N. 138 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 aprile 2016

Ordinanza del 12 aprile 2016  emessa  dal  G.I.P.  del  Tribunale  di
Tivoli nel procedimento penale a  carico  di  Cianti  Anna  e  Scerbo
Fabrizio. 
 
Processo penale - Citazione diretta a giudizio -  Mancata  previsione
  di un termine prestabilito entro cui il pubblico ministero cura  la
  notificazione del decreto di citazione a  giudizio  ovvero  mancata
  previsione dell'obbligo per il  pubblico  ministero  di  provvedere
  all'immediata  trasmissione  degli   atti   al   giudice   per   il
  dibattimento prima della notificazione  del  decreto  -  Previsione
  della competenza cautelare del giudice per le indagini  preliminari
  nelle more della trasmissione degli atti. 
- Codice di procedura penale, artt. 553 e 554. 
(GU n.33 del 17-8-2016 )
 
                         TRIBUNALE DI TIVOLI 
 
    Ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, nell'ambito del
procedimento  penale  avente  n.  8277/2014  RGNR  -  1685/2015  RGIP
iscritto nei confronti di: 
        1) Cianti Anna, nata a Tivoli il 9 aprile 1972,  residente  a
Guidonia Montecelio (RM), via Anticoli Corrado  n.  28;  assistita  e
difesa da: avv. Traisi Paolo  del  Foro  di  Tivoli,  con  studio  in
Tivoli, Piazza Plebiscito n. 30; 
        2)  Scerbo  Fabrizio,  nato  a  Roma  il  19   luglio   1976,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emanuele  Urbani
in Mentana, Via Amendola n. 5; assistito e difeso da:  avv.  Emanuele
Urbani del Foro di Tivoli, con studio in Mentana, Via Amendola n. 5. 
 
                            Premesso che 
 
    In  data  18  febbraio  2016  la  difesa  degli  imputati   aveva
depositato istanza di dissequestro del manufatto  oggetto  di  misura
coercitiva in data 15 maggio 2015. Il detto  provvedimento  cautelare
era stato emesso dal giudice procedente in conversione del  sequestro
probatorio disposto  dal  Pubblico  ministero  in  sede  in  data  11
dicembre 2014 quale convalida, a sua  volta,  della  misura  adottata
d'iniziativa dalla polizia giudiziaria in data 10 dicembre 2014; 
    In data 1° marzo 2016 il giudice procedente  aveva  tramesso  gli
atti al Giudice del dibattimento con la seguente ordinanza: «Rilevato
che in data 30 ottobre 2015 il p.m. ha emesso decreto di citazione  a
giudizio con udienza dibattimentale fissata per il 23  gennaio  2017;
che,  conseguentemente,  la  competenza   a   decidere   sull'istanza
appartiene al Giudice del dibattimento  ritualmente  investito  della
decisione della controversia; che la materiale  disponibilita'  degli
atti in capo al p.m. (trattandosi di procedimento  a  citazione)  non
puo' incardinare (la competenza a  conoscere  dell'istanza  difensiva
n.d.e.) presso il g.i.p. (stante  la  definizione  della  fase  delle
indagini),   Dispone   trasmettersi   gli   atti   al   Giudice   del
dibattimento»; 
    In data 4 marzo 2016  il  Direttore  amministrativo  del  Settore
penale aveva trasmesso il sotto  fascicolo  relativo  all'istanza  al
Presidente della Sezione penale per le sue determinazioni; 
    In data 18 marzo 2016 il Pubblico ministero procedente restituiva
al Presidente della Sezione penale in sede il  fascicolo  processuale
trasmesso dal Direttore amministrativo; 
    In data  1°  aprile  2016  il  medesimo  fascicolo  era,  quindi,
nuovamente trasmesso al giudice per le indagini preliminari con  nota
del Presidente della  detta  Sezione  penale  che  evidenziava:  «con
invito a rivalutare la competenza a decidere ex art. 554 c.p.p. (cfr.
Cass. Sez. 3 sentenza n. 36532 del 12 maggio 2015, riv. 264730». 
