N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 giugno 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 16 giugno  2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri)  . 
 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia -  Previsione  di
  vincoli  settennali  alla  tipizzazione  urbanistica   nelle   aree
  soggette all'espianto di alberi  di  ulivo  colpiti  dall'infezione
  causata dalla xylella. 
- Legge della Regione Puglia 11 aprile 2016, n.  7  ("Modifiche  alla
  legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle  aree
  colpite da xylella fastidiosa)"), art. 1. 
(GU n.30 del 27-7-2016 )
    Ricorso ex art. 127 Costituzione della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri  (c.f.  80188230587),  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, rappresentata e  difesa  ex  lege  dall'Avvocatura  generale
dello         Stato         (c.f.          80224030587;          pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000) ed elettivamente
domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro Regione Puglia, in  persona  del  Presidente  pro  tempore
della Giunta regionale dott. Michele Emiliano, con sede in Bari (cap.
70100),   Lungomare   Nazario   Sauro   per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge  della  Regione
Puglia 11 aprile 2016, n.  7,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale
telematico della regione n. 40 del 12 aprile 2016, recante  «Modifica
di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa»,  per  violazione
degli articoli 3, 41, 42, 43, 117, commi 1 e 3, 118 e 120 Cost. 
    L'art. 1, comma 1, della legge regionale Puglia n. 7/2016 dispone
che: «In tutte le zone territoriali omogenee a  destinazione  rurale,
al fine di garantire la  continuita'  dell'uso  agricolo,  i  terreni
interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso
disseccamento rapido dell'olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati
da espianto, abbattimento o  spostamento  di  alberi  di  olivo,  non
possono  cambiare  per  i  successivi  sette  anni  la   tipizzazione
urbanistica  vigente  al  momento   dell'espianto,   abbattimento   o
spostamento di alberi di olivo, ne' essere interessati  dal  rilascio
di permessi di costruire in contrasto con la precedente  destinazione
urbanistica.  Di  tale  divieto  e'  dato  atto  nei  certificati  di
destinazione urbanistica sulla base  di  specifiche  segnalazioni  da
parte delle strutture regionali ai sensi e secondo  le  modalita'  di
cui all'art. 2». 
    La  disposizione,  dunque,  istituisce  un  vincolo   di   natura
urbanistica sulle aree che, per effetto dell'infezione  dal  batterio
della  xylella  fastidiosa  e  del  co.di.r.o.,   siano   interessate
dall'espianto, abbattimento o spostamento degli alberi di ulivo. 
    Al dichiarato fine di garantire la continuita' dell'uso  agricolo
dei terreni, quindi, le zone  territoriali  omogenee  a  destinazione
rurale interessate dal batterio non possono  mutare  la  destinazione
urbanistica vigente al momento  dell'espianto  per  sette  anni,  ne'
essere interessate dal rilascio di permessi di costruire che siano in
contrasto con la preesistente destinazione urbanistica. 
    A tal proposito, si rappresenta che la citata  norma,  nella  sua
precedente formulazione, prescriveva - per le sole  piante  di  ulivo
monumentale -  la  destinazione  agricola  per  15  anni  delle  aree
soggette ad espianto. 
    Contestualmente, il comma 3 del citato art. 1 prevede una  deroga
a quanto previsto al precedente comma 1, disponendo che: 
    «E' fatta salva la realizzazione  di  opere  pubbliche  prive  di
alternativa  localizzativa  e  necessarie  alla  salvaguardia   della
pubblica incolumita' e dell'ambiente e per le quali sia stata  svolta
con esito positivo la  valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)  e
ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: 
        a) che l'opera autorizzata con procedura VIA abbia un livello
di progettazione esecutiva e sia immediatamente cantierabile; 
        b) che si sia adempiuto a tutte  le  prescrizioni  rivenienti
dal provvedimento VIA e che la relativa verifica di ottemperanza  sia
stata asseverata da tutti gli enti competenti; 
        c) che l'opera oggetto di  autorizzazione  sia  coerente  con
ulteriori  opere  tecnicamente  connesse  che   dovessero   risultare
necessarie all'esercizio dell'opera stessa, nonche' con  il  contesto
produttivo territoriale». 
    Tale deroga al suddetto vincolo urbanistico opera dunque  per  le
sole opere pubbliche «prive di alternativa localizzativa e necessarie
alla salvaguardia della pubblica incolumita' e dell'ambiente». 
    In altre parole, la  deroga  e'  quindi  prevista  per  le  opere
pubbliche per le quali,  in  fase  di  fattibilita',  non  sia  stata
possibile una collocazione alternativa  e  che  risultino  necessarie
alla salvaguardia della pubblica incolumita' e  dell'ambiente  e  che
abbiano gia' ottenuto la VIA, in presenza in ogni caso di  altri  tre
requisiti (congiuntamente) indicati alle lettere  a),  b)  e  c)  del
medesimo comma 3, sopra riportate. 
    La citata normativa assume rilevanza,  tra  l'altro,  nell'ambito
della costruzione delle infrastrutture gas  di  competenza  nazionale
che interessano la Regione Puglia. 
    Si fa riferimento specificatamente al punto  di  interconnessione
tra il metanodotto TAP e la rete nazionale di Snam Rete Gas,  nonche'
per la posa dei metanodotti di interesse nazionale appartenenti  alla
rete nazionale gasdotti. 
    La disposizione finisce per interessare tutte le  opere  che  non
abbiano  le  caratteristiche  previste  dalla  norma  in  esame   per
un'eventuale deroga (ivi compresi elettrodotti, oleodotti, acquedotti
non pubblici, ponti radio, ecc.). 
    Va precisato che gli effetti che deriverebbero  da  tale  vincolo
urbanistico possono essere diversi in base  al  fatto  che  le  opere
siano completamente interrate o siano fuori terra. In particolare: 
        per le opere completamente interrate il  vincolo  urbanistico
non opera, in quanto la posa di un metanodotto o di una tubazione  in
senso  generale  non  necessita  di   modifica   della   destinazione
urbanistica agricola dei terreni; 
        per le opere fuori  terra  il  vincolo  urbanistico  dispiega
pienamente  i  propri  effetti,  in  quanto  costruzione/edificazione
comporta   necessariamente   un   cambiamento   della    tipizzazione
urbanistica, in caso di aree precedentemente agricole. 
    Cio' premesso, la formulazione  dell'art.  1  della  legge  della
Regione Puglia n. 7 del 2016 si pone ad ostacolo - di  fatto  -  alla
realizzazione delle infrastrutture sopra  richiamate  qualora  queste
siano localizzate nelle aree interessate  dall'infezione  di  xylella
fastidiosa e co.di.r.o., e cio' dal momento che oleodotti,  gasdotti,
elettrodotti  ed  acquedotti  non  sono   opere   pubbliche   e,   in
particolare, non sono finalizzate «alla salvaguardia  della  pubblica
incolumita' e dell'ambiente», ma sono invece opere private, in quanto
in capo a  soggetti  diversi  dallo  Stato,  ancorche'  di  interesse
pubblico, anche particolarmente rilevante. 
    Alla luce della normativa cosi' ricostruita, la  norma  regionale
ha  l'effetto  di  impedire  il  rilascio   della   prevista   intesa
Stato-Regione nell'ambito dei procedimenti  di  autorizzazione  delle
infrastrutture, in  quanto  la  Regione  Puglia  sarebbe  tenuta,  in
applicazione della  norma  regionale,  a  negare  sempre  e  comunque
l'intesa, anche in  caso  di  convergenza  tra  interesse  statale  e
interesse  regionale  nella  localizzazione  e  realizzazione   degli
impianti. 
    L'art. 1 della legge della Regione Puglia 11 aprile  2016,  n.  7
presenta dunque,  ad  avviso  della  Presidenza  ricorrente,  indubbi
profili  di   illegittimita'   costituzionale   in   relazione   alle
disposizioni  contenute  negli  articoli  3  Cost.  (violazione   del
principio di uguaglianza); 41, 42 e 43 Cost. (violazione dei principi
che tutelano la libera iniziativa economica e la proprieta' privata),
nonche' si pone in contrasto con i principi comunitari in materia  di
libera circolazione delle persone e  di  stabilimento,  di  cui  agli
articoli art. 43 e 49 del Trattato U.E. e quindi dell'art. 117, primo
comma, Cost., nonche'  in  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost.,  con  riferimento  alla  materia  «produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia», dell'art. 118  Cost.  (riparto
costituzionale delle competenze amministrative) e dell'art. 120 Cost.
(principio di leale collaborazione). 
    In particolare, circa la violazione dell'art. 3 Cost., si osserva
che appare pregiudicato il  principio  di  uguaglianza  allorche'  la
deroga viene concessa dalla disposizione impugnata solo con  riguardo
alle «opere pubbliche» e non anche alle opere  private  di  interesse
pubblico, che meritano ragionevolmente identica disciplina. 
    Ancora, essendo la materia in oggetto  tra  quelle  a  competenza
concorrente,  la  potesta'  legislativa  regionale  deve   esplicarsi
all'interno del  quadro  di  riferimento  tracciato  dal  legislatore
nazionale e con spirito di collaborazione.  
    Questi principi, nel caso di specie, risultano violati poiche' la
previsione regionale si pone in  contrasto  con  le  norme  nazionali
vigenti, ed in particolare con i' commi 7, lettera g), e  8,  lettera
b), n. 2 dell'art. 1 della legge n. 239 del 2004, che riservano  allo
Stato,  di  intesa  con  la  Conferenza  unificata,   rispettivamente
«l'identificazione  delle   linee   fondamentali   dell'assetto   del
territorio nazionale con riferimento  all'articolazione  territoriale
delle  reti  infrastrutturali  energetiche  dichiarate  di  interesse
nazionale ai sensi delle leggi  vigenti»  e  «l'individuazione  della
rete nazionale dei gasdotti». 
    La previsione regionale impugnata costituisce  un  ostacolo  alla
realizzazione  delle  infrastrutture   energetiche   sul   territorio
regionale, violando di fatto il principio di leale collaborazione  di
cui all'art. 120 Cost. 
    Quanto alla violazione  dell'art.  118  Cost.,  relativamente  al
riparto costituzionale delle  competenze  amministrative,  si  rileva
che: 
        le  competenze  amministrative  ed  autorizzatorie  per   gli
impianti oggetto dell'intervento normativo sono state poste dall'art.
29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti  amministrativi  dello  Stato
alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del  Capo  I  della
legge 15 marzo 1997, n. 59) in capo allo Stato  in  quanto  opere  di
preminente  interesse  nazionale  per  la   sicurezza   del   sistema
energetico e degli approvvigionamenti; 
        la competenza statale verrebbe elusa dalla  norma  regionale,
che  pone  un  impedimento   assoluto   all'ottenimento   dell'intesa
regionale prevista dall'art. 1, comma 8,  lettera  b),  n.  2,  della
legge n. 239 del 2004 necessaria ai fini  della  realizzazione  delle
opere in commento. 
    Sulla questione, l'ecc.ma Corte costituzionale adita si  e'  gia'
pronunciata,  dichiarando  l'incostituzionalita'  di   alcune   norme
regionali   che   disponevano    l'incompatibilita'/inidoneita'    di
determinate  infrastrutture  con  specifiche  aree   del   territorio
regionale. 
    In particolare,  con  riferimento  alla  materia  della  potesta'
concorrente  «produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale
dell'energia», codesta  Corte  ha  costantemente  affermato  che  «la
previsione   dell'intesa,   imposta   dal    principio    di    leale
collaborazione, implica che non sia legittima  una  norma  contenente
una "drastica previsione" della decisivita'  della  volonta'  di  una
sola parte, in caso di  dissenso,  ma  che  siano  invece  necessarie
idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare
le divergenze (ex pluribus sentenza n. 165 del 2011)». 
    Per gli stessi motivi sopra descritti, la norma  regionale  sopra
indicata  presenta  profili  di  illegittimita'  costituzionale   per
violazione degli articoli 41, 42 e 43 Cost., cioe' dei  principi  che
tutelano la libera iniziativa economica e la proprieta' privata. 
    La disposizione si pone altresi'  in  contrasto  con  i  principi
comunitari in materia di  libera  circolazione  delle  persone  e  di
stabilimento, di cui agli articoli art. 43 e 49 del Trattato  U.E.  e
quindi dell'art. 117, primo comma, Cost.,  oltre  che  in  violazione
dell'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  con  riferimento  alla  materia
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  conclude  affinche'  l'ecc.ma  Corte  costituzionale   voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1  della  legge
Regione Puglia n. 7 dell'11 aprile 2016,  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale e telematico della Regione Puglia n. 40 del 12 aprile 2016. 
    Si deposita la determinazione della Presidenza del Consiglio  dei
ministri del 10 giugno 2016. 
 
        Roma, 10 giugno 2016 
 
             Gli avvocati dello Stato: Nunziata - Grasso