N. 168 ORDINANZA 3 maggio - 13 luglio 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Disposizioni concernenti il processo di  mobilita'
  e di stabilizzazione del personale delle Province. 
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione  del
  bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge  di  stabilita'
  2015), art. 1, commi 425 e 426. 
-   
(GU n.29 del 20-7-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  commi
425 e 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita'  2015),  promosso  dalla  Regione   Veneto   con   ricorso
notificato il 27  febbraio  2015,  depositato  il  9  marzo  2015  ed
iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 2016 il Giudice relatore
Mario Rosario Morelli; 
    uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la  Regione
Veneto e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe resistito dal Presidente
del Consiglio dei ministri, la Regione  Veneto  ha  impugnato  -  per
sospetto contrasto con gli artt. 3, 5, 35,  97,  114,  117,  terzo  e
quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma,  e  120  della
Costituzione - varie disposizioni della legge 23  dicembre  2014,  n.
190  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015),  tra  le  quali,
per quanto qui rileva, quelle di cui ai  commi  425  e  426  del  suo
articolo 1. 
    Considerato che, con riguardo  alle  due  suddette  disposizioni,
concernenti  il  processo  di  mobilita'  e  di  stabilizzazione  del
personale delle Province, la ricorrente, con l'atto introduttivo  del
giudizio, non ha formulato  alcuna  specifica  censura  e,  solo  con
successive memorie, ne ha tardivamente - e quindi inammissibilmente -
motivato l'impugnativa in ragione di un loro  prospettato  «nesso  di
"conseguenzialita' logico giuridica"» con la disposizione di  cui  al
precedente comma 421, in tema di riduzione  forzosa  della  dotazione
organica delle Province: disposizione, quest'ultima,  il  cui  esame,
riservato a distinta pronuncia, ha superato, comunque, il  vaglio  di
costituzionalita' (sentenza n. 159 del 2016); 
    che la questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
commi  425  e  426,  della  legge  n.  190  del  2014  e',  pertanto,
manifestamente inammissibile. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 425 e 426, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge  di  stabilita'  2015),
promossa, in riferimento agli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117,  terzo  e
quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma,  e  120  della
Costituzione, dalla  Regione  Veneto,  con  l'ordinanza  in  epigrafe
indicata. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Carmelinda MORANO, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Carmelinda MORANO