MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 2016 

Modifiche del decreto 4 settembre 1996, recante: «Elenco degli  Stati
con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni  ai  sensi  delle
convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito  in  vigore
con la Repubblica italiana.». (16A06123) 
(GU n.195 del 22-8-2016)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239,  recante
modificazioni al regime  fiscale  degli  interessi,  premi  ed  altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; 
  Visto, in particolare,  l'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non  applicazione
dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari,  pubblici  e  privati,  percepiti  da
soggetti residenti in Paesi che consentono  un  adeguato  scambio  di
informazioni; 
  Visto l'art. 11,  comma  4,  lettera  c),  del  menzionato  decreto
legislativo n. 239 del 1996, come modificato dall'art. 10,  comma  2,
lettera b), del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  147,  il
quale dispone che l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6,
comma 1, che  consentono  un  adeguato  scambio  di  informazioni  e'
aggiornato con cadenza semestrale; 
  Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del
1996, il  quale  prevede  che  le  disposizioni  recate  nei  decreti
indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi  decreti
del Ministro delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4  settembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che
ha approvato l'elenco degli Stati con i quali  risulta  attuabile  lo
scambio di informazioni ai sensi delle  convenzioni  per  evitare  la
doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro delle  finanze  del  4  settembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220  del  19  settembre  1996,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 1. - 1. Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni
indicate nell'art. 6, comma 1,  del  decreto  legislativo  1°  aprile
1996, n. 239, gli Stati e territori  con  i  quali  e'  attuabile  lo
scambio di informazioni sono i seguenti: 
    Albania 
    Alderney 
    Algeria 
    Anguilla 
    Arabia Saudita 
    Argentina 
    Armenia 
    Aruba 
    Australia 
    Austria 
    Azerbaijan 
    Bangladesh 
    Belgio 
    Belize 
    Bermuda 
    Bielorussia 
    Bosnia Erzegovina 
    Brasile 
    Bulgaria 
    Camerun 
    Canada 
    Cina 
    Cipro 
    Colombia 
    Congo (Repubblica del Congo) 
    Corea del Sud 
    Costa d'Avorio 
    Costa Rica 
    Croazia 
    Curacao 
    Danimarca 
    Ecuador 
    Egitto 
    Emirati Arabi Uniti 
    Estonia 
    Etiopia 
    Federazione Russa 
    Filippine 
    Finlandia 
    Francia 
    Georgia 
    Germania 
    Ghana 
    Giappone 
    Gibilterra 
    Giordania 
    Grecia 
    Groenlandia 
    Guernsey 
    Herm 
    Hong Kong 
    India 
    Indonesia 
    Irlanda 
    Islanda 
    Isola di Man 
    Isole Cayman 
    Isole Cook 
    Isole Faroe 
    Isole Turks e Caicos 
    Isole Vergini Britanniche 
    Israele 
    Jersey 
    Kazakistan 
    Kirghizistan 
    Kuwait 
    Lettonia 
    Libano 
    Liechtenstein 
    Lituania 
    Lussemburgo 
    Macedonia 
    Malaysia 
    Malta 
    Marocco 
    Mauritius 
    Messico 
    Moldova 
    Montenegro 
    Montserrat 
    Mozambico 
    Nigeria 
    Norvegia 
    Nuova Zelanda 
    Oman 
    Paesi Bassi 
    Pakistan 
    Polonia 
    Portogallo 
    Qatar 
    Regno Unito 
    Repubblica Ceca 
    Repubblica Slovacca 
    Romania 
    San Marino 
    Senegal 
    Serbia 
    Seychelles 
    Singapore 
    Sint Maarten 
    Siria 
    Slovenia 
    Spagna 
    Sri Lanka 
    Stati Uniti d'America 
    Sud Africa 
    Svezia 
    Svizzera 
    Tagikistan 
    Taiwan 
    Tanzania 
    Thailandia 
    Trinitad e Tobago 
    Tunisia 
    Turchia 
    Turkmenistan 
    Ucraina 
    Uganda 
    Ungheria 
    Uzbekistan 
    Venezuela 
    Vietnam 
    Zambia.»; 
    b) dopo l'art. 1, e' aggiunto il seguente: 
       «Art. 1-bis. - 1. Con decreto da emanare  ai  sensi  dell'art.
11, comma 5, del decreto legislativo 1° aprile  1996,  n.  239,  sono
eliminati dall'elenco degli Stati e territori di cui all'art.  1  gli
Stati ed i territori con i quali, in ragione di reiterate  violazioni
dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorita' competenti,
non risulti assicurata nella  prassi  operativa  l'adeguatezza  dello
scambio  di  informazioni,  ai  sensi  di  uno  strumento   giuridico
bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica italiana.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 agosto 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan