N. 137 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 2016
Ordinanza del 30 marzo 2016 del Giudice di pace di Firenze nei procedimenti penali riuniti a carico di Ghiani Elena ed altri . Reati e pene - Reato di minaccia di cui all'art. 612 cod. pen. - Sanzione penale - Mancata previsione dell'estinzione del procedimento penale avente ad oggetto la contestazione del reato mediante il pagamento rateizzato di un importo pari alla meta' della pena pecuniaria prevista - Mancata previsione dell'abrogazione del reato di cui all'art. 612 cod. pen. - Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), art. 1, comma 1, lett. c).(GU n.33 del 17-8-2016 )
IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE Il Giudice di pace di Firenze, dr. Agostino Virzi', vista l'eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dall'avv. Pamela Bonaiuti difensore di Pelagatti Silvia e Collini Mirella nel procedimento RGNR 149/08 al quale risultano riuniti i procedimenti RGNR 708/08-931/08 e 67/09 a carico di Collini Mirella, Ghiani Elena, Leoni Roberta e Pelagatti Silvia per i reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p., sentite le parti, Visti gli artt. 137 della Costituzione, 1 della legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione proposta dall'avv. Pamela Bonaiuti con l'istanza depositata da intendersi interamente qui ritrascritta e che si allega, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 1 lett. C) del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 nella parte in cui non prevede che i procedimenti penali aventi ad oggetto la contestazione del reato di cui all'art. 612 c.p. non possano essere estinti mediante il pagamento anche rateizzato di un importo pari alla meta' della pena pecuniaria prevista dall'art. 612 c.p. questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 1 lett. C) del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 nella parte in cui non prevede l'abrogazione dell'art. 612 c.p., con riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione nonche' del principio di ragionevolezza della legge penale. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza, unitamente all'istanza dell'avv. Pamela Bonaiuti sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, 30 marzo 2016 Il giudice di pace: Virzi' ---------- Allegato GIUDICE DI PACE DI FIRENZE Dott. Virzi' - Udienza 31 marzo 2016 ore 9,00. Memoria ex art. 121 c.p.p. Imputate Collini Mirella - Pelagatti Silvia. Ill.mo sig. Giudice, la sottoscritta Avv. Pamela Bonaiuti difensore di Pelagatti Silvia e Collini Mirella nel pp di cui in epigrafe, premesso che alle mie assistite vengono contestati, nei vari procedimenti riuniti, reati di cui agli artt. 594 c.p. e 612 c.p. 1. Che, mentre il delitto di cui all'art. 594 c.p. e' stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, il delitto di cui all'art. 612 c.p., punito con la sola pena pecuniaria (multa fino a 1032,00 Euro), resta ad oggi formalmente in vigore; 2. che la legge delega 28 aprile 2014 n. 67 art. 2 lettera g) prevedeva l'obbligo del governo di «prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilita' di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla meta' della stessa», 3. che il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 non ha previsto in alcun modo che per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria (tra cui il reato di cui all'art. 612 c.p.) la possibilita' per l'imputato di poter estinguere il procedimento tramite il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla meta' della stessa pena (per cui nel caso che qui ci occupa il procedimento potrebbe essere estinto tramite il pagamento anche rateizzato di euro 516). 4. che quanto sopra e', a parere di chi scrive, contrario al dettato costituzionale di cui all'art. 25 Costituzione e art. 70 Costituzione concretizzando un eccesso di delega del Governo su quanto legiferato dal Parlamento. In proposito si ricorda che e' gia' pendente questione di legittimita' costituzionale con udienza fissata per il prossimo 6 giugno 2016 avanti alla nostra Corte costituzionale riguardo ad un caso sostanzialmente uguale. Solo il legislatore (ergo Parlamento) puo', nel rispetto dei principi della Costituzione, individuare i beni da tutelare mediante la sanzione penale (cfr sent. Corte costituzionale n. 447 del 1998) in questo senso l'art. 25 della nostra Costituzione. Cosi' la Legge (ergo Parlamento) non puo' rimettere ad altre autorita' «di determinare in via normativa, a propria scelta, se sanzionare o no penalmente certe infrazioni e se sanzionarle in una misura e con certe modalita' piuttosto che diversamente (cfr sentenza Corte costituzionale n. 282 del 1990). Preme in proposito rilevare che la Legge delega n. 67 del 2014 e' chiara nell'imporre al Governo la possibilita' di estinguere il procedimento penale pendente mediante il pagamento anche rateizzato di un importo pari alla meta' della sanzione pecuniaria prevista per tutti quei reati, come l'art. 612 c.p., che prevedano la sola sanzione pecuniaria; 5. Che per inciso, sempre a parere di chi scrive, vi e' altresi' una immotivata disparita' di trattamento con relativa violazione dell'art. 3 della Costituzione, la' dove viene abrogato in toto l'art. 594 c.p. dal decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 che prevede pene ben piu' alte dell'art. 612 c.p. e non viene abrogato l'art. 612 c.p. che prevede la sola pena pecuniaria. Per questo motivo vi e' una disparita' di trattamento tra colui al quale viene contestato il reato di cui all'art. 594 c.p. che si vedrebbe mandato assolto perche' il fatto non e piu' previsto dalla legge come reato e colui al quale viene contestato il reato di cui all'art. 612 c.p. che dovrebbe comunque affrontare il processo penale per un reato che prevede una pena di gran lunga inferiore rispetto a quella prevista dall'art. 594 c.p. 6. Che la questione di legittimita' relativa all'art. 1 del decreto legislativo n. 7/2016 e' rilevante nel pp che qui ci occupa dal momento che incide in modo determinate sull'assoluzione della mie assistite, alle quali viene negata la possibilita' o di estinguere il procedimento tramite il pagamento di un importo pari alla meta' della pena pecuniaria prevista dall'art. 612 c.p. o di vedersi mandate assolte perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato. Tutto cio' premesso la sottoscritta avv. Pamela Bonaiuti nella sua qualita' di difensore e procuratore speciale di Pelagatti Silvia e Collini Mirella, imputate nel pp di cui in epigrafe, eccepisce l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 nella parte in cui non prevede che i procedimenti penali aventi ad oggetto la contestazione del reato di cui all'art. 612 c.p. non possano essere estinti mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla meta' della pena pecuniaria prevista dall'art. 612 c.p. Eccepisce altresi' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 nella parte in cui non prevede l'abrogazione dell'art. 612 c.p. Quanto sopra in riferimento ai principi di rango costituzionale di seguito elencati: art. 3 Cost. art. 25 Cost. art. 70 Cost. Per quanto sopra esposto la sottoscritta difensore fa istanza affinche' codesto ill.mo Giudice di pace voglia dichiarare rilevante e non manifestatamente infondate le sollevate questioni di legittimita' costituzionale ed adottare gli adempimenti di rito conseguenti. Con ossequi. Prato Firenze, 31 marzo 2016 Avv. Bonaiuti