 
                           Tanto premesso 
 
    V'e' da constatare che la giurisprudenza di legittimita', tra cui
quella da ultimo menzionata, ha a piu' riprese affrontato tema  della
competenza in relazione alle  misure  coercitive  personali  e  reali
approntando una lettura delle disposizioni del  codice  di  rito  che
regolano  la  cognizione  del  giudice  procedente  che  non   appare
ritenersi conforme alle disposizioni costituzionali che  regolano  il
principio di precostituzione del giudice naturale (art. 25, comma  1)
e i canoni di giusto processo (art. 111) e quello  di  ragionevolezza
(art. 3). 
    Com'e' noto l'art. 554 c.p.p. - sotto il titolo «Atti urgenti»  -
dispone che «Il giudice per le indagini preliminari e' competente  ad
assumere gli atti urgenti a norma  dell'art.  467  e  provvede  sulle
misure cautelari fino a quando il decreto,  unitamente  al  fascicolo
per il dibattimento, non e' trasmesso al giudice  a  norma  dell'art.
553, comma 1». A prescindere dal rinvio all'art.  467  c.p.p.  ed  al
caso,  ivi  regolato,  dell'assunzione  di  prove  indifferibili,  la
questione che viene in discussione riguarda - nel caso di specie - la
competenza a decidere sulle misure cautelari eventualmente (in atto o
da adottare) nello spazio temporale che  intercorre  tra  l'emissione
del decreto di citazione diretta giudizio e la data  fissata  per  il
dibattimento. 
    L'art. 553, comma  1,  c.p.p.  del  tutto  irragionevolmente  non
impone al Pubblico ministero un termine perentorio entro  cui  curare
l'adempimento della  trasmissione  del  fascicolo  al  giudice  della
cognizione di merito, statuendo che «Il pubblico ministero  forma  il
fascicolo per il dibattimento  e  lo  trasmette  al  giudice  con  il
decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione». In questo
modo il  Pubblico  ministero  perimetra  e  ritaglia  uno  spazio  di
giurisdizione «intermedio» che,  lungi  dal  rispondere  alla  logica
eccezionale ed emergenziale cui e' chiaramente  ispirato  l'art.  554
c.p.p.,  conferisce  al  giudice  per  le  indagini  preliminari   la
competenza cautelare di eccezionale durata e, soprattutto,  rilevanza
visto che prende in considerazione la delicata materia della cautela. 
    Nel  caso  in  esame,  come  visto,  il  Pubblico  ministero   ha
esercitato  l'azione  penale  in  data  30  ottobre  2015  con  prima
comparizione degli imputati per l'udienza dibattimentale  innanzi  al
Giudice monocratico in data 23 gennaio 2017. 
    La mancata trasmissione «immediata» del  fascicolo  ex  art.  553
c.p.p. e, soprattutto,  la  subordinazione  di  questo  trasferimento
degli atti ad un adempimento (la notificazione) che  resta  sempre  e
comunque nella esclusiva disponibilita' del Pubblico  ministero  -  e
che la parte pubblica requirente organizza secondo le  mere  esigenze
interne di funzionamento  dei  carichi  e  dei  flussi  di  lavoro  -
implementa una  competenza  cautelare  in  capo  al  giudice  per  le
indagini preliminari particolarmente ampia sotto il profilo temporale
e, soprattutto, estremamente significativa ratione materiae. 
    Il rilievo, si badi bene, non prende in esame ne' vuole censurare
la gestione «in fatto» degli adempimenti da parte dei singoli  uffici
del Pubblico ministero (invero quasi tutti omologati  secondo  queste
prassi dilatorie), quanto la circostanza che  il  combinato  disposto
degli articoli 553 e 554 c.p.p. attribuisca alla  parte  pubblica  la
facolta', interamente discrezionale, di investire il giudice  per  le
indagini preliminari della  cognizione  cautelare  anche  quando  sia
stata esercitata l'azione penale e sia stata ritualmente  individuato
il Giudice per il dibattimento al di la' delle ragioni che potrebbero
giustificare gli «atti urgenti» di cui all'art. 554 c.p.p. 
