LEGGE 13 luglio 2016, n. 150 

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. (16G00162) 
(GU n.182 del 5-8-2016)
 
 Vigente al: 20-8-2016  
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di favorire  un  migliore  accesso  al  credito  per  le
piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti,  di  cui
all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, e successive modificazioni,  attraverso  la  valorizzazione  del
ruolo  dei  confidi,  la  semplificazione  degli  adempimenti  e   il
contenimento dei costi a loro  carico,  il  Governo  e'  delegato  ad
adottare, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
uno o piu' decreti legislativi per  la  riforma  della  normativa  in
materia di confidi, nel rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
 
    a) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e  favorire  la
raccolta di risorse  pubbliche,  private  e  del  terzo  settore,  di
capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalita' che
le rendano esigibili secondo i principi di cui al regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,
e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 26 giugno 2013, in materia di requisiti patrimoniali delle banche
e di accesso all'attivita' creditizia; 
    b) disciplinare le modalita' di contribuzione degli enti pubblici
finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel  rispetto
della disciplina europea in materia di  aiuti  di  Stato,  stabilendo
altresi' il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano
pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori; 
    c) razionalizzare e valorizzare le attivita' svolte dai  soggetti
operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine
di rendere piu'  efficiente  l'utilizzo  delle  risorse  pubbliche  e
favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi; 
    d) sviluppare, nell'ambito  delle  finalita'  tipiche,  strumenti
innovativi, con tassativa  esclusione  di  derivati  e  di  strumenti
finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari  e  non
finanziari, che rispondono alle  mutate  esigenze  delle  PMI  e  dei
liberi professionisti, di cui all'articolo  13,  commi  1  e  8,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni; 
    e) favorire un migliore accesso al credito per le  PMI  e  per  i
liberi professionisti, di cui all'articolo  13,  commi  1  e  8,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni, anche attraverso la semplificazione degli  adempimenti
e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e  per  i
confidi; 
    f) rafforzare i criteri di proporzionalita' e specificita' di cui
all'articolo 108, comma 6, del testo unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1ยบ  settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni; 
    g) estendere l'applicazione dei criteri di cui  alla  lettera  f)
all'intera normativa in materia di confidi; 
    h) assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio  della
garanzia  rilasciata   dai   confidi   rispetto   all'operazione   di
finanziamento principale; 
    i) razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando
le duplicazioni di  attivita'  gia'  svolte  da  banche  o  da  altri
intermediari finanziari nonche' quelle  relative  alle  procedure  di
accesso di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge  23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; 
    l) individuare metodologie di  valutazione  degli  impatti  della
garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso la rete  delle
camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  e  le
informazioni di cui le stesse dispongono. 
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,  corredati
di  relazione  tecnica,  sono   trasmessi   alle   Camere   ai   fini
dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i  profili  finanziari,  che  sono  resi  entro  il
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.  Le  Commissioni
possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare
di trenta giorni il termine per  l'espressione  del  parere,  qualora
cio' si renda necessario per la complessita' della  materia.  Decorso
il termine previsto per  l'espressione  dei  pareri  parlamentari,  o
quello eventualmente prorogato, il decreto  legislativo  puo'  essere
comunque adottato. Il Governo, qualora  non  intenda  conformarsi  al
parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le
sue  osservazioni  e  con  eventuali  modificazioni,  corredate   dei
necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perche'
su di esso sia espresso  il  parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia e  per  i  profili  finanziari,  entro  trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine,  il
decreto legislativo puo' comunque essere adottato in via  definitiva.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo
la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive. 
  3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del  bilancio  dello  Stato.  In  conformita'
all'articolo 17, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o  maggiori
oneri che non trovino compensazione al proprio  interno,  i  medesimi
decreti   legislativi   sono   emanati   solo    successivamente    o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti  legislativi,
ivi compresa la legge  di  stabilita',  che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 13 luglio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                      Renzi, Presidente del Consiglio 
                                         dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando