N. 182 ORDINANZA 6 - 15 luglio 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene - Pene accessorie - Ritiro della  patente  di  guida  in
  caso di condanna  per  reati  in  materia  di  uso  o  traffico  di
  stupefacenti, da eseguirsi dopo l'espiazione della pena  principale
  detentiva. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309
  (Testo  unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
  stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
  riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 85. 
-   
(GU n.29 del 20-7-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  85  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati  di  tossicodipendenza),  promosso  dalla  Corte  d'appello  di
Palermo nel procedimento penale a carico di R.V., con  ordinanza  del
22 maggio 2015, iscritta al n. 204  del  registro  ordinanze  2015  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  41,  prima
serie speciale, dell'anno 2015. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  6  luglio  2016  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che, nel corso di una  procedura  di  esecuzione  penale
attivata su istanza di  un  condannato  per  delitti  in  materia  di
traffico di stupefacenti, il quale,  avendo  gia'  scontato  la  pena
principale  detentiva,  chiedeva  revocarsi   la   pena   accessoria,
contestualmente inflittagli, del ritiro della patente di guida  -  la
Corte d'Appello di Palermo,  a  tal  fine  adita,  premesso  che  «Il
condannato istante deduce di avere assoluta necessita' del  documento
di guida, avendo intrapreso  un  percorso  di  reinserimento  sociale
attraverso la costituzione di una societa' cooperativa  operante  nel
settore dei trasporti e  del  soccorso  stradale,  nell'ambito  della
quale e'  chiamato  ad  esercitare  le  mansioni  di  autista»  -  ha
ritenuto, di conseguenza, rilevante,  ed  ha  percio'  sollevato  con
l'ordinanza in epigrafe,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 85 del decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione  dei  relativi   stati   di   tossicodipendenza),   in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione; 
    che,  secondo   la   rimettente,   la   disposizione   denunciata
violerebbe, appunto, gli  evocati  parametri  costituzionali,  «nella
parte in cui, consente l'irrogazione della pena accessoria del ritiro
della patente di guida sino ad  anni  tre,  da  eseguirsi,  ai  sensi
dell'art. 139 del codice penale, solo dopo  l'espiazione  della  pena
principale  detentiva  [...]  laddove,  espiata  la  pena  principale
l'esecuzione della medesima pena accessoria si pone in  irragionevole
contrasto con le finalita' rieducative proprie della pena stessa»; 
    che l'Avvocatura generale dello Stato, per conto dell'intervenuto
Presidente    del    Consiglio    dei    ministri,    ha     eccepito
l'inammissibilita', per aberratio  ictus  e,  in  subordine,  la  non
fondatezza di tale questione. 
    Considerato  che,  nella  diffusa,  ma  non  del  tutto   chiara,
motivazione dell'ordinanza di rimessione, il Collegio  a  quo  -  pur
prospettando l'«esigenza» che al giudice dell'esecuzione, «competente
a decidere [...] in ordine alle pene accessorie» ai  sensi  dell'art.
676 del codice di  procedura  penale,  sia  riconosciuto  «un  potere
generale in senso "manipolatore"» (piu'  ampio  di  quello,  limitato
alla emendabilita' della pena illegittima, gia' ammesso  dal  diritto
vivente), tale  da  consentirgli  una  valutazione  discrezionale  in
ordine alla compatibilita' (nel caso concreto) della pena  accessoria
(da  eseguire)  con  le  finalita'  rieducative  assolte  dalla  pena
principale (gia' espiata) - non coerentemente traduce tale petitum in
una denuncia di illegittimita' costituzionale (non gia' del  predetto
art. 676, cod. proc. pen., bensi') dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del
1990, in relazione all'art. 139 del codice penale. E  cio'  ancorche'
non contesti ne' l'applicabilita' (ex ante) della pena accessoria del
ritiro della patente di guida (congiuntamente a quella detentiva), in
caso  di  condanna  per  reati  in  materia  di  uso  o  traffico  di
stupefacenti, quale, appunto, prevista dall'art. 85 del d.P.R. n. 309
del 1990, ne'  la  sua  operativita'  ex  post  (e  cioe'  solo  dopo
l'espiazione  della  pena  principale),  riconducibile  al   disposto
dell'art. 139 cod. pen.; 
    che la questione cosi' sollevata - a  prescindere  dalla  estrema
genericita'  ed  assenza  di   contenuto   obbligato   dell'auspicato
intervento additivo - e', dunque,  manifestamente  inammissibile  per
aberratio ictus. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 85 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza), sollevata, in riferimento  agli  artt.  3  e  27,
terzo comma, della Costituzione, dalla Corte  d'appello  di  Palermo,
con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Carmelinda MORANO, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Carmelinda MORANO