    Schematicamente,   quindi,   paiono   fondati    i    dubbi    di
costituzionalita' delle norme rimesse allo scrutinio di Codesta Corte
secondo i seguenti profili: 
        a) secondo la giurisprudenza di legittimita' sopra menzionata
la competenza  cautelare  deve  dispiegarsi  evitando  una  impropria
«perpetuatio competentiae, alla stregua della quale  potrebbe  darsi,
come e' stato gia' precisato da questa Corte in  materia  di  cautele
personali, l'abnorme conseguenza  che  "il  giudice  della  domanda",
ritardando oltre ogni limite la decisione, potrebbe perpetuare la sua
signoria  sulla   vicenda   cautelare   nonostante   il   progressivo
dispiegarsi delle fasi del  processo  secondo  le  scansioni  tipiche
dell'udienza preliminare e del giudizio, di primo  o  addirittura  di
secondo grado» (cosi' in motivazione Cassazione n. 36532/15). 
    La competenza cautelare, altrimenti detto,  segue  gli  atti  del
procedimento e si adegua al progressivo dipanarsi delle  fasi  e  dei
gradi del giudizio  senza  che  la  potesta'  cautelare  possa  dirsi
incardinata per sempre innanzi al cd. «giudice della domanda». 
    Aggiunge la Corte di legittimita' «Quindi, per quanto riguarda le
misure cautelali reali, l'art. 317 codice di procedura penale (quanto
al sequestro  conservativo)  individua  la  competenza  funzionale  a
provvedere individuandola nel "giudice che  procede"  e  l'art.  321,
comma 1,  stesso  codice  (quanto  al  sequestro  preventivo)  radica
l'attribuzione in capo al  "giudice  competente  a  pronunciarsi  nel
merito", stabilendo  che  "prima  dell'esercizio  dell'azione  penale
provvede il giudice per le indagini preliminari". Percio' - tanto per
le misure cautelari personali (articoli 279  cod.  proc.  pen.  e  91
disp. atti cod. proc. pen.)  tanto  per  le  misure  cautelari  reali
(articoli 317 cod. proc. pen. e 321 cod. proc. pen.) - la figura  del
«giudice che procede» ovvero di quello "competente a pronunciarsi nel
merito" va  individuata  in  relazione  allo  sviluppo  del  rapporto
processuale e all'articolazione di esso nelle varie fasi e  nei  vari
gradi, correlati al passaggio degli atti da un giudice all'altro, nel
senso che l'attribuzione della competenza  funzionale  in  ordine  ai
relativi  procedimenti  dipende  dalla  disponibilita'  materiale   e
giuridica degli atti e viene meno solo con la  loro  trasmissione  ad
altro giudice (Sez. 1, n. 6535 del 18 dicembre 1998,  Marandino,  Rv.
212029)». 
        b) Alla luce di questo primo enunciato pare  chiaro  che  nei
procedimenti per i quali e'  prevista  la  celebrazione  dell'udienza
preliminare o per i quali e' consentita l'emissione  del  decreto  di
giudizio immediato - sino al trasferimento del fascicolo dal  giudice
per l'udienza preliminare (nel primo  caso)  o  dal  giudice  per  le
indagini preliminari (nel secondo caso) al giudice del dibattimento -
la competenza funzionale resti assegnata all'ufficio del giudice  che
procede. 
    Anche  in  questi  casi  vi  sono   adempimenti   da   realizzare
successivamente  alla  chiusura  della   fase   processuale   ed   e'
inevitabile che, in questo lasso temporale spesso  molto  esiguo,  la
cognizione cautelare appartenga al giudice che detiene giuridicamente
e materialmente gli atti. L'attribuzione al giudice terzo del compito
di vegliare sugli adempimenti successivi  all'emissione  del  decreto
che dispone giudizio (art. 429 c.p.p.)  o  del  decreto  di  giudizio
immediato (art. 455 c.p.p.) realizza una garanzia per l'imputato  che
vede mutare il giudice della cautela ex art. 91 disp. att. c.p.p. per
effetto di un'attivita' di trasmissione del fascicolo sorvegliata  da
un'autorita' imparziale e nell'ambito di una continuita' cognitiva di
fase del tutto evidente. 
    Nulla di tutto questo  si  realizza  per  effetto  del  combinato
disposto degli articoli 553 e 554 c.p.p. nei casi di  procedimenti  a
citazione diretta. In questi casi, ovviamente, non e' prevista ne' la
celebrazione dell'udienza preliminare ne' un controllo sull'esercizio
dell'azione penale da parte di un giudice. Tuttavia l'art. 554 c.p.p.
assegna  ex  abrupto  al  giudice  per  le  indagini  preliminari  il
controllo  cautelare  e  per  un  perimetro  temporale  sottratto   a
qualsivoglia sindacato. La trasmissione «immediata»  soggiace  ad  un
adempimento (la notificazione) che la  norma  consente  sia  dilatata
praticamente  sino  a  ridosso  della  data   di   celebrazione   del
dibattimento  (art.  552,  comma  3,   c.p.p.)   determinando   cosi'
l'insorgere di una  competenza  cautelare  che  il  rito  processuale
esclude e che la norma vorrebbe relegata a presupposti  assolutamente
eccezionali («atti urgenti»). 
    La  Cassazione  menziona,  correttamente,  il   principio   della
«disponibilita' materiale e giuridica  degli  atti»;  ma,  in  questo
caso, la disponibilita' giuridica del  procedimento  soggiace  ad  un
adempimento certus an (dopo la  notificazione),  ma  incertus  quando
visto che, non e' imposto al Pubblico  ministero  alcun  termine  per
provvedervi che non sia quello del l'art. 552, comma 3, c.p.p. 
    La trasmissione al Giudice del dibattimento  e'  prescritta  come
«immediata», ma solo quando si sara'  perfezionata  la  notifica  che
puo' essere ritardata, ripetesi, anche di  anni,  come  nel  caso  in
esame. 
        c) La Corte regolatrice e', d'altronde  e  naturalmente,  del
tutto   consapevole   che   l'applicazione   del   principio    della
disponibilita' materiale e giuridica «e' ancora piu' evidente proprio
in  materia  di  sequestro  preventivo  che,   prima   dell'esercizio
dell'azione penale, radica la competenza del giudice per le  indagini
preliminari e, una volta esercitata l'azione penale,  attribuisce  la
competenza al giudice del merito  (nel  caso  di  specie  il  giudice
dell'udienza preliminare), con la conseguenza che  il  riparto  della
competenza a provvedere sulla richiesta  cautelare  e'  stabilito  in
correlazione con lo  sviluppo  dinamico  della  vicenda  processuale,
sicche' la trasmissione del fascicolo alla  cancelleria  del  giudice
(ai sensi dell'art. 416, comma 2, codice di procedura penale  con  la
presentazione della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  il  pubblico
ministero  trasmette  il  fascicolo  alla  cancelleria  del   giudice
dell'udienza preliminare) comporta inesorabilmente la perenzione  del
potere cautelare  del  giudice  per  le  indagini  preliminari  e  lo
spostamento della competenza in capo al  giudice  competente  per  il
merito,   affinche',   con   l'apertura   della   fase   propriamente
processuale, decida anche sulla richiesta di applicazione  di  misura
cautelare, presentata dal  pubblico  ministero  prima  dell'esercizio
dell'azione penale, ma non tempestivamente delibata da  quel  giudice
(Sez. 1, n. 6535 del 18 dicembre 1998, cit., in motiv.).  Costituisce
infatti principio di carattere generale dell'ordinamento  processuale
quello per il quale la competenza cautelare e' fissata  in  relazione
allo sviluppo del rapporto processuale e  all'articolazione  di  esso
nelle varie fasi e nei vari gradi, correlati al passaggio degli  atti
da  un  giudice  all'altro,  nel  senso  che   l'attribuzione   della
competenza funzionale in  ordine  ai  relativi  procedimenti  dipende
dalla disponibilita' materiale e giuridica degli atti  e  viene  meno
solo con la loro trasmissione ad altro giudice (Sez. U, n. 6  del  24
marzo 1995, Confl.comp. Ass. Catanzaro e g.i.p.  Trib.  Catanzaro  in
proc. Marchese, Rv. 200821).  Ne  consegue  che  il  giudice  per  le
indagini preliminari, una  volta  che  il  pubblico  ministero  abbia
esercitato l'azione penale  e  trasmesso  gli  atti  al  giudice  del
merito, non e' piu' competente a decidere sulla richiesta di adozione
del decreto di sequestro preventivo, anche se avanzata  dal  pubblico
ministero durante la fase delle indagini preliminari.  Un  corollario
del principio secondo il quale la competenza cautelare  si  individua
sulla  base  del  giudice  che  procede  e  che   ha   la   materiale
disponibilita' degli atti e'  rintracciabile  nella  disposizione  ex
art. 554 codice di procedura penale che  eccezionalmente  attribuisce
al giudice per le indagini  preliminari,  sul  presupposto  che,  pur
essendo stata esercitata l'azione penale, il giudice del  merito  non
abbia ancora la materiale disponibilita' del  fascicolo  processuale,
la competenza, tra l'altro, a provvedere sulle misure cautelari  (sia
personali che reali) anche dopo l'esercizio dell'azione penale e fino
a quando il decreto di citazione a giudizio, unitamente al  fascicolo
per il dibattimento, non sia trasmesso al giudice ai sensi  dell'art.
553  codice  di  procedura  pende,  ossia  immediatamente   dopo   la
notificazione del decreto di citazione all'imputato». 
    Orbene e' da considerare che, ad avviso del  giudice  remittente,
e' opinabile che «un corollario del principio  secondo  il  quale  la
competenza cautelare si individua sulla base del giudice che  procede
e che ha la materiale disponibilita'  degli  atti  e'  rintracciabile
nella disposizione ex art. 554 codice di  procedura  penale»,  atteso
che e' vero esattamente  l'opposto,  ossia  che  il  giudice  per  le
indagini preliminari non alcuna «materiale disponibilita' degli atti»
i quali potrebbero (in astratto) non essere stati  portati  mai  alla
sua cognizione: si pensi  al  caso  in  cui  le  esigenze  cautelari,
personali o reali, vengano in emergenza successivamente all'emissione
del decreto di citazione diretta a giudizio. E cio' si  aggiunga  che
la «disponibilita' giuridica» dipende da  una  mera  discrezionalita'
del Pubblico ministero. 
    Quanto ai parametri costituzionali rispetto ai quali si invoca lo
scrutinio di legittimita' costituzionale delle norme  processuali  in
applicazione nel caso di specie: 
        a) per effetto delle disposizioni in parola (articoli  553  e
554 c.p.p.) si determina una apparente violazione  del  principio  di
eguaglianza  dei  cittadini  innanzi  alla  legge   (art.   3   della
Costituzione), atteso che  l'individuazione  del  cd.  giudice  della
domanda  cautelare  non  soggiace  ad  alcun  criterio  obiettivo   e
verificabile,  ma  e'  rimessa  all'iniziativa  del   solo   Pubblico
ministero il quale - in ragione del momento in cui dispone  si  operi
la  notifica  o  quando  essa  viene  adempiuta  dalla  segreteria  -
determina o meno l'eccezionale competenza del giudice per le indagini
preliminari a decidere sulla coercizione personale o reale. 
    Nel caso dei procedimenti a citazione diretta  non  si  determina
alcun «passaggio degli atti  da  un  giudice  all'altro»  secondo  la
scansione fisiologicamente disciplinata  dal  codice  di  rito  nelle
norme sopra ricordate, ma la traslazione della competenza e'  rimessa
al Pubblico ministero, sebbene il giudice del merito sia  stato  gia'
individuato e la vocatio in iudicium perfezionata nei propri elementi
costitutivi (art. 552 c.p.p.). Si prefigurano  evidenti  lesioni  del
principio di eguaglianza per la  mancanza  di  una  disposizione  che
individui un termine per la notifica del decreto di citazione di  cui
all'art. 553 c.p.p. 
        b) per effetto di tale irragionevole lacuna normativa si deve
segnalare al sindacato di Codesta Corte la conseguenziale lesione del
principio di precostituzione del giudice naturale  (art.  25  Cost.),
atteso che il meccanismo emergenziale previsto dall'art. 554 c.p.p. -
rimesso alla completa  discrezionalita'  dell'Accusa  pubblica  senza
alcun vaglio giurisdizionale - sottrae l'imputato, sotto il rilevante
profilo cautelare, alla cognizione del giudice dibattimentale secondo
il circuito prefigurato dal codice di rito. 
    Non vi sono ragioni plausibili e convincenti per stimare corretta
la procedura d'urgenza di cui  all'art.  554  c.p.p.,  visto  che  la
disposizione non traduce in un coerente dettato normativa la clausola
portata  dal  titolo  della  norma  («atti  urgenti»),  attivando  la
competenza del giudice per le indagini preliminari sempre e  comunque
sulla scorta della  sola  «materiale  disponibilita'»  del  fascicolo
presso il Pubblico ministero (cfr. invece art. 291, comma 2, c.p.p.). 
        c) parimenti deve prefigurarsi una  violazione  dei  precetti
costituzionali  in  tema  di  giusto   processo   (art.   111   della
Costituzione), visto che l'individuazione del  giudice  cautelare  e'
rimessa alla mera potesta' del Pubblico ministero, senza alcun vaglio
o controllo giurisdizionale sulla ragionevolezza di tale attribuzione
«eccezionale» del  potere  coercitivo  al  giudice  per  le  indagini
preliminari dopo la chiusura delle dette indagini e dopo  la  rituale
individuazione del  giudice  procedente.  Ne'  i  carichi  di  lavoro
dell'ufficio requirente possono in alcun modo giustificare  de  facto
il sacrificio delle guarentigie di cui si discute, essendo necessario
censurare il disposto normativo che tale compromissione consente. 
    Conclusivamente  deve   essere   dichiarata   rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 553 c.p.p. nella  parte  in  cui  non  impone  al  Pubblico
ministero la notificazione del decreto di citazione a giudizio  entro
un termine prestabilito ovvero nella parte in cui  non  impone,  allo
stesso Pubblico ministero, di provvedere  all'immediata  trasmissione
degli atti al Giudice per il dibattimento prima che venga  curata  la
notificazione del decreto, incombente  che  non  ha  una  ragionevole
rilevanza in questa sequela visto che  una  copia  degli  atti  resta
comunque a disposizione dell'Accusa anche dopo  la  trasmissione  del
fascicolo al Giudice del merito. Questa lettura ridurrebbe la portata
dell'intervento additivo invocato a  Codesta  Corte  circoscrivendolo
alla soppressione delle sole parole «dopo la notificazione». 
    Deve, altresi', essere dichiarata rilevante e non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  554
c.p.p. nella parte in cui prevede la competenza cautelare del giudice
per le  indagini  preliminari  senza  che  ricorrano  presupposti  di
urgenza o circostanze eccezionali  per  un  siffatto  intervento  che
sottrae la cognizione coercitiva al Giudice procedente che e'  quello
del dibattimento. La norma  potrebbe  essere  dichiarata  illegittima
secondo il parametro costituzionale anche via consequenziale, laddove
fosse scrutinata favorevolmente la quaestio  legittimitatis  relativa
c.p.p. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata  per  contrasto
con gli articoli 3, 24 e  111  della  Costituzione  la  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli 553 e 554 c.p.p. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale  e
dichiara sospeso il giudizio cautelare in corso. 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei  ministri,  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento e  comunicata  alle  parti
del processo. 
        Tivoli, addi' 12 aprile 2016. 
 
                        Il Giudice: Cisterna