N. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 aprile 2016
Ordinanza del 12 aprile 2016 emessa dalla Corte di cassazione - Sezione lavoro nel procedimento civile promosso da I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale contro Fondo pensioni per il personale ex Cassa di risparmio di Torino - Banca CRT S.p.a.. Previdenza e assistenza - Gestione speciale trattamenti pensionistici INPS - Determinazione della quota a carico dell'INPS. - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 10.(GU n.33 del 17-8-2016 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione lavoro
Composta dagli Ill.mi signori magistrati:
dott. Pietro Venuti - Presidente;
dott. Amelia Torrice - consigliere;
dott. Adriana Doronzo - consigliere;
dott. Annalisa Di Paolantonio - consigliere;
dott. Nicola De Marinis - Rel. consigliere;
Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
14300-2010 proposto da: I.N.P.S. - Istituto nazionale della
previdenza sociale codice fiscale n. 80078750587, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,
via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura centrale
dell'istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro
Riccio, Sergio Preden, Nicola Valente, giusta delega in atti; -
ricorrente.
Contro Fondo pensioni per il personale della ex Cassa di
risparmio di Torino Banca CRT S.p.a. codice fiscale n. 80063850012,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 69, presso lo studio
dell'avvocato Paolo Boer, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato Aurelio Gentili, giusta delega in atti; -
controricorrente;
Avverso la sentenza n. 82/2010 della Corte d'appello di Torino,
depositata il 1° febbraio 2010 r.g.n. 297/2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18 febbraio 2016 dal consigliere dott. Nicola De Marinis;
Udito l'avvocato Patteri Antonella per delega verbale Avvocato
Preden Sergio;
Uditi gli avvocati Boer Paolo e Gentili Aurelio;
Udito il pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore
generale dott. Gianfranco Servello, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 1° febbraio 2010, la Corte d'appello di Torino
confermava la decisione resa dal Tribunale di Torino ed accoglieva la
domanda proposta dal Fondo pensioni per il personale della ex Cassa
di risparmio di Torino - Banca CRT nei confronti dell'I.N.P.S.,
avente ad oggetto la condanna dell'istituto alla rifusione in favore
del Fondo della quota di pensione da questo erogata in forma
capitalizzata all'atto del pensionamento dei soggetti interessati.
La Corte territoriale, premesso che, a norma dell'art. 3, comma
2, del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, «la gestione
speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento
pensionistico in essere all'entrata in vigore della legge 30 luglio
1990 n. 218, la quota del trattamento stesso determinata secondo le
misure percentuali indicate nella tabella allegata al presente
decreto, riteneva di dover dare continuita' alla pronuncia di questa
Corte n. 1093 del 20 gennaio 2006, secondo cui «La Gestione speciale
istituita presso l'I.N.P.S. con decreto legislativo n. 357 del 1990
(per i titolari di trattamenti pensionistici gia' a carico delle
forme di assicurazione I.V.S. esclusive o esonerative, per i
dipendenti da enti creditizi pubblici dei quali era prevista la
trasformazione in societa' per azioni) e' tenuta ad assumere a
proprio carico la percentuale di cui alla tabella allegata al decreto
legislativo n. 357 del 1990, riferita al trattamento pensionistico
complessivo, goduto dai pensionati con decorrenza anteriore
all'entrata in vigore della legge n. 218 del 1990, compresa nel
medesimo la quota di pensione gia' eventualmente erogata in forma
capitale ai pensionati che l'avessero richiesta, secondo la facolta'
statutariamente prevista».
Si e' osservato con l'anzidetta pronuncia n. 1093/06, che la
legge-delega del 30 luglio 1990 n. 218, art. 3, comma 3, lettera a),
recante «Disposizioni materia di ristrutturazione e integrazione
patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico») dispone
che «Per il personale in quiescenza dovra' essere previsto che la
quota di pensione di pertinenza della Gestione speciale
dell'I.N.P.S., rispetto al trattamento complessivamente erogato,
venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo
parametri medi di riferimento...». Il dato da considerare e', dunque,
il trattamento complessivamente erogato», e, seppure non e'
menzionata esplicitamente l'eventuale erogazione anticipata, mediante
capitalizzazione, di una quota di pensione, secondo la previsione
statutaria del Fondo, non puo' negarsi che la stessa faccia parte del
trattamento complessivo erogato: del resto, nel concetto di
capitalizzazione e' insito quello di attualizzazione contabile di una
rendita futura corrispondente (nel caso in esame) ad un trattamento
pensionistico il cui diritto e' previsto come persistente per un
tempo determinato secondo calcoli attuariali (tale persistenza e'
infatti il presupposto indefettibile della capitalizzazione e della
determinazione del suo ammontare), e, anche se, per la parte
corrispondente al capitale percepito, il diritto del pensionato si
estingue, ai fini contabili della ripartizione dell'onere
pensionistico tra la Gestione speciale e il fondo, esso rientra
certamente nella determinazione del «trattamento complessivo
erogato».
In tal senso, ed in conformita' al contenuto della legge-delega,
doveva essere interpretata l'espressione «trattamento pensionistico
in essere» adottata dal decreto legislativo n. 357/90 sopra citato.
Per contro, la diversa interpretazione della norma, proposta
dall'I.N.P.S. - secondo cui il riferimento operato dalla norma ai
soli trattamenti di pensione «in essere» indicava chiaramente che il
calcolo della quota da porre a carico della gestione speciale dovesse
essere effettuato con riguardo all'importo della pensione corrente,
ossia concretamente erogata in rendita, non comprensivo quindi della
quota capitalizzata - comportava la violazione, da parte del decreto
legislativo, dei criteri direttivi indicati dalla legge-delega ed
esponeva la prima a censure di incostituzionalita' in relazione agli
articoli 76 e 77 Cost..
Per la cassazione della suddetta decisione della Corte
territoriale ha proposto ricorso l'I.N.P.S., affidando l'impugnazione
ad un unico motivo, cui il Fondo resisteva con controricorso.
In prossimita' dell'udienza le parti hanno depositato memorie ex
art. 378 cod. proc.
Considerato in diritto
Con l'unico motivo del ricorso, l'I.N.P.S., nel denunciare la
violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 30 luglio
1990 n. 218 e dell'art. 3 decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357, deduce l'erroneita' dell'interpretazione accolta dalla Corte
territoriale, assumendo che in base alla formulazione letterale di
quest'ultima disposizione - secondo cui, in funzione della prevista
trasformazione del Fondo in questione da sostitutivo in integrativo,
l'I.N.P.S. avrebbe dovuto assumere a suo carico per ciascun titolare
una quota del trattamento pensionistico «in essere» all'entrata in
vigore della legge n. 218/1990 - il calcolo della quota da porre a
carico della gestione speciale doveva essere effettuato con riguardo
all'importo della pensione corrente, ossia concretamente erogata in
rendita, non comprensiva quindi della quota capitalizzate, da
intendersi, del resto, ai sensi della previsione di cui all'art. 20
dello statuto del Fondo, quale oggetto di un autonomo diritto di
credito destinato ad estinguersi all'atto dell'adempimento e,
pertanto, insuscettibile dl essere computata nella pensione ancora
spettante in rendita.
Con la memoria ex art. 378 del codice di procedura civile,
l'istituto ribadisce la correttezza di tale assunto, rilevando che
nelle more e' sopravvenuta la norma di interpretazione autentica di
cui all'art. 18, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante «Interventi in materia previdenziale», secondo cui «L'art. 3,
comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si
interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale
del trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in
vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con
esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico
effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta
data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati
in forma capitale».
L'Istituto, sottolineando il carattere di norma di
interpretazione autentica della disposizione anzidetta e la
conseguente sua retroattivita', ha quindi insistito per
l'accoglimento del ricorso, mentre il Fondo pensioni ha sollevato
questione di legittimita' costituzionale sotto un duplice profilo,
l'uno attinente alla violazione degli articoli 3, 24 comma 1, e 102
Cost., per essere la legge interpretativa intervenuta in assenza di
contrasti ermeneutici tali da riflettere un'incertezza applicativa
della norma originaria cosi' imponendovi un significato mai ritenuto
possibile, l'altro attinente alla violazione degli articoli 24, comma
1, 102, e 117 Cost. nonche' dell'art. 6 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei Diritti dell'uomo, per aver la legge
interpretativa interferito con l'esercizio della funzione giudiziaria
intervenendo nelle more ad attribuire alla norma originaria un
significato funzionale alla soluzione del caso singolo.
Il Collegio, premesso che, alla stregua della chiara formulazione
letterale della norma di cui all'art. 3, comma 2, decreto legislativo
n. 357/90, deve essere riconosciuta alla stessa natura
interpretativa, con conseguente sua retroattivita', ritiene rilevante
la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Fondo
pensioni resistente, atteso che, in base all'orientamento gia'
espresso al riguardo da questa Corte con la richiamata pronunzia n.
1093/2006, resa in analoga fattispecie, la declaratoria di
illegittimita' costituzionale della norma di interpretazione
autentica comporterebbe il rigetto del ricorso qui proposto
dall'I.N.P.S., tenuto conto dell'assenza di altre decisioni di senso
contrario e della coerenza del testo normativo con i criteri posti
dalla legge-delega.
I rilievi che precedono valgono a fondare il convincimento che
Collegio qui intende esprimere in ordine alla non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata
dal Fondo pensione resistente e cio' sotto entrambi i profili in
relazione ai quali la stessa e' formulata.
Il dubbio di legittimita' emerge, sotto il primo profilo, in
relazione al difetto di una situazione di oggettiva incertezza,
sussistendo in materia un orientamento giurisprudenziale in senso
opposto a quello espresso dalla norma di interpretazione autentica e
fondato sul necessario riferimento sistematico ai criteri di delega
nonche' sulla generale prassi applicativa della norma, orientamento
tale da escludere che la stessa sia valsa ad asseverare una possibile
variante di senso del testo originario della norma oggetto di
interpretazione, con conseguente superamento dei limiti generali
all'efficacia retroattiva delle leggi individuati dalla Corte
costituzionale e da questa ritenuti a presidio di fondamentali valori
di civilta' giuridica a loro volta posti a tutela dei destinatari
della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi
il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che ridonda nel
divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento, la
tutela dell'affidamento legittimamente sorto nel soggetti quale
principio connaturato allo stato di diritto, la coerenza e la
certezza dell'ordinamento giuridico, il rispetto delle funzioni
costituzionalmente riservate ai potere giudiziario, da cui discende
la dedotta violazione degli articoli 3, 24, comma 1, e 102 Cost.
Quanto al secondo dei dedotti profili di illegittimita',
parimenti il dubbio sussiste in relazione alla circostanza che
l'ambito di efficacia soggettivo della norma risulta di fatto
limitata al Fondo resistente sicche', difettando essa di portata
generale ed essendo, quindi, mirata ad intervenire in senso
modificativo sulla condizione giuridica dell'unico soggetto
destinatario, per di piu' in concomitanza del contenzioso che oppone
questo all'I.N.P.S. e al fine, espressamente dichiarato nella
relazione di accompagnamento al progetto di legge presentato alla
Camera dei deputati («la norma interpretativa... e' finalizzata ad
evitare che, a causa del contenzioso in atto, si determini una
maggiore spesa per l'ente previdenziale... non considerata negli
andamenti di finanza pubblica a normativa vigente»), di condizionare
l'esito di quel contenzioso sollevando l'Istituto dall'onere
economico relativo, la norma medesima viene ad interferire con le
funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario in
spregio ai principio sancito dall'art. 6 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo, che vieta l'ingerenza del
legislatore nell'amministrazione della giustizia per influenzare la
soluzione di particolari controversie, integrando, pertanto, il
dedotto contrasto con i parametri costituzionali di cui agli articoli
24, comma 1, 102 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6
CEDU.
P.Q.M.
La Corte, visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente
infondata, in relazione agli articoli 3, 24, comma 1, 102 e 117 della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo, resa esecutiva con
legge di autorizzazione alla ratifica 4 agosto 1955, n. 848, la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nei termini di cui in
motivazione.
Sospende il presente giudizio.
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti del giudizio di cessazione, al pubblico
ministero presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio del
ministri.
Dispone altresi' che l'ordinanza venga comunicata dal cancelliere
ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
Ordina l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
lavoro della Corte di cessazione il 18 febbraio 2016.
Il Presidente: Venuti