N. 181 ORDINANZA 22 giugno - 15 luglio 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Straniero e apolide - Assegno  sociale  -  Condizioni  -  Titolarita'
  della carta di soggiorno. 
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione  del
  bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
  2001), art. 80, comma 19. 
-   
(GU n.29 del 20-7-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo
  CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano  AMATO,
  Silvana SCIARRA, Nicolo' ZANON, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  80,  comma
19, della legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2001), promosso dal Tribunale ordinario di Piacenza,  nel
procedimento  vertente  tra  C.B.  e   l'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 20 maggio 2015, iscritta
al n. 189 del registro ordinanze 2015  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2015. 
    Udito nella camera di consiglio del 22  giugno  2016  il  Giudice
relatore Alessandro Criscuolo. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 20 maggio 2015 (r.o. n.  189  del
2015), il Tribunale ordinario di Piacenza, in funzione di giudice del
lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38  e  117,
primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in  relazione  all'art.
14  della  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei   diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma  il  4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4  agosto  1955,
n. 848 e all'art.  1  del  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione
medesima, firmato a Parigi il 20 marzo  1952  e  reso  esecutivo  con
legge n. 848  del  1955,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 80,  comma  19,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2001), nella parte in  cui  subordina
al  requisito  della  titolarita'  della  carta   di   soggiorno   la
concessione agli stranieri  legalmente  soggiornanti  nel  territorio
dello Stato della indennita' di comunicazione prevista in favore  dei
sordomuti dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n.  508
(Norme integrative in materia di assistenza economica  agli  invalidi
civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti); 
    che il giudice a quo, ha premesso di dover decidere sulla domanda
proposta da un cittadino extracomunitario, regolarmente  soggiornante
in Italia dall'aprile del 2008, volta ad ottenere l'erogazione  della
indennita' di comunicazione per sordi  prelinguali  ultradiciottenni,
negatagli dall'INPS per via  del  mancato  possesso  della  carta  di
soggiorno; 
    che, in punto di rilevanza, il rimettente  ha  individuato  nella
norma impugnata, la quale subordina la concessione dell'indennita' di
comunicazione alla titolarita'  della  carta  di  soggiorno,  l'unico
ostacolo all'accoglimento della domanda proposta  dal  ricorrente  il
quale risulta in  possesso  di  tutti  gli  altri  requisiti  per  il
riconoscimento del beneficio; 
    che, ha aggiunto il Tribunale, sebbene «le sentenze  della  Corte
Costituzionale citate dal ricorrente  (306/2008;  11/2009;  187/2010;
40/2013) non  giustifichino  una  interpretazione  costituzionalmente
orientata   della   normativa   relativa   alla   fattispecie    (con
disapplicazione della normativa vigente ad opera del giudice)  avendo
riguardato provvidenze differenti  da  quella  ora  in  discussione»,
tuttavia tali decisioni presentano una «sostanziale analogia» con  il
caso in esame; 
    che, quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  della  questione
sollevata, il giudice a quo ha reputato irragionevole ed in contrasto
con il principio di solidarieta', subordinare alla titolarita'  della
carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti  di
lungo   periodo)   l'attribuzione   agli    stranieri    regolarmente
soggiornanti di una prestazione assistenziale  destinata  ad  aiutare
soggetti portatori di impedimenti fortemente invalidanti; 
    che,  infine,  secondo  il  rimettente,  la  condizione  ostativa
prevista   dalla   norma   impugnata   finisce    per    condizionare
l'attribuzione del beneficio ad un requisito di  carattere  meramente
temporale, determinando un effetto discriminatorio verso i  cittadini
stranieri, in violazione degli artt. 2, 3, 38, 32 e 117, primo comma,
della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 14 della  CEDU
ed all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa. 
    Considerato che il Tribunale ordinario di Piacenza in funzione di
giudice del lavoro dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 32,  38  e
117, primo  comma,  della  Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione
all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma  il  4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4  agosto  1955,
n. 848 e all'art.  1  del  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione
medesima, firmato a Parigi il 20 marzo  1952  e  reso  esecutivo  con
legge n. 848 del 1955, della  legittimita'  costituzionale  dell'art.
80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
finanziaria 2001), nella parte in cui subordina  al  requisito  della
titolarita' della carta di soggiorno la  concessione  agli  stranieri
legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato  della  indennita'
di comunicazione prevista in favore dei sordomuti dall'art. 4,  comma
1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia
di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed  ai
sordomuti); 
    che, con la sentenza n. 230 del 2015, successiva all'ordinanza di
rimessione,   questa   Corte    ha    dichiarato    «l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre  2000,
n. 388  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), nella parte in cui
subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno  la
concessione agli stranieri  legalmente  soggiornanti  nel  territorio
dello Stato della pensione di invalidita' civile per  sordi  e  della
indennita' di comunicazione»; 
    che, pertanto, in seguito  alla  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale di cui alla sentenza n. 230  del  2015,  la  questione
sollevata  deve  essere  dichiarata   manifestamente   inammissibile,
perche' divenuta priva di oggetto (ex multis, ordinanze n. 173  e  n.
129 del 2015, n. 252 e n. 83 del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria   2001),
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38 e 117, primo comma,
della Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione  all'art.  14  della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva  con  legge  4  agosto  1955,  n.  848  e
all'art. 1 del  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione  medesima,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con legge  n.  848
del 1955,  dal  Tribunale  ordinario  di  Piacenza,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                   Alessandro CRISCUOLO, Redattore 
                   Carmelinda MORANO, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Carmelinda MORANO