N. 139 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2015
Ordinanza del 16 dicembre 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da ASSIFEL - Associazione italiana fumo elettronico ed altri contro Agenzia delle dogane e dei monopoli ed altri.. Imposte e tasse - Imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide. - Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), art. 62-quater, comma 1-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 (Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonche' di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23).(GU n.34 del 24-8-2016 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Seconda) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: ASSIFEL - Associazione Italiana Fumo Elettronico, Soc. Fumador S.r.l., Soc. New Smoke Network S.r.l., Soc. Flavourland S.r.l., Soc. Vaporart S.r.l., Soc. Biofumo S.r.l., Soc. 7heaven s.a.s. di Follis Darko & C., Soc. Datastore S.r.l., Soc. Bandz S.r.l., Soc. D.E.A. Flavor S.r.l., Soc. Royal Blend S.r.l., Soc. Real Farma S.r.l., Soc. Whiff S.r.l., Soc. Lol S.r.l.s., Soc. Alterna Farmaceutici S.r.l., Soc. Lop S.r.l., Soc. Elixir International S.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Massimiliano Nicodemo, Paolo Grassi, con domicilio eletto presso Paolo Grassi in Roma, via G. Avezzana, 8; Contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; e con l'intervento di ad adiuvandum: Fiesel-Confesercenti in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Massimiliano Nicodemo, Paolo Grassi con domicilio eletto presso Paolo Grassi in Roma, via G. Avezzana, 8; ad opponendum: Philip Morris Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Marco Zotta, Giulio Cesare Rizza con domicilio eletto presso Giulio Cesare Rizza in Roma, piazza di Spagna, 15; Per l'annullamento: del provvedimento 381 del 24 dicembre 2014 recante le procedure tecniche per la determinazione del consumo equivalente di sigarette dei prodotti di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504; del decreto ministeriale del 29 dicembre 2014 recante disposizioni in materia di commercializzazione di prodotti da inalazione senza combustione; ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; e per ottenere: la rimessione alla Corte di Giustizia della questione di compatibilita' con i principi di diritto europeo dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 e dei provvedimenti impugnati; il risarcimento dei danni subiti. Con motivi aggiunti, per l'annullamento: del provvedimento n. 394 del 20 gennaio 2015, con i relativi allegati 1 e 2, recante la determinazione dell'aliquota di imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; e con ulteriore atto di motivi aggiunti, per l'annullamento della nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 65527 R.U. del 23 giugno 2015, avente ad oggetto "Quesito. Applicazione dell'imposta di consumo di cui all'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni"; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; Visto l'atto di intervento ad adiuvandum spiegato dalla Fiesel-Confesercenti; Visto l'atto di intervento ad opponendum spiegato dalla Philip Morris Italia S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Fatto Illustrano le odierne ricorrenti, quanto a legittimazione ad agire, di essere aziende operanti in Italia nella produzione e commercializzazione di sigarette elettroniche ed aromi, rappresentando che tale settore e' stato inizialmente assoggettato ad imposta di consumo nella misura del 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico per effetto del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013 - convertito in legge con legge n. 99 del 2013 - che ha inserito l'art. 62-quater nel corpo del decreto legislativo n. 504 del 1995. La disposizione cosi' recata dall'art. 62-quater, coinvolta nei giudizi di impugnazione proposti avverso i relativi atti applicativi, e' stata sottoposta al vaglio di legittimita' costituzionale con ordinanze di questa Sezione n. 4511 del 2014. Dopo aver ripercorso, con eccessivo dettaglio, tutte le vicende processuali inerenti il giudizio introdotto con il ricorso n. 1165/2014 R.G. nel cui ambito e' stata sollevata la predetta questione di illegittimita' costituzionale, avuto anche riguardo alla fase di appello cautelare, espone parte ricorrente l'avvenuta introduzione di una nuova disciplina impositiva del settore del fumo elettronico, attraverso l'inserimento, per effetto del decreto legislativo n. 188 del 2014, del comma 1-bis all'art. 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995. Prevede tale disposizione che: "I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'art. 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma". Viene in tal modo introdotta un'imposta sul fumo elettronico il cui importo e' determinato sulla base di un criterio di equivalenza di consumo tra le sigarette tradizionali e i liquidi da inalazione senza combustione, demandando all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione delle procedure tecniche per la determinazione di tale equivalenza. In attuazione di tale disposizione, con determinazione del 24 dicembre 2014 - gravata con il ricorso in esame - l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha quindi definito le procedure tecniche per la determinazione dell'equivalenza di consumo convenzionale tra le sigarette e liquidi in questione. In particolare, viene ivi stabilito, all'art. 2, che ai fini del calcolo del tempo medio di consumo dei prodotti di cui all'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, sono sottoposte ad aspirazione, secondo i parametri definiti dalla norma EN ISO 3308/2012 - ovvero attraverso una smoking machine settata secondo un protocollo standardizzato - cinque sigarette per ciascuna delle cinque marche piu' vendute nell'anno solare precedente il mese in cui si effettuano le operazioni di aspirazione. Vengono, quindi, dettate le regole per il calcolo del tempo medio di consumo delle sigarette tradizionali basate sul numero delle aspirazioni effettuate per il consumo delle sigarette, sulla durata delle aspirazioni, sulla lunghezza delle sigarette consumate durante la fase di aspirazione, individuando il tempo medio di consumo delle sigarette nella somma dei tempi di consumo di ciascuna sigaretta. Con riferimento, invece, alla determinazione del tempo medio di consumo dei prodotti da inalazione senza combustione, la gravata determinazione prevede la sottoposizione ad aspirazione di 7 unita' di prodotto contenenti nicotina di diverse gradazioni e di 3 unita' di prodotto non contenenti nicotina mediante 3 dispositivi con potenza pari, rispettivamente a 10, 20 e 30 watt, stabilendo la corrispondenza tra il tempo medio di consumo di tali prodotti e il tempo complessivo medio del numero di aspirazioni rilevato per il loro consumo. Viene altresi' fissata, in fase prima applicazione ed in via temporanea e in misura provvisoria, l'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione in € 0,333 il millilitro, con previsione di successiva compensazione con la misura stabilita in via definitiva sulla base delle procedure tecniche indicate. Con decreto ministeriale del 29 dicembre 2014 sono state dettate ulteriori disposizioni per la commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione. In relazione a tale nuovo regime impositivo, come delineato dall'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 e dai relativi atti applicativi, solleva parte ricorrente specifiche contestazioni anche sotto il profilo della illegittimita' costituzionale della norma primaria, censurando altresi' le procedure tecniche di individuazione dell'equivalenza del consumo tra sigarette tradizionali e liquidi vaporizzabili in quanto affette da illogicita', irragionevolezza e contraddittorieta', affidando la proposta azione all'articolazione dei seguenti motivi di censura: I - Illegittimita' dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, di cui il decreto ministeriale del 29 dicembre rappresenta il provvedimento attuativo, e dell'art. 4, comma 1, del provvedimento n. 381 del 2014 in relazione all'art. 23 della Costituzione (principio di legalita'): Lamenta parte ricorrente come l'art. 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995, nel demandare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di stabilire la misura dell'imposta non fornisca parametri chiari e rigorosi che vincolino l'azione amministrativa ponendosi pertanto in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, senza peraltro prevedere controlli sull'attivita' amministrativa di determinazione delle regole tecniche e dell'imposta. Sotto altro profilo, contesta parte ricorrente l'illegittimita' del provvedimento del 24 dicembre 2014 nella parte in cui viene determinata in via temporanea e provvisoria l'imposta sui liquidi vaporizzabili per sigarette elettroniche, in € 0,333 il millilitro, in quanto non prevista dal decreto legislativo n. 188 del 2014, e non essendo stati previamente indicati i criteri per relativa commisurazione, risultando quindi tale imposta determinata in modo arbitrario e casuale, in assenza di elementi che ne consentano la verificabilita' e senza indicazione delle modalita' di svolgimento delle prime analisi di prova sperimentale sulla cui base tale imposta e' stata fissata e le modalita' di calcolo della stessa. II - Illegittimita' costituzionale dell'art. 61-quater; comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, di cui il decreto ministeriale del 29 dicembre rappresenta il provvedimento attuativo, dell'art. 1 del decreto ministeriale medesimo, e degli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento n. 381 del 2014 in relazione all'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza). Lamenta parte ricorrente l'illegittimita' della sottoposizione al medesimo regime tributario sia dei liquidi contenenti nicotina che dei liquidi che sono privi di nicotina, sull'assunto che tali prodotti non potrebbero essere ritenuti succedanei del tabacco, censurando altresi' le procedure tecniche di individuazione dell'equivalenza del consumo tra sigarette tradizionali e liquidi vaporizzabili nonche' la scelta di sottoporre i tabacchi da inalazione senza combustione alla medesima imposizione prevista per i prodotti liquidi in tal modo parificando arbitrariamente situazioni differenti. Sarebbe quindi arbitraria, sostiene parte ricorrente, la disposta equiparazione tra liquidi contenenti nicotina e quelli che ne sono privi, nonche' la loro equiparazione, nel procedimento di individuazione dell'imposta, alle sigarette tradizionali ed ai tabacchi da inalazione senza combustione, con conseguente illogicita' ed irrazionalita' dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995. Contesta, ancora, parte ricorrente, le modalita' stabilite dall'Amministrazione per procedere alla misurazione dell'equivalenza tra consumo di liquidi e consumo di sigarette tradizionali, lamentando il carattere arbitrario dell'individuazione della misura dell'imposizione nel 50% dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette. Illustra quindi nel dettaglio parte ricorrente le caratteristiche del fumo elettronico al fine di suffragare l'affermata irragionevolezza della norma e l'illegittimita' dei gravati provvedimenti. III - Illegittimita' costituzionale dell'art. 62-quater comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, di cui il decreto ministeriale del 29 dicembre rappresenta il provvedimento attuativo, dell'art. 1 del decreto ministeriale medesimo, e dell'art. 4 del provvedimento n. 381 del 2014 in relazione all'art. 53 della Costituzione (principio di capacita' contributiva) e all'art. 97 della Costituzione (principio di buon andamento ed imparzialita' dell'Amministrazione). Contesta parte ricorrente la determinazione provvisoria dell'imposta in quanto contrastante con il principio di capacita' contributiva ed assolutamente sproporzionata. IV - Illegittimita' costituzionale dell'art. 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995, di cui il decreto ministeriale del 29 dicembre rappresenta il provvedimento attuativo, delle disposizioni del decreto ministeriale medesimo, e del provvedimento n. 381 del 2014 in relazione all'art. 41 della Costituzione (principio di liberta' di iniziativa economica privata). Sostiene parte ricorrente come l'intervenuta determinazione, in via provvisoria, dell'imposta sui liquidi per sigarette elettroniche sia idonea a ledere la liberta' di iniziativa economica privata in quanto ne renderebbe impossibile l'esercizio, anche per effetto dei numerosi adempimenti imposti alle imprese e delle cauzioni richieste. V - Violazione del principio di concorrenza sancito dall'art. 41 della Costituzione, e dei principi comunitari sulla libera concorrenza sanciti dall'art. 3 del Trattato CE, dagli articoli 119 e 120 del TFUE e dal Protocollo sul mercato interno e sulla concorrenza allegato al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007. Sostiene parte ricorrente come la contestata norma di cui all'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo. n. 504 del 1995 si muova in direzione opposta ai principi comunitari sulla concorrenza e sulla realizzazione di un mercato unico. VI - Violazione del principio costituzionale di tutela della salute di cui all'art. 32 della Costituzione. Nel sostenere parte ricorrente che le sigarette elettroniche costituiscono uno strumento di dissuasione dall'utilizzo delle sigarette tradizionali, l'imposta prevista per le stesse si tradurrebbe in una violazione del diritto alla salute in quanto penalizzante il loro utilizzo. Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del 20 gennaio 2015 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, recante la "Determinazione dell'aliquota di imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni", con la quale, in esito alle prove tecniche stabilite con il provvedimento del 24 dicembre 2014, e' stata fissata l'imposta di consumo in € 0,37344 il millilitro. Avverso tale provvedimento deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura: I - Illegittimita' del provvedimento n. 395 del 2015 nella sua formulazione comprensiva degli allegati 1 e 2, in relazione all'art. 23 della Costituzione (principio di legalita'). Sostiene parte ricorrente che la determinazione della misura dell'imposta sarebbe avvenuta in violazione dei precedenti contenuti nell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 e delle norme tecniche previste con la determinazione del 24 dicembre 2014. Si sofferma nel dettaglio, parte ricorrente, sulla disamina della procedure seguite per la determinazione dell'imposta, contestandole puntualmente. Lamenta parte ricorrente l'intervenuta violazione, nel calcolo del tempo medio di consumo delle sigarette tradizionali, della normativa tecnica ISO 3308/2012 cui l'Amministrazione si e' autovincolata con la determinazione del 24 dicembre 2014 - che trova corrispondenza nella previsione contenuta nell'art. 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995, che prevede il ricorso a condizioni di aspirazioni conformi a quelle adottate per l'analisi delle sigarette - affermando che il tempo medio di consumo di una sigaretta, tenuto conto del numero di aspirazioni medie e del numero delle pause tra un'aspirazione e l'altra, e' da quantificarsi in 6 minuti e 4 secondi, e non gia' a 37,91 secondi per come stabilito nella gravata determinazione del 20 gennaio 2015, con la conseguenza che l'imposta sul consumo delle sigarette elettroniche dovrebbe essere pari a € 0,03925 il millilitro, in luogo di € 0,37344 il millilitro stabilito in tale determinazione. L'intervenuta disapplicazione della metodologia ISO EN 3308/2012 - nella parte in cui non viene computata la pausa tra un'aspirazione e l'altra per il calcolo del tempo medio di consumo delle sigarette ai fini della determinazione dell'equivalenza convenzionale di consumo con i liquidi vaporizzabili - troverebbe conferma, secondo parte ricorrente, alla luce della determinazione del 22 gennaio 2015 relativa alla determinazione dell'aliquota di accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione, il cui Allegato 1 indica il tempo medio di consumo delle sigarette in 385,32 secondi, computato considerando pause di 58 secondi tra le aspirazioni, laddove nell'ambito del procedimento di equivalenza per i liquidi vaporizzabili il tempo medio di consumo delle sigarette viene fissato in soli 37,91 secondi, senza che tale diversita' di procedimenti di equivalenza sia in alcuno modo giustificabile alla luce delle normativa primaria di riferimento come stabilita, quanto ai liquidi da inalazione senza combustione, dall'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, e per i tabacchi da inalazione senza combustibile, dall'art. 39-terdecies del medesimo decreto. II - Illegittimita' costituzionale del provvedimento n. 394 del 2015 nella sua formulazione comprensiva degli allegati 1 e 2, in relazione all'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza ragionevolezza). Lamenta parte ricorrente l'arbitrarieta' del calcolo del consumo equivalente rappresentando il trattamento preferenziale riservato al tabacco da inalazione senza combustione, comunque pregiudizievole, in quanto contenente nicotina, per la salute umana. III - Illegittimita' costituzionale del provvedimento n. 394 del 2015 nella sua formulazione comprensiva degli allegati 1 e 2, in relazione all'art. 53 della Costituzione (principio di capacita' contributiva) e all'art 97 della Costituzione (principio di buon andamento ed imparzialita' dell'Amministrazione). Si riporta parte ricorrente, sul punto, alle argomentazioni gia' spese nel ricorso introduttivo del giudizio. IV - Illegittimita' costituzionale del provvedimento n. 394 del 2015 nella sua formulazione comprensiva degli allegati 1 e 2, in relazione all'art. 41 della Costituzione (principio di liberta' di iniziativa economica privata). Nel favorire la contestata norma ed i gravati provvedimenti il mercato tradizionale del fumo, sarebbe violato il principio di liberta' di iniziativa economica privata. V - Violazione del principio di concorrenza sancito dall'art. 41 della Costituzione, e dei principi comunitari sulla libera concorrenza sanciti dall'art. 3 del Trattato CE, dagli articoli 119 e 120 del TFUE e dal Protocollo sul mercato interno e sulla concorrenza allegato al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007. Il carattere penalizzante dell'imposta sarebbe suscettibile, secondo parte ricorrente, di falsare la dinamica del mercato interno. VI - Violazione del principio costituzionale di tutela della salute di cui all'art. 32 della Costituzione. Nel rinviare a quanto gia' dedotto con ricorso, denuncia parte ricorrente il trattamento preferenziale riservato ai tabacchi da inalazione senza combustione, piu' dannosi rispetto alle sigarette elettroniche. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti - proposto a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 14 aprile 2015, con la quale e stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995 nel testo originario, antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo - parte ricorrente ha impugnato la nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 65527 R.U. del 23 giugno 2015. Con tale nota viene precisato che la sentenza della Costituzionale n. 83 del 2014 ha dichiarato illegittime disposizioni che non trovano piu' applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che sono diverse da quelle dettate dall'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 sia quanto ad oggetto, base imponibile, natura e misura dell'imposizione che dunque sfuggono alla portata della sentenza della Consulta, affermando che le nuove disposizioni trovano quindi applicazione quanto ad assoggettamento ad imposta di qualsiasi prodotto liquido che abbia la caratteristica di poter essere inalato. Con riferimento allo scenario delineato dalla pronuncia della Consulta e dalla interpretazione che ne ha effettuato l'Agenzia, sostiene parte ricorrente che tale pronuncia, nell'escludere la possibilita' di assoggettare ad accisa il consumo di liquidi non contenenti nicotina, avrebbe dovuto determinare il venir meno dei gravati provvedimenti nella parte in cui sottopongono alla medesima tassazione i liquidi contenenti nicotina e quelli privi di' nicotina, e cio' sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, laddove invece l'Amministrazione, con la gravata nota, ha stabilito che qualsiasi liquido idoneo ad essere inalato debba essere assoggettato ad imposizione. Contesta, quindi, parte ricorrente tale circolare del 23 giugno 2015 dell'Agenzia, articolando, a sostegno dell'azione, i seguenti motivi aggiunti ed integrativi: I - Illegittimita' della circolare interpretativa n. 65527 del 2015 in relazione agli articoli 3 (principio di uguaglianza e ragionevolezza), 53 (principio di capacita' contributiva), 97 (principio di buon andamento e imparzialita' dell'Amministrazione), 41 (principio di liberta' di iniziativa economica privata), e 32 (principio di tutela della salute). Sostiene parte ricorrente come la formulazione, attualmente in vigore dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, sia in contrasto con i precetti costituzionali di cui agli articoli 3, 41, 53 e 97 della Costituzione come declinati nella recente sentenza n. 83 del 2015 della Corte costituzionale con riferimento alla previgente formulazione della norma, che precludono la possibilita' di assoggettare ad accisa liquidi non contenenti tabacco. II - Violazione del principio di concorrenza sancito dall'art. 41 della Costituzione, e dei principi comunitari sulla libera concorrenza sanciti dall'art. 3 del Trattato CE, dagli articoli 119 e 120 del TFUE e dal Protocollo di sul mercato interno e sulla concorrenza allegato al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007. Ripropone parte ricorrente le medesime argomentazioni gia' svolte al riguardo. Si sono costituiti in resistenza gli intimati Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Presidenza del Consiglio dei ministri che, dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento nella, sua evoluzione nel tempo e le caratteristiche del mercato delle sigarette tradizionali, delle sigarette elettroniche contenenti liquidi e delle sigarette elettroniche contenenti solidi, hanno sostenuto con articolate contro-deduzioni, l'infondatezza di tutti i motivi di censura dedotti da parte ricorrente, chiedendo il rigetto delle proposte azioni. Ha spiegato atto di intervento ad opponendum la societa' Philip Morris Italia S.r.l., la quale commercializza prodotti del tabacco da inalazione senza combustione di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo n. 504 del 1995, con riferimento ai quali la gravata determinazione del 24 dicembre 2014 stabilisce le procedure tecniche per la determinazione del consumo equivalente, difendendo, anche con memoria successivamente depositata, la legittimita' dei gravati atti nonche' la conformita' alla Costituzione della norma di cui all'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995. Ha spiegato atto di intervento ad adiuvandum la Fisel-Confesercenti sostenendo, con articolata argomentazioni, la fondatezza delle censure sollevate da parte ricorrente. Con ordinanza collegiale n. 2900/2015, adottata in sede cautelare, e' stato sospeso il pagamento dell'imposta prevista dall'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, limitatamente all'importo relativo ai liquidi non contenenti nicotina. Le parti del giudizio hanno ulteriormente sviluppato le proprie argomentazioni in memorie successivamente depositate, insistendo, ciascuna, nelle proprie richieste. Alla pubblica udienza del 4 novembre 2015 la causa e' stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale. Diritto 1 - Per come piu' in dettaglio esposto in parte narrativa, con il ricorso in esame e con i successivi motivi aggiunti vengono impugnate le determinazioni assunte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli - meglio indicate in epigrafe nei loro estremi - con cui e' stata data attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 (recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi), come inserito, nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 1), del decreto legislativo n. 15 dicembre 2014, n. 188 (recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonche' di fiammiferi, a norma dell'art. 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23, quest'ultimo recante appunto norme in materia di delega fiscale), con efficacia dal 1° gennaio 2015. Dispone tale comma 1-bis dell'art. 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995 che: "I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'art. 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma". Con tale norma viene quindi prevista la sottoposizione ad imposta di consumo dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nella misura del 50% dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, demandando all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di stabilire apposite procedure tecniche per la determinazione del tempo medio di consumo delle sigarette tradizionali e della equivalenza di consumo convenzionale dei liquidi con le sigarette tradizionali in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione di liquidi formato da almeno 10 tipologie di prodotto in commercio, di cui 7 contenenti diverse gradazioni di nicotina e 3 senza nicotina, con 3 dispositivi da inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. All'Agenzia delle dogane e dei monopoli viene, altresi', demandato il compito di determinare la misura dell'imposta di consumo dovuta per tali prodotti sulla base delle risultanze di tali procedure tecniche. Con determinazione del 24 dicembre 2014 - gravata con il ricorso principale - l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha quindi definito, in attuazione della illustrata norma primaria, le procedure tecniche per la determinazione dell'equivalenza di consumo convenzionale tra le sigarette e i liquidi da inalazione senza combustione. Con successiva determinazione dirigenziale del 20 gennaio 2015 - anch'essa impugnata - e' stata determinata l'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nella misura di € 0,37344 il millilitro, tenuto conto del tempo medio di consumo di un campione delle cinque marche di sigarette piu' vendute, determinato in base alle procedure tecniche definite con il provvedimento del 24 dicembre 2014, individuato in misura pari a 37,91 secondi per sigaretta, e del tempo medio di consumo di un campione composto, come previsto dal citato art. 62-quater, comma 1-bis, da dieci tipologie di prodotto liquido da inalazione tra quelle in commercio, di cui 7 con diverse gradazioni di nicotina e 3 con contenuti diversi dalla nicotina, mediante dispositivi per inalazione di potenza di 10, 20 e 30 watt, individuando tale tempo medio di consumo, in esito alle operazioni compite sulla base delle procedure tecniche di cui al provvedimento del 24 dicembre 2014, in 213,59 secondi per millilitro. Su tali basi, e' stata stabilita l'equivalenza di 1 milligrammo di prodotto liquido da inalazione al consumo di 5,63 sigarette ed e' stata calcolata, conseguentemente, l'imposta nella misura di € 0,37344 il millilitro. Avverso tali provvedimenti parte ricorrente deduce una articolata serie di censure, volte a denunciare l'illegittimita' di tali atti per vizi propri, nonche' l'irrazionalita' della sottoposizione delle sostanze liquide da inalazione senza combustione prive di nicotina al medesimo regime impositivo previsto per le sostanze liquide contenenti nicotina, censurando quindi la norma primaria introdotta con il comma 1-bis, dell'art. 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995 che tale assoggettamento prevede, sotto il profilo della sua non conformita' ai principi costituzionali. 2 - Il Collegio - anticipando conclusioni che, alla luce delle considerazioni che si andranno ad esporre, intende trarre - ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale della citata norma con riferimento agli articoli 3, 23, 32, 53 e 97 della Costituzione, nei termini di seguito indicati, e, previo positivo riscontro della rilevanza della questione, ritiene di dover adottare ordinanza di rimessione della questione alla Corte Costituzionale, in tal modo sollecitando il vaglio della Consulta. Dovendo al riguardo preliminarmente rilevarsi che la Consulta, con riferimento al testo dell'art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 188 del 2014, con sentenza n. 83 del 14 aprile 2015 - intervenuta nelle more del presente giudizio - ne ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonche' dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo. Tanto premesso, rileva il Collegio, avuto riguardo alla verifica della condizione di ammissibilita' dell'incidente di costituzionalita' - rappresentata dalla rilevanza nel presente giudizio della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, come inserito dal decreto legislativo 15 dicembre 2014 n. 188, in quanto strumentalmente necessaria alla definizione della causa - che la sottoposizione alla medesima imposta di consumo di, indistintamente, tutti i prodotti liquidi da inalazione senza combustione, senza alcuna differenziazione tra quelli contenenti nicotina e quelli che ne sono privi, e' prevista a livello di fonte primaria dalla citata disposizione, sospettata di illegittimita' costituzionale, laddove gli atti impugnati con ricorso introduttivo del giudizio e con motivi aggiunti sono vincolati nel loro contenuto quanto alla applicazione della medesima misura di imposta a tutti i prodotti liquidi da inalazione senza combustione, aventi o meno contenuto di nicotina. E', difatti, lo stesso Legislatore che ha previsto un identico regime impositivo per le sostanze liquide contenenti nicotina e per quelle senza contenuto di nicotina, cosi inequivocabilmente delimitando l'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di consumo, riferita espressamente ai "prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali", in tal modo vincolando la successiva attivita' dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - alla quale e' stato demandato unicamente il compito di determinate le procedure tecniche per la determinazione del consumo equivalente convenzionale e di stabilire, sulla base dei relativi risultati, la misura dell'imposta - che, al riguardo, si e' limitata a dare applicazione alla norma primaria. Non avendo, pertanto, l'Amministrazione alcun potere di disciplinare diversamente da quanto previsto dalla norma primaria l'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta, la questione inerente la legittimita' dell'assoggettamento ad un medesimo regime impositivo sia delle sostanze liquide contenenti nicotina sia delle sostanze liquide che ne sono prive non puo' essere risolta nell'ambito del giudizio impugnatorio proposto avverso le gravate determinazioni - costituenti sul punto meri atti applicativi della norma primaria - non essendo tale scelta riconducibile all'esercizio di discrezionalita' amministrativa sindacabile in questa sede di legittimita', ma trattasi invece di questione che investe direttamente la norma primaria, come dettata dall'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995. In cio' risiede la rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale della norma in esame, potendo la sospettata illegittimita' dell'introduzione di un medesimo regime fiscale anche per i prodotti non contenenti nicotina essere risolta solo attraverso l'assoggettamento al vaglio della Consulta della relativa questione. Deve, inoltre, aggiungersi, sempre in punto di rilevanza della questione, che la resistente Agenzia, con la nota del 23 giugno 2015 - gravata con motivi aggiunti - ha ritenuto la non incidenza della citata sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2015 quanto alla sottoposizione ad imposta di qualsiasi prodotto liquido idoneo ad essere inalato, anche se privo di nicotina - come previsto dal comma 1-bis dell'art. 62-quater citato - ritenendo tale sentenza riferibile esclusivamente alle diverse precedenti norme non piu' in vigore, sostituite dal comma 1-bis dell'art. 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, che reca disposizioni diverse quanto ad oggetto, base imponibile, natura e misura dell'imposizione, ritenendo su tale base che i prodotti non contenenti nicotina sono legittimamente sottoposti all'imposizione prevista dalla attuale disciplina normativa. Il che attesta che la questione inerente la legittimita' dell'imposizione della medesima tassazione anche ai prodotti liquidi non contenenti nicotina non puo' essere risolta alla luce delle statuizioni contenute nella citata sentenza della Corte costituzionale - che riguarda norme diverse - stante la posizione assunta al riguardo dall'Amministrazione, con determinazione il cui vaglio di legittimita' non potrebbe comunque condurre alla soluzione di tale questione, non potendo l'Amministrazione disapplicare una norma di legge tuttora vigente. Aggiungasi che i vizi dedotti da parte ricorrente avverso il nuovo regime di imposizione fiscale, con particolare riferimento all'ambito di applicazione dell'imposta, possono essere risolti unicamente attraverso la proposizione della questione di legittimita' costituzionale della norma che tale regime ha introdotto. Il chiaro tenore letterale di tale norma, che espressamente riferisce l'imposta di consumo sia a prodotti liquidi contenenti nicotina che a prodotti liquidi non contenenti nicotina, preclude la possibilita' per il Giudice di esperire un'attivita' interpretativa volta ad attribuire alla norma un significato conforme alla Costituzione, anche alla luce della recente pronuncia della Consulta, risultando quindi la rimessione della questione alla Corte costituzionale una scelta necessitata, tenuto conto che nella gradata elaborazione logica delle questioni sollevate con il ricorso in esame, riveste priorita' giuridica, oltre che logica, la preliminare disamina dei profili inerenti la dedotta illegittimita' della sottoposizione dei prodotti non contenenti nicotina alla medesima imposizione prevista per travolgere gli atti amministrativi impugnati che, sul punto, sono meramente applicativi della norma che tale regime impositivo ha introdotto. 3 - Poste le illustrate considerazioni in ordine alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, avuto riguardo al profilo inerente la sua non manifesta infondatezza, osserva il Collegio quanto segue. Va preliminarmente precisato, quanto ad inquadramento del contesto in cui si inscrive la questione in esame, che la norma dettata dal comma 1-bis dell'art. 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995 e' stata introdotta, per come dianzi gia' esposto, con il decreto legislativo n. 188 del 15 dicembre 2014, con il quale viene stabilito che a decorrere dall'entrata vigore di detto comma cessa di trovare applicazione l'imposta prevista dal comma 1 di tale articolo. Con riferimento alla norma contenuta nel comma 1 del citato art. 62-quater, introdotta dall'art. 11, comma 22, del decreto-legge n. 76 del 2013 - comma che dispone che i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico - questa Sezione, con ordinanze n. 4510 e n. 4511 del 2014, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale nella parte in cui viene assoggettala alla preventiva autorizzazione da'parte dell'Agenzia delle dogane dei monopoli la commercializzazione dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sottopone, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i medesimi prodotti ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 83 del 2015, la cui pubblicazione e' intervenuta nelle more del presente giudizio, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995 nel testo antecedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 188 del 2014, nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, ritenendo tale disposizione in contrasto con il parametro di cui all'art. 3 della Costituzione, stante la rilevata intrinseca irrazionalita' dell'assoggettamento ad un aliquota unica e indifferenziata di una serie eterogenea di sostanze, non contenenti nicotina, e di beni, aventi uso promiscuo nonche' per contrasto con la riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione. Benche' le disposizioni introdotte con il decreto legislativo n. 188 del 2014, che ha inserito il comma 1-bis all'art. 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, siano diverse da quelle dichiarate incostituzionali dalla Consulta con la citata sentenza - essendo stata eliminata la sottoposizione ad imposta di consumo dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati ed essendo stata modificata la determinazione dell'imposta di consumo per i liquidi da inalazione senza combustione contenenti o meno nicotina, che vengono ora assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al 50% dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette sulla base dell'equivalenza di consumo convenzionale determinata secondo apposite procedure tecniche la cui definizione e' demandata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, laddove in precedenza l'imposta di consumo era stabilita nella misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico - ritiene il Collegio che anche la nuova disciplina fiscale sia affetta dai medesimi vizi di incostituzionalita' rilevati dalla Consulta nella citata sentenza n. 83 del 2015. Ed invero, analogamente a quanto previsto dal previgente testo dell'art. 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995 - come introdotto dal decreto-legge n. 76 del 2013 - comma 1-bis di tale articolo, introdotto dal decreto legislativo n. 188 del 2014, assoggetta ad un medesimo regime fiscale e ad una medesima misura di imposta di consumo sia prodotti liquidi da inalazione senza combustione contenenti nicotina sia prodotti liquidi senza nicotina. Con particolare riferimento all'assoggettamento ad imposta di consumo di qualsiasi sostanza, anche non contenente nicotina, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 83 del 2015, ha ravvisato la violazione del parametro della ragionevolezza per effetto della "indiscriminata sottoposizione ad imposta di qualsiasi prodotto contenente altre "sostanze", diverse dalla nicotina, purche' idoneo a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonche' dei dispositivi e delle parti di ricambio, che ne consentono il consumo, e in definitiva di prodotti che non hanno nulla in comune con i tabacchi lavorati" riscontrando, ulteriormente, la violazione del parametro di cui all'art. 3 della Costituzione in ragione della "intrinseca irrazionalita' della disposizione che assoggetta ad un'aliquota unica indifferenziata una serie eterogenea di sostanze, non contenenti nicotina, e di beni, aventi uso promiscuo", tenuto conto che "mentre il regime fiscale dell'accisa con riferimento al mercato dei tabacchi, trova la sua giustificazione nel disfavore nei confronti di un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute e del quale si cerca di scoraggiare il consumo, tale presupposto non e ravvisatile in relazione al commercio di prodotti contenenti "altre sostanze", diverse dalla nicotina, idonee a sostituire il consumo del tabacco, nonche' dei dispositivi e delle parti di ricambio che ne consentono il consumo". Appare utile riportare anche gli ulteriori passaggi cui la Corte ha affidato il proprio giudizio, laddove si afferma che risulta "del tutto irragionevole l'estensione, operata dalla disposizione censurata, del regime amministrativo e tributario proprio dei tabacchi anche al commercio di liquidi aromatizzati e di dispositivi per il relativo consumo, i quali non possono essere considerati succedanei del tabacco.". La Consulta, nella citata sentenza, ha inoltre ravvisato il contrasto della norma censurata con l'art. 23 della Costituzione quanto alla nozione, ivi contenuta, di idoneita' a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, riferita ai prodotti non contenenti nicotina, oltre che ai dispositivi che ne consentono consumo, in quanto viene in tal modo affidata ad una valutazione soggettiva ed empirica l'individuazione della base imponibile con conseguente indeterminatezza della stessa stante la mancata indicazione di specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la discrezionalita' amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria con cio' risultando violata la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, di cui all'art. 23 della Costituzione, non essendovi elementi dai quali ricavare, anche in via indiretta, i criteri e i limiti volti a circoscrivere la discrezionalita' amministrativa nella definizione del tributo. Il Collegio ritiene di dover riproporre, a sostegno della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, che intende sollevare, le considerazioni svolte dalla Consulta, come sopra riferite, recando la norma in esame la medesima indiscriminata sottoposizione ad aliquota unica ed in differenziata di sostanze eterogenee, accomunando i liquidi contenenti nicotina a quelli che ne sono privi, identificati sulla base della sola caratteristica di poter essere inalati senza combustione. Nella nuova definizione dell'ambito oggettivo di applicazione della norma sospettata di incostituzionalita' si perde la qualificazione - contenuta invece nel testo previgente dell'art. 62-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 - della loro idoneita' a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, il che, nel rendere ancor piu' generici i criteri di individuazione dell'oggetto dell'imposizione, rinvia implicitamente a tale qualificazione, tenuto conto che l'art. 62-quater in esame e' intitolato ai "prodotti succedanei dei prodotti da fumo", ed alla luce delle difese spese dalle resistenti Amministrazioni, volte a giustificare la prevista impostazione in quanto riferita ad un'unica domanda - di fumo in senso stretto e di inalazione - indipendentemente del fatto che si assuma o meno nicotina. Viene in tal modo valorizzata la capacita' sostitutiva dell'assunzione di un prodotto rispetto al fumo tradizionale a base di tabacco, in tal modo riproponendosi la definizione empirica e soggettiva sottesa alla previgente norma dichiarata incostituzionale, con conseguente indeterminatezza della base imponibile in violazione dell'articolo 23 della Costituzione, e vengono irragionevolmente accomunati, ai fini della sottoposizione ad un medesimo trattamento impositivo, sostanze tra loro radicalmente diverse, non potendo essere assimilati tra loro liquidi contenenti nicotina - potenzialmente idonei a sostituire il consumo del tabacco tradizionale - e liquidi privi di tale sostanza, caratterizzati unicamente dalla presenza di basi neutre o aromi naturali, quindi privi di nocivita' ed inidonei a creare dipendenze dalla nicotina, che pertanto, in ragione delle diverse conseguenze sulla salute, sfuggono alla possibilita' di avvicinamento alle sostanze nicotiniche ai fini della previsione di un medesimo trattamento impositivo, discendendo la succedaneita' dei liquidi non contenenti nicotina rispetto alle sigarette tradizionali unicamente da scelte di tipo soggettivo dei consumatori, e che come tale prescinde da caratteristiche ontologiche del prodotto. Sotto tali profili pertanto, la disciplina sopravvenuta, come recata dall'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 188 del 1995, non risulta rispettosa dei principi affermati dalla Consulta nella sentenza n. 83 del 2015, ne' appare essere conforme ai parametri ivi indicati, piuttosto dovendo ritenersi che tale disciplina replichi i medesimi vizi riscontrati dalla Consulta con riferimento alla precedente normativa. Trattasi di considerazioni che conservano la loro validita' pur a fronte delle novita' recate dalla nuova disciplina rispetto a quella precedente, come riferite alla circostanza che l'entita' dell'imposizione e' parametrata alla quantita' di prodotto - stabilita sulla base di un giudizio di equivalenza di consumo rispetto alle sigarette tradizionali - e non piu' al prezzo di vendita, e stabilita nella misura del 50% dell'accisa gravante sull'equivalente delle sigarette, misura che in qualche modo attesta il favor del Legislatore nei confronti del fumo elettronico rispetto al fumo tradizionale. Tuttavia l'avere il Legislatore riconosciuto un'imposta sui liquidi da inalazione senza combustione pari da meta' delle accise gravanti sulle sigarette tradizionali, nel testimoniare un implicito giudizio di minor disvalore del fumo elettronico rispetto a quello di queste ultime, si risolve in un ulteriore indice di irrazionalita' della normativa in esame, non potendo tale