 4 del bando che non  gli
ha consentito l'inoltro in via  telematica,  ma,  comunque,  con  una
modalita'  che,  proprio  ai  sensi  di  cui  alla  norma  da  ultimo
richiamata ed in  virtu'  della  preclusione  ivi  disposta,  non  e'
giuridicamente   valida   ai   fini   di   consentirgli   di   essere
effettivamente ammessi,  tanto  e'  vero  che,  oltre  al  comma  110
dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, i ricorrenti impugnano anche
il disposto di cui all'art. 4, nella parte di specifico interesse); 
    Considerato che la predetta norma di rango primario, aggiunge, in
definitiva,  un  requisito  ulteriore,  sebbene  da   intendersi   in
negativo, rispetto alla norma base di  cui  all'art.  402  del  testo
unico n. 297/1994, il quale individua, tra i requisiti di  ammissione
alle   procedure   concorsuali,   esclusivamente    la    laurea    e
l'abilitazione; 
    Considerato che i ricorrenti hanno dedotto, in  via  subordinata,
l'illegittimita' costituzionale della  norma  di  cui  al  richiamato
comma 110, ultima parte, dell'art. 1 della legge n. 107/2015: 
    per violazione dell'art. 2 della Costituzione, per violazione del
principio dell'affidamento per non potere piu' spendere i  ricorrenti
il titolo abilitativo  da  questi  conseguito  nonostante  il  chiaro
tenore testuale dell'art. 402 del testo unico n. 297 del  1994,  allo
stato ancora in vigore, il quale individua, appunto, tra i  requisiti
di  ammissione  alle   procedure   concorsuali   di   cui   trattasi,
esclusivamente la laurea e l'abilitazione; 
    per violazione  dei  principi  di  pari  opportunita'  e  di  non
discriminazione sottesi al principio di uguaglianza di cui all'art. 3
della Costituzione, in quanto, mentre non  possono  partecipare  alla
procedura concorsuale di cui trattasi, nemmeno per una diversa classe
concorsuale o per un diverso ordine  di  scuola,  gli  insegnanti  di
ruolo della scuola statale con contratto indeterminato  ancorche'  in
possesso  del  relativo  titolo  di  abilitazione,  possono,  invece,
pacificamente parteciparvi i docenti  in  servizio  con  contratto  a
tempo determinato presso le medesime scuole statali,  i  docenti  con
contratto a tempo indeterminato alle dipendenze delle scuole  private
paritarie nonche' tutto  il  personale  non  docente  dipendente  dal
M.I.U.R. in possesso della  relativa  abilitazione  (quali  a  titolo
esemplificativo, ad esempio, il personale amministrativo, tecnico  ed
ausiliario, i tecnici di laboratorio,  gli  addetti  alle  segreterie
etc.); 
    per violazione dell'art.  4  della  Costituzione,  in  quanto  al
cittadino non e' consentito di potere concorrere al  fine  conseguire
l'assunzione a  tempo  indeterminato  in  relazione  ad  un'attivita'
professionale   maggiormente   consona   alle    proprie    capacita'
professionali; 
    per violazione del principio di  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione di cui all'art.  97,  comma  1,  della  Costituzione,
avuto riguardo alla finalita' perseguita per  mezzo  della  selezione
effettuata  tramite  il  concorso  pubblico  per  l'assunzione   alle
dipendenze dell'amministrazione pubblica; 
    per violazione  del  principio  di  accesso  dei  cittadini  agli
impieghi pubblici di cui all'art. 51, comma 1, della Costituzione, in
quanto ai ricorrenti e' definitivamente  preclusa  la  partecipazione
alla procedura concorsuale di cui trattasi in  posizione  di  parita'
con gli  altri  aspiranti  ed  e',  pertanto,  violato  il  principio
meritocratico; 
    Considerato che l'amministrazione  ministeriale  intimata  si  e'
costituita in giudizio depositando atto di  mera  forma  in  data  29
marzo 2016 e, successivamente, in data 4 aprile 2016, una  articolata
