N. 171 ORDINANZA 15 giugno - 13 luglio 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio   e   contabilita'   pubblica   -   Commissariamento   delle
  amministrazioni provinciali. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione  del
  bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge  di  stabilita'
  2014), art. 1, comma 325. 
-   
(GU n.29 del 20-7-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,   Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Giulio
  PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
325, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita'  2014),  promosso  dalla  Regione   Veneto   con   ricorso
notificato il 25-26 febbraio 2014, depositato  in  cancelleria  il  7
marzo 2014 e iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2014. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 15  giugno  2016  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato il 7 marzo 2014, la  Regione
Veneto ha impugnato l'art. 1, comma  325,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014),  in  riferimento
agli artt. 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione; 
    che, con atto depositato il 4 aprile 2014, si  e'  costituito  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che  il  ricorso  sia
dichiarato inammissibile o infondato; 
    che, in data 22 dicembre 2015, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha depositato, in entrambi i  giudizi,  memoria,  segnalando
che, dopo la presentazione del ricorso, e' stata adottata la legge  7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni  di  comuni),  ed  insistendo  sulle
proprie conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione; 
    che in data 5  gennaio  2016  la  Regione  Veneto  ha  depositato
memoria, ribadendo l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni
censurate anche a seguito del mutato quadro normativo; 
    che, con atto depositato il 2 febbraio 2016, la Regione Veneto ha
rinunciato al ricorso; 
    che in data 23 febbraio 2016  e'  stata  depositata  accettazione
della rinuncia da parte del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
come da delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016. 
    Considerato che con riguardo alla questione proposta vi e'  stata
rinuncia da parte della Regione ricorrente e  accettazione  da  parte
del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia  al  ricorso,  seguita
dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione
del processo (ex multis, ordinanze n. 119 e n. 35 del 2016, n. 93, n.
79 e n. 73 del 2015). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                   Carmelinda MORANO, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Carmelinda MORANO