giudizio di minor disfavore - riconducibile alla minore nocivita' per la salute del fumo aspirato da sigarette elettroniche - essere indirizzato indistintamente alle sostanze contenenti nicotina e a quelle che ne sono prive. In relazione al parametro di cui all'art. 32 della Costituzione e alla tutela della salute - nonche' alla luce dei parametri che devono assistere l'esercizio della discrezionalita' legislativa - appare invero irragionevole ed irrazionale riservare il medesimo trattamento impositivo - la cui applicazione, oltre che rispondere ad esigenze di recupero delle entrare erariali a fronte della loro erosione per effetto dell'ingresso nel mercato delle sigarette elettroniche, risponde altresi' ad una politica fiscale disincentivante il consumo, analogamente a quanto avviene per le accise - previsto per i liquidi contenenti nicotina, anche a prodotti privi di nicotina e contenenti mere sostanze aromatizzanti, in genere di natura alimentare, nei confronti dei quali non vi sono evidenze scientifiche circa la loro dannosita' per la salute e nei cui confronti, quindi, non vi e ragione di applicare una politica fiscale disincentivante che invece puo' trovare giustificazione nei confronti dei liquidi contenenti nicotina. Se, dunque, appare coerente con i parametri costituzionali dettati in materia di tutela della salute l'applicazione di un regime impositivo che abbia la funzione di disincentivare il consumo di nicotina attraverso la aspirazione senza combustione di sostanze liquide, e se parimenti trova ragionevole giustificazione l'applicazione a tali liquidi di un'imposta di consumo pari al 50% dell'accisa sulle sigarette stante la loro minore dannosita' rispetto a queste ultime, non e' ravvisabile alcuna coerenza interna ne alcuna ragionevolezza nell'applicazione di tale medesimo regime fiscale anche ai liquidi che non contengono nicotina per i quali non vi e' alcuna evidenza circa la dannosita' per la salute e che sono caratterizzati dalla presenza, per lo piu', di sostanze neutre e aromi alimentari. L'avere il Legislatore accomunato i liquidi da inalazione senza combustione privi di nicotina a quelli contenenti nicotina contrasta, inoltre, con la politica legislativa nazionale e comunitaria di lotta al tabagismo come obiettivo primario degli Stati membri, cosi' come contrasta con l'impianto pattizio internazionale, tenuto conto, altresi', che l'Unione Europea considera la politica fiscale uno strumento consentito ed utile per tutelare la salute (Raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2002, n, 2003/54/CE; Raccomandazione del Consiglio 30 novembre 2009, n. 2009/C296/0; Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanita' - OMS - per la lotta al tabagismo del 21 maggio 2003, ratificata con legge 18 marzo 2008, n. 75; Direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato n. 2011/64/UE.). Ne', a diversamente ritenere, puo' rilevare, al fine di giustificare la considerazione unitaria adottata dal Legislatore dei liquidi contenenti nicotina e quelli che ne sono privi, la nocivita' della gestualita' - invocata dalla difesa delle parti resistenti - quale comportamento simile al fumo da tabacco, trattandosi di considerazione priva di qualsivoglia appiglio scientifico che impinge genericamente in ambiti psicologici e sociologici. La contraddittorieta' intrinseca della disposizione in esame trova conferma ed emerge in modo evidente alla lettura della relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 188 del 2014 - che ha introdotto il comma 1-bis in esame - in cui si afferma, con riferimento alle sigarette elettroniche, che l'applicazione di un'imposta commisurata a quella delle sigarette ma in misura ridotta trova il proprio fondamento nella loro minore nocivita' rispetto a queste, pur non essendovi una definitiva certezza scientifica circa il fatto che la sigaretta elettronica non presenti alcun rischio per la salute dell'uomo ovvero che costituisca un presidio utile alla disassuefazione dal tabagismo. La condivisibile differenziazione - riferita nella citata relazione - quanto a regime impositivo, tra sigarette tradizionali e sigarette elettroniche in ragione del loro rispettivo grado di dannosita' per la salute, si traduce in un indice di irragionevolezza della mancata ulteriore differenziazione tra liquidi contenenti nicotina e liquidi che ne sono privi, dovendo piuttosto l'imposta, coerentemente con la ratio alla stessa sottesa come dichiarata nella citata relazione, essere ulteriormente graduata in relazione alla presenza o meno di nicotina, non potendo le due categorie di prodotti essere accomunate tra loro senza incorrere in profili di incoerenza ed irragionevolezza, in violazione dei principi affermati negli articoli 3 e 32 della Costituzione. Irrilevante e comunque priva di idoneo fondamento e' la considerazione, invocata dalle resistenti Amministrazioni, che il fumo da sigaretta elettronica, con o senza nicotina, sia riconducibile ad un'unica domanda, contrastando tale affermazione con la considerazione che la nicotina crea, a differenza di altre sostanze dipendenza nel suo consumatore. La logica che presiede l'imposizione tributaria in esame conosce, quindi, un punto di rottura laddove il regime impositivo viene indirizzato indistintamente a tutte le sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, non sussistendo alcuna finalita' che ne giustifichi il trattamento unitario e venendo quindi a mancare la razionalita' complessiva del sistema impositivo. Non e', difatti, possibile rinvenire la ragionevolezza e la coerenza della base giuridica dell'individuazione dei prodotti succedanei al fumo, cui all'art 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, che implica il concetto di sostituzione nel consumo, in tal modo assoggettando medesima imposizione sostanze diverse contenenti o meno nicotina - che vengono ricondotte ad una comune categoria di consumi analoghi sulla base di mere supposizioni o di dati empirici, laddove, invece, non puo' esservi identita' di bisogni sottostanti il consumo dei diversi prodotti - segnatamente delle sigarette tradizionali, dei prodotti contenenti nicotina e di quelli privi di nicotina - e non potendo quindi farsi ricorso al concetto di sostituzione equivalente, che sola potrebbe rendere ragionevole e proporzionata l'imposta di consumo sui prodotti da inalazione, anche senza nicotina, calibrata in maniera analoga, ma non identica, a quella delle accise sulle sigarette. Il principio di sostituzione equivalente non puo', invero, poggiare sull'analogia di comportamenti quanto a gestualita' evocativa del fumo e sulla assimilazione del vapore della sigaretta elettronica al fumo da sigaretta - affermate dalle resistenti Amministrazioni - stante la diversita' ontologica dei prodotti, la diversita' dei sottostanti bisogni e la diversita' degli effetti del consumo di nicotina, assenti nell'inalazione di prodotti senza nicotina. Il rilievo attribuito, ai fini della soggezione ad imposta, alla mera idoneita' del prodotto ad essere inalato, indipendentemente dalla sua composizione - per come anche affermato nella nota dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli del 23 giugno 2015, gravata con motivi aggiunti - non appare quindi costituire idoneo presupposto per l'applicazione di un indifferenziato regime impositivo anche a sostanze prive di nicotina, composte da basi neutre o da sostanze aromatizzate. Pur non venendo in rilievo la sottoposizione dei liquidi da inalazione senza combustione ad accisa - costituente imposta di fabbricazione applicabile secondo le regole comunitarie di cui alla Direttiva 118/2008/CE a prodotti energetici ed elettricita', all'alcol, bevande alcoliche e tabacchi lavorati - ma ad imposta di consumo, non armonizzata a livello europeo, seppur commisurata, nella sua quantificazione, all'accisa sulle sigarette tradizionali, va valorizzata la considerazione che il regime fiscale dell'accisa con riferimento al mercato dei tabacchi trova la sua giustificazione - per come affermato dalla Consulta nella sentenza n. 83 del 2015 - nel disfavore nei confronti di un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute e del quale si cerca di scoraggiare il consumo. Tale presupposto non e' invece ravvisabile in relazione al commercio di prodotti non contenenti nicotina, seppur ritenuti idonei a sostituire il consumo del tabacco, il che rende irragionevole l'applicazione a tali prodotti del medesimo regime impositivo previsto per le sostanze contenenti nicotina. Ne' sono ravvisabili valide ragioni - sanitarie o di interesse pubblico - per disincentivare, attraverso l'imposizione tributaria, il consumo di liquidi non contenenti nicotina, con conseguente contrasto della scelta legislativa con i parametri dettati dagli articoli 3 e 32 della Costituzione. La uniforme tassazione anche dei liquidi vaporizzabili non contenenti nicotina tende inoltre, a favorire il consumo della nicotina e delle sigarette tradizionali, in contrasto con il complessivo scenario, anche comunitario, volto a combattere il tabagismo in ragione dei suoi effetti nocivi per la salute, con omessa considerazione della suscettibilita' della sigaretta elettronica non contenente nicotina a costituire utile strumento ai disassuefazione dal tabagismo. Inoltre, la rilevanza della presenza o meno di nicotina nei liquidi vaporizzabili e la distinzione tra tali tipologie di liquidi conoscono gia' riconoscimento nell'ordinamento, riferendosi il divieto di vendita a soggetti minori di 16 anni - di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 4 agosto 2011 - unicamente ai vaporizzatori contenenti nicotina. Deve ulteriormente rilevarsi che l'applicazione delle accise e, piu' in generale, delle imposte sui consumi, puo' avere non solo funzione di gettito fiscale, ma puo' anche perseguire finalita' extrafiscali strumentali a scelte di carattere politico - economico. La finalita' delle imposte speciali sui consumi puo' essere, in particolare, quella di disincentivare il consumo di beni che generano esternalita' negative a danno della collettivita', ovvero soltanto quella di aumentare le entrate pubbliche senza eccessivi costi di accertamento e di riscossione. Sul piano economico, e dal punto di vista della equita' distributiva, esse hanno effetti regressivi o progressivi a seconda delle tipologie di consumo e della elasticita' delle curve di domanda e di offerta. Nel caso di beni voluttuari, come l'alcol e il tabacco, e' stato rilevato che, trattandosi di beni che generano dipendenza, i consumatori non riescono a decidere la quantita' di consumo in modo razionale, con la conseguenza che, a parita' dell'onere tributario, i soggetti basso reddito percepiscono un sacrificio dell'imposta maggiore rispetto ai soggetti ad alto reddito. L'imposta speciale sul consumo di beni voluttuati di questo tipo avrebbe percio' ragione d'essere soltanto se finalizzata a ridurre il consumo di tali beni e non anche per la loro qualita' di beni secondari o di lusso. Dal punto di vista giuridico - costituzionale, si e' poi osservato che il presupposto giuridico - formale delle accise e delle imposte sui consumi, e cioe' il fatto del consumo, puo' includere elementi patrimoniali non utilizzabili per adempiere all'obbligazione tributaria, ma solo spendibili per soddisfare il bisogno dei contribuenti. Il consumo, di per se', non costituisce quindi indice certo di capacita' economica in quanto, perche' sia tale, occorre presumere che esso sia posto in essere con mezzi derivanti da un reddito, o, comunque, con una ricchezza propria. Inoltre e' difficile stabilire quando, in quali condizioni e in quale misura il carico fiscale si trasferisca effettivamente da un soggetto all'altro, essendo molteplici le variabili economiche, le forze e le condizioni di mercato da cui dipende la traslazione. Pertanto, per quanto concerne l'imposizione indiretta, una rigorosa applicazione del principio di capacita' contributiva, espresso dall'art. 53, comma 1, Cost., condurrebbe a ravvisare l'illegittimita' costituzionale di gran parte delle fattispecie assunte a presupposto di tale forma di imposizione. Secondo parte della dottrina, tuttavia, la capacita' contributiva richiesta dall'art. 53, comma 1, Cost., per realizzare il concorso alle spese pubbliche, non deve essere esclusivamente intesa come una capacita' espressa da presupposti che richiedono anche elementi di patrimonialita' (nel senso della necessaria identificazione del cosiddetto indice potenzialita' economica con il patrimonio del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria) bensi' in un'ottica meramente distributiva, in cui il soggetto passivo d'imposta e' scelto indipendentemente dalla sua forza economica a contenuto patrimoniale e in cui il raggiungimento dell'obiettivo della "giusta imposta" e' affidato conseguentemente al solo rispetto del principio di ragionevolezza previsto dall'art. 3 Cost. e presupposto dall'art. 53, comma 1 Cost. In sostanza, definendo la funzione fiscale come una vera e propria funzione di riparto del carico pubblico tra i consociati, si consente al Legislatore ordinario di assumere, quali soggetti passivi di imposta idonei a concorrere alle pubbliche spese, anche coloro che pongono in essere presupposti aventi una rilevanza economico-sociale, ma non necessariamente anche patrimoniale. L'importante e' che, come ritenuto dalla Corte costituzionale, tali presupposti siano oggettivamente rilevabili, si prestino ad essere comparati con altre situazioni fiscalmente rilevanti e siano pur sempre misurabili economicamente. Ad esempio, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 1993, che richiama la sentenza n. 201 del 1975, per capacita' contributiva "deve intendersi l'idoneita' soggettiva all'obbligazione d'imposta, deducibile dal presupposto al quale la prestazione e' collegata senza che spetti al giudice della legittimita' delle leggi alcun controllo, se non, ovviamente, sotto il profilo dell'assoluta arbitrarieta' o irrazionalita' delle norme". In tali pronunce (sul punto anche 16 giugno 1964, n. 45, 28 luglio 1976, n. 200; 11 luglio 1989, n. 387) si afferma che il principio di capacita' contributiva risponde all'esigenza di garantire che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in "indici concretamente rilevatori di ricchezza" dai quali sia "razionalmente deducibile l'idoneita' soggettiva all'obbligazione d'imposta". Queste sentenze vanno poi lette in sintonia con quelle che riconoscono la legittimita' costituzionale di presupposti che esprimono una capacita' contributiva in termini di mera potenzialita' economica. Ad esempio, secondo la sentenza n. 156 del 2001 (in materia di Irap), "rientra nella discrezionalita' del legislatore, con il solo limite della non arbitrarieta', la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacita' contributiva che, quale idoneita' del soggetto all'obbligazione di imposta, puo' essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale" (sentenze n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143 del 1995, n. 159 del 1985)". In pratica, l'art. 53, comma 1 viene applicato dalla Corte costituzionale in maniera congiunta con l'art. 3, "assumendo il principio di uguaglianza quale regola fondamentale ed autosufficiente di congruita' che prevale su ogni altra regola attinente ai criteri di riparto dei carichi pubblici". Secondo tale giurisprudenza, e la dottrina cui si ispira, il legislatore "deve operare il riparto del carico pubblico secondo i criteri di coerenza interna, non contraddittorieta', adeguatezza e non arbitrarieta' assicurando che a situazioni di fatto uguali corrispondano uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse corrisponda un trattamento tributario diseguale". Coniugando le illustrate coordinate ermeneutiche con la fattispecie in esame, non sembra che la norma dettata dal comma 1-bis dell'art. 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995 sia rispettosa dell'indicato principio che impone che a situazioni fatto uguali corrispondano uguali regimi impositivi, non essendovi identita', per quanto innanzi rilevato, tra l'inalazione di sostanze contenenti nicotina e di sostanze che ne sono invece prive e trovando l'imposta speciale sul consumo di beni voluttuari quali quelli in esame la propria giustificazione nella finalita' di riduzione del loro consumo, e non nella loro qualita' di beni secondari o di lusso. Emerge, quindi, il contrasto della norma in esame anche con l'art. 51 della Costituzione, non potendo la finalita' di gettito erariale - tenuto conto che da un punto di vista giuridico formale, le imposte speciali sui consumi possono colpire qualunque bene che non sia gia' sottoposto ad accisa, e cio' anche al solo fine di incrementare le entrate del bilancio dello Stato - sollecitata dalla erosione delle entrate erariali provenienti dalla vendita dei tabacchi per effetto dell'ingresso sul mercato delle sigarette elettroniche, consentire di non considerare la profonda diversita' tra liquidi contenenti nicotina e liquidi che ne sono privi, quanto ad effetti sulla salute dei consumatori, dovendo il Legislatore farsi carico del principio di proporzionale precauzione della salute, rispetto al quale sarebbe piu' coerente una disciplina impositiva differenziata tra liquidi contenenti nicotina e liquidi che ne sono privi, dovendo l'effetto di disincentivo del consumo, riconducibile all'imposizione tributaria, essere indirizzato unicamente o maggiormente ai primi in ragione della diversa graduazione degli effetti che ne discendono, tenuto conto della finalita' extrafiscale dell'imposta. La presenza di nicotina o meno nei liquidi sottoposti ad imposta non puo' quindi essere irrilevante ai fini della relativa disciplina, altrimenti venendo meno la coerenza interna della norma e la sua ragionevolezza alla luce degli indicati parametri desumibili dagli articoli 3, 32, 51 e 97 della Costituzione. Pur non dovendo il motivo dell'imposizione identificarsi esclusivamente nel disfavore verso certi prodotti, essendo l'obiettivo di politica fiscale di disincentivare il consumo di sostanze nocive secondario rispetto alla finalita' di procurare gettito erariale, tale obiettivo secondario - enfatizzato dalla difesa delle resistenti. Amministrazioni e presente nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 188 del 2015 laddove si fa riferimento alla minore nocivita' dei prodotti diversi dalle sigarette rispetto a queste ultime - di tutela della salute secondo il principio di precauzione non risulta coerentemente perseguito con la norma in esame, non essendovi alcuna coerenza tra tale principio e la prevista sottoposizione delle sostanze non contenenti nicotina allo stesso regime impositivo previsto per quelle contenenti nicotina, stanti i riconosciuti effetti nocivi sulla salute derivanti dall'assunzione di nicotina. Esiste, difatti, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, una gradazione degli effetti nocivi derivanti, in senso decrescente, dal consumo di sigarette tradizionali, di sigarette elettroniche riempite con sostanze contenenti nicotina e di sigarette elettroniche riempite con sostanze prive di nicotina, con la conseguenza che, se appare giustificata l'applicazione dell'accisa al fumo tradizionale e dell'imposta di consumo nella misura del 50% dell'accisa sull'equivalente consumo di sigarette con riferimento ai liquidi da combustione senza inalazione contenenti nicotina - stante la loro minore nocivita' rispetto alla sigarette tradizionali, per come affermato nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 188 del 2015 e dalla difesa erariale - l'assenza di differenziazione a livello impositivo, tra questi ultimi e i liquidi non contenenti nicotina interrompe la corrispondenza tra carico impositivo e il grado di nocivita' delle sostanze inalate, in violazione della riconosciuta finalita' extrafiscale dell'imposizione nonche' dei principi di ragionevolezza e di tutela della salute, nel loro rapporto di integrazione reciproca che ne deve assicurare il contestuale rispetto, e il cui punto di equilibrio deve essere valutato alla stregua dei criteri proporzionalita' e ragionevolezza. Peraltro, la commisurazione dell'imposta di consumo di cui all'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 pari al 50% dell'accisa gravante sulle sigarette tradizionali secondo l'equivalenza di consumo convenzionale, trova la propria ratio proprio nella politica fiscale disincentivante a protezione precauzionale della salute, laddove tale finalita' viene completamente pretermessa con riferimento ai liquidi privi di nicotina, che non possono essere equiparati, nell'ottica della tutela della salute e secondo parametri di ragionevolezza, ai liquidi contenenti nicotina, irrilevante essendo che vengano in rilievo prodotti asseritamente riconducibili ad un unico mercato di riferimento. Non potendo la prevista imposizione trova utile giustificazione unicamente nell'intento di recuperare il gettito fiscale proveniente dalla vendita dei tabacchi, eroso a seguito dell'ingresso sul mercato delle sigarette elettroniche, e coinvolgendo tale imposizione anche i profili inerenti la tutela della salute e la finalita' extrafiscale dell'imposta, si rende necessario il vaglio di legittimita' costituzionale della norma sotto il profilo della ragionevolezza dell'esercizio della discrezionalita' legislativa, attraverso la verifica che bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalita' tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva o ingiustificata e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale, in modo da valutare la ragionevolezza e la proporzionalita' delle misure adottate rispetto alle esigenze da soddisfare e alle finalita' che intende perseguire. Ne', contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale, una differente imposizione tra i liquidi contenenti nicotina e quelli che ne sono privi integrerebbe un'alterazione del principio di concorrenza, spostando il consumo verso questi ultimi, tenuto conto dell'identita' dei produttori e dei canali distributivi delle due tipologie di sostanze e del bilanciamento degli interessi a fronte dell'esigenza di tutela della salute, per la cui tutela l'ordinamento comunitario - per come dianzi accennato - consente agli Stati membri l'adozione di politiche fiscali utili alla salute. Il profilo della tutela della salute trova rafforzato rilievo alla luce delle disposizioni contenute nella direttiva n. 40/2014/CE sul tabacco e i prodotti correlati approvata dal Parlamento Europeo il 26 febbraio 2014 e dal Consiglio in data 14 marzo 2014, la quale definisce la nozione di «sigaretta elettronica» quale "prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio" (articolo 2, punto 16), mentre definisce «contenitore di liquido di ricarica» come il "flacone che contiene un liquido contenente nicotina utilizzabile per ricaricare una sigaretta elettronica". La definizione comunitaria di sigaretta elettronica e' quindi inscindibilmente connessa con il consumo di nicotina, stabilendosi, al considerando 36, che qualsiasi disciplina delle sigarette elettroniche e dei relativi contenitori di liquido di ricarica "dovrebbe basarsi su un livello elevato di protezione della salute pubblica". Ai sensi della illustrata direttiva - entrata in vigore ma non ancora recepita nell'ordinamento interno e per il cui recepimento non e' ancora scaduto il relativo termine - la disciplina della sigaretta elettronica deve quindi ispirarsi alla finalita' di apprestare un elevato grado di tutela della salute, e tale finalita' e' espressamente riconnessa alla sola sigaretta contenente nicotina, per come emerge dalla stringente definizione della sigaretta elettronica, riguardando la direttiva i soli prodotti contenenti nicotina e rimettendo agli Stati membri la responsabilita' di adottare norme sugli aromi. Tale tutela della salute - tenuto conto della clausola di stand still nel periodo antecedente la scadenza del termine per il recepimento della direttiva - non risulta adeguatamente perseguita attraverso la disposizione sospettata di incostituzionalita', la quale parifica, attraverso la sottoposizione al medesimo regime impositivo, i liquidi contenenti nicotina e quelli che ne sono privi, laddove la rafforzata esigenza di tutela della salute affermata dalla direttiva deve essere realizzata con riferimento ai liquidi contenenti nicotina, non sussistendo analoghe esigenze con riferimento ai liquidi che ne sono privi. Tali rilievi non consentono, tuttavia, di addivenire ad una interpretazione della norma conforme al diritto, comunitario, permanendo l'esigenza della sua sottoposizione al vaglio della Consulta, non essendo possibile ricavare chiari indici circa la regolazione del settore dei liquidi non contenenti nicotina, rimessa alle scelte degli Stati membri. Consegue, dalle considerazioni sin qui illustrate, il contrasto dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, anche in materia tributaria, di tutela della salute, della riserva relativa di legge in materia di prestazioni imposte, di capacita' contributiva, di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. Il che giustifica la valutazione di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 3, 23, 32, 51 e 97 della Costituzione, dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 188 del 2014, nella parte in cui: ha sottoposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 1-bis, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente consumo convenzionale di sigarette determinato sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza operare alcuna distinzione, ai fini della individuazione ed applicazione del regime impositivo tra liquidi contenenti nicotina e liquidi che ne sono privi. Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla questione.
P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma - Sezione Seconda, non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 31278/2015 R.G., come integrato con motivi aggiunti, cosi' statuisce: 1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 23, 32, 51 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 188 del 2014, nella parte in cui: ha sottoposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 1-bis, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente consumo convenzionale di sigarette determinato sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza operare alcuna distinzione, ai fini della individuazione ed applicazione del regime impositivo, tra liquidi contenenti nicotina e liquidi che ne sono privi; 2) Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3) Rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale promosso con la presente pronuncia; 4) Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati: Filoreto D'Agostino - Presidente; Elena Stanizzi - Consigliere, Estensore; Carlo Polidori - Consigliere. Il Presidente: D'Agostino L'estensore: Stanizzi