memoria difensiva con la quale  ha  argomentatamente  dedotto,  nella
parte di specifico interesse, l'infondatezza nel merito del  ricorso,
del  quale  ha  chiesto  il  rigetto,  sulla  base  delle  assorbenti
considerazioni di cui di seguito: 
    la ratio  ispiratrice  della  disposizione  in  contestazione  e'
quella di «realizzare la progressiva eliminazione  del  fenomeno  del
cd. "precariato storico"»; 
    ai fini di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 97  della
Costituzione, non sono «equiparabili, ai fini della partecipazione al
concorso, le  posizioni  dei  candidati  precari,  che  ambiscono  ad
ottenere un posto di lavoro, rispetto a quella dei  concorrenti  gia'
assunti in scuole statali, che ambiscono ad ottenere un  ulteriore  e
diverso ruolo» e, pertanto, «non puo' desumersi alcuna disparita'  di
trattamento in dipendenza della disposizione censurata»; 
    «trattandosi di concorso finalizzato al reclutamento  di  docenti
della  scuola  pubblica,  tramite  il  primo  concorso  ordinario   a
cattedra, la partecipazione allo stesso deve  ritenersi  (ovviamente)
preclusa a quanti siano gia' docenti nelle scuole statali»; 
    l'aspirazione a un diverso ruolo lavorativo nella scuola  statale
puo' essere conseguito dai docenti di ruolo  con  contratto  a  tempo
indeterminato  attraverso  i  diversi  istituti  amministrativi   del
passaggio di ruolo e della mobilita' professionale di cui all'art.  3
del C.C.N.L. integrativo sottoscritto in data 23 febbraio 2015; 
    Considerato che, con contestuale e separata ordinanza,  e'  stata
accolta, in sede  cautelare,  l'istanza  di  sospensione  incidentale
dell'esecutivita' del provvedimento impugnato fino alla  restituzione
degli atti da parte della  Corte  costituzionale  -  con  contestuale
riserva di immediata fissazione della  camera  di  consiglio  per  la
definitiva trattazione  dell'istanza  cautelare  non  appena  saranno
restituiti i relativi atti da parte della Corte  costituzionale  -  e
specificatamente nella parte di cui all'art. 3, comma 2,  del  d.d.g.
M.I.U.R. n. 106 del 23 febbraio 2016,  preclude  in  via  diretta  ed
immediata ai ricorrenti di essere ammessi alla procedura  concorsuale
di cui trattasi, alla luce della  rilevanza  e  della  non  manifesta
infondatezza   della   questione   di   legittimita'   costituzionale
prospettata in ricorso, avente ad oggetto l'ultima  parte  del  comma
110 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015,  rispetto  ai  parametri
costituzionali  di  cui  agli  articoli  2,  3,  4,  51  e  97  della
Costituzione - Corte costituzionale cui, con la  presente  ordinanza,
e' rimessa la relativa questione nei termini di cui di seguito; 
    Considerato che, sebbene con riferimento  al  precedente  decreto
d.g. M.I.U.R. n. 82 del 2012, la sezione ha avuto modo, da ultimo, di
ritenere l'illegittimita' di clausola avente analogo contenuto  e  di
cui al comma 6 dell'art. 2 del predetto decreto (cfr.,  nei  termini,
la sentenza tribunale amministrativo regionale Lazio - Roma, sez. III
bis, n. 11380/2015, con la quale  e'  stato  superato  il  precedente
della sezione di  cui  alla  sentenza  n.  7393/2015,  che  e'  stata
confermata, nelle more, in sede di appello cautelare, con l'ordinanza
del C.d.S., sez. VI., n. 3953/2015); 
    Considerato  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata da parte ricorrente  e'  rilevante  nel  presente  giudizio
proprio in quanto  ai  ricorrenti,  entrambi  docenti  di  ruolo  con
contratto a tempo indeterminato nella  scuola  statale,  e'  preclusa
dalla normativa richiamata, come pedissequamente recepita  nel  bando
impugnato,  in  via  immediata  e  diretta,  la  partecipazione  alla
procedura  concorsuale  di  cui  trattasi  per  una  diversa   classe
concorsuale o per un diverso ordine  della  scuola  e,  pertanto,  il
procedimento pendente  non  puo'  essere  definito  indipendentemente
dalla  soluzione  della  questione  di  legittimita'   costituzionale
sollevata; 
    Considerato che, peraltro, la rilevanza della  questione  non  e'
parimenti esclusa dalla natura cautelare del giudizio nell'ambito del
quale la questione di costituzionalita' viene sollevata atteso che il
giudizio cautelare viene ad essere articolato in due fasi  e,  mentre
nella prima fase, si accoglie la domanda cautelare «a termine», ossia
solo  fino  alla  decisione  della  questione  di   costituzionalita'
contestualmente  sollevata,  invece,  soltanto  nella  seconda  fase,
all'esito   del   giudizio   di    costituzionalita',    si    decide
«definitivamente» sulla predetta domanda, tenendo conto, per valutare
se  sussiste  il  fumus  boni  iuris,  della  decisione  della  Corte
costituzionale, sulla domanda cautelare, atteso che la  stessa  Corte
costituzionale, proprio con riferimento a questioni  di  legittimita'
sollevate in sede cautelare, ha, in piu' occasioni, osservato che  la
potestas iudicandi non puo' ritenersi esaurita quando la  concessione
della misura cautelare, come nella  specie,  e'  fondata,  quanto  al
fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dovendosi, in tal  caso,  la  sospensione
dell'efficacia del  provvedimento  impugnato  ritenere  di  carattere
provvisorio e temporaneo fino alla  ripresa  del  giudizio  cautelare
dopo l'incidente di legittimita' costituzionale (ex  plurimis,  sulla
possibilita' di sollevare questioni  di  legittimita'  costituzionale
nell'ambito del giudizio cautelare, vedi le ordinanze  nn.  150/2012,
307/2011, 211/2011, 236/2010 e 128/2010); 
    Considerato,  altresi',  che  da  ultimo,  e'  stato,   comunque,
ritenuto, al riguardo, che «nel  nuovo  processo  amministrativo,  la
concessione della misura cautelare, ai sensi dell'art. 55, comma  11,
del decreto legislativo n. 104 del 2010, comporta l'instaurazione del
giudizio di merito senza necessita' di ulteriori adempimenti, con  la
conseguenza che la questione di legittimita'  costituzionale  non  e'
intempestiva rispetto a tale sede contenziosa, essendo ora il giudice
provvisto di piena potesta' decisoria.  La  questione,  quindi,  deve
considerarsi rilevante» (cfr.,  nei  termini,  Corte  costituzionale,
sentenza n. 200 del 16 luglio 2014); 
    Considerato, altresi', che, pur essendo, al momento,  decorso  il
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso di cui trattasi, non si ravvisano, tuttavia, sulla base  del
consolidato orientamento nella materia,  eventuali  controinteressati
che sarebbero dovuti essere previamente evocati in  giudizio  e  cui,
pertanto, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato; 
    Considerato, altresi', che la predetta questione di  legittimita'
costituzionale non e' manifestamente infondata per le  considerazioni
di cui di seguito: 
    1) in relazione all'art. 3 della  Costituzione,  da  solo  ed  in
combinato disposto con il successivo art.  97,  nella  parte  in  cui
esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione  pubblica,
rilevano i principi di pari opportunita' e di non discriminazione,  i
quali sono sottesi al principio di uguaglianza, in quanto - premesso,
in punto di fatto, che la procedura concorsuale di  cui  trattasi  e'
stata bandita  (soltanto)  a  distanza  di  4  (quattro)  anni  dalla
precedente e di cui  al  d.d.g.  M.I.U.R.  n.  82  del  2012,  mentre
quest'ultimo e' stato bandito a distanza di oltre  12  (dodici)  anni
dall'ultima precedente procedura concorsuale: 
    l'esclusione del personale docente di ruolo a tempo indeterminato
delle scuole statali dalla partecipazione alla procedura  concorsuale
di cui trattasi si fonda evidentemente sulle due seguenti circostanze
di  fatto,  avuto  specifico  riguardo  alla  posizione  del  docente
titolare di un contratto di insegnamento: 
    l'avere stipulato un contratto a tempo indeterminato e non invece
soltanto a tempo determinato (alle dipendenze della scuola statale); 
    l'essere stati assunti con contratto a tempo  indeterminato  alle
dipendenze della scuola statale e non invece alle dipendenze  di  una
scuola privata paritaria; 
    la predetta contestata esclusione si fonda sui suddetti elementi,
ossia la durata del contratto di lavoro e la  natura  del  datore  di
lavoro, i quali, tuttavia, non sono  parametri  ragionevoli  ai  fini
dell'individuazione della platea dei docenti che possono  partecipare
al concorso pubblico per il reclutamento del personale docente  della
scuola con la conseguente ingiustificata disparita' di trattamento; 
    la circostanza addotta da parte  dell'amministrazione  -  secondo
cui  non  sarebbero  equiparabili,  ai   fini   dell'interesse   alla
partecipazione al concorso, le posizioni dei candidati precari  della
scuola statale, i quali ambiscono a  ottenere  un  posto  di  lavoro,
rispetto a quella dei concorrenti gia' assunti nelle predette  scuole
statali, i quali ambiscono, invece, a ottenere  un  ulteriore  titolo
abilitativo - non coglie nel segno e  non  assume  valenza  dirimente
proprio in quanto, come esattamente rappresentato in ricorso - mentre
non possono partecipare alla procedura concorsuale di  cui  trattasi,
nemmeno per una diversa classe concorsuale o per un diverso ordine di
scuola, i docenti di ruolo della scuola statale con contratto a tempo
indeterminato,  ancorche'  in  possesso  del   relativo   titolo   di
abilitazione - possono, invece, pacificamente parteciparvi i  docenti
in servizio con contratto a  tempo  determinato  presso  le  medesime
scuole statali, i docenti con contratto a  tempo  indeterminato  alle
dipendenze delle scuole private paritarie nonche' tutto il  personale
non docente  dipendente  dal  M.I.U.R.  in  possesso  della  relativa
abilitazione e, ancora, il personale dipendente a tempo indeterminato
presso altre amministrazioni pubbliche anche statali o  anche  presso
enti privati, purche' in possesso del  relativo  titolo  abilitativo,
con la conseguenza che non e' dato comprendere  perche'  soltanto  ai
docenti  di  ruolo  della  scuola  statale  con  contratto  a   tempo
indeterminato sia preclusa la suddetta partecipazione; 
    ne' puo' fondatamente ritenersi che  la  dedotta  disparita'  sia
giustificata dalla  specifica  finalita'  perseguita  dalla  relativa
normativa, per come rappresentata negli scritti difensivi,  anche  da
ultimo, dell'amministrazione  resistente,  di  assorbimento  del  cd.
precariato storico della scuola atteso che: 
    la procedura in questione non puo' essere utilizzata per svolgere
una funzione di «sistemazione» dei cd. precari storici della  scuola,
proprio in quanto si tratta di un concorso pubblico  (per  titoli  ed
esami) che ha come «causa tipica» la  selezione  dei  candidati  piu'
meritevoli; 
    l'interesse pubblico di efficienza e  buon  andamento  perseguito
con la procedura concorsuale  deve  essere  primariamente  quello  di
selezionare i migliori candidati per le  posizioni  professionali  da
ricoprire, con la conseguenza che la  limitazione  della  platea  dei
candidati nei termini  indicati  e'  indubbiamente  poco  consona  al
perseguimento della predetta finalita' concorsuale; 
    eventuali diversi fini che  si  intendessero  perseguire  con  il
concorso pubblico di cui trattasi avrebbero, comunque, dovuto  essere
espressamente  previsti  e  puntualmente  individuati  da  parte  del
legislatore (e, soprattutto, nel merito, comunque, da esso perseguiti
con diversi strumenti); 
    nello specifico, la predetta invocata finalita' -  ovvero  quella
di eliminare il cd. precariato storico della  scuola  -  non  risulta
essere stata esplicitamente indicata nei richiesti termini  da  parte
del legislatore con specifico riferimento alla procedura  concorsuale
di reclutamento del personale docente  della  scuola  per  titoli  ed
esami; 
    inoltre l'obiettivo di cui sopra, rappresentato dalla  necessita'
di garantire la progressiva eliminazione del cd.  precariato  storico
della scuola, assolutamente meritevole di tutela, alla luce anche del
rilevante contenzioso in materia, e' stato perseguito, da  parte  del
medesimo legislatore, di gia'  con  il  cd.  piano  straordinario  di
assunzione, di cui ai commi 95 e seguenti del predetto art.  1  della
medesima legge n. 107 del 2015, che  ha  condotta  all'assunzione  in
ruolo di un numero  assolutamente  rilevante  di  cd.  precari  della
scuola; 
    e, altresi', il disposto di cui all'ultima parte del comma 110  e
di cui trattasi si riferisce, per come e'  testualmente  formulato  e
per il suo posizionamento all'interno della disposizione  legislativa
in questione, in via generale,  a  tutti  «i  concorsi  pubblici  per
titoli ed esami» finalizzati al reclutamento  del  personale  docente
della scuola «a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma  114»
e, pertanto, si caratterizza per essere una disposizione di carattere
generale e destinata a operare a pieno regime sin da subito  e  senza
limiti temporali finali  di  riferimento,  e,  pertanto,  applicabile
anche ad eventuali futuri concorsi pubblici per  titoli  ed  esami  i
quali possano svolgersi in un arco temporale in cui le cd. G.A.E.  si
siano oramai gia' definitivamente esaurite, e quindi non vi sia  piu'
la possibilita' di attingere direttamente alle stesse ai  fini  delle
immissioni   in   ruolo,    procedura    precipuamente    finalizzata
all'assorbimento  del  predetto  precariato  nella  scuola  pubblica,
atteso che il precedente comma 109 dispone, al riguardo,  che  «Fermo
restando quanto previsto nei commi da 95 a 105,  nel  rispetto  della
procedura autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e  3-bis,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'accesso
ai ruoli a tempo indeterminato del  personale  docente  ed  educativo
della scuola statale avviene con le seguenti modalita': 
    a) mediante concorsi pubblici nazionali  su  base  regionale  per
titoli ed esami ai sensi dell'art. 400 del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma
113 del presente articolo. ...; ... 
    c) per l'assunzione del personale docente ed educativo,  continua
ad applicarsi l'art. 399, comma 1, del testo unico di cui al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale  scorrimento  delle
relative graduatorie ad esaurimento; ...»; 
    la  trasformazione  delle  graduatorie  permanenti  in  altre   a
esaurimento e di cui all'art. 1, comma 605, lettera c),  della  legge
n. 296 del 2006, ha inteso, infatti, proprio consentire, da un  lato,
l'assorbimento del precariato storico dei docenti della scuola  come,
peraltro, espressamente riconosciuto anche dalla Corte costituzionale
al riguardo (cfr., nei  termini,  Corte  costituzionale  n.  41/2011,
specificatamente al par. 3.2)  nonche',  dall'altro,  riportare  alla
piu'  rigorosa  selezione  concorsuale  (attraverso   una   procedura
pubblica che deve essere  pertanto  tendenzialmente  aperta  a  tutti
coloro che siano in possesso dei  relativi  titoli  professionali  di
ammissione); 
    l'addotta finalita' di porre fine al fenomeno specifico  del  cd.
precariato storico nella scuola finisce per essere  contraddetto,  in
realta',  proprio  dall'insussistenza,  nella  richiamata  normativa,
considerata nel suo complesso,  di  una  specifica  limitazione  alla
partecipazione alla predetta procedura concorsuale del personale  non
docente  dipendente  dal  M.I.U.R.   in   possesso   della   relativa
abilitazione e del personale dipendente a tempo indeterminato  presso
altre amministrazioni pubbliche, purche'  in  possesso  del  relativo
titolo abilitativo; 
    la  circostanza  che  si   tratti   di   un   concorso   pubblico
specificatamente finalizzato al reclutamento di docenti della  scuola
pubblica non e', poi, di per se' ostativa al consentire, anche a  chi
e'  gia'  stato  immesso  definitivamente  nei  ruoli  della   scuola
pubblica,  e   tuttavia   aspiri   a   raggiungere   una   condizione
professionale piu' confacente alla propria preparazione  culturale  e
professionale e alle proprie aspirazioni personali, di partecipare  a
una   procedura   concorsuale   pubblica   finalizzata   proprio   al
reclutamento di personale docente nella scuola  statale,  poiche'  il
reclutamento e', comunque, effettuato anche nel caso in cui, appunto,
sia assunto in ruolo, per un diverso  ordine  di  scuola  o  per  una
diversa  classe  concorsuale,  un  docente  gia'  in  ruolo  a  tempo
indeterminato, avuto specifico riferimento proprio  all'ordine  della
scuola o alla classe concorsuale cui questi ambisce di  accedere  con
la ammissione ed il successivo  eventuale  superamento  del  pubblico
concorso; 
    premesso che la mobilita' professionale, nella  scuola,  consiste
nel trasferimento di personale, di un ruolo a un  altro,  oppure  nel
passaggio di cattedra, da una classe  di  concorso  ad  un'altra  del
medesimo ruolo, e che questa tipologia  specifica  di  mobilita'  del
personale ha come obiettivo principale di risolvere e di prevenire il
soprannumero dei docenti,  ma  anche  di  valorizzare  le  esperienze
acquisite dai docenti e che la predetta mobilita' e' accessibile agli
insegnanti, per quanto di specifico interesse, che hanno superato  il
periodo di prova e che sono  in  possesso  dell'abilitazione  per  il
ruolo richiesto - la circostanza che, ai sensi del  precedente  comma
108,  «Per  l'anno  scolastico  2016/2017   e'   avviato   un   piano
straordinario di mobilita' territoriale e professionale  su  tutti  i
posti  vacanti  dell'organico  dell'autonomia,  rivolto  ai   docenti
assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico  2014/2015»,  e
che,  comunque,  i  docenti  in  questione  possano  avvalersi  della
predetta mobilita' professionale ai fini di soddisfare le  rispettive
aspettative di miglioramento della  propria  posizione  lavorativa  e
professionale  sia  in  termini  qualitativi   che   economici,   non
costituisce circostanza idonea a  supportare  la  legittimita'  della
scelta  del  legislatore  contestata  in  questa  sede,  atteso  che,
comunque, trattasi di istituti, ossia la mobilita' professionale,  da
un lato, e la partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami
per il reclutamento  del  personale  docente  della  scuola  statale,
dall'altro, che si svolgono su piani  completamente  diversi  tra  di
loro,  atteso  che,  mentre  per  la  mobilita'  professionale,  sono
previsti apposite tabelle con i relativi punteggi, che  prevedono  un
punteggio di servizio e di anzianita' ed un punteggio per titoli,  ai
fini della formazione delle relative  graduatorie,  invece,  in  sede
concorsuale pubblica per titoli ed esami, assumono valenza  rilevante
i punteggi conseguiti dai candidati nelle relative plurime  prove  di
concorso, e di istituti, i  quali  hanno,  comunque,  tempistiche  ed
effetti non perfettamente sovrapponibili tra di loro; 
    in ogni caso, l'ammissione alla partecipazione al concorso di cui
trattasi dei docenti gia' assunti a tempo indeterminato nelle  scuole
statali determina, nel caso di esito favorevole, la  loro  assunzione
nella «nuova» posizione, con  conseguente  scopertura  della  vecchia
posizione e con conseguente possibilita' di  successiva  assegnazione
di quest'ultima ad altro soggetto; 
    2) in relazione all'art. 4, comma 2,  della  Costituzione,  nella
parte in cui dispone che «Ogni cittadino ha il  dovere  di  svolgere,
secondo le proprie possibilita' e la propria scelta, una attivita'  o
una funzione che concorra al progresso materiale o  spirituale  della
societa'», da solo ed  in  combinato  disposto  con  l'art.  2  della
Costituzione, in quanto: 
    la predetta norma riconosce al cittadino il diritto  alla  scelta
dell'attivita' lavorativa  che  intenda  svolgere  sulla  base  delle
proprie possibilita' e del modo in cui intenda svolgere  la  predetta
attivita', come mezzo  fondamentale  di  realizzazione  e  attuazione
dell'interesse  allo  sviluppo  della  propria  personalita',   senza
discriminazione che non siano quelle derivanti  dalla  capacita'  e/o
dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attivita'; 
    la  liberta'  delle  scelte  professionali  e',  pertanto,  mezzo
essenziale di sviluppo della personalita', nei termini  di  cui  agli
articoli 2 e 4 della Costituzione; 
    se e' vero che gli  articoli  4  e  35  della  Costituzione,  nel
garantire il diritto al lavoro, ne rimettono l'attuazione, quanto  ai
tempi e ai modi, alla  discrezionalita'  del  legislatore,  tuttavia,
nella  fattispecie,  puo'  fondatamente  ritenersi  che  il  predetto
legislatore ha esercitato il proprio potere in modo  non  confacente,
atteso  che  l'impossibilita'  di  partecipare   ad   una   procedura
concorsuale  pubblica  finalizzata  al  reclutamento  del   personale
docente della scuola al fine di concorrere per una classe di concorso
o un  ordine  di  scuola  ritenuta  da  parte  dell'interessato  piu'
gratificante e/o in concreto piu' remunerativa, per la  quale  questi
sia  in  possesso  del  relativo  titolo  abilitativo,  finisce   per
vanificare, in concreto, un apposito percorso di studi -  impegnativo
sia sotto il profilo temporale che  sotto  il  profilo  economico  da
questi seguito - finalizzato ad  una  maggiore  professionalizzazione
del medesimo senza che l'elemento dirimente sulla base del  quale  la
disposizione  di  cui  trattasi  e'  stata  adottata,  ossia  l'avere
stipulato un contratto di docenza  di  ruolo  a  tempo  indeterminato
nella  scuola  statale  in  qualsiasi  ordine  di  scuola  o   classe
concorsuale, sia in alcun modo riconducibile a requisiti di capacita'
e/o di merito, senza  considerare  che,  peraltro,  gli  interessati,
proprio al fine di conseguire il possesso della relativa abilitazione
per la specifica  classe  concorsuale  e  ordine  di  scuola,  devono
intraprendere uno specifico percorso di studi il  quale,  sulla  base
dell'attuale normativa legislativa in vigore,  costituisce,  appunto,
l'unico requisito di accesso alla procedura concorsuale pubblica  per
il reclutamento del personale docente della scuola statale; 
    3) in relazione all'art. 51, comma 1, della  Costituzione,  nella
parte in cui dispone che «tutti i cittadini  ...  possono  concorrere
agli uffici pubblici ... in condizioni di eguaglianza» in quanto: 
        e' preclusa immotivatamente e illegittimamente ai ricorrenti,
esclusivamente in quanto docenti di ruolo a tempo indeterminato della
scuola statale, la possibilita' di concorrere in posizione di parita'
con i docenti cd. precari della scuola  ai  fini  dell'immissione  in
ruolo in un diverso ordine di scuola  o  in  una  diversa  classe  di
concorso; 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio -  Roma  (Sezione
terza bis): 
    dichiara  rilevanti   per   la   decisione   dell'impugnativa   e
dell'incidente cautelare proposti con il ricorso introduttivo  e  non
manifestamente infondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 110, ultima parte, della legge n.  107  del  2015,
nei termini e per le ragioni esposti in  motivazione,  per  contrasto
con gli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 della Costituzione; 
    sospende il giudizio in corso; 
    ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le  parti  in  causa
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata
al presidente del Senato della  Repubblica  ed  al  presidente  della
Camera dei deputati; 
    dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della  stessa
segreteria, alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma nella  camera  di  consiglio  del  giorno  7
aprile 2016 con l'intervento dei magistrati: 
    Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF, estensore; 
    Ines Simona Immacolata Pisano, consigliere; 
    Francesca Romano, referendario. 
 
                Il Presidente, estensore: Quiligotti